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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA EP, RE
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7629/2021 depositato il 21/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torrenova - Giuseppe Mazzini 27 98070 Torrenova ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1361/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 23/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 227 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Nel merito, in accoglimento del presente appello, che venga parzialmente riformata la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 1 n. 1361/1/2021 del 16/04/2021 depositata in segreteria il 23 aprile 2021, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento R.G. 389/2020 con conseguente annullamento dell'Avviso di Accertamento TARI n. 227 riferito all'anno 2017.
- Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Appellato Comune di Torrenova : - dichiararsi la propria carenza di legittimazione processuale, con la conseguente estromissione dal giudizio e con condanna alle spese e compensi di causa.
Appellata Resistente_1 : - nel merito l'integrale rigetto del ricorso in appello, perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto ed inattendibile in diritto per le ragioni tutte espresse in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Ricorrente_1 S.P.A., ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 1 n. 1361/1/2021 del
16/04/2021 depositata in segreteria il 23 aprile 2021, non notificata, emessa in parziale accoglimento del ricorso da essa stessa incoato nell'ambito del procedimento R.G. 389/2020 avverso l'avviso di accertamento n. 277, notificato in data 25 marzo 2019 dalla Resistente_1 S.p.a. e dal COMUNE di TORRENOVA, attraverso il quale si contestava alla ricorrente l'omessa e/o infedele dichiarazione di inizio occupazione o possesso dei locali ed aree tassabili ubicati nel territorio del Comune, per l'anno 2017, e, contestualmente, si avvertiva la contribuente che l'importo dovuto in conseguenza dell'accertamento era pari ad euro 49.202,00, di cui euro 16.316,00 a titolo si sanzioni.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituivano in giudizio le appellate deducendo il Comune di Torrenova il proprio difetto di legittimazione passiva e controdeducendo la Resistente_1 s.p.a. rispetto a ciascun motivo di gravame.
Con ordinanza del 3.7.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va confermato, in accoglimento delle deduzioni dell'ente impositore, il difetto di legittimazione passiva già dichiarato del giudice di primo grado e peraltro non contestato con specifico motivo d'appello da parte dell'appellante.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello avanzata dalla resistente Resistente_1 s.p.a. atteso che - come potrà essere constatato in base alle deduzioni difensive di parte appellante
- la posizione di questa non è costituita dalla mera riproposizione delle censure svolte in primo grado, quanto, piuttosto, da un ulteriore e più ricco approfondimento (anche attraverso nuova produzione documentale, peraltro non contestata dall'appellata) delle censure svolte in primo grado.
L'appello tuttavia - ad avviso della Corte - è infondato e va respinto.
Il ricorso riguardava l' avviso di accertamento emesso dalla Resistente_1 nell'interesse del Comune di Torrenova, nei confronti della ricorrente, azienda adibita alla realizzazione di infissi in legno, con cui si contestava l'omessa dichiarazione di inizio occupazione e possesso dei locali ed aree tassabili ubicati nel territorio comunale, per TARI, anno 2017, e si procedeva al recupero dell'l'importo di € 49.202,00.
Con il ricorso la società ricorrente contestava: l'illegittima sottoposizione a tassazione dell'intera area di produzione ed in via subordinata, il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da parte del Comune di Torrenova, presso gli stabilimenti aziendali.
La sentenza di primo grado accoglieva solo parzialmente il gravame presentato dalla Ricorrente_1 S.p.a. ed applicava, a favore della stessa un semplice abbattimento del 30% della tariffa applicata, stante il conferimento di rifiuti speciali a ditta specializzata, nonché un ulteriore abbattimento del 20% della tariffa applicata in ragione della circostanza che il Comune di Torrenova non avesse dato prova del corretto svolgimento del servizio di raccolta rifiuti presso gli stabilimenti aziendali.Nello specifico, a pagina 5 della
Sentenza gravata, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina adita in prime cure, secondo l'appellante senza tenere debitamente conto della documentazione comunque prodotta dalla Ricorrente_1 S.p.a., in relazione ai rifiuti speciali prodotti dalla Società_2 nell'ambito dell'attività di impresa, ha ritenuto insufficienti - ai fini dell'esenzione totale della TARI così come richiesto con il Ricorso introduttivo - le “fatture riferite all'anno 2017 per smaltimento di rifiuti speciali con indicazione nell'oggetto 'come da formulario', poiché non supportate dal relativo formulario e/o “da altri documenti da cui evincersi la tipologia del rifiuto conferito, né la quantità”.
La stessa CTP di Messina poi, in relazione agli altri rifiuti producibili dal compendio immobiliare e smaltiti in proprio dalla Ricorrente_1 S.p.a. mediante forno bruciatore autorizzato, ha ritenuto l'insussistenza - nella documentazione allegata in prime cure - “dell'effettiva tipologia del rifiuto smaltibile" atteso che riguardo gli altri rifiuti producibili dal compendio immobiliare, non era stata fornita la tipologia di materiali che potevano essere smaltiti nel forno bruciatore, del quale venivano allegate le schede tecniche , ma nelle quali non vi era traccia - per i primi giudici- dell'effettiva tipologia di rifiuto smaltibile. Mancava inoltre la prova del fatto secondo cui i locali della palazzina lato EST di mq 390,95 erano rimasti non utilizzati dal 2014, fatta eccezione per una dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della società, a cui il giudice di primo grado negava valore di prova certa.
Con l'atto d'appello si contesta la parte della sentenza nella quale la CTP di Messina ha ritenuto non sufficientemente provato né lo smaltimento di rifiuti speciali mediante ditta specializzata né la tipologia dei rifiuti prodotti dall'attività di impresa e smaltiti in proprio attraverso forno bruciatore autorizzato e, per l'effetto, non ha annullato totalmente l'Avviso di Accertamento n. 227 originariamente impugnato.
Si deduce quale primo motivo di appello la violazione della normativa di riferimento costituita da: 1) l'art. 62 comma 3 del D.Lgs. 507/93 il quale stabilisce espressamente che “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”; 2) l'art. 1 comma 649 Legge
147/2013 (in tema di TARI) il quale specifica che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla
Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 3) l'art. 2, quarto comma, n. 1, seconda parte, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, il quale specifica che “Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali;
quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita'
o qualita', non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani”. Inoltre, si assume come dato incontroverso che l'assimilabilità tra rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non possa essere demandata al potere regolamentare dei Comuni, secondo quanto indicato dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanza del 9 dicembre 2014, n. 2/DF. La stessa Risoluzione inoltre prevede che, nel caso di attività industriali come quelle poste in essere dalla Ricorrente_1 S.p.a., non possano essere sottoposte a tassazione non solo le aree ed i locali nei quali si svolgono le lavorazioni, ma anche i magazzini e una parte delle aree scoperte che danno luogo alle produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo. In questo senso con la già citata Risoluzione il MEF ha affermato che devono essere considerate: “intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali”. Ed ancora si afferma che : “I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune […]” e che “allo stesso modo, le aree scoperte – in quanto asservite al ciclo produttivo e che restano produttive, in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili – devono essere parimenti escluse dall'ambito applicativo della TARI”.
Con l'atto d'appello, inoltre, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui (Cass. Civ. Ord. 17293/17, con ulteriori richiami) in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU prima del 2014 o TARI, dopo il 2014) “ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, fra l'altro, quelli " derivanti da lavorazioni industriali"; su tale disciplina, infatti, non ha inciso l'art. 39 della Legge n. 146 del
1994, il quale, nell'abrogare l'art. 60 del d.lgs. n. 507 del 1993 (dettato in tema di equiparazione dei rifiuti e che, peraltro, si riferiva soltanto a quelli artigianali, commerciali e di servizi), non ha assimilato "ope legis
" tutti i rifiuti a quelli urbani, limitandosi ad escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata;
ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa" (Cfr. Cass. Civile
n°4412 del 23/02/2018 n°4412; dello stesso tenore Cass. Civile n. 26184 del 16 ottobre 2019).
Si rileva quindi, in fatto, che il punto nodale della controversia non adeguatamente esaminato dal giudice di prime cure consiste, da una parte, sull'accertamento della natura "industriale" dell'attività svolta dalla società contribuente nei locali tassati e, dall'altra parte, soprattutto, sulla natura "speciale" (non assimilabile) di taluni rifiuti prodotti nella superficie in cui viene svolta l'attività. Con riferimento quindi alla specifica posizione della ricorrente con l'atto di appello si ribadiva quanto sostenuto in primo grado ovvero che la Ricorrente_1 avesse già ampiamente dimostrato, anche in contraddittorio con l'Ente impositore, di smaltire a proprie cure e spese i rifiuti speciali prodotti dall'attività di impresa e, in particolare che i rifiuti speciali (tossici-nocivi-pericolosi) che si producono all'interno dello stabilimento industriale Ricorrente_1 S.p.A., vengono smaltiti secondo le seguenti modalità: I) Tutti i rifiuti speciali pericolosi nocivi e tossici, (contrassegnati da specifici codici CER analiticamente indicati) fin dall'anno 2003, vengono smaltiti mediante regolare annotazione negli appositi
Formulari di Prelievo e Trasporto e registrati, di volta in volta, nel Registro carico e scarico della Società_1 s.r.l. di Capri Leone con sede in Indirizzo_1 , incaricata allo smaltimento (Vedasi gli allegati A) (Tabella generale riportante fatture e registri carico scarico); B) (Codici CER rifiuti prodotti dalla Ricorrente_1 S.p.A.); C) (Fatture da anno 2013 ad anno 2019 emessa dalla Società_1 S.r.l.); D) (Registro Carico e Scarico dal 2013 al 2019) nonché tutte i Formulari Rifiuti redatti dall'anno 2015 all'anno 2019 e le Fatture emesse dalla Società_1 S.r.l. riferite all'anno 2017 incaricata dello smaltimento nei confronti della Ricorrente_1 S.p. A.);II) Tutti i rifiuti speciali non pericolosi costituiti da trucioli di legno, segatura, carta, scarti di lavorazione del legno vengono invece riciclati ed autosmaltiti direttamente dalla Ricorrente_1 S.p.a., mediante un procedimento di raccolta ed immissione all'interno di un forno bruciatore regolarmente autorizzato, del tipo separatore a multiclone Società_3 necessario al riscaldamento degli oli che, attraverso condutture in acciaio, permettono il funzionamento delle macchine per la lavorazione del legno (v. All. F circa le caratteristiche tecniche del bruciatore utilizzato dalla ricorrente). Sulla base di quanto argomentato, all'interno di tutto l'opificio, nessun rifiuto assimilabile ai rifiuti domestici ed urbani è prodotto dalla Società_2 la quale ha sempre provveduto, a proprie spese, a smaltire i rifiuti speciali derivanti dalla produzione industriale ovvero auto smaltito i rifiuti speciali non pericolosi in house con conseguente intassabilità di tutte le aree e dei locali adibiti alla produzione industriale.
A sostegno dell'atto di appello e ad ulteriore integrazione delle produzione documentale di primo grado
(nello specifico, le n. 8 Fatture della Società_1 S.r.l. anno 2017), l'appellante provvedeva a produrre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, ultimo comma, I REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI (FORMULARIO) MODELLO A – 1 Società_1 S.P.A., REGOLARMENTE VIDIMATI E RELATIVO AGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 dai quali si desume: la caratteristica del rifiuto speciale conferito a ditta specializzata, la tipologia (Codice CER) di ogni singolo rifiuto speciale nonché la quantità dei rifiuti speciali conferiti.
La documentazione integrativa prodotta con il presente gravame, da leggersi unitamente alle Fatture riferite al conferimento di rifiuti speciali relative all'anno 2017 già depositate in prime cure, secondo l'appellante potrà supportare la riforma della Sentenza appellata nella parte in cui la stessa non ha considerato come del tutto intassabili tutte le aree facenti parte del compendio immobiliare della Ricorrente_1 SPA, perché produttive di rifiuti speciali conferiti mediante ditta specializzate e non ha annullato, in toto, l'Avviso di
Accertamento impugnato in primo grado.
Con la sentenza qui appellata la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, riguardo agli altri rifiuti producibili dal compendio immobiliare della Ricorrente_1 S.p.a., inoltre, secondo l'appellante, ha erroneamente ritenuto che la società, avendo esclusivamente prodotto le schede caratteristiche del Forno Bruciatore modello Società_3 utilizzato per lo smaltimento in proprio dei rifiuti non speciali derivanti dall'attività industriale, non avesse tuttavia fornito in prime cure la tipologia di materiali da smaltire.
La CTP di Messina adita, sul punto, si legge nell'atto d'appello, non ha tenuto in debita considerazione la normativa speciale di cui al D. Lgs n. 152/2006 (Nominativo_1), comunque richiamata analiticamente dalla Ricorrente_1 S.p.a. con la Memoria Illustrativa del 25 marzo 2021, dalla corretta analisi della quale si sarebbe potuto facilmente desumere la tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi (identificati da apposito codice CER) autosmaltiti dalla Società_2 nell'ambito del proprio ciclo produttivo. Si è infatti argomentato in prime cure che la segatura, i trucioli, i residui di taglio del legno, i pannelli di truciolare e piallacci prodotti dalla Ricorrente_1 sono scarti (rifiuti) di produzioni tutti identificati dal CODICE CER 030105, rientrato nella categoria dei RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI e, in quanto tali,
NON ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI.Tali rifiuti, oltre ad essere identificati come rifiuti speciali e prodotti dalla Società_1 s.p.a. su una specifica ridottissima superficie specificamente indicata nella perizia allegata al Ricorso di primo grado e riproposta con il seguente gravame, vengono - come detto - riciclati in proprio dalla stessa società ricorrente e smaltiti nell'ambito del ciclo produttivo dell'Azienda attraverso un processo di “combustione di biomasse” (mediante un bruciatore autorizzato come da documentazione in allegato F) soggetto ad apposita disciplina.
Sul punto l'appellante rappresenta che la Commissione Tributaria Provinciale di prime cure non ha colto la disciplina di cui all'allegato X alla parte V del D. Lgs n. 152/2006 rubricato “Disciplina dei combustibili” che individua - nella parte I, sez.
1 - i combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti industriali come quello della Appellante.
Tra questi combustibili, alla lettera n), troviamo le biomasse combustibili individuate nella parte II sez. 4 ovvero […] 2. “Il materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti”.
Ora, posto che la segatura, il truciolato e gli scarti di lavorazione suddetti rientrano nelle biomasse di lavorazione così come previsto dalla citata normativa, si ritiene utile ulteriormente chiarire che il D.M.
05/02/1998 Allegato 2 suballegato 1 rubricato “Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o altro mezzo per produrre energia”, prevede espressamente, tra i rifiuti speciali utilizzabili come combustibili nell'ambito del ciclo produttivo - alla Tipologia 4 - proprio i rifiuti della lavorazione del legno vergine e affini non trattati (Codici CER 030101, 030105, 150103, 170201, 200138), prodotti (punto 4.1) da Industria della carta, del sughero e del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).
Secondo la citata normativa (punto 4.3) “Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni: impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.
Detti impianti dovranno essere provvisti di:
1. bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (così come quello di cui è dotata la Ricorrente_1 S.p.a. e documentato in atti). Ne consegue che la Commissione Tributaria Provinciale Messina - anche tenendo conto della mera attività di impresa esercitata dalla Ricorrente_1 S.p.a. - secondo sempre l'appellante avrebbe dovuto meglio valutare la normativa di settore sopra richiamata la quale risulta essere del tutto compatibile con le caratteristiche del Forno Bruciatore utilizzato dall'odierna Appellante per il conferimento in proprio degli scarti (in questo caso, NON SPECIALI) di produzione industriale, ed avrebbe dovuto concludere che, all'interno di tutto l'opificio, nessun rifiuto assimilabile ai rifiuti domestici ed urbani è prodotto con conseguente intassabilità di tutte le aree e dei locali adibiti alla produzione industriale. Ed invero “la tipologia dei materiali che possono essere smaltiti nel forno bruciatore e l'effettiva tipologia di rifiuto smaltibile” (per i quali - secondo la sentenza
Appellata – non è stata fornita alcuna prova) dovevano essere ricavate dalla CTP di Messina direttamente dalla previsione normativa sopra richiamata (T.U. dell'Ambiente) indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del Forno Bruciatore, comunque documentate e compatibili con lo smaltimento in house degli scart di lavorazione.
In via istruttoria poi l'appellante, ancora sulla base di quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad integrazione della documentazione già prodotta in primo grado, ha allegato i documenti relativi al Forno Bruciatore modello Società_3 installato per lo smaltimento dei rifiuti in proprio e, in particolare, ha prodotto: l'Autorizzazione Ambientale (A.U.A.) rilasciata dal Comune di TORRENOVA in data 31/05/2018 corredata da nulla osta ARPA in relazione al forno bruciatore (Centrale Termica) utilizzato dalla Ricorrente_1 S.p.a. con Allegato 1 – Informazioni relative ai sistemi di abbattimento emissioni;
Nota ditta Società_3 Spa del 22/12/199 in relazione alle caratteristiche del Forno Bruciatore utilizzato dalla Società_2 con allegata Fattura di acquisto;
Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Autorizzazione alla Ricorrente_1 s.p.a. ex art. 6 DPR 203/88 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme inmateria di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987,
n. 183); Verbale di Sopralluogo Dipartimento Ambiente Provincia Regionale di Messina.
Documentazione tutta, che - come già anticipato in premessa - la parte appellata non ha in alcun modo contestato e che comunque è stata ritualmente prodotta ed è quindi pienamente utilizzabile e valutabile.
In base alla documentazione suddetta può ritenersi ampiamente provato, ad avviso del Collegio, quanto sostenuto in punto di fatto nell'atto di appello dalla contribuente laddove è stata chiarita vieppiù la natura dell'attività svolta, le modalità di smaltimento dei rifiuti che l'industria produce.
Quanto tuttavia, risulta accertato e documentato in fatto sul procedimento di smaltimento dei rifiuti dell'azienda, non è sufficiente ai fini di confutare quanto opposto da controparte e peraltro non contestato dalla stessa appellante che nulla ha eccepito circa l'omessa presentazione della dichiarazione, anche in variazione ai fini d'esenzione, ovvero il fatto che per avere efficacia l'invocata esenzione deve trovare opportuna e rituale formalizzazione in una denuncia o dichiarazione che la contribuente non risulta avere reso.
Ed invero la parte appellata insiste correttamente nell'affermare un dato inconfutabile ovvero che l'eventuale esenzione di quelle aree dedicate all'attività di produzione, tuttavia, non opera automaticamente, alla semplice condizione che sussista il presupposto di fatto che la giustifica, cioè la produzione di rifiuti speciali non assimilati, ma soltanto se il presupposto sia riconosciuto all'esito di un procedimento amministrativo apposito che ha origine nella “denuncia originaria” o in quella “di variazione” e va specificamente e documentalmente supportato e dimostrato. L'assunto, ad avviso della Corte, deve essere condiviso in applicazione degli stessi consolidati e pacifici orientamenti della Corte di Cassazione in materia (cfr. da ultima la recentissima Cass.Sez. 5 - , Ordinanza
n. 8595 del 01/04/2025 (Rv. 674412 - 01) "In tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta)".
Tali evidenze impongono la conferma della sentenza impugnata.
La particolare complessità della questioni di diritto consente la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma la sentenza impgnata.Spese del grado compensate.
Messina 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA EP, RE
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7629/2021 depositato il 21/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torrenova - Giuseppe Mazzini 27 98070 Torrenova ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1361/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 23/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 227 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Nel merito, in accoglimento del presente appello, che venga parzialmente riformata la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 1 n. 1361/1/2021 del 16/04/2021 depositata in segreteria il 23 aprile 2021, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento R.G. 389/2020 con conseguente annullamento dell'Avviso di Accertamento TARI n. 227 riferito all'anno 2017.
- Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Appellato Comune di Torrenova : - dichiararsi la propria carenza di legittimazione processuale, con la conseguente estromissione dal giudizio e con condanna alle spese e compensi di causa.
Appellata Resistente_1 : - nel merito l'integrale rigetto del ricorso in appello, perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto ed inattendibile in diritto per le ragioni tutte espresse in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Ricorrente_1 S.P.A., ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 1 n. 1361/1/2021 del
16/04/2021 depositata in segreteria il 23 aprile 2021, non notificata, emessa in parziale accoglimento del ricorso da essa stessa incoato nell'ambito del procedimento R.G. 389/2020 avverso l'avviso di accertamento n. 277, notificato in data 25 marzo 2019 dalla Resistente_1 S.p.a. e dal COMUNE di TORRENOVA, attraverso il quale si contestava alla ricorrente l'omessa e/o infedele dichiarazione di inizio occupazione o possesso dei locali ed aree tassabili ubicati nel territorio del Comune, per l'anno 2017, e, contestualmente, si avvertiva la contribuente che l'importo dovuto in conseguenza dell'accertamento era pari ad euro 49.202,00, di cui euro 16.316,00 a titolo si sanzioni.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituivano in giudizio le appellate deducendo il Comune di Torrenova il proprio difetto di legittimazione passiva e controdeducendo la Resistente_1 s.p.a. rispetto a ciascun motivo di gravame.
Con ordinanza del 3.7.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va confermato, in accoglimento delle deduzioni dell'ente impositore, il difetto di legittimazione passiva già dichiarato del giudice di primo grado e peraltro non contestato con specifico motivo d'appello da parte dell'appellante.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello avanzata dalla resistente Resistente_1 s.p.a. atteso che - come potrà essere constatato in base alle deduzioni difensive di parte appellante
- la posizione di questa non è costituita dalla mera riproposizione delle censure svolte in primo grado, quanto, piuttosto, da un ulteriore e più ricco approfondimento (anche attraverso nuova produzione documentale, peraltro non contestata dall'appellata) delle censure svolte in primo grado.
L'appello tuttavia - ad avviso della Corte - è infondato e va respinto.
Il ricorso riguardava l' avviso di accertamento emesso dalla Resistente_1 nell'interesse del Comune di Torrenova, nei confronti della ricorrente, azienda adibita alla realizzazione di infissi in legno, con cui si contestava l'omessa dichiarazione di inizio occupazione e possesso dei locali ed aree tassabili ubicati nel territorio comunale, per TARI, anno 2017, e si procedeva al recupero dell'l'importo di € 49.202,00.
Con il ricorso la società ricorrente contestava: l'illegittima sottoposizione a tassazione dell'intera area di produzione ed in via subordinata, il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da parte del Comune di Torrenova, presso gli stabilimenti aziendali.
La sentenza di primo grado accoglieva solo parzialmente il gravame presentato dalla Ricorrente_1 S.p.a. ed applicava, a favore della stessa un semplice abbattimento del 30% della tariffa applicata, stante il conferimento di rifiuti speciali a ditta specializzata, nonché un ulteriore abbattimento del 20% della tariffa applicata in ragione della circostanza che il Comune di Torrenova non avesse dato prova del corretto svolgimento del servizio di raccolta rifiuti presso gli stabilimenti aziendali.Nello specifico, a pagina 5 della
Sentenza gravata, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina adita in prime cure, secondo l'appellante senza tenere debitamente conto della documentazione comunque prodotta dalla Ricorrente_1 S.p.a., in relazione ai rifiuti speciali prodotti dalla Società_2 nell'ambito dell'attività di impresa, ha ritenuto insufficienti - ai fini dell'esenzione totale della TARI così come richiesto con il Ricorso introduttivo - le “fatture riferite all'anno 2017 per smaltimento di rifiuti speciali con indicazione nell'oggetto 'come da formulario', poiché non supportate dal relativo formulario e/o “da altri documenti da cui evincersi la tipologia del rifiuto conferito, né la quantità”.
La stessa CTP di Messina poi, in relazione agli altri rifiuti producibili dal compendio immobiliare e smaltiti in proprio dalla Ricorrente_1 S.p.a. mediante forno bruciatore autorizzato, ha ritenuto l'insussistenza - nella documentazione allegata in prime cure - “dell'effettiva tipologia del rifiuto smaltibile" atteso che riguardo gli altri rifiuti producibili dal compendio immobiliare, non era stata fornita la tipologia di materiali che potevano essere smaltiti nel forno bruciatore, del quale venivano allegate le schede tecniche , ma nelle quali non vi era traccia - per i primi giudici- dell'effettiva tipologia di rifiuto smaltibile. Mancava inoltre la prova del fatto secondo cui i locali della palazzina lato EST di mq 390,95 erano rimasti non utilizzati dal 2014, fatta eccezione per una dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della società, a cui il giudice di primo grado negava valore di prova certa.
Con l'atto d'appello si contesta la parte della sentenza nella quale la CTP di Messina ha ritenuto non sufficientemente provato né lo smaltimento di rifiuti speciali mediante ditta specializzata né la tipologia dei rifiuti prodotti dall'attività di impresa e smaltiti in proprio attraverso forno bruciatore autorizzato e, per l'effetto, non ha annullato totalmente l'Avviso di Accertamento n. 227 originariamente impugnato.
Si deduce quale primo motivo di appello la violazione della normativa di riferimento costituita da: 1) l'art. 62 comma 3 del D.Lgs. 507/93 il quale stabilisce espressamente che “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”; 2) l'art. 1 comma 649 Legge
147/2013 (in tema di TARI) il quale specifica che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla
Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 3) l'art. 2, quarto comma, n. 1, seconda parte, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, il quale specifica che “Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali;
quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita'
o qualita', non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani”. Inoltre, si assume come dato incontroverso che l'assimilabilità tra rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non possa essere demandata al potere regolamentare dei Comuni, secondo quanto indicato dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanza del 9 dicembre 2014, n. 2/DF. La stessa Risoluzione inoltre prevede che, nel caso di attività industriali come quelle poste in essere dalla Ricorrente_1 S.p.a., non possano essere sottoposte a tassazione non solo le aree ed i locali nei quali si svolgono le lavorazioni, ma anche i magazzini e una parte delle aree scoperte che danno luogo alle produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo. In questo senso con la già citata Risoluzione il MEF ha affermato che devono essere considerate: “intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali”. Ed ancora si afferma che : “I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune […]” e che “allo stesso modo, le aree scoperte – in quanto asservite al ciclo produttivo e che restano produttive, in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili – devono essere parimenti escluse dall'ambito applicativo della TARI”.
Con l'atto d'appello, inoltre, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui (Cass. Civ. Ord. 17293/17, con ulteriori richiami) in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU prima del 2014 o TARI, dopo il 2014) “ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, fra l'altro, quelli " derivanti da lavorazioni industriali"; su tale disciplina, infatti, non ha inciso l'art. 39 della Legge n. 146 del
1994, il quale, nell'abrogare l'art. 60 del d.lgs. n. 507 del 1993 (dettato in tema di equiparazione dei rifiuti e che, peraltro, si riferiva soltanto a quelli artigianali, commerciali e di servizi), non ha assimilato "ope legis
" tutti i rifiuti a quelli urbani, limitandosi ad escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata;
ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa" (Cfr. Cass. Civile
n°4412 del 23/02/2018 n°4412; dello stesso tenore Cass. Civile n. 26184 del 16 ottobre 2019).
Si rileva quindi, in fatto, che il punto nodale della controversia non adeguatamente esaminato dal giudice di prime cure consiste, da una parte, sull'accertamento della natura "industriale" dell'attività svolta dalla società contribuente nei locali tassati e, dall'altra parte, soprattutto, sulla natura "speciale" (non assimilabile) di taluni rifiuti prodotti nella superficie in cui viene svolta l'attività. Con riferimento quindi alla specifica posizione della ricorrente con l'atto di appello si ribadiva quanto sostenuto in primo grado ovvero che la Ricorrente_1 avesse già ampiamente dimostrato, anche in contraddittorio con l'Ente impositore, di smaltire a proprie cure e spese i rifiuti speciali prodotti dall'attività di impresa e, in particolare che i rifiuti speciali (tossici-nocivi-pericolosi) che si producono all'interno dello stabilimento industriale Ricorrente_1 S.p.A., vengono smaltiti secondo le seguenti modalità: I) Tutti i rifiuti speciali pericolosi nocivi e tossici, (contrassegnati da specifici codici CER analiticamente indicati) fin dall'anno 2003, vengono smaltiti mediante regolare annotazione negli appositi
Formulari di Prelievo e Trasporto e registrati, di volta in volta, nel Registro carico e scarico della Società_1 s.r.l. di Capri Leone con sede in Indirizzo_1 , incaricata allo smaltimento (Vedasi gli allegati A) (Tabella generale riportante fatture e registri carico scarico); B) (Codici CER rifiuti prodotti dalla Ricorrente_1 S.p.A.); C) (Fatture da anno 2013 ad anno 2019 emessa dalla Società_1 S.r.l.); D) (Registro Carico e Scarico dal 2013 al 2019) nonché tutte i Formulari Rifiuti redatti dall'anno 2015 all'anno 2019 e le Fatture emesse dalla Società_1 S.r.l. riferite all'anno 2017 incaricata dello smaltimento nei confronti della Ricorrente_1 S.p. A.);II) Tutti i rifiuti speciali non pericolosi costituiti da trucioli di legno, segatura, carta, scarti di lavorazione del legno vengono invece riciclati ed autosmaltiti direttamente dalla Ricorrente_1 S.p.a., mediante un procedimento di raccolta ed immissione all'interno di un forno bruciatore regolarmente autorizzato, del tipo separatore a multiclone Società_3 necessario al riscaldamento degli oli che, attraverso condutture in acciaio, permettono il funzionamento delle macchine per la lavorazione del legno (v. All. F circa le caratteristiche tecniche del bruciatore utilizzato dalla ricorrente). Sulla base di quanto argomentato, all'interno di tutto l'opificio, nessun rifiuto assimilabile ai rifiuti domestici ed urbani è prodotto dalla Società_2 la quale ha sempre provveduto, a proprie spese, a smaltire i rifiuti speciali derivanti dalla produzione industriale ovvero auto smaltito i rifiuti speciali non pericolosi in house con conseguente intassabilità di tutte le aree e dei locali adibiti alla produzione industriale.
A sostegno dell'atto di appello e ad ulteriore integrazione delle produzione documentale di primo grado
(nello specifico, le n. 8 Fatture della Società_1 S.r.l. anno 2017), l'appellante provvedeva a produrre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, ultimo comma, I REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI (FORMULARIO) MODELLO A – 1 Società_1 S.P.A., REGOLARMENTE VIDIMATI E RELATIVO AGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 dai quali si desume: la caratteristica del rifiuto speciale conferito a ditta specializzata, la tipologia (Codice CER) di ogni singolo rifiuto speciale nonché la quantità dei rifiuti speciali conferiti.
La documentazione integrativa prodotta con il presente gravame, da leggersi unitamente alle Fatture riferite al conferimento di rifiuti speciali relative all'anno 2017 già depositate in prime cure, secondo l'appellante potrà supportare la riforma della Sentenza appellata nella parte in cui la stessa non ha considerato come del tutto intassabili tutte le aree facenti parte del compendio immobiliare della Ricorrente_1 SPA, perché produttive di rifiuti speciali conferiti mediante ditta specializzate e non ha annullato, in toto, l'Avviso di
Accertamento impugnato in primo grado.
Con la sentenza qui appellata la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, riguardo agli altri rifiuti producibili dal compendio immobiliare della Ricorrente_1 S.p.a., inoltre, secondo l'appellante, ha erroneamente ritenuto che la società, avendo esclusivamente prodotto le schede caratteristiche del Forno Bruciatore modello Società_3 utilizzato per lo smaltimento in proprio dei rifiuti non speciali derivanti dall'attività industriale, non avesse tuttavia fornito in prime cure la tipologia di materiali da smaltire.
La CTP di Messina adita, sul punto, si legge nell'atto d'appello, non ha tenuto in debita considerazione la normativa speciale di cui al D. Lgs n. 152/2006 (Nominativo_1), comunque richiamata analiticamente dalla Ricorrente_1 S.p.a. con la Memoria Illustrativa del 25 marzo 2021, dalla corretta analisi della quale si sarebbe potuto facilmente desumere la tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi (identificati da apposito codice CER) autosmaltiti dalla Società_2 nell'ambito del proprio ciclo produttivo. Si è infatti argomentato in prime cure che la segatura, i trucioli, i residui di taglio del legno, i pannelli di truciolare e piallacci prodotti dalla Ricorrente_1 sono scarti (rifiuti) di produzioni tutti identificati dal CODICE CER 030105, rientrato nella categoria dei RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI e, in quanto tali,
NON ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI.Tali rifiuti, oltre ad essere identificati come rifiuti speciali e prodotti dalla Società_1 s.p.a. su una specifica ridottissima superficie specificamente indicata nella perizia allegata al Ricorso di primo grado e riproposta con il seguente gravame, vengono - come detto - riciclati in proprio dalla stessa società ricorrente e smaltiti nell'ambito del ciclo produttivo dell'Azienda attraverso un processo di “combustione di biomasse” (mediante un bruciatore autorizzato come da documentazione in allegato F) soggetto ad apposita disciplina.
Sul punto l'appellante rappresenta che la Commissione Tributaria Provinciale di prime cure non ha colto la disciplina di cui all'allegato X alla parte V del D. Lgs n. 152/2006 rubricato “Disciplina dei combustibili” che individua - nella parte I, sez.
1 - i combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti industriali come quello della Appellante.
Tra questi combustibili, alla lettera n), troviamo le biomasse combustibili individuate nella parte II sez. 4 ovvero […] 2. “Il materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti”.
Ora, posto che la segatura, il truciolato e gli scarti di lavorazione suddetti rientrano nelle biomasse di lavorazione così come previsto dalla citata normativa, si ritiene utile ulteriormente chiarire che il D.M.
05/02/1998 Allegato 2 suballegato 1 rubricato “Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o altro mezzo per produrre energia”, prevede espressamente, tra i rifiuti speciali utilizzabili come combustibili nell'ambito del ciclo produttivo - alla Tipologia 4 - proprio i rifiuti della lavorazione del legno vergine e affini non trattati (Codici CER 030101, 030105, 150103, 170201, 200138), prodotti (punto 4.1) da Industria della carta, del sughero e del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).
Secondo la citata normativa (punto 4.3) “Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni: impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.
Detti impianti dovranno essere provvisti di:
1. bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (così come quello di cui è dotata la Ricorrente_1 S.p.a. e documentato in atti). Ne consegue che la Commissione Tributaria Provinciale Messina - anche tenendo conto della mera attività di impresa esercitata dalla Ricorrente_1 S.p.a. - secondo sempre l'appellante avrebbe dovuto meglio valutare la normativa di settore sopra richiamata la quale risulta essere del tutto compatibile con le caratteristiche del Forno Bruciatore utilizzato dall'odierna Appellante per il conferimento in proprio degli scarti (in questo caso, NON SPECIALI) di produzione industriale, ed avrebbe dovuto concludere che, all'interno di tutto l'opificio, nessun rifiuto assimilabile ai rifiuti domestici ed urbani è prodotto con conseguente intassabilità di tutte le aree e dei locali adibiti alla produzione industriale. Ed invero “la tipologia dei materiali che possono essere smaltiti nel forno bruciatore e l'effettiva tipologia di rifiuto smaltibile” (per i quali - secondo la sentenza
Appellata – non è stata fornita alcuna prova) dovevano essere ricavate dalla CTP di Messina direttamente dalla previsione normativa sopra richiamata (T.U. dell'Ambiente) indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del Forno Bruciatore, comunque documentate e compatibili con lo smaltimento in house degli scart di lavorazione.
In via istruttoria poi l'appellante, ancora sulla base di quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad integrazione della documentazione già prodotta in primo grado, ha allegato i documenti relativi al Forno Bruciatore modello Società_3 installato per lo smaltimento dei rifiuti in proprio e, in particolare, ha prodotto: l'Autorizzazione Ambientale (A.U.A.) rilasciata dal Comune di TORRENOVA in data 31/05/2018 corredata da nulla osta ARPA in relazione al forno bruciatore (Centrale Termica) utilizzato dalla Ricorrente_1 S.p.a. con Allegato 1 – Informazioni relative ai sistemi di abbattimento emissioni;
Nota ditta Società_3 Spa del 22/12/199 in relazione alle caratteristiche del Forno Bruciatore utilizzato dalla Società_2 con allegata Fattura di acquisto;
Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Autorizzazione alla Ricorrente_1 s.p.a. ex art. 6 DPR 203/88 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme inmateria di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987,
n. 183); Verbale di Sopralluogo Dipartimento Ambiente Provincia Regionale di Messina.
Documentazione tutta, che - come già anticipato in premessa - la parte appellata non ha in alcun modo contestato e che comunque è stata ritualmente prodotta ed è quindi pienamente utilizzabile e valutabile.
In base alla documentazione suddetta può ritenersi ampiamente provato, ad avviso del Collegio, quanto sostenuto in punto di fatto nell'atto di appello dalla contribuente laddove è stata chiarita vieppiù la natura dell'attività svolta, le modalità di smaltimento dei rifiuti che l'industria produce.
Quanto tuttavia, risulta accertato e documentato in fatto sul procedimento di smaltimento dei rifiuti dell'azienda, non è sufficiente ai fini di confutare quanto opposto da controparte e peraltro non contestato dalla stessa appellante che nulla ha eccepito circa l'omessa presentazione della dichiarazione, anche in variazione ai fini d'esenzione, ovvero il fatto che per avere efficacia l'invocata esenzione deve trovare opportuna e rituale formalizzazione in una denuncia o dichiarazione che la contribuente non risulta avere reso.
Ed invero la parte appellata insiste correttamente nell'affermare un dato inconfutabile ovvero che l'eventuale esenzione di quelle aree dedicate all'attività di produzione, tuttavia, non opera automaticamente, alla semplice condizione che sussista il presupposto di fatto che la giustifica, cioè la produzione di rifiuti speciali non assimilati, ma soltanto se il presupposto sia riconosciuto all'esito di un procedimento amministrativo apposito che ha origine nella “denuncia originaria” o in quella “di variazione” e va specificamente e documentalmente supportato e dimostrato. L'assunto, ad avviso della Corte, deve essere condiviso in applicazione degli stessi consolidati e pacifici orientamenti della Corte di Cassazione in materia (cfr. da ultima la recentissima Cass.Sez. 5 - , Ordinanza
n. 8595 del 01/04/2025 (Rv. 674412 - 01) "In tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta)".
Tali evidenze impongono la conferma della sentenza impugnata.
La particolare complessità della questioni di diritto consente la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma la sentenza impgnata.Spese del grado compensate.
Messina 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente