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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 2/12/2025, nella causa di cui al n. 160 / 2023 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
IL, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. CARNIELLO EMANUELE
Per parte resistente: avv. DAMIANI GIORGIO (anche in sostituzione dell'avv. NAPOLITANO per la terza chiamata).
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. CARNIELLO EMANUELE si richiama agli atti e conclude come in ricorso e, sulla CTU, come in memoria conclusiva.
L'avv. DAMIANI GIORGIO si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria di costituzione richiamata;
per la terza chiamata si richiama agli atti chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione.
Si oppone all'acquisizione sub 26 di controparte perché tardiva.
L'avv. CARNIELLO riferisce che i doc. sub 26 sono quelli acquisiti dalla CTU
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo IL REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 160 /2023
Promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CARNIELLO Parte_1 C.F._1
EMANUELE del foro di Padova
-ricorrente- contro
.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 P.IV_1 nel presente giudizio dall'avv. DAMIANI GIORGIO e dall'avv. SPINELLI ALBERTO del foro di
UD
-resistente-
e contro
(C.F./P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO del foro di Napoli P.IV_2
-terzo chiamato-
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento e risarcimento danno differenziale sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE In via principale:
1. accertarsi e dichiararsi che l'infortunio accaduto il
13.07.2020 al ricorrente è stato determinato dall'inadempimento della resistente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine Controparte_3 all'obbligazione di tutelare la sicurezza del lavoratore dagli specifici rischi connessi alle mansioni svolte ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e dell'art. 2087 c.c. così come descritto in narrativa;
2. accertarsi e dichiararsi che l'infortunio del 13.07.2020 ha comportato al signor un danno Parte_1
1 biologico nella percentuale complessiva del 30%, o in quella diversa misura che risulterà in corso di causa;
3. accertarsi e dichiararsi che, a fronte dell'entità del danno permanente residuato, il signor
[...]
ha diritto di essere risarcito del danno “differenziale” subito calcolato sulla base delle Parte_1 tabelle del Tribunale di Milano, ovvero € 99.516,00 quanto al danno biologico da invalidità permanente, € 33.172,00 quanto al danno morale pari al 30% del danno biologico permanente, per un totale di € 132.688,00, cui andrà detratta la capitalizzazione della rendita riconosciuta dall' a CP_4 titolo di danno biologico pari ad € 73.372,53, per un totale complessivo pari ad € 59.315,47, ovvero quel diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo;
4. pertanto, condannarsi la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione Controparte_1 dell'art. 2087 c.c., o in via subordinata, per violazione dell'art. 2043 c.c., a versare al signor Parte_1
l'importo complessivo di € 59.315,47 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di
[...] causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo;
5. accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente ricorso e previo accertamento di quanto sub 1) la nullità del licenziamento comminato al ricorrente da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_1
Cividale del Friuli (UD), via dell'Industria n. 40, C.F. , con raccomandata del P.IV_1
4.08.2022; 6. in considerazione di quanto accertato sub 5), ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Cividale del Friuli
[...]
(UD), via dell'Industria n. 40, C.F. al risarcimento del danno subito dal lavoratore, P.IV_1 commisurato ad un'indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
7. in subordine rispetto a quanto chiesto sub 6) in considerazione di quanto accertato sub 5), ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Cividale del Friuli (UD), via
[...] dell'Industria n. 40, C.F. , al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità P.IV_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura compresa tra 6 e 36 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
8. condannarsi in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede a Cividale del Friuli (UD), via dell'Industria n. 40, C.F.
, alla rifusione delle spese e degli onorari del presente procedimento, con distrazione a P.IV_1 favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, come in ricorso
2 PARTE RESISTENTE IN VIA PRINCIPALE: - respingere le domande tutte di parte avversa, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze di causa. IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Signor Giudice adito ritenesse illegittimo il licenziamento intimato dalla al Controparte_1
Sig. limitarsi in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, la condanna ex art. Parte_1
3 comma 1 del D.Lgs. 23/2015 della resistente ad un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura minima non superiore alle 6 mensilità. Spese compensate. - nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità in capo alla Controparte_1
con riferimento all'incidente occorso al ricorrente in data 13.07.2020, accertarsi
[...] comunque la corresponsabilità del dipendente Sig. l'incidenza della stessa in Parte_1 ordine al verificarsi del sinistro occorsogli e, conseguentemente, ridurre proporzionalmente l'eventuale condanna dell'odierna resistente al pagamento di quanto se del caso dovuto;
- in ogni caso condannare la , (C.F. Controparte_2
– P.IV , con sede legale in Milano 20123 – Piazza Vetra n. 17, a tenere P.IV_3 P.IV_2 indenne e manlevare la in relazione alla responsabilità Controparte_1 eventualmente accertata dall'Ill.mo Tribunale adito, da qualsivoglia somma venisse condannata a pagare al ricorrente nel corso del presente procedimento, con rifusione delle spese legali sostenute dalla resistente per la propria difesa nel presente procedimento. IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Signor Giudice adito ritenesse illegittimo il licenziamento intimato al Sig. ravvisando gli estremi per l'applicazione Parte_1 dell'art. 18 della L. 300/1970 dedursi dall'eventuale risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ex art. 18 L. n. 300/70 quanto percepito a qualsiasi titolo dal lavoratore nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Spese di causa compensate. IN VIA
ISTRUTTORIA: come da memoria di costituzione
TERZO CHIAMATO Nel merito: Respingersi il ricorso avversario e con esso ogni avanzata pretesa, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
In via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento in capo alla comparente dell'obbligo di manlevare la Controparte_1
liquidare il danno in considerazione del dettato di polizza come sopra rilevato;
In via istruttoria:
[...] come da memoria di costituzione
MOTIVZIONE
1. Con ricorso del 6.3.2023 ha promosso, nei confronti del datore di lavoro Parte_1
una controversia di lavoro per vedere riconosciuto che il Controparte_1 licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto era illegittimo e che il
3 datore di lavoro è tenuto a risarcirlo del danno differenziale relativo all'infortunio sul lavoro da lui subito il 13.7.2020. Assunto il 18.2.2020, infatti, egli subiva un infortunio scivolando da una scala e battendo a terra il ginocchio mentre operava con una molatrice.
A decorrere dal 14.10.2021 l' riconosceva una rendita per una invalidità del 27%; CP_4 successivamente usufruiva di altri periodi di malattia, sempre in conseguenza Parte_1 dell'infortunio, dal 14.10.2021 al 15.7.2022 (godendo di ferie dal 18.7.2022 al 31.7.2022) e, dopo il rientro e l'assegnazione ad altre mansioni in relazione alle indicazioni del medico competente, dal 2.8.2022; il licenziamento per superamento del periodo di comporto di data 4.8.2022 risultava illegittimo proprio perché, in tesi attorea, computava periodi di assenza connessi all'infortunio.
Rispetto a questo il datore di lavoro era, inoltre, tenuto al risarcimento del danno differenziale in quanto al lavoratore, per il compito cui era stato adibito, non era stato messo a disposizione un carro ponte, ma solo una scala e senza nessun altro addetto che supportasse l'esecuzione della mansione e sorreggesse la scala da cui poi era caduto. Parte_1
Si costituiva che contestava che, dopo il 14.10.2021, l'assenza CP_1 Controparte_1 fosse qualificabile diversamente che assenza per “malattia comune” come da attestati di malattia.
Lo sgabello, e non scala, fornito e utilizzato per la molatura cui era addetto il ricorrente al momento dell'infortunio era perfettamente adeguato e comportava una lavorazione a soli 75 cm dal piano.
La caduta risaliva a negligenza del ricorrente e in particolare alla violazione dell'indicazione del capo squadra di attendere la rotazione del pezzo di ferro, lungo circa 4 metri, che il Controparte_5 lavoratore doveva molare.
In subordine si contestavano le conclusioni di controparte in ordine alle conseguenze del licenziamento per superamento del comporto e alle quantificazioni di indennità e danni.
Veniva comunque chiesta e autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...] che si costituiva aderendo alle deduzioni della resistente e, in ogni caso, evidenziando le CP_2 franchigie applicabili al caso.
L'udienza 16.5.2023 veniva, quindi, rinviata al 25.7.2023 per la citazione del terzo e al 3.10.2023 per valutare una prima proposta conciliativa del Giudice (non accolta da nessuna delle parti).
Il 3.10.2023 si procedeva ad ammettere le prove e le udienze 11.1.2024 e 22.2.2024 venivano impiegate per l'esame di testi.
All'esito veniva ammessa CTU medico legale, il cui incarico, dopo alcuni rinvii per la necessità di sostituire i primi due medici nominati, veniva conferito il 6.6.2024.
L'elaborato, dopo un differimento autorizzato, veniva deposito il 7.12.2024.
Il 14.1.2025 il Giudice formulava nuova proposta conciliativa, all'udienza 25.3.2025 si prendeva atto che solo la parte resistente aderiva a detta proposta e veniva, quindi, fissata per il 2.12.2025 la data della discussione, con termine per note fino al 3.11.2025.
Le domande di cui al ricorso vanno tutte rigettate.
2. Va premesso che, conformemente alle risultanze delle varie attestazioni di malattia e coerentemente con la mancata richiesta di riapertura della pratica di infortunio all' , CP_4 anche le conclusioni del CTU sono nel senso che non vi sono evidenze medico legali per
4 attribuire all'evento infortunistico del 18.2.2020 anche il periodo di malattia per cui il ricorrente è stato assente dal 14.10.2021 al licenziamento ed è pacifico che il conteggio dei giorni di assenza implica, su queste premesse, il superamento del periodo di comporto di cui può beneficiare un prestatore di lavoro con una anzianità di servizio ridotta come quella del ricorrente. La CTU espletata a mezzo del medico-legale è condivisa da questo Giudice in quanto svolta con apprezzamento tecnico e scientifico argomentato nel rispetto del contraddittorio con i tecnici di parte e con conclusioni coerenti.
La correlazione fra assenze per malattia e pregresso infortunio non ha infatti riscontro obiettivo.
Il CTU sottolinea la scarsa collaborazione del soggetto sia in fase di anamnesi che di spiegazione e documentazione su esami, cure e terapie effettuate negli anni nonché sulle patologie antecedenti (risultando una pregressa frattura del femore).
Anche dopo un'attività officiosa per reperire documentazione si constata “l'assenza di documentate visite specialistiche, accertamento strumentali, relazioni fisioterapiche” (cfr p. 14 elaborato CTU).
Già la lunghezza del periodo in cui l' ha lasciato aperta la pratica di infortunio lascia perplessi. CP_4
Dopo l'accesso al pronto soccorso, infatti, esame radiologico e visita ortopedica, la prognosi era di soli otto giorni, senza indicazione di altri accertamenti.
Ciò coerentemente con quanto risultato dall'istruttoria testimoniale e cioè che dopo la caduta il ricorrente non aveva particolari difficoltà di deambulazione, aveva lasciato autonomamente il luogo di lavoro alla guida della propria autovettura, né presentava alcun sintomo particolare mentre si intratteneva con i colleghi attendendo la fine del turno (testi e Testimone_1 Controparte_5 udienza 11.1.2024).
In ogni caso il certificato di chiusura di data 13.10.2021 attestava la possibilità di riprendere CP_4 il lavoro rimettendo al medico competente le valutazioni sulle mansioni (elaborato CTU p. 12).
Tra il 14.10.2021 e 15.7.2022 vi sono solo certificati di malattia e continuazione di malattia che non forniscono dati precisi, non barrano la casella “la malattia è dovuta a evento traumatico” e appaiono perplessi e altalenanti nella prognosi che varia da pochi giorni ad oltre un mese (negli ultimi due la prognosi è rispettivamente di 3 giorni e di 1 giorno, p. 12 elaborato CTU).
Nel certificato 2.8.2022, non rilevanti al fine del superamento del comporto, il medico barra la voce
“ricaduta”, ma l'ortopedico che visita il soggetto il 3.8.2022 attesta di non poter svolgere un'effettiva valutazione clinica in quanto “anche il più piccolo movimento risulta doloroso” ed esprime nel suo referto dubbi sui postumi riportati “Non vi sono elementi per pensare ad un'algodistrofia in quanto la cute è rosea e isoelastica” (cfr p. 14 elaborato CTU).
Il consulente di parte ricorrente ritiene, invece, che vi sia riscontro documentale che dal 2.3.2022 all'8.6.2022 i problemi di salute fossero correlati all'infortunio del 13.7.2020.
Il 2.3.2022 c'è la visita del dott. il quale richiama una terapia del dolore in corso in Per_1 relazione il distretto interessato alla lesione da infortunio.
Si fa riferimento agli esiti di algodistrofia (su cui l'ortopedico del 3.8.2022 esprimerà perplessità), ma anche in questo caso l'esame diretto non fornisce dati obiettivi posto che il professionista non riesce a visitare concretamente il soggetto e deve dare atto che il “dolore” manifestato “limita qualsiasi tentativo di esplorazione valutativa” (p. 15 elaborato CTU).
5 Il ricorrente è stato poi sottoposto a visita dal medico competente il 29.03.2022, 04.05.2022 e 08.06.2022 venendo dichiarato non idoneo prima temporaneamente e poi in via permanente alla mansione di molatore con indicazione finale per un cambio mansione in “attività seduta con possibilità di alternanza con stazione eretta” (doc. 10-11-12 resistente).
Peraltro, come nota il CTU, dal punto di vista dell'esame obiettivo, il medico si è limitato a verificare la deambulazione non autonoma che può comunque rappresentare un postumo stabilizzato.
L'inabilità temporanea potrebbe correlarsi a terapie in corso (presumibilmente anche in questo caso riferite dal lavoratore posto che non si fa cenno a documentazione specifica) o comunque alla necessità di valutare la possibilità o meno di inserimento nelle stesse mansioni (circostanza alla fine esclusa).
In definitiva il quadro finale, anche per il difetto di collaborazione del soggetto e nonostante l'intervento di una consulenza d'ufficio tesa comunque, anche con acquisizioni documentali ex officio, a verificare la situazione medico legale, risulta del tutto carente per poter riconoscere il diritto a vedersi scomputate come malattia connessa all'infortunio il periodo di assenza valutato ai fini del comporto.
Ciò senza contare la giurisprudenza, richiamata anche in ricorso (p. 6), secondo cui la computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi di infortunio sul lavoro se il datore di lavoro sia inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. (atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata, in termini Cass. Sez. L., 28/03/2011, n. 7037, Rv. 616427 - 01).
A prendere in considerazione questa impostazione, infatti, i motivi di esclusione di una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. porterebbero, a catena, a far cadere anche questa ulteriore pretesa.
3. Ed in effetti anche la domanda di risarcimento del danno differenziale, fondata sulla pretesa violazione dell'art. 2087 cod. civ., non è fondata. Contrariamente a quanto affermato note conclusive da parte ricorrente (p. 2), l'istruttoria testimoniale ha chiarito che la scala (o sgabello) messa a disposizione è quella a tre gradini di cui alle foto dimesse da parte resistente (cfr testi e udienza 11.1.2024) e non quella Testimone_2 Controparte_5
a V rovesciata di cui ai documenti allegati al ricorso (testi e Testimone_2 Controparte_5 udienza 11.1.2024).
Si è anche accertato che se il punto del pezzo da lavorare è ad altezza superiore a quella agevolmente raggiungibile stando sullo sgabello-scala, il pezzo viene girato con il carroponte manovrato del caposquadra (teste capoturno al momento dell'infortunio, udienza 11.1.1024). Testimone_1
Il giorno dei fatti, secondo quanto riferito nell'immediatezza da e dal suo capo squadra, Parte_1
richiesto di aspettare che il capo squadra girasse il pezzo per molarlo in Controparte_5 Parte_1 quanto il punto su cui operare era troppo in alto, si era messo a lavorare con un piede sulla scala e uno sul pezzo da lavorare e che con quest'ultimo piede, pur indossando scarpe antiinfortunistiche, aveva perso la presa cadendo (teste del ricorrente udienza 11.1.1024, v. anche teste Testimone_1
. e teste udienza 22.2.2024). Testimone_3 Tes_4
Da una parte, quindi, non è entrata in gioco la stabilità della scaletta (e quindi la dedotta mancanza di personale per trattenerla al piede -art. 113 c.5 D. lgs. n. 81/2008- non rileva) dall'altra la lavorazione non poteva ritenersi “in quota” -art. 107 D. lgs. n. 81/2008- non trattandosi di rischio di caduta da una
6 altezza superiore a 2 m rispetto al piano ed infine non può sostenersi che, in attesa dell'intervento del carroponte, il dipendente si sia limitato a continuare normalmente la prestazione in corso (p. 3 note conclusive ricorrente) in quanto, come riferito dal teste introdotto dalla parte Testimone_1 ricorrente stessa, ammise di aver, a quel punto, tenuto un piede sulla scala e uno sul pezzo Parte_1 da lavorare.
E' stata altresì smentita dall'istruttoria (come da dichiarazioni del teste introdotto Testimone_1 dalla parte ricorrente stessa, su quanto riferitogli nell'immediatezza), la tesi secondo cui sarebbe stato il capo squadra a dare indicazioni per operare senza attendere che il pezzo fosse girato e anche che questa fosse una prassi.
Esclusa la necessità di una vigilanza continua sul dipendente, risultando lo stesso già da molti mesi addetto a questo tipo di lavorazione, considerata l'idoneità dei presidi antinfortunistici in atto, la circostanza che sia stata disattesa l'istruzione del superiore, relativa alla specifica attività in corso, di attendere il proprio turno perché il carroponte potesse girare il pezzo e rendere la zona da lavorare disponibile senza necessità di posizioni anomale e pericolose, quali quelle viceversa assunte, costituisce compendio sufficiente a ritenere integrata la prova liberatoria, incombente sul datore di lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 2087 cod. civ. e 1218 cod. civ., che il danno è dipeso da causa non a lui imputabile.
4. Le spese, anche di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto ai compensi della difesa, come in dispositivo in relazione al valore della causa, natura ed entità dell'attività defensionale richiesta e secondo i criteri di cui al dm 55/2014. In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, salvo quando la iniziativa della chiamata si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, situazione qui non riscontrabile (Cass. Sez. 3, 07/03/2024, n. 6144, Rv. 670458 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale di UD, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
IL, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 Controparte_1 liquidandole in euro 9.500 per compensi, oltre 15 % spese generali e accessori di legge
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di iquidandole Parte_1 Controparte_2 in euro 5.000 per compensi, oltre 15 % spese generali e accessori di legge
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU separatamente liquidate Parte_1
UD, 2/12/2025
Il Giudice
Paolo IL
7
All'udienza 2/12/2025, nella causa di cui al n. 160 / 2023 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
IL, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. CARNIELLO EMANUELE
Per parte resistente: avv. DAMIANI GIORGIO (anche in sostituzione dell'avv. NAPOLITANO per la terza chiamata).
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. CARNIELLO EMANUELE si richiama agli atti e conclude come in ricorso e, sulla CTU, come in memoria conclusiva.
L'avv. DAMIANI GIORGIO si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria di costituzione richiamata;
per la terza chiamata si richiama agli atti chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione.
Si oppone all'acquisizione sub 26 di controparte perché tardiva.
L'avv. CARNIELLO riferisce che i doc. sub 26 sono quelli acquisiti dalla CTU
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo IL REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 160 /2023
Promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CARNIELLO Parte_1 C.F._1
EMANUELE del foro di Padova
-ricorrente- contro
.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 P.IV_1 nel presente giudizio dall'avv. DAMIANI GIORGIO e dall'avv. SPINELLI ALBERTO del foro di
UD
-resistente-
e contro
(C.F./P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO del foro di Napoli P.IV_2
-terzo chiamato-
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento e risarcimento danno differenziale sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE In via principale:
1. accertarsi e dichiararsi che l'infortunio accaduto il
13.07.2020 al ricorrente è stato determinato dall'inadempimento della resistente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine Controparte_3 all'obbligazione di tutelare la sicurezza del lavoratore dagli specifici rischi connessi alle mansioni svolte ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e dell'art. 2087 c.c. così come descritto in narrativa;
2. accertarsi e dichiararsi che l'infortunio del 13.07.2020 ha comportato al signor un danno Parte_1
1 biologico nella percentuale complessiva del 30%, o in quella diversa misura che risulterà in corso di causa;
3. accertarsi e dichiararsi che, a fronte dell'entità del danno permanente residuato, il signor
[...]
ha diritto di essere risarcito del danno “differenziale” subito calcolato sulla base delle Parte_1 tabelle del Tribunale di Milano, ovvero € 99.516,00 quanto al danno biologico da invalidità permanente, € 33.172,00 quanto al danno morale pari al 30% del danno biologico permanente, per un totale di € 132.688,00, cui andrà detratta la capitalizzazione della rendita riconosciuta dall' a CP_4 titolo di danno biologico pari ad € 73.372,53, per un totale complessivo pari ad € 59.315,47, ovvero quel diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo;
4. pertanto, condannarsi la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione Controparte_1 dell'art. 2087 c.c., o in via subordinata, per violazione dell'art. 2043 c.c., a versare al signor Parte_1
l'importo complessivo di € 59.315,47 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di
[...] causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo;
5. accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente ricorso e previo accertamento di quanto sub 1) la nullità del licenziamento comminato al ricorrente da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_1
Cividale del Friuli (UD), via dell'Industria n. 40, C.F. , con raccomandata del P.IV_1
4.08.2022; 6. in considerazione di quanto accertato sub 5), ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Cividale del Friuli
[...]
(UD), via dell'Industria n. 40, C.F. al risarcimento del danno subito dal lavoratore, P.IV_1 commisurato ad un'indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
7. in subordine rispetto a quanto chiesto sub 6) in considerazione di quanto accertato sub 5), ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Cividale del Friuli (UD), via
[...] dell'Industria n. 40, C.F. , al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità P.IV_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura compresa tra 6 e 36 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
8. condannarsi in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede a Cividale del Friuli (UD), via dell'Industria n. 40, C.F.
, alla rifusione delle spese e degli onorari del presente procedimento, con distrazione a P.IV_1 favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, come in ricorso
2 PARTE RESISTENTE IN VIA PRINCIPALE: - respingere le domande tutte di parte avversa, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze di causa. IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Signor Giudice adito ritenesse illegittimo il licenziamento intimato dalla al Controparte_1
Sig. limitarsi in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, la condanna ex art. Parte_1
3 comma 1 del D.Lgs. 23/2015 della resistente ad un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura minima non superiore alle 6 mensilità. Spese compensate. - nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità in capo alla Controparte_1
con riferimento all'incidente occorso al ricorrente in data 13.07.2020, accertarsi
[...] comunque la corresponsabilità del dipendente Sig. l'incidenza della stessa in Parte_1 ordine al verificarsi del sinistro occorsogli e, conseguentemente, ridurre proporzionalmente l'eventuale condanna dell'odierna resistente al pagamento di quanto se del caso dovuto;
- in ogni caso condannare la , (C.F. Controparte_2
– P.IV , con sede legale in Milano 20123 – Piazza Vetra n. 17, a tenere P.IV_3 P.IV_2 indenne e manlevare la in relazione alla responsabilità Controparte_1 eventualmente accertata dall'Ill.mo Tribunale adito, da qualsivoglia somma venisse condannata a pagare al ricorrente nel corso del presente procedimento, con rifusione delle spese legali sostenute dalla resistente per la propria difesa nel presente procedimento. IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Signor Giudice adito ritenesse illegittimo il licenziamento intimato al Sig. ravvisando gli estremi per l'applicazione Parte_1 dell'art. 18 della L. 300/1970 dedursi dall'eventuale risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ex art. 18 L. n. 300/70 quanto percepito a qualsiasi titolo dal lavoratore nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Spese di causa compensate. IN VIA
ISTRUTTORIA: come da memoria di costituzione
TERZO CHIAMATO Nel merito: Respingersi il ricorso avversario e con esso ogni avanzata pretesa, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
In via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento in capo alla comparente dell'obbligo di manlevare la Controparte_1
liquidare il danno in considerazione del dettato di polizza come sopra rilevato;
In via istruttoria:
[...] come da memoria di costituzione
MOTIVZIONE
1. Con ricorso del 6.3.2023 ha promosso, nei confronti del datore di lavoro Parte_1
una controversia di lavoro per vedere riconosciuto che il Controparte_1 licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto era illegittimo e che il
3 datore di lavoro è tenuto a risarcirlo del danno differenziale relativo all'infortunio sul lavoro da lui subito il 13.7.2020. Assunto il 18.2.2020, infatti, egli subiva un infortunio scivolando da una scala e battendo a terra il ginocchio mentre operava con una molatrice.
A decorrere dal 14.10.2021 l' riconosceva una rendita per una invalidità del 27%; CP_4 successivamente usufruiva di altri periodi di malattia, sempre in conseguenza Parte_1 dell'infortunio, dal 14.10.2021 al 15.7.2022 (godendo di ferie dal 18.7.2022 al 31.7.2022) e, dopo il rientro e l'assegnazione ad altre mansioni in relazione alle indicazioni del medico competente, dal 2.8.2022; il licenziamento per superamento del periodo di comporto di data 4.8.2022 risultava illegittimo proprio perché, in tesi attorea, computava periodi di assenza connessi all'infortunio.
Rispetto a questo il datore di lavoro era, inoltre, tenuto al risarcimento del danno differenziale in quanto al lavoratore, per il compito cui era stato adibito, non era stato messo a disposizione un carro ponte, ma solo una scala e senza nessun altro addetto che supportasse l'esecuzione della mansione e sorreggesse la scala da cui poi era caduto. Parte_1
Si costituiva che contestava che, dopo il 14.10.2021, l'assenza CP_1 Controparte_1 fosse qualificabile diversamente che assenza per “malattia comune” come da attestati di malattia.
Lo sgabello, e non scala, fornito e utilizzato per la molatura cui era addetto il ricorrente al momento dell'infortunio era perfettamente adeguato e comportava una lavorazione a soli 75 cm dal piano.
La caduta risaliva a negligenza del ricorrente e in particolare alla violazione dell'indicazione del capo squadra di attendere la rotazione del pezzo di ferro, lungo circa 4 metri, che il Controparte_5 lavoratore doveva molare.
In subordine si contestavano le conclusioni di controparte in ordine alle conseguenze del licenziamento per superamento del comporto e alle quantificazioni di indennità e danni.
Veniva comunque chiesta e autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...] che si costituiva aderendo alle deduzioni della resistente e, in ogni caso, evidenziando le CP_2 franchigie applicabili al caso.
L'udienza 16.5.2023 veniva, quindi, rinviata al 25.7.2023 per la citazione del terzo e al 3.10.2023 per valutare una prima proposta conciliativa del Giudice (non accolta da nessuna delle parti).
Il 3.10.2023 si procedeva ad ammettere le prove e le udienze 11.1.2024 e 22.2.2024 venivano impiegate per l'esame di testi.
All'esito veniva ammessa CTU medico legale, il cui incarico, dopo alcuni rinvii per la necessità di sostituire i primi due medici nominati, veniva conferito il 6.6.2024.
L'elaborato, dopo un differimento autorizzato, veniva deposito il 7.12.2024.
Il 14.1.2025 il Giudice formulava nuova proposta conciliativa, all'udienza 25.3.2025 si prendeva atto che solo la parte resistente aderiva a detta proposta e veniva, quindi, fissata per il 2.12.2025 la data della discussione, con termine per note fino al 3.11.2025.
Le domande di cui al ricorso vanno tutte rigettate.
2. Va premesso che, conformemente alle risultanze delle varie attestazioni di malattia e coerentemente con la mancata richiesta di riapertura della pratica di infortunio all' , CP_4 anche le conclusioni del CTU sono nel senso che non vi sono evidenze medico legali per
4 attribuire all'evento infortunistico del 18.2.2020 anche il periodo di malattia per cui il ricorrente è stato assente dal 14.10.2021 al licenziamento ed è pacifico che il conteggio dei giorni di assenza implica, su queste premesse, il superamento del periodo di comporto di cui può beneficiare un prestatore di lavoro con una anzianità di servizio ridotta come quella del ricorrente. La CTU espletata a mezzo del medico-legale è condivisa da questo Giudice in quanto svolta con apprezzamento tecnico e scientifico argomentato nel rispetto del contraddittorio con i tecnici di parte e con conclusioni coerenti.
La correlazione fra assenze per malattia e pregresso infortunio non ha infatti riscontro obiettivo.
Il CTU sottolinea la scarsa collaborazione del soggetto sia in fase di anamnesi che di spiegazione e documentazione su esami, cure e terapie effettuate negli anni nonché sulle patologie antecedenti (risultando una pregressa frattura del femore).
Anche dopo un'attività officiosa per reperire documentazione si constata “l'assenza di documentate visite specialistiche, accertamento strumentali, relazioni fisioterapiche” (cfr p. 14 elaborato CTU).
Già la lunghezza del periodo in cui l' ha lasciato aperta la pratica di infortunio lascia perplessi. CP_4
Dopo l'accesso al pronto soccorso, infatti, esame radiologico e visita ortopedica, la prognosi era di soli otto giorni, senza indicazione di altri accertamenti.
Ciò coerentemente con quanto risultato dall'istruttoria testimoniale e cioè che dopo la caduta il ricorrente non aveva particolari difficoltà di deambulazione, aveva lasciato autonomamente il luogo di lavoro alla guida della propria autovettura, né presentava alcun sintomo particolare mentre si intratteneva con i colleghi attendendo la fine del turno (testi e Testimone_1 Controparte_5 udienza 11.1.2024).
In ogni caso il certificato di chiusura di data 13.10.2021 attestava la possibilità di riprendere CP_4 il lavoro rimettendo al medico competente le valutazioni sulle mansioni (elaborato CTU p. 12).
Tra il 14.10.2021 e 15.7.2022 vi sono solo certificati di malattia e continuazione di malattia che non forniscono dati precisi, non barrano la casella “la malattia è dovuta a evento traumatico” e appaiono perplessi e altalenanti nella prognosi che varia da pochi giorni ad oltre un mese (negli ultimi due la prognosi è rispettivamente di 3 giorni e di 1 giorno, p. 12 elaborato CTU).
Nel certificato 2.8.2022, non rilevanti al fine del superamento del comporto, il medico barra la voce
“ricaduta”, ma l'ortopedico che visita il soggetto il 3.8.2022 attesta di non poter svolgere un'effettiva valutazione clinica in quanto “anche il più piccolo movimento risulta doloroso” ed esprime nel suo referto dubbi sui postumi riportati “Non vi sono elementi per pensare ad un'algodistrofia in quanto la cute è rosea e isoelastica” (cfr p. 14 elaborato CTU).
Il consulente di parte ricorrente ritiene, invece, che vi sia riscontro documentale che dal 2.3.2022 all'8.6.2022 i problemi di salute fossero correlati all'infortunio del 13.7.2020.
Il 2.3.2022 c'è la visita del dott. il quale richiama una terapia del dolore in corso in Per_1 relazione il distretto interessato alla lesione da infortunio.
Si fa riferimento agli esiti di algodistrofia (su cui l'ortopedico del 3.8.2022 esprimerà perplessità), ma anche in questo caso l'esame diretto non fornisce dati obiettivi posto che il professionista non riesce a visitare concretamente il soggetto e deve dare atto che il “dolore” manifestato “limita qualsiasi tentativo di esplorazione valutativa” (p. 15 elaborato CTU).
5 Il ricorrente è stato poi sottoposto a visita dal medico competente il 29.03.2022, 04.05.2022 e 08.06.2022 venendo dichiarato non idoneo prima temporaneamente e poi in via permanente alla mansione di molatore con indicazione finale per un cambio mansione in “attività seduta con possibilità di alternanza con stazione eretta” (doc. 10-11-12 resistente).
Peraltro, come nota il CTU, dal punto di vista dell'esame obiettivo, il medico si è limitato a verificare la deambulazione non autonoma che può comunque rappresentare un postumo stabilizzato.
L'inabilità temporanea potrebbe correlarsi a terapie in corso (presumibilmente anche in questo caso riferite dal lavoratore posto che non si fa cenno a documentazione specifica) o comunque alla necessità di valutare la possibilità o meno di inserimento nelle stesse mansioni (circostanza alla fine esclusa).
In definitiva il quadro finale, anche per il difetto di collaborazione del soggetto e nonostante l'intervento di una consulenza d'ufficio tesa comunque, anche con acquisizioni documentali ex officio, a verificare la situazione medico legale, risulta del tutto carente per poter riconoscere il diritto a vedersi scomputate come malattia connessa all'infortunio il periodo di assenza valutato ai fini del comporto.
Ciò senza contare la giurisprudenza, richiamata anche in ricorso (p. 6), secondo cui la computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi di infortunio sul lavoro se il datore di lavoro sia inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. (atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata, in termini Cass. Sez. L., 28/03/2011, n. 7037, Rv. 616427 - 01).
A prendere in considerazione questa impostazione, infatti, i motivi di esclusione di una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. porterebbero, a catena, a far cadere anche questa ulteriore pretesa.
3. Ed in effetti anche la domanda di risarcimento del danno differenziale, fondata sulla pretesa violazione dell'art. 2087 cod. civ., non è fondata. Contrariamente a quanto affermato note conclusive da parte ricorrente (p. 2), l'istruttoria testimoniale ha chiarito che la scala (o sgabello) messa a disposizione è quella a tre gradini di cui alle foto dimesse da parte resistente (cfr testi e udienza 11.1.2024) e non quella Testimone_2 Controparte_5
a V rovesciata di cui ai documenti allegati al ricorso (testi e Testimone_2 Controparte_5 udienza 11.1.2024).
Si è anche accertato che se il punto del pezzo da lavorare è ad altezza superiore a quella agevolmente raggiungibile stando sullo sgabello-scala, il pezzo viene girato con il carroponte manovrato del caposquadra (teste capoturno al momento dell'infortunio, udienza 11.1.1024). Testimone_1
Il giorno dei fatti, secondo quanto riferito nell'immediatezza da e dal suo capo squadra, Parte_1
richiesto di aspettare che il capo squadra girasse il pezzo per molarlo in Controparte_5 Parte_1 quanto il punto su cui operare era troppo in alto, si era messo a lavorare con un piede sulla scala e uno sul pezzo da lavorare e che con quest'ultimo piede, pur indossando scarpe antiinfortunistiche, aveva perso la presa cadendo (teste del ricorrente udienza 11.1.1024, v. anche teste Testimone_1
. e teste udienza 22.2.2024). Testimone_3 Tes_4
Da una parte, quindi, non è entrata in gioco la stabilità della scaletta (e quindi la dedotta mancanza di personale per trattenerla al piede -art. 113 c.5 D. lgs. n. 81/2008- non rileva) dall'altra la lavorazione non poteva ritenersi “in quota” -art. 107 D. lgs. n. 81/2008- non trattandosi di rischio di caduta da una
6 altezza superiore a 2 m rispetto al piano ed infine non può sostenersi che, in attesa dell'intervento del carroponte, il dipendente si sia limitato a continuare normalmente la prestazione in corso (p. 3 note conclusive ricorrente) in quanto, come riferito dal teste introdotto dalla parte Testimone_1 ricorrente stessa, ammise di aver, a quel punto, tenuto un piede sulla scala e uno sul pezzo Parte_1 da lavorare.
E' stata altresì smentita dall'istruttoria (come da dichiarazioni del teste introdotto Testimone_1 dalla parte ricorrente stessa, su quanto riferitogli nell'immediatezza), la tesi secondo cui sarebbe stato il capo squadra a dare indicazioni per operare senza attendere che il pezzo fosse girato e anche che questa fosse una prassi.
Esclusa la necessità di una vigilanza continua sul dipendente, risultando lo stesso già da molti mesi addetto a questo tipo di lavorazione, considerata l'idoneità dei presidi antinfortunistici in atto, la circostanza che sia stata disattesa l'istruzione del superiore, relativa alla specifica attività in corso, di attendere il proprio turno perché il carroponte potesse girare il pezzo e rendere la zona da lavorare disponibile senza necessità di posizioni anomale e pericolose, quali quelle viceversa assunte, costituisce compendio sufficiente a ritenere integrata la prova liberatoria, incombente sul datore di lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 2087 cod. civ. e 1218 cod. civ., che il danno è dipeso da causa non a lui imputabile.
4. Le spese, anche di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto ai compensi della difesa, come in dispositivo in relazione al valore della causa, natura ed entità dell'attività defensionale richiesta e secondo i criteri di cui al dm 55/2014. In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, salvo quando la iniziativa della chiamata si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, situazione qui non riscontrabile (Cass. Sez. 3, 07/03/2024, n. 6144, Rv. 670458 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale di UD, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
IL, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 Controparte_1 liquidandole in euro 9.500 per compensi, oltre 15 % spese generali e accessori di legge
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di iquidandole Parte_1 Controparte_2 in euro 5.000 per compensi, oltre 15 % spese generali e accessori di legge
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU separatamente liquidate Parte_1
UD, 2/12/2025
Il Giudice
Paolo IL
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