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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/10/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di CE - Presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - Giudice - dott. Nicola Del Vecchio - Giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 3313 2025 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Marco Favero e Giovanna Giacomelli ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso, e Parte_2
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia
[...] C.F._2
Bedin ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrenti atti comunicati al PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti CHIEDONO che l'Ecc.mo Tribunale voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, modificare la sentenza n. 551/2017 del 11 luglio 2017 recependo le seguenti conclusioni: A) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE Confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute modificando tuttavia la collocazione prevalente del minore, che dovrà essere stabilita presso il padre. B) DIRITTO DI VISITA DELLA MADRE Riconoscere alla madre Parte_2
il diritto di vedere e stare con il figlio secondo modalità
[...] Per_1 flessibili e concordate, compatibilmente con la distanza geografica che intercorre tra i genitori e con gli impegni scolastici, sportivi e sociali del minore. C) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO Revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento precedentemente posto a carico del sig.
[...]
e, in considerazione del mutato assetto della collocazione del minore Parte_1
e delle rispettive condizioni economiche, stabilire che la sig.ra Parte_2
corrisponda al sig. la somma di € 100,00
[...] Parte_1 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , da versarsi entro il Per_1
1 giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie sono a carico della madre al 50%; per esse devono intendersi I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private. V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori. Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute;
quando i genitori debbano concordare le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto senza espressa motivazione la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori. D) ferme le altre condizioni.
Ragioni della decisione
2 1. Con ricorso depositato il 15.10.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta ex art. 473-bis. 51 c.p.c. avente
[...] ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 551/2017, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 4.7.2017, in ordine al collocamento del figlio , nato il [...], e alla regolamentazione del Per_1 contributo dovuto a titolo di mantenimento dello stesso dal . Pt_1
Dopo aver premesso che dal mese di aprile del corrente anno non vive Per_1 più con la madre, essendosi stabilito presso i nonni paterni fino al termine della terza media, i ricorrenti hanno dedotto che dal mese di giugno il minore si è trasferito presso il padre e ha spostato la residenza a Carmagnola (TO), ove attualmente frequenta l'Istituto Tecnico Agrario.
I ricorrenti hanno pertanto concordemente domandato la modifica della collocazione prevalente del figlio , che ha già trasferito la propria Per_1 residenza presso il padre, fermo restando l'affidamento condiviso, nonché la modifica in ordine alle statuizioni relative al mantenimento del minore, vale a dire la revoca dell'obbligo previsto in capo al e la statuizione dell'obbligo Pt_1 della di contribuire al mantenimento del figlio mediante la Parte_2 corresponsione di un assegno mensile pari a 100,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
2. Con decreto depositato il 19.10.2025, la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore e ha assegnato un breve termine per il deposito di una memoria diretta alla precisazione dei giustificati sopravvenuti motivi che devono in ogni caso essere valutati nell'interesse del minore.
3. Sulla base di quanto dedotto dai ricorrenti con la memoria depositata il 23.10.2025, il giudice delegato ha riferito al collegio.
4. Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge e rispondono all'interesse del minore che, stando a quando dedotto dai Persona_2 ricorrenti, ha preferito trasferirsi a vivere presso il padre.
5. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3313/2025 R.V.G., promosso da Parte_1
e da , con il parere favorevole del Pubblico
[...] Parte_2
Ministero,
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 551/2017 pronunciata dal Tribunale di Rovigo,
3 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla collocazione e al mantenimento di e provvede in conformità alle Persona_2 conclusioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 24 ottobre 2025 la Presidente est.
PA Di CE
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nella causa civile 3313 2025 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Marco Favero e Giovanna Giacomelli ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso, e Parte_2
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia
[...] C.F._2
Bedin ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrenti atti comunicati al PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti CHIEDONO che l'Ecc.mo Tribunale voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, modificare la sentenza n. 551/2017 del 11 luglio 2017 recependo le seguenti conclusioni: A) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE Confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute modificando tuttavia la collocazione prevalente del minore, che dovrà essere stabilita presso il padre. B) DIRITTO DI VISITA DELLA MADRE Riconoscere alla madre Parte_2
il diritto di vedere e stare con il figlio secondo modalità
[...] Per_1 flessibili e concordate, compatibilmente con la distanza geografica che intercorre tra i genitori e con gli impegni scolastici, sportivi e sociali del minore. C) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO Revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento precedentemente posto a carico del sig.
[...]
e, in considerazione del mutato assetto della collocazione del minore Parte_1
e delle rispettive condizioni economiche, stabilire che la sig.ra Parte_2
corrisponda al sig. la somma di € 100,00
[...] Parte_1 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , da versarsi entro il Per_1
1 giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie sono a carico della madre al 50%; per esse devono intendersi I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private. V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori. Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute;
quando i genitori debbano concordare le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto senza espressa motivazione la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori. D) ferme le altre condizioni.
Ragioni della decisione
2 1. Con ricorso depositato il 15.10.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta ex art. 473-bis. 51 c.p.c. avente
[...] ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 551/2017, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 4.7.2017, in ordine al collocamento del figlio , nato il [...], e alla regolamentazione del Per_1 contributo dovuto a titolo di mantenimento dello stesso dal . Pt_1
Dopo aver premesso che dal mese di aprile del corrente anno non vive Per_1 più con la madre, essendosi stabilito presso i nonni paterni fino al termine della terza media, i ricorrenti hanno dedotto che dal mese di giugno il minore si è trasferito presso il padre e ha spostato la residenza a Carmagnola (TO), ove attualmente frequenta l'Istituto Tecnico Agrario.
I ricorrenti hanno pertanto concordemente domandato la modifica della collocazione prevalente del figlio , che ha già trasferito la propria Per_1 residenza presso il padre, fermo restando l'affidamento condiviso, nonché la modifica in ordine alle statuizioni relative al mantenimento del minore, vale a dire la revoca dell'obbligo previsto in capo al e la statuizione dell'obbligo Pt_1 della di contribuire al mantenimento del figlio mediante la Parte_2 corresponsione di un assegno mensile pari a 100,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
2. Con decreto depositato il 19.10.2025, la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore e ha assegnato un breve termine per il deposito di una memoria diretta alla precisazione dei giustificati sopravvenuti motivi che devono in ogni caso essere valutati nell'interesse del minore.
3. Sulla base di quanto dedotto dai ricorrenti con la memoria depositata il 23.10.2025, il giudice delegato ha riferito al collegio.
4. Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge e rispondono all'interesse del minore che, stando a quando dedotto dai Persona_2 ricorrenti, ha preferito trasferirsi a vivere presso il padre.
5. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3313/2025 R.V.G., promosso da Parte_1
e da , con il parere favorevole del Pubblico
[...] Parte_2
Ministero,
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 551/2017 pronunciata dal Tribunale di Rovigo,
3 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla collocazione e al mantenimento di e provvede in conformità alle Persona_2 conclusioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 24 ottobre 2025 la Presidente est.
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