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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2024, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Sezione lavoro
Il Tribunale del lavoro, nella persona del Giudice designato, Dott.ssa Maria Luisa Traversa, all'esito dell'udienza del 28.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta al numero d'ordine 7347/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. SCAURO Parte_1
Domenico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bitonto, alla via M. Larovere, n. 8
- ricorrente -
contro in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. DE GIOSA Leonardo ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bari, alla via Cognetti, n. 15
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 22.06.2023, parte ricorrente, quale dipendente della Controparte_3
dal 01.04.2012 presso il P.O. con qualifica di ausiliario, livello A2,
[...] Organizzazione_1
C.C.N.L. conveniva in giudizio innanzi a questo Giudice del lavoro la resistente, Org_2
esponendo di essere obbligato ad indossare una divisa, che costituisce elemento di riconoscimento e risponde ad esigenze di tipo igienico-sanitario, e che le operazioni di vestizione avvengono prima dell'inizio e dopo la fine del turno presso locali adibiti. Tuttavia, poiché il tempo di vestizione, pari a 20 minuti giornalieri complessivi, non è computato nell'orario di lavoro e retribuito, l'istante chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di “tempo tuta” a far data dal 2018. La si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda Controparte_1
in fatto e diritto, evidenziando che: essa è una società in house providing dell' in favore CP_3
della quale svolge attività strumentali di pulizia, facchinaggio, portierato;
l'art. 18, comma 10,
C.C.N.L., vigente dal 01.01.2016, prevede la retribuzione del c.d. tempo tuta, ricompreso nell'orario di lavoro;
non era stata provata in alcun modo la eterodirezione datoriale del c.d. tempo tuta;
infine, pur avendo prodotto i report delle timbratura, la ricorrente ometteva di espungere i giorni di malattia, permessi o ferie nell'elaborazione dei conteggi e, di conseguenza, nella formulazione della domanda.
Respinte le richieste istruttorie, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La domanda va respinta.
L'art. 18, comma 10, C.C.N.L. A.I.O.P. dispone, “con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.lgs. 81/08”, che “l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende
14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi”.
Nel caso di specie, dunque, il C.C.N.L. di settore già prevede la retribuzione del c.d. tempo tuta, commisurato in 14 minuti ricompresi nell'orario di lavoro.
Inoltre, non risulta assolto l'onere ex art. 2697 c.c. da parte dell'attore, che avrebbe dovuto provare l'esistenza dell'obbligo imposto dalla resistente di indossare la divisa al momento della timbratura, ovvero se vi sia eterodirezione, in base a esplicite direttive aziendale sui modi e tempi di tali operazioni, che è la questione centrale della controversia.
Infatti, se è pacifico che il dipendente debba vestire l'abbigliamento di servizio per motivi di igiene e sicurezza, occorre invece accertare tempi e modalità di vestizione e svestizione, secondo apposite direttive aziendali;
solo in tal caso, e dunque se il c.d. tempo tuta fa parte dell'orario di lavoro, vi è diritto al suo compenso.
Le richieste di prova testimoniale, invece, non avevano tale finalità e, pertanto, sono state respinte, in quanto volte a dimostrare fatti non contestati o genericamente articolati: il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare apoditticamente di essere rigorosamente tenuto a timbrare l'ingresso indossando già la divisa e l'uscita solo dopo averla dismessa, senza individuare con esattezza la fonte di tale preteso obbligo e comunque senza indicare le modalità concrete della prestazione.
Inoltre, manca anche la prova del quantum della pretesa, dovendosi evidenziare che si tratta di domanda per il riconoscimento del c.d. tempo tuta per la quale occorreva l'allegazione puntuale dei fatti costitutivi del diritto.
L'istante, al contrario, ha chiesto la condanna della al pagamento di una somma CP_1
ricavata da una serie di calcoli (paga base divisa per il numero di ore mensili da contratto;
la paga oraria, così ottenuta, divisa per 60 minuti;
la somma ricavata moltiplicata per 20 minuti, in tal modo determinando il valore che spetterebbe giornalmente per il c.d. “tempo tuta”, a sua volta moltiplicato per 5 giorni settimanali e poi per 50 settimane annue, ottenendo, alla fine, il corrispettivo per ciascun anno) che, tuttavia, non tengono conto delle giornate effettivamente lavorate, fra le quali non possono essere considerate quelle in cui la parte ha usufruito, ad esempio, di istituti quali ferie o assenza per malattia.
In definitiva, la domanda va respinta, in quanto sfornita di prova, prima ancora che delle opportune allegazioni in fatto.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia e la connotazione interpretativa delle questioni trattate giustifica la compensazione di una metà delle spese di lite, restando la metà residua, calcolata sui minimi tariffari, a carico della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 22.06.2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente soccombente al pagamento in favore della resistente di una metà delle spese di lite, metà già liquidata in € 500,00 per onorario, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., compensando fra le parti la restante metà.
Bari, 28 ottobre 2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Sezione lavoro
Il Tribunale del lavoro, nella persona del Giudice designato, Dott.ssa Maria Luisa Traversa, all'esito dell'udienza del 28.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta al numero d'ordine 7347/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. SCAURO Parte_1
Domenico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bitonto, alla via M. Larovere, n. 8
- ricorrente -
contro in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. DE GIOSA Leonardo ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bari, alla via Cognetti, n. 15
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 22.06.2023, parte ricorrente, quale dipendente della Controparte_3
dal 01.04.2012 presso il P.O. con qualifica di ausiliario, livello A2,
[...] Organizzazione_1
C.C.N.L. conveniva in giudizio innanzi a questo Giudice del lavoro la resistente, Org_2
esponendo di essere obbligato ad indossare una divisa, che costituisce elemento di riconoscimento e risponde ad esigenze di tipo igienico-sanitario, e che le operazioni di vestizione avvengono prima dell'inizio e dopo la fine del turno presso locali adibiti. Tuttavia, poiché il tempo di vestizione, pari a 20 minuti giornalieri complessivi, non è computato nell'orario di lavoro e retribuito, l'istante chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di “tempo tuta” a far data dal 2018. La si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda Controparte_1
in fatto e diritto, evidenziando che: essa è una società in house providing dell' in favore CP_3
della quale svolge attività strumentali di pulizia, facchinaggio, portierato;
l'art. 18, comma 10,
C.C.N.L., vigente dal 01.01.2016, prevede la retribuzione del c.d. tempo tuta, ricompreso nell'orario di lavoro;
non era stata provata in alcun modo la eterodirezione datoriale del c.d. tempo tuta;
infine, pur avendo prodotto i report delle timbratura, la ricorrente ometteva di espungere i giorni di malattia, permessi o ferie nell'elaborazione dei conteggi e, di conseguenza, nella formulazione della domanda.
Respinte le richieste istruttorie, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La domanda va respinta.
L'art. 18, comma 10, C.C.N.L. A.I.O.P. dispone, “con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.lgs. 81/08”, che “l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende
14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi”.
Nel caso di specie, dunque, il C.C.N.L. di settore già prevede la retribuzione del c.d. tempo tuta, commisurato in 14 minuti ricompresi nell'orario di lavoro.
Inoltre, non risulta assolto l'onere ex art. 2697 c.c. da parte dell'attore, che avrebbe dovuto provare l'esistenza dell'obbligo imposto dalla resistente di indossare la divisa al momento della timbratura, ovvero se vi sia eterodirezione, in base a esplicite direttive aziendale sui modi e tempi di tali operazioni, che è la questione centrale della controversia.
Infatti, se è pacifico che il dipendente debba vestire l'abbigliamento di servizio per motivi di igiene e sicurezza, occorre invece accertare tempi e modalità di vestizione e svestizione, secondo apposite direttive aziendali;
solo in tal caso, e dunque se il c.d. tempo tuta fa parte dell'orario di lavoro, vi è diritto al suo compenso.
Le richieste di prova testimoniale, invece, non avevano tale finalità e, pertanto, sono state respinte, in quanto volte a dimostrare fatti non contestati o genericamente articolati: il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare apoditticamente di essere rigorosamente tenuto a timbrare l'ingresso indossando già la divisa e l'uscita solo dopo averla dismessa, senza individuare con esattezza la fonte di tale preteso obbligo e comunque senza indicare le modalità concrete della prestazione.
Inoltre, manca anche la prova del quantum della pretesa, dovendosi evidenziare che si tratta di domanda per il riconoscimento del c.d. tempo tuta per la quale occorreva l'allegazione puntuale dei fatti costitutivi del diritto.
L'istante, al contrario, ha chiesto la condanna della al pagamento di una somma CP_1
ricavata da una serie di calcoli (paga base divisa per il numero di ore mensili da contratto;
la paga oraria, così ottenuta, divisa per 60 minuti;
la somma ricavata moltiplicata per 20 minuti, in tal modo determinando il valore che spetterebbe giornalmente per il c.d. “tempo tuta”, a sua volta moltiplicato per 5 giorni settimanali e poi per 50 settimane annue, ottenendo, alla fine, il corrispettivo per ciascun anno) che, tuttavia, non tengono conto delle giornate effettivamente lavorate, fra le quali non possono essere considerate quelle in cui la parte ha usufruito, ad esempio, di istituti quali ferie o assenza per malattia.
In definitiva, la domanda va respinta, in quanto sfornita di prova, prima ancora che delle opportune allegazioni in fatto.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia e la connotazione interpretativa delle questioni trattate giustifica la compensazione di una metà delle spese di lite, restando la metà residua, calcolata sui minimi tariffari, a carico della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 22.06.2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente soccombente al pagamento in favore della resistente di una metà delle spese di lite, metà già liquidata in € 500,00 per onorario, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., compensando fra le parti la restante metà.
Bari, 28 ottobre 2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa