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8 maggio 2015
8 maggio 2015
Art. 10. 1. All' articolo 308 del codice di procedura penale , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma».
2. Il comma 2-bis dell' articolo 308 del codice di procedura penale e' abrogato.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell' articolo 308 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 308 (Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare). - 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.
2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma.
2-bis. (Abrogato).
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.».
«2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma».
2. Il comma 2-bis dell' articolo 308 del codice di procedura penale e' abrogato.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell' articolo 308 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 308 (Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare). - 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.
2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma.
2-bis. (Abrogato).
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.».
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2015, n. 1325Provvedimento: […] 2.1. L'art. 10 della legge n. 47/2015 ha sostituito il comma 2 ed abrogato il comma 2 bis dell'art. 308 c.p.p. nella precedente formulazione che prevedevano rispettivamente, il comma 2, che "le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione e nel caso in cui siano state disposte 5 per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, […]Leggi di più...
- necessità·
- obbligo del giudice di motivare in ordine alla durata della misura applicata·
- termini di durata delle misure·
- legge 16 aprile 2015, n. 47·
- misure cautelari·
- misure interdittive·
- personali