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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 6936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6936 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20051/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Roma, Salita di
San Nicola da Tolentino n. 1/b in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
ed Controparte_1 [...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato alla sede in
Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma, rappresentati e difesi dal proprio funzionario Avv. Alessia Cavallo ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
Resistente
Oggetto: richiesta risarcimento del danno conseguente a malfunzionamento dell'algoritmo nel conferimento di incarichi di supplenza per l'anno scolastico
2023/2024
Conclusioni: come in atti e da intendersi in questa sede integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 24.5.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Prima Fascia B – Provincia di Roma per la classe di concorso “ADSS”; e per l'effetto - CONDANNARE il
[...]
resistente a riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il Controparte_1
punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; -CONDANNARE il
resistente al risarcimento del danno conseguente al Controparte_1
mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 13.327,31, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”.
Al riguardo ha esposto: -di aver trasmesso domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la prima
Fascia B, per la classe di concorso “ADSS”, documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti;
-di essere stato collocato, in sede di pubblicazione delle GPS, alla seguente posizione: -Classe di concorso ADSS posizione n. 3814 con 36.5 punti;
2 -di non aver ottenuto, a seguito della pubblicazione dei vari bollettini nomine
Par da parte dell' di Roma, il conferimento di alcun incarico di supplenza, pur in considerazione della posizione vantata all'interno della predetta graduatoria;
-che con il primo Bollettino delle nomine sono stati nominati dei docenti per la medesima classe di concorso con punteggio superiore o presso delle sedi non indicate da esso ricorrente tra le preferenze, in quanto le sedi di preferenza da lui indicate al momento dei primi turni di nomina non erano state inserite tra le cattedre disponibili;
-che successivamente l'A.T. di Roma emetteva ulteriori bollettini, nei quali esso ricorrente non veniva nominato, vedendosi preferito nella nomina da docenti con punteggio inferiore rispetto al proprio;
-che ragionevolmente ciò è accaduto in quanto l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza ai successivi giri di nomina sono stati assegnati per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche candidati con punteggio inferiore;
-che l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, ha considerato esso ricorrente come rinunciatario, estromettendolo in tal modo dalla possibilità di ottenere un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto del Controparte_1
ricorso per infondatezza.
Istruita documentalmente e con richiesta di chiarimenti, all'udienza cartolare del 21 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con deposito sentenza contestuale nel successivo termine di trenta giorni. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni, limitando la domanda risarcitoria all'importo di € 5746,98, con detrazione dei
3 117 giorni lavorativi per i quali ha percepito la retribuzione e chiedendo l'attribuzione di ulteriori 4 punti.
2. Il ricorso è in larga parte fondato e deve essere accolto per le seguenti considerazioni e nei seguenti limiti.
Il convenuto ha qualificato il ricorrente come rinunciatario CP_1
all'incarico, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'Ordinanza Ministeriale 112/2022, art. 12, a norma del quale: “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. (…) 3.
Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per
l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo
4 determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento. (…)
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
In particolare il ha precisato che la posizione del docente è stata CP_1
processata solo nel 4^ turno di nomina col bollettino del 13 novembre 2023, ove sono stati processati i candidati con punteggio 36,5 dalla posizione 3798 a
3817; che le sedi indicate dal ricorrente nella sua domanda di inserimento nella
GPS non rientravano tra quelle disponibili nel quarto turno di nomina (turno di sua spettanza) e ciò ha reso lo stesso “rinunciatario” ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M., con conseguente esclusione dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico per cui è causa;
che successivamente, l'Istituto Scolastico Federico FÈ di Roma (che rientrava tra le preferenze espresse dal ricorrente) si è reso disponibile solo nel 7^ turno di nomina col bollettino del 28 novembre 2023, ove sono stati processati i candidati con punteggio 36 dalla posizione 3879 a 3881, ed è stato assegnato al docente il quale, con punti 36 e posizione in graduatoria Persona_1
3879, è stato appunto processato nel predetto 7^ turno di nomina.
Risulta del tutto legittimo – continua il - che il docente , CP_1 Parte_1
“rinunciatario” nel turno di nomine di sua spettanza del 13.11.2023, non abbia potuto partecipare alle ulteriori fasi di conferimento degli incarichi da GPS, inclusa quella del 7^ turno di nomine del 28.11.2023, in occasione della quale
5 la disponibilità sopravvenuta presso l'Istituto Federico FÈ di Roma, da lui richiesto e non rientrante tra le sedi disponibili nel 4^ turno di nomine (ove la posizione del ricorrente è stata processata), non poteva che essere conferita a docenti collocati in posizione di graduatoria successiva.
Tali argomentazioni non sono condivisibili in quanto, da un lato, il ricorrente ha provato di aver espresso preferenza analitica per l'incarico assegnato al concorrente con punteggio inferiore (vedasi al riguardo Persona_1
domanda di partecipazione allegata in atti, peraltro non contestata), dall'altro,
l'Amministrazione non ha provato l'avvenuto avveramento delle condizioni richieste affinchè il medesimo potesse considerarsi rinunciatario, con conseguente diritto alla nomina dei candidati preferiti.
Si ritiene infatti, sulla base di un'interpretazione letterale della previsione sopra indicata, che la mancata indicazione, nella domanda di partecipazione, di determinate sedi comporti esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non indicate tra le sue preferenze e non già l'esclusione dello stesso dall'intera procedura di conferimento degli incarichi, essendogli consentito di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.
In altre parole l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi
è prevista solo per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza da parte del docente iscritto alle GPS, che omette di proporre ulteriore istanza telematica rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S.
2022/2023 o nel caso di rinuncia all'incarico da parte del docente, che ricevuta tramite sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo.
6 Sul punto si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c. recentissima sentenza della
Corte di Appello Roma Lavoro n. 1125/2025, che così si esprime:
“L'Amministrazione ritiene viceversa che debba considerarsi rinunciatario il candidato che al primo turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi, classi di concorso, tipologie di posto che ha indicato, perdendo così, definitivamente, la possibilità di ottenere il conferimento di un incarico collimante con le preferenze espresse anche nei successivi turni di nomina.
Tuttavia, tale interpretazione non trova alcun riscontro logico e letterale nella normativa in parola. Infatti, il comma 11 dell'articolo 12 si limita a prevedere che non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione di incarichi di supplenza gli aspiranti docenti che hanno rinunciato all'assegnazione conferita, presupponendo quindi che gli stessi abbiano manifestato la loro volontà di non accettare l'incarico offerto.
In nessun passaggio della normativa ministeriale si statuisce che laddove al primo turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi, classi di concorso o tipologie di posto che indicate, questi si consideri rinunciatario nelle successive tornate;
al contrario, qualora successivamente al primo turno di nomina si rendano disponibili nuovi posti per la sede, classe di concorso o tipologia di posto prescelta dal candidato, il è obbligato a CP_1
ripercorrere la graduatoria sin dall'inizio offrendo il posto al candidato con il maggior punteggio per quella classe di concorso che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quel tipo di incarico.
Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione sarebbe equivalente la posizione dei docenti che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito, collimante con le preferenze espresse, e quella dei docenti ai quali l'incarico non è stato conferito perché riguardante una sede, una classe di concorso, una tipologia di posto non indicate nelle preferenze. Invero, l'ordinanza ministeriale opera un chiaro distinguo tra il caso in cui il docente non abbia indicato una sede- classe
7 di concorso o tipologia e di posto- e quello in cui il docente abbia richiesto talune sedi, sia stato destinatario di una proposta di incarico e la abbia rifiutata. Nel primo caso, laddove il docente abbia rifiutato un incarico rispondente alle preferenze espresse, questi correttamente si intende rinunciatario, proprio in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può subire rallentamenti per motivi o aspettative personali dei candidati;
in egual misura, laddove il docente non abbia indicato alcuna sede, egli sarà considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta dell'Amministrazione. Viceversa, laddove l'aspirante abbia indicato un numero preciso di posti, sedi e classi di concorso, e nel primo turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, questi dovrà considerarsi rinunciatario in riferimento ai posti, alle sedi e alle classi di concorso disponibili, ma non prescelte, dovendo, però, essere preso in considerazione nei successivi turni di nomina (entro il 31 dicembre) qualora si rendessero disponibili posti, sedi e classi di concorso dallo stesso indicati e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in base al punteggio e alla posizione in graduatoria”.
Nella fattispecie in esame dalla domanda di partecipazione del ricorrente, allegata in atti, risulta espressamente indicato l'Istituto Federico FÈ, attribuito nel successivo turno di nomina a docente con punteggio inferiore.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorrente avrebbe dovuto essere
Contr convocato tramite con ottenimento di una cattedra annuale e con maturazione altresì dell'intera retribuzione prevista dal CCNL scuola di riferimento.
Tuttavia le richieste iniziali, formulate nel ricorso introduttivo, per l'attribuzione di 12 punti e per il risarcimento del danno per un periodo di 213 giorni lavorativi (dal 28.11.2023 al 30.06.2024), sono state riformulate alla luce delle eccezioni svolte dal resistente ed hanno pertanto tenuto conto CP_1
degli 8 punti già riconosciuti nonché dei 117 giorni lavorativi effettuati
8 nell'anno scolastico di riferimento per il periodo dall'11.01.2024 al 07.06.2024
e per i quali il ricorrente ha percepito la retribuzione.
Ne consegue il diritto del docente a vedersi riconosciuti ulteriori 4 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare nonché, a titolo di risarcimento del danno per il mancato ottenimento di una cattedra annuale, una somma pari ad € 5746,98 relativa ad un totale di 96 giorni lavorativi per
Contr la mancata convocazione da (213-117).
Tale calcolo, come riformulato, non è stato oggetto di contestazione specifica.
Le spese legali, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 (fase studio, introduttiva e decisionale) seguono la prevalente soccombenza. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 20051/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il CP_1
resistente al riconoscimento del diritto del ricorrente al Parte_1
punteggio di 4 punti nonché al pagamento, in suo favore, della somma di €
5746,98 a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza per l'A.S. 2023/2024, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 1300,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma lì 16.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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