Decreto cautelare 31 dicembre 2025
Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 22/01/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15978 del 2025, proposto da
Ice Park Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Orsomarso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
nei confronti
Playdal S.r.l., Ministero della Giustizia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I Centro n. rep. CA/3047/2025 del 29/12/2025, prot. n. CA/250145/2025, avente ad oggetto “DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA A FAVORE DI ICE PARK ASD PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA ICEPARK DAL 3 DICEMBRE 2025 AL 7 GENNAIO 2026”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il consigliere AC TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. – Con ricorso notificato e depositato il 30 dicembre 2025, la società in epigrafe, premesso di essere risultata aggiudicataria di una concessione temporanea per occupazione di suolo pubblico da parte di Roma Capitale in piazza Cavour a seguito della pubblicazione di “Avviso Pubblico per la selezione di un operatore cui affidare in concessione l'area di Piazza Cavour per l'installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio e di installazioni strumentali nel periodo natalizio, per il triennio 2025-2026-2027”, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare (anche in via monocratica), la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I Centro n. rep. CA/3047/2025 del 29/12/2025, prot. n. CA/250145/2025, avente ad oggetto: “Revoca della concessione di occupazione suolo pubblico temporanea a favore di Ice park ASD per lo svolgimento dell'iniziativa Icepark dal 3 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026”.
2. – Il ricorso è affidato a tre motivi, rubricati, rispettivamente:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/90. Violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
2) Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta e violazione del principio del legittimo affidamento;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della l. 241/90. Eccesso di potere per sproporzione e travisamento dei fatti. Carenza assoluta di motivazione e di ponderazione degli interessi.
3. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto del ricorso.
Non si è costituito il Ministero della Giustizia, individuato quale controinteressato in quanto l’occupazione insisteva a ridosso della sede della Suprema Corte di Cassazione, la cui Prima Presidenza, dopo l’emissione della concessione, aveva richiesto a Roma Capitale una verifica congiunta dello stato dei luoghi.
4. – In data 31 dicembre 2025, con decreto monocratico cautelare n. 7437\2025, è stata sospesa l’efficacia della determinazione impugnata.
5. - In data 19 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria in cui ha espressamente dichiarato di “ rinunciare alla domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, fissata per la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, nonché di rinunciare al ricorso introduttivo del presente giudizio e agli atti dello stesso, per sopravvenuta carenza di interesse .”
Ha pertanto formulato la seguente richiesta: “ Si chiede, pertanto, che l’Ecc.mo Tribunale adito voglia dare atto della presente rinuncia e, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio. Con richiesta di compensazione delle spese di lite, attesa la natura della presente rinuncia.”
6. – In occasione della camera di consiglio del 21 gennaio 2026, fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
7. – Della su riportata dichiarazione della ricorrente il Collegio deve limitarsi a prendere atto, pronunziando, di conseguenza, l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c) nonchè dell’art. 84 comma del c.p.a. 4; ma non l’estinzione del giudizio, atteso che la rinunzia non risulta notificata.
8. – Le spese, anche in ragione della richiesta della ricorrente, della limitata attività difensiva di Roma Capitale, della mancata costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e dell’intervenuta scadenza del periodo di occupazione per l’anno in corso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
AC TR, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC TR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO