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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/09/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2080/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2080/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] II RA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore stagionale reddito: euro 21.967,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Domenico Esposito presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad LA (NA) il 15-7-1995 (anno 1995, Numero 33, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione sono nati i figli e rispettivamente il 27-8-1996 e il Per_1 Per_2
12-6-2009.
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti A) Pronunciare la sentenza al fine di omologare la separazione consensuale dei coniugi , nata ad [...] il [...] e ivi residente a[...]
Antonio Coppola, 12 II RA, (C.F. e C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ) C.F._2
Alle seguenti concordate condizioni
1. i coniugi continueranno a vivere separati osservando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia maggiore è sposata ed è economicamente Persona_3 autosufficiente e pertanto resterà al di fuori delle presenti pattuizioni, mentre il figlio minore resta affidato congiuntamente al padre e alla madre Persona_4 con collocazione presso la madre nel domicilio in LA alla Via Antonio Coppola, 12 seconda RA (abitazione in proprietà dei nonni materni dove attualmente vivono);
3. il sig. , potrà vedere e tenere con sé il figlio per 3 Parte_2 pomeriggi a settimana ma comunque ogni volta che vorrà previa comunicazione da dare alla madre per le vie brevi. Nei tre giorni stabiliti potrà tenerlo con sé dalle 16.00 alle 22.30 nel periodo estivo e dalle 15.00 alle 21.00 nel periodo invernale, ma anche al di fuori di tali orari previo accordo con la madre (ad esempio il sabato e la domenica, con possibilità di farlo dormire presso il suo domicilio il sabato) mentre per le festività del Natale, di Capodanno, dell'Epifania, della Pasqua e del Ferragosto, i coniugi si accorderanno tra loro di volta in volta per stabilire le relative modalità, in ogni caso seguendo il criterio dell'alternanza e tenendo conto dello stato di salute del ragazzo e soprattutto della sua volontà. In ogni caso il padre (compatibilmente con esigenze lavorative) potrà tenere con sé il figlio per 7 giorni nel periodo natalizio comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, 3 giorni nel periodo pasquale, in modo che ad anni alterni abbia con sé il ragazzo il giorno di Pasqua e l'anno dopo il lunedi in albis, 20 giorni anche non continuativi nel periodo estivo. In casi di particolari necessità (anche legate a ragioni lavorative) i coniugi si accorderanno di conseguenza per le modalità di visita, potendo anche stabilire orari diversi, il tutto al fine di garantire equilibrio e serenità al figlio.
4. Il ricorrente contribuirà al mantenimento economico del Parte_2 minore sino a quando non raggiungerà l'autosufficienza economica, Per_2 corrispondendo la somma mensile di Euro 350,00, da rivalutarsi come per legge, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT e da rimettere alla costituita Parte_1
entro il giorno 27 di ogni mese. Alla stessa andrà anche l'assegno unico
[...] universale al 100% stabilendo sin da ora che sia lei a farne domanda.
5. Il sig. sosterrà in misura pari al 50% tutte le spese Parte_2 straordinarie di cui al protocollo in uso al Tribunale di Rovigo.
6. I coniugi assumeranno di comune accordo ogni decisione afferente la crescita, l'educazione e l'istruzione del figlio;
2
7. entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, con espressa e reciproca rinuncia a qualsivoglia concorso economico al mantenimento personale e dichiarano altresì di non avere nessun bene in comunione che possa essere oggetto della presente pattuizione;
8. i ricorrenti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere, eccetto quanto espressamente previsto e statuito nel presente atto.
9. i coniugi prestano reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo di passaporti e di ogni altro documento valido.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno parzialmente modificato le condizioni concordate, chiedendo la riduzione da 450,00 euro a 350,00 dell'importo del contributo periodico fisso per il figlio minore Per_2 di età.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non siano in Per_2 contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
3 decidendo nel procedimento n. 2080/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio ad LA (NA) Parte_2 il 15-7-1995, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (NA), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 19 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2080/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] II RA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore stagionale reddito: euro 21.967,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Domenico Esposito presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad LA (NA) il 15-7-1995 (anno 1995, Numero 33, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione sono nati i figli e rispettivamente il 27-8-1996 e il Per_1 Per_2
12-6-2009.
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti A) Pronunciare la sentenza al fine di omologare la separazione consensuale dei coniugi , nata ad [...] il [...] e ivi residente a[...]
Antonio Coppola, 12 II RA, (C.F. e C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ) C.F._2
Alle seguenti concordate condizioni
1. i coniugi continueranno a vivere separati osservando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia maggiore è sposata ed è economicamente Persona_3 autosufficiente e pertanto resterà al di fuori delle presenti pattuizioni, mentre il figlio minore resta affidato congiuntamente al padre e alla madre Persona_4 con collocazione presso la madre nel domicilio in LA alla Via Antonio Coppola, 12 seconda RA (abitazione in proprietà dei nonni materni dove attualmente vivono);
3. il sig. , potrà vedere e tenere con sé il figlio per 3 Parte_2 pomeriggi a settimana ma comunque ogni volta che vorrà previa comunicazione da dare alla madre per le vie brevi. Nei tre giorni stabiliti potrà tenerlo con sé dalle 16.00 alle 22.30 nel periodo estivo e dalle 15.00 alle 21.00 nel periodo invernale, ma anche al di fuori di tali orari previo accordo con la madre (ad esempio il sabato e la domenica, con possibilità di farlo dormire presso il suo domicilio il sabato) mentre per le festività del Natale, di Capodanno, dell'Epifania, della Pasqua e del Ferragosto, i coniugi si accorderanno tra loro di volta in volta per stabilire le relative modalità, in ogni caso seguendo il criterio dell'alternanza e tenendo conto dello stato di salute del ragazzo e soprattutto della sua volontà. In ogni caso il padre (compatibilmente con esigenze lavorative) potrà tenere con sé il figlio per 7 giorni nel periodo natalizio comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, 3 giorni nel periodo pasquale, in modo che ad anni alterni abbia con sé il ragazzo il giorno di Pasqua e l'anno dopo il lunedi in albis, 20 giorni anche non continuativi nel periodo estivo. In casi di particolari necessità (anche legate a ragioni lavorative) i coniugi si accorderanno di conseguenza per le modalità di visita, potendo anche stabilire orari diversi, il tutto al fine di garantire equilibrio e serenità al figlio.
4. Il ricorrente contribuirà al mantenimento economico del Parte_2 minore sino a quando non raggiungerà l'autosufficienza economica, Per_2 corrispondendo la somma mensile di Euro 350,00, da rivalutarsi come per legge, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT e da rimettere alla costituita Parte_1
entro il giorno 27 di ogni mese. Alla stessa andrà anche l'assegno unico
[...] universale al 100% stabilendo sin da ora che sia lei a farne domanda.
5. Il sig. sosterrà in misura pari al 50% tutte le spese Parte_2 straordinarie di cui al protocollo in uso al Tribunale di Rovigo.
6. I coniugi assumeranno di comune accordo ogni decisione afferente la crescita, l'educazione e l'istruzione del figlio;
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7. entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, con espressa e reciproca rinuncia a qualsivoglia concorso economico al mantenimento personale e dichiarano altresì di non avere nessun bene in comunione che possa essere oggetto della presente pattuizione;
8. i ricorrenti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere, eccetto quanto espressamente previsto e statuito nel presente atto.
9. i coniugi prestano reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo di passaporti e di ogni altro documento valido.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno parzialmente modificato le condizioni concordate, chiedendo la riduzione da 450,00 euro a 350,00 dell'importo del contributo periodico fisso per il figlio minore Per_2 di età.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non siano in Per_2 contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
3 decidendo nel procedimento n. 2080/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio ad LA (NA) Parte_2 il 15-7-1995, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (NA), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 19 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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