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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/07/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1239/2025 promosso da:
(C.f. ) nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in fraz. Corporeno, Via Statale n. 105,
e
C.f. , nata a [...], il [...], ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Vietta n. 6/1 entrambi rappresentati e difesi da avv. Francesca Natali (C.f. ), del Foro di C.F._3
Bologna, presso il cui studio in Zola Predosa (Bo), Via R. Sanzio n. 1/a hanno eletto domicilio, giusta procura speciale allegata al ricorso, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 maggio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 21 giugno 1992 nel
Comune di IV (Bo); che dalla unione coniugale il 27 gennaio 2000 a Cento è nata Per_1 maggiorenne e, ad oggi, economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data 8 maggio 2018, cron. 3577/2018 del 10.05.2018; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Il Sig. continuerà ad abitare presso l'ex casa coniugale sita in Cento (Fe), fraz. Parte_1
Corporeno, Via Statale n. 105, di sua proprietà esclusiva, avendo la signora Parte_2 già da tempo trasferito altrove la propria residenza.
2. Dato atto che la figlia dei coniugi, seppur residente con il padre, ad oggi vive e Per_1 lavora a Dubai ed al momento risulta economicamente autosufficiente, le parti concordano che nessun contributo al mantenimento debba essere posto in capo alla madre. Qualora la ragazza dovesse fare rientro in Italia presso la residenza del padre e risultasse priva di impiego, la madre contribuirà al suo mantenimento ordinario mediante corresponsione diretta, mentre le spese straordinarie saranno sostenute al 50% dai genitori così come da Protocollo in vigore.
3. I coniugi manterranno la comproprietà dell'immobile sito in Comacchio (Fe), fraz. Porto
Garibaldi, Viale A. Lamarmora n. 2, godendone un mese per ciascuno, avendo cura di alternare di anno in anno i mesi estivi di giugno, luglio, agosto e settembre. Le parti saranno libere di determinare anche altre modalità di godimento dell'immobile de quo purché concordate con congruo anticipo, ivi inclusi i mesi invernali e giorni infrasettimanali. Le fatture relative ai consumi di acqua, luce e gas verranno domiciliate sul conto corrente del Sig. che ne curerà il pagamento, così come anche per le imposte gravanti sull'immobile, Pt_1 premurandosi di inviare copia del documento giustificativo alla Sig.ra Parte_2
Quest'ultima si impegna a corrispondere al Sig. la metà dell'importo anticipato da Pt_1 quest'ultimo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del documento giustificativo della spesa.
4. I coniugi danno atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere tra loro regolato ogni rapporto e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa di carattere patrimoniale e per qualsivoglia natura.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 luglio 2025.
In data 3 luglio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, l'8 maggio 2018, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a IV (BO) il 21 giugno 1992 fra , nato il [...] a [...], e Parte_1 Parte_2
, nata il [...] a [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto,
[...] il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IV di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1992 Atto n. 9 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Parte_2 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1239/2025 promosso da:
(C.f. ) nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in fraz. Corporeno, Via Statale n. 105,
e
C.f. , nata a [...], il [...], ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Vietta n. 6/1 entrambi rappresentati e difesi da avv. Francesca Natali (C.f. ), del Foro di C.F._3
Bologna, presso il cui studio in Zola Predosa (Bo), Via R. Sanzio n. 1/a hanno eletto domicilio, giusta procura speciale allegata al ricorso, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 maggio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 21 giugno 1992 nel
Comune di IV (Bo); che dalla unione coniugale il 27 gennaio 2000 a Cento è nata Per_1 maggiorenne e, ad oggi, economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data 8 maggio 2018, cron. 3577/2018 del 10.05.2018; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Il Sig. continuerà ad abitare presso l'ex casa coniugale sita in Cento (Fe), fraz. Parte_1
Corporeno, Via Statale n. 105, di sua proprietà esclusiva, avendo la signora Parte_2 già da tempo trasferito altrove la propria residenza.
2. Dato atto che la figlia dei coniugi, seppur residente con il padre, ad oggi vive e Per_1 lavora a Dubai ed al momento risulta economicamente autosufficiente, le parti concordano che nessun contributo al mantenimento debba essere posto in capo alla madre. Qualora la ragazza dovesse fare rientro in Italia presso la residenza del padre e risultasse priva di impiego, la madre contribuirà al suo mantenimento ordinario mediante corresponsione diretta, mentre le spese straordinarie saranno sostenute al 50% dai genitori così come da Protocollo in vigore.
3. I coniugi manterranno la comproprietà dell'immobile sito in Comacchio (Fe), fraz. Porto
Garibaldi, Viale A. Lamarmora n. 2, godendone un mese per ciascuno, avendo cura di alternare di anno in anno i mesi estivi di giugno, luglio, agosto e settembre. Le parti saranno libere di determinare anche altre modalità di godimento dell'immobile de quo purché concordate con congruo anticipo, ivi inclusi i mesi invernali e giorni infrasettimanali. Le fatture relative ai consumi di acqua, luce e gas verranno domiciliate sul conto corrente del Sig. che ne curerà il pagamento, così come anche per le imposte gravanti sull'immobile, Pt_1 premurandosi di inviare copia del documento giustificativo alla Sig.ra Parte_2
Quest'ultima si impegna a corrispondere al Sig. la metà dell'importo anticipato da Pt_1 quest'ultimo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del documento giustificativo della spesa.
4. I coniugi danno atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere tra loro regolato ogni rapporto e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa di carattere patrimoniale e per qualsivoglia natura.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 luglio 2025.
In data 3 luglio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, l'8 maggio 2018, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a IV (BO) il 21 giugno 1992 fra , nato il [...] a [...], e Parte_1 Parte_2
, nata il [...] a [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto,
[...] il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IV di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1992 Atto n. 9 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Parte_2 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri