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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5423 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CASELGRANDI FULVIA
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_1 C.F._2
GENTILE MARIAGRAZIA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (art. 473-bis. 29 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti, genitori del figlio , nato il [...], hanno ottenuto da questo Tribunale la Per_1
sentenza di divorzio n. 1599/2020, pubblicata il 14/12/2020, che, recependo loro accordo ha:
- affidato il figlio minore a entrambi, dunque in modo condiviso;
- collocato assieme alla madre e regolato in modo ampio le frequentazioni paterne (fine Per_1
settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, oltre a due giorni infrasettimanali con pernottamento, dunque sei giorni ogni due settimane;
uguali periodi rispetto alla madre nel corso delle varie vacanze);
- obbligato il padre a versare alla madre euro 300,00 mensili per il mantenimento ordinario del minore e a farsi carico della metà delle spese straordinarie;
- stabilito che “gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla Sig.ra ” CP_1
2. Con ricorso in data 08/11/2024, ha domandato, ex art. 473-bis. 29 c.p.c., Parte_1
modificarsi tale assetto e, nello specifico:
- introdurre frequentazioni matematicamente paritarie di con ambo i genitori;
Per_1
- revocare l'assegno per il mantenimento ordinario del ragazzo a suo carico, o comunque ridurne l'ammontare.
A sostegno della pretesa – di cui , ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto, CP_1
ritenendola infondata – il ricorrente ha addotto le circostanze che si vanno di seguito a esaminare.
3. Occorre premettere che, al fine di ottenere la revisione di provvedimenti in materia familiare facenti stato tra le parti è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze di entità, qualitativa e/o quantitativa, non marginale che rendano non più equilibrato l'assetto vigente.
E' questo, in sintesi, il significato dell'inciso “qualora sopravvengano giustificati motivi” con cui si apre l'art. 473-bis 29 c.p.c., coerente con il disposto degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
L'istante deve dunque allegare, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi identificare con precisione le modifiche intervenute e la loro non marginale entità, come detto qualitativa e/o quantitativa.
Naturalmente, nemmeno è possibile lamentare la mera non correttezza o eccessiva gravosità delle condizioni in essere, ostandovi appunto il giudicato.
Ciò debitamente premesso, si osserva quanto segue.
3.1. Da respingere la richiesta del di mutare in senso matematicamente paritario le Parte_1
frequentazioni di con i genitori: Per_1
- vuoi perché l'attuale ampio calendario nella sostanza già prevede un simile assetto e si tratterebbe, di conseguenza, di modifica in concreto solo formale che in nulla influirebbe nei reali rapporti tra
2 figlio minore e padre;
la domanda, insomma, si palesa avanzata unicamente per la sua (a torto ritenuta) ricaduta economica;
- vuoi, a monte, perché con un ragazzo dell'età di , che si avvia a compiere i 16 anni, il Per_1
calendario di frequentazioni a suo tempo pattuito ha già perduto (e continuerà sempre più a farlo) quella rigida valenza precettiva che rivestiva all'epoca (cioè con un minore di età ben inferiore), potendo agevolmente essere di volta in volta derogato da liberi accordi del ragazzo con ambo i genitori per sue specifiche esigenze o desideri.
Per tali ragioni, e ribadito che la controversia risulti prima facie di natura squisitamente economica,
non è stato ascoltato, risultando l'incombente del tutto superfluo (art. 473-bis. 4, secondo Per_1
comma, c.p.c.)
3.2. Passando ora al fronte economico, come detto unico terreno di effettivo scontro tra le parti, non ha valenza, al fine preteso dal ricorrente, la nascita in data 16/12/2003 della figlia , avuta dalla Per_2
nuova compagna, poiché:
- in primo luogo, vige, anche nella materia di cui trattasi, il divieto di venire contra factum proprium, principio generale del nostro ordinamento che non consente di addossare ad altri (nella fattispecie a e a sua madre) le conseguenze negative di scelte assunte (dal padre) in modo del tutto libero Per_1
e consapevole;
- inoltre, il può contare sull'apporto della nuova compagna (madre di , donna Parte_1 Per_2
giovane, in salute, in pieno possesso di capacità lavorativa, tenuta dunque, al pari del padre, a farsi carico delle esigenze della nuova nata (per la quale, tra l'altro, il nucleo riceverà l'assegno unico erogato dall'INPS), se del caso lavorando a tempo pieno (articoli 4 e 30 Cost.), nulla ostando a ciò, a maggior ragione visto l'inserimento della bambina all'asilo nido di cui ha dato atto lo stesso ricorrente;
- infine, occorre sottolineare che dalla sentenza di divorzio sono decorsi quasi cinque anni, durante i quali le esigenze di , entrato nella delicata fase dell'adolescenza, si sono per certo accresciute, Per_1
così come i costi per soddisfarle (cfr. tra le tante Cass. 29.2.2022, n. 13664), circostanza che, isolatamente considerata, legittimerebbe la madre addirittura a domandare un aumento del contributo in discussione, e che, nel presente contesto, quanto meno compensa quella addotta dal ricorrente.
3.3. Del pari irrilevanti, sempre al fine preteso dal sono gli oneri da egli indicati alle Parte_1
pagine 3-5 del ricorso quali: a) canone di locazione dell'immobile ove vive con la nuova compagna;
b) finanziamento contratto nel 2018; c) ulteriore finanziamento del 2024 per acquisto di nuova autovettura;
d) rimborso di recente prestito contratto con il datore di lavoro per saldare però un debito con la relativo a passati ratei di mantenimento di non corrisposti. CP_1 Per_1
3 Trattasi, infatti, o di circostanze pregresse (lettere a, b, d), pertanto coperte dal giudicato, o di impegni finanziari liberamente assunti dall'interessato (lettera c) in relazione ai quali opera il già richiamato divieto di venire contra factum proprium, nonché dovendo considerare il, pure già evidenziato, non marginale apporto, anche lavorativo, della nuova compagna su cui può contare il ricorrente.
3.4. Ugualmente dicasi per la situazione economico-patrimoniale della , che risulta in CP_1
concreto inalterata rispetto ai patti IV, anche perché il si è limitato a una sua Parte_1
pedissequa e isolata illustrazione, senza cioè identificare con precisione, come suo onere, significative sopravvenienze, di ordine qualitativo e/o quantitativo, nelle more intervenute rispetto a quella sussistente all'epoca del divorzio, di fatto non riportata.
3.5. Quanto precede vale anche per l'assegno unico erogato dall'INPS per , pacificamente Per_1
spettante alla madre sulla base di una lettura secondo buona fede degli accordi IV (pur precedenti l'introduzione del beneficio in questione), dal momento che il non ha, ancora Parte_1
una volta, allegato con la necessaria precisione in che misura la nuova provvidenza risulterebbe più vantaggiosa rispetto al precedente ANF.
4. Il ricorso, in conclusione, è infondato e viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 2.750,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile, dunque ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva, e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. respinge il ricorso di Parte_1
2. condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla convenuta, liquidate in euro 2.750,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
4 IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
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