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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/11/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1386/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN ET Presidente relatore
EN CI IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1386/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 18.07.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Pescia (PT), Viale Europa n. 22, c.f. C.F._1
e nato a [...] l'[...] e residente in Parte_2
UZ (PT), Via Enrico Berlinguer n. 47, c.f. C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Buggiano (PT), via Lucchese
n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Ilaria Di Maina (C.F.
, P.I. C.F._3 P.IVA_1
che li rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 18.07.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 03.12.1994 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il Per_1
27.04.1995) ed EN (il 02.02.2006).
Le parti evidenziavano peraltro che, dopo una separazione di fatto durata alcuni anni, decidevano di addivenire ad una separazione consensuale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa posta in UZ, Via dei Fabbri n. 36/A, di proprietà al
50% di entrambi i coniugi continuerà ad essere abitata dal figlio maggiore . Per_1
3) La figlia EN manterrà la sua residenza in Via Enrico Berlinguer
n. 47 ad UZ (PT) e trascorrerà tempi tendenzialmente paritetici con i genitori, compatibilmente con le sue esigenze, i suoi impegni e la sua volontà in quanto maggiorenne;
4) I coniugi si dichiarano così come in effetti sono, indipendenti ed autosufficienti sotto il profilo economico e reddituale e, quindi, dichiarano di non aver diritto ad alcun tipo di mantenimento reciproco.
5) Per quanto stabilito al precedente punto 3) del presente accordo ognuno dei due coniugi provvederà direttamente al mantenimento della figlia.
6) I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie di mantenimento della figlia EN in ragione del 50% delle stesse, previa rendicontazione periodica;
il genitore che non avrà eventualmente anticipato il relativo costo provvederà a rimborsarlo
a chi lo avrà sostenuto entro il mese successivo alla richiesta. Nel
2 caso in cui, per comprovati e documentati motivi indipendenti dalla propria volontà, uno dei coniugi non fosse in grado di sostenere la propria quota per una determinata spesa straordinaria questi dovrà comunicarlo all'altro coniuge che provvederà ad anticipare detta spesa con rimborso da parte dell'altro nei due mesi successivi.
7) Quanto alla tipologia delle spese straordinarie i coniugi concordano sull'applicazione del Protocollo Famiglia del 1.10.2018 del Tribunale di Pistoia.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno verso l'altro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 05.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a Parte_2
Pescia (PT) l'08.03.1971, che hanno contratto matrimonio il
03.12.1994 in Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecatini Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 48, P. 2, S. A, anno 1994);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente relatore
AN ET
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN ET Presidente relatore
EN CI IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1386/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 18.07.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Pescia (PT), Viale Europa n. 22, c.f. C.F._1
e nato a [...] l'[...] e residente in Parte_2
UZ (PT), Via Enrico Berlinguer n. 47, c.f. C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Buggiano (PT), via Lucchese
n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Ilaria Di Maina (C.F.
, P.I. C.F._3 P.IVA_1
che li rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 18.07.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 03.12.1994 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il Per_1
27.04.1995) ed EN (il 02.02.2006).
Le parti evidenziavano peraltro che, dopo una separazione di fatto durata alcuni anni, decidevano di addivenire ad una separazione consensuale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa posta in UZ, Via dei Fabbri n. 36/A, di proprietà al
50% di entrambi i coniugi continuerà ad essere abitata dal figlio maggiore . Per_1
3) La figlia EN manterrà la sua residenza in Via Enrico Berlinguer
n. 47 ad UZ (PT) e trascorrerà tempi tendenzialmente paritetici con i genitori, compatibilmente con le sue esigenze, i suoi impegni e la sua volontà in quanto maggiorenne;
4) I coniugi si dichiarano così come in effetti sono, indipendenti ed autosufficienti sotto il profilo economico e reddituale e, quindi, dichiarano di non aver diritto ad alcun tipo di mantenimento reciproco.
5) Per quanto stabilito al precedente punto 3) del presente accordo ognuno dei due coniugi provvederà direttamente al mantenimento della figlia.
6) I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie di mantenimento della figlia EN in ragione del 50% delle stesse, previa rendicontazione periodica;
il genitore che non avrà eventualmente anticipato il relativo costo provvederà a rimborsarlo
a chi lo avrà sostenuto entro il mese successivo alla richiesta. Nel
2 caso in cui, per comprovati e documentati motivi indipendenti dalla propria volontà, uno dei coniugi non fosse in grado di sostenere la propria quota per una determinata spesa straordinaria questi dovrà comunicarlo all'altro coniuge che provvederà ad anticipare detta spesa con rimborso da parte dell'altro nei due mesi successivi.
7) Quanto alla tipologia delle spese straordinarie i coniugi concordano sull'applicazione del Protocollo Famiglia del 1.10.2018 del Tribunale di Pistoia.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno verso l'altro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 05.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a Parte_2
Pescia (PT) l'08.03.1971, che hanno contratto matrimonio il
03.12.1994 in Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecatini Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 48, P. 2, S. A, anno 1994);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente relatore
AN ET
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