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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5440 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 976/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 976 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 3093/2020 del Tribunale di Santa
MA UA VE pubblicata il 24.12.2020, notificata in data 2.2.2021, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 11.7.2025 all'esito della trattazione scritta del 9.7.2025, con la concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica
TRA
(P.IVA: ), costituitasi in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale Dr. , rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_1 liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Michele Pascarella (c.f.: ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in alla via Vincenzo Lamberti n. 29 Pt_1
Appellante
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, dall'avv. OM NI RD (c.f.: ), CodiceFiscale_2 subentrato in data 22.01.2025 a seguito di rinuncia del precedente difensore dell'11 luglio 2024.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Citazione in appello, oggetto del contendere
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l' Parte_1 ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 3093/2020 - pubblicata in data
24.12.2020 - del Tribunale di Santa MA UA VE, con la quale era stata rigettata la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2018 emesso dal Tribunale di
Santa MA UA VE in data 8.1.2018, notificato in data 17.1.2018, nei suoi confronti per la somma di € 71.128,98, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie rese, nell'ambito della branca di
Radiologia Diagnostica, dalla agli assistiti del SSN nel Controparte_2 periodo compreso tra gennaio e settembre 2014.
1.1. La motivazione della sentenza impugnata
In particolare, il giudice del primo grado, affermata in via preliminare la propria Parte giurisdizione, con riferimento al motivo di opposizione con cui l' allegando di essere destinataria di altri decreti ingiuntivi emessi in favore del , aveva fatto Pt_3 valere l'illegittimo frazionamento del credito, ha statuito che “nel caso di specie non si è in presenza di un unico rapporto obbligatorio ma di distinti contratti”, essendo il
“titolare di rapporti di accreditamento con il S.S.N. aventi ad oggetto varie Pt_3 branche sanitarie che determinano prestazioni individuali rispetto alle tipologie di prestazioni e servizi erogati” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Gradatamente, nel merito, il Tribunale, premesso che l'opposizione verte unicamente sul quantum, che le prestazioni rese non sono oggetto di contestazione e che grava in Parte capo all' l'onere di provare il dedotto superamento del tetto di spesa quale fatto impeditivo dell'adempimento, ha ritenuto che la debitrice “deve almeno allegare non __________________________________________________________________________________________
n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 2
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
solo il limite di spesa violato, che nel caso di specie è previsto da contratto, ma anche il totale delle prestazioni erogate oltre il suddetto limite e l'importo non rimborsabile al centro opposto per effetto di tale condotta”; ha poi rilevato che quest'ultima aveva
“genericamente contestato il superamento del limite di spesa da parte della CP_3 senza allegare né la prova né il totale delle prestazioni erogate oltre il limite”
[...]
(così a pagina 6 della sentenza impugnata). Part Sempre in tema di tetto di spesa, il tribunale ha evidenziato che incombe sull' – ma che è rimasto inadempiuto - l'onere di dimostrare di aver rispettato correttamente l'art. 5 comma 3 del contratto stipulato tra le parti, “che prevede la comunicazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche della data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della circostanza che, sempre in base al richiamato art. 3, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data comporta l'applicazione della regressione tariffaria” (così Parte sentenza impugnata pagina 7). Ha respinto, dunque, l'opposizione dell' e confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando dovuta la somma ingiunta e Parte condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. Motivi del gravame Parte Avverso tale sentenza, notificata in data 2.2.2021, ha proposto appello l' con atto di citazione notificato in data 1.3.2021, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, che non è dovuta la somma rivendicata, con condanna della Controparte_2 alla restituzione di tutte le somme già incassate, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4,
c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo. Parte 2.1. In particolare, con il primo motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneo riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.
2.1.2. Con il secondo motivo, ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione relativa all'illegittimo frazionamento del credito sull'errato Parte presupposto che l' con il proprio motivo di opposizione, avesse dedotto l'unicità Parte del rapporto obbligatorio, circostanza, invece, mai messa in discussione. L' ha così ribadito che sebbene i rapporti, su cui si fondano i diversi crediti azionati, siano diversi, si sarebbe comunque in presenza di un frazionamento del credito, in quanto tale
__________________________________________________________________________________________
n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 3
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
illegittimo, atteso che “anche quando i vari crediti esercitati con più azioni siano riferiti
a più rapporti contrattuali ma che sono maturati e divenuti esigibili nel medesimo periodo temporale per cui è conforme a correttezza e buona fede includerli in un'unica azione, salvo che il frazionamento non risponda ad esigenze particolari del creditore meritevoli di tutela” (cfr. pag. 7 atto di appello). Parte 2.1.3. Con il terzo motivo di appello, l' ha censurato, in primis, in punto di diritto,
l'erronea valutazione da parte del primo giudice del superamento del tetto di spesa quale elemento impeditivo del credito, mentre avrebbe dovuto considerarlo per un verso, un fatto costitutivo dell'obbligazione di pagamento, con onere della prova a carico del
, per altro verso, vero e proprio requisito di validità della prestazione;
in punto di Pt_3 fatto, nel censurare la motivazione della sentenza, ha ribadito che erroneamente – in tema di applicazione della R.T.U. - il Tribunale non avrebbe ritenuto valida la scelta di escludere completamente la remunerabilità delle prestazioni in presenza di uno sforamento dei limiti di spesa;
inoltre, sempre nell'ambito di questo motivo, l'appellante ha sostenuto che troverebbe applicazione un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, parimenti volto ad escludere l'obbligo di pagamento. In ogni caso ha affermato di aver di aver depositato documentazione sufficiente a dimostrare la violazione dei tetti di spesa e della conseguente RTU da applicarsi.
Ha insistito sull'errore del giudice consistito nel non aver correttamente analizzato la documentazione in atti, dalla quale risulterebbe che, a fronte del fatturato annuale del pari ad € 1.390.172,10, essa appellante aveva corrisposto la somma di € Pt_3
1.354.666,30 e non già € 1.319.043,12, a titolo di acconto, come dichiarato dal Centro appellato, “a lordo delle note di debito emesse (ovvero note credito richieste)” di €
35.405,12 per R.T.U. e di € 34,86 per tagli di prestazioni (dovendosi, dunque, tener cono di detti importi decurtati;
in particolare sulla questione degli acconti pagati, in misura superiore a quanto affermato dalla controparte, ha indicato un vizio di omessa pronuncia.. Parte 2.1.4. Con il quarto motivo di appello, l' ha chiesto, in via subordinata, previo accoglimento dei motivi di cui sopra, la riforma del capo della sentenza relativo alle spese di lite.
3. Difese dell'appellata e svolgimento del processo in appello
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 4
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Costituendosi in giudizio, in data 22.6.2021, la ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello poiché inammissibile e infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Fissata la comparizione per il 30.6.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16.2.2022, poi è stata rinviata nuovamente per il carico del ruolo.
Dopo la rinuncia al mandato del procuratore dell'appellata (in data 11.7.2024) e la sua sostituzione con l'avv. OM NI RD (in data 22.1.2025), in data 9.7.2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata riservata in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c..
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, tra il 9.10.2025 ed il 30.10.2025, da entrambe le parti, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello merita di essere respinto per le ragioni di seguito indicate.
4.1. Esame del primo motivo in tema di giurisdizione
Deve preliminarmente essere respinto il primo motivo di appello, sulla carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che, come già correttamente ritenuto dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante, nella fattispecie in esame si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della P.A. (cfr., da ultimo, Cass. n. 30963/2022 e Cass. n. 372/2021).
4.2. Esame del secondo motivo sulla domanda frazionata
Il secondo motivo di appello è infondato. Parte Attesa la reiterazione da parte dell' della difesa in tema di frazionamento del credito, è d'uopo riportare un breve excursus dell'evoluzione giurisprudenziale in argomento, per dare conto e ragione del fatto che questo Collegio intende attenersi ai recenti arresti, tracciati nell'anno corrente dal giudice di legittimità e già più volte condivisi dalla Corte di merito adita.
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 5
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Dopo la prima sentenza sul tema, (Cass. SS.UU. 23726/2007), le SS.UU. hanno più compiutamente esaminato la questione dell'abuso del processo da parte del creditore che parcellizza la domanda giudiziale relativa ad un unico credito ovvero a più crediti che sorgono dal medesimo rapporto, osservando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”
(Cass. SS.UU. 4090/2017).
Tali principi valgono anche nel caso in cui i crediti derivino da fatti costitutivi analoghi
(Cass. 24168/2023) e per il processo esecutivo (Cass. sez. 3 sent. n. 13606 del
16.5.2024). Ma da ultimo, con sentenza n. 7299/2025, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno confermato il principio secondo cui il frazionamento del credito è abusivo laddove le pretese creditorie azionate, fondate sullo stesso rapporto, sono riconducibili al medesimo ambito oggettivo di un potenziale giudicato oppure sono ascrivibili ai medesimi fatti costitutivi, salvo la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale parcellizzata. Mancando tale interesse, la domanda è improponibile, ma il creditore può riazionarla unitariamente.
Tuttavia, quando la proposizione frazionata è irreversibile, in quanto la formazione del giudicato su una porzione del credito impedirebbe la riproposizione in forma unitaria, il giudice deve comunque accertare il merito della pretesa, eventualmente sanzionando l'abuso del diritto sul piano delle spese di lite.
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 6
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Parte Orbene, emerge dagli atti di causa che il Centro ha notificato all' - oltre al Decreto
Ingiuntivo per cui è causa - altri due Decreti Ingiuntivi: il n. 23/18 relativo alle prestazioni specialistiche erogate nell'anno 2013 in regime di accreditamento per la branca di “Medicina Nucleare” e disciplinate dal contratto prot. n. 31106/ASL CE stipulato in data 22.10.2013; il D.I. n. 92/2018 relativo alle prestazioni specialistiche erogate nell'anno 2012 in regime di accreditamento per la branca di “Patologia Clinica”
e disciplinate dal contratto prot. n. 23962/ASL CE stipulato in data 3.9.2012.
Avendo le pretese creditorie, azionate nei paralleli giudizi monitori, titolo in autonomi contratti, stipulati, ciascuno, in diverse annualità e relativi a non omologhe tipologie di prestazioni, erogate in distinte aree di competenza specialistica (le c.d. branche), questa
Corte ritiene non ravvisabile, nella condotta processuale del , nessuna Pt_3 parcellizzazione abusiva del credito.
Se le domande dell'appellata non possono ritenersi inerenti a pretese creditorie nascenti da un unico rapporto di natura obbligatoria, per naturale conseguenza è assorbito l'esame della questione se sussista un “interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
4.3. Esame del terzo motivo sul superamento del tetto di spesa, sulla R.T.U. e sull'avvenuto pagamento
Il terzo motivo di appello è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Il Collegio rileva, preliminarmente, in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza sia di merito sia di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, che è corretta e condivisa l'interpretazione del giudice di prime cure, secondo cui il superamento del tetto di spesa, sia esso di branca o di struttura, non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato, con onus probandi a carico della struttura sanitaria accreditata, bensì un fatto estintivo o Parte impeditivo dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe sulla debitrice (cf. in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3, ord. 29474 del 14.11.2024 est. ). Per_1
Parte La nulla ha provato sul dedotto superamento del tetto di spesa, né, sul punto specifico, ha svolto argomenti idonei a scalfire la relativa motivazione del tribunale: non ha né allegato, nè provato, di aver rispettato l'art. 5, co. 3, del contratto stipulato tra le parti, non avendo dato la prova di aver inviato le comunicazioni previste dal menzionato
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 7
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
articolo; né, d'altro canto, ha dedotto di aver dimostrato, già nel giudizio di opposizione, quale sia il totale delle prestazioni erogate oltre il limite di spesa e, dunque, il correlativo importo non rimborsabile al centro;
pertanto, ove l'appello insiste sull'avvenuto superamento del tetto di spesa è infondato.
Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui argomenta che il giudice avrebbe obliterato l'esame della documentazione, dalla quale risulterebbe che, a fronte del Parte fatturato annuale del Centro pari ad € 1.390.172,10, l' aveva corrisposto la somma di € 1.354.666,30 e non già di € 1.319.043,12, a titolo di acconto, dovendosi, altresì, tener conto delle note di debito di € 35.405,12 per R.T.U. e di € 34,86 per tagli di prestazioni (quale differenza non dovuta).
Il giudizio di inammissibilità discende dall'omessa indicazione puntuale dei singoli
“documenti” asseritamente trascurati o mal valutati dal giudice di prime cure. Parte Si rimarca, ove necessario, che l' ha dichiarato di aver soddisfatto l'onere probatorio sul tetto di spesa in tal modo: “agli atti di causa vi è ampia documentazione
(contratto, determine di liquidazione saldi I, II, e III trimestre 2014, invio monitoraggi, avvisi della data di superamento dei tetti di spesa e richieste di note debito) a riprova della violazione dei tetti di spese e della conseguente RTU da applicarsi” (cfr. pag. 13 atto di appello); a tale proposito è dirimente il rilievo che tale pretesa “elencazione” è estremamente generica.
In conclusione, nella parte in cui mira a sostenere che l'importo di € 35.405,12 non sarebbe dovuto perché il risultato dell'applicazione di R.T.U. e l'ulteriore importo di €
34,86 non sarebbe dovuto per tagli di prestazioni, il motivo è inammissibile, perché non indica quali documenti – non valutati dal tribunale - comproverebbero la corretta applicazione della R.T.U.. Parte Infine, anche in primo grado le difese dell' erano sostanzialmente affidate alla circostanza per cui la somma richiesta dal non sarebbe dovuta in quanto a fronte Pt_3 del fatturato del pari ad € 1.390.172,10, essa avrebbe già corrisposto l'importo di Pt_3
€ 1.354.666,30 (anziché € 1.319,043,12 come dedotto dal ) “per effetto delle Pt_3 determinazioni dirigenziali che si producono in giudizio unitamente a tutti i relativi mandati di pagamento” (cfr. pag. 6 atto di citazione in opposizione), e che per la residua somma non saldata (pari ad € 35.405,12), avrebbe applicato delle decurtazioni “per note
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 8
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
di debito regolarmente inviate alla ricorrente” (cfr. pag. 7 atto di citazione in opposizione).
Tale generica deduzione risulta ripetuta sostanzialmente immutata in appello.
Seppur è vero che sul punto il tribunale nulla ha statuito, con particolare riguardo alla Parte pretesa dimostrazione dell' di aver già pagato alla € Controparte_2
1.354.666,30, la Corte osserva che il mandato di pagamento - ossia l'ordine impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione, sicché la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio.
Pertanto, i mandati di pagamento richiamati e depositati nel giudizio di opposizione Parte dall' sono inidonei a costituire, di per sé soli, a maggior ragione in presenza delle articolate contestazioni della controparte (cf pagine 13-15 della comparsa di costituzione in appello), prova dell'avvenuto pagamento. Parte Infine, in contrario avviso con quanto sostenuto dalla deve rilevarsi che la fattispecie al vaglio di questa Corte non è analoga a quella prevista dall'art. 191 d.lgs.
267/2000, articolo qui invocato in modo del tutto inconferente, perché riguarda esclusivamente la copertura contabile degli impegni di spesa assunti dagli enti locali e, Parte pertanto, non può trovare applicazione alle
Solo per scrupolo la Corte soggiunge che non ci sono i presupposti per disporre una
CTU (volta a determinare in questa sede la regressione tariffaria applicabile), che sarebbe meramente esplorativa, attesa la assoluta carenza di allegazione e prova della invocata regressione tariffaria.
L'infondatezza dei 3 motivi fin qui esaminati ed il rigetto dell'appello implica che è assorbito l'esame del quarto motivo, di censura della condanna alle spese di lite.
§§§
5. Le spese di lite
5.1. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite, quantificate secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal DM __________________________________________________________________________________________
n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 9
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
147/2022, per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000, nei seguenti importi:
- per fase di studio € 1.500,00,
- per fase introduttiva € 1.000,00,
- per fase decisoria € 2.600,00, dunque per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria;
gli onorari relativi alla fase decisoria spettano con distrazione in favore dell'avv.
OM NI RD, subentrato in sostituzione del primo difensore costituito avv.
Ennio Romano.
5.2. Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti della Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 3093/2020 del Tribunale di Santa MA UA VE,
[...] pubblicata il 24.12.2020, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' al pagamento, in favore della società Parte_1 appellata delle spese di lite della presente fase di Controparte_2 giudizio, che liquida in complessivi € 5.100,00 per onorario, di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.600,00 per la fase decisionale;
i compensi per la fase decisoria spettano con distrazione in favore dell'avv. OM
NI RD per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.; il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA.
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 10
Parte_4 Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 11
Parte_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 976 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 3093/2020 del Tribunale di Santa
MA UA VE pubblicata il 24.12.2020, notificata in data 2.2.2021, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 11.7.2025 all'esito della trattazione scritta del 9.7.2025, con la concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica
TRA
(P.IVA: ), costituitasi in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale Dr. , rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_1 liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Michele Pascarella (c.f.: ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in alla via Vincenzo Lamberti n. 29 Pt_1
Appellante
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, dall'avv. OM NI RD (c.f.: ), CodiceFiscale_2 subentrato in data 22.01.2025 a seguito di rinuncia del precedente difensore dell'11 luglio 2024.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Citazione in appello, oggetto del contendere
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l' Parte_1 ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 3093/2020 - pubblicata in data
24.12.2020 - del Tribunale di Santa MA UA VE, con la quale era stata rigettata la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2018 emesso dal Tribunale di
Santa MA UA VE in data 8.1.2018, notificato in data 17.1.2018, nei suoi confronti per la somma di € 71.128,98, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie rese, nell'ambito della branca di
Radiologia Diagnostica, dalla agli assistiti del SSN nel Controparte_2 periodo compreso tra gennaio e settembre 2014.
1.1. La motivazione della sentenza impugnata
In particolare, il giudice del primo grado, affermata in via preliminare la propria Parte giurisdizione, con riferimento al motivo di opposizione con cui l' allegando di essere destinataria di altri decreti ingiuntivi emessi in favore del , aveva fatto Pt_3 valere l'illegittimo frazionamento del credito, ha statuito che “nel caso di specie non si è in presenza di un unico rapporto obbligatorio ma di distinti contratti”, essendo il
“titolare di rapporti di accreditamento con il S.S.N. aventi ad oggetto varie Pt_3 branche sanitarie che determinano prestazioni individuali rispetto alle tipologie di prestazioni e servizi erogati” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Gradatamente, nel merito, il Tribunale, premesso che l'opposizione verte unicamente sul quantum, che le prestazioni rese non sono oggetto di contestazione e che grava in Parte capo all' l'onere di provare il dedotto superamento del tetto di spesa quale fatto impeditivo dell'adempimento, ha ritenuto che la debitrice “deve almeno allegare non __________________________________________________________________________________________
n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 2
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
solo il limite di spesa violato, che nel caso di specie è previsto da contratto, ma anche il totale delle prestazioni erogate oltre il suddetto limite e l'importo non rimborsabile al centro opposto per effetto di tale condotta”; ha poi rilevato che quest'ultima aveva
“genericamente contestato il superamento del limite di spesa da parte della CP_3 senza allegare né la prova né il totale delle prestazioni erogate oltre il limite”
[...]
(così a pagina 6 della sentenza impugnata). Part Sempre in tema di tetto di spesa, il tribunale ha evidenziato che incombe sull' – ma che è rimasto inadempiuto - l'onere di dimostrare di aver rispettato correttamente l'art. 5 comma 3 del contratto stipulato tra le parti, “che prevede la comunicazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche della data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della circostanza che, sempre in base al richiamato art. 3, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data comporta l'applicazione della regressione tariffaria” (così Parte sentenza impugnata pagina 7). Ha respinto, dunque, l'opposizione dell' e confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando dovuta la somma ingiunta e Parte condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. Motivi del gravame Parte Avverso tale sentenza, notificata in data 2.2.2021, ha proposto appello l' con atto di citazione notificato in data 1.3.2021, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, che non è dovuta la somma rivendicata, con condanna della Controparte_2 alla restituzione di tutte le somme già incassate, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4,
c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo. Parte 2.1. In particolare, con il primo motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneo riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.
2.1.2. Con il secondo motivo, ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione relativa all'illegittimo frazionamento del credito sull'errato Parte presupposto che l' con il proprio motivo di opposizione, avesse dedotto l'unicità Parte del rapporto obbligatorio, circostanza, invece, mai messa in discussione. L' ha così ribadito che sebbene i rapporti, su cui si fondano i diversi crediti azionati, siano diversi, si sarebbe comunque in presenza di un frazionamento del credito, in quanto tale
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 3
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illegittimo, atteso che “anche quando i vari crediti esercitati con più azioni siano riferiti
a più rapporti contrattuali ma che sono maturati e divenuti esigibili nel medesimo periodo temporale per cui è conforme a correttezza e buona fede includerli in un'unica azione, salvo che il frazionamento non risponda ad esigenze particolari del creditore meritevoli di tutela” (cfr. pag. 7 atto di appello). Parte 2.1.3. Con il terzo motivo di appello, l' ha censurato, in primis, in punto di diritto,
l'erronea valutazione da parte del primo giudice del superamento del tetto di spesa quale elemento impeditivo del credito, mentre avrebbe dovuto considerarlo per un verso, un fatto costitutivo dell'obbligazione di pagamento, con onere della prova a carico del
, per altro verso, vero e proprio requisito di validità della prestazione;
in punto di Pt_3 fatto, nel censurare la motivazione della sentenza, ha ribadito che erroneamente – in tema di applicazione della R.T.U. - il Tribunale non avrebbe ritenuto valida la scelta di escludere completamente la remunerabilità delle prestazioni in presenza di uno sforamento dei limiti di spesa;
inoltre, sempre nell'ambito di questo motivo, l'appellante ha sostenuto che troverebbe applicazione un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, parimenti volto ad escludere l'obbligo di pagamento. In ogni caso ha affermato di aver di aver depositato documentazione sufficiente a dimostrare la violazione dei tetti di spesa e della conseguente RTU da applicarsi.
Ha insistito sull'errore del giudice consistito nel non aver correttamente analizzato la documentazione in atti, dalla quale risulterebbe che, a fronte del fatturato annuale del pari ad € 1.390.172,10, essa appellante aveva corrisposto la somma di € Pt_3
1.354.666,30 e non già € 1.319.043,12, a titolo di acconto, come dichiarato dal Centro appellato, “a lordo delle note di debito emesse (ovvero note credito richieste)” di €
35.405,12 per R.T.U. e di € 34,86 per tagli di prestazioni (dovendosi, dunque, tener cono di detti importi decurtati;
in particolare sulla questione degli acconti pagati, in misura superiore a quanto affermato dalla controparte, ha indicato un vizio di omessa pronuncia.. Parte 2.1.4. Con il quarto motivo di appello, l' ha chiesto, in via subordinata, previo accoglimento dei motivi di cui sopra, la riforma del capo della sentenza relativo alle spese di lite.
3. Difese dell'appellata e svolgimento del processo in appello
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 4
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Costituendosi in giudizio, in data 22.6.2021, la ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello poiché inammissibile e infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Fissata la comparizione per il 30.6.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16.2.2022, poi è stata rinviata nuovamente per il carico del ruolo.
Dopo la rinuncia al mandato del procuratore dell'appellata (in data 11.7.2024) e la sua sostituzione con l'avv. OM NI RD (in data 22.1.2025), in data 9.7.2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata riservata in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c..
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, tra il 9.10.2025 ed il 30.10.2025, da entrambe le parti, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello merita di essere respinto per le ragioni di seguito indicate.
4.1. Esame del primo motivo in tema di giurisdizione
Deve preliminarmente essere respinto il primo motivo di appello, sulla carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che, come già correttamente ritenuto dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante, nella fattispecie in esame si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della P.A. (cfr., da ultimo, Cass. n. 30963/2022 e Cass. n. 372/2021).
4.2. Esame del secondo motivo sulla domanda frazionata
Il secondo motivo di appello è infondato. Parte Attesa la reiterazione da parte dell' della difesa in tema di frazionamento del credito, è d'uopo riportare un breve excursus dell'evoluzione giurisprudenziale in argomento, per dare conto e ragione del fatto che questo Collegio intende attenersi ai recenti arresti, tracciati nell'anno corrente dal giudice di legittimità e già più volte condivisi dalla Corte di merito adita.
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Dopo la prima sentenza sul tema, (Cass. SS.UU. 23726/2007), le SS.UU. hanno più compiutamente esaminato la questione dell'abuso del processo da parte del creditore che parcellizza la domanda giudiziale relativa ad un unico credito ovvero a più crediti che sorgono dal medesimo rapporto, osservando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”
(Cass. SS.UU. 4090/2017).
Tali principi valgono anche nel caso in cui i crediti derivino da fatti costitutivi analoghi
(Cass. 24168/2023) e per il processo esecutivo (Cass. sez. 3 sent. n. 13606 del
16.5.2024). Ma da ultimo, con sentenza n. 7299/2025, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno confermato il principio secondo cui il frazionamento del credito è abusivo laddove le pretese creditorie azionate, fondate sullo stesso rapporto, sono riconducibili al medesimo ambito oggettivo di un potenziale giudicato oppure sono ascrivibili ai medesimi fatti costitutivi, salvo la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale parcellizzata. Mancando tale interesse, la domanda è improponibile, ma il creditore può riazionarla unitariamente.
Tuttavia, quando la proposizione frazionata è irreversibile, in quanto la formazione del giudicato su una porzione del credito impedirebbe la riproposizione in forma unitaria, il giudice deve comunque accertare il merito della pretesa, eventualmente sanzionando l'abuso del diritto sul piano delle spese di lite.
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 6
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Parte Orbene, emerge dagli atti di causa che il Centro ha notificato all' - oltre al Decreto
Ingiuntivo per cui è causa - altri due Decreti Ingiuntivi: il n. 23/18 relativo alle prestazioni specialistiche erogate nell'anno 2013 in regime di accreditamento per la branca di “Medicina Nucleare” e disciplinate dal contratto prot. n. 31106/ASL CE stipulato in data 22.10.2013; il D.I. n. 92/2018 relativo alle prestazioni specialistiche erogate nell'anno 2012 in regime di accreditamento per la branca di “Patologia Clinica”
e disciplinate dal contratto prot. n. 23962/ASL CE stipulato in data 3.9.2012.
Avendo le pretese creditorie, azionate nei paralleli giudizi monitori, titolo in autonomi contratti, stipulati, ciascuno, in diverse annualità e relativi a non omologhe tipologie di prestazioni, erogate in distinte aree di competenza specialistica (le c.d. branche), questa
Corte ritiene non ravvisabile, nella condotta processuale del , nessuna Pt_3 parcellizzazione abusiva del credito.
Se le domande dell'appellata non possono ritenersi inerenti a pretese creditorie nascenti da un unico rapporto di natura obbligatoria, per naturale conseguenza è assorbito l'esame della questione se sussista un “interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
4.3. Esame del terzo motivo sul superamento del tetto di spesa, sulla R.T.U. e sull'avvenuto pagamento
Il terzo motivo di appello è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Il Collegio rileva, preliminarmente, in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza sia di merito sia di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, che è corretta e condivisa l'interpretazione del giudice di prime cure, secondo cui il superamento del tetto di spesa, sia esso di branca o di struttura, non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato, con onus probandi a carico della struttura sanitaria accreditata, bensì un fatto estintivo o Parte impeditivo dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe sulla debitrice (cf. in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3, ord. 29474 del 14.11.2024 est. ). Per_1
Parte La nulla ha provato sul dedotto superamento del tetto di spesa, né, sul punto specifico, ha svolto argomenti idonei a scalfire la relativa motivazione del tribunale: non ha né allegato, nè provato, di aver rispettato l'art. 5, co. 3, del contratto stipulato tra le parti, non avendo dato la prova di aver inviato le comunicazioni previste dal menzionato
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n. 976/2021 r.g.a.c.c. Sentenza 7
Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
articolo; né, d'altro canto, ha dedotto di aver dimostrato, già nel giudizio di opposizione, quale sia il totale delle prestazioni erogate oltre il limite di spesa e, dunque, il correlativo importo non rimborsabile al centro;
pertanto, ove l'appello insiste sull'avvenuto superamento del tetto di spesa è infondato.
Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui argomenta che il giudice avrebbe obliterato l'esame della documentazione, dalla quale risulterebbe che, a fronte del Parte fatturato annuale del Centro pari ad € 1.390.172,10, l' aveva corrisposto la somma di € 1.354.666,30 e non già di € 1.319.043,12, a titolo di acconto, dovendosi, altresì, tener conto delle note di debito di € 35.405,12 per R.T.U. e di € 34,86 per tagli di prestazioni (quale differenza non dovuta).
Il giudizio di inammissibilità discende dall'omessa indicazione puntuale dei singoli
“documenti” asseritamente trascurati o mal valutati dal giudice di prime cure. Parte Si rimarca, ove necessario, che l' ha dichiarato di aver soddisfatto l'onere probatorio sul tetto di spesa in tal modo: “agli atti di causa vi è ampia documentazione
(contratto, determine di liquidazione saldi I, II, e III trimestre 2014, invio monitoraggi, avvisi della data di superamento dei tetti di spesa e richieste di note debito) a riprova della violazione dei tetti di spese e della conseguente RTU da applicarsi” (cfr. pag. 13 atto di appello); a tale proposito è dirimente il rilievo che tale pretesa “elencazione” è estremamente generica.
In conclusione, nella parte in cui mira a sostenere che l'importo di € 35.405,12 non sarebbe dovuto perché il risultato dell'applicazione di R.T.U. e l'ulteriore importo di €
34,86 non sarebbe dovuto per tagli di prestazioni, il motivo è inammissibile, perché non indica quali documenti – non valutati dal tribunale - comproverebbero la corretta applicazione della R.T.U.. Parte Infine, anche in primo grado le difese dell' erano sostanzialmente affidate alla circostanza per cui la somma richiesta dal non sarebbe dovuta in quanto a fronte Pt_3 del fatturato del pari ad € 1.390.172,10, essa avrebbe già corrisposto l'importo di Pt_3
€ 1.354.666,30 (anziché € 1.319,043,12 come dedotto dal ) “per effetto delle Pt_3 determinazioni dirigenziali che si producono in giudizio unitamente a tutti i relativi mandati di pagamento” (cfr. pag. 6 atto di citazione in opposizione), e che per la residua somma non saldata (pari ad € 35.405,12), avrebbe applicato delle decurtazioni “per note
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di debito regolarmente inviate alla ricorrente” (cfr. pag. 7 atto di citazione in opposizione).
Tale generica deduzione risulta ripetuta sostanzialmente immutata in appello.
Seppur è vero che sul punto il tribunale nulla ha statuito, con particolare riguardo alla Parte pretesa dimostrazione dell' di aver già pagato alla € Controparte_2
1.354.666,30, la Corte osserva che il mandato di pagamento - ossia l'ordine impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione, sicché la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio.
Pertanto, i mandati di pagamento richiamati e depositati nel giudizio di opposizione Parte dall' sono inidonei a costituire, di per sé soli, a maggior ragione in presenza delle articolate contestazioni della controparte (cf pagine 13-15 della comparsa di costituzione in appello), prova dell'avvenuto pagamento. Parte Infine, in contrario avviso con quanto sostenuto dalla deve rilevarsi che la fattispecie al vaglio di questa Corte non è analoga a quella prevista dall'art. 191 d.lgs.
267/2000, articolo qui invocato in modo del tutto inconferente, perché riguarda esclusivamente la copertura contabile degli impegni di spesa assunti dagli enti locali e, Parte pertanto, non può trovare applicazione alle
Solo per scrupolo la Corte soggiunge che non ci sono i presupposti per disporre una
CTU (volta a determinare in questa sede la regressione tariffaria applicabile), che sarebbe meramente esplorativa, attesa la assoluta carenza di allegazione e prova della invocata regressione tariffaria.
L'infondatezza dei 3 motivi fin qui esaminati ed il rigetto dell'appello implica che è assorbito l'esame del quarto motivo, di censura della condanna alle spese di lite.
§§§
5. Le spese di lite
5.1. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite, quantificate secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal DM __________________________________________________________________________________________
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147/2022, per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000, nei seguenti importi:
- per fase di studio € 1.500,00,
- per fase introduttiva € 1.000,00,
- per fase decisoria € 2.600,00, dunque per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria;
gli onorari relativi alla fase decisoria spettano con distrazione in favore dell'avv.
OM NI RD, subentrato in sostituzione del primo difensore costituito avv.
Ennio Romano.
5.2. Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti della Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 3093/2020 del Tribunale di Santa MA UA VE,
[...] pubblicata il 24.12.2020, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' al pagamento, in favore della società Parte_1 appellata delle spese di lite della presente fase di Controparte_2 giudizio, che liquida in complessivi € 5.100,00 per onorario, di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.600,00 per la fase decisionale;
i compensi per la fase decisoria spettano con distrazione in favore dell'avv. OM
NI RD per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.; il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA.
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Parte_4 Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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