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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15334 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5339 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi FELICE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via della Giuliana 82, in virtù di procura allegata al ricorso Pt_1
introduttivo; ricorrente
E
, nato a [...] il [...], contumace;
Controparte_1
resistente
Oggetto: Accertamento accettazione tacita di eredità.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.11.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 481 c.c., il ricorrente, premettendo di essere creditore Parte_1
del resistente per oneri condominiali, chiedeva in via principale l'assegnazione di un termine ex art. 481 c.c. per accettare o rinunciare all'eredità di Persona_1
(deceduta in data 7.8.2004); in subordine, di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità. Con provvedimento dell'1.2.2025, il Giudice della volontaria giurisdizione dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione del termine, essendo decorsi più di dieci anni dall'apertura della successione, e rimetteva gli atti per l'iscrizione al ruolo contenzioso quanto alla seconda domanda.
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 12.2.2025, la ricorrente chiedeva:
“Voglia il Giudice adito accertare che il sig. ha accettato per Controparte_1
fatti concludenti l'eredità della de cuius sig.ra in quanto Persona_1
percepisce somme dalla sig.ra (la quale occupa l'immobile oggetto Persona_2
della procedura esecutiva così come tra l'altro confermato dall'Agenzia delle
Entrate); in quanto paga gli oneri condominiali dell'immobile oggetto della procedura;
in quanto ha la residenza nell'immobile oggetto della procedura”.
Nonostante la regolarità della notifica, eseguita presso la residenza risultante dal certificato allegato, perfezionatasi per compiuta giacenza, il resistente non si costituiva.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 3.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma.
<<<<>>>>
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Dalla documentazione prodotta emerge che il resistente, a seguito della morte della madre (avvenuta in data 7.8.2004), ha presentato regolare Persona_3
denuncia di successione in data 12.11.2004, trascritta nel 2005 (all. 3).
Dalla restante documentazione emerge altresì che: i) il resistente è residente nell'immobile di Via Cornelio Sisenna n. 36 int. 34, acquistato dalla madre Pt_1
con atto di compravendita del 10.10.1974, trascritto in data 19.10.1974 (all. 3 ricorso); ii) a seguito della presentazione della denuncia di successione, ha provveduto alla voltura catastale del detto immobile con pratica del 16.11.2004 (all.
4); iii) ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto il detto immobile, regolarmente registrato, come da pec dell'Agenzia delle Entrate (ulteriore all. 3); iv) ha provveduto al pagamento degli relativi oneri condominiali (all. 6). La giurisprudenza di Cassazione è costante nell'affermare: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 22.1.2020,
n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
In particolare, in quest'ultima pronuncia n. 10796 si legge: “se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sè soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi
(v. Cass., sentt. n. 4783 del 2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999)”. Più di recente
Cass. 12259 del 14.4.2022).
Nel caso odierno, la denuncia di successione, seguita dalla voltura catastale effettuata nello stesso anno di apertura della successione, la collocazione della residenza presso l'immobile ereditato, la stipula di un contratto di locazione registrato e il pagamento di oneri condominiali, sono condotte che evidenziano una chiara volontà di disporre del bene caduto in successione, così da integrare accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c.
Neanche rileva la decorrenza, ad oggi, di oltre un decennio dall'apertura della successione, sia in quanto il termine di cui all'art. 480 c.c. riguarda il diritto di accettare, a tutela eventualmente di altri delati, non anche l'azione volta a far valere l'eventuale intervenuta accettazione tacita, sia in quanto parte delle condotte integranti accettazione tacita (in particolare la denuncia di successione e la voltura catastale) risalgono allo stesso anno di apertura della successione.
Alla luce di quanto esposto, atteso il pacifico compimento da parte del convenuto di atti implicanti la volontà di accettare l'eredità, deve accogliersi la domanda proposta dal ricorrente di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte del figlio , con conseguente ordine Persona_1 Controparte_1
all'Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c., al fine di ricostituire la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
La natura del giudizio e l'assenza di piena soccombenza, avendo il resistente manifestato le condotte implicanti accettazione prima del giudizio mentre non si rinviene un obbligo a suo carico di trascrivere l'accettazione, giustificano una parziale compensazione delle spese nella misura di ½, con condanna del convenuto al pagamento del restante 50% delle spese, nella misura liquidata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminato della domanda, della bassa complessità del procedimento, delle attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto da
, così provvede: Parte_2
• Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di (nata a Persona_1
Capri Roma in data 08/12/1928 e deceduta il 07/08/2004) da parte di
(nato a [...] il [...]); Persona_4
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità;
• Compensa le spese nella misura di ½;
• Condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
ricorrente, del restante 50% delle spese del procedimento che liquida in € 49,50 per spese e € 800,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Roma, 03/11/2025 Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5339 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi FELICE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via della Giuliana 82, in virtù di procura allegata al ricorso Pt_1
introduttivo; ricorrente
E
, nato a [...] il [...], contumace;
Controparte_1
resistente
Oggetto: Accertamento accettazione tacita di eredità.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.11.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 481 c.c., il ricorrente, premettendo di essere creditore Parte_1
del resistente per oneri condominiali, chiedeva in via principale l'assegnazione di un termine ex art. 481 c.c. per accettare o rinunciare all'eredità di Persona_1
(deceduta in data 7.8.2004); in subordine, di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità. Con provvedimento dell'1.2.2025, il Giudice della volontaria giurisdizione dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione del termine, essendo decorsi più di dieci anni dall'apertura della successione, e rimetteva gli atti per l'iscrizione al ruolo contenzioso quanto alla seconda domanda.
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 12.2.2025, la ricorrente chiedeva:
“Voglia il Giudice adito accertare che il sig. ha accettato per Controparte_1
fatti concludenti l'eredità della de cuius sig.ra in quanto Persona_1
percepisce somme dalla sig.ra (la quale occupa l'immobile oggetto Persona_2
della procedura esecutiva così come tra l'altro confermato dall'Agenzia delle
Entrate); in quanto paga gli oneri condominiali dell'immobile oggetto della procedura;
in quanto ha la residenza nell'immobile oggetto della procedura”.
Nonostante la regolarità della notifica, eseguita presso la residenza risultante dal certificato allegato, perfezionatasi per compiuta giacenza, il resistente non si costituiva.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 3.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma.
<<<<>>>>
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Dalla documentazione prodotta emerge che il resistente, a seguito della morte della madre (avvenuta in data 7.8.2004), ha presentato regolare Persona_3
denuncia di successione in data 12.11.2004, trascritta nel 2005 (all. 3).
Dalla restante documentazione emerge altresì che: i) il resistente è residente nell'immobile di Via Cornelio Sisenna n. 36 int. 34, acquistato dalla madre Pt_1
con atto di compravendita del 10.10.1974, trascritto in data 19.10.1974 (all. 3 ricorso); ii) a seguito della presentazione della denuncia di successione, ha provveduto alla voltura catastale del detto immobile con pratica del 16.11.2004 (all.
4); iii) ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto il detto immobile, regolarmente registrato, come da pec dell'Agenzia delle Entrate (ulteriore all. 3); iv) ha provveduto al pagamento degli relativi oneri condominiali (all. 6). La giurisprudenza di Cassazione è costante nell'affermare: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 22.1.2020,
n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
In particolare, in quest'ultima pronuncia n. 10796 si legge: “se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sè soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi
(v. Cass., sentt. n. 4783 del 2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999)”. Più di recente
Cass. 12259 del 14.4.2022).
Nel caso odierno, la denuncia di successione, seguita dalla voltura catastale effettuata nello stesso anno di apertura della successione, la collocazione della residenza presso l'immobile ereditato, la stipula di un contratto di locazione registrato e il pagamento di oneri condominiali, sono condotte che evidenziano una chiara volontà di disporre del bene caduto in successione, così da integrare accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c.
Neanche rileva la decorrenza, ad oggi, di oltre un decennio dall'apertura della successione, sia in quanto il termine di cui all'art. 480 c.c. riguarda il diritto di accettare, a tutela eventualmente di altri delati, non anche l'azione volta a far valere l'eventuale intervenuta accettazione tacita, sia in quanto parte delle condotte integranti accettazione tacita (in particolare la denuncia di successione e la voltura catastale) risalgono allo stesso anno di apertura della successione.
Alla luce di quanto esposto, atteso il pacifico compimento da parte del convenuto di atti implicanti la volontà di accettare l'eredità, deve accogliersi la domanda proposta dal ricorrente di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte del figlio , con conseguente ordine Persona_1 Controparte_1
all'Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c., al fine di ricostituire la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
La natura del giudizio e l'assenza di piena soccombenza, avendo il resistente manifestato le condotte implicanti accettazione prima del giudizio mentre non si rinviene un obbligo a suo carico di trascrivere l'accettazione, giustificano una parziale compensazione delle spese nella misura di ½, con condanna del convenuto al pagamento del restante 50% delle spese, nella misura liquidata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminato della domanda, della bassa complessità del procedimento, delle attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto da
, così provvede: Parte_2
• Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di (nata a Persona_1
Capri Roma in data 08/12/1928 e deceduta il 07/08/2004) da parte di
(nato a [...] il [...]); Persona_4
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità;
• Compensa le spese nella misura di ½;
• Condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
ricorrente, del restante 50% delle spese del procedimento che liquida in € 49,50 per spese e € 800,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Roma, 03/11/2025 Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini