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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/02/2024, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. Nr. 1525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1525/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Riccione (RN), Viale Ceccarini, n. 167 angolo Via Don Minzoni, presso lo studio dell'Avv.
Urbinati Armida che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. P_ C.F._2
- resistente contumace-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio a Gose (Albania), in data 05/05/2011 ed Parte_1 P_ hanno avuto un figlio, (nato il [...]). Per_1
I coniugi si sono separati in forza di sentenza non definitiva n. 128/2019 pubblicata dal Tribunale di Rimini in data 12/02/2019 - e passata in giudicato - nel giudizio di separazione giudiziale poi conclusosi con sentenza n.
670/2020, emessa dal Tribunale di Rimini in data 15/10/2020 e pubblicata in data 21/10/2020.
Con ricorso depositato in data 18/05/2022, ha promosso il presente giudizio chiedendo Parte_1 che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi formulate. non si è costituito in giudizio e all'udienza del 20/09/2022, dinanzi al Presidente del P_
Tribunale, non è comparso nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, perfezionatasi ai sensi dell'art.140 c.p.c.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e del disinteresse del padre, il Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso di lei, fermo l'incarico ai Servizi Sociali per consentire le visite tra padre e figlio, così come disposto in sede di separazione, ferma restando l'efficacia delle restanti condizioni di separazione, salvo adeguamento all'attualità dell'assegno per il minore in euro 400,00, rivalutabile secondo indici ISTAT.
All'udienza del 07/12/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, verificata la ritualità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza in esso contenuta, è stata dichiarata la contumacia di Il difensore della parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale P_ voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, il Giudice Istruttore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione (cfr. verbale di causa).
Con sentenza n. 66/2023, emessa in data 12/01/2023 e pubblicata in data 31/01/2023, il Tribunale di Rimini ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Gose (Albania), in data 05/05/2011 da Parte_1
e – matrimonio trascritto al n. 49, Parte II, Serie C dell'anno 2017 del Registro degli
[...] P_ atti di matrimonio del Comune di Misano Adriatico (RN) -, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 18/10/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter del D.
Lgs. 149/2022.
Con ordinanza del 15/12/2023, il Giudice Istruttore, verificato l'avvenuto deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni con cui parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va rilevato che, essendo già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Per quanto attiene ai provvedimenti relativi al figlio minore , va disposto l'affidamento super- Per_1 esclusivo dello stesso alla madre ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., con collocazione presso l'abitazione materna e con riserva al genitore affidatario delle decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola. Al riguardo, occorre considerare che, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto solo nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal Giudice con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dallo stesso art. 337 quater c.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell' affidamento in concreto pregiudizievole per il minore … (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento... “ (cfr.
Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019). L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. (in termini Tribunale di
Milano, Sezione IX Civile ordinanza 20/3/2014: “L'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore … sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”).
Nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti i presupposti che giustificano l'adozione del regime dell'affidamento super-esclusivo di ad : la condotta di anche Per_1 Parte_1 P_ processuale, dimostra un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall' art. 337 quater c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente, alla quale, inoltre, devono essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti per il figlio minore.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, l'assenza di ogni rapporto e il totale disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio impongono di stabilire che, in caso di ripresa dei rapporti, il padre potrà vedere un pomeriggio a settimana, rivolgendosi ai Servizi Sociali competenti per territorio, i quali Per_1 provvederanno a formulare apposito programma di visite, alla presenza della madre e compatibilmente con le esigenze del minore.
A carico di deve essere posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore P_ versando - in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese - l'importo mensile di euro 450,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e comprensivo del contributo paterno alle spese straordinarie, considerato che l'attuale stato di detenzione di enderebbe di fatto estremamente difficile il recupero delle P_ spese di volta in volta sostenute. Al riguardo, va considerato che, pur non essendo nota l'attuale condizione economico - patrimoniale di deve ritenersi, ad ogni modo, che quest'ultimo sia in possesso P_ di capacità lavorativa, in ragione dell'assenza di elementi che possano far ragionevolmente affermare che lo stesso sia incapace o inabile al lavoro nonostante l'attuale regime di detenzione.
All'affidamento super-esclusivo del figlio minore ad consegue il diritto quest'ultima a Parte_1 percepire integralmente l'assegno unico.
La domanda della ricorrente di porre a carico del resistente un contributo per il proprio mantenimento - ossia un assegno divorzile - non può essere accolta.
L'unica circostanza che la ricorrente adduce a fondamento della propria domanda - ossia il fatto di essersi sempre occupata del figlio minore, stante la mancata collaborazione da parte dell' - risulta priva di P_ supporto;
la ricorrente poi, non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare la propria condizione economico-patrimoniale, avendo allegato esclusivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, di essere lavoratrice stagionale.
Infine, non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda formulata dalla di “disporre, con Pt_1 comunicazione all'autorità di riferimento, la revoca e/o sospensione del permesso di soggiorno nonché, ogni altro provvedimento anche sul rilascio dei documenti per l'espatrio, ritenuto più utile alla tutela del minore
non ravvisandosi elementi idonei a concretizzare il concreto ed attuale pericolo di fuga Persona_2 all'estero del resistente, anche in ragione dello stato di detenzione del medesimo. Va infine dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al risarcimento del danno in favore P_ dell' per comportamento irresponsabile, posto che la diversità di rito e la mancanza di una connessione Pt_1 forte precludono la possibilità di cumulare alla domanda di separazione e/o divorzio e altre domande. La
Suprema Corte ha, infatti, precisato che “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre
1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art.
31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
17/05/2022 da ei confronti di Parte_1 P_ premesso che con sentenza non definitiva n. 66/2023, emessa in data 12/01/2023 e pubblicata in data
31/01/2023, il Tribunale di Rimini ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Gose (Albania), in data 05/05/2011 da e - matrimonio trascritto al n. 49, Parte II, Serie Parte_1 P_
C dell'anno 2017 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Misano Adriatico (RN) - così provvede:
a) affida il figlio minore (nato il [...]), in modo super-esclusivo alla madre, con Persona_2 collocazione presso l'abitazione di quest'ultima, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola, siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
b) dispone che, in caso di ripresa dei rapporti, il padre potrà vedere il figlio minore , un pomeriggio a Per_1 settimana, rivolgendosi ai Servizi Sociali competenti per territorio, i quali provvederanno a formulare apposito programma di visite, da tenersi con la sorveglianza della madre;
c) dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio P_ Parte_1 minore , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 450,00 mensili, rivalutabile Per_1 annualmente secondo indici ISTAT e comprensivo di spese straordinarie;
d) dispone che nulla sia dovuto da a titolo di assegno divorzile in favore di P_ [...]
; Pt_1
e) rigetta la domanda di revoca e/o sospensione del permesso di soggiorno e/o di altro documento utile per l'espatrio di;
P_ f) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata da;
Parte_1
g) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 25.01.2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1525/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Riccione (RN), Viale Ceccarini, n. 167 angolo Via Don Minzoni, presso lo studio dell'Avv.
Urbinati Armida che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. P_ C.F._2
- resistente contumace-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio a Gose (Albania), in data 05/05/2011 ed Parte_1 P_ hanno avuto un figlio, (nato il [...]). Per_1
I coniugi si sono separati in forza di sentenza non definitiva n. 128/2019 pubblicata dal Tribunale di Rimini in data 12/02/2019 - e passata in giudicato - nel giudizio di separazione giudiziale poi conclusosi con sentenza n.
670/2020, emessa dal Tribunale di Rimini in data 15/10/2020 e pubblicata in data 21/10/2020.
Con ricorso depositato in data 18/05/2022, ha promosso il presente giudizio chiedendo Parte_1 che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi formulate. non si è costituito in giudizio e all'udienza del 20/09/2022, dinanzi al Presidente del P_
Tribunale, non è comparso nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, perfezionatasi ai sensi dell'art.140 c.p.c.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e del disinteresse del padre, il Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso di lei, fermo l'incarico ai Servizi Sociali per consentire le visite tra padre e figlio, così come disposto in sede di separazione, ferma restando l'efficacia delle restanti condizioni di separazione, salvo adeguamento all'attualità dell'assegno per il minore in euro 400,00, rivalutabile secondo indici ISTAT.
All'udienza del 07/12/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, verificata la ritualità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza in esso contenuta, è stata dichiarata la contumacia di Il difensore della parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale P_ voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, il Giudice Istruttore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione (cfr. verbale di causa).
Con sentenza n. 66/2023, emessa in data 12/01/2023 e pubblicata in data 31/01/2023, il Tribunale di Rimini ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Gose (Albania), in data 05/05/2011 da Parte_1
e – matrimonio trascritto al n. 49, Parte II, Serie C dell'anno 2017 del Registro degli
[...] P_ atti di matrimonio del Comune di Misano Adriatico (RN) -, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 18/10/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter del D.
Lgs. 149/2022.
Con ordinanza del 15/12/2023, il Giudice Istruttore, verificato l'avvenuto deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni con cui parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va rilevato che, essendo già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Per quanto attiene ai provvedimenti relativi al figlio minore , va disposto l'affidamento super- Per_1 esclusivo dello stesso alla madre ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., con collocazione presso l'abitazione materna e con riserva al genitore affidatario delle decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola. Al riguardo, occorre considerare che, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto solo nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal Giudice con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dallo stesso art. 337 quater c.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell' affidamento in concreto pregiudizievole per il minore … (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento... “ (cfr.
Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019). L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. (in termini Tribunale di
Milano, Sezione IX Civile ordinanza 20/3/2014: “L'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore … sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”).
Nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti i presupposti che giustificano l'adozione del regime dell'affidamento super-esclusivo di ad : la condotta di anche Per_1 Parte_1 P_ processuale, dimostra un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall' art. 337 quater c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente, alla quale, inoltre, devono essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti per il figlio minore.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, l'assenza di ogni rapporto e il totale disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio impongono di stabilire che, in caso di ripresa dei rapporti, il padre potrà vedere un pomeriggio a settimana, rivolgendosi ai Servizi Sociali competenti per territorio, i quali Per_1 provvederanno a formulare apposito programma di visite, alla presenza della madre e compatibilmente con le esigenze del minore.
A carico di deve essere posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore P_ versando - in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese - l'importo mensile di euro 450,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e comprensivo del contributo paterno alle spese straordinarie, considerato che l'attuale stato di detenzione di enderebbe di fatto estremamente difficile il recupero delle P_ spese di volta in volta sostenute. Al riguardo, va considerato che, pur non essendo nota l'attuale condizione economico - patrimoniale di deve ritenersi, ad ogni modo, che quest'ultimo sia in possesso P_ di capacità lavorativa, in ragione dell'assenza di elementi che possano far ragionevolmente affermare che lo stesso sia incapace o inabile al lavoro nonostante l'attuale regime di detenzione.
All'affidamento super-esclusivo del figlio minore ad consegue il diritto quest'ultima a Parte_1 percepire integralmente l'assegno unico.
La domanda della ricorrente di porre a carico del resistente un contributo per il proprio mantenimento - ossia un assegno divorzile - non può essere accolta.
L'unica circostanza che la ricorrente adduce a fondamento della propria domanda - ossia il fatto di essersi sempre occupata del figlio minore, stante la mancata collaborazione da parte dell' - risulta priva di P_ supporto;
la ricorrente poi, non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare la propria condizione economico-patrimoniale, avendo allegato esclusivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, di essere lavoratrice stagionale.
Infine, non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda formulata dalla di “disporre, con Pt_1 comunicazione all'autorità di riferimento, la revoca e/o sospensione del permesso di soggiorno nonché, ogni altro provvedimento anche sul rilascio dei documenti per l'espatrio, ritenuto più utile alla tutela del minore
non ravvisandosi elementi idonei a concretizzare il concreto ed attuale pericolo di fuga Persona_2 all'estero del resistente, anche in ragione dello stato di detenzione del medesimo. Va infine dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al risarcimento del danno in favore P_ dell' per comportamento irresponsabile, posto che la diversità di rito e la mancanza di una connessione Pt_1 forte precludono la possibilità di cumulare alla domanda di separazione e/o divorzio e altre domande. La
Suprema Corte ha, infatti, precisato che “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre
1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art.
31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
17/05/2022 da ei confronti di Parte_1 P_ premesso che con sentenza non definitiva n. 66/2023, emessa in data 12/01/2023 e pubblicata in data
31/01/2023, il Tribunale di Rimini ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Gose (Albania), in data 05/05/2011 da e - matrimonio trascritto al n. 49, Parte II, Serie Parte_1 P_
C dell'anno 2017 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Misano Adriatico (RN) - così provvede:
a) affida il figlio minore (nato il [...]), in modo super-esclusivo alla madre, con Persona_2 collocazione presso l'abitazione di quest'ultima, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola, siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
b) dispone che, in caso di ripresa dei rapporti, il padre potrà vedere il figlio minore , un pomeriggio a Per_1 settimana, rivolgendosi ai Servizi Sociali competenti per territorio, i quali provvederanno a formulare apposito programma di visite, da tenersi con la sorveglianza della madre;
c) dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio P_ Parte_1 minore , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 450,00 mensili, rivalutabile Per_1 annualmente secondo indici ISTAT e comprensivo di spese straordinarie;
d) dispone che nulla sia dovuto da a titolo di assegno divorzile in favore di P_ [...]
; Pt_1
e) rigetta la domanda di revoca e/o sospensione del permesso di soggiorno e/o di altro documento utile per l'espatrio di;
P_ f) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata da;
Parte_1
g) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 25.01.2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi