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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28709/2023
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28709/2023 tra
C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
C.F. ], CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggi 15 maggio 2025 ad ore 10.34 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. e l'avv. CONCARI, i quali rappresentano Parte_1
che il decreto ingiuntivo doveva essere impugnato poichè riferito a importi che non comprendevano la cauzione versata;
poiché vi era inadempimento del locatore all'obbligo di pagare le imposte comunali come da richiesta di modifica delle conclusioni ex art. 420 c1 c.c. ritualmente formulata già all'udienza del 24/01/2024; quanto alle immissioni intollerabili precisa che le gravi immissioni sono successive alla stipula e ne risponde il locatore;
per il concludono come da memorie;
per parte resistente l'avv. ASPESI ALBERTO, con la parte personalmente, il quale si riporta agli scritti;
precisa che la documentazione delle imposte comunali non pagate doveva essere depositata prima
Dopo rilettura del verbale, ad esito della discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28709/2023 promossa da:
[C.F. ], in prorpio e con l'avv. CONCARI Parte_1 C.F._1
LORENA
RICORRENTE contro
C.F. ], con l'avv. ASPESI ALBERTO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ in via principale
(i) revocare e/o annullare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 10509/2023 del 15 giugno 2023, R.G.
15606/2023, emesso dal Giudice dr. Ilario Pontani del Tribunale Ordinario di Milano e/o emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno per tutto quanto esposto in narrativa;
(ii) accertare e dichiarare non dovute dall'Avvocato le somme azionate con Parte_1
l'opposto Decreto Ingiuntivo da parte di per le ragioni tutte di cui in narrativa;
CP_1
(iii) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad per le ragioni tutte di CP_1
cui in narrativa;
(iv) conseguentemente rigettare la domanda di CP_1
in via riconvenzionale
(v) accertare e dichiarare: (i) che i danni patiti e patiendi dall'Avvocato Parte_1 sono conseguenza esclusiva della responsabilità e grave negligenza di (ii) l'obbligo CP_1
di alla restituzione CP_1 all'Avvocato del deposito cauzionale di Euro 4.250,00 oltre interessi Parte_1
maturati e maturandi e al rimborso delle imposte rifiuti e relative sanzioni da quantificarsi per il periodo 2014-2022 oltre interessi maturati e maturandi;
conseguentemente
(vi) accertare e dichiarare il diritto dell'Avvocato a ricevere da Parte_1 CP_1
l'importo: (i) di Euro 194.583,70, ovvero la minore o maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, oltre interessi maturati e maturandi, per le causali meglio descritte in narrativa;
(ii) di Euro 4.250,00, oltre interessi maturati e maturandi, per la restituzione del deposito cauzionale;
nonché (iii)
l'ulteriore importo da determinarsi in corso di causa per il rimborso delle imposte rifiuti e relative sanzioni del periodo 2014-2022, oltre interessi maturati e maturandi;
per l'effetto (vii) condannare a corrispondere a favore dell'Avvocato : (i) la CP_1 Parte_1
somma di Euro 194.583,70 ovvero la minore o maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, oltre interessi maturati e maturandi;
(ii) l'importo del deposito cauzionale di Euro 4.250,00, oltre interessi maturati e maturandi, da restituire al termine della locazione;
nonché (iii) l'importo da determinarsi in corso di causa per il rimborso delle imposte rifiuti e relative sanzioni del periodo 2014-2022, oltre interessi maturati e maturandi;
in via subordinata
(vii) nelle denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le superiori conclusioni, accertare e dichiarare che l'Avvocato ha il diritto di ottenere Parte_1
da la restituzione del deposito cauzionale di Euro 4.250,00, oltre interessi maturati CP_1
e maturandi, e il rimborso delle imposte rifiuti e relative sanzioni da quantificarsi per il periodo
2014-2022, oltre interessi maturati e maturandi, in quanto contrattualmente a carico di , CP_1
portando tali importi in compensazione con le eventuali somme che dovessero essere riconosciute a favore di anche sul punto interessi;
CP_1
in ogni caso, con vittoria di spese, oneri e competenze;
in via istruttoria: (…)”
Parte resistente:
“ In via Preliminare.
-Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 10509/2023 del 15 giugno 2023 R.G.
15606/2023 emesso dal Giudice dr. Ilario Pontani del Tribunale
Ordinario di Milano. Sempre in via Preliminare.
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10509/2023 del 15 giugno 2023 R.G. 15606/2023 emesso dal Giudice dr. Ilario Pontani del Tribunale
Ordinario di Milano, per carenza di legittimazione passiva nei confronti di per totale difetto di nesso di causalità e per tutti i motivi in fatto e CP_1
diritto sopra esposti.
Nel merito e in via principale.
-Rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto priva di fondamento in fatto e diritto, priva di prova e riscontro e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 10509/2023 del 15 giugno 2023 R.G. 15606/2023 emesso dal Giudice dr. Ilario
Pontani del Tribunale Ordinario di Milano per tutte le motivazioni in atti.
Nel merito in ogni caso.
-Condannare l'avv. a pagare in favore di la somma di euro Parte_1 CP_1
9.255,70 oltre interessi dal dovuto al saldo per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti.
-Condannare l'avv. ex art 96 C.p.c. al risarcimento dei danni nei confronti Parte_1
di per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa. CP_1
Con vittoria di spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto regolarmente notificato alla controparte, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10509/2023 CON CUI IL TRIBUNALE DI Milano in data 15/06/2023 gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € CP_1
7.942,90, oltre ad interessi e spese di procedura per canoni e spese maturati sino al rilascio anticipato dell'immobile sito in Milano, via Formenti 1.
A sostegno dell'opposizione deduceva che: che a proprie spese erano state eseguite importanti opere di ristrutturazione dei locali;
che l'immobile per cui è causa era afflitto da immissioni intollerabili provenienti dall'adiacente locale pizzeria e dall'appartamento sito al piano superiore, che avevano reso non proseguibile la locazione;
che dette immissioni rendevano necessario il trasferimento presso altro immobile a far data dal
01/06/2022; che neppure gli era stata restituita la cauzione a suo tempo versata;
che, infine, aveva saldato le imposte IMU e TARI, i cui bollettini dio pagamento gli erano pervenuti personalmente, seppure già comprese negli oneri accessori contrattualmente predeterminati. Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la parte resistete che concludeva come in epigrafe.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come già rilevato nell'ordinanza riservata del 08/02/2024 l'opponente ha dedotto l'inadempimento del locatore sotto il profilo della impossibilità di godere pacificamente dell'immobile in ragione di immissioni acustiche intollerabili provenienti da altre unità immobiliari.
Sul punto occorre rilevare che a norma dell'art. 1575 c.c.: “ Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti(3), salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio”.
Nel caso in esame è provato che il locale ristorante ( da cui si lamenta provenire parte delle immissioni lamentate) è di proprietà di un soggetto terzo, mentre le immissioni provenienti dall'appartamento sito al piano superiore sono pacificamente provocate da soggetto fisico non riconducibile alla resistente ( nel senso che trattasi di soggetto terzo a sua volta conduttore di altro immobile).
In entrambi i casi, pertanto, le doglianze come formulate non rientrano nella tutela di cui alla norma sopra riportata, né è ravvisabile alcuna garanzia di pacifico godimento dovuta dal locatore sotto tale aspetto.
Dunque, il rilascio anticipato dell'immobile non può essere eziologicamente ricondotto ad alcuna condotta inadempiente del locatore, dovendosi piuttosto ricondurre tale circostanza ad una scelta personale del conduttore.
Quanto all'esecuzione di lavori di ristrutturazione importanti sull'immobile, l'art. 4 del contratto di locazione espressamente esclude l'applicabilità degli artt. 1592 e 1594 c.c., sicchè – anche sotto tale profilo- il conduttore non può rivendicare alcun diritto al rimborso né delle spese di ristrutturazione ( come peraltro espressamente escluso dall'art. 4 del contratto), né delle spese sostenute per il reperimento di altra soluzione locativa.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dal ricorrente si osserva.
In ordine alla restituzione della cauzione, non vi è prova che il ricorrente abbia versato l'intero importo indicato in contratto, laddove è invece incontestato il pagamento della minor somma di
€ 1.633,33 regolarmente quietanzato dal locatore in sede di stipula. Sul punto, il locatore ha eccepito che al momento del rilascio l'immobile presentava danni che lo avrebbero costretto ad un esborso di € 11.028 ( cfr. fattura prodotta sub doc 6 opposto).
Orbene, premesso che detta fattura è stata emessa a circa 9 mesi dalla riconsegna dell'immobile,
è agevole rilevare che le causali indicate (tinteggiatura, verniciatura e manutenzione) risultano del tutto generiche e che, a tacer d'altro, non vi è prova che i lavori siano stati resi necessari da un cattivo uso riconducibile al conduttore ovvero si tratti di ordinaria usura ( in tal caso configurandosi una violazione dell'art. 79 l. 392/1978).
Indi, detto importo deve essere restituito al conduttore, maggiorato di interessi legali dal pagamento al saldo effettivo.
Quanto al pagamento delle imposte comunali già contrattualmente ricomprese nelle spese accessorie, è agevole rilevare che il ricorrente non ha prodotto alcuna prova di averle personalmente corrisposte, sicchè il credito invocato non può essere in alcun modo riconosciuto in questa sede.
Va infatti precisato che il ricorrente è incorso in tutte le decadenze probatorie di cui all'art. 414
c.5 c.p.c. omettendo di depositare entro il termine ivi indicato la prova dei fatti allegati e, in particolare, dell'aver ricevuto personalmente i bollettini di pagamento delle imposte comunali asseritamente poi saldati in data successiva all'introduzione del ricorso.
Indi, l'autorizzazione alla modifica della domanda ex art. 420 c.1 c.p.c. sarebbe consistita in un'indebita remissione in termine della parte ricorrente che, negligentemente, ha omesso il deposito di documenti preesistenti alla domanda.
Ciò è confermato dalla lettura originarie conclusioni rassegnate in ricorso, ove il ricorrente ha chiesto condannarsi la controparte al pagamento de “l'ulteriore importo da determinarsi in corso di causa per il rimborso delle imposte rifiuti e relative sanzioni del periodo 2014-2022, oltre interessi maturati e maturandi”, sicchè già alla data di ricorso era Persona_1
consapevole dell'asserito inadempimento di controparte, senza tuttavia produrre almeno gli avvisi di pagamento ricevuti (si rammenta che il contratto prevedeva che le imposte comunali fossero anticipate dal conduttore unitamente alle spese accessorie e saldate direttamente dal locatore cui, dunque, avrebbero dovuto essere indirizzati gli avvisi di pagamento).
Le spese di lite, attesa la prevalente soccombenza di parte ricorrente, vanno poste integralmente a suo carico e sono liquidate direttamente in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale), con applicazione del parametro minimo per la fase istruttoria/di trattazione, atteso che non è stata svolta attività di assunzione di mezzi di prova. In ordine a tale ripartizione delle spese va precisato che, sebbene il ricorrente si sia visto accogliere in parte la domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale, è pur vero che nell'atto introduttivo era stata formulata un'irragionevole richiesta di restituzione di un importo diverso da quello quietanzato a contratto e rispetto al quale, come emerso anche a verbale, il conduttore non ha potuto fornire la prova di aver mai versato.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, atteso che il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 28709/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
10509/2023 emesso in data 15/06/2023 dal Tribunale di Milano e, per l'effetto:
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo di cui al punto che precede;
3)condanna lle restituzione in favore di ell'importo CP_1 Parte_1 di € 1.633,33 oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
4) rigetta nel resto;
5) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in € 4.678,00 per compensi professionali ( di cui € 441,00 per la mediazione), oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 14/05/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28709/2023 tra
C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
C.F. ], CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggi 15 maggio 2025 ad ore 10.34 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. e l'avv. CONCARI, i quali rappresentano Parte_1
che il decreto ingiuntivo doveva essere impugnato poichè riferito a importi che non comprendevano la cauzione versata;
poiché vi era inadempimento del locatore all'obbligo di pagare le imposte comunali come da richiesta di modifica delle conclusioni ex art. 420 c1 c.c. ritualmente formulata già all'udienza del 24/01/2024; quanto alle immissioni intollerabili precisa che le gravi immissioni sono successive alla stipula e ne risponde il locatore;
per il concludono come da memorie;
per parte resistente l'avv. ASPESI ALBERTO, con la parte personalmente, il quale si riporta agli scritti;
precisa che la documentazione delle imposte comunali non pagate doveva essere depositata prima
Dopo rilettura del verbale, ad esito della discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28709/2023 promossa da:
[C.F. ], in prorpio e con l'avv. CONCARI Parte_1 C.F._1
LORENA
RICORRENTE contro
C.F. ], con l'avv. ASPESI ALBERTO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ in via principale
(i) revocare e/o annullare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 10509/2023 del 15 giugno 2023, R.G.
15606/2023, emesso dal Giudice dr. Ilario Pontani del Tribunale Ordinario di Milano e/o emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno per tutto quanto esposto in narrativa;
(ii) accertare e dichiarare non dovute dall'Avvocato le somme azionate con Parte_1
l'opposto Decreto Ingiuntivo da parte di per le ragioni tutte di cui in narrativa;
CP_1
(iii) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad per le ragioni tutte di CP_1
cui in narrativa;
(iv) conseguentemente rigettare la domanda di CP_1
in via riconvenzionale
(v) accertare e dichiarare: (i) che i danni patiti e patiendi dall'Avvocato Parte_1 sono conseguenza esclusiva della responsabilità e grave negligenza di (ii) l'obbligo CP_1
di alla restituzione CP_1 all'Avvocato del deposito cauzionale di Euro 4.250,00 oltre interessi Parte_1
maturati e maturandi e al rimborso delle imposte rifiuti e relative sanzioni da quantificarsi per il periodo 2014-2022 oltre interessi maturati e maturandi;
conseguentemente
(vi) accertare e dichiarare il diritto dell'Avvocato a ricevere da Parte_1 CP_1
l'importo: (i) di Euro 194.583,70, ovvero la minore o maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, oltre interessi maturati e maturandi, per le causali meglio descritte in narrativa;
(ii) di Euro 4.250,00, oltre interessi maturati e maturandi, per la restituzione del deposito cauzionale;
nonché (iii)
l'ulteriore importo da determinarsi in corso di causa per il rimborso delle imposte rifiuti e relative sanzioni del periodo 2014-2022, oltre interessi maturati e maturandi;
per l'effetto (vii) condannare a corrispondere a favore dell'Avvocato : (i) la CP_1 Parte_1
somma di Euro 194.583,70 ovvero la minore o maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, oltre interessi maturati e maturandi;
(ii) l'importo del deposito cauzionale di Euro 4.250,00, oltre interessi maturati e maturandi, da restituire al termine della locazione;
nonché (iii) l'importo da determinarsi in corso di causa per il rimborso delle imposte rifiuti e relative sanzioni del periodo 2014-2022, oltre interessi maturati e maturandi;
in via subordinata
(vii) nelle denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le superiori conclusioni, accertare e dichiarare che l'Avvocato ha il diritto di ottenere Parte_1
da la restituzione del deposito cauzionale di Euro 4.250,00, oltre interessi maturati CP_1
e maturandi, e il rimborso delle imposte rifiuti e relative sanzioni da quantificarsi per il periodo
2014-2022, oltre interessi maturati e maturandi, in quanto contrattualmente a carico di , CP_1
portando tali importi in compensazione con le eventuali somme che dovessero essere riconosciute a favore di anche sul punto interessi;
CP_1
in ogni caso, con vittoria di spese, oneri e competenze;
in via istruttoria: (…)”
Parte resistente:
“ In via Preliminare.
-Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 10509/2023 del 15 giugno 2023 R.G.
15606/2023 emesso dal Giudice dr. Ilario Pontani del Tribunale
Ordinario di Milano. Sempre in via Preliminare.
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10509/2023 del 15 giugno 2023 R.G. 15606/2023 emesso dal Giudice dr. Ilario Pontani del Tribunale
Ordinario di Milano, per carenza di legittimazione passiva nei confronti di per totale difetto di nesso di causalità e per tutti i motivi in fatto e CP_1
diritto sopra esposti.
Nel merito e in via principale.
-Rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto priva di fondamento in fatto e diritto, priva di prova e riscontro e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 10509/2023 del 15 giugno 2023 R.G. 15606/2023 emesso dal Giudice dr. Ilario
Pontani del Tribunale Ordinario di Milano per tutte le motivazioni in atti.
Nel merito in ogni caso.
-Condannare l'avv. a pagare in favore di la somma di euro Parte_1 CP_1
9.255,70 oltre interessi dal dovuto al saldo per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti.
-Condannare l'avv. ex art 96 C.p.c. al risarcimento dei danni nei confronti Parte_1
di per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa. CP_1
Con vittoria di spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto regolarmente notificato alla controparte, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10509/2023 CON CUI IL TRIBUNALE DI Milano in data 15/06/2023 gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € CP_1
7.942,90, oltre ad interessi e spese di procedura per canoni e spese maturati sino al rilascio anticipato dell'immobile sito in Milano, via Formenti 1.
A sostegno dell'opposizione deduceva che: che a proprie spese erano state eseguite importanti opere di ristrutturazione dei locali;
che l'immobile per cui è causa era afflitto da immissioni intollerabili provenienti dall'adiacente locale pizzeria e dall'appartamento sito al piano superiore, che avevano reso non proseguibile la locazione;
che dette immissioni rendevano necessario il trasferimento presso altro immobile a far data dal
01/06/2022; che neppure gli era stata restituita la cauzione a suo tempo versata;
che, infine, aveva saldato le imposte IMU e TARI, i cui bollettini dio pagamento gli erano pervenuti personalmente, seppure già comprese negli oneri accessori contrattualmente predeterminati. Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la parte resistete che concludeva come in epigrafe.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come già rilevato nell'ordinanza riservata del 08/02/2024 l'opponente ha dedotto l'inadempimento del locatore sotto il profilo della impossibilità di godere pacificamente dell'immobile in ragione di immissioni acustiche intollerabili provenienti da altre unità immobiliari.
Sul punto occorre rilevare che a norma dell'art. 1575 c.c.: “ Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti(3), salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio”.
Nel caso in esame è provato che il locale ristorante ( da cui si lamenta provenire parte delle immissioni lamentate) è di proprietà di un soggetto terzo, mentre le immissioni provenienti dall'appartamento sito al piano superiore sono pacificamente provocate da soggetto fisico non riconducibile alla resistente ( nel senso che trattasi di soggetto terzo a sua volta conduttore di altro immobile).
In entrambi i casi, pertanto, le doglianze come formulate non rientrano nella tutela di cui alla norma sopra riportata, né è ravvisabile alcuna garanzia di pacifico godimento dovuta dal locatore sotto tale aspetto.
Dunque, il rilascio anticipato dell'immobile non può essere eziologicamente ricondotto ad alcuna condotta inadempiente del locatore, dovendosi piuttosto ricondurre tale circostanza ad una scelta personale del conduttore.
Quanto all'esecuzione di lavori di ristrutturazione importanti sull'immobile, l'art. 4 del contratto di locazione espressamente esclude l'applicabilità degli artt. 1592 e 1594 c.c., sicchè – anche sotto tale profilo- il conduttore non può rivendicare alcun diritto al rimborso né delle spese di ristrutturazione ( come peraltro espressamente escluso dall'art. 4 del contratto), né delle spese sostenute per il reperimento di altra soluzione locativa.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dal ricorrente si osserva.
In ordine alla restituzione della cauzione, non vi è prova che il ricorrente abbia versato l'intero importo indicato in contratto, laddove è invece incontestato il pagamento della minor somma di
€ 1.633,33 regolarmente quietanzato dal locatore in sede di stipula. Sul punto, il locatore ha eccepito che al momento del rilascio l'immobile presentava danni che lo avrebbero costretto ad un esborso di € 11.028 ( cfr. fattura prodotta sub doc 6 opposto).
Orbene, premesso che detta fattura è stata emessa a circa 9 mesi dalla riconsegna dell'immobile,
è agevole rilevare che le causali indicate (tinteggiatura, verniciatura e manutenzione) risultano del tutto generiche e che, a tacer d'altro, non vi è prova che i lavori siano stati resi necessari da un cattivo uso riconducibile al conduttore ovvero si tratti di ordinaria usura ( in tal caso configurandosi una violazione dell'art. 79 l. 392/1978).
Indi, detto importo deve essere restituito al conduttore, maggiorato di interessi legali dal pagamento al saldo effettivo.
Quanto al pagamento delle imposte comunali già contrattualmente ricomprese nelle spese accessorie, è agevole rilevare che il ricorrente non ha prodotto alcuna prova di averle personalmente corrisposte, sicchè il credito invocato non può essere in alcun modo riconosciuto in questa sede.
Va infatti precisato che il ricorrente è incorso in tutte le decadenze probatorie di cui all'art. 414
c.5 c.p.c. omettendo di depositare entro il termine ivi indicato la prova dei fatti allegati e, in particolare, dell'aver ricevuto personalmente i bollettini di pagamento delle imposte comunali asseritamente poi saldati in data successiva all'introduzione del ricorso.
Indi, l'autorizzazione alla modifica della domanda ex art. 420 c.1 c.p.c. sarebbe consistita in un'indebita remissione in termine della parte ricorrente che, negligentemente, ha omesso il deposito di documenti preesistenti alla domanda.
Ciò è confermato dalla lettura originarie conclusioni rassegnate in ricorso, ove il ricorrente ha chiesto condannarsi la controparte al pagamento de “l'ulteriore importo da determinarsi in corso di causa per il rimborso delle imposte rifiuti e relative sanzioni del periodo 2014-2022, oltre interessi maturati e maturandi”, sicchè già alla data di ricorso era Persona_1
consapevole dell'asserito inadempimento di controparte, senza tuttavia produrre almeno gli avvisi di pagamento ricevuti (si rammenta che il contratto prevedeva che le imposte comunali fossero anticipate dal conduttore unitamente alle spese accessorie e saldate direttamente dal locatore cui, dunque, avrebbero dovuto essere indirizzati gli avvisi di pagamento).
Le spese di lite, attesa la prevalente soccombenza di parte ricorrente, vanno poste integralmente a suo carico e sono liquidate direttamente in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale), con applicazione del parametro minimo per la fase istruttoria/di trattazione, atteso che non è stata svolta attività di assunzione di mezzi di prova. In ordine a tale ripartizione delle spese va precisato che, sebbene il ricorrente si sia visto accogliere in parte la domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale, è pur vero che nell'atto introduttivo era stata formulata un'irragionevole richiesta di restituzione di un importo diverso da quello quietanzato a contratto e rispetto al quale, come emerso anche a verbale, il conduttore non ha potuto fornire la prova di aver mai versato.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, atteso che il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 28709/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
10509/2023 emesso in data 15/06/2023 dal Tribunale di Milano e, per l'effetto:
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo di cui al punto che precede;
3)condanna lle restituzione in favore di ell'importo CP_1 Parte_1 di € 1.633,33 oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
4) rigetta nel resto;
5) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in € 4.678,00 per compensi professionali ( di cui € 441,00 per la mediazione), oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 14/05/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati