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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/08/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13772/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13772/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORAVANTI ELENA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FIORAVANTI ELENA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORCONI MATTEO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PAOLO TOSCANELLI 6 50129 FIRENZE presso il difensore avv. FORCONI MATTEO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 SVOGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 23.11.2022 la sig.ra nella sua Parte_1 qualità di legale rappresentante della conveniva in giudizio la società 2.0 Controparte_2 CP_1
CP_
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione: In via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, risultando l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Nel merito. In tesi: per le causali tutte di cui in narrativa accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dalla Società
e l'inadempimento contrattuale dell'opposta e per l'effetto, revocare e/o annullare il Controparte_1
Decreto Ingiuntivo n. 3808/2022; R.G.: 9032/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 07.10.2022
e notificato in data 14.10.2022, poiché infondato in fatto ed in diritto oltreché ingiusto, illegittimo e comunque non provato. Con vittoria di compensi professionali, accessori di legge, spese del presente giudizio”. - Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 26.07.2023, la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e concludendo Controparte_1 affinchè: “Codesto Ecc.mo Tribunale voglia: - In via principale rigettare in toto l'opposizione al
Decreto Ingiuntivo 3808/2022, in quanto infondata, e per gli effetti confermare integralmente il
Decreto ingiuntivo opposto, e la sussistenza del credito azionato e comunque concedere la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non risulta fondata su idonea prova scritta, né di pronta soluzione;
- In subordine accertare e dichiarare comunque dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo, pari ad € 5.714,74, e per l'effetto condannare la società al Controparte_2 pagamento di detta somma;
- In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”. La prima udienza del
19.09.2023 si svolgeva in modalità cartolare mediante il deposito telematico di note scritte sino al giorno prima dell'udienza. Il Giudice, rilevato che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e ritenendo che, alla luce della documentazione in atti, il credito vantato da parte convenuta opposta fosse adeguatamente fornito di prova, concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e disponeva che le parti esperissero il procedimento di mediazione delegata Il Giudice rinviava l'udienza al 09.01.2024 per la verifica della disposta mediazione. La società in Controparte_1 ossequio a quanto richiesto dal Giudicante, depositava in data 28.09.2023 domanda di mediazione presso l'OCF di Firenze (proc. n. 2064/2023) ma non partecipava all'incontro, Parte_1 nonostante la regolarità dell'invito, senza addurre alcuna motivazione e la mediazione di concludeva con verbale di mancata partecipazione al primo incontro della parte invitata, All'udienza del
09.01.2024 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 04.06.2024 che si svolgeva in modalità pagina 2 di 7 cartolare con deposito di note scritte. In data 25.03.2025 si teneva in modalità cartolare l'udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice, lette le note di trattazione scritta, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
pagina 4 di 7 Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata per i motivi di seguito esposti. La convenuta opposta ha all'onere probatorio facentele carico ed il credito azionato in monitorio è risultato pienamente provato. Risulta documentalmente provato che il credito vantato dalla società (pari ad € 5.714,74), come da estratto autentico delle scritture Controparte_1 contabili, fosse legittimamente fondato sulle fatture n. 1239 del 30.09.2021, n. 1605 del 29.10.2021 e sulla nota di credito n. 2089 del 30.11.2021. Detto credito doveva essere corrisposto dalla convenuta a fronte della fornitura e della perfezionata consegna dei capi di maglieria effettuata dall'attrice. La inizialmente aveva confermato la consegna “La aveva ordinato e Parte_1 Parte_1 ricevuto dei capi di maglieria indicati nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo notificato”, salvo poi asserire, dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento di aver effettuato il reso dell'intera merce alla società . La detta circostanza è stata smentita proprio dalla stessa opponente che, nell'incipit CP_1 del proprio atto, ha testualmente ammesso: “Dopo aver ricevuto la consegna dei capi la IG.ra
[...]
procedeva alla messa in vendita degli stessi consegnandoli ai propri clienti rivenditori”. Può Pt_1 dirsi quindi accertato, in quanto dichiarato dalla stessa attrice, che ha ricevuto la merce e
Parte_1 che l'ha rivenduta a terzi, come comprovato dai 78 articoli che mancano dal reso merce. Di tale mancanza la società ha prontamente dato evidenza all'odierna attrice che, sebbene si Controparte_1 fosse resa irreperibile sino all'odierna opposizione, ha solo oggi addotto di aver provveduto alla restituzione della merce perché informata dai propri clienti che gli articoli che poneva in vendita erano presenti sul mercato a prezzi ridotti rispetto a quelli da lei praticati lamentando, per l'effetto, dei danni di cui tuttavia non ha fornito la prova. Del pari non ha prodotto alcunché a supporto della
Parte_1 restituzione dei capi effettuata dai propri clienti finali né tanto meno di averne dovuto rimborsarne il prezzo. Nel DDT n. 26 del 22.12.2021 prodotto, infatti, scrive testualmente che la propria
Parte_1 cliente “si riserva di restituire i capi di abbigliamento della linea a conferma del fatto che
Parte_1
i capi sono stati venduti da a terzi e mai restituiti a 2.0. Risulta quindi che parte Parte_1 CP_1 attrice non ha mai restituito “la totalità della merce” a parte convenuta. Nel DDT 23 del 23.11.2021, che differisce da quello in possesso di viene dichiarato da un quantitativo merce CP_1 Parte_1 che è in verità nettamente superiore a quello poi effettivamente restituito alla Rispetto alla CP_1 merce dichiarata nel DDT 23 per complessivi capi 329, in vero, i capi restituiti dall'attrice erano solo
251 tanto che per detto quantitativo ha emesso la relativa nota di credito. Tale Controparte_1 circostanza è stata confermata all'udienza istruttoria del 08.10.2024 dal teste IG.ra Testimone_1 che ha dichiarato di aver personalmente comunicato all'ufficio amministrativo di 2.0 che i capi CP_1 restituiti da erano circa un centinaio meno di quelli indicati nel DDT 23 del 23.11.2021 e Parte_1 che nella Nota di credito erano inseriti i n. 251 capi che lei ha riscontrato essere stati restituiti pagina 5 di 7 dall'attrice. Certo è che 2.0 non avrebbe potuto emettere una nota di credito per n. 78 articoli CP_1 non essendole gli stessi mai stati restituiti da Il credito azionato con il DI n. 3808/2022 Parte_1 non è altro che la differenza tra quanto fatturato e la nota di credito emessa a fronte del reso parziale.
Non corrisponde a verità quanto scritto dall'attrice che “i capiti restituiti e accettati dalla CP_1
rappresentano la totalità della fornitura portata dalle due fatture nn. 1239/21, n. 1605/21 che per
[...]
l'effetto dovevano essere per l'intero corrispettivo stornate con nota di credito”. La nota di credito n.
2089/2021 è stata, infatti, emessa sulla base del quantitativo merce effettivamente ricevuto dalla CP_1
2.0, come risulta provato documentalmente e per testi, e non di quanto indicato nel DDT 23 che è stato formato unicamente da Né l'opponente ha indicato la prova di altri elementi estintivi, Parte_1 modificativi o impeditivi della propria obbligazione. Diversamente dall'attrice, ha dato Controparte_1 piena prova documentale dell'esistenza del credito e dell'avvenuto adempimento della propria obbligazione, allegando fatture mai contestate dalla controparte e ha provato per testi la differenza tra il quantitativo della merce consegnata e quella restituita da Da ultimo va rilevata anche la Parte_1 mancata partecipazione dell'opponente alla procedura di mediazione delegata ex art. dell'art.5 decr. lgsl.28/10 disposta dal Giudice all'udienza del 19.9.2024, sede nella quale le parti avrebbero potuto trovare un accordo vantaggioso per entrambe anche e soprattutto in termini di risparmio delle spese legali. Tale circostanza, nonostante le giustificazioni tardivamente addotte con la prima memoria ex art
183 cpc sesto comma, merita un'adeguata valutazione. Il giudice infatti ha correttamente avvertito che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente;
e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
L'opposizione deve essere respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1.Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese legali in favore della società convenuta, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e
CPA come per Legge;
Firenze, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13772/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORAVANTI ELENA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FIORAVANTI ELENA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORCONI MATTEO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PAOLO TOSCANELLI 6 50129 FIRENZE presso il difensore avv. FORCONI MATTEO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 SVOGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 23.11.2022 la sig.ra nella sua Parte_1 qualità di legale rappresentante della conveniva in giudizio la società 2.0 Controparte_2 CP_1
CP_
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione: In via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, risultando l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Nel merito. In tesi: per le causali tutte di cui in narrativa accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dalla Società
e l'inadempimento contrattuale dell'opposta e per l'effetto, revocare e/o annullare il Controparte_1
Decreto Ingiuntivo n. 3808/2022; R.G.: 9032/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 07.10.2022
e notificato in data 14.10.2022, poiché infondato in fatto ed in diritto oltreché ingiusto, illegittimo e comunque non provato. Con vittoria di compensi professionali, accessori di legge, spese del presente giudizio”. - Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 26.07.2023, la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e concludendo Controparte_1 affinchè: “Codesto Ecc.mo Tribunale voglia: - In via principale rigettare in toto l'opposizione al
Decreto Ingiuntivo 3808/2022, in quanto infondata, e per gli effetti confermare integralmente il
Decreto ingiuntivo opposto, e la sussistenza del credito azionato e comunque concedere la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non risulta fondata su idonea prova scritta, né di pronta soluzione;
- In subordine accertare e dichiarare comunque dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo, pari ad € 5.714,74, e per l'effetto condannare la società al Controparte_2 pagamento di detta somma;
- In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”. La prima udienza del
19.09.2023 si svolgeva in modalità cartolare mediante il deposito telematico di note scritte sino al giorno prima dell'udienza. Il Giudice, rilevato che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e ritenendo che, alla luce della documentazione in atti, il credito vantato da parte convenuta opposta fosse adeguatamente fornito di prova, concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e disponeva che le parti esperissero il procedimento di mediazione delegata Il Giudice rinviava l'udienza al 09.01.2024 per la verifica della disposta mediazione. La società in Controparte_1 ossequio a quanto richiesto dal Giudicante, depositava in data 28.09.2023 domanda di mediazione presso l'OCF di Firenze (proc. n. 2064/2023) ma non partecipava all'incontro, Parte_1 nonostante la regolarità dell'invito, senza addurre alcuna motivazione e la mediazione di concludeva con verbale di mancata partecipazione al primo incontro della parte invitata, All'udienza del
09.01.2024 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 04.06.2024 che si svolgeva in modalità pagina 2 di 7 cartolare con deposito di note scritte. In data 25.03.2025 si teneva in modalità cartolare l'udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice, lette le note di trattazione scritta, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
pagina 4 di 7 Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata per i motivi di seguito esposti. La convenuta opposta ha all'onere probatorio facentele carico ed il credito azionato in monitorio è risultato pienamente provato. Risulta documentalmente provato che il credito vantato dalla società (pari ad € 5.714,74), come da estratto autentico delle scritture Controparte_1 contabili, fosse legittimamente fondato sulle fatture n. 1239 del 30.09.2021, n. 1605 del 29.10.2021 e sulla nota di credito n. 2089 del 30.11.2021. Detto credito doveva essere corrisposto dalla convenuta a fronte della fornitura e della perfezionata consegna dei capi di maglieria effettuata dall'attrice. La inizialmente aveva confermato la consegna “La aveva ordinato e Parte_1 Parte_1 ricevuto dei capi di maglieria indicati nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo notificato”, salvo poi asserire, dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento di aver effettuato il reso dell'intera merce alla società . La detta circostanza è stata smentita proprio dalla stessa opponente che, nell'incipit CP_1 del proprio atto, ha testualmente ammesso: “Dopo aver ricevuto la consegna dei capi la IG.ra
[...]
procedeva alla messa in vendita degli stessi consegnandoli ai propri clienti rivenditori”. Può Pt_1 dirsi quindi accertato, in quanto dichiarato dalla stessa attrice, che ha ricevuto la merce e
Parte_1 che l'ha rivenduta a terzi, come comprovato dai 78 articoli che mancano dal reso merce. Di tale mancanza la società ha prontamente dato evidenza all'odierna attrice che, sebbene si Controparte_1 fosse resa irreperibile sino all'odierna opposizione, ha solo oggi addotto di aver provveduto alla restituzione della merce perché informata dai propri clienti che gli articoli che poneva in vendita erano presenti sul mercato a prezzi ridotti rispetto a quelli da lei praticati lamentando, per l'effetto, dei danni di cui tuttavia non ha fornito la prova. Del pari non ha prodotto alcunché a supporto della
Parte_1 restituzione dei capi effettuata dai propri clienti finali né tanto meno di averne dovuto rimborsarne il prezzo. Nel DDT n. 26 del 22.12.2021 prodotto, infatti, scrive testualmente che la propria
Parte_1 cliente “si riserva di restituire i capi di abbigliamento della linea a conferma del fatto che
Parte_1
i capi sono stati venduti da a terzi e mai restituiti a 2.0. Risulta quindi che parte Parte_1 CP_1 attrice non ha mai restituito “la totalità della merce” a parte convenuta. Nel DDT 23 del 23.11.2021, che differisce da quello in possesso di viene dichiarato da un quantitativo merce CP_1 Parte_1 che è in verità nettamente superiore a quello poi effettivamente restituito alla Rispetto alla CP_1 merce dichiarata nel DDT 23 per complessivi capi 329, in vero, i capi restituiti dall'attrice erano solo
251 tanto che per detto quantitativo ha emesso la relativa nota di credito. Tale Controparte_1 circostanza è stata confermata all'udienza istruttoria del 08.10.2024 dal teste IG.ra Testimone_1 che ha dichiarato di aver personalmente comunicato all'ufficio amministrativo di 2.0 che i capi CP_1 restituiti da erano circa un centinaio meno di quelli indicati nel DDT 23 del 23.11.2021 e Parte_1 che nella Nota di credito erano inseriti i n. 251 capi che lei ha riscontrato essere stati restituiti pagina 5 di 7 dall'attrice. Certo è che 2.0 non avrebbe potuto emettere una nota di credito per n. 78 articoli CP_1 non essendole gli stessi mai stati restituiti da Il credito azionato con il DI n. 3808/2022 Parte_1 non è altro che la differenza tra quanto fatturato e la nota di credito emessa a fronte del reso parziale.
Non corrisponde a verità quanto scritto dall'attrice che “i capiti restituiti e accettati dalla CP_1
rappresentano la totalità della fornitura portata dalle due fatture nn. 1239/21, n. 1605/21 che per
[...]
l'effetto dovevano essere per l'intero corrispettivo stornate con nota di credito”. La nota di credito n.
2089/2021 è stata, infatti, emessa sulla base del quantitativo merce effettivamente ricevuto dalla CP_1
2.0, come risulta provato documentalmente e per testi, e non di quanto indicato nel DDT 23 che è stato formato unicamente da Né l'opponente ha indicato la prova di altri elementi estintivi, Parte_1 modificativi o impeditivi della propria obbligazione. Diversamente dall'attrice, ha dato Controparte_1 piena prova documentale dell'esistenza del credito e dell'avvenuto adempimento della propria obbligazione, allegando fatture mai contestate dalla controparte e ha provato per testi la differenza tra il quantitativo della merce consegnata e quella restituita da Da ultimo va rilevata anche la Parte_1 mancata partecipazione dell'opponente alla procedura di mediazione delegata ex art. dell'art.5 decr. lgsl.28/10 disposta dal Giudice all'udienza del 19.9.2024, sede nella quale le parti avrebbero potuto trovare un accordo vantaggioso per entrambe anche e soprattutto in termini di risparmio delle spese legali. Tale circostanza, nonostante le giustificazioni tardivamente addotte con la prima memoria ex art
183 cpc sesto comma, merita un'adeguata valutazione. Il giudice infatti ha correttamente avvertito che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente;
e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
L'opposizione deve essere respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1.Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese legali in favore della società convenuta, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e
CPA come per Legge;
Firenze, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7