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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4007/16 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Giovanni SCAVELLO per delega dell'avv. Marcello
MANGRAVITI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il , l'avv. Parte_1
Sergio RIZZO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
insiste in particolare, nelle deduzioni del c.t.p., arch. . Per_1
È comparso, per la convenuta l'avv. Armando ILACQUA per delega CP_1
degli avv.ti Elda Maria Elisabetta TOSCANO, Caterina Maria Rita MARANGIA e Caterina
DE FELICE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2016
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_2 C.F._1
Messina, Via Marcello Malpighi, n. 26, elettivamente domiciliata in Messina, Via G.
Garibaldi, n. 114, presso lo studio dell'avv. Marcello MANGRAVITI dal quale è rappresentata e difesa ATTRICE
CONTRO
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, c.f. con sede in Messina, Contrada Scoppo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via E. Lombardo Pellegrino, n. 148, presso lo studio dell'avv.
Sergio RIZZO dal quale è rappresentato e difeso CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p. i.v.a. CP_1 P.IVA_2
con sede in Roma, Via Monzambano, n. 10 ed elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Misterbianco (CT), Via Basilicata, n. 29, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elda Maria
Elisabetta TOSCANO, Caterina Maria Rita MARANGIA e Caterina DE FELICE
E
Controparte_2 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_3
2 TRIBUNALE di MESSINA
elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Mille, is. 221, n. 65, presso gli P.IVA_4
uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina dalla quale è rappresentato e difeso ex lege TERZI CHIAMATI IN CAUSA avente per OGGETTO: domanda principale di usucapione e domande riconvenzionali di rivendicazione e di risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 22.07.2016, ha convenuto in Parte_2
giudizio il , e, dopo aver rappresentato Parte_1
di possedere, fin dal 1995, in maniere continua ed ininterrotta, pubblica e pacifica, alcuni terreni ubicati in Messina, località S. AD, identificati catastalmente al foglio 112, partt.
50 e 388, formalmente intestati all'ente convenuto, ha chiesto che sia accertato l'acquisto per usucapione del relativo diritto di proprietà in capo ad essa attrice.
Con comparsa di risposta, depositata in data 12.12.2016, si è costituito in giudizio il il quale, dopo aver preliminarmente Parte_1
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva – in quando, a suo avviso, i terreni in questione costituiscono scarpate dell'autostrada o pertinenze della stessa, e, quindi, beni demaniali appartenenti allo Stato – ha rilevato l'infondatezza nel merito della domanda attorea per mancanza dei presupposti per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione invocandone il rigetto.
Con ordinanza del 21.03.2018 il Giudice, rilevata la contestazione sulla titolarità dei terreni oggetto della domanda da parte del convenuto, ha ordinato l'intervento, ex artt. 107 e
270 c.p.c., dell' e del CP_1 Controparte_2
[...]
Con comparsa di risposta, depositata in data 04.09.2018, si è costituita in giudizio l' la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'assenza di CP_1
titolarità dei terreni per cui è causa, affermando che questi apparterrebbero al
[...]
il quale, incaricato della costruzione e gestione Parte_1
dell'Autostrada Messina-Palermo, aveva provveduto ad espropriare direttamente le particelle in questione le quali, proprio per questa ragione, risultano a questi catastalmente intestate;
in subordine, ha comunque rilevato che, dato che i beni in questione costituiscono 3 TRIBUNALE di MESSINA scarpate e pertinenze dell'autostrada, dovrebbero essere ritenuti beni demaniali di proprietà dello Stato.
Con comparsa di risposta, depositata in data 07.03.2019, si è costituito il il quale ha, Controparte_2 preliminarmente, eccepito l'infondatezza della domanda attorea rilevando che i terreni oggetto della domanda, in quanto scarpate o aree destinate al servizio dell'autostrada, oltre a costituire beni di proprietà dello Stato e non degli enti di gestione stradale costituiscono beni demaniali insuscettibili di usucapione.
Ha, poi, chiesto in via riconvenzionale, previo accertamento della loro occupazione abusiva da parte attrice, la condanna della alla restituzione dei terreni occupati ed al Pt_2
risarcimento del conseguente danno da occupazione sine titulo.
La domanda di declaratoria di usucapione è infondata e deve essere rigettata.
Risulta, preliminarmente, opportuno richiamare i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla differenza tra legittimazione ad agire o a resistere e titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio secondo cui “[…]
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. […]” (cfr. Cass. Sez. Un. Civ., n. 2951/16).
4 TRIBUNALE di MESSINA Nel presente giudizio l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'acquisto a titolo originario per usucapione di alcuni terreni, a suo avviso appartenenti al
[...]
. Parte_1
Il e la terza chiamata in causa Parte_1
hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva affermando di non CP_1
essere titolari dei beni in questione;
il CP_2 Controparte_2
invece, ha affermato di esserne il legittimo proprietario in ragione della loro
[...]
natura demaniale.
Tenuto conto del principio generale secondo cui “L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda,
e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari.”
(cfr. massima Cass. Civ., Sez. 6-2, n. 24260/2018), e considerate le prospettazioni difensive dell'attrice – la quale ha individuato nella convenuta la proprietaria dei beni oggetto della domanda – deve ritenersi che non sia sorta questione sulla legittimazione passiva del convenuto e dei terzi chiamati in causa quanto, piuttosto, una questione che attiene alla titolarità dei beni oggetto della domanda di usucapione, oltre che alla eventuale loro demanialità, che costituiscono questioni di merito.
Troveranno, dunque, applicazione i relativi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e cioè “[…] La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. 63.Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. 64.La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. 65. Essa, pertanto, può essere proposta in 5 TRIBUNALE di MESSINA ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. Civ., n. 2951/16).
Ciò premesso, quale prova della titolarità dei terreni oggetto di causa in capo al
, l'attrice ha prodotto, con le memorie Parte_1
ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., oltre alle visure catastali delle particelle per cui è causa – nelle quali queste risultano essere intestate all'Autostrada Messina-Palermo – anche la scrittura privata di cessione volontaria in luogo dell'espropriazione stipulato in data
19.07.1971 dal cui esame emerge che l'Autostrada Messina-Palermo, concessionaria dell' per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Messina-Palermo, sulla base CP_1
della dichiarazione di pubblica utilità di tale opera aveva acquistato la proprietà, tra le altre, delle particelle 50 e 388.
Il e i terzi chiamati in causa Parte_1
e per CP_1 Controparte_2 contro, hanno eccepito che, in base a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 242/1995
(Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale ), l' Parte_3 Parte_4
non ha la proprietà delle strade e che, considerata la natura dei terreni oggetto della
[...]
domanda – costituenti in parte scarpate, che ex art. 22 della l. n. 2284/1985, sono considerati parte dell'autostrada ed in parte pertinenze di questa – questi devono ritenersi di proprietà dello Stato e, in quanto facenti parte del demanio stradale, non usucapibili.
Ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di esame risulta opportuno richiamare l'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 389/2001 (Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade) – che ha abrogato l'invocato art. 18 del d.p.r. n. 242/1995 riproducendone il contenuto – il quale, in materia di proprietà delle strade statali, dispone che “Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.”.
Alla luce della disposizione sopra richiamata l'Ente di gestione delle strade, oggi e gli eventuali suoi concessionari, non possono essere ritenuti proprietari delle CP_1
strade oggetto della gestione, che appartengono, invece, allo Stato. 6 TRIBUNALE di MESSINA Pertanto, sebbene l'ente concessionario della gestione dell' Parte_5
, e cioè il , subentrato all'ente
[...] Parte_1
AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO – concessionario di per la costruzione e CP_1
la gestione dell'Autostrada Messina-Palermo mediante la convenzione stipulata nel 1974, richiamata dall'atto di cessione volontaria prodotto agli atti – abbia, in luogo dell'espropriazione, acquistato direttamente la proprietà delle particelle in esame al fine di realizzare la suddetta autostrada, nel momento in cui l'autostrada è stata realizzata deve ritenersi che sia divenuta, ex lege, bene di proprietà dello Stato di cui l'ente concessionario ha mantenuto esclusivamente il potere di gestione.
Risulta a questo punto necessario, al fine di accertare la titolarità o meno in capo allo
Stato, oltre che dell'Autostrada Messina-Palermo, anche delle intere particelle acquistate ai fini della sua realizzazione e oggetto di causa, affrontare la diversa tematica della natura giuridica delle strade statali e delle relative pertinenze.
L'art. 822 c.c., rubricato “Demanio pubblico”, al comma 2, dispone che “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate…”; i beni demaniali non sono usucapibili in assenza di prova della loro sdemanializzazione (v. Cass. Civ., sent. n. 3451/96).
In merito a ciò che può essere ritenuto parte della strada e, come tale, soggetto al relativo regime giuridico, l'art. 22, comma 1 e 2, della l. n. 2284/1985 All. F, dispone che
“Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato;
quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali. Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri.”
La giurisprudenza di legittimità più risalente ha ritenuto che tale disposizione abbia introdotto, per le scarpate, i fossi e le banchine, una presunzione iuris tantum di demanialità in quanto “[…] Le "scarpate" delle strade statali, provinciali e comunali, al pari dei "fossi"
e delle "banchine" ad esse latistanti, devono considerarsi "parti" delle strade medesime, e 7 TRIBUNALE di MESSINA perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, sia in forza della presunzione ("iuris tantum") posta dall'art 22 L. 20.3.1865 n. 2248 all. F ("Sono considerati come parte di queste strade, ...... i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo ...."), che per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell'agibilità della strada stessa. […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n.
12759/91).
Più recentemente, l'art. 24 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) ha disciplinato espressamente le pertinenze stradali disponendo che “1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento…”
Tra le pertinenze stradali, e cioè tra i beni destinati in modo permanente al servizio delle strade, rientrano quindi anche le aree contigue alle strade e strumentali alla manutenzione delle stesse che, in quanto parti delle strade, alla luce dei principi sopra richiamati devono ritenersi attratte dal relativo regime giuridico demaniale.
Al fine di accertare lo stato dei luoghi e di verificare le caratteristiche dei terreni oggetto della domanda è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio ed il consulente tecnico, chiamato a descrivere i terreni in questione, nel rappresentarli fotograficamente ha accertato 8 TRIBUNALE di MESSINA che “…I terreni oggetto di causa sono ubicati nel Comune di Messina, contrada San
AD, in una zona collinare che resta ubicata a monte dell'autostrada A20-Messina
, in corrispondenza dello svincolo di Boccetta… risulta che porzioni delle particelle Pt_5
50 e 388 sono interessate dalla viabilità dell'autostrada. Sulle due particelle 50 e 388 insiste la via Comunale S. AD, che si diparte dalla sottostante via Pietro Castelli, e nel suo sviluppo verso monte prima attraversa la particella 50 e successivamente la particella
388… i terreni delle due particelle sono caratterizzati da eccessiva acclività e notevole dislivello rispetto alla sottostante sede autostradale, con presenza di una fitta vegetazione, in di piante selvatiche ed alberi di alto fusto. La sola particella 388 nella parte lato monte ha una piccola porzione di terreno pianeggiante, che all'atto dei sopralluoghi si presenta manutenuta e pulita da erbacce. Nella particella 388 insiste un cancello carrabile e pedonale, di recente realizzazione, realizzato con struttura portante in muratura, di accesso dalla via Comunale S. AD e un manufatto contenente una vasca (pozzo) con impianto di illuminazione. Nella parte a monte della particella 388 sono inoltre presenti alcune piante ornamentali (anche in vaso), alcuni alberi di ulivo ubicati a monte del cancello carrabile, e alcuni alberelli di ulivo di recente piantumazione ubicati lungo una sola armacia, due alberelli di pesco e uno di ciliegio… A valle della particella 388, ai piedi della scarpata e in prossimità dell'autostrada, è presente un serbatoio con motorino di sollevamento, da cui si diparte una tubazione, che si sviluppa sul limitrofo terreno a monte di altra ditta, in cui sono intervallati dei rubinetti. Il terreno della particella 50 che si estende a valle della via Comunale S. AD si presenta interamente delimitato lungo la strada comunale da guard-rail con retrostante recinzione costituita da paletti metallici
(tralicci tipo Marcegaglia) e rete a maglia. Il terreno della particella 388, lungo la strada comunale si presenta delimitato lato valle con guard-rail e retrostante recinzione metallica
e lato monte con muro contenimento strada con soprastante recinzione. All'interno della particella 388, lungo la scarpata sono presenti dei paletti metallici (tralicci tipo
Marcegaglia) privi di rete a maglia che sono ubicati lungo la direzione monte mare (in direzione dell'autostrada) a partile dalla parte sottostante al cancello carrabile… Come evidenziato nelle fotografie i terreni delle due particelle si presentano nel complesso caratterizzate da eccessiva acclività e notevole dislivello rispetto alla sottostante 9 TRIBUNALE di MESSINA autostrada, con la sola eccezione di una limitata porzione pianeggiante ricadente lato monte della particella 388…”.
Dall'esame della documentazione fotografia allegata dal consulente tecnico d'ufficio e tenuto conto della descrizione delle particelle oggetto di esame, emerge che la part. 388 è parzialmente attraversata da un tratto dell'Autostrada Messina-Palermo e che entrambe le particelle sono attraversate da una strada comunale.
Inoltre, vista la loro configurazione orografica, le porzioni di particelle il cui terreno si presenta particolarmente acclive e scosceso rispetto al tratto autostradale sottostante e con lo stesso confinante, costituiscono scarpate in rialzo e, in quanto tali, parti integranti dell'autostrada; per contro, la porzione della part. 388 pianeggiante presente a monte della stessa, in quanto area certamente funzionale al raggiungimento ed all'eventuale manutenzione e pulizia della scarpata sottostante e della sede stradale stessa, non altrimenti raggiungibile, non può che essere ritenuta una pertinenza dell'autostrada.
Per tali ragioni i terreni oggetto della domanda devono essere considerate pertinenze dell'Autostrada Messina-Palermo e, come tali, oltre che appartenenti al
[...]
perché attratti dal regime demaniale del Controparte_2
bene principale rispetto al cui uso sono strumentali, in mancanza di allegazione e prova di un'eventuale sdemanializzazione degli stessi, anche non usucapibili, conseguendo a ciò il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della prima domanda riconvenzionale articolata dal consistente, Controparte_2
appunto, nell'accertamento e declaratoria che i terreni ubicati in Messina, località S.
AD, identificati catastalmente al foglio 112, partt. 50 e 388, appartengono al demanio dello Stato.
In ogni caso, seconda una seconda ed ulteriore ratio decidendi, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione non potrebbe, comunque, trovare accoglimento per mancanza di prova degli elementi costitutivi.
In base a quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'intervenuta usucapione, “[…] Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma 10 TRIBUNALE di MESSINA anche dell'“animus”; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (nella specie, contratto di comodato)
(Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010; Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004) […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 22667/17).
Pertanto, è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione di un bene immobile provare sia l'elemento oggettivo, il c.d. corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta per venti anni, manifestatasi nello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sia l'elemento soggettivo,
l'animus possidendi, consistente nella volontà di comportarsi come il proprietario della cosa e di esercitare sulla stessa i poteri corrispondenti a quelli attribuiti al proprietario.
Mentre la prova del corpus del possesso deve essere fornita mediante la dimostrazione dello svolgimento di attività materiali corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – tenuto anche conto della specifica natura del bene in quanto “[…] il possesso idoneo a determinare il compiersi della usucapione deve essere apprezzato e valutato dal
Giudice di merito non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva ed alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
25922/2005) – ai sensi dell'art. 1141 c.c. la sussistenza dell'“animus possidendi” si presume, salvo prova contraria.
Ebbene, l'attrice ha affermato di aver posseduto uti dominus per oltre venti anni i terreni oggetto della domanda e ha allegato, quali attività esercitate sugli stessi corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, di aver utilizzato i suddetti terreni quali ricovero di attrezzi agricoli e di essersi occupata della loro scerbatura e pulizia.
Dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio è emerso che i terreni oggetto della domanda hanno, complessivamente considerati, un'estensione pari a mq.
4.960 – in particolare, la part. 50 di mq.
1.220 e la part. 388 di mq. 3.740 – e, per la maggior 11 TRIBUNALE di MESSINA parte della superficie, sono “…caratterizzati da eccessiva acclività e notevole dislivello rispetto alla sottostante sede autostradale, con presenza di una fitta vegetazione, in di piante selvatiche ed alberi di alto fusto…”; inoltre, “…La sola particella 388 nella parte lato monte ha una piccola porzione di terreno pianeggiante, che all'atto dei sopralluoghi si presenta manutenuta e pulita da erbacce. Nella particella 388 insiste un cancello carrabile
e pedonale, di recente realizzazione, realizzato con struttura portante in muratura, di accesso dalla via Comunale S. AD e un manufatto contenente una vasca (pozzo) con impianto di illuminazione. Nella parte a monte della particella 388 sono inoltre presenti alcune piante ornamentali (anche in vaso), alcuni alberi di ulivo ubicati a monte del cancello carrabile, e alcuni alberelli di ulivo di recente piantumazione ubicati lungo una sola armacia, due alberelli di pesco e uno di ciliegio…”.
Dalla descrizione dello stato dei luoghi emerge che solo una piccola porzione della part. 388 è pianeggiante, accessibile dalla via pubblica, manutenuta e sulla stessa sono presenti piante e strumenti di coltivazione e che l'asserita pulizia, scerbatura e coltivazione riguarderebbe solo tale porzione, dovendosi escludere, già dalla mera descrizione dei luoghi,
l'asserita manutenzione delle restanti porzioni.
In ogni caso, neanche relativamente all'area in cui è stata riscontrata la presenza di coltivazioni, la prova della riconducibilità delle stesse all'attrice sarebbe sufficiente ad integrare il corpus possessionis atteso che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius 12 TRIBUNALE di MESSINA excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n.
1796/22, richiamata da Cass. Civ., Sez. 2, n. 24909/22).
Il consulente tecnico, chiamato ad accertare l'eventuale presenza di recinzioni nei terreni per cui è causa, ha riferito la presenza di recinzioni delle particelle complessivamente considerate – consistenti nei guard-rail e nei muri di contenimento delimitanti le stesse rispetto all'autostrada ed alla strada comunale – ma non anche la presenza di una recinzione della porzione pianeggiante presente nella part. 388; né, d'altro canto, l'attrice ha invocato, quali confini della stessa, quelli naturali presenti in loco.
Inoltre, sebbene tale porzione della part. 388 risulti accessibile dalla via pubblica mediante il cancello riscontrato sui luoghi, è emerso, grazie ad una foto prodotta dal consulente dell' raffigurante lo stato dei luoghi nel 2010 – invero, il consulente CP_1
ha sostenuto che tale foto raffigurava lo stato dei luoghi del 2020 ma in realtà rappresenta lo stato dei luoghi all'agosto del 2010 (v. data della fotografia in basso a destra in allegato alle osservazioni del C.T.P. dell' – che il cancello in questione non risultava presente a CP_1
tale data.
È stata espletata, inoltre, prova testimoniale ed il teste , fratello dell'attrice, ha Pt_2
riferito che “…Il cancello attuale è stato realizzato da mia sorella ed apposto in sostituzione del vecchio…”; il teste dipendente del convenuto , ha Tes_1 Parte_1 riferito che “…dopo l'inizio della causa, nel 2016 se non mi sbaglio, ho fatto un sopralluogo sul fondo… all'epoca del detto sopralluogo il fondo non era recintato e pertanto non vi era neanche un cancello, bensì solo un guard-rail per delimitarlo da un solo lato…”.
Risulta, quindi, provato che il cancello presente sui luoghi è stato sì apposto dall'attrice ma dalla prova documentale è emerso che fino al 2010 sicuramente non esisteva alcun cancello che dalla strada comunale consentisse l'accesso perdonale e carrabile all'area in questione, mentre dalla prova testimoniale è emerso che tale cancello non esisteva neanche nel 2016; pertanto, pur non essendoci prova del momento temporale esatto della sua collocazione, si può certamente escludere che l'attrice lo abbia ivi posto in data
13 TRIBUNALE di MESSINA antecedente al 2016; pertanto, neanche l'apposizione del cancello può essere ritenuta circostanza utile ai fini della prova del possesso ad usucapionem.
Con particolare riguardo, poi, al manufatto riscontrato sui luoghi, mentre il teste ha riferito che “…non so dire a quale uso era destinato il casotto che si nota Tes_1
nelle fotografie. In passato serviva probabilmente come deposito attrezzi durante i lavori di costruzione del tratto autostradale vicino. Da decenni il casotto non è stato più utilizzato dal non sono in grado di dire se il casotto su cui ho già risposto avesse avuto altre CP_4
Parte destinazioni, oltre a quelle da me sopra indicate… non so se il sia stato mai in possesso delle chiavi del casotto, che comunque in effetti era chiuso ma non so con che cosa. Il casotto è abbandonato da anni…”, il teste ha riferito che “…Ne riconosco in Pt_2
particolare la struttura in cemento che è utilizzata come capanno attrezzi… la chiave del capannone attrezzi è nell'esclusivo possesso di mia sorella…”.
Tuttavia, neanche la prova dell'utilizzo esclusivo da parte dell'attrice del piccolo manufatto in questione quale ricovero attrezzi, ex sè considerata – si attenzioni il fatto che oggetto della domanda di usucapione non è il solo manufatto e la relativa area di sedime bensì l'intera estensione delle part.lle 50 e 388 – può consentire di ritenere provato il possesso utile ai fini dell'usucapione dell'area.
E ciò senza considerare che dagli ulteriori rilievi compiuti dal consulente tecnico è emerso che “…le armacie, ove insistono alberelli di ulivo e da frutta, ricadono interamente nella particella 1154, il serbatoio, l'alberello da frutta e l'autoclave ricadono nella particella 1017 mentre la tubazione ricade nelle particelle 1017 e 1018…”, e che, quindi, gran parte delle coltivazioni riscontrate sui luoghi ricadono all'interno di particelle diverse da quelle oggetto della domanda.
In mancanza, quindi, di prova dell'elemento materiale del possesso utile ai fini dell'usucapione, anche per tale ragione la domanda attorea non può trovare accoglimento.
La domanda riconvenzionale di restituzione dell'area avanzata dal
[...]
deve essere accolta. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c. “Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via
14 TRIBUNALE di MESSINA amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”.
Il invocando la Controparte_2
restituzione dei terreni, ha proposto azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. – così va qualificata la domanda "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto" (v. Cass. Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013) – e, considerato che è già stata accertata la titolarità dei beni oltre che la parziale occupazione da parte dell'attrice – che per sua stessa ammissione, invocandone l'intervenuta usucapione, ha riferito di occuparli da oltre venti anni – la domanda deve essere accolta: l'attrice deve essere, dunque, condannata all'immediata restituzione dei terreni ubicati in Messina, località S. AD, identificati catastalmente al foglio 112, partt.
50 e 388, liberi e sgombri da cose e persone.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
In merito alla natura ed alla prova dei danni conseguenti all'occupazione abusiva di un immobile, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a comporre un contrasto risalente sulla loro configurabilità o meno come danni in re ipsa – sebbene avuto riguardo all'occupazione di beni privati, ma ritenendo i principi affermati estendibili all'occupazione di beni demaniali di cui viene invocata tutela ordinaria – ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui 15 TRIBUNALE di MESSINA inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (cfr. massima Cass. Sez. Un. Civ., n.
33645/22).
Proprio alla luce dei suesposti principi si parla di danno “presunto” in quanto, esclusa la natura in re ipsa del danno da occupazione sine tituto, è onere del danneggiato allegare dettagliatamente il danno-conseguenza subìto – che, nel caso dei beni demaniali, potrebbe astrattamente consistere nella concreta possibilità, andata perduta, di godimento diretto o indiretto, mediante la concessione a soggetti terzi – mentre, sul piano probatorio, nel caso di contestazione, la prova del danno può essere ricavata anche da meri indizi e presunzioni semplici, superabili dal convenuto con prova contraria.
Orbene, il Controparte_2
ritenendo che il danno da occupazione illegittima sia in re ipsa, non ha allegato, nemmeno genericamente, quali danni-conseguenza avrebbe effettivamente subìto il che conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
Infine, neanche la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dal nei confronti dell'attrice può trovare Parte_1 accoglimento in assenza di allegazione dell'an e del quantum dei danni subiti;
ciò in quanto
“In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9080/13).
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra ed il Parte_2 Parte_1
e l' viste le giustificabili difficoltà nell'individuazione del reale
[...] CP_1
proprietario delle particelle per cui è causa, anche tenuto conto dei dati non attendibili
16 TRIBUNALE di MESSINA risultanti dalle visure catastali, ritiene il Giudicante sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Nei rapporti tra ed il Parte_2 Controparte_2
vista la soccombenza di sulla domanda principale e
[...] Parte_2
sulla domanda riconvenzionale di rivendicazione e la soccombenza del
[...]
sulla sola domanda riconvenzionale Controparte_2
risarcitoria, le spese del giudizio devono essere parzialmente compensate nella misura di ¼.
Per la restante parte vanno poste a carico di e, tenuto conto della Parte_2
natura e del valore della controversa calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., liquidate in favore del in complessivi € Controparte_2
2.010,00 per compensi di avvocato di cui € 330,00 per la fase di studio, € 330,00 per la fase introduttiva, € 675,00 per la fase istruttoria, € 675,00 per la fase decisoria, oltre spese generali se dovute come per legge, I.V.A. e C.P.A., ed oltre spese vive sostenute anche ove prenotate a debito.
Le spese e gli onorari di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti solidalmente nei rapporti esterni e a carico dell'attrice soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa di rifonderle laddove eventualmente anticipate dal convenuto o dai terzi chiamati in causa.
Nei confronti dell' non avendo questa partecipato senza giustificato CP_1 motivo al procedimento di mediazione, va applicata la sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 20/2018, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione.
Infatti non può ritenersi giustificata la sua mancata partecipazione per avere questa previamente comunicato la sua volontà di non partecipare al procedimento di mediazione per mancanza di legittimazione passiva in ragione del fatto che, indipendentemente dalla fondatezza delle sue ragioni, il procedimento di mediazione è volto al tentativo di risoluzione pregiudiziale della controversia che non può essere eluso semplicemente affermando di non voler partecipare senza alcuna motivazione che impedisca effettivamente la partecipazione, talché la predetta società deve essere condannata al versamento all'entrata
17 TRIBUNALE di MESSINA del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Non può, invece, applicarsi la medesima sanzione nei confronti del
[...]
in quanto, pur sussistendo il Controparte_2
presupposto della mancata partecipazione ingiustificata al procedimento di mediazione, il versamento della sanzione dovrebbe essere effettuato da un'amministrazione statale nei confronti dello Stato e, per tali ragioni, sarebbe insuscettibile di esecuzione;
la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di affermare, sebbene con riguardo alla differente ipotesi in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa e un'Amministrazione dello Stato sia soccombente, un principio applicabile analogicamente al caso in esame, ovvero che “[…] la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione dello Stato, il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione. […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-2, n.
30876/18).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il Parte_2 Parte_1
e nei confronti dell' e del
[...] CP_1 [...]
Controparte_2
1) rigetta la domanda di usucapione proposta da nei confronti del Parte_2
, dell' e del Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_2
2) accoglie la domanda riconvenzionale di rivendicazione proposta dal
[...]
nei confronti di Controparte_2 Parte_2
3) accerta e dichiara che i terreni ubicati in Messina, località S. AD, identificati catastalmente al foglio 112, partt. 50 e 388, appartengono al demanio dello Stato;
4) per l'effetto, condanna alla immediata restituzione dei terreni Parte_2
ubicati in Messina, località S. AD, identificati catastalmente al foglio 112, partt. 50 e
18 TRIBUNALE di MESSINA 388, liberi e sgombri da cose e persone, in favore del
[...]
Controparte_2
5) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal nei confronti di Controparte_2 [...]
; Parte_2
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
; Parte_2
7) compensa integralmente le spese del giudizio tra ed il Parte_2
e l' Parte_1 CP_1
8) compensa nella misura di ¼ le spese del giudizio tra ed il Parte_2
e condanna Controparte_2 [...]
alla rifusione delle restanti spese del giudizio in favore del Parte_2 [...]
che liquida in complessivi € 2.010,00 per Controparte_2 compensi di avvocato di cui € 330,00 per la fase di studio, € 330,00 per la fase introduttiva,
€ 675,00 per la fase istruttoria, € 675,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. se dovute come per legge, ed oltre spese vive sostenute anche ove prenotate a debito;
9) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U. a carico delle parti in solido nei rapporti esterni, ed esclusivamente a carico dell'attrice soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa a rifonderle laddove eventualmente anticipate dal convenuto o dai terzi chiamati in causa;
10) visto l'art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 20/2018, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione, non avendo partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, condanna l' al versamento CP_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 28.03.2025. Il Giudice (dott. Francesco CATANESE)
19 TRIBUNALE di MESSINA Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
20
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4007/16 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Giovanni SCAVELLO per delega dell'avv. Marcello
MANGRAVITI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il , l'avv. Parte_1
Sergio RIZZO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
insiste in particolare, nelle deduzioni del c.t.p., arch. . Per_1
È comparso, per la convenuta l'avv. Armando ILACQUA per delega CP_1
degli avv.ti Elda Maria Elisabetta TOSCANO, Caterina Maria Rita MARANGIA e Caterina
DE FELICE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2016
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_2 C.F._1
Messina, Via Marcello Malpighi, n. 26, elettivamente domiciliata in Messina, Via G.
Garibaldi, n. 114, presso lo studio dell'avv. Marcello MANGRAVITI dal quale è rappresentata e difesa ATTRICE
CONTRO
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, c.f. con sede in Messina, Contrada Scoppo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via E. Lombardo Pellegrino, n. 148, presso lo studio dell'avv.
Sergio RIZZO dal quale è rappresentato e difeso CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p. i.v.a. CP_1 P.IVA_2
con sede in Roma, Via Monzambano, n. 10 ed elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Misterbianco (CT), Via Basilicata, n. 29, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elda Maria
Elisabetta TOSCANO, Caterina Maria Rita MARANGIA e Caterina DE FELICE
E
Controparte_2 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_3
2 TRIBUNALE di MESSINA
elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Mille, is. 221, n. 65, presso gli P.IVA_4
uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina dalla quale è rappresentato e difeso ex lege TERZI CHIAMATI IN CAUSA avente per OGGETTO: domanda principale di usucapione e domande riconvenzionali di rivendicazione e di risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 22.07.2016, ha convenuto in Parte_2
giudizio il , e, dopo aver rappresentato Parte_1
di possedere, fin dal 1995, in maniere continua ed ininterrotta, pubblica e pacifica, alcuni terreni ubicati in Messina, località S. AD, identificati catastalmente al foglio 112, partt.
50 e 388, formalmente intestati all'ente convenuto, ha chiesto che sia accertato l'acquisto per usucapione del relativo diritto di proprietà in capo ad essa attrice.
Con comparsa di risposta, depositata in data 12.12.2016, si è costituito in giudizio il il quale, dopo aver preliminarmente Parte_1
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva – in quando, a suo avviso, i terreni in questione costituiscono scarpate dell'autostrada o pertinenze della stessa, e, quindi, beni demaniali appartenenti allo Stato – ha rilevato l'infondatezza nel merito della domanda attorea per mancanza dei presupposti per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione invocandone il rigetto.
Con ordinanza del 21.03.2018 il Giudice, rilevata la contestazione sulla titolarità dei terreni oggetto della domanda da parte del convenuto, ha ordinato l'intervento, ex artt. 107 e
270 c.p.c., dell' e del CP_1 Controparte_2
[...]
Con comparsa di risposta, depositata in data 04.09.2018, si è costituita in giudizio l' la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'assenza di CP_1
titolarità dei terreni per cui è causa, affermando che questi apparterrebbero al
[...]
il quale, incaricato della costruzione e gestione Parte_1
dell'Autostrada Messina-Palermo, aveva provveduto ad espropriare direttamente le particelle in questione le quali, proprio per questa ragione, risultano a questi catastalmente intestate;
in subordine, ha comunque rilevato che, dato che i beni in questione costituiscono 3 TRIBUNALE di MESSINA scarpate e pertinenze dell'autostrada, dovrebbero essere ritenuti beni demaniali di proprietà dello Stato.
Con comparsa di risposta, depositata in data 07.03.2019, si è costituito il il quale ha, Controparte_2 preliminarmente, eccepito l'infondatezza della domanda attorea rilevando che i terreni oggetto della domanda, in quanto scarpate o aree destinate al servizio dell'autostrada, oltre a costituire beni di proprietà dello Stato e non degli enti di gestione stradale costituiscono beni demaniali insuscettibili di usucapione.
Ha, poi, chiesto in via riconvenzionale, previo accertamento della loro occupazione abusiva da parte attrice, la condanna della alla restituzione dei terreni occupati ed al Pt_2
risarcimento del conseguente danno da occupazione sine titulo.
La domanda di declaratoria di usucapione è infondata e deve essere rigettata.
Risulta, preliminarmente, opportuno richiamare i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla differenza tra legittimazione ad agire o a resistere e titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio secondo cui “[…]
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. […]” (cfr. Cass. Sez. Un. Civ., n. 2951/16).
4 TRIBUNALE di MESSINA Nel presente giudizio l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'acquisto a titolo originario per usucapione di alcuni terreni, a suo avviso appartenenti al
[...]
. Parte_1
Il e la terza chiamata in causa Parte_1
hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva affermando di non CP_1
essere titolari dei beni in questione;
il CP_2 Controparte_2
invece, ha affermato di esserne il legittimo proprietario in ragione della loro
[...]
natura demaniale.
Tenuto conto del principio generale secondo cui “L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda,
e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari.”
(cfr. massima Cass. Civ., Sez. 6-2, n. 24260/2018), e considerate le prospettazioni difensive dell'attrice – la quale ha individuato nella convenuta la proprietaria dei beni oggetto della domanda – deve ritenersi che non sia sorta questione sulla legittimazione passiva del convenuto e dei terzi chiamati in causa quanto, piuttosto, una questione che attiene alla titolarità dei beni oggetto della domanda di usucapione, oltre che alla eventuale loro demanialità, che costituiscono questioni di merito.
Troveranno, dunque, applicazione i relativi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e cioè “[…] La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. 63.Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. 64.La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. 65. Essa, pertanto, può essere proposta in 5 TRIBUNALE di MESSINA ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. Civ., n. 2951/16).
Ciò premesso, quale prova della titolarità dei terreni oggetto di causa in capo al
, l'attrice ha prodotto, con le memorie Parte_1
ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., oltre alle visure catastali delle particelle per cui è causa – nelle quali queste risultano essere intestate all'Autostrada Messina-Palermo – anche la scrittura privata di cessione volontaria in luogo dell'espropriazione stipulato in data
19.07.1971 dal cui esame emerge che l'Autostrada Messina-Palermo, concessionaria dell' per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Messina-Palermo, sulla base CP_1
della dichiarazione di pubblica utilità di tale opera aveva acquistato la proprietà, tra le altre, delle particelle 50 e 388.
Il e i terzi chiamati in causa Parte_1
e per CP_1 Controparte_2 contro, hanno eccepito che, in base a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 242/1995
(Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale ), l' Parte_3 Parte_4
non ha la proprietà delle strade e che, considerata la natura dei terreni oggetto della
[...]
domanda – costituenti in parte scarpate, che ex art. 22 della l. n. 2284/1985, sono considerati parte dell'autostrada ed in parte pertinenze di questa – questi devono ritenersi di proprietà dello Stato e, in quanto facenti parte del demanio stradale, non usucapibili.
Ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di esame risulta opportuno richiamare l'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 389/2001 (Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade) – che ha abrogato l'invocato art. 18 del d.p.r. n. 242/1995 riproducendone il contenuto – il quale, in materia di proprietà delle strade statali, dispone che “Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.”.
Alla luce della disposizione sopra richiamata l'Ente di gestione delle strade, oggi e gli eventuali suoi concessionari, non possono essere ritenuti proprietari delle CP_1
strade oggetto della gestione, che appartengono, invece, allo Stato. 6 TRIBUNALE di MESSINA Pertanto, sebbene l'ente concessionario della gestione dell' Parte_5
, e cioè il , subentrato all'ente
[...] Parte_1
AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO – concessionario di per la costruzione e CP_1
la gestione dell'Autostrada Messina-Palermo mediante la convenzione stipulata nel 1974, richiamata dall'atto di cessione volontaria prodotto agli atti – abbia, in luogo dell'espropriazione, acquistato direttamente la proprietà delle particelle in esame al fine di realizzare la suddetta autostrada, nel momento in cui l'autostrada è stata realizzata deve ritenersi che sia divenuta, ex lege, bene di proprietà dello Stato di cui l'ente concessionario ha mantenuto esclusivamente il potere di gestione.
Risulta a questo punto necessario, al fine di accertare la titolarità o meno in capo allo
Stato, oltre che dell'Autostrada Messina-Palermo, anche delle intere particelle acquistate ai fini della sua realizzazione e oggetto di causa, affrontare la diversa tematica della natura giuridica delle strade statali e delle relative pertinenze.
L'art. 822 c.c., rubricato “Demanio pubblico”, al comma 2, dispone che “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate…”; i beni demaniali non sono usucapibili in assenza di prova della loro sdemanializzazione (v. Cass. Civ., sent. n. 3451/96).
In merito a ciò che può essere ritenuto parte della strada e, come tale, soggetto al relativo regime giuridico, l'art. 22, comma 1 e 2, della l. n. 2284/1985 All. F, dispone che
“Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato;
quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali. Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri.”
La giurisprudenza di legittimità più risalente ha ritenuto che tale disposizione abbia introdotto, per le scarpate, i fossi e le banchine, una presunzione iuris tantum di demanialità in quanto “[…] Le "scarpate" delle strade statali, provinciali e comunali, al pari dei "fossi"
e delle "banchine" ad esse latistanti, devono considerarsi "parti" delle strade medesime, e 7 TRIBUNALE di MESSINA perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, sia in forza della presunzione ("iuris tantum") posta dall'art 22 L. 20.3.1865 n. 2248 all. F ("Sono considerati come parte di queste strade, ...... i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo ...."), che per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell'agibilità della strada stessa. […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n.
12759/91).
Più recentemente, l'art. 24 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) ha disciplinato espressamente le pertinenze stradali disponendo che “1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento…”
Tra le pertinenze stradali, e cioè tra i beni destinati in modo permanente al servizio delle strade, rientrano quindi anche le aree contigue alle strade e strumentali alla manutenzione delle stesse che, in quanto parti delle strade, alla luce dei principi sopra richiamati devono ritenersi attratte dal relativo regime giuridico demaniale.
Al fine di accertare lo stato dei luoghi e di verificare le caratteristiche dei terreni oggetto della domanda è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio ed il consulente tecnico, chiamato a descrivere i terreni in questione, nel rappresentarli fotograficamente ha accertato 8 TRIBUNALE di MESSINA che “…I terreni oggetto di causa sono ubicati nel Comune di Messina, contrada San
AD, in una zona collinare che resta ubicata a monte dell'autostrada A20-Messina
, in corrispondenza dello svincolo di Boccetta… risulta che porzioni delle particelle Pt_5
50 e 388 sono interessate dalla viabilità dell'autostrada. Sulle due particelle 50 e 388 insiste la via Comunale S. AD, che si diparte dalla sottostante via Pietro Castelli, e nel suo sviluppo verso monte prima attraversa la particella 50 e successivamente la particella
388… i terreni delle due particelle sono caratterizzati da eccessiva acclività e notevole dislivello rispetto alla sottostante sede autostradale, con presenza di una fitta vegetazione, in di piante selvatiche ed alberi di alto fusto. La sola particella 388 nella parte lato monte ha una piccola porzione di terreno pianeggiante, che all'atto dei sopralluoghi si presenta manutenuta e pulita da erbacce. Nella particella 388 insiste un cancello carrabile e pedonale, di recente realizzazione, realizzato con struttura portante in muratura, di accesso dalla via Comunale S. AD e un manufatto contenente una vasca (pozzo) con impianto di illuminazione. Nella parte a monte della particella 388 sono inoltre presenti alcune piante ornamentali (anche in vaso), alcuni alberi di ulivo ubicati a monte del cancello carrabile, e alcuni alberelli di ulivo di recente piantumazione ubicati lungo una sola armacia, due alberelli di pesco e uno di ciliegio… A valle della particella 388, ai piedi della scarpata e in prossimità dell'autostrada, è presente un serbatoio con motorino di sollevamento, da cui si diparte una tubazione, che si sviluppa sul limitrofo terreno a monte di altra ditta, in cui sono intervallati dei rubinetti. Il terreno della particella 50 che si estende a valle della via Comunale S. AD si presenta interamente delimitato lungo la strada comunale da guard-rail con retrostante recinzione costituita da paletti metallici
(tralicci tipo Marcegaglia) e rete a maglia. Il terreno della particella 388, lungo la strada comunale si presenta delimitato lato valle con guard-rail e retrostante recinzione metallica
e lato monte con muro contenimento strada con soprastante recinzione. All'interno della particella 388, lungo la scarpata sono presenti dei paletti metallici (tralicci tipo
Marcegaglia) privi di rete a maglia che sono ubicati lungo la direzione monte mare (in direzione dell'autostrada) a partile dalla parte sottostante al cancello carrabile… Come evidenziato nelle fotografie i terreni delle due particelle si presentano nel complesso caratterizzate da eccessiva acclività e notevole dislivello rispetto alla sottostante 9 TRIBUNALE di MESSINA autostrada, con la sola eccezione di una limitata porzione pianeggiante ricadente lato monte della particella 388…”.
Dall'esame della documentazione fotografia allegata dal consulente tecnico d'ufficio e tenuto conto della descrizione delle particelle oggetto di esame, emerge che la part. 388 è parzialmente attraversata da un tratto dell'Autostrada Messina-Palermo e che entrambe le particelle sono attraversate da una strada comunale.
Inoltre, vista la loro configurazione orografica, le porzioni di particelle il cui terreno si presenta particolarmente acclive e scosceso rispetto al tratto autostradale sottostante e con lo stesso confinante, costituiscono scarpate in rialzo e, in quanto tali, parti integranti dell'autostrada; per contro, la porzione della part. 388 pianeggiante presente a monte della stessa, in quanto area certamente funzionale al raggiungimento ed all'eventuale manutenzione e pulizia della scarpata sottostante e della sede stradale stessa, non altrimenti raggiungibile, non può che essere ritenuta una pertinenza dell'autostrada.
Per tali ragioni i terreni oggetto della domanda devono essere considerate pertinenze dell'Autostrada Messina-Palermo e, come tali, oltre che appartenenti al
[...]
perché attratti dal regime demaniale del Controparte_2
bene principale rispetto al cui uso sono strumentali, in mancanza di allegazione e prova di un'eventuale sdemanializzazione degli stessi, anche non usucapibili, conseguendo a ciò il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della prima domanda riconvenzionale articolata dal consistente, Controparte_2
appunto, nell'accertamento e declaratoria che i terreni ubicati in Messina, località S.
AD, identificati catastalmente al foglio 112, partt. 50 e 388, appartengono al demanio dello Stato.
In ogni caso, seconda una seconda ed ulteriore ratio decidendi, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione non potrebbe, comunque, trovare accoglimento per mancanza di prova degli elementi costitutivi.
In base a quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'intervenuta usucapione, “[…] Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma 10 TRIBUNALE di MESSINA anche dell'“animus”; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (nella specie, contratto di comodato)
(Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010; Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004) […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 22667/17).
Pertanto, è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione di un bene immobile provare sia l'elemento oggettivo, il c.d. corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta per venti anni, manifestatasi nello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sia l'elemento soggettivo,
l'animus possidendi, consistente nella volontà di comportarsi come il proprietario della cosa e di esercitare sulla stessa i poteri corrispondenti a quelli attribuiti al proprietario.
Mentre la prova del corpus del possesso deve essere fornita mediante la dimostrazione dello svolgimento di attività materiali corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – tenuto anche conto della specifica natura del bene in quanto “[…] il possesso idoneo a determinare il compiersi della usucapione deve essere apprezzato e valutato dal
Giudice di merito non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva ed alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
25922/2005) – ai sensi dell'art. 1141 c.c. la sussistenza dell'“animus possidendi” si presume, salvo prova contraria.
Ebbene, l'attrice ha affermato di aver posseduto uti dominus per oltre venti anni i terreni oggetto della domanda e ha allegato, quali attività esercitate sugli stessi corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, di aver utilizzato i suddetti terreni quali ricovero di attrezzi agricoli e di essersi occupata della loro scerbatura e pulizia.
Dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio è emerso che i terreni oggetto della domanda hanno, complessivamente considerati, un'estensione pari a mq.
4.960 – in particolare, la part. 50 di mq.
1.220 e la part. 388 di mq. 3.740 – e, per la maggior 11 TRIBUNALE di MESSINA parte della superficie, sono “…caratterizzati da eccessiva acclività e notevole dislivello rispetto alla sottostante sede autostradale, con presenza di una fitta vegetazione, in di piante selvatiche ed alberi di alto fusto…”; inoltre, “…La sola particella 388 nella parte lato monte ha una piccola porzione di terreno pianeggiante, che all'atto dei sopralluoghi si presenta manutenuta e pulita da erbacce. Nella particella 388 insiste un cancello carrabile
e pedonale, di recente realizzazione, realizzato con struttura portante in muratura, di accesso dalla via Comunale S. AD e un manufatto contenente una vasca (pozzo) con impianto di illuminazione. Nella parte a monte della particella 388 sono inoltre presenti alcune piante ornamentali (anche in vaso), alcuni alberi di ulivo ubicati a monte del cancello carrabile, e alcuni alberelli di ulivo di recente piantumazione ubicati lungo una sola armacia, due alberelli di pesco e uno di ciliegio…”.
Dalla descrizione dello stato dei luoghi emerge che solo una piccola porzione della part. 388 è pianeggiante, accessibile dalla via pubblica, manutenuta e sulla stessa sono presenti piante e strumenti di coltivazione e che l'asserita pulizia, scerbatura e coltivazione riguarderebbe solo tale porzione, dovendosi escludere, già dalla mera descrizione dei luoghi,
l'asserita manutenzione delle restanti porzioni.
In ogni caso, neanche relativamente all'area in cui è stata riscontrata la presenza di coltivazioni, la prova della riconducibilità delle stesse all'attrice sarebbe sufficiente ad integrare il corpus possessionis atteso che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius 12 TRIBUNALE di MESSINA excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n.
1796/22, richiamata da Cass. Civ., Sez. 2, n. 24909/22).
Il consulente tecnico, chiamato ad accertare l'eventuale presenza di recinzioni nei terreni per cui è causa, ha riferito la presenza di recinzioni delle particelle complessivamente considerate – consistenti nei guard-rail e nei muri di contenimento delimitanti le stesse rispetto all'autostrada ed alla strada comunale – ma non anche la presenza di una recinzione della porzione pianeggiante presente nella part. 388; né, d'altro canto, l'attrice ha invocato, quali confini della stessa, quelli naturali presenti in loco.
Inoltre, sebbene tale porzione della part. 388 risulti accessibile dalla via pubblica mediante il cancello riscontrato sui luoghi, è emerso, grazie ad una foto prodotta dal consulente dell' raffigurante lo stato dei luoghi nel 2010 – invero, il consulente CP_1
ha sostenuto che tale foto raffigurava lo stato dei luoghi del 2020 ma in realtà rappresenta lo stato dei luoghi all'agosto del 2010 (v. data della fotografia in basso a destra in allegato alle osservazioni del C.T.P. dell' – che il cancello in questione non risultava presente a CP_1
tale data.
È stata espletata, inoltre, prova testimoniale ed il teste , fratello dell'attrice, ha Pt_2
riferito che “…Il cancello attuale è stato realizzato da mia sorella ed apposto in sostituzione del vecchio…”; il teste dipendente del convenuto , ha Tes_1 Parte_1 riferito che “…dopo l'inizio della causa, nel 2016 se non mi sbaglio, ho fatto un sopralluogo sul fondo… all'epoca del detto sopralluogo il fondo non era recintato e pertanto non vi era neanche un cancello, bensì solo un guard-rail per delimitarlo da un solo lato…”.
Risulta, quindi, provato che il cancello presente sui luoghi è stato sì apposto dall'attrice ma dalla prova documentale è emerso che fino al 2010 sicuramente non esisteva alcun cancello che dalla strada comunale consentisse l'accesso perdonale e carrabile all'area in questione, mentre dalla prova testimoniale è emerso che tale cancello non esisteva neanche nel 2016; pertanto, pur non essendoci prova del momento temporale esatto della sua collocazione, si può certamente escludere che l'attrice lo abbia ivi posto in data
13 TRIBUNALE di MESSINA antecedente al 2016; pertanto, neanche l'apposizione del cancello può essere ritenuta circostanza utile ai fini della prova del possesso ad usucapionem.
Con particolare riguardo, poi, al manufatto riscontrato sui luoghi, mentre il teste ha riferito che “…non so dire a quale uso era destinato il casotto che si nota Tes_1
nelle fotografie. In passato serviva probabilmente come deposito attrezzi durante i lavori di costruzione del tratto autostradale vicino. Da decenni il casotto non è stato più utilizzato dal non sono in grado di dire se il casotto su cui ho già risposto avesse avuto altre CP_4
Parte destinazioni, oltre a quelle da me sopra indicate… non so se il sia stato mai in possesso delle chiavi del casotto, che comunque in effetti era chiuso ma non so con che cosa. Il casotto è abbandonato da anni…”, il teste ha riferito che “…Ne riconosco in Pt_2
particolare la struttura in cemento che è utilizzata come capanno attrezzi… la chiave del capannone attrezzi è nell'esclusivo possesso di mia sorella…”.
Tuttavia, neanche la prova dell'utilizzo esclusivo da parte dell'attrice del piccolo manufatto in questione quale ricovero attrezzi, ex sè considerata – si attenzioni il fatto che oggetto della domanda di usucapione non è il solo manufatto e la relativa area di sedime bensì l'intera estensione delle part.lle 50 e 388 – può consentire di ritenere provato il possesso utile ai fini dell'usucapione dell'area.
E ciò senza considerare che dagli ulteriori rilievi compiuti dal consulente tecnico è emerso che “…le armacie, ove insistono alberelli di ulivo e da frutta, ricadono interamente nella particella 1154, il serbatoio, l'alberello da frutta e l'autoclave ricadono nella particella 1017 mentre la tubazione ricade nelle particelle 1017 e 1018…”, e che, quindi, gran parte delle coltivazioni riscontrate sui luoghi ricadono all'interno di particelle diverse da quelle oggetto della domanda.
In mancanza, quindi, di prova dell'elemento materiale del possesso utile ai fini dell'usucapione, anche per tale ragione la domanda attorea non può trovare accoglimento.
La domanda riconvenzionale di restituzione dell'area avanzata dal
[...]
deve essere accolta. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c. “Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via
14 TRIBUNALE di MESSINA amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”.
Il invocando la Controparte_2
restituzione dei terreni, ha proposto azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. – così va qualificata la domanda "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto" (v. Cass. Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013) – e, considerato che è già stata accertata la titolarità dei beni oltre che la parziale occupazione da parte dell'attrice – che per sua stessa ammissione, invocandone l'intervenuta usucapione, ha riferito di occuparli da oltre venti anni – la domanda deve essere accolta: l'attrice deve essere, dunque, condannata all'immediata restituzione dei terreni ubicati in Messina, località S. AD, identificati catastalmente al foglio 112, partt.
50 e 388, liberi e sgombri da cose e persone.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
In merito alla natura ed alla prova dei danni conseguenti all'occupazione abusiva di un immobile, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a comporre un contrasto risalente sulla loro configurabilità o meno come danni in re ipsa – sebbene avuto riguardo all'occupazione di beni privati, ma ritenendo i principi affermati estendibili all'occupazione di beni demaniali di cui viene invocata tutela ordinaria – ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui 15 TRIBUNALE di MESSINA inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (cfr. massima Cass. Sez. Un. Civ., n.
33645/22).
Proprio alla luce dei suesposti principi si parla di danno “presunto” in quanto, esclusa la natura in re ipsa del danno da occupazione sine tituto, è onere del danneggiato allegare dettagliatamente il danno-conseguenza subìto – che, nel caso dei beni demaniali, potrebbe astrattamente consistere nella concreta possibilità, andata perduta, di godimento diretto o indiretto, mediante la concessione a soggetti terzi – mentre, sul piano probatorio, nel caso di contestazione, la prova del danno può essere ricavata anche da meri indizi e presunzioni semplici, superabili dal convenuto con prova contraria.
Orbene, il Controparte_2
ritenendo che il danno da occupazione illegittima sia in re ipsa, non ha allegato, nemmeno genericamente, quali danni-conseguenza avrebbe effettivamente subìto il che conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
Infine, neanche la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dal nei confronti dell'attrice può trovare Parte_1 accoglimento in assenza di allegazione dell'an e del quantum dei danni subiti;
ciò in quanto
“In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9080/13).
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra ed il Parte_2 Parte_1
e l' viste le giustificabili difficoltà nell'individuazione del reale
[...] CP_1
proprietario delle particelle per cui è causa, anche tenuto conto dei dati non attendibili
16 TRIBUNALE di MESSINA risultanti dalle visure catastali, ritiene il Giudicante sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Nei rapporti tra ed il Parte_2 Controparte_2
vista la soccombenza di sulla domanda principale e
[...] Parte_2
sulla domanda riconvenzionale di rivendicazione e la soccombenza del
[...]
sulla sola domanda riconvenzionale Controparte_2
risarcitoria, le spese del giudizio devono essere parzialmente compensate nella misura di ¼.
Per la restante parte vanno poste a carico di e, tenuto conto della Parte_2
natura e del valore della controversa calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., liquidate in favore del in complessivi € Controparte_2
2.010,00 per compensi di avvocato di cui € 330,00 per la fase di studio, € 330,00 per la fase introduttiva, € 675,00 per la fase istruttoria, € 675,00 per la fase decisoria, oltre spese generali se dovute come per legge, I.V.A. e C.P.A., ed oltre spese vive sostenute anche ove prenotate a debito.
Le spese e gli onorari di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti solidalmente nei rapporti esterni e a carico dell'attrice soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa di rifonderle laddove eventualmente anticipate dal convenuto o dai terzi chiamati in causa.
Nei confronti dell' non avendo questa partecipato senza giustificato CP_1 motivo al procedimento di mediazione, va applicata la sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 20/2018, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione.
Infatti non può ritenersi giustificata la sua mancata partecipazione per avere questa previamente comunicato la sua volontà di non partecipare al procedimento di mediazione per mancanza di legittimazione passiva in ragione del fatto che, indipendentemente dalla fondatezza delle sue ragioni, il procedimento di mediazione è volto al tentativo di risoluzione pregiudiziale della controversia che non può essere eluso semplicemente affermando di non voler partecipare senza alcuna motivazione che impedisca effettivamente la partecipazione, talché la predetta società deve essere condannata al versamento all'entrata
17 TRIBUNALE di MESSINA del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Non può, invece, applicarsi la medesima sanzione nei confronti del
[...]
in quanto, pur sussistendo il Controparte_2
presupposto della mancata partecipazione ingiustificata al procedimento di mediazione, il versamento della sanzione dovrebbe essere effettuato da un'amministrazione statale nei confronti dello Stato e, per tali ragioni, sarebbe insuscettibile di esecuzione;
la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di affermare, sebbene con riguardo alla differente ipotesi in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa e un'Amministrazione dello Stato sia soccombente, un principio applicabile analogicamente al caso in esame, ovvero che “[…] la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione dello Stato, il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione. […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-2, n.
30876/18).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il Parte_2 Parte_1
e nei confronti dell' e del
[...] CP_1 [...]
Controparte_2
1) rigetta la domanda di usucapione proposta da nei confronti del Parte_2
, dell' e del Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_2
2) accoglie la domanda riconvenzionale di rivendicazione proposta dal
[...]
nei confronti di Controparte_2 Parte_2
3) accerta e dichiara che i terreni ubicati in Messina, località S. AD, identificati catastalmente al foglio 112, partt. 50 e 388, appartengono al demanio dello Stato;
4) per l'effetto, condanna alla immediata restituzione dei terreni Parte_2
ubicati in Messina, località S. AD, identificati catastalmente al foglio 112, partt. 50 e
18 TRIBUNALE di MESSINA 388, liberi e sgombri da cose e persone, in favore del
[...]
Controparte_2
5) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal nei confronti di Controparte_2 [...]
; Parte_2
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
; Parte_2
7) compensa integralmente le spese del giudizio tra ed il Parte_2
e l' Parte_1 CP_1
8) compensa nella misura di ¼ le spese del giudizio tra ed il Parte_2
e condanna Controparte_2 [...]
alla rifusione delle restanti spese del giudizio in favore del Parte_2 [...]
che liquida in complessivi € 2.010,00 per Controparte_2 compensi di avvocato di cui € 330,00 per la fase di studio, € 330,00 per la fase introduttiva,
€ 675,00 per la fase istruttoria, € 675,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. se dovute come per legge, ed oltre spese vive sostenute anche ove prenotate a debito;
9) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U. a carico delle parti in solido nei rapporti esterni, ed esclusivamente a carico dell'attrice soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa a rifonderle laddove eventualmente anticipate dal convenuto o dai terzi chiamati in causa;
10) visto l'art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 20/2018, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione, non avendo partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, condanna l' al versamento CP_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 28.03.2025. Il Giudice (dott. Francesco CATANESE)
19 TRIBUNALE di MESSINA Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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