Articolo 10 della Legge 13 giugno 1935, n. 1116
Articolo 9Articolo 11
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20 luglio 1935
Art. 10. Disposizione finale.

Il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanera' le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.


Entrata in vigore il 20 luglio 1935