Art. 10. Disposizione finale.
Il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanera' le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.
Il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanera' le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.