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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/03/2024, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 708/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
708/2021 RG., promossa da: rappresentato e difeso, giusta delega apposta in calce al Parte_1
ricorso introduttivo, dagli Avv.to Penelope Vecli e Massimiliano Porcari del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in
Parma, Via Chiavari, n. 5/E;
RICORRENTE contro
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Catamo del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale per l'Emilia Romagna dell in Parma, Via CP_1
Abbeveratoia 71/a;;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1 Con atto depositato in data 19.11.2021, il ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l esponendo: a) di avere iniziato la propria carriera CP_1
lavorativa nel 1984, come elettricista;
b) di svolgere dal 2001 attività di manutentore di macchine industriali, e di essere dipendente della società dal 2018; c) CP_2
che la sua attività lavorativa consiste in smontaggio, riparazione e rimontaggio di parti meccaniche di linee e macchine industriali, nonché nello spostamento di motori e ingranaggi dal peso di circa 50 kg dapprima manualmente e successivamente con l'ausilio di sollevatori;
d) che tale attività, svolta per circa 40 ore alla settimana oltre agli straordinari, ha costretto il ricorrente ad assumere forzatamente posture disagevoli;
e) che è evidente che le mansioni svolte per anni dal ricorrente lo hanno costretto ad un importante sovraccarico della schiena, come emerge dal diario 12ss. nel quale è descritta la sua anamnesi lavorativa (doc. 1 fasc. parte ricorrente); f) di essersi sottoposto, in data 23.01.2013, a risonanza magnetica rachide lombosacrale presso l'Ospedale di Borgo Val di Taro (PR), il cui referto recitava: “Segni diffusi di patologia degenerativa discale caratterizzati da ipointensità di segnale dei dischi riferibile a riduzione del tono idrico più evidenti nel tratto distale. Lo studio in particolare evidenzia: L1-L2 e L2-L3. Dischi sostanzialmente normocontenuti. L3-
L4: bulging discale. Modeste note artrosiche più evidenti a carico dei processi apofisari. L4-L5:bulging discale con salienza in sede intraforaminale sinistra che riduce l'ampiezza del settore inferiore del forame di coniugazione. Segni di artrosi a carico dei processi apofisari. L5-S1: bulging discale con salienza in sede intraforaminale sn e presenza di zona di iperintensità di segnale a livello dell'anulus fibroso in sede mediana, compatibile con fissurazione radiale dell'anulus che causa riduzione dello spazio liquorale peridurale anteriore. Segni di artrosi a carico dei processi apofissari. Diametri del canale spinale nei limiti di norma. Non si evidenziano significative alterazioni osseo focale. Radici della cauda e cono midollare di morfologia e segnale nella norma.” (doc. 2 fasc. parte ricorrente); g) di essersi sottoposto, in data 18.02.2019, a visita neurochirurgica presso l'Ospedale di
Parma, al termine della quale il Dott. aveva evidenziato che;
“Inviato da Per_1
MMG per lombo sciatalgia sx in note ernie del disco con parestesie AI sx […] da circa 15 gg riacutizzazione di lombalgia con irradiazione algica a carico della regione glutea di sinistra […] riferisce parestesie tipo pizzicotto a carico dell'arto inferiore di sinistra, ipostenia […] l'esame neurologico ha evidenziato deficit della flessione dorsale del piede a sinistra […] non deficit della sensibilità […] si consiglia
RMN […] si consiglia ” (doc. 3 fasc. parte ricorrente); h) di essersi Pt_2
nuovamente sottoposto, in data 21.02.2019, a risonanza magnetica nucleare (RMN) presso il dalla quale è emerso: “Indagine Organizzazione_1
eseguita con tecnica SE e GE (apparecchiatura ) nei piani assiale e sagittale a Org_2
sequenza T1 e T2 pesate senza mdc. Scoliosi sinistro-convessa a largo raggio del tratto lombare. Degenerazione/involuzione delle ultime tre unità disco-somatiche.
L2-L3: non ernia discale. L3-L4: limitato bulging discale. L4-L5: ernia circonferenziale del disco con maggior impegno foraminale a sinistra. L5-S1: salienza dell'anulus fibroso discale in sede mediana e laterale sinistra con impronta durale. I diametri del canale vertebrale ed il segnale del complesso cono midollare- cauda sono conservati” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); i) di essersi nuovamente sottoposto, in data 25.02.2019, a visita neurochirurgica presso l'Ospedale di Parma, dalla quale sono emerse le seguenti conclusioni diagnostiche: “In seguito all'ultimo controllo ha praticato RM come richiesto che ha evidenziato un'ernia discale foraminale L4-L5 sinistra compatibile con la sintomatologia presentata. Attualmente riferisce miglioramento clinico. Si consiglia: IA 50mg 1 cp per 2 volte al dì per
3 settimane, BE 600 1 cp per 2 volte al dì per 30 giorni, visita fisiatrica per cicli di fisiokinesiterapia, attività sportiva armonica (nuoto, pilates…)” (doc. 5 fasc. parte ricorrente); l) di aver presentato a in data 18.10.2019 e con l'assistenza, in CP_1
sede amministrativa, dell'Ente di patronato e di assistenza sociale (EPACA) regolato dalla L. n. 152/2001, denuncia di malattia professionale per “Ernia discale lombare”, allegando il modello 5SS bis di certificazione della malattia professionale redatto dal Dott. (doc. 6 fasc. parte ricorrente); m) che, in data 25.12.2019, ha Per_2 CP_1
comunicato al ricorrente il rigetto della domanda, in quanto il rischio lavorativo non è stato ritenuto idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata (doc. 7 fasc. parte ricorrente); n) di avere, pertanto, presentato ricorso amministrativo in opposizione, chiedendo di essere sottoposto a visita medico-collegiale; o) che, in data
13.08.2020 e a seguito della suddetta visita collegiale, ha confermato il CP_1
rigetto della domanda per le medesime ragioni, dichiarando, come emerge dal verbale, che: “riesaminato il caso medico, l'istituto conferma la posizione già assunta. Il medico di patronato ritiene invece che sulla base anamnesi lavorativa raccolta ci sia un nesso di causalità tra la patologia discale lombare e l'attività svolta.” (doc. 8 fasc. parte ricorrente); p) di essersi sottoposto, successivamente, a visita medico-legale, al termine della quale il Dott. ha concluso che: “il sig. Per_2
è affetto da ernia discale L4-L5 in un contesto di patologia Parte_1
degenerativa del tratto lombare con associata sofferenza neurogena del territorio.
Dovendosene valutare la genesi professionale o meno, si deve considerare in primo luogo come queste rientri nella “nuova tabella delle malattie professionali nell'industria” (art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni), ovverosia quelle malattie per le quali, una volta dimostratane l' esistenza, per stabilirne l'origine tecnopatica è sufficiente dimostrare l'esposizione ad un rischio lavorativo idoneo per intensità e durata. Per quanto riguarda l'ernia discale lombare, per l'appunto, la tabella delle malattie professionali, sulla base delle linee guida dell'OMS, ricomprende “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.[…] “Si ritiene, pertanto, che la patologia erniaria lombare di cui risulta affetto il sig.
per altro relativamente giovane ed in assenza di altri fattori di rischio, sia Pt_1
da attribuirsi alla sua attività lavorativa. Stabilita l'eziologia professionale della patologia, le menomazioni del Pz, rappresentate da uno stato di contrattura associato a dolorabilità delle docce paravetrebrali, da una spinalgia percussoria lombare, da una limitazione antalgica di circa 1/3 dei movimenti articolari del tronco, da una marcia sui talloni ipovalida a sx e da una sfumata ipostenia a sx di
EPA e ECD, configurano un DB complessivo che, secondo riferimenti tabellari (voce tabellare n. 213 Cimaglia , può essere stimato in un 10/12% (dieci-dodici per Pt_3
cento)” (doc. 9 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente ha evidenziato che la malattia professionale in esame appartiene all'elenco delle c.d. “malattie tabellate”, in quanto l'ernia discale lombare risulta ricompresa all'interno della Lista I Gruppo 2, tra cui è indicata, relativamente alle malattie causate da agenti fisici, la “movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” (doc. 10 fasc. parte ricorrente).
Ha sottolineato, inoltre, che, nell'ambito delle malattie tabellate, come affermato costantemente in giurisprudenza, sussiste una c.d. “presunzione legale d'origine” in capo all'origine professionale della patologia, e che, pertanto, grava su CP_1
l'onere di provare rigorosamente che la malattia è stata determinata da cause extra- professionali.
Ha ribadito, infine, sulla base dell'anamnesi lavorativa del ricorrente, l'adeguatezza del rischio cui è stato sottoposto il lavoratore allo sviluppo della malattia denunciata, ossia ernia discale L4-L5, nonché la riconduzione di tale patologia all'attività professionale svolta.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del lavoro Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto:
- accertare e dichiarare che la malattia insorta a carico del ricorrente, come meglio descritta in narrativa, è riconducibile a fattore professionale, accertando e dichiarando la sussistenza del nesso causale tra le condizioni di espletamento della prestazione nel luogo di lavoro da parte del sig. e l'insorgenza della Pt_1
malattia dallo stesso lamentata;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta malattia, ha subito un danno biologico pari ad almeno il 10-12% o alla percentuale, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38/2000 a decorrere dalla data della richiesta (18 ottobre 2019) nella misura di legge ed in relazione al grado di menomazione complessivo, tenuto conto di eventuali malattie professionali preesistenti, e comunque: - se l'inabilità complessiva risultasse superiore o uguale alla misura del 6%, ma inferiore alla misura del 16%, al pagamento una tantum degli importi indicati a titolo di risarcimento del danno biologico nella misura stabilita per legge;
- se l'inabilità complessiva risultasse pari o superiore al 16%, a costituire, liquidare e corrispondere la rendita unitaria nella misura stabilita per legge;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio, l nel merito, ha contestato che il CP_1
ricorrente sia stato esposto a rischio professionale tale da procurargli la malattia denunciata, rilevando, in via subordinata, l'eccessiva quantificazione del danno eventualmente indennizzabile.
1.3. La causa è stata, dunque, istruita sulla base della documentazione versata in atti, con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale.
1.4. All'udienza del giorno 26.03.2024, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni (...), in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4, delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4).
Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 179 del 18/2/1988, che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate.
In conseguenza di tale pronuncia, è stato introdotto un c.d. sistema misto, per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria, sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale dell'origine lavorativa), sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità. Si è, dunque, dato corso all'istruttoria orale richiesta dalla parte ricorrente, all'esito della quale, avendo i testimoni escussi confermato lo svolgimento, da parte dell'assicurato, delle mansioni lavorative dedotte in ricorso, si è disposta una consulenza tecnica volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta, nonché, in ipotesi affermativa, all'accertamento della relativa portata invalidante.
Il nominato C.T.U. - Dott. - sulla base della documentazione Persona_3
sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, ha negato l'eziologia professionale con riguardo alla patologia denunciata dall'assicurato.
Il perito dell'Ufficio, invero – dopo aver premesso che: “La patologia ernia discale lombare (M51.2) è tabellata al punto 77 b) per Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” e che “Trattandosi di patologia tabellata è sufficiente l'accertamento del rischio lavorativo per affermare il nesso di causa con la lavorazione svolta” – ha escluso l'operatività della presunzione del rischio nella fattispecie in controversia.
Osserva il giudice che la relazione del consulente tecnico dallo stesso nominato è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico ha sviluppato ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione, stante anche le puntuali ed esaustive argomentazioni rese a fronte delle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte ricorrente.
Si condividono, in particolare, le puntuali argomentazioni svolte dal CTU in ordine al concreto atteggiarsi della presunzione probatoria che si applica in caso di malattia tabellata;
presunzione che si fonda sull'applicabilità, in caso appunto di malattia tabellata, di una determinata legge di copertura scientifica - suscettibile di fondare il nesso eziologico tra l'evento di danno dedotto (la malattia appunto) e la lavorazione svolta – la cui validità postula la ricorrenza, nel caso concreto, di una serie di circostanze fattuali.
Nella fattispecie in controversia, in particolare, il tipo di lavorazione al ricorrere della quale si applica la legge di copertura scientifica sottesa all'operatività della presunzione probatoria – ossia “lavorazione di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” – è connotata dalla contestuale ricorrenza di tre requisiti:
a) lo svolgimento di un'attività manuale dei carichi;
b) la non occasionalità di tale attività;
c) l'assenza di ausili efficaci.
Orbene, a riguardo, il perito dell'Ufficio – dopo aver premesso che
“sull'accertamento del rischio lavorativo sono in questo caso divergenti le versioni delle parti, né può il CTU svolgere una autonoma attività di verifica mediante sopralluogo nell'ambiente lavorativo in quanto l'Azienda ove lavorava il ricorrente ha cessato la propria attività” – ha evidenziato come l'istruttoria orale condotta in seno al presente giudizio non abbia consentito di introdurre dati suscettibili di confermare la ricostruzione patrocinata da parte ricorrente, essendo i capitoli di prova articolati estremamente generici.
Sotto tale profilo, il perito ha correttamente evidenziato che tali capitoli di prova1
“appaiono piuttosto generici, rilevandosi un possibile rischio specifico per rachide lombare solo in punto 4)” e che “dalla descrizione dell'attività lavorativa fornita dallo stesso ricorrente si rileva una grande variabilità nelle mansioni svolte, laddove la movimentazione manuale carichi del descritto peso di 35-50 Kg sembra circoscritta ad episodiche attività di manutenzione straordinaria dei macchinari e non specifica della mansione”.
Il CTU, peraltro, fornendo puntuale riscontro alle osservazioni critiche sollevate dal
CTP di parte ricorrente ha richiamato le dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore, il quale, dinnanzi al perito, ha riferito: “Questo comportava spostare pesi in posti 1 “2) Vero che il sig. dal 2000 svolge l'attività di manutentore di macchine industriali;
Pt_1
3) Vero che le mansioni svolte dal ricorrente consistono in lavori di smontaggio riparazione e rimontaggio di parti meccaniche di linee e macchine industriali.
4) Vero che il sig. maneggia motori ed ingranaggi fino a 50 kg dapprima manualmente Pt_1
(nelle prime fasi di rimozione delle macchine) e poi con ausilio di sollevatori. 5) Vero che tali attività costringono il ricorrente ad assumere posture disagevoli obbligate.
6) Vero che tali attività vengono svolte dal ricorrente per circa 40 ore a settimana più gli straordinari”. angusti e persino stendersi sotto le macchine e smontare i pezzi in spazzi che non permettevano altro che il movimento delle braccia. Capitava di rimanere sdraiati sotto la macchina per ore, per esempio per la revisione delle giostre della riempitrice, Capitava anche di dover smontare le ruote dentate in ghisa con pesi superiori ai 50 Kg. Queste ruote andavano smontate incastrandosi tra il pavimento e la macchina riempitrice asettica, in uno spazio angusto (altezza minima di 40 cm), dove riuscivo a muovere solo le braccia e per muovere le ruote le dovevo posizionare sul mio corpo per trasportarle da sotto la macchina.”.
Il perito ha, dunque, correttamente evidenziato come dalle dichiarazioni rese dall'assicurato potesse evincersi “un possibile sovraccarico per gli arti superiori, ma non certo per il rachide”.
Pertanto, come argomentato dal CTU, parte ricorrente non ha provato, né l'elemento della non occasionalità dell'attività di movimentazione manuale, né lo svolgimento di tale attività in assenza di ausili efficaci;
di talché, le conclusioni cui è approdato il perito dell'Ufficio, nella parte in cui ha escluso l'operatività della presunzione prevista per la malattia “tabellata” dedotta dal ricorrente, sono pienamente condivisibili.
Ma, anche a voler prescindere da tale assorbente argomentazione e ritenere, dunque, astrattamente applicabile, nell'ipotesi in controversia, la presunzione di rischio professionale, occorre evidenziare che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – “la presunzione legale in questione (N.D.R. ossia di quella di origine professionale della malattia) non è assoluta, rimanendo la possibilità per I di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, per CP_1
la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla” (Cass. n. 19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004) Prova che, nel caso di specie, è stata fornita dall convenuto. CP_1
Costituisce, invero, elemento suscettibile di confermare la circostanza per cui il lavoratore non è stato, nel caso concreto, concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura sufficiente a cagionare la malattia denunciata la documentazione fornita dall convenuto, laddove, da un lato, nel CP_1
DVR Aziendale, il rischio MMC non figura in relazione alla figura professionale del manutentore, e, dall'altro, la cartella sanitaria e di rischio del medico competente aziendale non contempla, fra i rischi lavorativi del ricorrente, la Parte_4
Esclusa, dunque, nel caso di specie, l'operatività della presunzione contemplata con riguardo alla malattia “tabellata” denunciata dal lavoratore, deve concludersi che le risultanze peritali appaiono pienamente conformi ai principi che regolano l'accertamento del nesso di causalità.
A tale riguardo, giova ribadire come l'accertamento del nesso di causalità materiale nell'ambito dell'ordinamento civile sia governato dai medesimi principi che operano in seno all'ordinamento penale, fatto salvo il diverso standard epistemologico proprio dei due sistemi, quello della preponderanza dell'evidenza da un lato, quello CP_3
(beyond any reasonable doubt) dall'altro; di talché, anche nell'ambito del diritto civile (così come nel diritto penale), la formula della causalità consta di tre fasi:
1) scientifica: l'ipotesi sul nesso di condizionamento;
2) logica: l'esclusione di fattori alternativi;
3) normativa: l'esclusione di fattori alternativi.
Quanto alla seconda fase, preme rilevare che, nell'ambito dell'ordinamento penale – ma, come detto, analogo discorso vale per il sistema civilistico, fatto salvo il diverso standard epistemologico proprio dei due diversi ordinamenti –, è solo l'operazione di esclusione di cause alternative che consente al giudizio sul valore condizionante della condotta incriminata di raggiungere la soglia richiesta dall'art. 533, comma I, c.p.p., che, sotto tale profilo, integra il disposto dell'art. 40, comma I, c.p., specificando che l'evento di reato è conseguenza della condotta dell'imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”, quando non vi siano, neppure a livello di ipotesi, decorsi diversi cui esso possa ascriversi.
Tale fase – logica – enucleata dalla sentenza Franzese come centrale nell'applicazione del modello condizionalistico, si fonda sull'assunto secondo cui una determinata proposizione è vera, non perché sia l'unica astrattamente possibile, ma perché le proposizioni alternative sono prive di fondamento razionale;
in tale prospettiva, dunque, la verità di una tesi si ottiene solo attraverso la falsificazione dell'antitesi.
Orbene, sotto tale profilo, il CTU ha precisato che, “indimostrato il rischio lavorativo”, “la patologia lombare trov(a) ampia giustificazione eziologica su base costituzionale nei “Segni diffusi di patologia degenerativa discale … riferibile a riduzione del tono idrico più evidenti nel tratto distale”, con bulging discali multipli già rilevati nella RMN lombo sacrale del 2013 e con coesistente sofferenza discale cervicale”.
Ciò posto in ordine alle risultanze peritali, la domanda attorea deve essere, dunque, rigettata.
3. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità dell'accertamento tecnico sotteso alla fattispecie in controversia - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle predette spese nonché la ripartizione delle spese di CTU, come separatamente liquidate, tra le parti in causa, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
3) Pone definitivamente in capo ad entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di
C.T.U. come separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il giorno 26 marzo 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
708/2021 RG., promossa da: rappresentato e difeso, giusta delega apposta in calce al Parte_1
ricorso introduttivo, dagli Avv.to Penelope Vecli e Massimiliano Porcari del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in
Parma, Via Chiavari, n. 5/E;
RICORRENTE contro
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Catamo del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale per l'Emilia Romagna dell in Parma, Via CP_1
Abbeveratoia 71/a;;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1 Con atto depositato in data 19.11.2021, il ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l esponendo: a) di avere iniziato la propria carriera CP_1
lavorativa nel 1984, come elettricista;
b) di svolgere dal 2001 attività di manutentore di macchine industriali, e di essere dipendente della società dal 2018; c) CP_2
che la sua attività lavorativa consiste in smontaggio, riparazione e rimontaggio di parti meccaniche di linee e macchine industriali, nonché nello spostamento di motori e ingranaggi dal peso di circa 50 kg dapprima manualmente e successivamente con l'ausilio di sollevatori;
d) che tale attività, svolta per circa 40 ore alla settimana oltre agli straordinari, ha costretto il ricorrente ad assumere forzatamente posture disagevoli;
e) che è evidente che le mansioni svolte per anni dal ricorrente lo hanno costretto ad un importante sovraccarico della schiena, come emerge dal diario 12ss. nel quale è descritta la sua anamnesi lavorativa (doc. 1 fasc. parte ricorrente); f) di essersi sottoposto, in data 23.01.2013, a risonanza magnetica rachide lombosacrale presso l'Ospedale di Borgo Val di Taro (PR), il cui referto recitava: “Segni diffusi di patologia degenerativa discale caratterizzati da ipointensità di segnale dei dischi riferibile a riduzione del tono idrico più evidenti nel tratto distale. Lo studio in particolare evidenzia: L1-L2 e L2-L3. Dischi sostanzialmente normocontenuti. L3-
L4: bulging discale. Modeste note artrosiche più evidenti a carico dei processi apofisari. L4-L5:bulging discale con salienza in sede intraforaminale sinistra che riduce l'ampiezza del settore inferiore del forame di coniugazione. Segni di artrosi a carico dei processi apofisari. L5-S1: bulging discale con salienza in sede intraforaminale sn e presenza di zona di iperintensità di segnale a livello dell'anulus fibroso in sede mediana, compatibile con fissurazione radiale dell'anulus che causa riduzione dello spazio liquorale peridurale anteriore. Segni di artrosi a carico dei processi apofissari. Diametri del canale spinale nei limiti di norma. Non si evidenziano significative alterazioni osseo focale. Radici della cauda e cono midollare di morfologia e segnale nella norma.” (doc. 2 fasc. parte ricorrente); g) di essersi sottoposto, in data 18.02.2019, a visita neurochirurgica presso l'Ospedale di
Parma, al termine della quale il Dott. aveva evidenziato che;
“Inviato da Per_1
MMG per lombo sciatalgia sx in note ernie del disco con parestesie AI sx […] da circa 15 gg riacutizzazione di lombalgia con irradiazione algica a carico della regione glutea di sinistra […] riferisce parestesie tipo pizzicotto a carico dell'arto inferiore di sinistra, ipostenia […] l'esame neurologico ha evidenziato deficit della flessione dorsale del piede a sinistra […] non deficit della sensibilità […] si consiglia
RMN […] si consiglia ” (doc. 3 fasc. parte ricorrente); h) di essersi Pt_2
nuovamente sottoposto, in data 21.02.2019, a risonanza magnetica nucleare (RMN) presso il dalla quale è emerso: “Indagine Organizzazione_1
eseguita con tecnica SE e GE (apparecchiatura ) nei piani assiale e sagittale a Org_2
sequenza T1 e T2 pesate senza mdc. Scoliosi sinistro-convessa a largo raggio del tratto lombare. Degenerazione/involuzione delle ultime tre unità disco-somatiche.
L2-L3: non ernia discale. L3-L4: limitato bulging discale. L4-L5: ernia circonferenziale del disco con maggior impegno foraminale a sinistra. L5-S1: salienza dell'anulus fibroso discale in sede mediana e laterale sinistra con impronta durale. I diametri del canale vertebrale ed il segnale del complesso cono midollare- cauda sono conservati” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); i) di essersi nuovamente sottoposto, in data 25.02.2019, a visita neurochirurgica presso l'Ospedale di Parma, dalla quale sono emerse le seguenti conclusioni diagnostiche: “In seguito all'ultimo controllo ha praticato RM come richiesto che ha evidenziato un'ernia discale foraminale L4-L5 sinistra compatibile con la sintomatologia presentata. Attualmente riferisce miglioramento clinico. Si consiglia: IA 50mg 1 cp per 2 volte al dì per
3 settimane, BE 600 1 cp per 2 volte al dì per 30 giorni, visita fisiatrica per cicli di fisiokinesiterapia, attività sportiva armonica (nuoto, pilates…)” (doc. 5 fasc. parte ricorrente); l) di aver presentato a in data 18.10.2019 e con l'assistenza, in CP_1
sede amministrativa, dell'Ente di patronato e di assistenza sociale (EPACA) regolato dalla L. n. 152/2001, denuncia di malattia professionale per “Ernia discale lombare”, allegando il modello 5SS bis di certificazione della malattia professionale redatto dal Dott. (doc. 6 fasc. parte ricorrente); m) che, in data 25.12.2019, ha Per_2 CP_1
comunicato al ricorrente il rigetto della domanda, in quanto il rischio lavorativo non è stato ritenuto idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata (doc. 7 fasc. parte ricorrente); n) di avere, pertanto, presentato ricorso amministrativo in opposizione, chiedendo di essere sottoposto a visita medico-collegiale; o) che, in data
13.08.2020 e a seguito della suddetta visita collegiale, ha confermato il CP_1
rigetto della domanda per le medesime ragioni, dichiarando, come emerge dal verbale, che: “riesaminato il caso medico, l'istituto conferma la posizione già assunta. Il medico di patronato ritiene invece che sulla base anamnesi lavorativa raccolta ci sia un nesso di causalità tra la patologia discale lombare e l'attività svolta.” (doc. 8 fasc. parte ricorrente); p) di essersi sottoposto, successivamente, a visita medico-legale, al termine della quale il Dott. ha concluso che: “il sig. Per_2
è affetto da ernia discale L4-L5 in un contesto di patologia Parte_1
degenerativa del tratto lombare con associata sofferenza neurogena del territorio.
Dovendosene valutare la genesi professionale o meno, si deve considerare in primo luogo come queste rientri nella “nuova tabella delle malattie professionali nell'industria” (art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni), ovverosia quelle malattie per le quali, una volta dimostratane l' esistenza, per stabilirne l'origine tecnopatica è sufficiente dimostrare l'esposizione ad un rischio lavorativo idoneo per intensità e durata. Per quanto riguarda l'ernia discale lombare, per l'appunto, la tabella delle malattie professionali, sulla base delle linee guida dell'OMS, ricomprende “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.[…] “Si ritiene, pertanto, che la patologia erniaria lombare di cui risulta affetto il sig.
per altro relativamente giovane ed in assenza di altri fattori di rischio, sia Pt_1
da attribuirsi alla sua attività lavorativa. Stabilita l'eziologia professionale della patologia, le menomazioni del Pz, rappresentate da uno stato di contrattura associato a dolorabilità delle docce paravetrebrali, da una spinalgia percussoria lombare, da una limitazione antalgica di circa 1/3 dei movimenti articolari del tronco, da una marcia sui talloni ipovalida a sx e da una sfumata ipostenia a sx di
EPA e ECD, configurano un DB complessivo che, secondo riferimenti tabellari (voce tabellare n. 213 Cimaglia , può essere stimato in un 10/12% (dieci-dodici per Pt_3
cento)” (doc. 9 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente ha evidenziato che la malattia professionale in esame appartiene all'elenco delle c.d. “malattie tabellate”, in quanto l'ernia discale lombare risulta ricompresa all'interno della Lista I Gruppo 2, tra cui è indicata, relativamente alle malattie causate da agenti fisici, la “movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” (doc. 10 fasc. parte ricorrente).
Ha sottolineato, inoltre, che, nell'ambito delle malattie tabellate, come affermato costantemente in giurisprudenza, sussiste una c.d. “presunzione legale d'origine” in capo all'origine professionale della patologia, e che, pertanto, grava su CP_1
l'onere di provare rigorosamente che la malattia è stata determinata da cause extra- professionali.
Ha ribadito, infine, sulla base dell'anamnesi lavorativa del ricorrente, l'adeguatezza del rischio cui è stato sottoposto il lavoratore allo sviluppo della malattia denunciata, ossia ernia discale L4-L5, nonché la riconduzione di tale patologia all'attività professionale svolta.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del lavoro Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto:
- accertare e dichiarare che la malattia insorta a carico del ricorrente, come meglio descritta in narrativa, è riconducibile a fattore professionale, accertando e dichiarando la sussistenza del nesso causale tra le condizioni di espletamento della prestazione nel luogo di lavoro da parte del sig. e l'insorgenza della Pt_1
malattia dallo stesso lamentata;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta malattia, ha subito un danno biologico pari ad almeno il 10-12% o alla percentuale, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38/2000 a decorrere dalla data della richiesta (18 ottobre 2019) nella misura di legge ed in relazione al grado di menomazione complessivo, tenuto conto di eventuali malattie professionali preesistenti, e comunque: - se l'inabilità complessiva risultasse superiore o uguale alla misura del 6%, ma inferiore alla misura del 16%, al pagamento una tantum degli importi indicati a titolo di risarcimento del danno biologico nella misura stabilita per legge;
- se l'inabilità complessiva risultasse pari o superiore al 16%, a costituire, liquidare e corrispondere la rendita unitaria nella misura stabilita per legge;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio, l nel merito, ha contestato che il CP_1
ricorrente sia stato esposto a rischio professionale tale da procurargli la malattia denunciata, rilevando, in via subordinata, l'eccessiva quantificazione del danno eventualmente indennizzabile.
1.3. La causa è stata, dunque, istruita sulla base della documentazione versata in atti, con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale.
1.4. All'udienza del giorno 26.03.2024, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni (...), in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4, delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4).
Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 179 del 18/2/1988, che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate.
In conseguenza di tale pronuncia, è stato introdotto un c.d. sistema misto, per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria, sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale dell'origine lavorativa), sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità. Si è, dunque, dato corso all'istruttoria orale richiesta dalla parte ricorrente, all'esito della quale, avendo i testimoni escussi confermato lo svolgimento, da parte dell'assicurato, delle mansioni lavorative dedotte in ricorso, si è disposta una consulenza tecnica volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta, nonché, in ipotesi affermativa, all'accertamento della relativa portata invalidante.
Il nominato C.T.U. - Dott. - sulla base della documentazione Persona_3
sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, ha negato l'eziologia professionale con riguardo alla patologia denunciata dall'assicurato.
Il perito dell'Ufficio, invero – dopo aver premesso che: “La patologia ernia discale lombare (M51.2) è tabellata al punto 77 b) per Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” e che “Trattandosi di patologia tabellata è sufficiente l'accertamento del rischio lavorativo per affermare il nesso di causa con la lavorazione svolta” – ha escluso l'operatività della presunzione del rischio nella fattispecie in controversia.
Osserva il giudice che la relazione del consulente tecnico dallo stesso nominato è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico ha sviluppato ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione, stante anche le puntuali ed esaustive argomentazioni rese a fronte delle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte ricorrente.
Si condividono, in particolare, le puntuali argomentazioni svolte dal CTU in ordine al concreto atteggiarsi della presunzione probatoria che si applica in caso di malattia tabellata;
presunzione che si fonda sull'applicabilità, in caso appunto di malattia tabellata, di una determinata legge di copertura scientifica - suscettibile di fondare il nesso eziologico tra l'evento di danno dedotto (la malattia appunto) e la lavorazione svolta – la cui validità postula la ricorrenza, nel caso concreto, di una serie di circostanze fattuali.
Nella fattispecie in controversia, in particolare, il tipo di lavorazione al ricorrere della quale si applica la legge di copertura scientifica sottesa all'operatività della presunzione probatoria – ossia “lavorazione di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” – è connotata dalla contestuale ricorrenza di tre requisiti:
a) lo svolgimento di un'attività manuale dei carichi;
b) la non occasionalità di tale attività;
c) l'assenza di ausili efficaci.
Orbene, a riguardo, il perito dell'Ufficio – dopo aver premesso che
“sull'accertamento del rischio lavorativo sono in questo caso divergenti le versioni delle parti, né può il CTU svolgere una autonoma attività di verifica mediante sopralluogo nell'ambiente lavorativo in quanto l'Azienda ove lavorava il ricorrente ha cessato la propria attività” – ha evidenziato come l'istruttoria orale condotta in seno al presente giudizio non abbia consentito di introdurre dati suscettibili di confermare la ricostruzione patrocinata da parte ricorrente, essendo i capitoli di prova articolati estremamente generici.
Sotto tale profilo, il perito ha correttamente evidenziato che tali capitoli di prova1
“appaiono piuttosto generici, rilevandosi un possibile rischio specifico per rachide lombare solo in punto 4)” e che “dalla descrizione dell'attività lavorativa fornita dallo stesso ricorrente si rileva una grande variabilità nelle mansioni svolte, laddove la movimentazione manuale carichi del descritto peso di 35-50 Kg sembra circoscritta ad episodiche attività di manutenzione straordinaria dei macchinari e non specifica della mansione”.
Il CTU, peraltro, fornendo puntuale riscontro alle osservazioni critiche sollevate dal
CTP di parte ricorrente ha richiamato le dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore, il quale, dinnanzi al perito, ha riferito: “Questo comportava spostare pesi in posti 1 “2) Vero che il sig. dal 2000 svolge l'attività di manutentore di macchine industriali;
Pt_1
3) Vero che le mansioni svolte dal ricorrente consistono in lavori di smontaggio riparazione e rimontaggio di parti meccaniche di linee e macchine industriali.
4) Vero che il sig. maneggia motori ed ingranaggi fino a 50 kg dapprima manualmente Pt_1
(nelle prime fasi di rimozione delle macchine) e poi con ausilio di sollevatori. 5) Vero che tali attività costringono il ricorrente ad assumere posture disagevoli obbligate.
6) Vero che tali attività vengono svolte dal ricorrente per circa 40 ore a settimana più gli straordinari”. angusti e persino stendersi sotto le macchine e smontare i pezzi in spazzi che non permettevano altro che il movimento delle braccia. Capitava di rimanere sdraiati sotto la macchina per ore, per esempio per la revisione delle giostre della riempitrice, Capitava anche di dover smontare le ruote dentate in ghisa con pesi superiori ai 50 Kg. Queste ruote andavano smontate incastrandosi tra il pavimento e la macchina riempitrice asettica, in uno spazio angusto (altezza minima di 40 cm), dove riuscivo a muovere solo le braccia e per muovere le ruote le dovevo posizionare sul mio corpo per trasportarle da sotto la macchina.”.
Il perito ha, dunque, correttamente evidenziato come dalle dichiarazioni rese dall'assicurato potesse evincersi “un possibile sovraccarico per gli arti superiori, ma non certo per il rachide”.
Pertanto, come argomentato dal CTU, parte ricorrente non ha provato, né l'elemento della non occasionalità dell'attività di movimentazione manuale, né lo svolgimento di tale attività in assenza di ausili efficaci;
di talché, le conclusioni cui è approdato il perito dell'Ufficio, nella parte in cui ha escluso l'operatività della presunzione prevista per la malattia “tabellata” dedotta dal ricorrente, sono pienamente condivisibili.
Ma, anche a voler prescindere da tale assorbente argomentazione e ritenere, dunque, astrattamente applicabile, nell'ipotesi in controversia, la presunzione di rischio professionale, occorre evidenziare che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – “la presunzione legale in questione (N.D.R. ossia di quella di origine professionale della malattia) non è assoluta, rimanendo la possibilità per I di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, per CP_1
la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla” (Cass. n. 19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004) Prova che, nel caso di specie, è stata fornita dall convenuto. CP_1
Costituisce, invero, elemento suscettibile di confermare la circostanza per cui il lavoratore non è stato, nel caso concreto, concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura sufficiente a cagionare la malattia denunciata la documentazione fornita dall convenuto, laddove, da un lato, nel CP_1
DVR Aziendale, il rischio MMC non figura in relazione alla figura professionale del manutentore, e, dall'altro, la cartella sanitaria e di rischio del medico competente aziendale non contempla, fra i rischi lavorativi del ricorrente, la Parte_4
Esclusa, dunque, nel caso di specie, l'operatività della presunzione contemplata con riguardo alla malattia “tabellata” denunciata dal lavoratore, deve concludersi che le risultanze peritali appaiono pienamente conformi ai principi che regolano l'accertamento del nesso di causalità.
A tale riguardo, giova ribadire come l'accertamento del nesso di causalità materiale nell'ambito dell'ordinamento civile sia governato dai medesimi principi che operano in seno all'ordinamento penale, fatto salvo il diverso standard epistemologico proprio dei due sistemi, quello della preponderanza dell'evidenza da un lato, quello CP_3
(beyond any reasonable doubt) dall'altro; di talché, anche nell'ambito del diritto civile (così come nel diritto penale), la formula della causalità consta di tre fasi:
1) scientifica: l'ipotesi sul nesso di condizionamento;
2) logica: l'esclusione di fattori alternativi;
3) normativa: l'esclusione di fattori alternativi.
Quanto alla seconda fase, preme rilevare che, nell'ambito dell'ordinamento penale – ma, come detto, analogo discorso vale per il sistema civilistico, fatto salvo il diverso standard epistemologico proprio dei due diversi ordinamenti –, è solo l'operazione di esclusione di cause alternative che consente al giudizio sul valore condizionante della condotta incriminata di raggiungere la soglia richiesta dall'art. 533, comma I, c.p.p., che, sotto tale profilo, integra il disposto dell'art. 40, comma I, c.p., specificando che l'evento di reato è conseguenza della condotta dell'imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”, quando non vi siano, neppure a livello di ipotesi, decorsi diversi cui esso possa ascriversi.
Tale fase – logica – enucleata dalla sentenza Franzese come centrale nell'applicazione del modello condizionalistico, si fonda sull'assunto secondo cui una determinata proposizione è vera, non perché sia l'unica astrattamente possibile, ma perché le proposizioni alternative sono prive di fondamento razionale;
in tale prospettiva, dunque, la verità di una tesi si ottiene solo attraverso la falsificazione dell'antitesi.
Orbene, sotto tale profilo, il CTU ha precisato che, “indimostrato il rischio lavorativo”, “la patologia lombare trov(a) ampia giustificazione eziologica su base costituzionale nei “Segni diffusi di patologia degenerativa discale … riferibile a riduzione del tono idrico più evidenti nel tratto distale”, con bulging discali multipli già rilevati nella RMN lombo sacrale del 2013 e con coesistente sofferenza discale cervicale”.
Ciò posto in ordine alle risultanze peritali, la domanda attorea deve essere, dunque, rigettata.
3. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità dell'accertamento tecnico sotteso alla fattispecie in controversia - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle predette spese nonché la ripartizione delle spese di CTU, come separatamente liquidate, tra le parti in causa, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
3) Pone definitivamente in capo ad entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di
C.T.U. come separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il giorno 26 marzo 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri