Art. 64. (((Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). )) (( 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro ))
Articolo 64 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 63Articolo 65
Articolo 64 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
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