Art. 64. (((Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). )) (( 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro ))
Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
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