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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8970 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352, comma 3. c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., udita la discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 63067 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Danila Salina
-parte appellante-
e c.f. ; fall. n. 285/2022 Controparte_1 P.IVA_2
del Tribunale di Roma)
-parte appellata contumace-
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: - per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4920/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma il 26/12/2021 – depositata e comunicata il
15/03/2022, così giudicare:
- dichiarare la sentenza n. 4920/2022 GdP di Roma affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione e/o apparente motivazione e, per l'effetto, riformarla dichiarando che nulla è dovuto da a favore di Parte_1 Controparte_2
[...
[...] [...]
per le motivazioni addotte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
[...]
20496/19 GdP di Roma.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. (di seguito, per brevità, anche solo ) ha Controparte_1 CP_1 chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte del Giudice di pace di Roma, del decreto n.
20496/19, con cui è stato ingiunto a (di seguito, per brevità, Parte_1
anche solo il pagamento di euro 2.126,71, oltre interessi e spese della fase Pt_1
monitoria, quale credito portato da fatture emesse dalla stessa a seguito della CP_1 esecuzione delle prestazioni previste (“servizio di amministrazione e cambio gomme”) da contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti.
1.2. ha quindi proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato.
La allora opponente ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che la stessa aveva stipulato, in data 13.10.2017, un contratto di appalto per Pt_1
servizi con la e aveva poi correttamente adempiuto al pagamento delle fatture CP_1
emesse dalla stessa fino a gennaio 2019; CP_1
- che, successivamente ed a seguito di problematiche fiscali e giudiziarie che avevano colpito la , tra cui quelle conseguenti al mancato versamento degli oneri CP_1 contributivi ai dipendenti ed alla carenza di genuinità del contratto d'appalto per servizi proposto e commercializzato dalla stessa , la aveva richiesto CP_1 Pt_1 alla controparte l'esibizione del DU (Documento Unico di Regolarità Contributiva), così da essere esentata dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 29 D.lgs.
276/2003; richiesta questa che tuttavia, in violazione di quanto stabilito dal contratto e dalla normativa di settore, era rimasta senza esito;
- che aveva infatti trasmesso il di altra società ( CP_1 Pt_2 CP_3
, che non aveva mai intrattenuto rapporti con la né con i dipendenti
[...] Pt_1
e , ossia con i dipendenti assunti dalla stessa Parte_3 Persona_1 CP_1
e che da essa ricevevano i bonifici e le buste paga;
2 - che altrettanto inidoneo ad assicurare l'adempimento di quanto richiesto era stato il successivo invio, da parte di , di una dichiarazione di manleva da ogni CP_1
pregiudizio che fosse derivato in conseguenza del mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale impiegato;
e ciò in quanto detta dichiarazione, pur se sottoscritta da , indicava nel suo corpo, quale parte CP_1 dichiarante, la , ossia un soggetto terzo;
Controparte_4
- che – come emergeva dagli accertamenti compiuti dall'ispettorato del lavoro in relazione ad un analogo contratto concluso da con un'altra società (Lucky CP_1
Wash S.r.l.) di cui era legale rappresentante;
accertamenti a seguito Parte_4
dei quali al era stato contestato il reato previsto e punito dall'art 38 bis D.Lgs Pt_1
15/062015 n. 81, nonché la violazione dell'art 29, comma 1 e art 18 comma 5bis del
D.Lgs n. 276/2003, con applicazione della relativa sanzione amministrativa – il contratto concluso da e era stato stipulato in frode alla legge, ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 1344 c.c., in quanto non era stato posto in essere un contratto di appalto di servizi, ma una fornitura di manodopera, simulata da appalto di servizi;
- che in ogni caso difettava la prova scritta del credito posto a base della domanda monitoria, in quanto si era limitata a produrre delle fatture (la 2014/19 e la CP_1
2015/19 del 14/05/2019, peraltro mai inviate alla , neanche corredate Pt_1 dall'estratto autentico delle scritture contabili.
1.3. si è costituita con tempestiva comparsa di risposta, chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
- che il corretto adempimento delle obbligazioni assunte da era comprovato dal CP_1
prospetto ore lavorate dai dipendenti inviato dalla stessa opponente oltre Parte_1 che dalle fatture inviate alla stessa e da quest'ultima mai contestate;
Pt_1
- che il contratto di appalto di servizi era stato fatto oggetto di certificazione ad opera dell'Ente Paritetico Bilaterale ENBL di Roma, che su richiesta congiunta delle parti contraenti aveva riconosciuto la validità formale e sostanziale del contratto.
1.4. Con sentenza n. 4920/2022 del 26.12.2021, il Giudice di pace di Roma ha rigettato l'opposizione, condannando la opponente al rimborso, in favore della opposta, delle spese del giudizio di opposizione, liquidate nella somma complessiva di euro
350,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge. Premessa la nota natura del
3 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio a cognizione ordinaria in cui, sotto il profilo sostanziale, l'opposto ha la veste di attore e, in quanto tale, è onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente ha la veste di convenuto), ha infatti così motivato: “Ciò posto, si ritiene che le eccezioni sollevate dalla opponente siano da rigettare alla luce delle emergenze processuali in atti, quindi infondata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe, che va convalidato”.
1.5. ha quindi proposto tempestivo appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, formulando conclusioni conformi a quelle trascritte in epigrafe e chiedendo quindi, previa declaratoria di nullità o comunque integrale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato.
Con il primo motivo di appello, ha infatti lamentato la nullità della sentenza appellata per difetto assoluto di motivazione o per motivazione apparente.
Con il secondo motivo di appello e richiamando le ragioni già esposte nel giudizio di primo grado, ha poi ribadito l'infondatezza della pretesa creditoria della appellata.
Ha infatti eccepito che non aveva adempiuto al proprio obbligo di esibire il CP_1
con ciò legittimando la stessa appellante, in quanto soggetta a responsabilità Pt_2
solidale ex art 29 d.lgs 276/2003, a sospendere il pagamento dei corrispettivi.
Ha inoltre nuovamente evidenziato l'irrilevanza, stante il difetto di corrispondenza tra la società dichiarante e quella indicata nella sottoscrizione, della dichiarazione di manleva trasmessa dalla appellata.
Ha infine dedotto la nullità del contratto di appalto di servizi stipulato con , CP_1
in quanto, come già eccepito innanzi al giudice di prime cure, volto a dissimulare una somministrazione di manodopera vietata dall'art 29 del D.Lgs 276/2003.
1.6. Dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della appellata, intervenuta la rituale riassunzione del giudizio su iniziativa di dichiarata la contumacia del fallimento e disposta la sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, la causa, istruita sulla base della documentazione già versata in atti nel giudizio di primo grado, è poi stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'appello va accolto per le ragioni di seguito esposte.
4 2.1. La censura concernente la carenza motivazionale della sentenza del Giudice di prime cure è fondata.
Occorre infatti ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, al vizio di mancanza assoluta di motivazione va assimilato il caso di motivazione meramente apparente, che ricorre “quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da un punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass.
S.U. 8053/2014).
Nel caso in esame, la sentenza appellata è affetta da carenze motivazionali che non consentono di comprendere l'iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione.
Il giudice di prime cure, previo excursus di carattere generale sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha infatti rigettato l'opposizione sulla base di un singolo assunto del seguente tenore: “ciò posto, si ritiene che le eccezioni sollevate dalla opponente siano da rigettare alla luce delle emergenze processuali in atti”.
Assunto dal quale non è tuttavia dato comprendere né su quali risultanze il giudice abbia fondato il proprio convincimento, né in che modo le stesse abbiano smentito le argomentazioni svolte dalla allora opponente.
Non ricorrendo, peraltro, alcuna delle tassative ipotesi di rimessione di cui all'art. 354 c.p.c., occorre in ogni caso procedere all'esame delle ulteriori ragioni di gravame con cui la appellante ha contestato l'esistenza del credito della appellata.
2.2. L'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art 29 del D.Lgs.
276/2003 è infondata.
L'eccezione si basa su quanto accertato dall' (v. verbale Controparte_5
unico di accertamento, prodotto come doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte
5 con riferimento a un contratto redatto in modo identico e concluso dalla Pt_1 stessa appellata, all'epoca in bonis, con una società terza. Accertamento nel quale si dà atto che “non è stato posto in essere un contratto di appalto di servizi, bensì si è concretizzata una fornitura di manodopera, simulata da appalto di servizi”, in
“violazione degli indici tipici delineati dal legislatore all'art 29 del D.Lgs 276/2003 in quanto non vi è stata organizzazione dei mezzi da parte del datore di lavoro apparente
(la né esercizio del potere organizzativo e direttivo nei Controparte_2 confronti del lavoratore di cui trattasi”.
Va tuttavia osservato che l'accertamento appena richiamato, essendo relativo ad un diverso rapporto contrattuale, non è di per sé sufficiente a dare prova che il rapporto fra le odierne parti in causa si sia svolto con le medesime modalità e che quindi sia stato anch'esso caratterizzato dal mancato esercizio, da parte di di ogni potere CP_1
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.
2.3. E' invece fondata – e giustifica quindi l'accoglimento dell'appello, con integrale riforma della sentenza impugnata – l'eccezione di inadempimento sollevata dalla odierna appellante sul presupposto della mancata consegna del DU.
Va infatti ricordato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 4079/2022), in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva, il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Nel caso di specie, la parte appellata, a fronte dell'avversa eccezione di inadempimento e pur essendo onerata della relativa prova (cfr. Cass. S.U.
13533/2001), non è stata tuttavia in grado di dimostrare l'avvenuta consegna del e, in ogni caso, la propria regolarità contributiva con riferimento al periodo a Pt_2
cui si riferiscono le fatture poste a fondamento della domanda monitoria.
Del tutto inidonea ad offrire la prova richiesta è infatti la certificazione rilasciata dell'Ente Paritetico Bilaterale ENBL di Roma e prodotta nel corso del giudizio di primo grado da CP_1
6 Il documento in questione non solo risulta del tutto generico rispetto all'attestazione della regolarità contributiva dei dipendenti (non dando atto di quali verifiche siano state effettuate al riguardo), ma nel fare riferimento alle società contraenti, riporta un codice fiscale diverso (n. , anziché n. P.IVA_3
) rispetto a quello riconducibile a P.IVA_2 CP_6
[. che, analogamente a quanto evidenziato nel verbale di accertamento avente ad oggetto il diverso contratto a cui si è fatto in precedenza riferimento (il già menzionato doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte , rende inattendibile la Pt_1
certificazione in esame.
In questo contesto, è poi particolarmente significativa (ex art. 116, comma 2,
c.p.c.) la condotta processuale della appellata, la quale, nonostante la avversa eccezione, non ha mai versato in atti il come invece avrebbe potuto Pt_2
agevolmente fare ove lo stesso fosse stato regolarmente ottenuto.
Privo di rilievo – in quanto inidoneo ad escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c. – è infine l'impegno assunto unilateralmente da a CP_1
manlevare da ogni responsabilità derivante dal mancato versamento Parte_1 degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003 (doc.
7 del fascicolo di primo grado di parte . Pt_1
A prescindere da ogni considerazione in merito alla provenienza della dichiarazione in questione, si osserva infatti che la dichiarazione di manleva non poteva che avere efficacia limitata ai rapporti interni fra i coobbligati in solido.
L'impegno assunto dalla appellata non era quindi idoneo ad esonerare la appellante da eventuali pretese vantate dai lavoratori, potendo dunque la stessa appellante solo agire in regresso, in un momento successivo, nei confronti della stessa appellata. E ciò facendosi carico, fra l'altro, del rischio di insolvenza della controparte.
2.4. Quanto precede giustifica quindi, in totale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato.
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come di seguito indicato, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati, per il solo giudizio di appello, dal D.M. 147/2022: valore della causa ricompreso nello scaglione da euro 1.000,01 a euro 5.200,00; parametri minimi per le
7 fasi di studio, introduzione e decisione per entrambi i gradi, in ragione della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione e del carattere contumaciale del secondo grado;
complessivi euro 436,00 per compenso professionale per il giudizio di primo grado;
complessivi euro 852,00 per compenso professionale ed euro 174,00 per esborsi per il secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto e con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 20496/19 del Giudice di pace di Roma) ed accerta che nulla è dovuto, dalla parte opponente, per le causali poste a fondamento dell'ingiunzione;
2) condanna il al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del doppio grado del giudizio, che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 1.288,00 per compenso professionale ed euro 174,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Gianluca Colonnese. CP_7
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352, comma 3. c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., udita la discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 63067 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Danila Salina
-parte appellante-
e c.f. ; fall. n. 285/2022 Controparte_1 P.IVA_2
del Tribunale di Roma)
-parte appellata contumace-
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: - per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4920/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma il 26/12/2021 – depositata e comunicata il
15/03/2022, così giudicare:
- dichiarare la sentenza n. 4920/2022 GdP di Roma affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione e/o apparente motivazione e, per l'effetto, riformarla dichiarando che nulla è dovuto da a favore di Parte_1 Controparte_2
[...
[...] [...]
per le motivazioni addotte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
[...]
20496/19 GdP di Roma.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. (di seguito, per brevità, anche solo ) ha Controparte_1 CP_1 chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte del Giudice di pace di Roma, del decreto n.
20496/19, con cui è stato ingiunto a (di seguito, per brevità, Parte_1
anche solo il pagamento di euro 2.126,71, oltre interessi e spese della fase Pt_1
monitoria, quale credito portato da fatture emesse dalla stessa a seguito della CP_1 esecuzione delle prestazioni previste (“servizio di amministrazione e cambio gomme”) da contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti.
1.2. ha quindi proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato.
La allora opponente ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che la stessa aveva stipulato, in data 13.10.2017, un contratto di appalto per Pt_1
servizi con la e aveva poi correttamente adempiuto al pagamento delle fatture CP_1
emesse dalla stessa fino a gennaio 2019; CP_1
- che, successivamente ed a seguito di problematiche fiscali e giudiziarie che avevano colpito la , tra cui quelle conseguenti al mancato versamento degli oneri CP_1 contributivi ai dipendenti ed alla carenza di genuinità del contratto d'appalto per servizi proposto e commercializzato dalla stessa , la aveva richiesto CP_1 Pt_1 alla controparte l'esibizione del DU (Documento Unico di Regolarità Contributiva), così da essere esentata dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 29 D.lgs.
276/2003; richiesta questa che tuttavia, in violazione di quanto stabilito dal contratto e dalla normativa di settore, era rimasta senza esito;
- che aveva infatti trasmesso il di altra società ( CP_1 Pt_2 CP_3
, che non aveva mai intrattenuto rapporti con la né con i dipendenti
[...] Pt_1
e , ossia con i dipendenti assunti dalla stessa Parte_3 Persona_1 CP_1
e che da essa ricevevano i bonifici e le buste paga;
2 - che altrettanto inidoneo ad assicurare l'adempimento di quanto richiesto era stato il successivo invio, da parte di , di una dichiarazione di manleva da ogni CP_1
pregiudizio che fosse derivato in conseguenza del mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale impiegato;
e ciò in quanto detta dichiarazione, pur se sottoscritta da , indicava nel suo corpo, quale parte CP_1 dichiarante, la , ossia un soggetto terzo;
Controparte_4
- che – come emergeva dagli accertamenti compiuti dall'ispettorato del lavoro in relazione ad un analogo contratto concluso da con un'altra società (Lucky CP_1
Wash S.r.l.) di cui era legale rappresentante;
accertamenti a seguito Parte_4
dei quali al era stato contestato il reato previsto e punito dall'art 38 bis D.Lgs Pt_1
15/062015 n. 81, nonché la violazione dell'art 29, comma 1 e art 18 comma 5bis del
D.Lgs n. 276/2003, con applicazione della relativa sanzione amministrativa – il contratto concluso da e era stato stipulato in frode alla legge, ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 1344 c.c., in quanto non era stato posto in essere un contratto di appalto di servizi, ma una fornitura di manodopera, simulata da appalto di servizi;
- che in ogni caso difettava la prova scritta del credito posto a base della domanda monitoria, in quanto si era limitata a produrre delle fatture (la 2014/19 e la CP_1
2015/19 del 14/05/2019, peraltro mai inviate alla , neanche corredate Pt_1 dall'estratto autentico delle scritture contabili.
1.3. si è costituita con tempestiva comparsa di risposta, chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
- che il corretto adempimento delle obbligazioni assunte da era comprovato dal CP_1
prospetto ore lavorate dai dipendenti inviato dalla stessa opponente oltre Parte_1 che dalle fatture inviate alla stessa e da quest'ultima mai contestate;
Pt_1
- che il contratto di appalto di servizi era stato fatto oggetto di certificazione ad opera dell'Ente Paritetico Bilaterale ENBL di Roma, che su richiesta congiunta delle parti contraenti aveva riconosciuto la validità formale e sostanziale del contratto.
1.4. Con sentenza n. 4920/2022 del 26.12.2021, il Giudice di pace di Roma ha rigettato l'opposizione, condannando la opponente al rimborso, in favore della opposta, delle spese del giudizio di opposizione, liquidate nella somma complessiva di euro
350,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge. Premessa la nota natura del
3 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio a cognizione ordinaria in cui, sotto il profilo sostanziale, l'opposto ha la veste di attore e, in quanto tale, è onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente ha la veste di convenuto), ha infatti così motivato: “Ciò posto, si ritiene che le eccezioni sollevate dalla opponente siano da rigettare alla luce delle emergenze processuali in atti, quindi infondata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe, che va convalidato”.
1.5. ha quindi proposto tempestivo appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, formulando conclusioni conformi a quelle trascritte in epigrafe e chiedendo quindi, previa declaratoria di nullità o comunque integrale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato.
Con il primo motivo di appello, ha infatti lamentato la nullità della sentenza appellata per difetto assoluto di motivazione o per motivazione apparente.
Con il secondo motivo di appello e richiamando le ragioni già esposte nel giudizio di primo grado, ha poi ribadito l'infondatezza della pretesa creditoria della appellata.
Ha infatti eccepito che non aveva adempiuto al proprio obbligo di esibire il CP_1
con ciò legittimando la stessa appellante, in quanto soggetta a responsabilità Pt_2
solidale ex art 29 d.lgs 276/2003, a sospendere il pagamento dei corrispettivi.
Ha inoltre nuovamente evidenziato l'irrilevanza, stante il difetto di corrispondenza tra la società dichiarante e quella indicata nella sottoscrizione, della dichiarazione di manleva trasmessa dalla appellata.
Ha infine dedotto la nullità del contratto di appalto di servizi stipulato con , CP_1
in quanto, come già eccepito innanzi al giudice di prime cure, volto a dissimulare una somministrazione di manodopera vietata dall'art 29 del D.Lgs 276/2003.
1.6. Dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della appellata, intervenuta la rituale riassunzione del giudizio su iniziativa di dichiarata la contumacia del fallimento e disposta la sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, la causa, istruita sulla base della documentazione già versata in atti nel giudizio di primo grado, è poi stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'appello va accolto per le ragioni di seguito esposte.
4 2.1. La censura concernente la carenza motivazionale della sentenza del Giudice di prime cure è fondata.
Occorre infatti ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, al vizio di mancanza assoluta di motivazione va assimilato il caso di motivazione meramente apparente, che ricorre “quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da un punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass.
S.U. 8053/2014).
Nel caso in esame, la sentenza appellata è affetta da carenze motivazionali che non consentono di comprendere l'iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione.
Il giudice di prime cure, previo excursus di carattere generale sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha infatti rigettato l'opposizione sulla base di un singolo assunto del seguente tenore: “ciò posto, si ritiene che le eccezioni sollevate dalla opponente siano da rigettare alla luce delle emergenze processuali in atti”.
Assunto dal quale non è tuttavia dato comprendere né su quali risultanze il giudice abbia fondato il proprio convincimento, né in che modo le stesse abbiano smentito le argomentazioni svolte dalla allora opponente.
Non ricorrendo, peraltro, alcuna delle tassative ipotesi di rimessione di cui all'art. 354 c.p.c., occorre in ogni caso procedere all'esame delle ulteriori ragioni di gravame con cui la appellante ha contestato l'esistenza del credito della appellata.
2.2. L'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art 29 del D.Lgs.
276/2003 è infondata.
L'eccezione si basa su quanto accertato dall' (v. verbale Controparte_5
unico di accertamento, prodotto come doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte
5 con riferimento a un contratto redatto in modo identico e concluso dalla Pt_1 stessa appellata, all'epoca in bonis, con una società terza. Accertamento nel quale si dà atto che “non è stato posto in essere un contratto di appalto di servizi, bensì si è concretizzata una fornitura di manodopera, simulata da appalto di servizi”, in
“violazione degli indici tipici delineati dal legislatore all'art 29 del D.Lgs 276/2003 in quanto non vi è stata organizzazione dei mezzi da parte del datore di lavoro apparente
(la né esercizio del potere organizzativo e direttivo nei Controparte_2 confronti del lavoratore di cui trattasi”.
Va tuttavia osservato che l'accertamento appena richiamato, essendo relativo ad un diverso rapporto contrattuale, non è di per sé sufficiente a dare prova che il rapporto fra le odierne parti in causa si sia svolto con le medesime modalità e che quindi sia stato anch'esso caratterizzato dal mancato esercizio, da parte di di ogni potere CP_1
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.
2.3. E' invece fondata – e giustifica quindi l'accoglimento dell'appello, con integrale riforma della sentenza impugnata – l'eccezione di inadempimento sollevata dalla odierna appellante sul presupposto della mancata consegna del DU.
Va infatti ricordato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 4079/2022), in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva, il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Nel caso di specie, la parte appellata, a fronte dell'avversa eccezione di inadempimento e pur essendo onerata della relativa prova (cfr. Cass. S.U.
13533/2001), non è stata tuttavia in grado di dimostrare l'avvenuta consegna del e, in ogni caso, la propria regolarità contributiva con riferimento al periodo a Pt_2
cui si riferiscono le fatture poste a fondamento della domanda monitoria.
Del tutto inidonea ad offrire la prova richiesta è infatti la certificazione rilasciata dell'Ente Paritetico Bilaterale ENBL di Roma e prodotta nel corso del giudizio di primo grado da CP_1
6 Il documento in questione non solo risulta del tutto generico rispetto all'attestazione della regolarità contributiva dei dipendenti (non dando atto di quali verifiche siano state effettuate al riguardo), ma nel fare riferimento alle società contraenti, riporta un codice fiscale diverso (n. , anziché n. P.IVA_3
) rispetto a quello riconducibile a P.IVA_2 CP_6
[. che, analogamente a quanto evidenziato nel verbale di accertamento avente ad oggetto il diverso contratto a cui si è fatto in precedenza riferimento (il già menzionato doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte , rende inattendibile la Pt_1
certificazione in esame.
In questo contesto, è poi particolarmente significativa (ex art. 116, comma 2,
c.p.c.) la condotta processuale della appellata, la quale, nonostante la avversa eccezione, non ha mai versato in atti il come invece avrebbe potuto Pt_2
agevolmente fare ove lo stesso fosse stato regolarmente ottenuto.
Privo di rilievo – in quanto inidoneo ad escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c. – è infine l'impegno assunto unilateralmente da a CP_1
manlevare da ogni responsabilità derivante dal mancato versamento Parte_1 degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003 (doc.
7 del fascicolo di primo grado di parte . Pt_1
A prescindere da ogni considerazione in merito alla provenienza della dichiarazione in questione, si osserva infatti che la dichiarazione di manleva non poteva che avere efficacia limitata ai rapporti interni fra i coobbligati in solido.
L'impegno assunto dalla appellata non era quindi idoneo ad esonerare la appellante da eventuali pretese vantate dai lavoratori, potendo dunque la stessa appellante solo agire in regresso, in un momento successivo, nei confronti della stessa appellata. E ciò facendosi carico, fra l'altro, del rischio di insolvenza della controparte.
2.4. Quanto precede giustifica quindi, in totale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato.
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come di seguito indicato, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati, per il solo giudizio di appello, dal D.M. 147/2022: valore della causa ricompreso nello scaglione da euro 1.000,01 a euro 5.200,00; parametri minimi per le
7 fasi di studio, introduzione e decisione per entrambi i gradi, in ragione della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione e del carattere contumaciale del secondo grado;
complessivi euro 436,00 per compenso professionale per il giudizio di primo grado;
complessivi euro 852,00 per compenso professionale ed euro 174,00 per esborsi per il secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto e con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 20496/19 del Giudice di pace di Roma) ed accerta che nulla è dovuto, dalla parte opponente, per le causali poste a fondamento dell'ingiunzione;
2) condanna il al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del doppio grado del giudizio, che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 1.288,00 per compenso professionale ed euro 174,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Gianluca Colonnese. CP_7
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