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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1048/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 17 febbraio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1048 dell'anno 2023
T R A
(CF ) e (CF ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Sava (Ta) alla Via Adua n. 32 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe
Cavallo (CF. ) dal quale sono rappresentati e difesi come da documentazione C.F._3
in atti;
Ingiunti ed opponenti
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Avetrana Controparte_1
(Ta), alla Via Roma n. 109 (P.I ) rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Josephin P.IVA_1
AR ( C.F. ) come da documentazione in atti;
C.F._4
Ricorrente ed opposta
Ove all'udienza del 14 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt.
189 e 281quinquies cpc come novellati dal DLvo 149/22 e la causa era riservata ex lege per la
1 decisione.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo i sigg.ri e evocavano innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Taranto la proponendo opposizione avverso Controparte_1
il del D.I. n. 2108/2022 col quale in data 05 dicembre 2022 il Tribunale di Taranto, accogliendo la 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 domanda di condanna proposta nella speciale forma monitoria di cui agli artt. 633 e ss cpc, ordinava a e di pagare in favore della ricorrente oggi opposta la somma di Parte_1 Parte_2
euro 68.686,39 oltre interessi e spese così motivando la condanna inflitta inaudita altera parte:
“considerato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
applicati gli artt. 633 e ss cpc……. INGIUNGE…”
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[1)Accogliere la presente opposizione e per lo effetto, previa dichiarazione di invalidità e nullità parziale del contratto di conto corrente e del contratto di finanziamento riguardo alla determinazione
e applicazione degli interessi ultralegali, usurari, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni massimo scoperto, dei giorni valuta, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, revocare il decreto ingiuntivo rideterminando il saldo dare – avere tra le parti;
2)Rigettare, comunque, la domanda di pagamento della perché infondata sia in fatto che in CP_1
diritto annullando le fideiussioni 3)Condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore dell'opponente delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. ]
Così argomentavano le proprie richieste processuali gli opponenti:
[Dando per noto il decreto ingiuntivo – la cui copia notificata si allega – con il presente atto gli istanti chiedono la revoca dell'ingiunzione poiché nulla e/o infondata sia in fatto che in diritto. 1.
Infondatezza della presunta esposizione debitoria Si contesta e disconosce quanto affermato e
Cont richiesto dalla in quanto assolutamente inesistente oltre che evidentemente infondato sia in fatto che in diritto. E' pacificamente ammesso che la ha applicato, sia in relazione al contratto di CP_1
conto corrente che al finanziamento, la capitalizzazione trimestrale degli interessi in aperta violazione del disposto degli artt. 1283 c.c. e 1418 comma c.c. Tale pattuizione, infatti, è nulla ed improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto degli artt. 1283 c.c. e 1418 comma 2 c.c. Tale principio, già affermato con forza dalla giurisprudenza non solo di legittimità ( Cass. civ. , Sez. I,
01/10/2002 n. 14091” La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa risponde ad un uso negoziale ( e non normativo) ancorchè la
5 clausola stessa sia nello specifico contratto dichiarata conforme alle Norme Bancarie Uniformi
(giacchè anche queste costituiscono usi negoziali). Nello stesso senso Cass. civ. , Sez. I, 18/09/2003
n. 13739, Cass. civ. , Sez. I, 01/10/2002 n. 14091, Cass. civ. , Sez. I, 28/03/2002 n. 4498,Cass. civ. ,
Sez. I, 28/03/2003 n. 4490,Cass. civ. , Sez. I, 10/02/2002 n. 1281, Cass. civ. , Sez. I, 11/11/1999 n.
12507, Cass. civ. , Sez. III, 30/03/1999 n. 3096, Trib. Roma 21/02/1999, Trib. Busto Arsizio
15/06/1998, Trib. Vercelli 21/07/1994, Pret. Roma 11/11/1996, Trib. Lecce 11/02/2005, Trib. Lecce
11/03/2005, Trib. Cassino 29/10/2004, Corte di Appello di Lecce n. 310 del 16/06/2004) è stato di recente definitivamente sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n.
21055 del 04/11/2004. Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dall'art. 1283 c.c., ossia l'ipotesi di interessi dovuti per almeno sei mesi, ovvero la proposizione di una domanda giudiziale ( che ne determina anche la decorrenza ) o il perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. I Supremi Giudici hanno, inoltre, correttamente sottolineato l'invalidità ab initio delle pattuizioni anatocistiche, accettate dai clienti non perché da quest'ultimi ritenute conformi a ius ma piuttosto per la necessità di usufruire del credito bancario, sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. “Dell'insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche contenute nelle pronunzie del 1999” sostiene la Suprema Corte a Sezioni
Unite “ si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore il quale, nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli Istituti di credito, ha dettato nel comma
3 dell'art. 25 del già citato D.Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alla clausola di capitalizzazione degli interessi inserita nei contratti bancari stipulati anteriormente all' entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica della materia di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo art. 25; quella norma di sanatoria è stata, però, dichiarata incostituzionale per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77 della
Costituzione dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 425 del 2000”.
E' fuor di dubbio, pertanto, l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli
Con interessi operata dalla ed il conseguente diritto dell'opponente alla restituzione di quanto a tale titolo illegittimamente riscosso e trattenuto dalla convenuta;
CP_1
6 a) che la ha, ancora, percepito indebitamente durante il rapporto di conto corrente interessi CP_1
ultralegali, in mancanza di una qualsiasi pattuizione scritta in tal senso, e/o interessi usurari. L'art.
1284 c.c dispone espressamente che” gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale”. La Suprema Corte ha precisato
a tal proposito che “Lo scritto è richiesto”ad substantiam” cioè è costitutivo della relativa obbligazione. Resta, pertanto, privo di rilevanza giuridica l'eventuale riconoscimento che il debitore faccia “ex post” della misura ultralegale degli interessi. In particolare, quindi, l'approvazione espressa o tacita, di estratti conto nei quali siano calcolati interessi in misura ultralegale non può supplire alla mancanza dell'atto scritto perché non è espressione diretta dell'accordo sulla misura degli interessi e non è documentata la stipulazione dello stesso”(Cass. civ., 06/11/1993 n. 11020;
Cass. civ. 16/03/1987 n. 2690, Cass. civ. 06/02/1975 n. 439 nonchè Cass. civ. 18/11/1984 n. 9791).
Quindi quanto percepito dalla convenuta a tale titolo è illegittimo mancando qualsiasi CP_1
pattuizione scritta al riguardo e/o essendo state addebitate in misura eccedente quella pattuita.
b) che la ha, ancora, illegittimamente riscosso dall'opponente cospicue somme a titolo di CP_1
“commissioni massimo scoperto” nonché di altre spese e competenze giammai pattuite.
Ribadiamo che non vi è alcuna pattuizione valida che consentiva alla la riscossione di tali CP_1
commissioni. Nel formulario base del contratto di conto corrente adottato dalla totalità delle banche nel periodo considerato, infatti, non è prevista “una commissione di massimo scoperto trimestrale” né è mai stata quantificata né ci risultano che esistano rilevazioni della stessa ( solo ultimamente, con l'introduzione della legge n. 108 del 1° Marzo 1996, si è rilevata solo la media delle commissioni massimo scoperto ).Nei contratti in oggetto si parla di commissioni solo nell'art. 7 comma 1, ma quelle commissioni si liquidano annualmente e sono cosa ben differente dalle “ commissioni di massimo scoperto trimestrali”.
Nel caso in esame “la commissione di massimo scoperto”, pur non prevista e quantificata, ha operato in simbiosi con l'interesse arbitrario determinato unilateralmente dalla Banca convenuta, nel senso che “la commissione massimo scoperto” è stata, come sistema di calcolo, parametrica agli interessi ultralegali, procedendosi ad una capitalizzazione della somma a tale titolo dovuta su base
7 trimestrale. L'analisi delle c.d. c.m.s. deve, innanzitutto, porsi sul piano della validità negoziale;
infatti detta commissione per essere valida o meglio esistente deve essere determinata contrattualmente o nel suo ammontare sia pure in percentuale o comunque determinabile.
La c.m.s. infatti, non è un naturale negotii ma deve essere convenuta ad hoc con una ben precisa clausola contrattuale. A tal proposito la Corte di Appello di Lecce nella sentenza del 06/02/2001 ha osservato che “ Quanto alla commissione massimo scoperto ed alle valute, cui hanno riguardo specifiche censure degli appellati, va rilevato quanto segue. La commissione massimo scoperto, che trova causale giustificazione nella specialità del rapporto di finanziamento, è dovuta soltanto se espressamente convenuta e nella misura pattuita”. Il Tribunale di Lecce nella recente sentenza dell'11/03/2005 ha espressamente statuito che”Anche la contestazione degli opponenti circa
l'obbligo di pagare le c.m.s. va accolta. Tale ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto del cliente è nulla per mancanza di causa atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”( Nello stesso senso Trib. Lecce sezione distaccata di Nardò 11/02/2005)
c) che la non ha provveduto ad inviare all'opponente gli estratti conto nonché a comunicare CP_1
le variazioni delle condizioni regolanti il conto corrente così violando il disposto dell'art. 118 del
T.U.B.;
d) che la ha, inoltre, addebitato all'odierna istante cospicue somme a titolo di spese e/o CP_1
competenze a vario titolo non dovute in quanto non solo non pattuite per iscritto ma mai determinate né determinabili e/o comunque applicate in misura notevolmente superiore a quanto pattuito.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni:
[In via preliminare - concedere ex art 648 cpc l'esecuzione provvisoria del ingiuntivo n. 2108/2022 del 06.12.2022 Ing., Rg. n. 6328/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Taranto, Dott.ssa Marzia
Mingione, nei confronti di e ricorrendone tutti i presupposti di Parte_1 Parte_2
legge; - per l'effetto ed in conseguenza rinviare le parti alla mediazione obbligatoria con onere a
8 carico della parte opponente;
Nel merito: - rigettare l'opposizione, perché inammissibile, improcedibile, improponibile e nel merito destituita di giuridico fondamento, nonché ogni ulteriore domanda spiegata con l'avverso atto di opposizione, con conferma del Decreto Ingiuntivo
n.2108/2022 del 06.12.2022 Ing., n. 6328/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Taranto, Dott.ssa
Marzia Mingione;
- condannare gli opponenti, ex art 96 III comma cpc, attesa la genericità e pretestuosità delle eccezioni sollevate, al pagamento in favore della Controparte_1
di una somma da determinarsi in via equitativa;
In via meramente subordinata: -
[...]
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze avverse, Voglia
l'Onorevole Giudice adito decidere sulla domanda per le causali di cui al ricorso, condannando, in ogni caso, le parti opponenti, e , al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
della somma che verrà riconosciuta come dovuta di Controparte_1
giustizia ovvero all'esito dell'espletanda CTU, ove occorrente e necessaria, in virtù del conto corrente n.01/03/000206262, del Contratto di finanziamento chirografario n.6959 del 15.01.2018, del Contratto di Finanziamento chirografario n. 7562 del 26.07.2019; - condannare, in ogni caso, gli opponenti al pagamento delle spese di lite, in favore della Controparte_1
]
[...]
Così argomentava le proprie richieste processuali la ricorrente ed opposta:
[A) Contratto di Finanziamento chirografario n. 7562 del 26.07.2019. 1. In data 26.07.2019, il
[...]
, titolare della omonima ditta, sottoscriveva con la Parte_1 Controparte_1
un Contratto di finanziamento chirografario per una somma complessiva di €
[...]
50.000,00, con piano di ammortamento costituito da 120 rate da € 547,60 ciascuna, a tasso variabile, con decorrenza dal 31.07.2019, rata di preammortamento, al 31.07.2029 (documento n.1 e suoi allegati);
2. detto finanziamento veniva garantito dal Fondo di Garanzia delle Piccole e Medie
Imprese, ai sensi della Legge 662/96 art 2 comma 100 lettera A e successive modifiche ed integrazioni, gestito da con sede in Roma Controparte_3
Viale America n. 351 ( Documento n.2);
3.era previsto che, in seguito dell'escussione della garanzia, il Fondo avrebbe acquisito automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi
9 del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Si precisava, altresì, che il credito vantato dal Fondo era un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art.
8-bis del decreto legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n.15, allegato alla G.U. 25/03/2015,
n. 70);
4. nel medesimo contratto prestava fideiussione la Sig.ra in via solidale ed Parte_2
indivisibile per sé, successori e aventi causa per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il finanziamento dalla parte finanziata e fino alla concorrenza di € 50.000,00 (Documento
n.1 e suoi allegati);
5. purtroppo, il mutuatario pagava le rate dalla n.1 alla n. 18, rimanendo inadempiente a partire dalla rata n. 19 scaduta il 30.04.2022; 6. accadeva, dunque, che in data
20.07.2022 la nonostante i numerosi tentativi di recuperare bonariamente le rate Controparte_4
scadute e non pagate, con lettera raccomandata a.r. si vedeva costretta a comunicare al debitore e al suo garante, la messa in mora ed, in difetto di pagamento, la revoca dal beneficio del termine, oltre l'iscrizione dei nominativi tra le sofferenze della Centrale dei Rischi, raccomandata restituita per compiuta giacenza in data 29.07.2022 (documento n.3);
7. in ragione dell'inadempimento, la Banca odierna opposta, alla data del 07.09.2022 per il titolo di cui al punto 1, si trovava ad essere creditrice nei confronti delle parti opponenti della somma complessiva di € 49.312,30; B) Contratto di finanziamento chirografario n.6959 del 15.01.2018. 8. precedentemente in data 15.01.2018,
[...]
, titolare della omonima ditta, aveva sottoscritto, sempre con la Parte_1 [...]
un Contratto di finanziamento chirografario per una somma Controparte_1
complessiva pari ad € 7.000,00, con piano di ammortamento costituito da n. 60 rate da € 138,61 ciascuna, a tasso fisso, con decorrenza dal 15.02.2018 al 15.01.2023 ( documento n.4 e suoi allegati);
9. anche per detto finanziamento il mutuatario pagava le rate dalla n.1 alla n. 37, rimanendo inadempiente a partire dalla rata n. 38 scaduta il 15.05.2022; 10. pertanto, in data 20.07.2022 la
[...]
, nonostante i numerosi tentativi di recuperare bonariamente le rate scadute e non pagate, CP_4
con lettera raccomandata a.r. si vedeva costretta a comunicare al debitore, la messa in mora ed, in difetto di pagamento, la revoca dal beneficio del termine, oltre l'iscrizione dei nominativi tra le sofferenze della Centrale dei Rischi, raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza
10 (Documento n.3); 11. la Banca opposta, quindi, per il titolo di cui al punto n. 8 alla data del
06.09.2022 risultava creditrice delle parti odierne opponenti della somma complessiva di € 3.434,63;
C) Scoperto di conto corrente n. 01/03/000206262. 12. ancora, in data 04.02.2015, Parte_1
sottoscriveva con la filiale di Sava, un Contratto di Controparte_1
Conto Corrente avente n.01/03/000206262 ( documento n.5 e n.6); 13.in data 10.04.2019 veniva concesso al correntista un'apertura di credito in conto corrente fino alla concorrenza massima di €
5.000,00 (documento n. 7); 14. in data 26.07.2019 veniva concesso al correntista un'apertura di credito in conto corrente fino alla concorrenza massima di € 15.000,00 (documento n. 7 e n.8); 15. in data 10.04.2019 si costituiva fideiussore di la Sig.ra giusta Parte_1 Parte_2
fideiussione omnibus, fino alla concorrenza dell'importo di € 19.500,00 (documento n. 9 suo allegato); 16. pertanto, la per lo scoperto di conto corrente, alla data del 07.09.2022 diveniva CP_1
creditrice nei confronti degli odierni opponenti ed in virtù del predetto titolo della somma complessiva di € 15.939,46, giusta certificazione ex art 50 D. Lgs. 50/1993 ed estratto di conto e scalari
(Documento n. 10 e n. 11); 17. che, il conto è stato estinto in data 07.09.2022; D) D.I. n. 2108/2022 del 06.12.2022, RG 6328/2022. 18. la banca opposta, pertanto, otteneva in data 06.12.2022 dal
Tribunale di Taranto, Dott.ssa Marzia Mingione, Decreto ingiuntivo n.2108/2022 Ing, n. 6328/2022
RG., con il veniva ingiunto a e quest'ultima nei limiti della Parte_1 Parte_2
prestata fideiussione, di pagare entro 40 giorni dalla notifica, in favore dell'istituto ricorrente, la complessiva somma di € 68.686,39 per i titoli di cui al ricorso, interessi come da domanda, spese e competenze della procedura monitoria liquidate in € 2.648,50, di cui € 406,50 per spese, € 2.242,00 per compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge, oltre successive occorrende;
19. il decreto e pedissequo ricorso venivano ritualmente notificati a e Parte_1 Pt_2
in data 10.01.2023 (allegato n.12) e opposto in data 16.02.2023. DIRITTO Nel proprio libello
[...]
introduttivo controparte assume che la banca avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia nel rapporto di conto corrente che nei finanziamenti chirografari, nel solo rapporto di conto corrente applicato interessi ultralegali, accusato somme a titolo di commissione di massimo scoperto, omesso l'invio degli estratti conto ed riscosso spese e competenze mai pattuite, oltre che modificato unilateralmente le clausole contrattuali regolanti il rapporto di conto senza comunicare al
11 cliente le variazioni. Conclude chiedendo “previa dichiarazione di invalidità e nullità parziale del contratto di conto corrente e del contratto di finanziamento riguardo alla determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, usurari, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni massimo scoperto, dei giorni valuta, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, revocare il decreto ingiuntivo rideterminando il saldo dare – avere tra le parti”. Ad una approfondita lettura l'atto di opposizione avversaria, prima che essere del tutto infondato in fatto e diritto per come più appresso si dirà, si distingue per genericità. E' opportuno precisare a tal proposito, per quanto già riportato nelle premesse, che il decreto ingiuntivo è stato emesso in virtù di tre diversi rapporti intrattenuti dal con la ossia Contratto di Finanziamento chirografario Pt_1 Controparte_4
n. 7562 del 26.07.2019, Contratto di finanziamento chirografario n.6959 del 15.01.2018, Scoperto di conto corrente n. 01/03/000206262. Orbene, sollevare eccezioni circoscritte, seppur generiche, al solo rapporto di conto corrente per poi utilizzarle nelle conclusioni anche per i contratto (?) di finanziamento (in realtà sono due i finanziamenti) è operazione assolutamente indeterminata, se non proprio dilatoria, di modo che anche la richiesta di CTU rivelerebbe tutto il suo carattere esplorativo.
A) SULLA POSIZIONE DI NEL CONTRATTO DI CONTO Parte_1
CORRENTE N. 206262. Parte opponente professa l'infondatezza della pretesa creditoria della banca nei confronti del Sigg.ri e sostenendo che l'istituto di credito nel Parte_1 Parte_2
corso del rapporto abbia tenuto comportamenti e condotte contrarie alla buona fede. E valga il vero!
1. Capitalizzazione trimestrale degli interessi in data 04.02.2015 ha sottoscritto Parte_1
Contr con la di filiale di Sava un contratto di conto corrente n. 206262, assistito da un' CP_1
apertura di credito valida fino a revoca dapprima sino alla concorrenza di € 5.000,00, successivamente in data 26.07.2019 sino alla concorrenza di € 15.000,00, giusto contratto del 26.07.2019, posizione garantita da fideiussione omnibus da parte della Sig.ra sino alla concorrenza di € Parte_2
19.500,00. Contratto e documento di sintesi risultano debitamente sottoscritti e ivi sono riportate tutte condizioni economiche del rapporto. Nel rapporto controverso la banca non ha mai applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi. L'istituto di credito ha sempre rispettato le leggi vigenti in materia e segnatamente la previsione legislativa di cui art.1 co. 629 n.147/2013 che ha riformulato l'art 120 II comma Tub. E' incontroverso, poi, che in data 03.08.2016 sia entrata in vigore delibera
12 CICR che ha dettato il nuovo art. 120 comma II Tub. Fermo ed impregiudicato il comportamento sempre corretto e rispettoso della legge da parte dell'istituto di credito che si è astenuta dall'applicare detta capitalizzazione, va, comunque, ricordato che, per il periodo ricompreso tra il 04.02.2015 (data di stipula del contratto di conto corrente) e la delibera del CICR del 03.08.2016, giurisprudenza consolidata professava il principio secondo cui“la disposizione di cui all'art 120 del Tub, così come novellato dalla legge 147/2013, era inefficace a partire dal 01.01.2014 in quanto la sua applicabilità era differita alla emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR”. Con l'avvento della delibera del CICR del 03.08.2016, comunque, la banca ha adeguato la documentazione contrattuale anche nel caso che ci occupa, documentazione debitamente sottoscritta dal cliente.
L'assunto di controparte, dunque, circa l'applicazione della capitalizzazione trimestrale è asserzione non solo priva di fondamento, ma, altresì, generica e non supportata da alcun dato fattuale, benchè
l'onere della prova sia posto a carico della parte che eccepisca l'inesistenza della causa debendi- parziale. Né tale evidenza potrà mai essere superata dalla richiesta di CTU, non avendo parte opponente chiarito in quali periodi e in che misura detti interessi sarebbero stati capitalizzati.
2. Sulla applicazione di interessi ultralegali nel rapporto di conto corrente – Mancanza di pattuizione scritta – interessi oltre il tasso soglia. Per tutto il corso del rapporto la banca non ha mai applicato interessi oltre il tasso soglia, né interessi ultralegali privi di pattuizione. Ed invero, dalla documentazione allegata si evince che la banca abbia improntato il rapporto secondo i canoni di buona fede e diligenza, applicando i tassi convenzionalmente pattuiti. Prova ne è il contratto di conto corrente del 04.02.2015
e il documento di sintesi di pari data ove è riportato, in modo analitico, il tasso annuo nominale ed effettivo, tasso annuo degli interessi creditori e debitori, l'ammontare di voci di spesa. Non è fuor d'opera ricordare, poi, che gli interessi previsti ed applicati sono stati sempre sotto la soglia di legge come stabilita dai decreti ministeriali di volta in volta applicabili ratione temporis. Ancora una volta, la sollevata eccezione risulta generica e non argomentata, senza indicazione dei periodi in cui la banca avrebbe non solo applicato interessi ultralegali non pattuiti, ma altresì interessi oltre la soglia.
Addossare, nuovamente, al Magistrato l'onere di accertare in sede di giudizio, se, quando e in che misura la banca abbia applicato interessi non convenzionali, oltre che usurari, è operazione inammissibile, senza contare che gli estratti conto integrali erano a disposizione del cliente già nella
13 fase monitoria.
3. Sulla applicazione della commissione di massimo scoperto. La banca per tutto il rapporto contrattuale ha mantenuto un comportamento rispettoso della legge che nel 2011 ha dichiarato l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, nonchè della Legge 62/2012 e successiva modifica dell'articolo 117 TUB che, a loro volta, hanno introdotto altre due commissioni ossia la commissione disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce. Va ricordato, altresì, che l'apertura di credito al cliente è stata accordata solo nell'aprile del 2019 fino alla concorrenza di
€ 5.000,00 e luglio 2019 fino alla concorrenza di € 15.000,00. Orbene, solo con l'entrata in vigore del nuovo art. 117 bis del d. lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), si è finalmente provveduto per il futuro a disciplinare legislativamente la clausola contrattuale della commissione di massimo scoperto, stabilendo dei requisiti assolutamente precisi. Infatti, l'art. 117 bis del d. lgs. 385/93, inserito dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del
22/12/2011 ed entrata in vigore il 28/12/2011), così stabilisce: “1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e
2 sono nulle.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;
il
CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”. In sostanza esattamente quanto prevede il ricordato art 7 Sez III del contratto di conto corrente (allegato 5), art 5 contratto di apertura di credito, documenti di sintesi agli atti. Dalla data del 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. n. 201/2011 che ha introdotto l'art. 117 bis, nei nuovi rapporti di apertura di
14 credito può quindi essere prevista una commissione onnicomprensiva, purché sia stabilita in contratto, sia calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma concessa al cliente ed alla durata del contratto e purché non sia superiore allo 0,5% per trimestre, rispetto all'importo concesso al cliente.
In assenza di apertura di credito e qualora si verifichino sconfinamenti, il contratto di conto corrente può prevedere una commissione di istruttoria, determinata in misura fissa e commisurata ai costi. 4.
Sulla applicazione di spese e competenze mai pattuite Dai documenti depositati dall'istituto le spese e competenze risultano tutte specificatamente pattuite ed approvate in originale dal correntista. A contraris, parte opponente nulla dice sulle eventuali spese applicate dall'istituto e non pattuite, sorvolando sulla loro individuazione specifica. Ciò posto, comunque, appare evidente che la pattuizione intervenuta escluda qualsiasi doglianza in merito alla non debenza di tali voci contrattuali.
5. Sulla modifica unilaterale delle condizioni. A tal proposito va ricordato che l'art 118 del Tub consente agli istituti di credito di variare unilateralmente le condizioni contrattuali a patto che tale previsione rispetti taluni presupposti quali la previsione dello jus variandi in una apposita clausola del contratto e la sua specifica sottoscrizione da parte del correntista. Cosa accaduta nel caso che ci impegna.
B) SULLA POSIZIONE DI (MUTUATARIO) E Parte_1 Parte_2
( - Contratto di Finanziamento chirografario n. 7562 del 26.07.2019. In data 26.07.2019, Pt_3
il sottoscriveva con la un Parte_1 Controparte_1
Contratto di finanziamento chirografario per una somma complessiva pari ad € 50.000,00, con piano di ammortamento costituito da n. 120 rate da € 547,60 ciascuna, a tasso variabile, con decorrenza dal
31.07.2019, rata di preammortamento, al 31.07.2029. Nel corpo del contratto si costituiva Pt_2
quale garante del Sig. per tutta la durata del finanziamento e fino alla concorrenza di
[...] Pt_1
€ 50.000,00. La sospensione inopinata nel pagamento delle rate a partire dalla rata n. 19 scaduta il
30.04.2022, obbligava la banca ad ottenere il decreto ingiuntivo oggi opposto, atteso l'inadempimento del mutuatario per la somma di € 49.312,30. Orbene, in questa sede non si vuole peccare di ripetitività, ma oggettivamente dalla lettura dell'atto avversario non ben si comprende quali censure vengano mosse alla banca creditrice relativamente a detto specifico rapporto, essendo l'atto di controparte integralmente proteso a contestare, solo ed esclusivamente, il rapporto di conto corrente,
15 seppur in maniera generica. Un lontano rimando ad un non ben precisato finanziamento (il Pt_1
ne ha sottoscritti ben due e per entrambi è risultato inadempiente) è riportato nelle conclusioni dell'atto ove si chiede la declaratoria di invalidità e nullità parziale del conto corrente e del contratto di finanziamento “ riguardo alla determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, usurari, anatocismo trimestrale……..”. Ancora una volta controparte omette di indicare quali interessi
(corrispettivi, di mora) sarebbero usurari ed in quali periodi essi sarebbero stati applicati dalla banca oltre soglia il tasso soglia, agli atti nemmeno i Decreti ministeriali di riferimento. La genericità, o meglio l'inesistenza delle argomentazioni, impedisce a questa difesa di assumere qualsivoglia posizione difensiva se non quella, OVVIA, di ribadire che gli interessi (convenzionalmente pattuiti) sia corrispettivi che di mora (applicati nella fase patologica del rapporto) sono stati previsti, sottoscritti ed applicati secondo i parametri di legge e, mai, essi hanno sforato il tasso soglia, né al momento della conclusione dello specifico contratto di finanziamento datato 26.07.2019, né successivamente nel corso del rapporto.
C) SULLA POSIZIONE DI (MUTUATARIO) Contratto di finanziamento Parte_1
chirografario n.6959 del 15.01.2018. Uguale posizione si deve assumere sul mutuo chirografario sottoscritto da il 15.01.2018. Anche in detto contratto la banca ha applicato Parte_1
interessi convenzionalmente pattuiti (sia corrispettivi che di mora) e in nessun periodo essi hanno superato il tasso soglia ratione temporis. D) SULLA CONDANNA DEGLI OPPONENTI EX ART.
96 III COMMA CPC. Va da sé che le eccezioni sollevate da parte opponente nel libello introduttivo oltre ad essere assai scarne, ci si è limitati a sostenere genericamente l'usurarietà del tasso applicato al contratto di conto corrente e l'anatocismo praticato dalla banca nulla più, sono, soprattutto, sfornite di riscontri probatori. Tanto basta per rilevare nel comportamento processuale di controparte il solo fine dilatorio e pretestuoso della odierna opposizione, oltre a denotare una condotta diretta a creare un contenzioso seriale, privo però di fondatezza. Tale comportamento processuale non può che essere sanzionato ex art 96 III comma.]
Con ordinanza emessa in data 15 dicembre 2023 il Tribunale disponeva:
[a) rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto n. 2108/2022;
16 b) assegna alle parti il termine di 15 gg dall'ultima comunicazione della presente ordinanza per il promovimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
c) fissa per il prosieguo l'udienza del 19 aprile 2024 con la disamina del tentativo di mediazione e
l'eventuale trattazione della causa, disponendo che si svolga con modalità telematico cartolare ex art. 127ter cpc ed assegnando il termine del 19 aprile 2024 ore 23,59 per il deposito di note di trattazione della udienza in sostituzione della comparizione personale che pertanto non avrà luogo;
]
Motivi della decisione
I.- Con ordinanza emessa il 20 settembre 2024 il Tribunale disponeva:
[Rilevato: che la parte opponente deduce la nullità parziale di un contratto di conto corrente bancario;
che appare necessario invitare le parti a proseguire la trattazione su questioni rilevabili d'ufficio ed in ogni caso
già introdotte dalle parti nella fase assertiva;
p.q.m.
a) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il giudice…regola
la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene
sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto
delle preclusioni assertive e probatorie maturate, nel verbale della prossima udienza: 1) specifichino gli
opponenti quali patti dei contratti bancari sarebbero affetti da nullità e/o invalidità, e quali le norme di
legge o di atto avente forza ed efficacia di legge che comminerebbero la nullità dei patti de quibus;
2)
specifichino in particolare in quali patti del contratto bancario: 2.1.- sarebbe stata istituita la capitalizzazione
trimestrale; 2.2.- sarebbero stati fissati interessi al saggio superiore a quello legale;
2.3.- sarebbe stata prevista la commissione di massimo scoperto;
3) specifichino gli opponenti in quali degli estratti conto
sarebbero percepibili gli effetti delle pattuizioni de quibus;
4) specifichino gli opponenti in quali trimestri
sarebbe stato oltrepassato il tasso di rilevanza usuraria ed indichino gli estremi dei DD.MM. attuativi della
ls 108/1996 che sarebbero stati violati, producendone copia se non ancora maturate le preclusioni assertive;
5) specifichi la parte opposta quali sarebbero gli specifici patti contrattuali che renderebbero infondata la
prospettazione degli opponenti;
b) fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 25 ottobre 2024;]
Nelle note telematiche autorizzate di trattazione della udienza del 25 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127ter cpc gli opponenti così discutevano le questioni rilevate dal Tribunale nella ordinanza:
17 [L'avv. Giuseppe Cavallo, in ossequio all'ordinanza del Tribunale di Taranto del 20 settembre del 2024,
precisa che sulla base della documentazione prodotta dalla Banca al momento della costituzione in giudizio, non è possibile evincere le clausole nulle per contrarietà a norme imperative. Tanto perché che il contratto di
affidamento bancario del 2019, pur recando la sottoscrizione del sig. sul timbro della ditta individuale, Pt_1
non reca la firma del ( essendo assente anche il timbro) negli allegati, ivi compreso il dettaglio delle Pt_1
condizioni economiche applicate al contratto di affidamento bancario. In assenza di una specifica pattuizione
sulle condizioni economiche da applicarsi al contratto di affidamento, è evidente che gli interessi passivi, le
commissioni e le spese sono da ritenersi indebite con conseguente diritto del al ricalcolo del saldo dare Pt_1
– avere. Lo stesso dicasi per gli estratti conto allegati dalla Trattasi di estratti, estrapolati dal CP_1
terminale, privi di sottoscrizione, di conformità all'originale e “staccati” dagli scalari ai quali dovrebbero
fare riferimento. Considerando che l'onere della prova in merito alla debenza delle somme di cui al decreto
ingiuntivo incombe sull'Istituto, è evidente che tale documentazione, poiché priva di sottoscrizione, non è in
grado di “provare” l'esistenza del credito de quo. Si insiste nella consulenza tecnica tecnica d'ufficio. In
subordine chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.]
Gli opponenti nulla hanno così allegato per specificare le ragioni della propria opposizione, lasciando nel vago ed indeterminato le censure generiche ed astratte che hanno mosso nell'atto di opposizione.
I medesimi opponenti mai sembrano aver negato e/o contestato l'effettiva ricezione da parte del sig.
delle prestazioni creditizie erogategli dalla Parte_1 Controparte_1
per ben tre diverse linee originate rispettivamente da: Contratto di Finanziamento
[...]
chirografario n. 7562 del 26.07.2019, Contratto di finanziamento chirografario n.6959 del
15.01.2018, Scoperto di conto corrente n. 01/03/000206262.
Gli opponenti mai sembrano aver contestato e/o negato gli inadempimenti che sono stati ascritti al debitore garantito sig. in tutti e tre i rapporti contrattuali in cui ha beneficiato delle Parte_1
prestazioni creditizie offerte dalla . Controparte_1
Gli opponenti mai sembrano aver formulato proposte conciliative e/o transattive che prevedessero almeno la restituzione della sorte capitale ricevuta nei contratti di prestito chirografario o prelevate nella apertura di credito in conto corrente.
18 II.- L'opposizione, in quanto generica ed indeterminata, deve così accolta solo per il profilo della invalidità del decreto monitorio per le motivazioni tutte contenute nella ordinanza reiettiva della concessione della provvisoria esecuzione emessa il 15 dicembre 2023, mentre deve essere rigettata in relazione alla fondatezza della domanda di condanna proposta dalla che va invece accolta CP_1
come formulata.
Siffatte conclusioni non contrastano con la nullità del D.I. opposto n. 2108/2022 ritenuta nella ordinanza reiettiva della concessione della provvisoria esecuzione emessa il 15 dicembre 2023.
Invero nel giudizio di opposizione a D.I. ex art. 645 cpc si deve distinguere il giudizio sulla validità dell'atto giudiziario opposto ( il decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 cpc e sottoposto all'obbligo di motivazione imposto sia dalla predetta norma sia dall'art. 111 comma VI della Costituzione della
Repubblica Italiana) dal giudizio sulla fondatezza della domanda di condanna introdotta col ricorso monitorio e solo provvisoriamente accolta dal giudice che emette il decreto ingiuntivo.
Ne consegue che la duplicità dell'oggetto del giudizio determina un vero e proprio simultaneus processus che ben può avere esiti differenti, con la declaratoria di invalidità dell'atto accompagnata dal riconoscimento della fondatezza della domanda di condanna.
III.- In relazione all'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate per ¼ mentre per la restante parte di ¾ sono poste a carico degli opponenti secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) visti ed applicati gli artt. 641 e 156 comma secondo cpc e 111 comma 6 della Costituzione della
Repubblica Italiana, in parziale accoglimento della opposizione dichiara nullo e revoca il D.I. n.
2108/2022 r.g.;
b) accoglie la domanda di condanna proposta dalla e, per Controparte_1
l'effetto, condanna e, in solido con esso la sig.ra con il limite Parte_1 CP_5
della garanzia fideiussoria prestata, al pagamento in favore della predetta azienda di credito della somma di euro 68.686,39 , oltre interessi al saggio come determinato nel decreto ingiuntivo emesso
19 e sino all'effettivo pagamento;
c) liquida le spese e competenze del giudizio in complessivi euro 480,00 per borsuali, euro 4800,00
per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
compensa per ¼ le predette spese e competenze e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della della restante parte di ¾; Controparte_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 19 novembre 2025;
Il giudice dott. LB MU
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 17 febbraio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1048 dell'anno 2023
T R A
(CF ) e (CF ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Sava (Ta) alla Via Adua n. 32 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe
Cavallo (CF. ) dal quale sono rappresentati e difesi come da documentazione C.F._3
in atti;
Ingiunti ed opponenti
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Avetrana Controparte_1
(Ta), alla Via Roma n. 109 (P.I ) rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Josephin P.IVA_1
AR ( C.F. ) come da documentazione in atti;
C.F._4
Ricorrente ed opposta
Ove all'udienza del 14 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt.
189 e 281quinquies cpc come novellati dal DLvo 149/22 e la causa era riservata ex lege per la
1 decisione.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo i sigg.ri e evocavano innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Taranto la proponendo opposizione avverso Controparte_1
il del D.I. n. 2108/2022 col quale in data 05 dicembre 2022 il Tribunale di Taranto, accogliendo la 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 domanda di condanna proposta nella speciale forma monitoria di cui agli artt. 633 e ss cpc, ordinava a e di pagare in favore della ricorrente oggi opposta la somma di Parte_1 Parte_2
euro 68.686,39 oltre interessi e spese così motivando la condanna inflitta inaudita altera parte:
“considerato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
applicati gli artt. 633 e ss cpc……. INGIUNGE…”
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[1)Accogliere la presente opposizione e per lo effetto, previa dichiarazione di invalidità e nullità parziale del contratto di conto corrente e del contratto di finanziamento riguardo alla determinazione
e applicazione degli interessi ultralegali, usurari, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni massimo scoperto, dei giorni valuta, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, revocare il decreto ingiuntivo rideterminando il saldo dare – avere tra le parti;
2)Rigettare, comunque, la domanda di pagamento della perché infondata sia in fatto che in CP_1
diritto annullando le fideiussioni 3)Condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore dell'opponente delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. ]
Così argomentavano le proprie richieste processuali gli opponenti:
[Dando per noto il decreto ingiuntivo – la cui copia notificata si allega – con il presente atto gli istanti chiedono la revoca dell'ingiunzione poiché nulla e/o infondata sia in fatto che in diritto. 1.
Infondatezza della presunta esposizione debitoria Si contesta e disconosce quanto affermato e
Cont richiesto dalla in quanto assolutamente inesistente oltre che evidentemente infondato sia in fatto che in diritto. E' pacificamente ammesso che la ha applicato, sia in relazione al contratto di CP_1
conto corrente che al finanziamento, la capitalizzazione trimestrale degli interessi in aperta violazione del disposto degli artt. 1283 c.c. e 1418 comma c.c. Tale pattuizione, infatti, è nulla ed improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto degli artt. 1283 c.c. e 1418 comma 2 c.c. Tale principio, già affermato con forza dalla giurisprudenza non solo di legittimità ( Cass. civ. , Sez. I,
01/10/2002 n. 14091” La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa risponde ad un uso negoziale ( e non normativo) ancorchè la
5 clausola stessa sia nello specifico contratto dichiarata conforme alle Norme Bancarie Uniformi
(giacchè anche queste costituiscono usi negoziali). Nello stesso senso Cass. civ. , Sez. I, 18/09/2003
n. 13739, Cass. civ. , Sez. I, 01/10/2002 n. 14091, Cass. civ. , Sez. I, 28/03/2002 n. 4498,Cass. civ. ,
Sez. I, 28/03/2003 n. 4490,Cass. civ. , Sez. I, 10/02/2002 n. 1281, Cass. civ. , Sez. I, 11/11/1999 n.
12507, Cass. civ. , Sez. III, 30/03/1999 n. 3096, Trib. Roma 21/02/1999, Trib. Busto Arsizio
15/06/1998, Trib. Vercelli 21/07/1994, Pret. Roma 11/11/1996, Trib. Lecce 11/02/2005, Trib. Lecce
11/03/2005, Trib. Cassino 29/10/2004, Corte di Appello di Lecce n. 310 del 16/06/2004) è stato di recente definitivamente sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n.
21055 del 04/11/2004. Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dall'art. 1283 c.c., ossia l'ipotesi di interessi dovuti per almeno sei mesi, ovvero la proposizione di una domanda giudiziale ( che ne determina anche la decorrenza ) o il perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. I Supremi Giudici hanno, inoltre, correttamente sottolineato l'invalidità ab initio delle pattuizioni anatocistiche, accettate dai clienti non perché da quest'ultimi ritenute conformi a ius ma piuttosto per la necessità di usufruire del credito bancario, sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. “Dell'insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche contenute nelle pronunzie del 1999” sostiene la Suprema Corte a Sezioni
Unite “ si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore il quale, nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli Istituti di credito, ha dettato nel comma
3 dell'art. 25 del già citato D.Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alla clausola di capitalizzazione degli interessi inserita nei contratti bancari stipulati anteriormente all' entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica della materia di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo art. 25; quella norma di sanatoria è stata, però, dichiarata incostituzionale per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77 della
Costituzione dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 425 del 2000”.
E' fuor di dubbio, pertanto, l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli
Con interessi operata dalla ed il conseguente diritto dell'opponente alla restituzione di quanto a tale titolo illegittimamente riscosso e trattenuto dalla convenuta;
CP_1
6 a) che la ha, ancora, percepito indebitamente durante il rapporto di conto corrente interessi CP_1
ultralegali, in mancanza di una qualsiasi pattuizione scritta in tal senso, e/o interessi usurari. L'art.
1284 c.c dispone espressamente che” gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale”. La Suprema Corte ha precisato
a tal proposito che “Lo scritto è richiesto”ad substantiam” cioè è costitutivo della relativa obbligazione. Resta, pertanto, privo di rilevanza giuridica l'eventuale riconoscimento che il debitore faccia “ex post” della misura ultralegale degli interessi. In particolare, quindi, l'approvazione espressa o tacita, di estratti conto nei quali siano calcolati interessi in misura ultralegale non può supplire alla mancanza dell'atto scritto perché non è espressione diretta dell'accordo sulla misura degli interessi e non è documentata la stipulazione dello stesso”(Cass. civ., 06/11/1993 n. 11020;
Cass. civ. 16/03/1987 n. 2690, Cass. civ. 06/02/1975 n. 439 nonchè Cass. civ. 18/11/1984 n. 9791).
Quindi quanto percepito dalla convenuta a tale titolo è illegittimo mancando qualsiasi CP_1
pattuizione scritta al riguardo e/o essendo state addebitate in misura eccedente quella pattuita.
b) che la ha, ancora, illegittimamente riscosso dall'opponente cospicue somme a titolo di CP_1
“commissioni massimo scoperto” nonché di altre spese e competenze giammai pattuite.
Ribadiamo che non vi è alcuna pattuizione valida che consentiva alla la riscossione di tali CP_1
commissioni. Nel formulario base del contratto di conto corrente adottato dalla totalità delle banche nel periodo considerato, infatti, non è prevista “una commissione di massimo scoperto trimestrale” né è mai stata quantificata né ci risultano che esistano rilevazioni della stessa ( solo ultimamente, con l'introduzione della legge n. 108 del 1° Marzo 1996, si è rilevata solo la media delle commissioni massimo scoperto ).Nei contratti in oggetto si parla di commissioni solo nell'art. 7 comma 1, ma quelle commissioni si liquidano annualmente e sono cosa ben differente dalle “ commissioni di massimo scoperto trimestrali”.
Nel caso in esame “la commissione di massimo scoperto”, pur non prevista e quantificata, ha operato in simbiosi con l'interesse arbitrario determinato unilateralmente dalla Banca convenuta, nel senso che “la commissione massimo scoperto” è stata, come sistema di calcolo, parametrica agli interessi ultralegali, procedendosi ad una capitalizzazione della somma a tale titolo dovuta su base
7 trimestrale. L'analisi delle c.d. c.m.s. deve, innanzitutto, porsi sul piano della validità negoziale;
infatti detta commissione per essere valida o meglio esistente deve essere determinata contrattualmente o nel suo ammontare sia pure in percentuale o comunque determinabile.
La c.m.s. infatti, non è un naturale negotii ma deve essere convenuta ad hoc con una ben precisa clausola contrattuale. A tal proposito la Corte di Appello di Lecce nella sentenza del 06/02/2001 ha osservato che “ Quanto alla commissione massimo scoperto ed alle valute, cui hanno riguardo specifiche censure degli appellati, va rilevato quanto segue. La commissione massimo scoperto, che trova causale giustificazione nella specialità del rapporto di finanziamento, è dovuta soltanto se espressamente convenuta e nella misura pattuita”. Il Tribunale di Lecce nella recente sentenza dell'11/03/2005 ha espressamente statuito che”Anche la contestazione degli opponenti circa
l'obbligo di pagare le c.m.s. va accolta. Tale ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto del cliente è nulla per mancanza di causa atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”( Nello stesso senso Trib. Lecce sezione distaccata di Nardò 11/02/2005)
c) che la non ha provveduto ad inviare all'opponente gli estratti conto nonché a comunicare CP_1
le variazioni delle condizioni regolanti il conto corrente così violando il disposto dell'art. 118 del
T.U.B.;
d) che la ha, inoltre, addebitato all'odierna istante cospicue somme a titolo di spese e/o CP_1
competenze a vario titolo non dovute in quanto non solo non pattuite per iscritto ma mai determinate né determinabili e/o comunque applicate in misura notevolmente superiore a quanto pattuito.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni:
[In via preliminare - concedere ex art 648 cpc l'esecuzione provvisoria del ingiuntivo n. 2108/2022 del 06.12.2022 Ing., Rg. n. 6328/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Taranto, Dott.ssa Marzia
Mingione, nei confronti di e ricorrendone tutti i presupposti di Parte_1 Parte_2
legge; - per l'effetto ed in conseguenza rinviare le parti alla mediazione obbligatoria con onere a
8 carico della parte opponente;
Nel merito: - rigettare l'opposizione, perché inammissibile, improcedibile, improponibile e nel merito destituita di giuridico fondamento, nonché ogni ulteriore domanda spiegata con l'avverso atto di opposizione, con conferma del Decreto Ingiuntivo
n.2108/2022 del 06.12.2022 Ing., n. 6328/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Taranto, Dott.ssa
Marzia Mingione;
- condannare gli opponenti, ex art 96 III comma cpc, attesa la genericità e pretestuosità delle eccezioni sollevate, al pagamento in favore della Controparte_1
di una somma da determinarsi in via equitativa;
In via meramente subordinata: -
[...]
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze avverse, Voglia
l'Onorevole Giudice adito decidere sulla domanda per le causali di cui al ricorso, condannando, in ogni caso, le parti opponenti, e , al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
della somma che verrà riconosciuta come dovuta di Controparte_1
giustizia ovvero all'esito dell'espletanda CTU, ove occorrente e necessaria, in virtù del conto corrente n.01/03/000206262, del Contratto di finanziamento chirografario n.6959 del 15.01.2018, del Contratto di Finanziamento chirografario n. 7562 del 26.07.2019; - condannare, in ogni caso, gli opponenti al pagamento delle spese di lite, in favore della Controparte_1
]
[...]
Così argomentava le proprie richieste processuali la ricorrente ed opposta:
[A) Contratto di Finanziamento chirografario n. 7562 del 26.07.2019. 1. In data 26.07.2019, il
[...]
, titolare della omonima ditta, sottoscriveva con la Parte_1 Controparte_1
un Contratto di finanziamento chirografario per una somma complessiva di €
[...]
50.000,00, con piano di ammortamento costituito da 120 rate da € 547,60 ciascuna, a tasso variabile, con decorrenza dal 31.07.2019, rata di preammortamento, al 31.07.2029 (documento n.1 e suoi allegati);
2. detto finanziamento veniva garantito dal Fondo di Garanzia delle Piccole e Medie
Imprese, ai sensi della Legge 662/96 art 2 comma 100 lettera A e successive modifiche ed integrazioni, gestito da con sede in Roma Controparte_3
Viale America n. 351 ( Documento n.2);
3.era previsto che, in seguito dell'escussione della garanzia, il Fondo avrebbe acquisito automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi
9 del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Si precisava, altresì, che il credito vantato dal Fondo era un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art.
8-bis del decreto legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n.15, allegato alla G.U. 25/03/2015,
n. 70);
4. nel medesimo contratto prestava fideiussione la Sig.ra in via solidale ed Parte_2
indivisibile per sé, successori e aventi causa per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il finanziamento dalla parte finanziata e fino alla concorrenza di € 50.000,00 (Documento
n.1 e suoi allegati);
5. purtroppo, il mutuatario pagava le rate dalla n.1 alla n. 18, rimanendo inadempiente a partire dalla rata n. 19 scaduta il 30.04.2022; 6. accadeva, dunque, che in data
20.07.2022 la nonostante i numerosi tentativi di recuperare bonariamente le rate Controparte_4
scadute e non pagate, con lettera raccomandata a.r. si vedeva costretta a comunicare al debitore e al suo garante, la messa in mora ed, in difetto di pagamento, la revoca dal beneficio del termine, oltre l'iscrizione dei nominativi tra le sofferenze della Centrale dei Rischi, raccomandata restituita per compiuta giacenza in data 29.07.2022 (documento n.3);
7. in ragione dell'inadempimento, la Banca odierna opposta, alla data del 07.09.2022 per il titolo di cui al punto 1, si trovava ad essere creditrice nei confronti delle parti opponenti della somma complessiva di € 49.312,30; B) Contratto di finanziamento chirografario n.6959 del 15.01.2018. 8. precedentemente in data 15.01.2018,
[...]
, titolare della omonima ditta, aveva sottoscritto, sempre con la Parte_1 [...]
un Contratto di finanziamento chirografario per una somma Controparte_1
complessiva pari ad € 7.000,00, con piano di ammortamento costituito da n. 60 rate da € 138,61 ciascuna, a tasso fisso, con decorrenza dal 15.02.2018 al 15.01.2023 ( documento n.4 e suoi allegati);
9. anche per detto finanziamento il mutuatario pagava le rate dalla n.1 alla n. 37, rimanendo inadempiente a partire dalla rata n. 38 scaduta il 15.05.2022; 10. pertanto, in data 20.07.2022 la
[...]
, nonostante i numerosi tentativi di recuperare bonariamente le rate scadute e non pagate, CP_4
con lettera raccomandata a.r. si vedeva costretta a comunicare al debitore, la messa in mora ed, in difetto di pagamento, la revoca dal beneficio del termine, oltre l'iscrizione dei nominativi tra le sofferenze della Centrale dei Rischi, raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza
10 (Documento n.3); 11. la Banca opposta, quindi, per il titolo di cui al punto n. 8 alla data del
06.09.2022 risultava creditrice delle parti odierne opponenti della somma complessiva di € 3.434,63;
C) Scoperto di conto corrente n. 01/03/000206262. 12. ancora, in data 04.02.2015, Parte_1
sottoscriveva con la filiale di Sava, un Contratto di Controparte_1
Conto Corrente avente n.01/03/000206262 ( documento n.5 e n.6); 13.in data 10.04.2019 veniva concesso al correntista un'apertura di credito in conto corrente fino alla concorrenza massima di €
5.000,00 (documento n. 7); 14. in data 26.07.2019 veniva concesso al correntista un'apertura di credito in conto corrente fino alla concorrenza massima di € 15.000,00 (documento n. 7 e n.8); 15. in data 10.04.2019 si costituiva fideiussore di la Sig.ra giusta Parte_1 Parte_2
fideiussione omnibus, fino alla concorrenza dell'importo di € 19.500,00 (documento n. 9 suo allegato); 16. pertanto, la per lo scoperto di conto corrente, alla data del 07.09.2022 diveniva CP_1
creditrice nei confronti degli odierni opponenti ed in virtù del predetto titolo della somma complessiva di € 15.939,46, giusta certificazione ex art 50 D. Lgs. 50/1993 ed estratto di conto e scalari
(Documento n. 10 e n. 11); 17. che, il conto è stato estinto in data 07.09.2022; D) D.I. n. 2108/2022 del 06.12.2022, RG 6328/2022. 18. la banca opposta, pertanto, otteneva in data 06.12.2022 dal
Tribunale di Taranto, Dott.ssa Marzia Mingione, Decreto ingiuntivo n.2108/2022 Ing, n. 6328/2022
RG., con il veniva ingiunto a e quest'ultima nei limiti della Parte_1 Parte_2
prestata fideiussione, di pagare entro 40 giorni dalla notifica, in favore dell'istituto ricorrente, la complessiva somma di € 68.686,39 per i titoli di cui al ricorso, interessi come da domanda, spese e competenze della procedura monitoria liquidate in € 2.648,50, di cui € 406,50 per spese, € 2.242,00 per compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge, oltre successive occorrende;
19. il decreto e pedissequo ricorso venivano ritualmente notificati a e Parte_1 Pt_2
in data 10.01.2023 (allegato n.12) e opposto in data 16.02.2023. DIRITTO Nel proprio libello
[...]
introduttivo controparte assume che la banca avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia nel rapporto di conto corrente che nei finanziamenti chirografari, nel solo rapporto di conto corrente applicato interessi ultralegali, accusato somme a titolo di commissione di massimo scoperto, omesso l'invio degli estratti conto ed riscosso spese e competenze mai pattuite, oltre che modificato unilateralmente le clausole contrattuali regolanti il rapporto di conto senza comunicare al
11 cliente le variazioni. Conclude chiedendo “previa dichiarazione di invalidità e nullità parziale del contratto di conto corrente e del contratto di finanziamento riguardo alla determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, usurari, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni massimo scoperto, dei giorni valuta, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, revocare il decreto ingiuntivo rideterminando il saldo dare – avere tra le parti”. Ad una approfondita lettura l'atto di opposizione avversaria, prima che essere del tutto infondato in fatto e diritto per come più appresso si dirà, si distingue per genericità. E' opportuno precisare a tal proposito, per quanto già riportato nelle premesse, che il decreto ingiuntivo è stato emesso in virtù di tre diversi rapporti intrattenuti dal con la ossia Contratto di Finanziamento chirografario Pt_1 Controparte_4
n. 7562 del 26.07.2019, Contratto di finanziamento chirografario n.6959 del 15.01.2018, Scoperto di conto corrente n. 01/03/000206262. Orbene, sollevare eccezioni circoscritte, seppur generiche, al solo rapporto di conto corrente per poi utilizzarle nelle conclusioni anche per i contratto (?) di finanziamento (in realtà sono due i finanziamenti) è operazione assolutamente indeterminata, se non proprio dilatoria, di modo che anche la richiesta di CTU rivelerebbe tutto il suo carattere esplorativo.
A) SULLA POSIZIONE DI NEL CONTRATTO DI CONTO Parte_1
CORRENTE N. 206262. Parte opponente professa l'infondatezza della pretesa creditoria della banca nei confronti del Sigg.ri e sostenendo che l'istituto di credito nel Parte_1 Parte_2
corso del rapporto abbia tenuto comportamenti e condotte contrarie alla buona fede. E valga il vero!
1. Capitalizzazione trimestrale degli interessi in data 04.02.2015 ha sottoscritto Parte_1
Contr con la di filiale di Sava un contratto di conto corrente n. 206262, assistito da un' CP_1
apertura di credito valida fino a revoca dapprima sino alla concorrenza di € 5.000,00, successivamente in data 26.07.2019 sino alla concorrenza di € 15.000,00, giusto contratto del 26.07.2019, posizione garantita da fideiussione omnibus da parte della Sig.ra sino alla concorrenza di € Parte_2
19.500,00. Contratto e documento di sintesi risultano debitamente sottoscritti e ivi sono riportate tutte condizioni economiche del rapporto. Nel rapporto controverso la banca non ha mai applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi. L'istituto di credito ha sempre rispettato le leggi vigenti in materia e segnatamente la previsione legislativa di cui art.1 co. 629 n.147/2013 che ha riformulato l'art 120 II comma Tub. E' incontroverso, poi, che in data 03.08.2016 sia entrata in vigore delibera
12 CICR che ha dettato il nuovo art. 120 comma II Tub. Fermo ed impregiudicato il comportamento sempre corretto e rispettoso della legge da parte dell'istituto di credito che si è astenuta dall'applicare detta capitalizzazione, va, comunque, ricordato che, per il periodo ricompreso tra il 04.02.2015 (data di stipula del contratto di conto corrente) e la delibera del CICR del 03.08.2016, giurisprudenza consolidata professava il principio secondo cui“la disposizione di cui all'art 120 del Tub, così come novellato dalla legge 147/2013, era inefficace a partire dal 01.01.2014 in quanto la sua applicabilità era differita alla emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR”. Con l'avvento della delibera del CICR del 03.08.2016, comunque, la banca ha adeguato la documentazione contrattuale anche nel caso che ci occupa, documentazione debitamente sottoscritta dal cliente.
L'assunto di controparte, dunque, circa l'applicazione della capitalizzazione trimestrale è asserzione non solo priva di fondamento, ma, altresì, generica e non supportata da alcun dato fattuale, benchè
l'onere della prova sia posto a carico della parte che eccepisca l'inesistenza della causa debendi- parziale. Né tale evidenza potrà mai essere superata dalla richiesta di CTU, non avendo parte opponente chiarito in quali periodi e in che misura detti interessi sarebbero stati capitalizzati.
2. Sulla applicazione di interessi ultralegali nel rapporto di conto corrente – Mancanza di pattuizione scritta – interessi oltre il tasso soglia. Per tutto il corso del rapporto la banca non ha mai applicato interessi oltre il tasso soglia, né interessi ultralegali privi di pattuizione. Ed invero, dalla documentazione allegata si evince che la banca abbia improntato il rapporto secondo i canoni di buona fede e diligenza, applicando i tassi convenzionalmente pattuiti. Prova ne è il contratto di conto corrente del 04.02.2015
e il documento di sintesi di pari data ove è riportato, in modo analitico, il tasso annuo nominale ed effettivo, tasso annuo degli interessi creditori e debitori, l'ammontare di voci di spesa. Non è fuor d'opera ricordare, poi, che gli interessi previsti ed applicati sono stati sempre sotto la soglia di legge come stabilita dai decreti ministeriali di volta in volta applicabili ratione temporis. Ancora una volta, la sollevata eccezione risulta generica e non argomentata, senza indicazione dei periodi in cui la banca avrebbe non solo applicato interessi ultralegali non pattuiti, ma altresì interessi oltre la soglia.
Addossare, nuovamente, al Magistrato l'onere di accertare in sede di giudizio, se, quando e in che misura la banca abbia applicato interessi non convenzionali, oltre che usurari, è operazione inammissibile, senza contare che gli estratti conto integrali erano a disposizione del cliente già nella
13 fase monitoria.
3. Sulla applicazione della commissione di massimo scoperto. La banca per tutto il rapporto contrattuale ha mantenuto un comportamento rispettoso della legge che nel 2011 ha dichiarato l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, nonchè della Legge 62/2012 e successiva modifica dell'articolo 117 TUB che, a loro volta, hanno introdotto altre due commissioni ossia la commissione disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce. Va ricordato, altresì, che l'apertura di credito al cliente è stata accordata solo nell'aprile del 2019 fino alla concorrenza di
€ 5.000,00 e luglio 2019 fino alla concorrenza di € 15.000,00. Orbene, solo con l'entrata in vigore del nuovo art. 117 bis del d. lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), si è finalmente provveduto per il futuro a disciplinare legislativamente la clausola contrattuale della commissione di massimo scoperto, stabilendo dei requisiti assolutamente precisi. Infatti, l'art. 117 bis del d. lgs. 385/93, inserito dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del
22/12/2011 ed entrata in vigore il 28/12/2011), così stabilisce: “1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e
2 sono nulle.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;
il
CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”. In sostanza esattamente quanto prevede il ricordato art 7 Sez III del contratto di conto corrente (allegato 5), art 5 contratto di apertura di credito, documenti di sintesi agli atti. Dalla data del 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. n. 201/2011 che ha introdotto l'art. 117 bis, nei nuovi rapporti di apertura di
14 credito può quindi essere prevista una commissione onnicomprensiva, purché sia stabilita in contratto, sia calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma concessa al cliente ed alla durata del contratto e purché non sia superiore allo 0,5% per trimestre, rispetto all'importo concesso al cliente.
In assenza di apertura di credito e qualora si verifichino sconfinamenti, il contratto di conto corrente può prevedere una commissione di istruttoria, determinata in misura fissa e commisurata ai costi. 4.
Sulla applicazione di spese e competenze mai pattuite Dai documenti depositati dall'istituto le spese e competenze risultano tutte specificatamente pattuite ed approvate in originale dal correntista. A contraris, parte opponente nulla dice sulle eventuali spese applicate dall'istituto e non pattuite, sorvolando sulla loro individuazione specifica. Ciò posto, comunque, appare evidente che la pattuizione intervenuta escluda qualsiasi doglianza in merito alla non debenza di tali voci contrattuali.
5. Sulla modifica unilaterale delle condizioni. A tal proposito va ricordato che l'art 118 del Tub consente agli istituti di credito di variare unilateralmente le condizioni contrattuali a patto che tale previsione rispetti taluni presupposti quali la previsione dello jus variandi in una apposita clausola del contratto e la sua specifica sottoscrizione da parte del correntista. Cosa accaduta nel caso che ci impegna.
B) SULLA POSIZIONE DI (MUTUATARIO) E Parte_1 Parte_2
( - Contratto di Finanziamento chirografario n. 7562 del 26.07.2019. In data 26.07.2019, Pt_3
il sottoscriveva con la un Parte_1 Controparte_1
Contratto di finanziamento chirografario per una somma complessiva pari ad € 50.000,00, con piano di ammortamento costituito da n. 120 rate da € 547,60 ciascuna, a tasso variabile, con decorrenza dal
31.07.2019, rata di preammortamento, al 31.07.2029. Nel corpo del contratto si costituiva Pt_2
quale garante del Sig. per tutta la durata del finanziamento e fino alla concorrenza di
[...] Pt_1
€ 50.000,00. La sospensione inopinata nel pagamento delle rate a partire dalla rata n. 19 scaduta il
30.04.2022, obbligava la banca ad ottenere il decreto ingiuntivo oggi opposto, atteso l'inadempimento del mutuatario per la somma di € 49.312,30. Orbene, in questa sede non si vuole peccare di ripetitività, ma oggettivamente dalla lettura dell'atto avversario non ben si comprende quali censure vengano mosse alla banca creditrice relativamente a detto specifico rapporto, essendo l'atto di controparte integralmente proteso a contestare, solo ed esclusivamente, il rapporto di conto corrente,
15 seppur in maniera generica. Un lontano rimando ad un non ben precisato finanziamento (il Pt_1
ne ha sottoscritti ben due e per entrambi è risultato inadempiente) è riportato nelle conclusioni dell'atto ove si chiede la declaratoria di invalidità e nullità parziale del conto corrente e del contratto di finanziamento “ riguardo alla determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, usurari, anatocismo trimestrale……..”. Ancora una volta controparte omette di indicare quali interessi
(corrispettivi, di mora) sarebbero usurari ed in quali periodi essi sarebbero stati applicati dalla banca oltre soglia il tasso soglia, agli atti nemmeno i Decreti ministeriali di riferimento. La genericità, o meglio l'inesistenza delle argomentazioni, impedisce a questa difesa di assumere qualsivoglia posizione difensiva se non quella, OVVIA, di ribadire che gli interessi (convenzionalmente pattuiti) sia corrispettivi che di mora (applicati nella fase patologica del rapporto) sono stati previsti, sottoscritti ed applicati secondo i parametri di legge e, mai, essi hanno sforato il tasso soglia, né al momento della conclusione dello specifico contratto di finanziamento datato 26.07.2019, né successivamente nel corso del rapporto.
C) SULLA POSIZIONE DI (MUTUATARIO) Contratto di finanziamento Parte_1
chirografario n.6959 del 15.01.2018. Uguale posizione si deve assumere sul mutuo chirografario sottoscritto da il 15.01.2018. Anche in detto contratto la banca ha applicato Parte_1
interessi convenzionalmente pattuiti (sia corrispettivi che di mora) e in nessun periodo essi hanno superato il tasso soglia ratione temporis. D) SULLA CONDANNA DEGLI OPPONENTI EX ART.
96 III COMMA CPC. Va da sé che le eccezioni sollevate da parte opponente nel libello introduttivo oltre ad essere assai scarne, ci si è limitati a sostenere genericamente l'usurarietà del tasso applicato al contratto di conto corrente e l'anatocismo praticato dalla banca nulla più, sono, soprattutto, sfornite di riscontri probatori. Tanto basta per rilevare nel comportamento processuale di controparte il solo fine dilatorio e pretestuoso della odierna opposizione, oltre a denotare una condotta diretta a creare un contenzioso seriale, privo però di fondatezza. Tale comportamento processuale non può che essere sanzionato ex art 96 III comma.]
Con ordinanza emessa in data 15 dicembre 2023 il Tribunale disponeva:
[a) rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto n. 2108/2022;
16 b) assegna alle parti il termine di 15 gg dall'ultima comunicazione della presente ordinanza per il promovimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
c) fissa per il prosieguo l'udienza del 19 aprile 2024 con la disamina del tentativo di mediazione e
l'eventuale trattazione della causa, disponendo che si svolga con modalità telematico cartolare ex art. 127ter cpc ed assegnando il termine del 19 aprile 2024 ore 23,59 per il deposito di note di trattazione della udienza in sostituzione della comparizione personale che pertanto non avrà luogo;
]
Motivi della decisione
I.- Con ordinanza emessa il 20 settembre 2024 il Tribunale disponeva:
[Rilevato: che la parte opponente deduce la nullità parziale di un contratto di conto corrente bancario;
che appare necessario invitare le parti a proseguire la trattazione su questioni rilevabili d'ufficio ed in ogni caso
già introdotte dalle parti nella fase assertiva;
p.q.m.
a) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il giudice…regola
la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene
sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto
delle preclusioni assertive e probatorie maturate, nel verbale della prossima udienza: 1) specifichino gli
opponenti quali patti dei contratti bancari sarebbero affetti da nullità e/o invalidità, e quali le norme di
legge o di atto avente forza ed efficacia di legge che comminerebbero la nullità dei patti de quibus;
2)
specifichino in particolare in quali patti del contratto bancario: 2.1.- sarebbe stata istituita la capitalizzazione
trimestrale; 2.2.- sarebbero stati fissati interessi al saggio superiore a quello legale;
2.3.- sarebbe stata prevista la commissione di massimo scoperto;
3) specifichino gli opponenti in quali degli estratti conto
sarebbero percepibili gli effetti delle pattuizioni de quibus;
4) specifichino gli opponenti in quali trimestri
sarebbe stato oltrepassato il tasso di rilevanza usuraria ed indichino gli estremi dei DD.MM. attuativi della
ls 108/1996 che sarebbero stati violati, producendone copia se non ancora maturate le preclusioni assertive;
5) specifichi la parte opposta quali sarebbero gli specifici patti contrattuali che renderebbero infondata la
prospettazione degli opponenti;
b) fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 25 ottobre 2024;]
Nelle note telematiche autorizzate di trattazione della udienza del 25 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127ter cpc gli opponenti così discutevano le questioni rilevate dal Tribunale nella ordinanza:
17 [L'avv. Giuseppe Cavallo, in ossequio all'ordinanza del Tribunale di Taranto del 20 settembre del 2024,
precisa che sulla base della documentazione prodotta dalla Banca al momento della costituzione in giudizio, non è possibile evincere le clausole nulle per contrarietà a norme imperative. Tanto perché che il contratto di
affidamento bancario del 2019, pur recando la sottoscrizione del sig. sul timbro della ditta individuale, Pt_1
non reca la firma del ( essendo assente anche il timbro) negli allegati, ivi compreso il dettaglio delle Pt_1
condizioni economiche applicate al contratto di affidamento bancario. In assenza di una specifica pattuizione
sulle condizioni economiche da applicarsi al contratto di affidamento, è evidente che gli interessi passivi, le
commissioni e le spese sono da ritenersi indebite con conseguente diritto del al ricalcolo del saldo dare Pt_1
– avere. Lo stesso dicasi per gli estratti conto allegati dalla Trattasi di estratti, estrapolati dal CP_1
terminale, privi di sottoscrizione, di conformità all'originale e “staccati” dagli scalari ai quali dovrebbero
fare riferimento. Considerando che l'onere della prova in merito alla debenza delle somme di cui al decreto
ingiuntivo incombe sull'Istituto, è evidente che tale documentazione, poiché priva di sottoscrizione, non è in
grado di “provare” l'esistenza del credito de quo. Si insiste nella consulenza tecnica tecnica d'ufficio. In
subordine chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.]
Gli opponenti nulla hanno così allegato per specificare le ragioni della propria opposizione, lasciando nel vago ed indeterminato le censure generiche ed astratte che hanno mosso nell'atto di opposizione.
I medesimi opponenti mai sembrano aver negato e/o contestato l'effettiva ricezione da parte del sig.
delle prestazioni creditizie erogategli dalla Parte_1 Controparte_1
per ben tre diverse linee originate rispettivamente da: Contratto di Finanziamento
[...]
chirografario n. 7562 del 26.07.2019, Contratto di finanziamento chirografario n.6959 del
15.01.2018, Scoperto di conto corrente n. 01/03/000206262.
Gli opponenti mai sembrano aver contestato e/o negato gli inadempimenti che sono stati ascritti al debitore garantito sig. in tutti e tre i rapporti contrattuali in cui ha beneficiato delle Parte_1
prestazioni creditizie offerte dalla . Controparte_1
Gli opponenti mai sembrano aver formulato proposte conciliative e/o transattive che prevedessero almeno la restituzione della sorte capitale ricevuta nei contratti di prestito chirografario o prelevate nella apertura di credito in conto corrente.
18 II.- L'opposizione, in quanto generica ed indeterminata, deve così accolta solo per il profilo della invalidità del decreto monitorio per le motivazioni tutte contenute nella ordinanza reiettiva della concessione della provvisoria esecuzione emessa il 15 dicembre 2023, mentre deve essere rigettata in relazione alla fondatezza della domanda di condanna proposta dalla che va invece accolta CP_1
come formulata.
Siffatte conclusioni non contrastano con la nullità del D.I. opposto n. 2108/2022 ritenuta nella ordinanza reiettiva della concessione della provvisoria esecuzione emessa il 15 dicembre 2023.
Invero nel giudizio di opposizione a D.I. ex art. 645 cpc si deve distinguere il giudizio sulla validità dell'atto giudiziario opposto ( il decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 cpc e sottoposto all'obbligo di motivazione imposto sia dalla predetta norma sia dall'art. 111 comma VI della Costituzione della
Repubblica Italiana) dal giudizio sulla fondatezza della domanda di condanna introdotta col ricorso monitorio e solo provvisoriamente accolta dal giudice che emette il decreto ingiuntivo.
Ne consegue che la duplicità dell'oggetto del giudizio determina un vero e proprio simultaneus processus che ben può avere esiti differenti, con la declaratoria di invalidità dell'atto accompagnata dal riconoscimento della fondatezza della domanda di condanna.
III.- In relazione all'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate per ¼ mentre per la restante parte di ¾ sono poste a carico degli opponenti secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) visti ed applicati gli artt. 641 e 156 comma secondo cpc e 111 comma 6 della Costituzione della
Repubblica Italiana, in parziale accoglimento della opposizione dichiara nullo e revoca il D.I. n.
2108/2022 r.g.;
b) accoglie la domanda di condanna proposta dalla e, per Controparte_1
l'effetto, condanna e, in solido con esso la sig.ra con il limite Parte_1 CP_5
della garanzia fideiussoria prestata, al pagamento in favore della predetta azienda di credito della somma di euro 68.686,39 , oltre interessi al saggio come determinato nel decreto ingiuntivo emesso
19 e sino all'effettivo pagamento;
c) liquida le spese e competenze del giudizio in complessivi euro 480,00 per borsuali, euro 4800,00
per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
compensa per ¼ le predette spese e competenze e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della della restante parte di ¾; Controparte_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 19 novembre 2025;
Il giudice dott. LB MU
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3