Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1011 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Ivan Cittadino e Roberto Totino) Parte_1
appellante
E
(Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_1
di Catanzaro) appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. Punteggio per il servizio prestato presso ente di formazione accreditato dalla Regione.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Catanzaro del 27.10.2021, ha Parte_1 impugnato il decreto del 3.8.2021 con cui il dirigente scolastico dell' Controparte_2
di Catanzaro aveva rettificato il punteggio attribuitole nelle graduatorie di
[...]
istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio 2021/2024, ritenendo non
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“Formaconsult” accreditato dalla regione Calabria. Ha chiesto che le si riconosca il punteggio derivante da quel servizio e si condanni il a risarcirle Controparte_1
i “danni subiti e subendi”, da liquidarsi in via equitativa.
2. Nella resistenza del convenuto, il tribunale ha rigettato le sue CP_1 domande e l'ha condannata a pagare le spese processuali.
3. La ricorrente ha appellato la sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma.
4. Dopo aver notificato l'atto di appello all'amministrazione appellata il
13.11.2023, con memoria depositata il 13.2.2024 (e nuovamente il 22.7.2024) ha rinunciato agli atti del giudizio di impugnazione.
5. Il dicastero appellato, a cui l'atto di rinunzia non era stato notificato, si è costituto il 9.10.2024 e ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo infondato.
6. All'udienza del 15.5.205, sentiti i difensori comparsi, il Collegio ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
7. La rinuncia agli atti del giudizio, da parte dell'appellante, determina, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione dell'appello.
8. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 306, c. 4, c.p.c., non avendone le parti concordata la compensazione1.
9. Non giova infatti all'appellante aver depositato l'atto di rinunzia prima della costituzione del ministero convenuto al quale, però, non ha reso nota la sua sopravvenuta scelta processuale2, così obbligandolo a difendersi nel merito di un appello che ignorava essersi estinto3. 1 Cass. 5250/2018: “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione”. 2 Come invece era avvenuto nel caso esaminato da Cass. 23620/2017.
Pag. 2 di 3 10. Nella liquidazione delle spese si tiene conto del valore indeterminabile della controversia e dei parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014.
11. L'intervenuta estinzione osta alla declaratoria del c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, che in dispositivo si rinviene per mero refuso4.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 25/10/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 815/2023, pubblicata in data 18/10/2023 così provvede:
1. Dichiara estinto il processo per rinuncia;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in
€ 3.000 oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite. Ne consegue che anche quando il procedimento non sia giunto a conclusione con sentenza, non potendosi perciò aver riguardo alla soccombenza, la parte evocata in giudizio, che abbia svolto attività processuale, ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese per l'attività svolta nei confronti della parte che le ha causate …”.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. 13430/2007: “L'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa 4 Cass. 8170/2018: “In tema di impugnazioni, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato … non può costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio né di contenuto declaratorio;
sicché, l'errore del giudice … non può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, potendo solo consentire un'attestazione "ex lege" della non debenza del detto ulteriore contributo”.