Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 26.2.25, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 17692/2023 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. PANNONE STEFANO, come da procura in Parte_1
atti,
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. MAURO Controparte_1
ELBERTI, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.23, l'istante in epigrafe ha dedotto: di essere titolare di assegno sociale n. 04034013 con decorrenza 3/2011; che al raggiungimento del 70° anno l' le riconosceva di ufficio la maggiorazione ex art. 38 legge 448/2001; che CP_2
dall'1/1/2021 ha percepito i seguenti importi di assegno sociale: anno 2021= euro 236,72 mensili, anno 2022= euro 240,15 mensili, anno 2023= euro 288,44 mensili;
di essere coniugata con il Sig. nato a [...] il [...], titolare di pensione di CP_3
vecchiaia VOART n. 33036702; che il Sig. dall' 1/1/21 ha percepito i seguenti redditi CP_3
che con provvedimento del 4/5/23 e successivo dell'1/6/23, l' le chiedeva la restituzione di euro 2.925,68 per presunti importi erogati CP_2
per il periodo dal 01/01/22 al 31/12/22 e non dovuti per la seguente motivazione: “Sono stante riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Tanto premesso, ha argomentato in ordine all'irripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data dell'accertamento del superamento dei requisiti reddituali;
all'infondatezza della richiesta ex art. 52 comma II Legge 88/89, per mancanza di dolo dell'interessato; all'illegittimità del provvedimento per genericità della motivazione, all'infondatezza nel merito della pretesa e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare non tenuta la ricorrente alla restituzione di euro 2925,68 di cui al provvedimento del 4/5/23 e del CP_2
1/6/23 per differenze sull'assegno sociale n. 04034013 relative al periodo da 1/1/2022 al 31/12/22;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore del ricorrente di CP_2
tutte le somme recuperate dall' Istituto nelle more del giudizio per effetto del provvedimento del 4/5/23 e del
1/6/23, maggiorate di interessi legali, 3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 4) in caso di rigetto della domanda si chiede compensarsi le spese di giudizio sussistendo i requisiti reddituali di cui all' art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione di seguito riportata, sottoscritta dal ricorrente e da considerarsi parte integrante delle presenti conclusioni che si allega su separato foglio sottoscritto dal ricorrente.”.
L' ha contestato il fondamento della domanda, sulla scorta di articolate CP_1
argomentazioni e ne ha chiesto il rigetto;
in via gradata, ha chiesto che il Tribunale, accertato l'avvenuto pagamento nel 2021 a titolo di assegno sociale della somma di Euro
3.077,36, accolga la domanda riconvenzionale condizionata e condanni la ricorrente a restituire all' la somma di Euro 3.077,36 corrisposta per l'anno 2021; con vittoria di CP_2
spese, diritti ed onorari di lite. Disposto lo spostamento dell'udienza per la domanda riconvenzionale, all'esito della trattazione cartolare disposta in sostituzione dell'udienza del 26.2.25, la causa, istruita sulla base dei documenti in atti, è decisa con la presente sentenza di cui viene data comunicazione alle parti.
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Oggetto del contendere è la natura indebita delle somme erogate dall' a titolo di CP_2
assegno sociale per il periodo dall'1/1/2022 al 31/12/2022.
Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
CP_4
Cass. SU 18046/2010).
Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui. A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
E' del tutto irrilevante, poi, il fatto che l' in sede stragiudiziale, non abbia specificato CP_2
o non lo abbia fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto;
peraltro chiaramente indicate nel caso di specie. Sul punto, Cass., sez. lav., 30-01-2006, n. 2032, ha così concluso: "La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorchè dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato".
Dunque, le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: in altre parole, giammai il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere modificativo CP_2
o estintivo del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost. (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 24-02-2003, n. 2804).
In definitiva, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell alla ripetizione di CP_2
prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate.
Passando ad esaminare il merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, è pacifico che la ricorrente ha ricevuto le somme in questione a titolo di assegno e maggiorazione sociale per l'anno 2022.
La prima questione controversa attiene al superamento del limite reddituale nel periodo in questione: al riguardo, infatti, secondo la prospettazione dell' la compravendita del CP_2
fabbricato avvenuta in data 13.9.2021 ha munito la ricorrente e il suo coniuge di una disponibilità economica pari almeno ad Euro 30.162,00 (valore dichiarato nella vendita), che, in uno al reddito da pensione del Sig. (la cui esistenza è riconosciuta CP_3
dalla stessa ricorrente in ricorso), avrebbe determinato il superamento del limite di reddito ed escluderebbe per il 2022 la necessità dell'intervento assistenziale da parte dello Stato.
Tale tesi non è condivisibile.
Ed invero, in primo luogo l'art. 3 comma 6 della legge 335/95 istitutiva dell'assegno sociale stabilisce che “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.”.
Pertanto, se l'assegno sociale viene erogato nel 2022, esso viene conguagliato l'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata nel
2023 e che si riferisce all'anno precedente cioè 2022.
Quindi, per l'assegno erogato nel 2022 si farà riferimento ai redditi effettivamente percepiti nel 2022. Inoltre, l'art. 35 DL 207/2008, convertito in legge n.14/2009 stabilisce che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il
10 Luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Tale norma è stata poi modificata dall'art. 13, c.6, lettere a) e b) del D.L. 2010 n.78 convertito in legge n. 122/2010 che prescrive: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.” Lo stesso art. 13 stabilisce: “E' istituito presso l'istituto senza Controparte_5
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “ ” per la raccolta, la Controparte_6
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e delle altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”.
Alla luce della normativa richiamata, può, dunque affermarsi, che la regola generale in tema di liquidazione o di ricostituzione di prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito, è che deve aversi riguardo al reddito dell'anno solare precedente;
invece, per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati aventi titolo a prestazioni di natura assistenziale, rileva il reddito percepito nello stesso anno
(cfr. Cass. n. 5271/2017).
La norma stabilisce, dunque, che si considera il reddito dell'anno in corso per le prestazioni i cui dati confluiscono nel Casellario Centrale dei Pensionati, tra cui va annoverato l'assegno sociale.
Sulla questione la giurisprudenza è da tempo consolidata.
Secondo Cass. 16595/18:
“… sulla questione di causa si è formato un univoco orientamento di questa Corte (ex plurimis: Cass. 5 ottobre 2016, nr. 19926; 1 marzo 2017 nr. 5271; 15 novembre 2017 nr, 27013), cui in questa sede si intende assicurare continuità, secondo cui anche in vigenza della disciplina di cui al nuovo testo del D.L. n.
207 del 2008, art. 35, comma 8, - (come modificato ed integrato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6)- i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio assistenziale debbono coesistere con la erogazione del trattamento sicchè nella sede giudiziaria l'accertamento va operato con riferimento all'anno nel quale matura la prestazione e non con riferimento all'anno precedente. Il diverso criterio dell'anno anteriore alla prestazione è previsto ai fini della liquidazione amministrativa, ove per ragioni pratiche, si è fatto ricorso ad una presunzione di permanenza del requisito reddituale nell'anno successivo …”.
Nel caso in esame, venendo in rilievo una prestazione di carattere assistenziale, deve aversi riguardo al reddito percepito nell'anno in corso e, quindi, nel 2022 in cui è pacifico tra le parti che non vi è superamento del limite reddituale. Il ricorso, quindi, già sotto questo profilo, che assorbe ogni ulteriore valutazione, è meritevole di accoglimento.
A questo punto è necessario esaminare la domanda riconvenzionale proposta dall' in CP_2
via subordinata all'accoglimento del ricorso ed avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate all'istante a titolo di assegno e maggiorazione sociale nell'anno 2021 per superamento del limite reddituale con riferimento all'anno in questione.
Al riguardo questo giudice, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario, ritiene di non discostarsi dalle argomentazioni già espresse in una pregressa pronuncia (sentenza del 6.3.24) e in altri precedenti anche di questo Tribunale secondo cui i proventi della vendita di un immobile non costituiscono reddito concretamente fruibile, nè da un punto di vista economico, nè secondo qualificazione giuridica (vedi Corte d'Appello di Ancona – 15.04/11.05.2005 n. 174;
Sentenza n. 3770/24 dott.ssa Bonfiglio ).
In detta sentenza n. 174 si legge: “Merita a tal riguardo ricordare che per reddito deve intendersi "il complesso di beni diretti, o di consumo, affluenti ad un soggetto economico con carattere di periodicità e - concetto insito in quello medesimo di periodicità - con carattere di consumabilità, senza menomazione della fonte da cui promanano, cioè del patrimonio, qualora si eccettuino le perdite compensabili a mezzo dell'ammortamento e dell'assicurazione. In contrapposto alla nozione di patrimonio - nozione statica - la nozione di reddito è dinamica: riguarda, cioè, i beni di consumo nell'afflusso periodico ad un soggetto economico".
Anche secondo un'ottica giuridica (e più specificamente tributaria) i redditi vengono divisi, dall'art 6 DPR. n° 917/1986 ovvero Testo unico Imposte dirette, in fondiari (rilevanti però
"indipendentemente dalla percezione", a mente dell'art. 23 dello stesso TUIR.), di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e diversi.
Or, il solo possesso del ricavato della vendita di un immobile non comporta in sé possesso di reddito - ma solo di patrimonio - non generando esso afflusso periodico di beni a favore del soggetto possessore. Tanto che il legislatore tributario, ai fini dell'imposizione, deve di necessità prescindere dalla relativa percezione. Dunque, sarebbe stato onere dell' provare che le descritte vendite abbiano generato CP_1
reddito a beneficio della ricorrente - posto che questa non è, come visto, una conseguenza automatica.
Una simile prova avrebbe potuto essere fornita anche facendo ricorso alla situazione, classificata nel novero dei "redditi diversi", ora descritta ad esempio dall'art 81, lett. b), TUIR.
- ed in precedenza prevista dall'art. 76 DPR. n° 597/1973 - relativa alle "plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione o donazione ...".
Tale prova non è stata fornita essendo di converso documentato che l'immobile oggetto di compravendita del 13/9/21 è stato venduto dopo oltre 30 anni dall'acquisto avvenuto il
27/1/83 (cfr pag. 2 art. 2 dell'atto di compravendita in atti); pertanto, non può farsi discendere dalla mera vendita dell'immobile alcuna conclusione in termini di effettivo possesso di reddito.
Sulla scorta di queste argomentazioni, che assorbono l'esame delle altre questioni sollevate, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Il contrasto giurisprudenziale esistente in relazione alle questioni giuridiche sottese alla domanda riconvenzionale giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme percepite dalla parte ricorrente a titolo di assegno sociale per il periodo dall'1.1.22. al 31.12.22; rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento della somma restante CP_2
pari a € 1.500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con attribuzione
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 26/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato