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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3212 /2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 20/11/2025, promossa da Parte_1
(p. iva ), in persona del Curatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Gemelli, giusta procura in atti, attore in riassunzione contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari. In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 24.06.2021, la società
[...]
premesso di aver intrattenuto, fin dal 31.05.1992, il rapporto Parte_1 di conto corrente con apertura di credito n. 2337/196357, ha agito in giudizio nei confronti del contestando l'illegittima applicazione al Controparte_1 rapporto bancario di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, valute fittizie e l'illegittimo utilizzo dello ius variandi. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti. Il costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione delle pretese avverse. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. In seguito al fallimento della si è costituita in Parte_1 giudizio la Curatela insistendo nella domande già proposte dalla società in bonis. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., svolta c.t.u. contabile sul rapporto oggetto di causa, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunta in decisione. La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che seguono. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha
2 avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Traslando i superiori principi al caso di specie, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso
3 la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 05.02.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, le doglianze di parte attrice sono infondate, avendo la stessa espressamente contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal III trimestre 2009 (v. pag. 11 dell'atto di citazione) ed essendo incontestata la circostanza che il rapporto fosse già in essere in data anteriore. Deve, quindi, ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, sia smentita dalle
4 stesse allegazioni di parte attrice, non rendendosi, pertanto, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando gli stessi specificamente pattuiti tra le parti nel primo contratto di conto corrente prodotto in atti del 09.05.2008 (doc. 01), sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. Il c.t.u., premesso di aver ricostruito il rapporto in oggetto in continuità dal 31.03.2014 alla chiusura dello stesso, in data 29.06.2016, ha dato atto della presenza in atti di un primo contratto, sottoscritto dalle parti, risalente al 09.05.2008, nel quale i predetti interessi sono specificatamente pattuiti. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Deve, altresì, essere rigettata la censura relativa all'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, risalendo il primo contratto in atti al 2008, ossia successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve vagliarsi la corrispondenza dello stesso alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste.
5 Ebbene, il contratto di conto corrente, sottoscritto dal cliente in data 09.05.2008, prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi (id est la richiesta omogenea periodicità della capitalizzazione), sicchè l'applicazione di tale effetto anatocistico deve ritenersi legittima (v. doc. 01 e 02). Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione di applicazione da parte della banca di interessi superiori a quelli pattuiti frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi e di somme non dovute, nonché di applicazione anticipata delle valute di addebito, avendo parte attrice formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, con la conseguenza che la medesima, come già precisato, deve ritenersi inammissibile Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto non può essere accolta. In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009 (data del primo intervento normativo), deve essere sancita la nullità della relativa clausola per mancanza di causa, qualora la medesima sia calcolata sul fido concesso ed utilizzato dal correntista, assumendo in tal caso la funzione tipica degli interessi passivi, già applicati dall'istituto di credito con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per la medesima prestazione si configurerebbe come priva di causa (cfr. Tribunale Monza, 07.04.2006; Tribunale Milano, 04.07.2002, n. 8896). Deve, invece, ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi. Deve, quindi, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto
“indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è “legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., sez. I, 20.06.2022, n. 19825; conf. Cass. Civ., sez. I, 15.01.2024, n. 1373).
6 Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che il consulente, premesso di aver ricostruito in continuità il rapporto di conto corrente n. 010919.0, acceso presso il Banco di Credito Siciliano S.p.a. in data 11.05.1992, poi proseguito dall'01.06.1998 con il n. 10919/24 e, infine, pervenuto alla AN AR di LO (oggi dall'01.07.2007 con il n. 196357, con Controparte_1 decorrenza dal 11.05.1992, solo dal 31.03.2014 fino all'estinzione del 29.06.2016, ha precisato, anche in risposta alle osservazioni di parte attrice, che le ricostruzioni effettuate sono state condotte tenuto conto della mancanza di estratti conto relativi a tutto l'anno 1995 ed al I trimestre 2014, la quale non ha conseguentemente consentito di ricostruire interamente l'andamento del rapporto di conto corrente, neppure ricorrendo agli estratti conto scalari di tali periodi. Il periodo oggetto di analisi del rapporto di conto corrente decorre, pertanto, soltanto dal 31.03.2014 sicchè non viene in rilievo l'accertamento relativo all'esclusione della commissione di massimo scoperto applicata dalla AN dall'inizio del rapporto di conto corrente fino al giugno 2009 né quello relativo alla verifica del corrispettivo di disponibilità creditizia e indennità per sconfinamento applicati dalla AN dal giugno 2009 fino al giugno 2012, qualora la AN non avesse comunicato al cliente l'adeguamento della c.m.s. alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 bis sopra indicato (v. pag. 11 e 12 della c.t.u.). Il consulente ha, altresì, osservato, in ordine poi al quesito peritale che dispone di verificare se successivamente alla data dell'1 luglio 2012 (cui fa riferimento il decreto CICR 20 giugno 2012 n. 644) la AN si fosse conformata alla disciplina prevista dall'art. 117 bis T.U.B. e dal suddetto decreto CICR, escludendo, in caso di riscontro negativo, le commissioni previste dalla citata normativa, che con il contratto del 27.09.2013 la banca risulta essersi adeguata alla disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e al decreto CICR n. 644, pattuendo per iscritto una commissione omnicomprensiva annua per la disponibilità creditizia del 2% (0,50% trimestrale) ed una commissione di istruttoria veloce in misura fissa per gli sconfinamenti oltre fido, come stabilito dalla citata normativa, non provvedendo, pertanto, ad effettuare alcuna modifica nella ricostruzione del rapporto di conto corrente. Analoghe conclusioni valgono in ordine all'eccezione della banca convenuta di prescrizione decennale delle domande formulate dall'attrice, avendo il c.t.u. effettuato la ricostruzione del rapporto di conto corrente a decorrere solo dal 31.03.2014, cioè successivamente al periodo oggetto di prescrizione. Alla luce delle risultanze peritali, dalle quali ritiene questo Giudice non vi è motivo di discostarsi, il nominato c.t.u. ha, quindi, ritenuto di dover confermare il saldo “0” (zero) risultante dalle scritture contabili della banca,
7 cui all'estratto conto di chiusura rapporto alla data del 29.06.2016 (v. pag. 14 e 18 della c.t.u.). Sotto tale profilo, deve infatti ritenersi che le conclusioni cui è pervenuto il consulente non si pongano in contrasto con il recente orientamento della Suprema Corte, la quale ha precisato che “il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione facendo ricorso unicamente alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde , vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta, ad esempio facendo ricorso a consulenza tecnica contabile (Cass., n. 29190/2020; Cass., n. 20621/2021). Nel qual caso, il correntista può avvalersi di elementi di prova che, a giudizio del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato, anche al fine di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (Cass., n. 11543/2019), apportando «correttivi» ai saldi (Cass., n. 9140/2020)” (Cass. Civ., 14.10.2025, n. 27459), avendo lo stesso precisato di non aver potuto ricostruire l'andamento del rapporto ricorrendo ad altri documenti di raccordo ed applicando un movimento a quadratura, in mancanza degli estratti conto e degli estratti scalari relativi al periodo in contestazione. Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento danni per violazione del principio di buona fede e correttezza, formulata da parte attrice. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero
8 accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo parte attrice fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitato ad allegare il danno subito. Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice devono, pertanto, essere rigettate. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice in favore della banca convenuta e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico della curatela attrice. In ragione della mancata partecipazione del all'incontro Controparte_1 di mediazione del 02.02.2021 senza giustificato motivo lo stesso va condannato, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, al versamento di una somma in favore dell'Erario pari al valore del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3212/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico della curatela attrice;
4. condanna il al versamento in favore Controparte_1 dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Si comunichi. Così deciso in Messina il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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(p. iva ), in persona del Curatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Gemelli, giusta procura in atti, attore in riassunzione contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari. In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 24.06.2021, la società
[...]
premesso di aver intrattenuto, fin dal 31.05.1992, il rapporto Parte_1 di conto corrente con apertura di credito n. 2337/196357, ha agito in giudizio nei confronti del contestando l'illegittima applicazione al Controparte_1 rapporto bancario di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, valute fittizie e l'illegittimo utilizzo dello ius variandi. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti. Il costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione delle pretese avverse. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. In seguito al fallimento della si è costituita in Parte_1 giudizio la Curatela insistendo nella domande già proposte dalla società in bonis. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., svolta c.t.u. contabile sul rapporto oggetto di causa, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunta in decisione. La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che seguono. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha
2 avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Traslando i superiori principi al caso di specie, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso
3 la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 05.02.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, le doglianze di parte attrice sono infondate, avendo la stessa espressamente contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal III trimestre 2009 (v. pag. 11 dell'atto di citazione) ed essendo incontestata la circostanza che il rapporto fosse già in essere in data anteriore. Deve, quindi, ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, sia smentita dalle
4 stesse allegazioni di parte attrice, non rendendosi, pertanto, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando gli stessi specificamente pattuiti tra le parti nel primo contratto di conto corrente prodotto in atti del 09.05.2008 (doc. 01), sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. Il c.t.u., premesso di aver ricostruito il rapporto in oggetto in continuità dal 31.03.2014 alla chiusura dello stesso, in data 29.06.2016, ha dato atto della presenza in atti di un primo contratto, sottoscritto dalle parti, risalente al 09.05.2008, nel quale i predetti interessi sono specificatamente pattuiti. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Deve, altresì, essere rigettata la censura relativa all'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, risalendo il primo contratto in atti al 2008, ossia successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve vagliarsi la corrispondenza dello stesso alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste.
5 Ebbene, il contratto di conto corrente, sottoscritto dal cliente in data 09.05.2008, prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi (id est la richiesta omogenea periodicità della capitalizzazione), sicchè l'applicazione di tale effetto anatocistico deve ritenersi legittima (v. doc. 01 e 02). Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione di applicazione da parte della banca di interessi superiori a quelli pattuiti frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi e di somme non dovute, nonché di applicazione anticipata delle valute di addebito, avendo parte attrice formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, con la conseguenza che la medesima, come già precisato, deve ritenersi inammissibile Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto non può essere accolta. In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009 (data del primo intervento normativo), deve essere sancita la nullità della relativa clausola per mancanza di causa, qualora la medesima sia calcolata sul fido concesso ed utilizzato dal correntista, assumendo in tal caso la funzione tipica degli interessi passivi, già applicati dall'istituto di credito con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per la medesima prestazione si configurerebbe come priva di causa (cfr. Tribunale Monza, 07.04.2006; Tribunale Milano, 04.07.2002, n. 8896). Deve, invece, ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi. Deve, quindi, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto
“indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è “legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., sez. I, 20.06.2022, n. 19825; conf. Cass. Civ., sez. I, 15.01.2024, n. 1373).
6 Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che il consulente, premesso di aver ricostruito in continuità il rapporto di conto corrente n. 010919.0, acceso presso il Banco di Credito Siciliano S.p.a. in data 11.05.1992, poi proseguito dall'01.06.1998 con il n. 10919/24 e, infine, pervenuto alla AN AR di LO (oggi dall'01.07.2007 con il n. 196357, con Controparte_1 decorrenza dal 11.05.1992, solo dal 31.03.2014 fino all'estinzione del 29.06.2016, ha precisato, anche in risposta alle osservazioni di parte attrice, che le ricostruzioni effettuate sono state condotte tenuto conto della mancanza di estratti conto relativi a tutto l'anno 1995 ed al I trimestre 2014, la quale non ha conseguentemente consentito di ricostruire interamente l'andamento del rapporto di conto corrente, neppure ricorrendo agli estratti conto scalari di tali periodi. Il periodo oggetto di analisi del rapporto di conto corrente decorre, pertanto, soltanto dal 31.03.2014 sicchè non viene in rilievo l'accertamento relativo all'esclusione della commissione di massimo scoperto applicata dalla AN dall'inizio del rapporto di conto corrente fino al giugno 2009 né quello relativo alla verifica del corrispettivo di disponibilità creditizia e indennità per sconfinamento applicati dalla AN dal giugno 2009 fino al giugno 2012, qualora la AN non avesse comunicato al cliente l'adeguamento della c.m.s. alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 bis sopra indicato (v. pag. 11 e 12 della c.t.u.). Il consulente ha, altresì, osservato, in ordine poi al quesito peritale che dispone di verificare se successivamente alla data dell'1 luglio 2012 (cui fa riferimento il decreto CICR 20 giugno 2012 n. 644) la AN si fosse conformata alla disciplina prevista dall'art. 117 bis T.U.B. e dal suddetto decreto CICR, escludendo, in caso di riscontro negativo, le commissioni previste dalla citata normativa, che con il contratto del 27.09.2013 la banca risulta essersi adeguata alla disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e al decreto CICR n. 644, pattuendo per iscritto una commissione omnicomprensiva annua per la disponibilità creditizia del 2% (0,50% trimestrale) ed una commissione di istruttoria veloce in misura fissa per gli sconfinamenti oltre fido, come stabilito dalla citata normativa, non provvedendo, pertanto, ad effettuare alcuna modifica nella ricostruzione del rapporto di conto corrente. Analoghe conclusioni valgono in ordine all'eccezione della banca convenuta di prescrizione decennale delle domande formulate dall'attrice, avendo il c.t.u. effettuato la ricostruzione del rapporto di conto corrente a decorrere solo dal 31.03.2014, cioè successivamente al periodo oggetto di prescrizione. Alla luce delle risultanze peritali, dalle quali ritiene questo Giudice non vi è motivo di discostarsi, il nominato c.t.u. ha, quindi, ritenuto di dover confermare il saldo “0” (zero) risultante dalle scritture contabili della banca,
7 cui all'estratto conto di chiusura rapporto alla data del 29.06.2016 (v. pag. 14 e 18 della c.t.u.). Sotto tale profilo, deve infatti ritenersi che le conclusioni cui è pervenuto il consulente non si pongano in contrasto con il recente orientamento della Suprema Corte, la quale ha precisato che “il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione facendo ricorso unicamente alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde , vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta, ad esempio facendo ricorso a consulenza tecnica contabile (Cass., n. 29190/2020; Cass., n. 20621/2021). Nel qual caso, il correntista può avvalersi di elementi di prova che, a giudizio del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato, anche al fine di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (Cass., n. 11543/2019), apportando «correttivi» ai saldi (Cass., n. 9140/2020)” (Cass. Civ., 14.10.2025, n. 27459), avendo lo stesso precisato di non aver potuto ricostruire l'andamento del rapporto ricorrendo ad altri documenti di raccordo ed applicando un movimento a quadratura, in mancanza degli estratti conto e degli estratti scalari relativi al periodo in contestazione. Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento danni per violazione del principio di buona fede e correttezza, formulata da parte attrice. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero
8 accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo parte attrice fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitato ad allegare il danno subito. Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice devono, pertanto, essere rigettate. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice in favore della banca convenuta e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico della curatela attrice. In ragione della mancata partecipazione del all'incontro Controparte_1 di mediazione del 02.02.2021 senza giustificato motivo lo stesso va condannato, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, al versamento di una somma in favore dell'Erario pari al valore del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3212/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico della curatela attrice;
4. condanna il al versamento in favore Controparte_1 dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Si comunichi. Così deciso in Messina il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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