Articolo 11 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
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1 gennaio 2020
Art. 11. (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione) 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e , che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) ;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. (2)
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all' articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di credito di cui al successivo articolo 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza.(4)(7)
------------ AGGIORNAMENTO (2)
La l. 8 maggio 1989 (con l'art.2) ha disposto che "Per le imprese di cui all' articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall' articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso.
Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate." ------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ha disposto che " I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8 , 9 , 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori." ------------ AGGIORNAMENTO (7)
La L. 7 agosto 1990, n. 250 (con l'art.1 ) ha disposto che "Le imprese radiofoniche di cui all' articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , qualora siano costituite in societa' cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
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