TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2625/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 9,55 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. SANSOBRINO VINCENZO Parte_1
GERARDO SALVATORE
Per essuno compare Controparte_1
Il giudice invita alla discussione. L'avv. Sansobrino dà atto di aver depositato in PCT ricorso notificato a mezzo PEC alla società resistente all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della società estratta in data 8.1.2025, come da visura che esibisce con riserva di deposito odierno in PCT;
chiede dichiararsi la contumacia della stessa e discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.
Il Giudice stante la ritualità della notifica del ricorso a mezzo PEC, dichiara la contumacia della resistente
[...]
e si ritira in Camera di Consiglio. Controparte_1
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,29, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANSOBRINO Parte_1 C.F._1
VINCENZO GERARDO SALVATORE, elettivamente domiciliata in VIA DEI PANCIATICHI 38/5
FIRENZE presso il difensore avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice del lavoro Parte_1 Controparte_1
domandando il pagamento della somma di € 1.084,39 per le mensilità di febbraio e marzo
[...]
2024, festività, ratei ferie, ratei di 13a mensilità e rateo TFR.
La ricorrente ha riferito:
- di essere stata assunta da in data 3.3.2015 con Parte_2
contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (6 ore settimanali) con mansioni di parrucchiera di
3° livello del CCNL Barbieri/Parrucchieri;
- che, con contratto del 19.02.2024, ha ceduto Parte_2 con riserva di proprietà l'azienda commerciale a subentrata dal Controparte_1
20.02.2024 nei rapporti di lavoro con le dipendenti (tra cui, la ricorrente)
- di aver quindi continuato a lavorare senza soluzione di continuità, dal 20.02.2024, per Controparte_1
per n. 6 ore settimanali (giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 13) con mansioni di
[...]
parrucchiera di 3° livello del CCNL consistenti in attività di assistenza Controparte_2 all'esecuzione di: acconciature, taglio, permanente, messa in piega, tinture e servizi tecnici;
- di essersi dimessa per giusta causa il 15.3.2024, non avendo ricevuto busta paga di febbraio 2024 e competenze retributive maturate. Nella contumacia della società convenuta (non costituita in giudizio benchè ritualmente citata), la causa
è stata istruita mediante documenti e decisa alla odierna udienza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Data prova documentale del rapporto di lavoro inter partes a tempo indeterminato e perziale (6 ore settimanali) nel periodo dal 20.2.2024 al 15.3.2024 in foza di subentro della resistente a
[...]
per effetto di cessione di azienda del 19.2.2024 (vd. docc. 2- Parte_2
5 fasc. ric.), la ricorrente ha allegato l'inadempimento delle obbligazioni del datore di lavoro in punto di omesso pagamento delle retribuzioni di cui alla mensilità di febbraio e marzo 2024, competenze di fine rapporto e TFR.
La società resistente, rimasta contumace, non ha dato prova dell'adempimento.
In forza dei conteggi in atti (doc. 6 fasc. ric.), effettuati sulla base delle tabelle retributive del CCNL applicato (vd. doc. 9 fasc. ric.) e fatti propri dal giudicante, risulta un credito complessivo di € 1.084,39
(di cui € 886,25 a titolo di TFR), al cui pagamento deve quindi essere condannata parte resistente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente;
esse sono liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare in favore della ricorrente la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 1.084,39 (di cui € 886,25 a titolo di TFR), oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 515,00 per Controparte_3 compensi, € 21,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2625/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 9,55 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. SANSOBRINO VINCENZO Parte_1
GERARDO SALVATORE
Per essuno compare Controparte_1
Il giudice invita alla discussione. L'avv. Sansobrino dà atto di aver depositato in PCT ricorso notificato a mezzo PEC alla società resistente all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della società estratta in data 8.1.2025, come da visura che esibisce con riserva di deposito odierno in PCT;
chiede dichiararsi la contumacia della stessa e discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.
Il Giudice stante la ritualità della notifica del ricorso a mezzo PEC, dichiara la contumacia della resistente
[...]
e si ritira in Camera di Consiglio. Controparte_1
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,29, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANSOBRINO Parte_1 C.F._1
VINCENZO GERARDO SALVATORE, elettivamente domiciliata in VIA DEI PANCIATICHI 38/5
FIRENZE presso il difensore avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice del lavoro Parte_1 Controparte_1
domandando il pagamento della somma di € 1.084,39 per le mensilità di febbraio e marzo
[...]
2024, festività, ratei ferie, ratei di 13a mensilità e rateo TFR.
La ricorrente ha riferito:
- di essere stata assunta da in data 3.3.2015 con Parte_2
contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (6 ore settimanali) con mansioni di parrucchiera di
3° livello del CCNL Barbieri/Parrucchieri;
- che, con contratto del 19.02.2024, ha ceduto Parte_2 con riserva di proprietà l'azienda commerciale a subentrata dal Controparte_1
20.02.2024 nei rapporti di lavoro con le dipendenti (tra cui, la ricorrente)
- di aver quindi continuato a lavorare senza soluzione di continuità, dal 20.02.2024, per Controparte_1
per n. 6 ore settimanali (giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 13) con mansioni di
[...]
parrucchiera di 3° livello del CCNL consistenti in attività di assistenza Controparte_2 all'esecuzione di: acconciature, taglio, permanente, messa in piega, tinture e servizi tecnici;
- di essersi dimessa per giusta causa il 15.3.2024, non avendo ricevuto busta paga di febbraio 2024 e competenze retributive maturate. Nella contumacia della società convenuta (non costituita in giudizio benchè ritualmente citata), la causa
è stata istruita mediante documenti e decisa alla odierna udienza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Data prova documentale del rapporto di lavoro inter partes a tempo indeterminato e perziale (6 ore settimanali) nel periodo dal 20.2.2024 al 15.3.2024 in foza di subentro della resistente a
[...]
per effetto di cessione di azienda del 19.2.2024 (vd. docc. 2- Parte_2
5 fasc. ric.), la ricorrente ha allegato l'inadempimento delle obbligazioni del datore di lavoro in punto di omesso pagamento delle retribuzioni di cui alla mensilità di febbraio e marzo 2024, competenze di fine rapporto e TFR.
La società resistente, rimasta contumace, non ha dato prova dell'adempimento.
In forza dei conteggi in atti (doc. 6 fasc. ric.), effettuati sulla base delle tabelle retributive del CCNL applicato (vd. doc. 9 fasc. ric.) e fatti propri dal giudicante, risulta un credito complessivo di € 1.084,39
(di cui € 886,25 a titolo di TFR), al cui pagamento deve quindi essere condannata parte resistente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente;
esse sono liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare in favore della ricorrente la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 1.084,39 (di cui € 886,25 a titolo di TFR), oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 515,00 per Controparte_3 compensi, € 21,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.