TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 687
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004

    La doglianza è fondata per la tettoia in legno, in quanto il parere paesaggistico negativo della commissione comunale è stato formulato dopo il parere vincolante della Soprintendenza e senza contraddittorio.

  • Accolto
    Violazione delle discipline procedimentali e del contraddittorio

    La doglianza è fondata per la tettoia in legno, in quanto il parere paesaggistico negativo della commissione comunale è stato formulato dopo il parere vincolante della Soprintendenza e senza contraddittorio.

  • Altro
    Violazione delle garanzie partecipative

    Non specificato per questo punto, ma la decisione generale accoglie parzialmente il ricorso.

  • Altro
    Contestazione nel merito delle ragioni di contrasto degli interventi rispetto al P.R.G. e al regolamento edilizio

    Le censure relative al locale ad uso residenziale sono infondate per violazione delle altezze minime imposte dal regolamento edilizio. Le censure relative alla tettoia in legno sono fondate per sussistente doppia conformità urbanistica ed edilizia e conformità paesaggistica. Le censure relative al manufatto in muratura sono fondate per accertata realizzazione in epoca anteriore al 1967.

  • Accolto
    Illegittimità del parere paesaggistico negativo della Commissione Comunale

    Il parere paesaggistico negativo espresso dalla commissione comunale per il paesaggio in data 16 novembre 2011 non può ritenersi legittimo, in quanto formulato in assenza di contraddittorio con la parte interessata e solo dopo che la Soprintendenza si era espressa favorevolmente.

  • Rigettato
    Violazione delle altezze minime imposte dal regolamento edilizio

    Il locale soppalcato ha un'altezza media di mt 2,45 (inferiore a mt 2,70) e un'altezza minima di mt 2 (inferiore a mt 2,40). Il locale al piano terra ha una superficie con altezza superiore a mt 2,70 che costituisce meno del 50% della sua superficie complessiva.

  • Accolto
    Sussistenza della doppia conformità urbanistica ed edilizia

    L'art. 73 del regolamento edilizio, che consente la realizzazione di schermature per posti auto, era presente in entrambe le versioni del regolamento.

  • Accolto
    Conformità paesaggistica

    Il parere paesaggistico negativo della commissione comunale è illegittimo in quanto formulato dopo il parere vincolante della Soprintendenza e senza contraddittorio.

  • Accolto
    Legittimità del manufatto in muratura

    Il Comune ha ritenuto accertata la realizzazione del manufatto fuori dal perimetro urbano e in epoca anteriore al 1967.

  • Improcedibile
    Rimozione spontanea delle tettoie in lamiera

    Le doglianze relative alle tettoie in lamiera sono improcedibili posto che il ricorrente ha provveduto alla loro spontanea rimozione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 687
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 687
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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