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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1757\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA AL Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1757\2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4908/2024;
[...]
(P.I.: ) con l'avv. Andrea Ilario Maria Viani, come da procura Parte_1 P.IVA_1 acclusa all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso la sede dell'Avvocatura Regionale, Piazza
Città di Lombardia n. 1, Milano;
Email_1 appellante e appellata incidentale
CONTRO
(P.I.: Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Cesare Tapparo, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Mercatovecchio n. 28, Udine;
Email_2 appellata e appellante incidentale
Oggetto: pagamento contributi compensazione CP_2
* CONCLUSIONI
-Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 18 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Nel merito: In via principale:
Accogliere integralmente i motivi di appello proposti da e annullare e/o riformare Parte_1 parzialmente la sentenza n. 4908 del 9 maggio 2024, pubblicata in pari data e notificata in data 23 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Dr. Di Plotti, resa nel procedimento n.
36777/2022, nonché, per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità della compensazione atecnica posta in essere anche con riferimento all'importo di cui alla disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009, con tutte le conseguenze di legge;
- Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto da controparte nella comparsa di risposta in appello depositata per intervenuta prescrizione decennale del diritto della Parte_2 di agire al fine di ottenere la condanna alla corresponsione dei contributi PA posti in
[...] compensazione da parte di Organismo Pagatore Regione Lombardia e in Parte_1 generale per l'infondatezza nel merito delle domande ivi proposte alla luce dei motivi esposti nel presente atto;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolto il primo motivo di impugnazione, accogliere parzialmente l'appello con riduzione dell'importo da corrispondere alla Parte_2 alla minor somma di € 14.267,93, con espunzione dell'importo di € 194,89 dai complessivi € 14.462,82 di cui alla disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio”.
-Per l'appellata Controparte_1
“Nel merito in via principale: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria
[...] istanza e domanda, previa declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove deduzioni e produzioni documentali allegate all'atto di appello, rigettare integralmente l'appello proposto da
, in quanto infondato in fatto e in diritto, e quindi, respinta ogni diversa istanza e Parte_1 domanda avversaria, rigettarsi il gravame perché infondato in fatto e in diritto.
Nel merito in via incidentale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale dei capi di sentenza gravati a mezzo dell'appello incidentale, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame incidentale, per le causali esposte in narrativa, condannare in persona Parte_1 del Presidente p.t. a pagare alla società ricorrente la capitale somma di € 59.696,12 oltre a interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. Spese onorari di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
* pagina 2 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4908\2024 del 9 Parte_1 maggio 2024 che - in parziale accoglimento delle domande svolte da
[...]
- ha condannato la al pagamento della somma di Controparte_1 Pt_1 euro 14.462,82 oltre interessi legali e al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in euro
5.077,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre accessori.
B. Il primo grado di giudizio
(a seguire solo ) Parte_3 Parte_2 ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al pagamento della somma di Parte_1 euro 59.696,12 oltre interessi.
Più precisamente, ha riferito:
- di aver presentato ad ) la domanda per l'erogazione Controparte_3 dei contributi denominati PA (Politica Agricola Alimentare), ai sensi del Reg. CE 1782/2003 per gli anni dal 2005 al 2009;
- che la domanda presentata per le suddette annualità è stata accolta;
- che ha illegittimamente compensato atecnicamente i contributi comunitari dovuti e le multe CP_2 per quote latte;
- che non è ammissibile la compensazione tra un credito certo, liquido ed esigibile, come quello per il contributo PA dell'agricoltore, con un preteso credito per un prelievo supplementare afferente campagne lattiere passate,
-che ai sensi dell'art. 3 co. 5 duodecies D.L. n. 182/2005, conv. nella L. n. 231/2002, i contributi non possono essere oggetto di sequestro, pignoramento o formare oggetto di provvedimenti cautelari;
- che pertanto non essendo contributi in oggetto pignorabili, non possono neanche essere portati in compensazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 1246 c.c.
Per tali ragioni ha domandato la condanna della al pagamento della somma di euro Parte_1
59.696,12 oltre interessi.
, regolarmente costituitasi, ha insistito per il rigetto delle domande avverse. Parte_1
Ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dalla controparte, ha contestato il quantum dell'importo richiesto, e ha quantificato le compensazioni relative alle quote latte nella misura di € 58.442,14.
Ha pertanto ribadito la legittimità della compensazione atecnica operata.
C. La sentenza impugnata pagina 3 di 18 -Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda proposta da , volta ad ottenere la Parte_2 declaratoria di illegittimità della compensazione fra i contributi erogati dalla in Parte_1 relazione alla Politica Agricola Comune (PA) e le somme addebitate a titolo di prelievo supplementare sul latte per le annate 2005 - 2009 (per euro 59.696,12).
Più precisamente, non ha ritenuto opponibile in compensazione da parte della la Parte_1 minor somma di euro 14.462,82, trattandosi di importo relativo a crediti privi del requisito della certezza, e ha pertanto condannato quest'ultima al pagamento del relativo importo a favore di
[...]
. Pt_2
- Ha quindi considerato ammissibile e legittima la compensazione atecnica operata dalla
[...] per il restante importo, evidenziando che i crediti a titolo di aiuto comunitario ed i debiti a Parte_1 titolo di prelievo supplementare si riferiscono ad un unico rapporto giuridico fra agricoltore ed Unione
Europea e richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali sul punto.
Ha infatti ritenuto la non applicabilità del divieto di compensazione di cui all'art. 1246, comma 1, n. 3)
c.c., trattandosi di previsione limitata alle ipotesi di compensazione propria (non atecnica, o impropria, come quella del caso di specie).
-Ha poi richiamato il Regolamento Comunitario n. 1034\2008 ( sul riconoscimento degli organismi di pagamento e sul pagamento dei conti nel settore agricolo dell'UE), evidenziando che quest'ultimo non ha innovato rispetto alla previgente applicazione, da parte di singoli stati membri, del rimedio di diritto interno della compensazione (tra crediti derivanti da norme comunitarie spettanti al soggetto beneficiario e crediti -a qualsiasi titolo- vantati dallo Stato membro nei confronti del medesimo soggetto beneficiario), quale modalità applicativa delle misure di recupero dei pagamenti e dei contributi indebiti. Sul punto ha precisato che la compensazione tra crediti comunitari e crediti statali era stata prevista dai singoli stati membri, ed era stata ritenuta conforme al diritto comunitario, qualora costituisse il solo modo per recuperare i debiti maturati.
-Ha poi osservato che la suddetta compensazione atecnica - tra aiuti e prelievi - è tuttavia ammissibile a condizione che il controcredito fatto valere dall'ente sia certo e liquido, secondo la valutazione operata dal giudice di merito, al quale spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da
, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità. Sul punto ha chiarito CP_2 che il credito vantato da può essere definito certo ove accertato in via definitiva, e non più CP_2 soggetto a impugnazione. Ha quindi ritenuto, sulla base di tali premesse, che i crediti di , CP_2 opposti in compensazione, sono certi, in quanto non risultano oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, eccetto che per alcuni importi.
pagina 4 di 18 Più precisamente, ha rilevato che la sentenza del TAR Lazio n. 13390/23,richiamata dall'attore, ha accolto la domanda di annullamento delle comunicazioni (per quanto qui di interesse) della
[...] in merito ai quantitativi di riferimento individuale (QRI) per il periodo 2008/2009, e che Parte_1 nella sentenza si dà atto che le aziende agricole ricorrenti (tra le quali ) hanno impugnato “le Parte_2 comunicazioni recanti quote latte – esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2008/2009 e CP_2 contestuale comunicazione del prelievo - dalle quali risulta il prelievo supplementare per le consegne di latte effettuate nella campagna lattiera di riferimento. Ha quindi ritenuto che, conseguentemente, il contenuto della citata decisione priva del requisito della certezza il credito fatto valere dalla
[...] nella parte indicata. Parte_1
-Inoltre, ha altresì ritenuto che alcune voci di credito computate dalla dovessero Parte_1 essere ritenute estranee al presente giudizio, non attenendo a compensazioni relative alle quote latte.
Si tratta delle disposizioni di pagamento:
n. 1366/05,
n. 462/2007,
n. 396/2008,
n. 478/2008 per l'importo di € 269,50,
n. 574/2009 per l'importo di € 194,89
(rispettivamente doc.ti 7, 8, 9, 3, 5 della . Pt_1
- Decurtati tali importi, per le ragioni esposte, da quelli oggetto di compensazione, ha quindi accolto la domanda della parte attrice limitatamente alla somma di euro 14.462,82, con “assorbimento degli ulteriori aspetti trattati dalle parti”.
D. I motivi di appello ha lamentato l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. Con Parte_1 particolare riferimento all'importo di euro 14.462,82, al cui pagamento è stata condannata, ha sostenuto che tale somma era stata già restituita all'appellata mediante bonifico effettuato da A sostegno di CP_2 quanto affermato, ha prodotto i documenti sub lettera F e sub lettera G (ricevuta bonifico di CP_2
Regime quote latte – situazione economica azienda di produzione).
Ha infine chiesto, in via subordinata, che dall'importo suddetto di euro14.462,82 venga comunque decurtata la somma di euro 194,89, in quanto non riferita né riferibile alle “quote – latte”. ha quindi affidato le proprie doglianze a due motivi di impugnazione. Parte_1
Con il primo motivo ha impugnato il capo della sentenza che ha disposto a carico della il Pt_1 pagamento della somma di euro 14.462,82 ritenendola non compensabile.
pagina 5 di 18 Secondo la prospettazione della sarebbe compensabile l'intero importo, quindi anche la Pt_1 suddetta somma di euro 14.462,82.
1) Quanto alle annualità 2008\2009 - alle quali si riferisce la sentenza del TAR Lazio e che il
Tribunale ha ritenuto res litigiosa, e quindi non compensabili – secondo l'appellante le indicazioni di tali annualità nella sentenza del giudice amministrativo si riferirebbero non all'anno di presentazione o di pagamento della domanda di contributo - trattenuto e non erogato - , bensì alle annualità a cui viene imputata la trattenuta (campagna lattiera a cui viene imputata la somma trattenuta per coprire il debito da prelievo supplementare relativo a tale campagna). Pertanto, pur riferendosi la disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009 (doc. n. 5 fascicolo primo grado riprodotto Parte_1 in appello come doc. E) ad una domanda di contributo presentata nel 2008, la somma di euro 14.267,93
(ossia la parte di tale disposizione che afferisce alle quote latte) non è stata imputata a copertura del debito da prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2008/2009, nè è stata imputata a nessuna campagna lattiera.
Per tale ragione, l'annullamento, da parte del TAR, dei provvedimenti di di determinazione del CP_2 debito dell'azienda relativo a quest'ultima campagna, non determinerebbe il venir meno del carattere certo del credito.
Scrive sul punto l'appellante: “l'importo di euro 14.267,93 non è stato imputato ad alcuna campagna Contr lattiera (né alla 2008/2009 né ad altre) in quanto, dopo la compensazione effettuata da è stato restituito all'azienda da mediante bonifico, di cui si allegano gli estremi forniti da stessa CP_2 CP_2
(doc. G). La restituzione dell'importo citato all'azienda (doc. n. 6) porta a ritenere che l'odierna appellata non ha in ogni caso diritto al pagamento della somma di euro 14.267,93, oltre che dell'importo di € 194,89, il quale non attiene alle quote latte e avrebbe pertanto dovuto essere escluso dal giudizio di primo grado…”.
In conclusione, secondo la la compensazione atecnica posta in essere è legittima anche con Pt_1 riferimento all'importo di cui alla disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009.
Con il secondo motivo di impugnazione – subordinato al mancato accoglimento del primo -
l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado con specifico riferimento all'ammontare del credito posto in compensazione per prelievo supplementare quote latte. Secondo la dalla somma di euro 14.462,82 dovrebbe essere decurtato l'importo di euro 194,89, in quanto : Pt_1
“Vi è un'incoerenza nella sentenza in oggetto laddove il Tribunale di Milano, con riferimento alla disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009, pur riconoscendo che il recupero dell'importo di Contr
€ 194,89 non attiene alle quote latte ed è pertanto escluso dal giudizio, ha condannato alla restituzione dell'intero importo indicato nella suddetta disposizione di pagamento, pari ad € pagina 6 di 18 14.462,82, comprensivo quindi anche dei € 194,89. Tale ultimo importo, tuttavia proprio in ragione di quanto affermato prima dalla sentenza non deve essere ricompreso nella somma oggetto della condanna”.
Per tali ragioni ha chiesto che l'importo oggetto di condanna venga ridotto ad euro 14.267,93.
E. La posizione dell'appellata
ha insistito per il rigetto dell'impugnazione e ha svolto altresì appello incidentale Parte_2 affidandosi a cinque motivi di gravame.
Ha ritenuto l'infondatezza del primo motivo di appello, con il quale ha sostenuto, Parte_1 in estrema sintesi:
-che il Tribunale avrebbe errato nel sovrapporre le corrispondenti annualità del contributo comunitario pac 2008-2009 con le campagne lattiere annullate dal TAR, non corrispondendo il contributo comunitario pac per l'importo di € 14.462,82 ad alcuna campagna lattiera;
-che tale importo è già stato corrisposto da a , mediante bonifico bancario che viene CP_2 Parte_2 prodotto.
ha eccepito che la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte di è stata dedotta per Parte_2 CP_2 la prima volta in appello, così come la produzione dei documenti a sostegno di tale tesi (doc. F e G), che pertanto ha ritenuto inammissibili, in ragione della violazione del divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c.
In ogni caso, ha comunque osservato che trattasi di documenti privi dell'indicazione del nominativo del beneficiario, che non provano la riconducibilità dell'addotto bonifico a (doc F bonifico e Parte_4
CP_ doc G tabulato aggiornato della azienda agricola da cui non risulterebbe alcun contributo comunitario pac 2008-2009 pari a € 14.462,82).
Riguardo alla sovrapposizione delle annualità del contributo comunitario pac 2008-2009 con le campagne lattiere annullate dal TAR, ha osservato che non sempre a una data annualità del prelievo supplementare corrisponde il recupero del credito corrispondente alla pac del medesimo anno, ma nel caso di specie “dalla documentazione dimessa da parte ricorrente sub 1) del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. il credito per il contributo comunitario pac per l'annata 2008 è effettivamente pari a € 14.462,82 coincidente con il doc sub 5) della , di talché il conteggio effettuato dal Giudicante Parte_1 di primo grado appare corretto e immune da censure”.
Sul secondo motivo di impugnazione, pur dando atto che effettivamente non è stata “scalata” la somma di € 194,89, rinvia in merito a tale doglianza a quanto espresso in sede di appello incidentale in pagina 7 di 18 relazione alla più ampia problematica della compensabilità tout court dei contributi comunitari pac con debiti di altra natura.
F. L'appello incidentale di Parte_2
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_2 ammissibile la compensazione atecnica al caso di specie, in violazione del disposto di cui all'art. 1246
c.c. Sul punto ha osservato che “l'affermata unicità del rapporto con l'Unione Europea non esclude la riconducibilità delle singole ragioni di credito e debito a titoli diversi, rappresentati dalle provvidenze di volta in volta erogate anche in riferimento a settori diversi d'intervento e dall'indebito versamento dei relativi importi;
l'iscrizione degli stessi in un unico conto intestato a ciascun produttore agricolo risponde ad esigenze gestionali, volte ad agevolare l'applicazione dei Regolamenti, e non consente quindi di ravvisare nella relativa estinzione il risultato di un mero calcolo matematico, anziché una vicenda ricollegabile alla coesistenza di distinti rapporti giuridici.
Con il secondo motivo di appello ha contestato la pronuncia in punto di ritenuta certezza del controcredito vantato dall' In particolare, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in CP_6 cui ritiene che la definitività del credito è data dall'iscrizione nel registro nazionale debiti del , CP_5 con gli effetti della iscrizione a ruolo previsti dal D.L. 10.02.2009, n. 5 art. 8 ter comma 2 Legge
n.33/2009, atteso che l'iscrizione di un debito nel registro ha valore ai fini esecutivi, CP_5 prescindendo dal successivo definitivo accertamento, che potrà essere anche negativo, dello stesso diritto ma ha solo una valenza di un accertamento amministrativo.
Secondo la prospettazione di , la verifica della certezza del credito è oggetto di accertamento Parte_2
CP_ giudiziale e non può giammai ridursi al mero richiamo della cosiddetta “iscrizione a ruolo nel e nel Registro nazionale dei Debiti” tenuti ed aggiornai da con i sistemi digitalizzati. CP_2
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il contro credito individuato, in base ai doc.ti 1-9 prodotti dalla documenti che evidenzierebbero la Pt_1 tipologia dell'importo, l'anno di riferimento, l'identificativo del debito. Secondo la Parte_2 documentazione prodotta dalla controparte non sarebbe idonea a permettere di individuare il credito che la pretende di opporre in compensazione. Pt_1
Con il quarto motivo di impugnazione incidentale ha ritenuto che il Tribunale abbia errato CP_7 nel considerare tardiva la produzione di alcuni precedenti giurisprudenziali in quanto depositati in sede di comparsa conclusionale. Sotto tale profilo, ha lamentato la violazione del disposto di cui Parte_2 all'art.116 c.p.c. e l'omessa valutazione delle risultanze probatorie.
pagina 8 di 18 Secondo la prospettazione della parte, la sentenza passata in giudicato, pronunciata dal Tar Lombardia, che viene allegata (N. 02134/2022 reg.prov.coll. n. 00352/2022 reg.ric.) ha annullato le intimazioni di pagamento: n. 13420219000377176000 per € 287.696,21 e n. 13420219000377075000 per €
688.150,61; per un totale di € 975.846,82. Trattasi di intimazioni con le quali era stato sollecitato il pagamento di due cartelle, notificate il 30.1.2009 e il 16.3.2015 e riguardanti il prelievo supplementare sulle consegne di latte (c.d. regime delle “quote latte”) relativo alle campagne lattiere degli anni
2004/2005 e 2007/2008.
Secondo San si tratterebbe delle medesime campagne lattiere e delle medesime annualità da cui Pt_2 sono discese le imputazioni per prelievo supplementare opposte da in Parte_1 compensazione. Quindi, tale documento comproverebbe la litigiosità del credito e conseguentemente precluderebbe la compensazione impropria, in quanto farebbe venire meno il requisito della certezza del controcredito.
Con il quinto motivo di appello incidentale ha lamentato l'erroneità della sentenza nella Parte_2 parte in cui ha ritenuto compensabile il diritto al pagamento dei contributi in oggetto con i debiti maturati per le “quote latte”. Ha rilevato sul punto che il diritto alla PA è un diritto soggettivo inoppugnabile che nasce e si consolida, in base e per effetto di disposizioni della normativa comunitaria vigente, pertanto nel momento in cui l'agricoltore o l'allevatore ottengono per legge, e per atto autoritativo amministrativo di Agea, il riconoscimento dei requisiti di fatto e giuridici necessari al fine di ottenere il beneficio, quest'ultimo non può essere posto in compensazione, in quanto costituisce una forma di integrazione di reddito agricolo ineliminabile ed essenziale per le aziende produttrici e gli allevatori.
G. Il processo del secondo grado di giudizio
All'esito della prima udienza, il 4.12.2024, il Collegio, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza svolta da ha fissato per la precisazione delle conclusioni Parte_1
e la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 21 gennaio 2026, poi anticipata al 5.12.2025, con concessione di nuovo termine per il deposito di note conclusive.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello principale sia solo in parte fondato, per le seguenti ragioni.
pagina 9 di 18
1. Sull'appello principale.
-Riguardo al primo motivo di appello occorre innanzitutto osservare che la sentenza del TAR Lazio n.
133390\23 richiamata dal Tribunale, e prodotta in atti da , fa espresso riferimento alle Parte_2 sanzioni per quote latte 2008\2009 anche della Il TAR ha infatti accolto la Parte_1 domanda di annullamento delle comunicazioni - anche della - in merito ai Parte_1 quantitativi di riferimento individuale (QRI) per il periodo 2008/2009. La sentenza dà atto che le aziende agricole ricorrenti (tra le quali ) hanno impugnato “le comunicazioni recanti Parte_2 CP_2 quote latte – esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2008/2009 e contestuale comunicazione del prelievo, dalle quali risulta il prelievo supplementare per le consegne di latte effettuate nella campagna lattiera di riferimento”.
-Si consideri poi che seppur astrattamente potrebbe non sussistere un'automatica corrispondenza delle annualità tra il prelievo supplementare e il contributo PA - in quanto non sempre a una data annualità del prelievo supplementare corrisponde il recupero del credito corrispondente alla PA del medesimo anno - tuttavia, nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il credito per il contributo comunitario pac anno 2008 è pari ad euro 14.462,82 ( doc. 1 e doc. 5 – Parte_2 Pt_1 Parte_1 primo grado), importo coincidente con quello oggetto di recupero da parte della Parte_1
Conseguentemente le sanzioni per quota latte derivanti da tali consegne 2008\2009 sono incerte nel quantum, e pertanto il relativo controcredito che dalle stesse origina, non è certo e non può essere posto in compensazione.
- Riguardo, infine, alla produzione dei documenti sub F) e sub G) da parte dell'appellante, si deve osservare che ad essere tardiva, prima ancora che la produzione dei documenti suddetti, è la prospettazione in fatto dedotta dalla - a cui gli stessi accedono e che sono finalizzati a provare. Pt_1
Infatti, la per la prima volta nel giudizio di appello, ha addotto che avesse già restituito Pt_1 CP_2
a la somma di euro 14.267,93 mediante bonifico. Trattasi di circostanza non sopravvenuta, Parte_2 nella disponibilità dell'appellante fin dall'inizio del giudizio, che avrebbe dovuto quindi essere prospettata nel rispetto dei termini preclusioni del giudizio di primo grado. Tale argomento, e con esso i documenti volti a sorreggerlo, non possono dunque essere valutati ai fini del giudizio in quanto tardivamente allegati.
Il primo motivo di appello è quindi risultato infondato.
Deve invece esser accolto il secondo motivo di impugnazione della con il quale Parte_1 quest'ultima ha lamentato l'erroneità della sentenza del Tribunale con riferimento all'ammontare del credito posto in compensazione per prelievo supplementare quote latte. Più precisamente, l'appellante ha rilevato che l'importo di euro 194,89 avrebbe dovuto essere “scalato” dalla somma di euro pagina 10 di 18 14.462,82, oggetto di condanna, in quanto il primo giudice, con riferimento alla disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009, pur riconoscendo che il recupero di tale importo non attiene alle quote latte ed è pertanto escluso dal giudizio, ha poi condannato la alla restituzione della Pt_1 somma indicata nella suddetta disposizione di pagamento, pari ad euro 14.462,82, comprensiva quindi anche di euro 194,89.
L'importo di euro 194,89 non attiene alle quote latte, circostanza tra l'altro desumibile anche dalla sentenza del primo giudice e non contestata dalla appellata, e pertanto deve essere detratta dalla somma di euro 14.462,82 oggetto della condanna.
Pertanto, la sentenza del Tribunale deve essere riformata nella parte in cui ha condannato la
[...] al pagamento della somma di euro 14.462,82 in luogo di euro 14.267,93. Parte_1
2. Sull'appello incidentale
Con i motivi addotti a fondamento dell'appello incidentale ripercorre le argomentazioni già Parte_2 svolte a sostegno della propria tesi nel giudizio di primo grado.
Il primo, il secondo e il quinto motivo di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali.
Con il primo motivo ha ritenuto l'illegittimità della compensazione impropria operata in Parte_2 ragione della carenza di unitarietà dei rapporti sottesi. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto sussistere il requisito della certezza del controcredito vantato dalla Regione (OPR- . Al riguardo, in particolare, ha rilevato che lo stesso non possa CP_2 essere desunto dalla data dell'iscrizione nel registro nazionale debiti del (Sistema Informativo CP_5
Agricolo Nazionale), conferendo a questa iscrizione gli effetti della iscrizione a ruolo previsti dal D.L.
10.02.2009, n. 5 art. 8 ter comma 2 Legge n.33/2009, atteso che l'iscrizione di un debito nel registro ha valore ai fini esecutivi, meramente amministrativo. CP_5
Con il quinto motivo ha sostenuto l'inammissibilità della compensazione sulla base della Parte_2 considerazione che il diritto alla PA è un diritto soggettivo inoppugnabile che nasce nel momento in cui l'agricoltore o l'allevatore ottengono per legge il riconoscimento dei requisiti di fatto e giuridici del richiedente il contributo PA.
Tutto ciò premesso, con specifico riferimento all'ammissibilità della compensazione atecnica nel caso di specie, la Corte ritiene condivisibile quanto statuito da Corte di Cassazione con sentenza n.
24325/2020, che è, quindi, opportuno riportare integralmente nella parte rilevante per la presente decisione:
“ aa) I Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo «considerando», e n. 885 del 2006, art.
5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito «in conformità alla legislazione nazionale», ma a questo pagina 11 di 18 accertamento consegue necessariamente la deduzione degli «importi da recuperare [nella specie, a titolo di prelievo supplementare per quote latte] dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario», avendo lo stesso Regolamento del 2008 consigliato («E' quindi opportuno...») ma in realtà imposto agli Stati membri di «rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità
[compensatoria] da parte degli Stati membri». bb) È la legislazione nazionale che conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33 del 2009, art.
8- ter, comma 4; sul punto Cass., sez. un., n. 25261 del 2009). In conseguenza di detta iscrizione, la contestazione del controcredito non può che essere affidata ad una azione giurisdizionale dell'interessato dinanzi al giudice competente, senza la quale esso si cristallizza ed è efficacemente opponibile all'agricoltore per paralizzare, in tutto o in parte, il credito per contributi PA. cc) La compensazione cosiddetta atecnica o impropria, nella specie invocata dalla Parte_1
è prevista anche nell'ordinamento nazionale e non vi è ragione di escluderla solo perché definita come
«compensazione comunitaria finanziaria», tralasciando il rilievo che l'essere prevista a livello comunitario nella specifica materia costituisce argomento sufficiente per renderla vincolante nell'ordinamento interno. Del resto, va detto che, ai fini della stessa compensazione propria
(giudiziale), anche un credito litigioso (e non solo nei casi in cui la contestazione sia prima facie pretestuosa) può essere liquido ed esigibile, sempre che sussistano in concreto i relativi requisiti: nel contrasto tra le parti, infatti, spetta al giudice accertare se il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione (Cass. n. 962 e 1532 del 1975, n. 2128del 1971), sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità (Cass. n. 21923 del 2009, n. 18775 del 2005,
n. 10065 del 1996, n. 4921 del 1993, n. 4161 del 1982). dd) La unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, diversamente dalla compensazione propria che postula, invece, l'autonomia dei apporti ai quali i crediti si riferiscono (tra le tante, Cass. n. 4825 e 30220 del 2019, n. 12303 e 21646 del 2016, n. 16800 del 2015, n. 11729 del 2014, n. 14688 del 2012, n. 23539 del 2011, n. 3628 del
2007, n. 2461 del 2001, n. 1905 e 3732 del 1983, n. 3683 del 1981). La necessità, affermata nei richiamati precedenti di legittimità, che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo pagina 12 di 18 postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma una tale evenienza - peraltro valorizzata in alcune pronunce al fine opposto di escludere l'operatività della compensazione in senso proprio (Cass. n. 10629 del 2006, n.
12327 del 2005, n. 8924 del 2004, n. 775 del 1999, richiamate da Cass. n. 4313 del 2019, citata sub 6-
d) - sembra disarmonica con la previsione che «la compensazione [in qualunque forma] si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito» (art. 1246, comma 1, c.c.). ee) La questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PA (ai sensi dell'art. 3, comma 5 - duodecies, del d.l. 182/2005, come convertito in legge n. 231/2005) e, quindi, della sua non compensabilità, deve essere risolta osservando che l'art. 1246 c.c. non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004), alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile.
L'ulteriore argomento secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla data di promulgazione della legge 9 aprile 2009, n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, non è condivisibile perché, come rilevato dalle Sezioni
Unite (sentenza n. 25261 del 2009), a quella data «il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. [era] già in fatto operativo», risalendo al reg. CE n. 1663 del 1995. La compensazione, attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento», ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004. Si aggiunga che, come nella compensazione propria (Cass. n. 1536 del 1985 con riferimento a quella giudiziale), anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara.
Ciò chiarito, il Collegio, dando continuità a quanto espresso da questa stessa sezione con le sentenze nn. 1824/2022, 2550/22, 1144/23, e da ultimo, 453/2025, ritiene, in estrema sintesi, che le doglianze in ordine alla natura del rapporto e all'ammissibilità della compensazione risultano prive di fondamento.
Ciò, in primo luogo alla luce della giurisprudenza di legittimità, che si è orientata nel senso di ritenere unitario il rapporto fra l'agricoltore e l'Unione Europea e nel senso di ammettere, quindi, la compensazione atecnica o impropria, escludendo, altresì, la non compensabilità per impignorabilità.
Del resto, il Reg. n. 1034/2008 prevede, al terzo considerando, che "l'obbligo per gli stati membri di recuperare gli importati indebitamente versati può essere soddisfatto in diversi modi (...) un modo pagina 13 di 18 efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. È quindi opportuno rendere obbligatoria l'applicazione di tal modalità da parte degli Stati membri".
La normativa nazionale prevede inoltre (art. 8 ter, comma 4 L. n. 33/2009) che: "l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" e il comma 5 del citato articolo impone di verificare presso il registro Debitori Nazionale "l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e di effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito".
Come già chiarito dalla sentenza n. 1824/2022 della Corte d'Appello di Milano: "L'art. 8 ter c. 5 L.
33/2009 ha definitivamente stabilito che dalle erogazioni delle provvidenze e aiuti agricoli comunitari
(i PA) gli organismi pagatori nazionali (quindi anche OPR Regione Lombardia) devono sempre dedurre i debiti dei beneficiari risultanti dal Registro Nazionale dei debiti (in cui devono essere inseriti i debiti ai fini dell'applicazione del regolamento UE 885/2006), quale che ne sia l'origine".
Infine, l'ordinanza n. 8230/2022 della Cassazione ha affermato che "La compensazione tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte può essere effettuata dal competente Organismo pagatore regionale". Ha rilevato l'ordinanza suddetta, richiamando la precedente pronuncia della Suprema Corte n. 24325/2020, che "la S.C. ha valorizzato l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PA, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali” e ancora: "La compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PA rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione (o limitazione) comprometterebbe l'effettività del sistema, perché l'UE sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PA anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo".
In estrema sintesi, la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle pagina 14 di 18 somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 cod. civ. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (Cass. 24325/2020; ord. n.19942\2023; Cass.,
II sez., 4 marzo 2024 n. 5672).
La compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della
PA e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali.
Con riguardo all'iscrizione del credito nel registro S.I.A.N. l'appellante incidentale ha osservato che la verifica della certezza del credito e del controcredito, opposto in compensazione, è oggetto di accertamento giudiziale e non può ridursi al mero richiamo della iscrizione a ruolo nel CP_5
Come già rilevato, l'iscrizione del debito dell'agricoltore nel Registro Nazionale dei Debitori, sulla base del è equiparata all'iscrizione a ruolo e pertanto determina l'esigibilità e, quindi, la certezza, CP_5 anche se non definitiva, del corrispondente credito in capo a OPR Regione Lombardia.
Al “Registro debitori” (istituito con Reg. CE 1663/95) non vengono iscritti i prelievi per i quali il produttore dispone di un provvedimento giurisdizionale di sospensione o di annullamento: ne consegue che i crediti per i quali è stata operata la compensazione, essendo stati inseriti in detto registro, devono essere considerati certi. Come correttamente già evidenziato dalla sentenza n. 1824/22 C.A. Milano:
“L'iscrizione del debito dell'agricoltore, per il prelievo supplementare sulla produzione lattiero casearia, nel Registro Nazionale dei debiti (comunque operativo anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 ter L. 33/2009) equivale, ai sensi dell'art. 8 ter c. 4 L. 33/2009, ai fini della procedura di recupero, all'iscrizione al ruolo e, ai sensi dell'art. 8 quinquies c. 1 L. 33/20099, sono considerati esigibili tutti i debiti per il prelievo supplementare sulla produzione lattiero casearia non sospesi in sede giurisdizionale;
pertanto, solamente la contestazione del debito con la promozione di un'azione giudiziale davanti al giudice competente (…. ) può sospendere la liquidità e l'esigibilità del credito vantato nei suoi confronti dall'organismo pagatore”.
Ciò premesso, il debitore, ove intenda contestare il debito, deve promuovere innanzi al giudice competente un'azione avente ad oggetto il singolo prelievo supplementare a lui imputato, così come risultante dal Registro Nazionale dei Debitori. Solo in tal caso può ritenersi venuta meno la certezza del Cont credito opposto da in compensazione, mentre è irrilevante una contestazione del tutto generica.
L'iscrizione del diritto al prelievo supplementare nel registro S.I.A.N., lungi dal rappresentare un mero adempimento amministrativo con finalità esclusivamente esecutive, rappresenta accertamento pagina 15 di 18 tendenzialmente definitivo dell'esistenza del debito, vincibile solo in presenza di seria e puntuale contestazione da parte del produttore lattiero iscritto (Corte d'Appello Milano n. 1824/2022; Corte
d'Appello di Milano n. 453 del 2025).
I motivi dedotti sono dunque infondati.
3. Con il terzo motivo di appello incidentale la parte ha lamentato che il controcredito fatto valere dalla non è individuato, e che pertanto quest'ultima non ha provato l'esistenza dello stesso. Pt_1
Sul punto il primo giudice ha condivisibilmente osservato: “Non vengono svolte osservazioni e specifiche contestazioni in merito all'ammontare del credito opposto dalla in compensazione. Pt_1
Le argomentazioni sono svolte sul piano strettamente giuridico in punto di applicabilità della compensazione atecnica o dei principi codicistici in tema di compensazione”.
Né trovano riscontro le doglianze di in merito alla carenza di documentazione idonea ad Parte_2 individuare il credito. Dai docc.
1-9 prodotti dalla Regione si desume la tipologia dell'importo, l'anno di riferimento, l'identificativo del debito. Nella parte dedicata al dettaglio beneficiario vengono indicati gli importi oggetto di recupero, l'anno di esercizio, i dati identificativi della domanda e dell'autorizzazione.
Il motivo è quindi infondato.
4. Anche il quarto motivo di appello dedotto da è privo di fondamento. Parte_2
L'appellante incidentale si è doluto del fatto che il primo giudice non abbia valutato le sentenze dallo stesso prodotte con la comparsa conclusionale, ritenendole tardive.
Trattasi, in particolare, della sentenza TAR Lombardia pubblicata il 29 settembre 2022 (doc 4 comparsa in appello) che, secondo la prospettazione dell'appellante, si riferirebbe alle medesime campagne lattiere e alle medesime annualità (precisamente alle annualità: 2004\2025 e 2007\2008), da cui sono discese le imputazioni per prelievo supplementare opposte da in Parte_1 compensazione. Tali annualità sono state dichiarate prescritte dal Tribunale amministrativo.
Ad essere tardiva non è la produzione delle sentenze tout court, bensì l'allegazione in fatto sottesa alla produzione, vale a dire la circostanza concreta che ha tentato di far entrare nel processo Parte_2 nonostante il decorso dei termini preclusionali.
Occorre infatti rilevare che ha introdotto il giudizio innanzi al Tribunale con ricorso Parte_2 depositato il 26 ottobre 2022. La sentenza del Tar Lazio, sopra richiamata e prodotta, è stata pubblicata in data 29 settembre 2022. Dunque, la parte ben avrebbe potuto eccepire l'eventuale pendenza di un giudizio (dalla stessa introdotto) innanzi al giudice amministrativo al fine di far accertare la non certezza, la litigiosità, del controcredito opposto in compensazione, oltre che la sua prescrizione fin dal deposito del ricorso introduttivo. pagina 16 di 18 Tale circostanza, tardivamente introdotta, non è stata oggetto di rituale contraddittorio tra le parti nel primo grado di giudizio e pertanto non può essere valutata nel processo di appello.
Per le ragioni esposte l'appello incidentale deve essere rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Occorre a tal fine tenere conto del parziale accoglimento dell'appello principale, sebbene in relazione ad un importo modesto rispetto a quanto domandato (euro
194,89)) e del rigetto dell'appello incidentale. Pertanto, considerato quanto sopra, le spese di lite devono essere parzialmente compensate per entrambi i gradi di giudizio. Precisamente, devono essere compensate nella misura di 2\3 e per la restante parte poste a carico della e liquidate a favore Pt_1 dell'appellato come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. RG. 1757/2024, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.4908\2024 del Tribunale di
Milano, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita:
1. condanna al pagamento a favore di Parte_1 Parte_5
della somma di euro 14.267,93, oltre agli interessi legali dalla
[...] scadenza al saldo;
2. rigetta l'appello incidentale svolto da Parte_5
;
[...]
3. compensa nella misura di 2\3 le spese del primo grado di giudizio, e condanna
[...]
al pagamento a favore di Parte_1 Parte_5
della restante parte, quantificata in euro 406,50 per spese processuali ed euro 2.811,00 per
[...] compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
4. compensa nella misura di 2\3 le spese del presente grado di giudizio, e condanna
[...]
al pagamento a favore di Parte_1 Parte_5
della restante parte, quantificata in euro 3.330,00 per compensi, oltre spese forfettarie
[...] nella misura del 15%, IVA e CPA;
5.dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1 quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante incidentale Parte_5
al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto per l'impugnazione.
Milano, 5 novembre 2025. pagina 17 di 18 Il Consigliere est. Ernesta Occhiuto
Il Presidente
MA AL
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA AL Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1757\2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4908/2024;
[...]
(P.I.: ) con l'avv. Andrea Ilario Maria Viani, come da procura Parte_1 P.IVA_1 acclusa all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso la sede dell'Avvocatura Regionale, Piazza
Città di Lombardia n. 1, Milano;
Email_1 appellante e appellata incidentale
CONTRO
(P.I.: Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Cesare Tapparo, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Mercatovecchio n. 28, Udine;
Email_2 appellata e appellante incidentale
Oggetto: pagamento contributi compensazione CP_2
* CONCLUSIONI
-Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 18 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Nel merito: In via principale:
Accogliere integralmente i motivi di appello proposti da e annullare e/o riformare Parte_1 parzialmente la sentenza n. 4908 del 9 maggio 2024, pubblicata in pari data e notificata in data 23 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Dr. Di Plotti, resa nel procedimento n.
36777/2022, nonché, per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità della compensazione atecnica posta in essere anche con riferimento all'importo di cui alla disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009, con tutte le conseguenze di legge;
- Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto da controparte nella comparsa di risposta in appello depositata per intervenuta prescrizione decennale del diritto della Parte_2 di agire al fine di ottenere la condanna alla corresponsione dei contributi PA posti in
[...] compensazione da parte di Organismo Pagatore Regione Lombardia e in Parte_1 generale per l'infondatezza nel merito delle domande ivi proposte alla luce dei motivi esposti nel presente atto;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolto il primo motivo di impugnazione, accogliere parzialmente l'appello con riduzione dell'importo da corrispondere alla Parte_2 alla minor somma di € 14.267,93, con espunzione dell'importo di € 194,89 dai complessivi € 14.462,82 di cui alla disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio”.
-Per l'appellata Controparte_1
“Nel merito in via principale: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria
[...] istanza e domanda, previa declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove deduzioni e produzioni documentali allegate all'atto di appello, rigettare integralmente l'appello proposto da
, in quanto infondato in fatto e in diritto, e quindi, respinta ogni diversa istanza e Parte_1 domanda avversaria, rigettarsi il gravame perché infondato in fatto e in diritto.
Nel merito in via incidentale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale dei capi di sentenza gravati a mezzo dell'appello incidentale, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame incidentale, per le causali esposte in narrativa, condannare in persona Parte_1 del Presidente p.t. a pagare alla società ricorrente la capitale somma di € 59.696,12 oltre a interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. Spese onorari di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
* pagina 2 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4908\2024 del 9 Parte_1 maggio 2024 che - in parziale accoglimento delle domande svolte da
[...]
- ha condannato la al pagamento della somma di Controparte_1 Pt_1 euro 14.462,82 oltre interessi legali e al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in euro
5.077,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre accessori.
B. Il primo grado di giudizio
(a seguire solo ) Parte_3 Parte_2 ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al pagamento della somma di Parte_1 euro 59.696,12 oltre interessi.
Più precisamente, ha riferito:
- di aver presentato ad ) la domanda per l'erogazione Controparte_3 dei contributi denominati PA (Politica Agricola Alimentare), ai sensi del Reg. CE 1782/2003 per gli anni dal 2005 al 2009;
- che la domanda presentata per le suddette annualità è stata accolta;
- che ha illegittimamente compensato atecnicamente i contributi comunitari dovuti e le multe CP_2 per quote latte;
- che non è ammissibile la compensazione tra un credito certo, liquido ed esigibile, come quello per il contributo PA dell'agricoltore, con un preteso credito per un prelievo supplementare afferente campagne lattiere passate,
-che ai sensi dell'art. 3 co. 5 duodecies D.L. n. 182/2005, conv. nella L. n. 231/2002, i contributi non possono essere oggetto di sequestro, pignoramento o formare oggetto di provvedimenti cautelari;
- che pertanto non essendo contributi in oggetto pignorabili, non possono neanche essere portati in compensazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 1246 c.c.
Per tali ragioni ha domandato la condanna della al pagamento della somma di euro Parte_1
59.696,12 oltre interessi.
, regolarmente costituitasi, ha insistito per il rigetto delle domande avverse. Parte_1
Ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dalla controparte, ha contestato il quantum dell'importo richiesto, e ha quantificato le compensazioni relative alle quote latte nella misura di € 58.442,14.
Ha pertanto ribadito la legittimità della compensazione atecnica operata.
C. La sentenza impugnata pagina 3 di 18 -Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda proposta da , volta ad ottenere la Parte_2 declaratoria di illegittimità della compensazione fra i contributi erogati dalla in Parte_1 relazione alla Politica Agricola Comune (PA) e le somme addebitate a titolo di prelievo supplementare sul latte per le annate 2005 - 2009 (per euro 59.696,12).
Più precisamente, non ha ritenuto opponibile in compensazione da parte della la Parte_1 minor somma di euro 14.462,82, trattandosi di importo relativo a crediti privi del requisito della certezza, e ha pertanto condannato quest'ultima al pagamento del relativo importo a favore di
[...]
. Pt_2
- Ha quindi considerato ammissibile e legittima la compensazione atecnica operata dalla
[...] per il restante importo, evidenziando che i crediti a titolo di aiuto comunitario ed i debiti a Parte_1 titolo di prelievo supplementare si riferiscono ad un unico rapporto giuridico fra agricoltore ed Unione
Europea e richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali sul punto.
Ha infatti ritenuto la non applicabilità del divieto di compensazione di cui all'art. 1246, comma 1, n. 3)
c.c., trattandosi di previsione limitata alle ipotesi di compensazione propria (non atecnica, o impropria, come quella del caso di specie).
-Ha poi richiamato il Regolamento Comunitario n. 1034\2008 ( sul riconoscimento degli organismi di pagamento e sul pagamento dei conti nel settore agricolo dell'UE), evidenziando che quest'ultimo non ha innovato rispetto alla previgente applicazione, da parte di singoli stati membri, del rimedio di diritto interno della compensazione (tra crediti derivanti da norme comunitarie spettanti al soggetto beneficiario e crediti -a qualsiasi titolo- vantati dallo Stato membro nei confronti del medesimo soggetto beneficiario), quale modalità applicativa delle misure di recupero dei pagamenti e dei contributi indebiti. Sul punto ha precisato che la compensazione tra crediti comunitari e crediti statali era stata prevista dai singoli stati membri, ed era stata ritenuta conforme al diritto comunitario, qualora costituisse il solo modo per recuperare i debiti maturati.
-Ha poi osservato che la suddetta compensazione atecnica - tra aiuti e prelievi - è tuttavia ammissibile a condizione che il controcredito fatto valere dall'ente sia certo e liquido, secondo la valutazione operata dal giudice di merito, al quale spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da
, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità. Sul punto ha chiarito CP_2 che il credito vantato da può essere definito certo ove accertato in via definitiva, e non più CP_2 soggetto a impugnazione. Ha quindi ritenuto, sulla base di tali premesse, che i crediti di , CP_2 opposti in compensazione, sono certi, in quanto non risultano oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, eccetto che per alcuni importi.
pagina 4 di 18 Più precisamente, ha rilevato che la sentenza del TAR Lazio n. 13390/23,richiamata dall'attore, ha accolto la domanda di annullamento delle comunicazioni (per quanto qui di interesse) della
[...] in merito ai quantitativi di riferimento individuale (QRI) per il periodo 2008/2009, e che Parte_1 nella sentenza si dà atto che le aziende agricole ricorrenti (tra le quali ) hanno impugnato “le Parte_2 comunicazioni recanti quote latte – esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2008/2009 e CP_2 contestuale comunicazione del prelievo - dalle quali risulta il prelievo supplementare per le consegne di latte effettuate nella campagna lattiera di riferimento. Ha quindi ritenuto che, conseguentemente, il contenuto della citata decisione priva del requisito della certezza il credito fatto valere dalla
[...] nella parte indicata. Parte_1
-Inoltre, ha altresì ritenuto che alcune voci di credito computate dalla dovessero Parte_1 essere ritenute estranee al presente giudizio, non attenendo a compensazioni relative alle quote latte.
Si tratta delle disposizioni di pagamento:
n. 1366/05,
n. 462/2007,
n. 396/2008,
n. 478/2008 per l'importo di € 269,50,
n. 574/2009 per l'importo di € 194,89
(rispettivamente doc.ti 7, 8, 9, 3, 5 della . Pt_1
- Decurtati tali importi, per le ragioni esposte, da quelli oggetto di compensazione, ha quindi accolto la domanda della parte attrice limitatamente alla somma di euro 14.462,82, con “assorbimento degli ulteriori aspetti trattati dalle parti”.
D. I motivi di appello ha lamentato l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. Con Parte_1 particolare riferimento all'importo di euro 14.462,82, al cui pagamento è stata condannata, ha sostenuto che tale somma era stata già restituita all'appellata mediante bonifico effettuato da A sostegno di CP_2 quanto affermato, ha prodotto i documenti sub lettera F e sub lettera G (ricevuta bonifico di CP_2
Regime quote latte – situazione economica azienda di produzione).
Ha infine chiesto, in via subordinata, che dall'importo suddetto di euro14.462,82 venga comunque decurtata la somma di euro 194,89, in quanto non riferita né riferibile alle “quote – latte”. ha quindi affidato le proprie doglianze a due motivi di impugnazione. Parte_1
Con il primo motivo ha impugnato il capo della sentenza che ha disposto a carico della il Pt_1 pagamento della somma di euro 14.462,82 ritenendola non compensabile.
pagina 5 di 18 Secondo la prospettazione della sarebbe compensabile l'intero importo, quindi anche la Pt_1 suddetta somma di euro 14.462,82.
1) Quanto alle annualità 2008\2009 - alle quali si riferisce la sentenza del TAR Lazio e che il
Tribunale ha ritenuto res litigiosa, e quindi non compensabili – secondo l'appellante le indicazioni di tali annualità nella sentenza del giudice amministrativo si riferirebbero non all'anno di presentazione o di pagamento della domanda di contributo - trattenuto e non erogato - , bensì alle annualità a cui viene imputata la trattenuta (campagna lattiera a cui viene imputata la somma trattenuta per coprire il debito da prelievo supplementare relativo a tale campagna). Pertanto, pur riferendosi la disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009 (doc. n. 5 fascicolo primo grado riprodotto Parte_1 in appello come doc. E) ad una domanda di contributo presentata nel 2008, la somma di euro 14.267,93
(ossia la parte di tale disposizione che afferisce alle quote latte) non è stata imputata a copertura del debito da prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2008/2009, nè è stata imputata a nessuna campagna lattiera.
Per tale ragione, l'annullamento, da parte del TAR, dei provvedimenti di di determinazione del CP_2 debito dell'azienda relativo a quest'ultima campagna, non determinerebbe il venir meno del carattere certo del credito.
Scrive sul punto l'appellante: “l'importo di euro 14.267,93 non è stato imputato ad alcuna campagna Contr lattiera (né alla 2008/2009 né ad altre) in quanto, dopo la compensazione effettuata da è stato restituito all'azienda da mediante bonifico, di cui si allegano gli estremi forniti da stessa CP_2 CP_2
(doc. G). La restituzione dell'importo citato all'azienda (doc. n. 6) porta a ritenere che l'odierna appellata non ha in ogni caso diritto al pagamento della somma di euro 14.267,93, oltre che dell'importo di € 194,89, il quale non attiene alle quote latte e avrebbe pertanto dovuto essere escluso dal giudizio di primo grado…”.
In conclusione, secondo la la compensazione atecnica posta in essere è legittima anche con Pt_1 riferimento all'importo di cui alla disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009.
Con il secondo motivo di impugnazione – subordinato al mancato accoglimento del primo -
l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado con specifico riferimento all'ammontare del credito posto in compensazione per prelievo supplementare quote latte. Secondo la dalla somma di euro 14.462,82 dovrebbe essere decurtato l'importo di euro 194,89, in quanto : Pt_1
“Vi è un'incoerenza nella sentenza in oggetto laddove il Tribunale di Milano, con riferimento alla disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009, pur riconoscendo che il recupero dell'importo di Contr
€ 194,89 non attiene alle quote latte ed è pertanto escluso dal giudizio, ha condannato alla restituzione dell'intero importo indicato nella suddetta disposizione di pagamento, pari ad € pagina 6 di 18 14.462,82, comprensivo quindi anche dei € 194,89. Tale ultimo importo, tuttavia proprio in ragione di quanto affermato prima dalla sentenza non deve essere ricompreso nella somma oggetto della condanna”.
Per tali ragioni ha chiesto che l'importo oggetto di condanna venga ridotto ad euro 14.267,93.
E. La posizione dell'appellata
ha insistito per il rigetto dell'impugnazione e ha svolto altresì appello incidentale Parte_2 affidandosi a cinque motivi di gravame.
Ha ritenuto l'infondatezza del primo motivo di appello, con il quale ha sostenuto, Parte_1 in estrema sintesi:
-che il Tribunale avrebbe errato nel sovrapporre le corrispondenti annualità del contributo comunitario pac 2008-2009 con le campagne lattiere annullate dal TAR, non corrispondendo il contributo comunitario pac per l'importo di € 14.462,82 ad alcuna campagna lattiera;
-che tale importo è già stato corrisposto da a , mediante bonifico bancario che viene CP_2 Parte_2 prodotto.
ha eccepito che la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte di è stata dedotta per Parte_2 CP_2 la prima volta in appello, così come la produzione dei documenti a sostegno di tale tesi (doc. F e G), che pertanto ha ritenuto inammissibili, in ragione della violazione del divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c.
In ogni caso, ha comunque osservato che trattasi di documenti privi dell'indicazione del nominativo del beneficiario, che non provano la riconducibilità dell'addotto bonifico a (doc F bonifico e Parte_4
CP_ doc G tabulato aggiornato della azienda agricola da cui non risulterebbe alcun contributo comunitario pac 2008-2009 pari a € 14.462,82).
Riguardo alla sovrapposizione delle annualità del contributo comunitario pac 2008-2009 con le campagne lattiere annullate dal TAR, ha osservato che non sempre a una data annualità del prelievo supplementare corrisponde il recupero del credito corrispondente alla pac del medesimo anno, ma nel caso di specie “dalla documentazione dimessa da parte ricorrente sub 1) del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. il credito per il contributo comunitario pac per l'annata 2008 è effettivamente pari a € 14.462,82 coincidente con il doc sub 5) della , di talché il conteggio effettuato dal Giudicante Parte_1 di primo grado appare corretto e immune da censure”.
Sul secondo motivo di impugnazione, pur dando atto che effettivamente non è stata “scalata” la somma di € 194,89, rinvia in merito a tale doglianza a quanto espresso in sede di appello incidentale in pagina 7 di 18 relazione alla più ampia problematica della compensabilità tout court dei contributi comunitari pac con debiti di altra natura.
F. L'appello incidentale di Parte_2
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_2 ammissibile la compensazione atecnica al caso di specie, in violazione del disposto di cui all'art. 1246
c.c. Sul punto ha osservato che “l'affermata unicità del rapporto con l'Unione Europea non esclude la riconducibilità delle singole ragioni di credito e debito a titoli diversi, rappresentati dalle provvidenze di volta in volta erogate anche in riferimento a settori diversi d'intervento e dall'indebito versamento dei relativi importi;
l'iscrizione degli stessi in un unico conto intestato a ciascun produttore agricolo risponde ad esigenze gestionali, volte ad agevolare l'applicazione dei Regolamenti, e non consente quindi di ravvisare nella relativa estinzione il risultato di un mero calcolo matematico, anziché una vicenda ricollegabile alla coesistenza di distinti rapporti giuridici.
Con il secondo motivo di appello ha contestato la pronuncia in punto di ritenuta certezza del controcredito vantato dall' In particolare, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in CP_6 cui ritiene che la definitività del credito è data dall'iscrizione nel registro nazionale debiti del , CP_5 con gli effetti della iscrizione a ruolo previsti dal D.L. 10.02.2009, n. 5 art. 8 ter comma 2 Legge
n.33/2009, atteso che l'iscrizione di un debito nel registro ha valore ai fini esecutivi, CP_5 prescindendo dal successivo definitivo accertamento, che potrà essere anche negativo, dello stesso diritto ma ha solo una valenza di un accertamento amministrativo.
Secondo la prospettazione di , la verifica della certezza del credito è oggetto di accertamento Parte_2
CP_ giudiziale e non può giammai ridursi al mero richiamo della cosiddetta “iscrizione a ruolo nel e nel Registro nazionale dei Debiti” tenuti ed aggiornai da con i sistemi digitalizzati. CP_2
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il contro credito individuato, in base ai doc.ti 1-9 prodotti dalla documenti che evidenzierebbero la Pt_1 tipologia dell'importo, l'anno di riferimento, l'identificativo del debito. Secondo la Parte_2 documentazione prodotta dalla controparte non sarebbe idonea a permettere di individuare il credito che la pretende di opporre in compensazione. Pt_1
Con il quarto motivo di impugnazione incidentale ha ritenuto che il Tribunale abbia errato CP_7 nel considerare tardiva la produzione di alcuni precedenti giurisprudenziali in quanto depositati in sede di comparsa conclusionale. Sotto tale profilo, ha lamentato la violazione del disposto di cui Parte_2 all'art.116 c.p.c. e l'omessa valutazione delle risultanze probatorie.
pagina 8 di 18 Secondo la prospettazione della parte, la sentenza passata in giudicato, pronunciata dal Tar Lombardia, che viene allegata (N. 02134/2022 reg.prov.coll. n. 00352/2022 reg.ric.) ha annullato le intimazioni di pagamento: n. 13420219000377176000 per € 287.696,21 e n. 13420219000377075000 per €
688.150,61; per un totale di € 975.846,82. Trattasi di intimazioni con le quali era stato sollecitato il pagamento di due cartelle, notificate il 30.1.2009 e il 16.3.2015 e riguardanti il prelievo supplementare sulle consegne di latte (c.d. regime delle “quote latte”) relativo alle campagne lattiere degli anni
2004/2005 e 2007/2008.
Secondo San si tratterebbe delle medesime campagne lattiere e delle medesime annualità da cui Pt_2 sono discese le imputazioni per prelievo supplementare opposte da in Parte_1 compensazione. Quindi, tale documento comproverebbe la litigiosità del credito e conseguentemente precluderebbe la compensazione impropria, in quanto farebbe venire meno il requisito della certezza del controcredito.
Con il quinto motivo di appello incidentale ha lamentato l'erroneità della sentenza nella Parte_2 parte in cui ha ritenuto compensabile il diritto al pagamento dei contributi in oggetto con i debiti maturati per le “quote latte”. Ha rilevato sul punto che il diritto alla PA è un diritto soggettivo inoppugnabile che nasce e si consolida, in base e per effetto di disposizioni della normativa comunitaria vigente, pertanto nel momento in cui l'agricoltore o l'allevatore ottengono per legge, e per atto autoritativo amministrativo di Agea, il riconoscimento dei requisiti di fatto e giuridici necessari al fine di ottenere il beneficio, quest'ultimo non può essere posto in compensazione, in quanto costituisce una forma di integrazione di reddito agricolo ineliminabile ed essenziale per le aziende produttrici e gli allevatori.
G. Il processo del secondo grado di giudizio
All'esito della prima udienza, il 4.12.2024, il Collegio, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza svolta da ha fissato per la precisazione delle conclusioni Parte_1
e la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 21 gennaio 2026, poi anticipata al 5.12.2025, con concessione di nuovo termine per il deposito di note conclusive.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello principale sia solo in parte fondato, per le seguenti ragioni.
pagina 9 di 18
1. Sull'appello principale.
-Riguardo al primo motivo di appello occorre innanzitutto osservare che la sentenza del TAR Lazio n.
133390\23 richiamata dal Tribunale, e prodotta in atti da , fa espresso riferimento alle Parte_2 sanzioni per quote latte 2008\2009 anche della Il TAR ha infatti accolto la Parte_1 domanda di annullamento delle comunicazioni - anche della - in merito ai Parte_1 quantitativi di riferimento individuale (QRI) per il periodo 2008/2009. La sentenza dà atto che le aziende agricole ricorrenti (tra le quali ) hanno impugnato “le comunicazioni recanti Parte_2 CP_2 quote latte – esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2008/2009 e contestuale comunicazione del prelievo, dalle quali risulta il prelievo supplementare per le consegne di latte effettuate nella campagna lattiera di riferimento”.
-Si consideri poi che seppur astrattamente potrebbe non sussistere un'automatica corrispondenza delle annualità tra il prelievo supplementare e il contributo PA - in quanto non sempre a una data annualità del prelievo supplementare corrisponde il recupero del credito corrispondente alla PA del medesimo anno - tuttavia, nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il credito per il contributo comunitario pac anno 2008 è pari ad euro 14.462,82 ( doc. 1 e doc. 5 – Parte_2 Pt_1 Parte_1 primo grado), importo coincidente con quello oggetto di recupero da parte della Parte_1
Conseguentemente le sanzioni per quota latte derivanti da tali consegne 2008\2009 sono incerte nel quantum, e pertanto il relativo controcredito che dalle stesse origina, non è certo e non può essere posto in compensazione.
- Riguardo, infine, alla produzione dei documenti sub F) e sub G) da parte dell'appellante, si deve osservare che ad essere tardiva, prima ancora che la produzione dei documenti suddetti, è la prospettazione in fatto dedotta dalla - a cui gli stessi accedono e che sono finalizzati a provare. Pt_1
Infatti, la per la prima volta nel giudizio di appello, ha addotto che avesse già restituito Pt_1 CP_2
a la somma di euro 14.267,93 mediante bonifico. Trattasi di circostanza non sopravvenuta, Parte_2 nella disponibilità dell'appellante fin dall'inizio del giudizio, che avrebbe dovuto quindi essere prospettata nel rispetto dei termini preclusioni del giudizio di primo grado. Tale argomento, e con esso i documenti volti a sorreggerlo, non possono dunque essere valutati ai fini del giudizio in quanto tardivamente allegati.
Il primo motivo di appello è quindi risultato infondato.
Deve invece esser accolto il secondo motivo di impugnazione della con il quale Parte_1 quest'ultima ha lamentato l'erroneità della sentenza del Tribunale con riferimento all'ammontare del credito posto in compensazione per prelievo supplementare quote latte. Più precisamente, l'appellante ha rilevato che l'importo di euro 194,89 avrebbe dovuto essere “scalato” dalla somma di euro pagina 10 di 18 14.462,82, oggetto di condanna, in quanto il primo giudice, con riferimento alla disposizione di pagamento n. 574 del 23 giugno 2009, pur riconoscendo che il recupero di tale importo non attiene alle quote latte ed è pertanto escluso dal giudizio, ha poi condannato la alla restituzione della Pt_1 somma indicata nella suddetta disposizione di pagamento, pari ad euro 14.462,82, comprensiva quindi anche di euro 194,89.
L'importo di euro 194,89 non attiene alle quote latte, circostanza tra l'altro desumibile anche dalla sentenza del primo giudice e non contestata dalla appellata, e pertanto deve essere detratta dalla somma di euro 14.462,82 oggetto della condanna.
Pertanto, la sentenza del Tribunale deve essere riformata nella parte in cui ha condannato la
[...] al pagamento della somma di euro 14.462,82 in luogo di euro 14.267,93. Parte_1
2. Sull'appello incidentale
Con i motivi addotti a fondamento dell'appello incidentale ripercorre le argomentazioni già Parte_2 svolte a sostegno della propria tesi nel giudizio di primo grado.
Il primo, il secondo e il quinto motivo di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali.
Con il primo motivo ha ritenuto l'illegittimità della compensazione impropria operata in Parte_2 ragione della carenza di unitarietà dei rapporti sottesi. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto sussistere il requisito della certezza del controcredito vantato dalla Regione (OPR- . Al riguardo, in particolare, ha rilevato che lo stesso non possa CP_2 essere desunto dalla data dell'iscrizione nel registro nazionale debiti del (Sistema Informativo CP_5
Agricolo Nazionale), conferendo a questa iscrizione gli effetti della iscrizione a ruolo previsti dal D.L.
10.02.2009, n. 5 art. 8 ter comma 2 Legge n.33/2009, atteso che l'iscrizione di un debito nel registro ha valore ai fini esecutivi, meramente amministrativo. CP_5
Con il quinto motivo ha sostenuto l'inammissibilità della compensazione sulla base della Parte_2 considerazione che il diritto alla PA è un diritto soggettivo inoppugnabile che nasce nel momento in cui l'agricoltore o l'allevatore ottengono per legge il riconoscimento dei requisiti di fatto e giuridici del richiedente il contributo PA.
Tutto ciò premesso, con specifico riferimento all'ammissibilità della compensazione atecnica nel caso di specie, la Corte ritiene condivisibile quanto statuito da Corte di Cassazione con sentenza n.
24325/2020, che è, quindi, opportuno riportare integralmente nella parte rilevante per la presente decisione:
“ aa) I Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo «considerando», e n. 885 del 2006, art.
5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito «in conformità alla legislazione nazionale», ma a questo pagina 11 di 18 accertamento consegue necessariamente la deduzione degli «importi da recuperare [nella specie, a titolo di prelievo supplementare per quote latte] dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario», avendo lo stesso Regolamento del 2008 consigliato («E' quindi opportuno...») ma in realtà imposto agli Stati membri di «rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità
[compensatoria] da parte degli Stati membri». bb) È la legislazione nazionale che conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33 del 2009, art.
8- ter, comma 4; sul punto Cass., sez. un., n. 25261 del 2009). In conseguenza di detta iscrizione, la contestazione del controcredito non può che essere affidata ad una azione giurisdizionale dell'interessato dinanzi al giudice competente, senza la quale esso si cristallizza ed è efficacemente opponibile all'agricoltore per paralizzare, in tutto o in parte, il credito per contributi PA. cc) La compensazione cosiddetta atecnica o impropria, nella specie invocata dalla Parte_1
è prevista anche nell'ordinamento nazionale e non vi è ragione di escluderla solo perché definita come
«compensazione comunitaria finanziaria», tralasciando il rilievo che l'essere prevista a livello comunitario nella specifica materia costituisce argomento sufficiente per renderla vincolante nell'ordinamento interno. Del resto, va detto che, ai fini della stessa compensazione propria
(giudiziale), anche un credito litigioso (e non solo nei casi in cui la contestazione sia prima facie pretestuosa) può essere liquido ed esigibile, sempre che sussistano in concreto i relativi requisiti: nel contrasto tra le parti, infatti, spetta al giudice accertare se il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione (Cass. n. 962 e 1532 del 1975, n. 2128del 1971), sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità (Cass. n. 21923 del 2009, n. 18775 del 2005,
n. 10065 del 1996, n. 4921 del 1993, n. 4161 del 1982). dd) La unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, diversamente dalla compensazione propria che postula, invece, l'autonomia dei apporti ai quali i crediti si riferiscono (tra le tante, Cass. n. 4825 e 30220 del 2019, n. 12303 e 21646 del 2016, n. 16800 del 2015, n. 11729 del 2014, n. 14688 del 2012, n. 23539 del 2011, n. 3628 del
2007, n. 2461 del 2001, n. 1905 e 3732 del 1983, n. 3683 del 1981). La necessità, affermata nei richiamati precedenti di legittimità, che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo pagina 12 di 18 postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma una tale evenienza - peraltro valorizzata in alcune pronunce al fine opposto di escludere l'operatività della compensazione in senso proprio (Cass. n. 10629 del 2006, n.
12327 del 2005, n. 8924 del 2004, n. 775 del 1999, richiamate da Cass. n. 4313 del 2019, citata sub 6-
d) - sembra disarmonica con la previsione che «la compensazione [in qualunque forma] si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito» (art. 1246, comma 1, c.c.). ee) La questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PA (ai sensi dell'art. 3, comma 5 - duodecies, del d.l. 182/2005, come convertito in legge n. 231/2005) e, quindi, della sua non compensabilità, deve essere risolta osservando che l'art. 1246 c.c. non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004), alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile.
L'ulteriore argomento secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla data di promulgazione della legge 9 aprile 2009, n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, non è condivisibile perché, come rilevato dalle Sezioni
Unite (sentenza n. 25261 del 2009), a quella data «il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. [era] già in fatto operativo», risalendo al reg. CE n. 1663 del 1995. La compensazione, attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento», ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004. Si aggiunga che, come nella compensazione propria (Cass. n. 1536 del 1985 con riferimento a quella giudiziale), anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara.
Ciò chiarito, il Collegio, dando continuità a quanto espresso da questa stessa sezione con le sentenze nn. 1824/2022, 2550/22, 1144/23, e da ultimo, 453/2025, ritiene, in estrema sintesi, che le doglianze in ordine alla natura del rapporto e all'ammissibilità della compensazione risultano prive di fondamento.
Ciò, in primo luogo alla luce della giurisprudenza di legittimità, che si è orientata nel senso di ritenere unitario il rapporto fra l'agricoltore e l'Unione Europea e nel senso di ammettere, quindi, la compensazione atecnica o impropria, escludendo, altresì, la non compensabilità per impignorabilità.
Del resto, il Reg. n. 1034/2008 prevede, al terzo considerando, che "l'obbligo per gli stati membri di recuperare gli importati indebitamente versati può essere soddisfatto in diversi modi (...) un modo pagina 13 di 18 efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. È quindi opportuno rendere obbligatoria l'applicazione di tal modalità da parte degli Stati membri".
La normativa nazionale prevede inoltre (art. 8 ter, comma 4 L. n. 33/2009) che: "l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" e il comma 5 del citato articolo impone di verificare presso il registro Debitori Nazionale "l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e di effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito".
Come già chiarito dalla sentenza n. 1824/2022 della Corte d'Appello di Milano: "L'art. 8 ter c. 5 L.
33/2009 ha definitivamente stabilito che dalle erogazioni delle provvidenze e aiuti agricoli comunitari
(i PA) gli organismi pagatori nazionali (quindi anche OPR Regione Lombardia) devono sempre dedurre i debiti dei beneficiari risultanti dal Registro Nazionale dei debiti (in cui devono essere inseriti i debiti ai fini dell'applicazione del regolamento UE 885/2006), quale che ne sia l'origine".
Infine, l'ordinanza n. 8230/2022 della Cassazione ha affermato che "La compensazione tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte può essere effettuata dal competente Organismo pagatore regionale". Ha rilevato l'ordinanza suddetta, richiamando la precedente pronuncia della Suprema Corte n. 24325/2020, che "la S.C. ha valorizzato l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PA, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali” e ancora: "La compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PA rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione (o limitazione) comprometterebbe l'effettività del sistema, perché l'UE sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PA anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo".
In estrema sintesi, la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle pagina 14 di 18 somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 cod. civ. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (Cass. 24325/2020; ord. n.19942\2023; Cass.,
II sez., 4 marzo 2024 n. 5672).
La compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della
PA e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali.
Con riguardo all'iscrizione del credito nel registro S.I.A.N. l'appellante incidentale ha osservato che la verifica della certezza del credito e del controcredito, opposto in compensazione, è oggetto di accertamento giudiziale e non può ridursi al mero richiamo della iscrizione a ruolo nel CP_5
Come già rilevato, l'iscrizione del debito dell'agricoltore nel Registro Nazionale dei Debitori, sulla base del è equiparata all'iscrizione a ruolo e pertanto determina l'esigibilità e, quindi, la certezza, CP_5 anche se non definitiva, del corrispondente credito in capo a OPR Regione Lombardia.
Al “Registro debitori” (istituito con Reg. CE 1663/95) non vengono iscritti i prelievi per i quali il produttore dispone di un provvedimento giurisdizionale di sospensione o di annullamento: ne consegue che i crediti per i quali è stata operata la compensazione, essendo stati inseriti in detto registro, devono essere considerati certi. Come correttamente già evidenziato dalla sentenza n. 1824/22 C.A. Milano:
“L'iscrizione del debito dell'agricoltore, per il prelievo supplementare sulla produzione lattiero casearia, nel Registro Nazionale dei debiti (comunque operativo anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 ter L. 33/2009) equivale, ai sensi dell'art. 8 ter c. 4 L. 33/2009, ai fini della procedura di recupero, all'iscrizione al ruolo e, ai sensi dell'art. 8 quinquies c. 1 L. 33/20099, sono considerati esigibili tutti i debiti per il prelievo supplementare sulla produzione lattiero casearia non sospesi in sede giurisdizionale;
pertanto, solamente la contestazione del debito con la promozione di un'azione giudiziale davanti al giudice competente (…. ) può sospendere la liquidità e l'esigibilità del credito vantato nei suoi confronti dall'organismo pagatore”.
Ciò premesso, il debitore, ove intenda contestare il debito, deve promuovere innanzi al giudice competente un'azione avente ad oggetto il singolo prelievo supplementare a lui imputato, così come risultante dal Registro Nazionale dei Debitori. Solo in tal caso può ritenersi venuta meno la certezza del Cont credito opposto da in compensazione, mentre è irrilevante una contestazione del tutto generica.
L'iscrizione del diritto al prelievo supplementare nel registro S.I.A.N., lungi dal rappresentare un mero adempimento amministrativo con finalità esclusivamente esecutive, rappresenta accertamento pagina 15 di 18 tendenzialmente definitivo dell'esistenza del debito, vincibile solo in presenza di seria e puntuale contestazione da parte del produttore lattiero iscritto (Corte d'Appello Milano n. 1824/2022; Corte
d'Appello di Milano n. 453 del 2025).
I motivi dedotti sono dunque infondati.
3. Con il terzo motivo di appello incidentale la parte ha lamentato che il controcredito fatto valere dalla non è individuato, e che pertanto quest'ultima non ha provato l'esistenza dello stesso. Pt_1
Sul punto il primo giudice ha condivisibilmente osservato: “Non vengono svolte osservazioni e specifiche contestazioni in merito all'ammontare del credito opposto dalla in compensazione. Pt_1
Le argomentazioni sono svolte sul piano strettamente giuridico in punto di applicabilità della compensazione atecnica o dei principi codicistici in tema di compensazione”.
Né trovano riscontro le doglianze di in merito alla carenza di documentazione idonea ad Parte_2 individuare il credito. Dai docc.
1-9 prodotti dalla Regione si desume la tipologia dell'importo, l'anno di riferimento, l'identificativo del debito. Nella parte dedicata al dettaglio beneficiario vengono indicati gli importi oggetto di recupero, l'anno di esercizio, i dati identificativi della domanda e dell'autorizzazione.
Il motivo è quindi infondato.
4. Anche il quarto motivo di appello dedotto da è privo di fondamento. Parte_2
L'appellante incidentale si è doluto del fatto che il primo giudice non abbia valutato le sentenze dallo stesso prodotte con la comparsa conclusionale, ritenendole tardive.
Trattasi, in particolare, della sentenza TAR Lombardia pubblicata il 29 settembre 2022 (doc 4 comparsa in appello) che, secondo la prospettazione dell'appellante, si riferirebbe alle medesime campagne lattiere e alle medesime annualità (precisamente alle annualità: 2004\2025 e 2007\2008), da cui sono discese le imputazioni per prelievo supplementare opposte da in Parte_1 compensazione. Tali annualità sono state dichiarate prescritte dal Tribunale amministrativo.
Ad essere tardiva non è la produzione delle sentenze tout court, bensì l'allegazione in fatto sottesa alla produzione, vale a dire la circostanza concreta che ha tentato di far entrare nel processo Parte_2 nonostante il decorso dei termini preclusionali.
Occorre infatti rilevare che ha introdotto il giudizio innanzi al Tribunale con ricorso Parte_2 depositato il 26 ottobre 2022. La sentenza del Tar Lazio, sopra richiamata e prodotta, è stata pubblicata in data 29 settembre 2022. Dunque, la parte ben avrebbe potuto eccepire l'eventuale pendenza di un giudizio (dalla stessa introdotto) innanzi al giudice amministrativo al fine di far accertare la non certezza, la litigiosità, del controcredito opposto in compensazione, oltre che la sua prescrizione fin dal deposito del ricorso introduttivo. pagina 16 di 18 Tale circostanza, tardivamente introdotta, non è stata oggetto di rituale contraddittorio tra le parti nel primo grado di giudizio e pertanto non può essere valutata nel processo di appello.
Per le ragioni esposte l'appello incidentale deve essere rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Occorre a tal fine tenere conto del parziale accoglimento dell'appello principale, sebbene in relazione ad un importo modesto rispetto a quanto domandato (euro
194,89)) e del rigetto dell'appello incidentale. Pertanto, considerato quanto sopra, le spese di lite devono essere parzialmente compensate per entrambi i gradi di giudizio. Precisamente, devono essere compensate nella misura di 2\3 e per la restante parte poste a carico della e liquidate a favore Pt_1 dell'appellato come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. RG. 1757/2024, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.4908\2024 del Tribunale di
Milano, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita:
1. condanna al pagamento a favore di Parte_1 Parte_5
della somma di euro 14.267,93, oltre agli interessi legali dalla
[...] scadenza al saldo;
2. rigetta l'appello incidentale svolto da Parte_5
;
[...]
3. compensa nella misura di 2\3 le spese del primo grado di giudizio, e condanna
[...]
al pagamento a favore di Parte_1 Parte_5
della restante parte, quantificata in euro 406,50 per spese processuali ed euro 2.811,00 per
[...] compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
4. compensa nella misura di 2\3 le spese del presente grado di giudizio, e condanna
[...]
al pagamento a favore di Parte_1 Parte_5
della restante parte, quantificata in euro 3.330,00 per compensi, oltre spese forfettarie
[...] nella misura del 15%, IVA e CPA;
5.dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1 quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante incidentale Parte_5
al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto per l'impugnazione.
Milano, 5 novembre 2025. pagina 17 di 18 Il Consigliere est. Ernesta Occhiuto
Il Presidente
MA AL
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