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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 279/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 18 febbraio 2025 alle ore 10.24 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Roberta Procino per delega dell'avv. MIELE CRISTINA;
nessuno è comparso per l'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI;
l'avv. Roberta Procino rappresenta che agli atti è stata depositata la relata della notifica eseguita nei confronti della Procura della Repubblica di Napoli;
L'avv. Procino conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza di seguito indicata.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 279/2024:
TRA in persona del l.r.p.t., Parte_1
P.IVA: con sede legale in Acerra (Na) alla Via Contrada Sannereto snc, rappr.ta P.IVA_1
e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Giuseppe Di Paola c.f.:
e dall'Avv. MIELE CRISTINA, c.f.: presso il C.F._1 C.F._2
cui studio è elett.te dom.to in Maddaloni alla via Mastrantuono n.28.
- RICORRENTE
E
, c.f.: in persona del ministro p.t., rappr.to Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, c.f.: C.F._3
presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n.11.
- RESISTENTE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
-RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
-RESISTENTE CONTUMACE
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 del D.P.R. n. 115 del
2002 e 15 del d. lgs. n. 150 del 2011, la Parte_1
(già , in persona del Parte_2
l.r.p.t., ha convenuto in giudizio il , la Procura delle Repubblica presso Controparte_1
il Tribunale di Napoli ed per proporre opposizione avverso il decreto del Controparte_2
05.12.2023 con cui il Tribunale di Napoli, sezione GIP, ha rigettato l'istanza di liquidazione dell'indennità di custodia, presentata ai sensi dell'art. 58 del d.p.r. n. 115 del 2002, in quanto decaduta dal relativo diritto di credito perché l'istanza non è stata presentata entro i cento giorni dalla cessazione della custodia come prescritto dall'art. 71 del d.p.r. n. 115 del 2002.
A fondamento della domanda la ricorrente premesso che, in seguito alla perquisizione effettuata dai Carabinieri di Melito in data 19.12.2012, le veniva affidato in giudiziale custodia materiale pirotecnico (con ingombro volumetrico di 5,0 mq), sequestrato a carico di
[...]
ritirato dalla Legione Carabinieri Campania- Comando Provinciale di Napoli in data CP_2
19.11.2018, ha dedotto che il termine di decadenza di cui al richiamato art.71 del d.p.r. n. 115 del 2002 è riferito solo alla domanda di liquidazione degli importi dovuti dagli "ausiliari del magistrato" e non anche a quella di liquidazione dell'indennità di custodia, cui si applica il successivo art. 72 a norma del quale < custode, successiva alla cessazione della custodia…>>, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, determinarsi l'indennità ad essa spettante sulla base delle tabelle vigenti.
Costituitosi, il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 condiviso il decreto impugnato, ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
La Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed anche se Controparte_2
regolarmente citati, non si sono costituiti.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata.
Venendo al merito giova premettere che ai sensi dell'art. 58 del d.p.r. n. 115 del 2002 << al custode… di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo… spetta un'indennità per la custodia e la conservazione. …determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle pagina 3 di 6 approvate ai sensi dell'art. 59… sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene>>.
L'art. 72 del richiamato d.p.r. prevede che < custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute>> mentre il richiamato art. 168 stabilisce che < motivato, del magistrato che procede.>>.
Tale essendo la disciplina espressamente prevista in materia di indennità di custodia, si è dibattuto, in seno alla giurisprudenza di legittimità circa l'estensione alla stessa del termine decadenziale previsto dall'art. 71 in ordine alla presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato.
In seno alle sezioni penali era prevalso l'orientamento per cui <<…il secondo comma dell'art. 71 in esame, attinente alla decadenza nel caso di omessa presentazione della domanda nel termine di cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del giudice e di duecento giorni dalla trasferta per il compimento di atti fuori della sede in cui si svolge il processo civile e penale, di cui al titolo 5^ parte 2^, non può che riferirsi agli "ausiliari del giudice" come sopra individuati esclusi i custodi>> (cfr. Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 10/12/2004)
22/02/2005, n. 6715).
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha, invece, chiarito che <
115/2002 ha riprodotto il disposto dell'art. 24, R.D. 1043/1923, che, nella sua formulazione originaria, sottoponeva il diritto al compenso e alle indennità ivi contemplate alla prescrizione breve di cento giorni dalla data del compimento delle operazioni, con previsione che, ai sensi del successivo art. 27, trovava applicazione anche ai compensi e alle indennità in materia civile>> e, quindi, < ausiliari, con formula che, per la sua genericità, è idonea a ricomprendere qualsiasi emolumento dovuto per le attività espletate su incarico del giudice.>> comprese quelle svolte dal custode, equiparato agli altri ausiliari del magistrato che l'art. 3, primo comma, lett. n), del d.p.r. n. 115 del 2002, con formula onnicomprensiva e senza alcun distinguo, identifica non solo nel perito, consulente tecnico, interprete e traduttore ma anche ed in qualunque altro pagina 4 di 6 soggetto competente in una determinata arte o professione o < compimento di atti>>, espressione, quest'ultima, sotto cui è possibile sussumere l'attività del custode (cfr. Cass. civ. II sezione, ord.19.08.2019 n. 21482).
Pertanto, condiviso l'orientamento da ultimo esposto, il Tribunale condivide il decreto di rigetto opposto atteso che l'attività di custodia è cessata in data 19.11.2018 e la prima istanza di liquidazione dell'indennità è stata depositata in data 18.04.2020, quindi, oltre il termine decadenziale dei cento giorni di cui al richiamato art. 71.
In ragione del principio della soccombenza condanna la Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore del , in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra i
5.201,00 euro ed i 26.000,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una decurtazione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Nulla sulle spese nei confronti dei resistenti contumaci.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del l.r.p.t., nei confronti , la Procura delle
[...] Controparte_1
Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed Oreste Rapprese, così dispone:
1.dichiara la contumacia della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Napoli e di
; Controparte_2
2.rigetta la domanda;
3.condanna la al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore del , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
che si liquidano in 1.782,90 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4.nulla sulle spese nei confronti dei resistenti contumaci.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Chiuso alle ore
Napoli, 18/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 18 febbraio 2025 alle ore 10.24 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Roberta Procino per delega dell'avv. MIELE CRISTINA;
nessuno è comparso per l'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI;
l'avv. Roberta Procino rappresenta che agli atti è stata depositata la relata della notifica eseguita nei confronti della Procura della Repubblica di Napoli;
L'avv. Procino conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza di seguito indicata.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 279/2024:
TRA in persona del l.r.p.t., Parte_1
P.IVA: con sede legale in Acerra (Na) alla Via Contrada Sannereto snc, rappr.ta P.IVA_1
e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Giuseppe Di Paola c.f.:
e dall'Avv. MIELE CRISTINA, c.f.: presso il C.F._1 C.F._2
cui studio è elett.te dom.to in Maddaloni alla via Mastrantuono n.28.
- RICORRENTE
E
, c.f.: in persona del ministro p.t., rappr.to Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, c.f.: C.F._3
presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n.11.
- RESISTENTE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
-RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
-RESISTENTE CONTUMACE
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 del D.P.R. n. 115 del
2002 e 15 del d. lgs. n. 150 del 2011, la Parte_1
(già , in persona del Parte_2
l.r.p.t., ha convenuto in giudizio il , la Procura delle Repubblica presso Controparte_1
il Tribunale di Napoli ed per proporre opposizione avverso il decreto del Controparte_2
05.12.2023 con cui il Tribunale di Napoli, sezione GIP, ha rigettato l'istanza di liquidazione dell'indennità di custodia, presentata ai sensi dell'art. 58 del d.p.r. n. 115 del 2002, in quanto decaduta dal relativo diritto di credito perché l'istanza non è stata presentata entro i cento giorni dalla cessazione della custodia come prescritto dall'art. 71 del d.p.r. n. 115 del 2002.
A fondamento della domanda la ricorrente premesso che, in seguito alla perquisizione effettuata dai Carabinieri di Melito in data 19.12.2012, le veniva affidato in giudiziale custodia materiale pirotecnico (con ingombro volumetrico di 5,0 mq), sequestrato a carico di
[...]
ritirato dalla Legione Carabinieri Campania- Comando Provinciale di Napoli in data CP_2
19.11.2018, ha dedotto che il termine di decadenza di cui al richiamato art.71 del d.p.r. n. 115 del 2002 è riferito solo alla domanda di liquidazione degli importi dovuti dagli "ausiliari del magistrato" e non anche a quella di liquidazione dell'indennità di custodia, cui si applica il successivo art. 72 a norma del quale < custode, successiva alla cessazione della custodia…>>, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, determinarsi l'indennità ad essa spettante sulla base delle tabelle vigenti.
Costituitosi, il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 condiviso il decreto impugnato, ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
La Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed anche se Controparte_2
regolarmente citati, non si sono costituiti.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata.
Venendo al merito giova premettere che ai sensi dell'art. 58 del d.p.r. n. 115 del 2002 << al custode… di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo… spetta un'indennità per la custodia e la conservazione. …determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle pagina 3 di 6 approvate ai sensi dell'art. 59… sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene>>.
L'art. 72 del richiamato d.p.r. prevede che < custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute>> mentre il richiamato art. 168 stabilisce che < motivato, del magistrato che procede.>>.
Tale essendo la disciplina espressamente prevista in materia di indennità di custodia, si è dibattuto, in seno alla giurisprudenza di legittimità circa l'estensione alla stessa del termine decadenziale previsto dall'art. 71 in ordine alla presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato.
In seno alle sezioni penali era prevalso l'orientamento per cui <<…il secondo comma dell'art. 71 in esame, attinente alla decadenza nel caso di omessa presentazione della domanda nel termine di cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del giudice e di duecento giorni dalla trasferta per il compimento di atti fuori della sede in cui si svolge il processo civile e penale, di cui al titolo 5^ parte 2^, non può che riferirsi agli "ausiliari del giudice" come sopra individuati esclusi i custodi>> (cfr. Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 10/12/2004)
22/02/2005, n. 6715).
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha, invece, chiarito che <
115/2002 ha riprodotto il disposto dell'art. 24, R.D. 1043/1923, che, nella sua formulazione originaria, sottoponeva il diritto al compenso e alle indennità ivi contemplate alla prescrizione breve di cento giorni dalla data del compimento delle operazioni, con previsione che, ai sensi del successivo art. 27, trovava applicazione anche ai compensi e alle indennità in materia civile>> e, quindi, < ausiliari, con formula che, per la sua genericità, è idonea a ricomprendere qualsiasi emolumento dovuto per le attività espletate su incarico del giudice.>> comprese quelle svolte dal custode, equiparato agli altri ausiliari del magistrato che l'art. 3, primo comma, lett. n), del d.p.r. n. 115 del 2002, con formula onnicomprensiva e senza alcun distinguo, identifica non solo nel perito, consulente tecnico, interprete e traduttore ma anche ed in qualunque altro pagina 4 di 6 soggetto competente in una determinata arte o professione o < compimento di atti>>, espressione, quest'ultima, sotto cui è possibile sussumere l'attività del custode (cfr. Cass. civ. II sezione, ord.19.08.2019 n. 21482).
Pertanto, condiviso l'orientamento da ultimo esposto, il Tribunale condivide il decreto di rigetto opposto atteso che l'attività di custodia è cessata in data 19.11.2018 e la prima istanza di liquidazione dell'indennità è stata depositata in data 18.04.2020, quindi, oltre il termine decadenziale dei cento giorni di cui al richiamato art. 71.
In ragione del principio della soccombenza condanna la Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore del , in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra i
5.201,00 euro ed i 26.000,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una decurtazione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Nulla sulle spese nei confronti dei resistenti contumaci.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del l.r.p.t., nei confronti , la Procura delle
[...] Controparte_1
Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed Oreste Rapprese, così dispone:
1.dichiara la contumacia della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Napoli e di
; Controparte_2
2.rigetta la domanda;
3.condanna la al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore del , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
che si liquidano in 1.782,90 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4.nulla sulle spese nei confronti dei resistenti contumaci.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Chiuso alle ore
Napoli, 18/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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