Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02306/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2025, proposto da
IN TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Diletta Fivizzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto di diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato cat A.12/2025 – Imm., su domanda presentata dalla ricorrente in data 30.11.2023, emesso dal Questore di Grosseto in data 13 giugno 2025 ed in pari data notificato;
- di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ND VI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente espone che:
- a) ha raggiunto l’Italia per motivi di studio, iscrivendosi all’Accademia delle Belle Arti di Roma, ma non ha più potuto proseguire gli studi;
- b) trovatasi quindi priva di risorse economiche, si è vista costretta a reperire un’occupazione e attualmente svolge attività lavorativa a tempo indeterminato per la YN CE of HE EL (codice fiscale e partita iva: 01674670532) corr. in TA RA (GR);
- c) si tratta di un centro di buddismo tibetano sito in Arcidosso, dalla stessa conosciuto a partire dall’anno 2022 e per cui svolge importanti lavori di restauro;
- d) quindi, in data 30/11/2023 presentava, avvalendosi del kit postale, istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per conversione da motivi di studio;
- e) la trasmissione dell’istanza tramite Poste Italiane conseguiva al fatto che, essendo la società datrice di lavoro una associazione del terzo settore, il Portale del Ministero dell’Interno dedicato all’inoltro di tali domande non consentiva di caricarla correttamente, in quanto non riconosceva il codice Ateco 949990, “attività di altre organizzazioni associative”;
- f) l’ente datore di lavoro inviava solleciti alla Questura di Roma, alla quale la domanda era stata inizialmente inviata, per trasferire la pratica della ricorrente alla Questura di Grosseto, in considerazione del sopravvenuto trasferimento dell’interessata (v. doc. 3 ricorrente).
2) La Questura di Grosseto dichiarava irricevibile l’istanza col provvedimento impugnato (del 13 giugno 2025), motivando nel senso che:
- a) “ la domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o tirocinio o formazione professionale in lavoro subordinato/autonomo deve essere inoltrata telematicamente dal titolare del permesso di soggiorno (…) attraverso il portale del Ministero dell’Interno che la indirizza allo Sportello per l’Immigrazione della provincia di residenza dello studente straniero ”;
- b) la ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio “ con scadenza il 18 maggio 2023, non ha allegato all’istanza alcuna certificazione relativa all’eventuale richiesta, presentata allo S.U.I. della Prefettura, di conversione del proprio titolo di soggiorno ”;
- c) “ presso lo Sportello Unico Immigrazione della locale Prefettura non risultano presentate istanze di conversione in ambito nazionale a favore della cittadina straniera ”.
3) Con unico motivo di ricorso si deduce che:
- a) la presentazione della domanda tramite un canale errato costituisce un classico esempio di istanza erronea;
- b) si tratta di un vizio di forma, non di sostanza, per il che la P.A. aveva il preciso dovere giuridico di attivare il soccorso istruttorio, con assegnazione di un termine per la regolarizzazione della domanda;
- c) la ricorrente avrebbe tutti i requisiti per l’accoglimento della sua istanza.
4) Con una prima ordinanza cautelare, n. 499 del 4 settembre 2025, è stato ordinato alla P.A. il deposito di una relazione sui fatti di causa, con accoglimento interinale della tutela in via d’urgenza e rinvio della causa alla camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
5) In riscontro a tale ordinanza, la Questura di Grosseto, con relazione depositata il 10 settembre 2025, ha evidenziato che:
- a) “ l’Ufficio titolato alla verifica ed alla predisposizione degli atti è lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura anche in considerazione che detto Ufficio dovrà richiedere ai fini della conversione il relativo parere all’Ispettorato del Lavoro sulla capacità della ditta di poter assumere ”;
- b) “ con una semplice ricerca su internet era ed è possibile verificare la procedura che sarebbe stata necessaria per il caso di specie (vedasi profili “integrazione migranti, portale prefetture, lo stato per i nuovi cittadini, sh immigration specialists”) nonché siti relativi a studi legali che si occupano di immigrazione ”;
- c) “ A parere di questo Ufficio la procedura seguita dall’odierna ricorrente è stata quella di prendere la strada più breve, ma errata, per addivenire al rilascio del nuovo titolo di soggiorno ”;
- d) “ Da ultimo, in merito all’assegnazione di un termine per ripresentare l’istanza in maniera corretta è da rappresentare, di contro, che sarebbe stata un’istanza irricevibile a priori poiché trasmessa con un titolo di soggiorno scaduto da oltre due anni in violazione con quanto contenuto dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 286/98 ed art. 14, comma 6, d.P.R. 394/99 ”;
- e) “ l’Amministrazione non poteva richiedere la produzione di ulteriori documenti a supporto dell’istanza presentata dal cittadino straniero poiché non si trattava di una “rigidità formale” ma “SOSTANZIALE” poiché la Questura ovvero l’Ufficio Immigrazione non era e non è titolare del diritto, per cui l’unica cosa che poteva fare era dichiarare inammissibile l’istanza, così come è accaduto ”.
6) Con ordinanza n. 621 del 29 ottobre 2025, la domanda cautelare veniva accolta nel bilanciamento degli interessi e veniva fissata l’udienza pubblica del 25 febbraio 2026.
7) All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
8) Osserva il Collegio quanto segue.
8.1) La Questura, nella suddetta relazione difensiva, ha sostanzialmente confermato che l’istanza della ricorrente è stata respinta perché non presentata attraverso il canale telematico previsto. In proposito, va rilevato che la ricorrente ha dedotto in ricorso che la procedura telematica non “leggeva” il codice Ateco del datore di lavoro ed è stata questa la ragione dell’invio della domanda tramite kit postale. Su tale circostanza di fatto non vi è stata replica della Questura. Può quindi ragionevolmente ritenersi che la domanda della ricorrente sia stata presentata per via cartacea perché era l’unico modo per inviarla, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto trovare il modo per prenderla in considerazione.
8.2) Nemmeno può ritenersi, come pure sostenuto dalla Questura, che, poiché la competenza sull’istanza della ricorrente era della Prefettura e non della Questura, quest’ultima non poteva fare altro che dichiararla irricevibile, anche alla luce del fatto che il permesso di soggiorno per motivi di studio era “ scaduto da oltre due anni” (v. suddetta relazione difensiva della Questura). Infatti, vale in proposito osservare che la Questura trascura, in primo luogo, che l’istanza della ricorrente è del 30 novembre 2023 (a fronte della scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio il 18 maggio 2023) ed è stata quindi l’Amministrazione a concludere il procedimento (il 13 giugno 2025) a distanza di quasi due anni. In ogni caso, la Questura, se incompetente sull’istanza della ricorrente, non avrebbe dovuto respingerla, ma trasmetterla alla Prefettura, la quale, nella opportuna sede procedimentale, avrebbe potuto valutare la complessiva posizione dell’istante.
9) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
10) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL CA, Presidente
ND VI, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND VI | AL CA |
IL SEGRETARIO