Articolo 13 della Legge 10 febbraio 1982, n. 39
Articolo 12Articolo 14
Versione
9 marzo 1982
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Versione
8 novembre 1989
Art. 13. Lavori di lieve entita'

All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessita' tecnica o funzionale, gli organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di L. 1.500.000. ((4))
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.
------------ AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355 , ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La disposizione di cui al primo comma dell' articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , e' estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma e' elevato a lire 4.500.000."
Entrata in vigore il 8 novembre 1989