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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale :
a) dichiarare legittima e fondata l'azione spiegata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della durata del matrimonio, del fatto che la signora ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, disporre e quantificare a carico del Pt_1
resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie un congruo assegno per il di lei mantenimento, non inferiore ad € 200,00;
c) con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio in caso di opposizione del resistente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025, la signora ha adito questo Tribunale Parte_2
chiedendo la separazione personale dal coniuge e la determinazione, a suo favore, di un CP_1
assegno di mantenimento in misura non inferiore ad euro 200,00 mensili.
La ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cagliari il 28
febbraio 1976 e che dall'unione sono nati due figli, (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), entrambi ormai adulti, indipendenti e non più Per_2
conviventi con i genitori. Dopo il matrimonio, i coniugi hanno convissuto presso l'abitazione coniugale sita in Cagliari, via Riva Villasanta n. 97, immobile detenuto in locazione con corresponsione di un canone mensile pari a euro 318,00.
La ricorrente ha riferito di essersi dedicata interamente alla famiglia e al marito, occupandosi della casa, dei figli e del benessere del coniuge, mentre il resistente, impegnato nella propria attività
lavorativa, trascorreva la maggior parte della giornata fuori casa. La crisi coniugale sarebbe insorta quando il convenuto è andato in pensione, momento in cui la convivenza è divenuta progressivamente intollerabile.
Negli ultimi anni, secondo quanto rappresentato, i coniugi hanno continuato a condividere solo l'abitazione, mantenendo un rapporto meramente formale, privo di dialogo e caratterizzato da frequenti discussioni anche per motivi di scarsa rilevanza. La ricorrente ha dichiarato di non sopportare più le condotte del marito e di vivere la convivenza come una situazione forzata, essendo venuta meno ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Nonostante le ripetute richieste della signora di addivenire a una separazione consensuale, il Pt_1
marito non ha mai mostrato disponibilità in tal senso, circostanza che ha indotto la ricorrente a promuovere il presente giudizio al fine di regolarizzare la separazione, ottenere un congruo assegno di mantenimento – non percependo alcun reddito e avendo ormai perso, per età, la capacità
lavorativa – e poter reperire un'altra abitazione. Il resistente, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
All'udienza di comparizione del 29 ottobre 2025, la ricorrente, presente personalmente, ha confermato integralmente il contenuto del ricorso, precisando che la convivenza non è mai ripresa e che attualmente ella dimora presso la figlia in Sestu, mentre il marito continua ad abitare nell'appartamento di Pirri, in via Riva Villasanta, attualmente sottoposto a sfratto. Ha dichiarato inoltre che il resistente percepisce una pensione di circa euro 1.100,00 mensili, chiedendo la corresponsione di un contributo di mantenimento, riservandosi di presentare successivamente domanda per la pensione sociale.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha rilevato che la ricorrente è priva di reddito dopo quarantanove anni di matrimonio e che il resistente risulta gravato da rate di finanziamenti per circa euro 400,00
mensili, determinando pertanto in euro 100,00 l'importo del contributo di mantenimento dovuto alla signora da parte del signor , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Pt_1 CP_1
annuale secondo gli indici ISTAT.
Non essendovi necessità di ulteriore istruzione, il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
****
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_3 CP_2
*****
Venendo ora ai provvedimenti economici e alla richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente, risulta, altresì, che la ricorrente, oggi settantunenne, non dispone di alcuna fonte di reddito proprio, non svolge attività lavorativa e, per l'età raggiunta, non è più in grado di inserirsi nel mondo del lavoro né di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Il resistente percepisce, invece, una pensione di circa euro 1.100,00 mensili, costituente l'unica entrata del nucleo familiare, seppure risulti gravato dal pagamento di rate per pregressi finanziamenti pari a circa euro 400,00 mensili.
Tenuto conto della durata del matrimonio – protrattosi per quarantanove anni – del contributo offerto dalla ricorrente alla vita familiare, essendosi ella sempre dedicata alla cura della casa, dei figli e del coniuge, nonché dell'attuale disparità economica tra le parti, deve ritenersi equo confermare l'assegno di mantenimento già disposto in sede presidenziale, nella misura di euro
100,00 mensili, a carico del resistente e a favore della signora Pt_1
****
Considerata la natura del rapporto tra le parti, l'anzianità del vincolo matrimoniale e le circostanze che hanno condotto alla separazione, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_2
di , ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_4
05.06.1954 e , nato a [...] il [...], mandando al competente CP_3
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 149, parte II,
serie A, anno 1976 Comune di Cagliari); - conferma, altresì, l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella Parte_2
misura di euro 100,00 (cento/00) mensili, a carico del resistente , da corrispondersi CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 18.11.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale :
a) dichiarare legittima e fondata l'azione spiegata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della durata del matrimonio, del fatto che la signora ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, disporre e quantificare a carico del Pt_1
resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie un congruo assegno per il di lei mantenimento, non inferiore ad € 200,00;
c) con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio in caso di opposizione del resistente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025, la signora ha adito questo Tribunale Parte_2
chiedendo la separazione personale dal coniuge e la determinazione, a suo favore, di un CP_1
assegno di mantenimento in misura non inferiore ad euro 200,00 mensili.
La ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cagliari il 28
febbraio 1976 e che dall'unione sono nati due figli, (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), entrambi ormai adulti, indipendenti e non più Per_2
conviventi con i genitori. Dopo il matrimonio, i coniugi hanno convissuto presso l'abitazione coniugale sita in Cagliari, via Riva Villasanta n. 97, immobile detenuto in locazione con corresponsione di un canone mensile pari a euro 318,00.
La ricorrente ha riferito di essersi dedicata interamente alla famiglia e al marito, occupandosi della casa, dei figli e del benessere del coniuge, mentre il resistente, impegnato nella propria attività
lavorativa, trascorreva la maggior parte della giornata fuori casa. La crisi coniugale sarebbe insorta quando il convenuto è andato in pensione, momento in cui la convivenza è divenuta progressivamente intollerabile.
Negli ultimi anni, secondo quanto rappresentato, i coniugi hanno continuato a condividere solo l'abitazione, mantenendo un rapporto meramente formale, privo di dialogo e caratterizzato da frequenti discussioni anche per motivi di scarsa rilevanza. La ricorrente ha dichiarato di non sopportare più le condotte del marito e di vivere la convivenza come una situazione forzata, essendo venuta meno ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Nonostante le ripetute richieste della signora di addivenire a una separazione consensuale, il Pt_1
marito non ha mai mostrato disponibilità in tal senso, circostanza che ha indotto la ricorrente a promuovere il presente giudizio al fine di regolarizzare la separazione, ottenere un congruo assegno di mantenimento – non percependo alcun reddito e avendo ormai perso, per età, la capacità
lavorativa – e poter reperire un'altra abitazione. Il resistente, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
All'udienza di comparizione del 29 ottobre 2025, la ricorrente, presente personalmente, ha confermato integralmente il contenuto del ricorso, precisando che la convivenza non è mai ripresa e che attualmente ella dimora presso la figlia in Sestu, mentre il marito continua ad abitare nell'appartamento di Pirri, in via Riva Villasanta, attualmente sottoposto a sfratto. Ha dichiarato inoltre che il resistente percepisce una pensione di circa euro 1.100,00 mensili, chiedendo la corresponsione di un contributo di mantenimento, riservandosi di presentare successivamente domanda per la pensione sociale.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha rilevato che la ricorrente è priva di reddito dopo quarantanove anni di matrimonio e che il resistente risulta gravato da rate di finanziamenti per circa euro 400,00
mensili, determinando pertanto in euro 100,00 l'importo del contributo di mantenimento dovuto alla signora da parte del signor , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Pt_1 CP_1
annuale secondo gli indici ISTAT.
Non essendovi necessità di ulteriore istruzione, il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
****
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_3 CP_2
*****
Venendo ora ai provvedimenti economici e alla richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente, risulta, altresì, che la ricorrente, oggi settantunenne, non dispone di alcuna fonte di reddito proprio, non svolge attività lavorativa e, per l'età raggiunta, non è più in grado di inserirsi nel mondo del lavoro né di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Il resistente percepisce, invece, una pensione di circa euro 1.100,00 mensili, costituente l'unica entrata del nucleo familiare, seppure risulti gravato dal pagamento di rate per pregressi finanziamenti pari a circa euro 400,00 mensili.
Tenuto conto della durata del matrimonio – protrattosi per quarantanove anni – del contributo offerto dalla ricorrente alla vita familiare, essendosi ella sempre dedicata alla cura della casa, dei figli e del coniuge, nonché dell'attuale disparità economica tra le parti, deve ritenersi equo confermare l'assegno di mantenimento già disposto in sede presidenziale, nella misura di euro
100,00 mensili, a carico del resistente e a favore della signora Pt_1
****
Considerata la natura del rapporto tra le parti, l'anzianità del vincolo matrimoniale e le circostanze che hanno condotto alla separazione, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_2
di , ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_4
05.06.1954 e , nato a [...] il [...], mandando al competente CP_3
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 149, parte II,
serie A, anno 1976 Comune di Cagliari); - conferma, altresì, l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella Parte_2
misura di euro 100,00 (cento/00) mensili, a carico del resistente , da corrispondersi CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 18.11.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti