Sentenza 25 marzo 2022
Ordinanza collegiale 30 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/03/2022, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00502/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01568/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2021, proposto da
IR SE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mucci e Fernando Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 128/2019 del 23.1.2019 emessa dal Tribunale del Lavoro di Brindisi, nel giudizio n. 16/2017 R.G. e confermata in appello con Sentenza n. 259/2021 della Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro (per il pagamento della rivalutazione monetaria su rendita vitalizia liquidata dal Comune), non impugnata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. F. Palermo, anche in sostituzione dell’avv. G. Mucci, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 128/2019 del 23.1.2019, il Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. IR SE nei confronti del Comune di Villa Castelli, così statuiva: “1 . Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento degli interessi o della rivalutazione monetaria se maggiore, sulla somma liquidata con delibera comunale del 30.09.1993 condannando l ’ amministrazione resistente al pagamento degli importi dovuti a tale titolo con decorrenza dal 12.03.1977 sino al 30.09.1993; 2) condanna l ’ amministrazione comunale resistente al pagamento dell ’ importo di euro 2008,00 per compensi professionali oltre accessori di legge in favore dei procuratori dell ’ istante dichiaratisi anticipatari”.
1.1. La statuizione giudiziale del Giudice di prime cure veniva impugnata dal Comune di Villa Castelli innanzi alla Corte di Appello di Lecce, la quale, con sentenza n. 259/2021 del 16.4.2021, rigettava il mezzo di gravame, condannando l’appellante “al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1775,00 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge”
1.2. Non essendo stato interposto nel termine di legge ricorso in Cassazione, né istanza di revocazione ex art. 395, n. 4 e n. 5, c.p.c., la suddetta sentenza d’appello diveniva cosa giudicata, giusta certificazione rilasciata in data 1.9.2021 dal funzionario giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce, in atti.
1.3. La sentenza n. 128/2019 del Tribunale di Brindisi veniva notificata in forma esecutiva presso il domicilio reale della P.A. debitrice in data 17.3.2021 e dalla suddetta data iniziava, pertanto, a decorrere il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1 D.L. 669/1996 convertito in L. 30/1997, applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo.
1.4. Scaduto il termine di centoventi giorni indicato dal citato art. 14, non avendo il Comune di Villa Castelli dato esecuzione al titolo sopra menzionato, parte creditrice proponeva il ricorso introduttivo della presente causa, per ottenere la piena ed integrale esecuzione del giudicato riveniente dalle suddette sentenze; chiedeva, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento della P.A. e la refusione delle spese del presente giudizio.
2. Il Comune di Villa Castelli si costituiva in giudizio con memoria del 24 dicembre 2021, opponendo di non essere stato messo nelle condizioni di adempiere al proprio obbligo, stante la indeterminatezza della richiesta, ed instando per il rigetto del ricorso per difetto dei presupposti di cui all’art. 112 c.p.a.
3. All’odierna udienza camerale, la difesa attorea ha dichiarato a verbale la rinuncia all’ottemperanza delle sentenze nella parte in cui indicano la liquidazione delle spese di giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Deve conseguentemente prendersi atto della sopravvenuta rinuncia all’azione esecutiva limitatamente alle statuizioni giudiziali di condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, contenuta nei dispostivi delle sentenze ottemperande, rinuncia da riqualificarsi più propriamente, ai sensi dell’art. 89, comma 4, c.p.a., in termini di sopravvenuto difetto di interesse, stante l’inosservanza delle forme di rito previste dalla citata norma processuale.
5. Nel merito, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lettera c ) c.p.a., sono suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
5.1. Nella specie, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa comunale, la statuizione di condanna al pagamento degli interessi o della rivalutazione monetaria, se maggiore, contenuta nella sentenza del Tribunale di Brindisi - per come confermata in appello - non può essere considerata generica, in quanto reca la condanna al pagamento di un credito comunque determinabile con semplici calcoli aritmetici, attraverso dati provenienti da fonti legali a carattere ufficiale (saggio degli interessi e coefficienti di rivalutazione monetaria).
5.2. Reputa pertanto il Collegio che debba essere sancito l’obbligo del Comune di Villa Castelli di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 128/2019, provvedendo all’integrale pagamento delle prestazioni ivi liquidate in favore della parte ricorrente ( ossia interessi o rivalutazione monetaria, se maggiore, sulla somma liquidata con delibera comunale del 30.09.1993, con decorrenza dal 12.03.1977 sino al 30.09.1993 ), se e nella misura in cui siano ancora dovute, assegnando alla P.A. resistente il termine di 60 giorni per l’ottemperanza, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
5.3. Qualora il Comune di Villa Castelli non provveda nel termine indicato, il Collegio nomina fin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi o suo delegato, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
6. Le spese processuali afferenti alla presente ulteriore fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- lo dichiara improcedibile quanto alle statuizioni di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, contenute in entrambe le sentenze oggetto di ottemperanza;
- ordina al Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 128/2019 nella parte relativa al pagamento di interessi o rivalutazione monetaria, se maggiore, a favore del ricorrente, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa il termine di 60 giorni dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- in difetto di adempimento, nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi o suo delegato, affinché provveda, in luogo dell’Amministrazione, a dare esecuzione al giudicato nei successivi 60 giorni;
- condanna il Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Commissario ad acta nominato, per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO