Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026REG.PROV.COLL.
N. 00552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Oliveto Scammacca n. 23/C;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la revocazione
della sentenza 12 novembre 2024, n. 899 emessa dal C.G.A.R.S., sezione giurisdizionale, che ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza 29 luglio 2021, n. 2545 del TAR Catania, sez. II, che ha definito la causa n. 1608/2010 R.G. proposta contro il Ministero della Giustizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. LA RA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- agisce in giudizio per la revocazione della sentenza 12 novembre 2024, n. 899 emessa da questo Consiglio, che ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza 29 luglio 2021, n. 2545 del T.A.R. Catania, che aveva definito il ricorso n. 1608/2010 R.G. proposto contro il Ministero della Giustizia, “ per la declaratoria del diritto del ricorrente, a titolo risarcitorio, ad avere corrisposte le retribuzioni non percepite dal 3.12.1994 al 27.12.2004, ad avere ricostruita la carriera dal punto di vista giuridico ed economico, tenendo conto del servizio non svolto per esclusiva colpa dell’A., ad avere risarciti i danni professionali e di perdita di chance, tenendo altresì conto del mancato versamento degli oneri assistenziali e previdenziali e dell’incidenza negativa sul trattamento di quiescenza e sul trattamento di fine rapporto, ad avere risarciti i danni biologici per lo stress subito, danni all’immagine e danni esistenziali ed alla vita di relazione subiti per effetto degli illegittimi comportamenti dell’A. e per la condanna del Ministero della Giustizia in persona del Ministero pro-tempore a ricostruire la carriera del ricorrente dal punto di vista giuridico ed economico, a pagare le retribuzioni non percepite dal ricorrente dal 3.12.1994 al 27.12.2004 ed i danni derivanti dal mancato versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali per l’incidenza negativa sul trattamento di quiescenza e di fine rapporto, i danni professionali, oltre i danni biologici, esistenziali, alla vita di relazione ed all’immagine che conseguentemente sono derivati dalla mancata assunzione del ricorrente dal 3.12.1994, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti sopra indicati, fino al soddisfo ”.
2. Assume il ricorrente che la sentenza del C.G.A.R.S., oggetto di revocazione, sia stata emessa “ per effetto di più erronee rappresentazioni degli atti processuali e dei fatti di causa e per effetto del mancato esame di specifici motivi di gravame e di eccezioni, all’uopo espressamente proposte ”.
3. Il Ministero della Giustizia, regolarmente evocato in giudizio, si è costituito depositando memoria.
4. -OMISSIS- ha depositato memoria e memoria di replica.
5. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo e unico motivo del ricorso per revocazione deduce il ricorrente che il giudizio sia stato deciso non tenendo espressamente conto della documentazione prodotta e dei motivi di appello e delle eccezioni formalizzate nel corso del giudizio, anche in relazioni alle puntualizzazioni difensive fatte dalla controparte. Più specificamente, la decisione non avrebbe tenuto conto che il profilo soggettivo della colpa non era oggetto di giudizio, perché il giudice di primo grado lo aveva ritenuto provato ed esistente e tale assunto non era stato oggetto di appello incidentale; a ogni buon fine il profilo della colpa, ammesso che fosse sindacabile in sede di appello, era perfettamente esistente ed erroneamente era stato sostenuto che il T.A.R. Lazio nella fattispecie avesse adottato una semplice pronuncia di rito, avendo il Giudice di primo grado ritenuto illegittima la mancata nomina del ricorrente vincitore di concorso sulla base del difetto della condotta e moralità incensurabile, tenuto conto che l’Amministrazione aveva considerato solo un precedente penale risalente nel tempo senza motivare alcunché in merito alla personalità del ricorrente e al fatto che per otto anni successivi ai fatti oggetto del giudizio penale lo stesso avesse continuato a svolgere in modo responsabile la stessa attività che prima svolgeva (messo di conciliazione), nonché alla lontananza nel tempo dell’episodio criminoso. Il C.G.A.R.S., inoltre, affermando che mancasse l’esatta quantificazione del danno asseritamente subito, non avrebbe tenuto conto che il ricorrente non aveva mai chiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite, né si era posto il problema che all'importo risarcitorio potesse essere sottratto l'eventuale aliunde perceptum derivante da altra attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo in esame, su cui doveva fornire prova rigorosa il datore di lavoro, ma aveva fornito un parametro di riferimento per la determinazione del danno, ovvero la retribuzione mensile prevista per il profilo che avrebbe dovuto ricoprire. Il C.G.A.R.S., in ultimo, non si era pronunciato espressamente sulla problematica della prescrizione, dovendosi ribadire che nessun termine prescrizionale era decorso per come ampiamente evidenziato in sede difensiva nel giudizio che aveva determinato l’emissione della sentenza oggetto del presente gravame.
1.1 Il ricorso è inammissibile.
1.2 È necessario premettere che l'istanza di revocazione di una pronuncia del Consiglio di Stato, proponibile ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.a, espressamente richiamati, implica, per quel che rileva nel caso in esame stante la prospettazione del ricorrente, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2025, n. 7530; Cons. Stato, sez. VII, 5 agosto 2025, n. 6942 e anche Cass., 28 ottobre 2000 n. 14256; Cass., 11 gennaio 2019, n. 442).
1.3 In particolare, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella del C.G.A.R.S., presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; per di più, detto errore, oltre a consistere (come già detto) in un errore di percezione o in una mera svista materiale, deve risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive e deve essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., 15 marzo 2023, n. 7435; Cass., 10 giugno 2021, n. 16439).
1.4 E infatti il giudice, sempre nella fase rescindente del giudizio di revocazione, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cons. Stato, sez. V, Sentenza, 15 luglio 2025, n. 6191; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714; Cass., 23 aprile 2020, n. 8051).
1.5 Ancora, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, sicché, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., 4 aprile 2019, n. 9527).
1.6 Al riguardo, giova precisare che l'errore costituisce un punto controverso oggetto della decisione non soltanto nel caso in cui cada su un fatto in relazione al quale siano emerse posizioni contrapposte tra le parti, di talché vi è stata una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice assume necessariamente una dimensione valutativa (Cass., 30 ottobre 2018, n. 14929); ma anche nel caso in cui l'errore cada su un fatto controvertibile, di un fatto cioè che è stato prospettato da una delle parti o, eventualmente, dallo stesso giudice e che, per tale ragione, è rimasto acquisito al processo (Cass., 16 dicembre 2014, n. 26451; Cass., 15 marzo 2023, n. 7435).
1.7 Invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso anche tra le parti. In definitiva, punto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.., non è soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che, essendo stato introdotto da una parte, sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice di merito ha definito il processo.
1.8 In conclusione, la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiede che l'errore sia una chiara svista percettiva riguardante l'esistenza o il contenuto degli atti di causa, non includendo contestazioni sull'attività valutativa del giudice o sull'esatta lettura e interpretazione del materiale probatorio. La revocazione non può pertanto essere fondata su questioni di diritto o su interpretazioni errate del contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti e, in particolare, non può giustificare una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto; di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono "fatti" ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e perché un tale errore si configura necessariamente non già come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa e interpretativa del giudice (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2025, n. 6191). Inoltre, ai fini della revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore deve essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l'attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714).
1.9 Tanto premesso in punto di principi normativi e giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame, il C.G.A.R.S. con la sentenza 12 novembre 2024, n. 899, dopo avere richiesto, in sede istruttoria, al Comune di -OMISSIS- di documentare l’esistenza, nel periodo di interesse, di eventuali rapporti di impiego, autonomo o subordinato, con il Comune di -OMISSIS-, ha respinto l’appello proposto da -OMISSIS-:
1) ritenendo che, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni causati dal provvedimento dell’amministrazione poi annullato dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 3554 del 2004, mancasse la prova sia dei presupposti di carattere oggettivo, che di quelli di carattere soggettivo, dato che la sentenza di annullamento resa nel 2004 dal T.A.R. Lazio aveva accertato una illegittimità meramente formale dell’operato dell’amministrazione, avendo ritenuto sussistente il vizio di motivazione e facendo salvi i successivi provvedimenti del Ministero;
2) evidenziando che il -OMISSIS- era stato condannato per il reato di atti osceni in luogo pubblico e che il requisito della moralità e della buona condotta importava una valutazione tipicamente discrezionale della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che l’opinabilità della fattispecie in esame (peraltro confermata dall’esistenza di una precedente condanna, seppur datata) dimostrava l’assenza di colpa dell’Amministrazione;
3) concludendo che il ricorrente, che ne aveva l’onere, non avesse provato l’elemento soggettivo (dolo o colpa) ai fini del riconoscimento della responsabilità della p.a. al risarcimento dei danni, oltre che l’esatta quantificazione del danno asseritamente subito.
1.10 Dunque, il C.G.A.R.S. ha sostanzialmente ricondotto la fattispecie in esame nell’alveo della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., i cui elementi costitutivi sono, sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa, e ha ritenuto che:
a) l’appellante non avesse fornito la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, indispensabile per ritenersi integrata la responsabilità civile della stessa;
b) la colpa non potesse ritenersi provata per il solo fatto che il provvedimento illegittimo aveva subito la decisione caducatoria del giudice amministrativo, in quanto la colpa della p.a. si rinvenisse, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, tuttavia non ravvisati nel caso di specie.
1.11 Ciò posto, osserva il Collegio come, nella specie, non sussista alcun errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza di questo Consiglio 12 novembre 2024, n. 899, né le circostanze evidenziate dal ricorrente vertono su fatti incontroversi, avendo esse formato espressamente oggetto di discussione tra le parti e per ciò solo non essendo questioni suscettibili di dar luogo a revocazione.
Più specificamente, va evidenziato che il ricorrente ha dedotto (peraltro genericamente) che il giudizio sia stato deciso non tenendo espressamente conto della documentazione prodotta e che la stessa fosse stata letta in modo erroneo e che il C.G.A.R.S. non avesse tenuto conto dei motivi di appello e delle eccezioni sollevate nel corso del giudizio. Inoltre, nell’affermare che il profilo soggettivo della colpa non fosse stato oggetto di giudizio, perché il giudice di primo grado lo aveva ritenuto provato ed esistente e che tale assunto non fosse stato oggetto di appello incidentale, deduce nella sostanza un errore di diritto, dato dalla interpretazione fatta dal giudice del gravame.
Deduce, poi, argomentazioni difensive sull’esistenza del profilo della colpa, che – in quanto punto controverso del giudizio di appello – non possono essere rilevanti ai fini dell’ammissibilità della fase rescindente del giudizio di revocazione. Anche la dedotta erroneità della decisione di questo Consiglio sulla ritenuta pronuncia in rito del T.A.R. Lazio costituirebbe, semmai, un errore di diritto, così come le considerazioni svolte dal ricorrente sulla ritenuta illegittimità della mancata nomina del ricorrente vincitore di concorso sulla base del difetto della condotta e moralità incensurabile (dato che l’Amministrazione aveva considerato solo un precedente penale risalente nel tempo, senza valutare e motivare alcunché in merito alla personalità del ricorrente), altro non sono che mere prospettazioni difensive già svolte nel giudizio di secondo grado e, dunque, fatti controversi, come tali non suscettibili di configurare un valido vizio revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c..
In ultimo, le argomentazioni difensive spese sull’affermazione del C.G.A.R.S., contenuta nella sentenza revocanda , relativa alla mancanza dell’esatta quantificazione del danno subito, la cui prova era onere esclusivo del ricorrente, sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere, in quanto l’affermazione del Giudice d’appello è stata svolta “ ad abundantiam ” e, in quanto tale, non spiega alcuna influenza sul decisum e ciò proprio sulla base della premessa certa dell’insussistenza della prova dell’”an” del danno asseritamente subito; non rileva, infine, alcun vizio revocatorio nemmeno con riguardo alle considerazioni svolte sulla omessa considerazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione di risarcimento danni proposta, dato che, come si legge (condivisibilmente) nella sentenza di questo Consiglio 12 novembre 2024, n. 899, “ Poiché l’appellante non ha diritto al risarcimento del danno, diventa irrilevante la tematica relativa alla possibile prescrizione dello stesso sollevata dalla difesa erariale in primo grado e favorevolmente riscontrata dal giudice di prime cure. Per completezza, comunque, il Collegio precisa che la pendenza del giudizio amministrativo non impediva la decorrenza della prescrizione in ordine alle conseguenze risarcitorie, e non risultano provati atti di interruzione della stessa ”.
1.12 In conclusione, il ricorso per revocazione proposto è inammissibile in quanto, fondandosi sull'assunto che il provvedimento impugnato abbia male valutato i motivi di ricorso e le eccezioni proposte e sulla errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali (motivi, eccezioni e risultanze processuali tutti, peraltro, afferenti a fatti controversi nel processo), non prospetta un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., quanto piuttosto un errore di giudizio che non rientra, per ciò solo, nell'area dell'errore di percezione, ma piuttosto, in quella, ragionevolmente e normativamente insindacabile, della valutazione.
2. La ritenuta inammissibilità della revocazione nella fase rescindente, osta al passaggio alla fase rescissoria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8686).
2.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 552/2025, R.G. lo dichiara inammissibile.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare l’appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA de NC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
LA RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RA | MA de NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.