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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2971/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2971/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data
13/12/2024
Conclusione del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto ricordo cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “a) quanto alla separazione personale:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con ogni più ampio obbligo di reciproco
rispetto, alle seguenti condizioni:
2) ciascuno dei coniugi è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e autosufficiente sul piano economico;
3) il sig. continuerà a vivere e risiedere presso la casa familiare di sua esclusiva proprietà sita in Santa Parte_1
Per_ Maria di Sala (VE), località Caltana, via Zinalbo n. 19/b, ove altresì manterranno la loro residenza i figli minori e
Per_2
4) il sig. dà atto di aver versato alla sig.ra a titolo di mantenimento, un importo Parte_1 Parte_2
omnicomprensivo forfetizzato concordato tra le parti in 5.700 euro (dei quali 1.000 euro già saldati mediante bonifico del 18
dicembre 2023; 1.000 euro già saldati mediante bonifico del 18 febbraio 2024 e 500 euro già saldati mediante bonifico del 11
marzo 2024; i restanti 3.200 euro già saldati il 14 ottobre 2024);
5) il sig. si impegna altresì a ottenere, a propria cura e spese, la liberazione e lo svincolo della sig.ra Parte_1 Parte_2
da ogni obbligazione e pendenza inerente il mutuo fondiario stipulato in data 19 febbraio 2016, con sua completa
[...]
manleva, entro il prossimo 31 dicembre 2024 o se possibile anche in via anticipata;
Per_ 6) i figli minori e fino alla maggiore età, saranno posti in affidamento condiviso dai genitori;
Per_2
7) la sig.ra avrà diritto di visita dei figli presso la sua residenza in Villanova di Camposampiero (PD), via Parte_2
Per_ Cognaro n. 166, int. 1, quanto ad per almeno per due giorni infrasettimanali (a partire dalle ore 17 e fino alla mattina
seguente al rientro a scuola), nonché per due fine settimana al mese alternati (a partire dal venerdì pomeriggio dalle 17 e fino alla
mattina del lunedì al rientro a scuola); quanto ad a settimane alternate (dal lunedì pomeriggio dall'uscita scolastica alle Per_2
14 e fino al lunedì mattina seguente al rientro a scuola);
Per_ 8) le spese ordinarie relative al mantenimento dei figli minori e verranno tra loro ripartite in ragione della metà Per_2
ciascuno, mentre le spese straordinarie (come individuate nel protocollo adottato dall'intestato Tribunale) saranno sostenute nella
misura del 60% dal sig. e del 40% dalla sig.ra Parte_1 Parte_2
Per_ 9) gli assegni familiari erogati per i figli minori e verranno anch'essi percepiti in ragione della metà per ciascuno;
Per_2
10) il sig. si impegna a continuare a sostenere in via esclusiva le spese del finanziamento acceso per l'acquisto Parte_1
e l'intestazione alla sig.ra della vettura marca Volkswagen modello Tiguan, targata FP788ES, che rimane Parte_2
di proprietà della seconda;
11) gli animali domestici che già vivevano con la famiglia, di cui ai certificati allegati, continueranno a vivere presso la casa
familiare sita in Santa Maria di Sala (VE), località Caltana, via Zinalbo n. 19/b, con impegno della sig.ra Parte_2
a formalizzare il passaggio di proprietà in favore del sig. Parte_1
Le parti in data 13/01/2025 hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
19/01/2025 con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli e Persona_3 Per_4
.
[...]
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a
Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 17/09/2005, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mirano al n. 53, parte II, serie A dell'anno 2005;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2971/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2971/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data
13/12/2024
Conclusione del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto ricordo cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “a) quanto alla separazione personale:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con ogni più ampio obbligo di reciproco
rispetto, alle seguenti condizioni:
2) ciascuno dei coniugi è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e autosufficiente sul piano economico;
3) il sig. continuerà a vivere e risiedere presso la casa familiare di sua esclusiva proprietà sita in Santa Parte_1
Per_ Maria di Sala (VE), località Caltana, via Zinalbo n. 19/b, ove altresì manterranno la loro residenza i figli minori e
Per_2
4) il sig. dà atto di aver versato alla sig.ra a titolo di mantenimento, un importo Parte_1 Parte_2
omnicomprensivo forfetizzato concordato tra le parti in 5.700 euro (dei quali 1.000 euro già saldati mediante bonifico del 18
dicembre 2023; 1.000 euro già saldati mediante bonifico del 18 febbraio 2024 e 500 euro già saldati mediante bonifico del 11
marzo 2024; i restanti 3.200 euro già saldati il 14 ottobre 2024);
5) il sig. si impegna altresì a ottenere, a propria cura e spese, la liberazione e lo svincolo della sig.ra Parte_1 Parte_2
da ogni obbligazione e pendenza inerente il mutuo fondiario stipulato in data 19 febbraio 2016, con sua completa
[...]
manleva, entro il prossimo 31 dicembre 2024 o se possibile anche in via anticipata;
Per_ 6) i figli minori e fino alla maggiore età, saranno posti in affidamento condiviso dai genitori;
Per_2
7) la sig.ra avrà diritto di visita dei figli presso la sua residenza in Villanova di Camposampiero (PD), via Parte_2
Per_ Cognaro n. 166, int. 1, quanto ad per almeno per due giorni infrasettimanali (a partire dalle ore 17 e fino alla mattina
seguente al rientro a scuola), nonché per due fine settimana al mese alternati (a partire dal venerdì pomeriggio dalle 17 e fino alla
mattina del lunedì al rientro a scuola); quanto ad a settimane alternate (dal lunedì pomeriggio dall'uscita scolastica alle Per_2
14 e fino al lunedì mattina seguente al rientro a scuola);
Per_ 8) le spese ordinarie relative al mantenimento dei figli minori e verranno tra loro ripartite in ragione della metà Per_2
ciascuno, mentre le spese straordinarie (come individuate nel protocollo adottato dall'intestato Tribunale) saranno sostenute nella
misura del 60% dal sig. e del 40% dalla sig.ra Parte_1 Parte_2
Per_ 9) gli assegni familiari erogati per i figli minori e verranno anch'essi percepiti in ragione della metà per ciascuno;
Per_2
10) il sig. si impegna a continuare a sostenere in via esclusiva le spese del finanziamento acceso per l'acquisto Parte_1
e l'intestazione alla sig.ra della vettura marca Volkswagen modello Tiguan, targata FP788ES, che rimane Parte_2
di proprietà della seconda;
11) gli animali domestici che già vivevano con la famiglia, di cui ai certificati allegati, continueranno a vivere presso la casa
familiare sita in Santa Maria di Sala (VE), località Caltana, via Zinalbo n. 19/b, con impegno della sig.ra Parte_2
a formalizzare il passaggio di proprietà in favore del sig. Parte_1
Le parti in data 13/01/2025 hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
19/01/2025 con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli e Persona_3 Per_4
.
[...]
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a
Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 17/09/2005, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mirano al n. 53, parte II, serie A dell'anno 2005;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca