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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6580 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2642/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2642 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente avverso la sentenza n. 4699/2022, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
12.5.2022
TRA
(P.IVA e c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05.09.19, dall'avv. Per_1
RO ME (c.f.: ), elettivamente domiciliata presso il C.F._1
Servizio Affari Legali della stessa, in alla Via Comunale del Principe n. 13/A. Pt_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
appello, dall'avv. Nicola Zammiello (c.f.: elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via A. Diaz n. 26.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Controparte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l' Parte_1
per la condanna al pagamento dell'importo di € 32.133,98 oltre interessi
[...] moratori a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie incluse nella “branca di patologia clinica laboratorio di analisi”, erogate in favore degli utenti del servizio sanitario nei mesi di maggio e di giugno 2017, in virtù del contratto stipulato ex art. 8 quinquies, co.
2, del d.lgs. 502/1992 il 7 dicembre 2017, nonché delle fatture n. 1 del 8.6.2017 e n. 2 del 6.7.2017, il tutto con vittoria di diritti onorari e spese di giudizio.
In subordine, ha chiesto al Tribunale di condannare la controparte al pagamento della medesima somma previo accertamento della responsabilità ex art. 2043, in via residuale ed ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.. Parte 1.2. L' con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.3.2018, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Ha eccepito:
- la mancata prova da parte del della corrispondenza delle prestazioni effettuate a Pt_1 quelle rientranti in regime di convenzionamento, del rispetto della capacità massima operativa e dei tetti di spesa;
- l'avvenuto pagamento di un importo anche superiore rispetto a quello ingiunto come risultante dai documenti puntualmente indicati nel proprio scritto difensivo;
- la non spettanza della somma richiesta, atteso lo sforamento da parte del Centro del tetto di spesa di branca;
- l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, non essendo stata riconosciuta l'utilità delle prestazioni eseguite in suo favore.
2. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4699/2022 pubblicata in data 12.5.2022, non notificata, ha ritenuto provata la prestazione eseguita mediante il deposito da parte del Parte del contratto sottoscritto con l' in data 7.12.2017, valido con Controparte_1 effetti retroattivi, inoltre in virtù dell'accreditamento del presso il Servizio CP_1
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1 Centro/ CP_2 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Sanitario e dell'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, fatti entrambi non contestati. Parte Il tribunale ha invece considerato non assolto l'onere della prova incombente sull di dimostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa da parte del , CP_1 costituendo la nota prot. n. 53897 del 31.7.2017 del Direttore Generale e la nota prot. n.
1970 del 26.10.2017 del direttore responsabile del Distretto n. 32 mere comunicazioni, tardive e unilaterali, prive di sufficiente valore probatorio.
La decisione impugnata ha riconosciuto il diritto dell'istante al pagamento, sulla base del contratto sottoscritto dalle parti il 7.12.2017 (cf. pagina 5 sentenza impugnata).
Infatti, premessa l'analisi degli artt. 5, 5 bis e 7 del contratto inter partes e ricondotta la fattispecie nell'ambito della disciplina di cui al comma 3, lett. a) dell'art. 5, ha Part osservato che dagli “atti emerge che l' , con le note prodotte innanzi richiamate, solo in epoca successiva (e non invece antecedente) all'erogazione delle prestazioni, ha accertato e comunicato agli organismi rappresentativi dei centri convenzionati il superamento del tetto di spesa di macroarea senza mai adottare la deliberazione di accertamento della regressione tariffaria, non provvedendo poi al pagamento di tutte le prestazioni rese dai centri convenzionati in data successiva a quelle in cui veniva individuato il superamento del tetto di spesa. La convenuta avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo, con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, aveva determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria
(percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si era perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n.1268/08”
(così la sentenza impugnata a pagina 13).
Su queste premesse, il Tribunale, preso atto del sopravvenuto parziale pagamento in Parte corso di causa da parte dell' del corrispettivo relativo al saldo delle prestazioni di maggio e all'acconto del mese di giugno, ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore del della restante somma di € 27.004,53 oltre interessi di cui al Controparte_1
D.lgs. 231/2002 con le maggiorazioni previste dall'art. 7, co. 4, del contratto dal giorno successivo alla scadenza al saldo, oltre le spese di giudizio.
Citazione in appello, oggetto del contendere
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Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Parte 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato in data, chiedendo di:
“-dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice
Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
-revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente la domanda attorea, come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
- condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.”
Motivi del gravame Parte 3.1. In particolare, con il primo motivo di appello, l' lamenta l'erroneo riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. Parte 3.2. Con il secondo motivo, l' critica la sentenza gravata nella parte in cui per un verso riconosce che effettivamente le prestazioni in esame sono state rese sforando il budget trimestrale della branca di riferimento, per altro verso (in modo a suo dire Parte contraddittorio), ritiene non provata dall' la circostanza dell'avvenuto superamento del tetto.
In particolare, censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto inefficace la prova offerta da essa appellante, in difetto di provvedimento di applicazione della R.T.U..
Sostiene l'appellante che, di contro, la documentazione depositata è idonea a provare il superamento del tetto di spesa e che il ne è stato avvertito: con riferimento CP_1 alle note a firma del Direttore Generale - con cui è stato comunicato alle strutture accreditate il raggiungimento del limite di spesa assegnato alle diverse branche (“le richiamate note, tutte del 31.07.2017, con le quali viene comunicato alle strutture accreditate il raggiungimento del limite di spesa assegnato alle varie branche, non sono meri atti interni, bensì atti a valenza esterna in quanto sottoscritte dal legale Part rappresentante dell' ed indirizzate ai legali rappresentanti dei centri per informarli dell'intervenuto superamento del tetto di spesa e della conseguente impossibilità di remunerare le prestazioni rese oltre le date indicate nelle richiamate note”: così si legge in appello circa il valore probante delle comunicazioni depositate) - ha argomentato che queste non costituiscono atti interni, come affermato dal Tribunale, ma
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hanno valenza esterna in quanto firmate dal suo legale rappresentante e inviate ai legali rappresentati dei centri.
Per quanto riguarda, invece, i verbali del tavolo tecnico, in particolare il verbale n. 2 del
9.8.2017, ad avviso dell'appellante il primo giudice non avrebbe rilevato che da questi risulta la comunicazione del tetto di spesa per il primo e il secondo trimestre. Part In particolare nel verbale n. 2 del 9.08.2017, in atti, risulta che “la consegna i dati consuntivi del monitoraggio del 1° e del 2° trimestre con l'indicazione delle prevedibili date di esaurimento ai sensi del contratto allegato al DCA89/2016, nonché i dati per ogni singola struttura delle prestazioni lettera “r”, i dati del fatturato e prestazioni erogate per ogni singola struttura nonché le comunicazioni del Direttore generale relativamente alle prestazioni liquidate nel primo e nel secondo semestre”.
Infine, sostiene che sarebbero prova del superamento del tetto di spesa anche le notifiche di addebito, dimostrando “che il suddetto importo è relativo a prestazioni rese oltre il limite di spesa assegnato, che parte appellata è stata informata della data di esaurimento del limite di spesa fissato per la branche oggetto di causa e che le prestazioni dalla stessa rese in eccedenza rispetto a tale limite non sarebbero state ammesse al pagamento”. Pertanto, risultando dagli atti, ed essendo riconosciuto anche dal Tribunale, che le prestazioni rese dai centri riuniti in erano state erogate CP_1 sforando il tetto di spesa di branca, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la pretesa del
, poiché non sono remunerabili le prestazioni rese in eccedenza. CP_1
3.3. Con il terzo motivo critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma il suo inadempimento contrattuale, per mancato tempestivo invio delle comunicazioni relative alle date previsionali di superamento dei tetti (trimestrali) di spesa e per omessa applicazione della regressione tariffaria, con ciò attribuendo “incomprensibilmente” maggior rilievo alla R.T.U. ed alla tardiva (o mancata) comunicazione delle date previsionali di superamento del budget anziché al rispetto del tetto di spesa ed alla sua ineludibile funzione di programmazione e contenimento della spesa sanitaria.
Argomenta che, invece, il contratto inter partes prevede che le prestazioni eseguite a tetto trimestrale esaurito non devono essere remunerate in alcun modo, tanto a prescindere dall'adozione o meno di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria;
insiste che la documentazione allegata è idonea a comprovare lo sforamento del tetto di spesa, circostanza pacifica tra le parti e, peraltro, condivisa anche dal
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Tribunale, che infatti ha deciso in favore del centro solo a causa della mancata applicazione della regressione tariffaria.
Rimarca che parte appellata, avendo sottoscritto il contratto a fine esercizio e in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa del periodo rivendicato, senza aver mosso alcun rilievo e/o contestazione, ha per facta concludentia accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute.
Sostiene, poi, che i ritardi nelle comunicazioni, mai motivo ostativo al rispetto del limite del tetto di spesa, sono da ricondurre al comportamento poco collaborativo e conflittuale delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture accreditate facenti parte dei Tavoli Tecnici;
aggiunge che vale l'onere a carico delle strutture accreditate di seguire costantemente il monitoraggio per essere a conoscenza dell'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
3.4. Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver ricondotto la fattispecie, rispetto al primo trimestre del 2017, nel caso disciplinato dalla lettera a) comma 3 dell'art. 5 del contratto anziché dalla lettera b) “essendosi
l'esaurimento del limite di spesa verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data comunicata di previsione di esaurimento del limite di spesa..ne consegue Part che…in ogni caso l'appellante non avrebbe comunque dovuto applicare…la regressione tariffaria in ordine al primo trimestre dell'anno 2017” (così pag. 38 atto di appello); evidenzia, inoltre, con riferimento al secondo trimestre 2017, che non vi è la prova che il caso di specie sia da ricondurre nell'alveo della lett. a) “essendosi verificata la diversa fattispecie “…..di mancata comunicazione della data prevista di raggiungimento del limite di spesa”(cfr. pag. 38 atto di appello) per tale ragione, essendo stato effettuato il monitoraggio e comunicata la percentuale di consumo dei Parte limiti di spesa, l'appellante rileva che il centro avrebbe dovuto sollecitarla per venire a conoscenza della data di sforamento previsionale.
3.5. Con il quinto motivo deduce l'errore del primo giudice nell'aver ignorato le difese svolte in ordine alla cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, che prevederebbe l'accettazione espressa, completa ed incondizionata da parte del centro, di tutti i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, in quanto contenuto essenziale del contratto per l'anno 2017, quindi anche la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre i tetti di spesa;
dal secondo comma dell'articolo 11 deriverebbe, infatti, a detta
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Part dell'appellante, una rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche con oggetto il recupero di compensi non versati.
3.6. Con il sesto motivo censura la decisione nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi di cui al d. lgs. n. 231/02, spettanti solo sul presupposto di una transazione commerciale, assente per le prestazioni sanitarie e “ciò nonostante la previsione di cui all'art. 7, comma 4, del contratto stipulato tra le parti” (cfr. pag. 43 atto di appello).
Difese dell'appellato e svolgimento del processo in appello
4. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3.11.2022 si è costituito in giudizio in appello il che, con varie difese, ha chiesto: in via principale, il CP_1
Part rigetto dell'atto di appello in quanto infondato;
in via gradata la condanna dell' al pagamento della somma di € 27.004,53 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuate, oltre interessi ex D.lgs 231/2002; in via ulteriormente gradata, condannare l'appellante ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento del danno corrispondente alla somma non pagata, oltre l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e del maggior danno che sarà determinato in corso di giudizio, nonché interessi ex D.lgs 231/2002; in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, Part condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
All'udienza di comparizione del 28.12.2022 questa Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 21.1.2026, poi anticipata all'udienza collegiale del 5.11.2025, per la quale è stata disposta la trattazione scritta.
Acquisite le note di trattazione sostitutive della presenza in udienza, il collegio ha introitato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, in data 5 novembre e 21 novembre
2025.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
5.1. E' infondato il motivo circa il difetto di giurisdizione.
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Invero, nella fattispecie si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (cf. ex multis da ultimo Cass.
n. 24074/2025, Cass. n. 30963/2022, Cass. n. 372/2021).
5.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
Preliminarmente, la Corte rileva che la pretesa creditoria azionata nell'odierno giudizio attiene esclusivamente al secondo trimestre del 2017 avendo ad oggetto il pagamento relativo al saldo delle prestazioni erogate nel mese di giugno 2017, di guisa che le doglianze dell'appellante riferite al primo trimestre del 2017 sono irrilevanti.
In primis, va ribadito, in merito al superamento del tetto di spesa, che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza sia di merito che di legittimità il predetto onere grava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cf., ex multis, da ultimo Cass. Sez. I, ord. n. 29474 del 14.11.2024 est. ; Cass. Sez. 6, ord. n. Per_2
10182 del 16.4. 2021 est. Abete).
Subito dopo è d'uopo rilevare che in ognuno dei contratti stipulati tra le parti per l'anno
2017, è stabilito, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle Parte prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia “qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo Part prima della data prevista nell'ultima comunicazione [preventiva] effettuata dall' nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data Parte_4 prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero
“qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data
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successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa Part comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva prevista di esaurimento del limite di spesa”.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5, comma 3, lettera a) del contratto – o, il che è lo stesso, l'omessa comunicazione preventiva della Part data presunta di sforamento del budget - comporta per l' il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, fino a quando il relativo potere non viene esercitato attraverso l'adozione di un provvedimento che contenga l'indicazione della regressione tariffaria da applicare ai singoli centri, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
L'art. 5 bis (rubricato: “applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno”) - integrazione della più generale disciplina relativa “ai criteri di remunerazione delle prestazioni” di cui al precedente art. 5 ed avente il chiaro fine di adeguarla all'applicazione dei tetti di spesa non più annuali, ma trimestrali - prevede una sorta di compensazione qualora in qualche trimestre (“per tener conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo”) non venga sforato il budget. Invero, detta disposizione non altera il meccanismo finora descritto. Essa, infatti, nel prevedere che la regressione tariffaria vada applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali, presuppone a fortiori l'operatività di tale meccanismo come si desume dal richiamo alla stessa contenuto nel primo comma (“… la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, …, lettera a …”).
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella Part prevista (e comunicata preventivamente) dall' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece Part l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non giustificano in alcun modo il rifiuto del pagamento.
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Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti e come riconosciuto dalla Parte stessa per un verso, la comunicazione preventiva del superamento del tetto per i trimestri interessati è mancata (cfr. pag. 38 atto di appello: “essendosi verificata la diversa fattispecie …..di mancata comunicazione della data prevista di raggiungimento Parte del limite di spesa” e pag. 39, ove esplicitamente la ammette di aver comunicato soltanto la percentuale di consumo dei limiti di spesa, attribuendo al l'onere CP_1 di attivarsi per conoscere la data previsionale di sforamento). Infatti, con nota prot.
53897/17 del 31.7.2017, depositata in primo grado, il Direttore Generale ha comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che in data 11.6.2017 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il secondo trimestre 2017, alla branca di
Patologia Clinica. Di conseguenza, il Direttore aziendale ha disposto che tutte le prestazioni erogate oltre la predetta data dell'11.6.2017 venissero escluse dalla liquidazione e, quindi, dalla retribuzione con la motivazione che le prestazioni erano rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca. In altri termini, per il trimestre oggetto di controversia (II), non vi è documentazione che provi l'avvenuta comunicazione (preventiva) della data di sforamento presuntivo del tetto avuto riguardo alla branca di riferimento.
Per altro verso, risulta dagli atti che il provvedimento di regressione tariffaria non è mai Parte stato adottato, come peraltro emerge dalle difese stesse dell' essendo tutte dirette a dimostrare la non necessità del menzionato provvedimento.
Ciò posto, in mancanza di una tempestiva comunicazione della data prevista di superamento del tetto di spesa deve operare, come affermato correttamente dal
Tribunale, la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3 lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C della DGRC n. 1268/08.
In difetto di delibera che applica la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti , il quale, proprio in mancanza delle suindicate comunicazioni, non CP_1 consapevole del raggiungimento del tetto di spesa, ha continuato a rendere le prestazioni della branca oggetto del contratto (cf. nello stesso senso, ex multis, la sentenza della stessa Corte d'Appello di Napoli, n. 1751/2025 pubblicata il 7.4.2025).
Va aggiunto che l'applicazione dell'art. 5 del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non elude affatto i limiti di spesa che devono essere rispettati
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Parte dall' ma stabilisce solo le modalità con le quali quest'ultima deve provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro tali limiti;
ogni altra soluzione, pertanto, sarebbe del tutto arbitraria. Pa Per completezza, va dato atto della genericità delle difese con cui la richiama le cd.
“note” (punto sub 3.2. secondo motivo di appello), con le quali a suo dire avrebbe comunicato lo sforamento del tetto di spesa: si tratta di un censura inammissibile perché non indica quali atti andrebbero valutati;
per altro verso la difesa in esame è una riprova Parte dell'infondatezza dell'appello, perché con essa la ribadisce che nulla spetta ai centri e di non aver mai avuto intenzione di applicare la regressione tariffaria, avendo argomentato e dichiarato che si tratta di note “indirizzate ai legali rappresentanti dei centri per informarli dell'intervenuto superamento del tetto di spesa e della conseguente impossibilità di remunerare le prestazioni rese oltre le date indicate nelle richiamate note”.
Analoghe considerazioni valgono per il richiamo generico, contenuto in appello, a non meglio precisate note di addebito.
Né muta la valutazione fin qui espressa la lettura del verbale del tavolo tecnico in data 9 Parte agosto 2017, n. 2, sulla cui efficacia probatoria molto insiste la in appello.
La data stessa del verbale dimostra che, a tutto volere concedere, soltanto ad agosto la Parte avrebbe effettuato l'indicazione delle prevedibili date di esaurimento, il che è un'ulteriore dimostrazione dell'omessa comunicazione preventiva della presumibile data di esaurimento del badget trimestrale e dell'obbligo – inadempiuto – di applicare la regressione tariffaria sulle prestazioni che sui assumono rese in eccedenza.
5.3. Il quinto motivo di appello è infondato.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi di cui all'art. 11 dei contratti Part stipulati da ciscun centro riunito in consorzio e dall' la clausola di salvaguardia riguarda solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto negoziale (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione riguarda i provvedimenti a monte della stipula del contratto, cioè quelli che partecipano all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa
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non incide invece sulla fase di esecuzione del rapporto e, in particolare, sulla tematica inerente al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente, dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri, di cui non può conoscere il contenuto al momento di sottoscrizione del contratto. Conseguentemente, ogni censura sull'omessa considerazione della clasusola di salvaguardia da parte del primo giudice si rivela, in virtù di quanto detto, infondata.
5.4. Riceve scrutinio negativo anche l'ultimo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, se sol si considera che anche le SS.UU. della Cassazione (sentenza n. 35092/2023 – accogliendo l'orientamento che già si è formato nella giurisprudenza di legittimità, Cass. n.
20391/2016, Cass. n. 14349/2016, Cass. n. 17591/2018, Cass. n. 17665/2019 – poi confermata dalla giurisprudenza di legittimità successiva, Cass. n. 29472/2024) hanno riconosciuto che costituisce ormai ius receptum l'applicabilità degli interessi ex d.lgs n.
231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti in contratto.
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Controparte_1
Il compenso va liquidato in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al DM
55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, avuto riguardo, per determinare il valore della controversia, alla misura del credito in contesa, dunque considerandosi lo scaglione di importo compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00; si escludono i compensi dovuti per la fase istruttoria, in quanto non svolta in appello.
La liquidazione è con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
L'appellante va condannata al pagamento per onorari della somma complessiva di €
3.473,00 di cui:
- € 1.029,00 per fase di studio,
- € 709,00 per la fase introduttiva;
- € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
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Parte_3 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_3 unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 4699/2022, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12.5.2022, così provvede:
--rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 3.473,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA, con distrazione in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo ex art. 93
c.p.c..
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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CP_2 Parte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2642 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente avverso la sentenza n. 4699/2022, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
12.5.2022
TRA
(P.IVA e c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05.09.19, dall'avv. Per_1
RO ME (c.f.: ), elettivamente domiciliata presso il C.F._1
Servizio Affari Legali della stessa, in alla Via Comunale del Principe n. 13/A. Pt_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
appello, dall'avv. Nicola Zammiello (c.f.: elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via A. Diaz n. 26.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Controparte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l' Parte_1
per la condanna al pagamento dell'importo di € 32.133,98 oltre interessi
[...] moratori a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie incluse nella “branca di patologia clinica laboratorio di analisi”, erogate in favore degli utenti del servizio sanitario nei mesi di maggio e di giugno 2017, in virtù del contratto stipulato ex art. 8 quinquies, co.
2, del d.lgs. 502/1992 il 7 dicembre 2017, nonché delle fatture n. 1 del 8.6.2017 e n. 2 del 6.7.2017, il tutto con vittoria di diritti onorari e spese di giudizio.
In subordine, ha chiesto al Tribunale di condannare la controparte al pagamento della medesima somma previo accertamento della responsabilità ex art. 2043, in via residuale ed ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.. Parte 1.2. L' con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.3.2018, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Ha eccepito:
- la mancata prova da parte del della corrispondenza delle prestazioni effettuate a Pt_1 quelle rientranti in regime di convenzionamento, del rispetto della capacità massima operativa e dei tetti di spesa;
- l'avvenuto pagamento di un importo anche superiore rispetto a quello ingiunto come risultante dai documenti puntualmente indicati nel proprio scritto difensivo;
- la non spettanza della somma richiesta, atteso lo sforamento da parte del Centro del tetto di spesa di branca;
- l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, non essendo stata riconosciuta l'utilità delle prestazioni eseguite in suo favore.
2. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4699/2022 pubblicata in data 12.5.2022, non notificata, ha ritenuto provata la prestazione eseguita mediante il deposito da parte del Parte del contratto sottoscritto con l' in data 7.12.2017, valido con Controparte_1 effetti retroattivi, inoltre in virtù dell'accreditamento del presso il Servizio CP_1
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1 Centro/ CP_2 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Sanitario e dell'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, fatti entrambi non contestati. Parte Il tribunale ha invece considerato non assolto l'onere della prova incombente sull di dimostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa da parte del , CP_1 costituendo la nota prot. n. 53897 del 31.7.2017 del Direttore Generale e la nota prot. n.
1970 del 26.10.2017 del direttore responsabile del Distretto n. 32 mere comunicazioni, tardive e unilaterali, prive di sufficiente valore probatorio.
La decisione impugnata ha riconosciuto il diritto dell'istante al pagamento, sulla base del contratto sottoscritto dalle parti il 7.12.2017 (cf. pagina 5 sentenza impugnata).
Infatti, premessa l'analisi degli artt. 5, 5 bis e 7 del contratto inter partes e ricondotta la fattispecie nell'ambito della disciplina di cui al comma 3, lett. a) dell'art. 5, ha Part osservato che dagli “atti emerge che l' , con le note prodotte innanzi richiamate, solo in epoca successiva (e non invece antecedente) all'erogazione delle prestazioni, ha accertato e comunicato agli organismi rappresentativi dei centri convenzionati il superamento del tetto di spesa di macroarea senza mai adottare la deliberazione di accertamento della regressione tariffaria, non provvedendo poi al pagamento di tutte le prestazioni rese dai centri convenzionati in data successiva a quelle in cui veniva individuato il superamento del tetto di spesa. La convenuta avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo, con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, aveva determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria
(percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si era perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n.1268/08”
(così la sentenza impugnata a pagina 13).
Su queste premesse, il Tribunale, preso atto del sopravvenuto parziale pagamento in Parte corso di causa da parte dell' del corrispettivo relativo al saldo delle prestazioni di maggio e all'acconto del mese di giugno, ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore del della restante somma di € 27.004,53 oltre interessi di cui al Controparte_1
D.lgs. 231/2002 con le maggiorazioni previste dall'art. 7, co. 4, del contratto dal giorno successivo alla scadenza al saldo, oltre le spese di giudizio.
Citazione in appello, oggetto del contendere
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Parte 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato in data, chiedendo di:
“-dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice
Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
-revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente la domanda attorea, come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
- condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.”
Motivi del gravame Parte 3.1. In particolare, con il primo motivo di appello, l' lamenta l'erroneo riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. Parte 3.2. Con il secondo motivo, l' critica la sentenza gravata nella parte in cui per un verso riconosce che effettivamente le prestazioni in esame sono state rese sforando il budget trimestrale della branca di riferimento, per altro verso (in modo a suo dire Parte contraddittorio), ritiene non provata dall' la circostanza dell'avvenuto superamento del tetto.
In particolare, censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto inefficace la prova offerta da essa appellante, in difetto di provvedimento di applicazione della R.T.U..
Sostiene l'appellante che, di contro, la documentazione depositata è idonea a provare il superamento del tetto di spesa e che il ne è stato avvertito: con riferimento CP_1 alle note a firma del Direttore Generale - con cui è stato comunicato alle strutture accreditate il raggiungimento del limite di spesa assegnato alle diverse branche (“le richiamate note, tutte del 31.07.2017, con le quali viene comunicato alle strutture accreditate il raggiungimento del limite di spesa assegnato alle varie branche, non sono meri atti interni, bensì atti a valenza esterna in quanto sottoscritte dal legale Part rappresentante dell' ed indirizzate ai legali rappresentanti dei centri per informarli dell'intervenuto superamento del tetto di spesa e della conseguente impossibilità di remunerare le prestazioni rese oltre le date indicate nelle richiamate note”: così si legge in appello circa il valore probante delle comunicazioni depositate) - ha argomentato che queste non costituiscono atti interni, come affermato dal Tribunale, ma
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hanno valenza esterna in quanto firmate dal suo legale rappresentante e inviate ai legali rappresentati dei centri.
Per quanto riguarda, invece, i verbali del tavolo tecnico, in particolare il verbale n. 2 del
9.8.2017, ad avviso dell'appellante il primo giudice non avrebbe rilevato che da questi risulta la comunicazione del tetto di spesa per il primo e il secondo trimestre. Part In particolare nel verbale n. 2 del 9.08.2017, in atti, risulta che “la consegna i dati consuntivi del monitoraggio del 1° e del 2° trimestre con l'indicazione delle prevedibili date di esaurimento ai sensi del contratto allegato al DCA89/2016, nonché i dati per ogni singola struttura delle prestazioni lettera “r”, i dati del fatturato e prestazioni erogate per ogni singola struttura nonché le comunicazioni del Direttore generale relativamente alle prestazioni liquidate nel primo e nel secondo semestre”.
Infine, sostiene che sarebbero prova del superamento del tetto di spesa anche le notifiche di addebito, dimostrando “che il suddetto importo è relativo a prestazioni rese oltre il limite di spesa assegnato, che parte appellata è stata informata della data di esaurimento del limite di spesa fissato per la branche oggetto di causa e che le prestazioni dalla stessa rese in eccedenza rispetto a tale limite non sarebbero state ammesse al pagamento”. Pertanto, risultando dagli atti, ed essendo riconosciuto anche dal Tribunale, che le prestazioni rese dai centri riuniti in erano state erogate CP_1 sforando il tetto di spesa di branca, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la pretesa del
, poiché non sono remunerabili le prestazioni rese in eccedenza. CP_1
3.3. Con il terzo motivo critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma il suo inadempimento contrattuale, per mancato tempestivo invio delle comunicazioni relative alle date previsionali di superamento dei tetti (trimestrali) di spesa e per omessa applicazione della regressione tariffaria, con ciò attribuendo “incomprensibilmente” maggior rilievo alla R.T.U. ed alla tardiva (o mancata) comunicazione delle date previsionali di superamento del budget anziché al rispetto del tetto di spesa ed alla sua ineludibile funzione di programmazione e contenimento della spesa sanitaria.
Argomenta che, invece, il contratto inter partes prevede che le prestazioni eseguite a tetto trimestrale esaurito non devono essere remunerate in alcun modo, tanto a prescindere dall'adozione o meno di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria;
insiste che la documentazione allegata è idonea a comprovare lo sforamento del tetto di spesa, circostanza pacifica tra le parti e, peraltro, condivisa anche dal
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Tribunale, che infatti ha deciso in favore del centro solo a causa della mancata applicazione della regressione tariffaria.
Rimarca che parte appellata, avendo sottoscritto il contratto a fine esercizio e in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa del periodo rivendicato, senza aver mosso alcun rilievo e/o contestazione, ha per facta concludentia accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute.
Sostiene, poi, che i ritardi nelle comunicazioni, mai motivo ostativo al rispetto del limite del tetto di spesa, sono da ricondurre al comportamento poco collaborativo e conflittuale delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture accreditate facenti parte dei Tavoli Tecnici;
aggiunge che vale l'onere a carico delle strutture accreditate di seguire costantemente il monitoraggio per essere a conoscenza dell'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
3.4. Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver ricondotto la fattispecie, rispetto al primo trimestre del 2017, nel caso disciplinato dalla lettera a) comma 3 dell'art. 5 del contratto anziché dalla lettera b) “essendosi
l'esaurimento del limite di spesa verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data comunicata di previsione di esaurimento del limite di spesa..ne consegue Part che…in ogni caso l'appellante non avrebbe comunque dovuto applicare…la regressione tariffaria in ordine al primo trimestre dell'anno 2017” (così pag. 38 atto di appello); evidenzia, inoltre, con riferimento al secondo trimestre 2017, che non vi è la prova che il caso di specie sia da ricondurre nell'alveo della lett. a) “essendosi verificata la diversa fattispecie “…..di mancata comunicazione della data prevista di raggiungimento del limite di spesa”(cfr. pag. 38 atto di appello) per tale ragione, essendo stato effettuato il monitoraggio e comunicata la percentuale di consumo dei Parte limiti di spesa, l'appellante rileva che il centro avrebbe dovuto sollecitarla per venire a conoscenza della data di sforamento previsionale.
3.5. Con il quinto motivo deduce l'errore del primo giudice nell'aver ignorato le difese svolte in ordine alla cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, che prevederebbe l'accettazione espressa, completa ed incondizionata da parte del centro, di tutti i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, in quanto contenuto essenziale del contratto per l'anno 2017, quindi anche la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre i tetti di spesa;
dal secondo comma dell'articolo 11 deriverebbe, infatti, a detta
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Part dell'appellante, una rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche con oggetto il recupero di compensi non versati.
3.6. Con il sesto motivo censura la decisione nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi di cui al d. lgs. n. 231/02, spettanti solo sul presupposto di una transazione commerciale, assente per le prestazioni sanitarie e “ciò nonostante la previsione di cui all'art. 7, comma 4, del contratto stipulato tra le parti” (cfr. pag. 43 atto di appello).
Difese dell'appellato e svolgimento del processo in appello
4. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3.11.2022 si è costituito in giudizio in appello il che, con varie difese, ha chiesto: in via principale, il CP_1
Part rigetto dell'atto di appello in quanto infondato;
in via gradata la condanna dell' al pagamento della somma di € 27.004,53 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuate, oltre interessi ex D.lgs 231/2002; in via ulteriormente gradata, condannare l'appellante ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento del danno corrispondente alla somma non pagata, oltre l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e del maggior danno che sarà determinato in corso di giudizio, nonché interessi ex D.lgs 231/2002; in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, Part condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
All'udienza di comparizione del 28.12.2022 questa Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 21.1.2026, poi anticipata all'udienza collegiale del 5.11.2025, per la quale è stata disposta la trattazione scritta.
Acquisite le note di trattazione sostitutive della presenza in udienza, il collegio ha introitato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, in data 5 novembre e 21 novembre
2025.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
5.1. E' infondato il motivo circa il difetto di giurisdizione.
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Invero, nella fattispecie si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (cf. ex multis da ultimo Cass.
n. 24074/2025, Cass. n. 30963/2022, Cass. n. 372/2021).
5.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
Preliminarmente, la Corte rileva che la pretesa creditoria azionata nell'odierno giudizio attiene esclusivamente al secondo trimestre del 2017 avendo ad oggetto il pagamento relativo al saldo delle prestazioni erogate nel mese di giugno 2017, di guisa che le doglianze dell'appellante riferite al primo trimestre del 2017 sono irrilevanti.
In primis, va ribadito, in merito al superamento del tetto di spesa, che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza sia di merito che di legittimità il predetto onere grava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cf., ex multis, da ultimo Cass. Sez. I, ord. n. 29474 del 14.11.2024 est. ; Cass. Sez. 6, ord. n. Per_2
10182 del 16.4. 2021 est. Abete).
Subito dopo è d'uopo rilevare che in ognuno dei contratti stipulati tra le parti per l'anno
2017, è stabilito, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle Parte prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia “qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo Part prima della data prevista nell'ultima comunicazione [preventiva] effettuata dall' nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data Parte_4 prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero
“qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data
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successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa Part comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva prevista di esaurimento del limite di spesa”.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5, comma 3, lettera a) del contratto – o, il che è lo stesso, l'omessa comunicazione preventiva della Part data presunta di sforamento del budget - comporta per l' il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, fino a quando il relativo potere non viene esercitato attraverso l'adozione di un provvedimento che contenga l'indicazione della regressione tariffaria da applicare ai singoli centri, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
L'art. 5 bis (rubricato: “applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno”) - integrazione della più generale disciplina relativa “ai criteri di remunerazione delle prestazioni” di cui al precedente art. 5 ed avente il chiaro fine di adeguarla all'applicazione dei tetti di spesa non più annuali, ma trimestrali - prevede una sorta di compensazione qualora in qualche trimestre (“per tener conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo”) non venga sforato il budget. Invero, detta disposizione non altera il meccanismo finora descritto. Essa, infatti, nel prevedere che la regressione tariffaria vada applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali, presuppone a fortiori l'operatività di tale meccanismo come si desume dal richiamo alla stessa contenuto nel primo comma (“… la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, …, lettera a …”).
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella Part prevista (e comunicata preventivamente) dall' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece Part l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non giustificano in alcun modo il rifiuto del pagamento.
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Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti e come riconosciuto dalla Parte stessa per un verso, la comunicazione preventiva del superamento del tetto per i trimestri interessati è mancata (cfr. pag. 38 atto di appello: “essendosi verificata la diversa fattispecie …..di mancata comunicazione della data prevista di raggiungimento Parte del limite di spesa” e pag. 39, ove esplicitamente la ammette di aver comunicato soltanto la percentuale di consumo dei limiti di spesa, attribuendo al l'onere CP_1 di attivarsi per conoscere la data previsionale di sforamento). Infatti, con nota prot.
53897/17 del 31.7.2017, depositata in primo grado, il Direttore Generale ha comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che in data 11.6.2017 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il secondo trimestre 2017, alla branca di
Patologia Clinica. Di conseguenza, il Direttore aziendale ha disposto che tutte le prestazioni erogate oltre la predetta data dell'11.6.2017 venissero escluse dalla liquidazione e, quindi, dalla retribuzione con la motivazione che le prestazioni erano rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca. In altri termini, per il trimestre oggetto di controversia (II), non vi è documentazione che provi l'avvenuta comunicazione (preventiva) della data di sforamento presuntivo del tetto avuto riguardo alla branca di riferimento.
Per altro verso, risulta dagli atti che il provvedimento di regressione tariffaria non è mai Parte stato adottato, come peraltro emerge dalle difese stesse dell' essendo tutte dirette a dimostrare la non necessità del menzionato provvedimento.
Ciò posto, in mancanza di una tempestiva comunicazione della data prevista di superamento del tetto di spesa deve operare, come affermato correttamente dal
Tribunale, la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3 lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C della DGRC n. 1268/08.
In difetto di delibera che applica la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti , il quale, proprio in mancanza delle suindicate comunicazioni, non CP_1 consapevole del raggiungimento del tetto di spesa, ha continuato a rendere le prestazioni della branca oggetto del contratto (cf. nello stesso senso, ex multis, la sentenza della stessa Corte d'Appello di Napoli, n. 1751/2025 pubblicata il 7.4.2025).
Va aggiunto che l'applicazione dell'art. 5 del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non elude affatto i limiti di spesa che devono essere rispettati
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Parte dall' ma stabilisce solo le modalità con le quali quest'ultima deve provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro tali limiti;
ogni altra soluzione, pertanto, sarebbe del tutto arbitraria. Pa Per completezza, va dato atto della genericità delle difese con cui la richiama le cd.
“note” (punto sub 3.2. secondo motivo di appello), con le quali a suo dire avrebbe comunicato lo sforamento del tetto di spesa: si tratta di un censura inammissibile perché non indica quali atti andrebbero valutati;
per altro verso la difesa in esame è una riprova Parte dell'infondatezza dell'appello, perché con essa la ribadisce che nulla spetta ai centri e di non aver mai avuto intenzione di applicare la regressione tariffaria, avendo argomentato e dichiarato che si tratta di note “indirizzate ai legali rappresentanti dei centri per informarli dell'intervenuto superamento del tetto di spesa e della conseguente impossibilità di remunerare le prestazioni rese oltre le date indicate nelle richiamate note”.
Analoghe considerazioni valgono per il richiamo generico, contenuto in appello, a non meglio precisate note di addebito.
Né muta la valutazione fin qui espressa la lettura del verbale del tavolo tecnico in data 9 Parte agosto 2017, n. 2, sulla cui efficacia probatoria molto insiste la in appello.
La data stessa del verbale dimostra che, a tutto volere concedere, soltanto ad agosto la Parte avrebbe effettuato l'indicazione delle prevedibili date di esaurimento, il che è un'ulteriore dimostrazione dell'omessa comunicazione preventiva della presumibile data di esaurimento del badget trimestrale e dell'obbligo – inadempiuto – di applicare la regressione tariffaria sulle prestazioni che sui assumono rese in eccedenza.
5.3. Il quinto motivo di appello è infondato.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi di cui all'art. 11 dei contratti Part stipulati da ciscun centro riunito in consorzio e dall' la clausola di salvaguardia riguarda solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto negoziale (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione riguarda i provvedimenti a monte della stipula del contratto, cioè quelli che partecipano all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa
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non incide invece sulla fase di esecuzione del rapporto e, in particolare, sulla tematica inerente al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente, dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri, di cui non può conoscere il contenuto al momento di sottoscrizione del contratto. Conseguentemente, ogni censura sull'omessa considerazione della clasusola di salvaguardia da parte del primo giudice si rivela, in virtù di quanto detto, infondata.
5.4. Riceve scrutinio negativo anche l'ultimo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, se sol si considera che anche le SS.UU. della Cassazione (sentenza n. 35092/2023 – accogliendo l'orientamento che già si è formato nella giurisprudenza di legittimità, Cass. n.
20391/2016, Cass. n. 14349/2016, Cass. n. 17591/2018, Cass. n. 17665/2019 – poi confermata dalla giurisprudenza di legittimità successiva, Cass. n. 29472/2024) hanno riconosciuto che costituisce ormai ius receptum l'applicabilità degli interessi ex d.lgs n.
231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti in contratto.
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Controparte_1
Il compenso va liquidato in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al DM
55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, avuto riguardo, per determinare il valore della controversia, alla misura del credito in contesa, dunque considerandosi lo scaglione di importo compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00; si escludono i compensi dovuti per la fase istruttoria, in quanto non svolta in appello.
La liquidazione è con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
L'appellante va condannata al pagamento per onorari della somma complessiva di €
3.473,00 di cui:
- € 1.029,00 per fase di studio,
- € 709,00 per la fase introduttiva;
- € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
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Parte_3 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_3 unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 4699/2022, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12.5.2022, così provvede:
--rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 3.473,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA, con distrazione in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo ex art. 93
c.p.c..
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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