Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3186/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Carmela FILICE
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contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Angela AVERSA
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.8.2017 parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/2017, con il quale è stato condannato al pagamento, in favore di
[...]
, della complessiva somma di euro 4.060,66 a titolo di arretrati pensionistici scaturenti dalla CP_1 liquidazione dell'assegno sociale riconosciuto dall'ordinanza del Tribunale di Castrovillari n. 6088 del 11.4.2017.
Si è costituita in giudizio parte opposta per assumere l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa posto che il diritto alla prestazione assistenziale, alla quale si ritiene di avere diritto e rispetto alla quale deve essere valutata la proposizione della domanda in sede amministrativa, risulta già accertato giudizialmente.
Analogamente, deve essere dichiarata infondata, oltre che generica, l'eccezione di improcedibilità per mancata proposizione di ricorso amministrativo non solo perché agli atti non risulta alcun provvedimento di rigetto dell'istanza amministrativa finalizzata al riconoscimento dell'assegno sociale ma soprattutto perché l'azione monitoria è stata promossa al fine di ottenere la liquidazione CP_ concreta della prestazione già riconosciuta dall'
Quanto alla censura di inammissibilità del ricorso per ingiunzione per difetto di prova scritta ex art. 633 c.p.c. deve osservarsi che il decreto ingiuntivo, è stato emesso sulla base dell'ordinanza di accoglimento del reclamo iscritto al n. 4809/2016 e della comunicazione di liquidazione della
CP_ prestazione da parte dell' che costituiscono idonea prova del credito fatto valer in sede monitoria.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Va intanto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza
- e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova. Più segnatamente, in questo tipo di procedimento, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); incombe, quindi, al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass. 17.10.2011, n. 21432; Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme conseguentemente di natura eccezionale.
Ebbene, nel caso di specie, va evidenziato che l'opposto, in sede monitoria, ha compiutamente allegato e provato i fatti costitutivi del diritto azionato. Questi ha, infatti, chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento sulla base della comunicazione dell'ente previdenziale di liquidazione della prestazione n. 04602690, cat. AS con decorrenza 1° marzo 2016 -comunicazione che è seguita all'esito favorevole del procedimento cautelare di secondo grado- e tale documentazione deve essere considerata prova idonea a fondare il diritto all'ottenimento delle somme ivi indicate.
Tuttavia, l'istituto di previdenza ha documentato l'integrale pagamento del credito azionato in via monitoria in data 20.6.2017, prima ancora, dunque, del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(18.7.2017) e della sua emissione (19.7.2017) e successiva notificazione (21.7.2017).
Ebbene, in tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 cod. civ.) non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni occorrendo, al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi, un'apposita prescrizione di legge al pari, ad esempio, della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale (art. 55 R.D. n. 2440 del
1923) e nel relativo regolamento (artt. 26 ss. R.D. n. 827 del 1924) per i pagamenti eseguiti dallo
Stato (pertanto, non applicabile all' ). CP_2
Nel caso di specie, la produzione documentale della ricorrente -consistente non soltanto in atti interni
(database gestione pagamenti pensioni e cassetto previdenziale del cittadino) dell' , ma anche CP_2 nell'attestazione di accredito di cui al Bancoposta, in cui si dà conto dell'importo versato, delle generalità e dei dati fiscali del creditore, della causale con riferimento alla prestazione n. 04602690 e della data di accredito - apporta validi elementi indiziari idonei, unitamente al comportamento processuale delle parti, a far ritenere avvenuto il pagamento. In tal senso risulta prevalente la giurisprudenza di legittimità che consente di imputare la dimostrazione del pagamento di somme in contesa non solo ad argomenti di prova per presunzioni ma anche in relazione al principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile, in base al quale non è necessaria l'ulteriore prova dei fatti allegati da una parte a sostegno di una domanda, di una eccezione o di una difesa, che non siano stati adeguatamente e tempestivamente contestati dalla controparte, secondo le regole della scansione delle attività difensive dettate per i vari modelli processuali disciplinati dal codice di rito (cfr. Cass. S.U. n. 761/2002; Cass. n. 11107/2007,
n. 12231/2007, n. 27596/2008, n. 2785 del 08/02/2010, n. 16485/2009, n. 16486/2009, n. 16609/2009,
n. 16610/2009, n. 16611/2009).
In ordine al quantum, in dottrina e giurisprudenza è pacifico che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il debitore non possa liberarsi dell'obbligazione corrispondendo solo la sorte capitale, essendo tenuto anche al pagamento di interessi e spese liquidati.
Caso differente è quello che si verifica nell'ipotesi in cui il pagamento del dovuto intervenga prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e quindi anche prima della sua notificazione, come si è verificato nella fattispecie in esame. E' di palmare evidenza che con la proposizione di una domanda in sede monitoria, il creditore richiede il pagamento di una somma, per cui con il pagamento di essa prima della emissione e della notificazione del decreto ingiuntivo, si viene a determinare una situazione per cui l'obbligazione dedotta in giudizio si è estinta ancor prima della pronunzia e notificazione del titolo e quindi il creditore-ricorrente ha perso l'interesse concreto alla propria azione e non può legittimamente notificare l'ingiunzione ottenuta nonostante la intervenuta estinzione dell'obbligazione per cui agisce. Infatti, con il pagamento della somma ingiunta e quindi con l'estinzione del credito prima della notificazione del decreto, viene meno in capo a parte creditrice l'interesse ad agire in giudizio, che, secondo il chiaro disposto di cui all'art. 100 c.p.c., costituisce condizione per l'azione: dunque, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti comporta come naturale corollario il dovere del giudice alla pronunzia di cessazione della materia del contendere.
Inoltre, con particolare riferimento alla ipotesi del pagamento del credito avvenuto prima della notificazione del decreto ingiuntivo frattanto emesso, la Suprema Corte ha precisato che il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (Cass. 10/04/2014, n. 8428), verificando se al momento della pronunzia del decreto il credito fosse ancora esistente o fosse stato invece estinto per avvenuto pagamento, in quest'ultimo caso escludendosi che il debitore possa essere gravato delle spese processuali relative al ricorso monitorio ed al successivo giudizio di opposizione.
Ancor più nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente puntualizzato che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e quindi l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento: ne consegue che, quando il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente alla notifica del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata al momento della notificazione del decreto (Cass.16/11/2017, n. 27234).
In conclusione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
186/2017;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 850,00, oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa
Castrovillari, 31.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.