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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1412/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
, P.I. , in persona del Direttore Generale Dr. Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariacristina Parte_2
Allegretto del Foro di Napoli Nord, c.f.: con studio alla via Milano, C.F._1
24, 80021, Afragola (Na); tel./fax: 081.851.33.40; pec: Email_1
Appellante
E
, nato il [...] a [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 rapp.to e difeso, giusta procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.: , ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 presso il suo studio in Aversa (CE), Via S. D'acquisto N. 200
Per comunicazioni: PEC: Fax: 081.5032498 Email_2
Appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2987/2022 del 29.12.2022
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5.05.2015, adiva il giudice del lavoro del CP_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rassegnando le seguenti conclusioni: “
1-dichiararsi la illegittimità della decurtazione della retribuzione posizione variabile aziendale operata dall' a far data dal Dicembre 2012 nei confronti della ricorrente. Pt_3
2- Condannarsi, per l'effetto, l' , rapp.ta e dom.ta come in epigrafe, al pagamento Pt_3 in favore dell'istante della differenza retributiva mensile a tale titolo tra quanto aveva diritto
e quanto ha percepito, calcolata sulla base della percentuale proporzionata alla graduazione delle funzioni, a far data dal Dicembre 2012, e fino alla data di deposito del presente ricorso, nonché di quella successiva fino alla data dell'emananda sentenza, con svalutazione ed interessi come per legge”, vinte le spese di lite.
A fondamento della domanda esponeva:
-di essere dipendente dell' sin dal 6.02.1995 e di svolgere le funzioni di Dirigente Pt_3 di I fascia (inquadrato nella Dirigenza ATP Dir. Unico CCNL Sanità Pubblica) in qualità di
Responsabile della Unità Operativa Semplice presso il Coordinamento URD Centrale di
; Pt_1
- di aver percepito la retribuzione di posizione variabile aziendale consistente in euro
420,32 mensili fino al novembre 2012;
-che, l , con la delibera n. 1657 del 12/12/2012, a far data dal dicembre CP_2
2012 e fino a data attuale, aveva ridotto la retribuzione di posizione variabile aziendale alla somma di euro 100,00, provvedendo al recupero degli importi attraverso trattenute in busta paga;
-che, ai sensi dell'art.51 e seguenti del CCNL 1994, la retribuzione di posizione variabile aziendale doveva essere determinata in base alla graduazione delle funzioni dirigenziali, non essendo in alcun modo giustificata la decurtazione di tale emolumento operata Part dall' Si costituiva la convenuta deducendo l'infondatezza dell'avversa CP_2 pretesa, in quanto i fondi contrattuali erano stati determinati in ottemperanza alle linee di indirizzo di cui al decreto n.63/2010 ed alle successive linee applicative, le quali prevedevano che dal fondo ex art.9 del c.c.n.l. 06.05.2010, per il personale cessato, dovevano essere portati in detrazione le retribuzioni di posizione unica e variabile,
l'indennità di specificità medica, l'indennità di struttura complessa e le somme derivanti dalla R.i.a. del personale cessato. Concludeva come in atti.
Il Tribunale adìto, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente il ricorso in tali termini: “a) in accoglimento parziale del ricorso dichiara l'illegittimità della decurtazione della Parte retribuzione di posizione variabile così come operata dall' a far data da dicembre 2012 con conseguente condanna della resistente alla rideterminazione degli importi del fondo;
b) compensa le spese di lite per un quarto e condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della restante parte che liquida, nella misura già ridotta, in euro
1.584,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione”.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in via telematica in data 15.06.2023, la
[...]
ha proposto tempestivo gravame, censurandola sotto il profilo della ritenuta CP_2 illegittimità della decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale alla luce delle argomentazioni sostenute da questa Corte nella sentenza n. 5483/2019. In particolare ha sostenuto che la decurtazione oggetto di giudizio era scaturita dal disposto dell'art.9 comma 2-bis della L. n. 122/2010, rubricato “contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, a cui aveva fatto seguito per la Regione Campania la nomina del
Commissario ad acta nella persona del Presidente della Regione, il quale con decreto n.
63 del 22.10.2010 aveva stabilito le linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania allo scopo di pervenire a procedure omogenee tra le stesse. Dunque, l'operato di essa appellante doveva ritenersi legittimo perché posto in essere in ossequio alle disposizioni di legge in materia di riduzione della spesa sanitaria.
Pertanto, ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
si è costituito in giudizio concordando con il primo giudice in ordine alla CP_1 ritenuta illegittimità della decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale Part operata dall' n assenza di una corretta graduazione delle funzioni;
ha, inoltre, proposto appello incidentale, ritualmente notificato a controparte, lamentando che il primo giudice, pur avendo ritenuto illegittima la decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale operata dall' , avesse rigettato la domanda di condanna di cui al CP_2 secondo capo delle conclusioni del ricorso, benché fosse stata chiesta una condanna generica. Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale l'accoglimento della domanda di condanna di cui al secondo capo delle conclusioni del ricorso.
La parte appellata, in allegato alle note di trattazione depositate il 29.01.2025, ha depositato i prospetti contabili relativi alle decurtazioni effettuate nei confronti dell'odierno appellato. Dopo il deposito dei dati contabili, all'odierna udienza cui la causa era rinviata per esigenze del ruolo, acquisite le note di trattazione, la Corte ha deciso nei termini di seguito espressi che reiterano la condivisibile pronuncia di questa Corte, Sezione I, n. 289/2025
(Cons.rel. Guarino).
Osserva la Corte che l'appello principale va rigettato, mentre l'appello incidentale va accolto.
Le doglianze oggetto dell'appello principale - esaminate congiuntamente per la stretta connessione delle questioni che vengono in esame - possono essere decise conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 32594.2023 e Cass. n.
32560.2023) in fattispecie identiche a quella in esame.
La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, evidenziato che vengono in rilievo le seguenti questioni: - oggetto e legittimità della cristallizzazione e della riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall' art. 9, comma
2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010; - modalità attuativa della prevista riduzione delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- ricaduta della cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali.
Ha poi premesso che l'art 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi, i quali (comma 3) stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Per l'erogazione della retribuzione accessoria - in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici - al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022).
Vengono in rilievo: il “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” (art. 9
CCNL economico Area dirigenza medica veterinaria 2008/2009, richiamato nella sentenza di appello); il Fondo “Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” (art. 10, CCNL cit.); il “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” (art. 11, CCNL cit.).
L'art. 40, comma 3-bis, secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, ha rafforzato il rapporto tra performance e buon andamento dell'Amministrazione, già introdotto, nei sensi sopra richiamati, dalla riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”.
L'art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 Area dirigenza medica e veterinaria dispone che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del
1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione.
La retribuzione di posizione è, quindi, una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello dell'Area medico - veterinaria che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dal comma 3 del medesimo art. 51, è collegata all'incarico agli stessi conferito dall' . Essa è composta di una parte fissa e di una Pt_1 parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni.
La corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione richiede la
“pesatura” delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione della quota di pertinenza del singolo medico, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed “invariabile” prevista dalla contrattazione collettiva (cfr., ex aliis, Cass., n. 10613 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata). La retribuzione di risultato, in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione.
Sulla scorta di tale doverosa premessa, la Suprema Corte ha chiarito che, poiché la misura economica della retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione della stessa come prevista da quest'ultima, atteso che l'Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili stabilite dal legislatore che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull'applicazione del contratto collettivo del Comparto di appartenenza (si v., Cass., n. 6090 del 2021).
Ciò posto, nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, che prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)”.
In ragione di tale disposizione, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, l
[...]
disponeva la riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile CP_2 aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti .
La Suprema Corte ha dunque sottolineato che, in aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, “…l'art.
9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio” (si v., Cass., n. 6930 del 2021). Si tratta di norme che costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022). Tali disposizioni hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e quanto al d.l. n. 78 del 2010, è stato chiarito che lo stesso “risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato” escludendo l'ipotizzata violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. “in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato” (Cass., n. 5138 del 2022, cit.). La Corte di legittimità ha dunque rilevato che, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 9 del medesimo decreto-legge, viene in rilievo il trattamento accessorio che è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività e che “…. il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque “cristallizzato” nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010. Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse.
Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell'Area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-
61)………”.
Ha poi affermato: “..Per dare attuazione alla previsione “ridotto in misura proporzionale” e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente.
Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla in misura del 30%. È indubbio che, se non si sia Pt_3 proceduto ad applicare la “cristallizzazione” al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30 % della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64), “il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius”. In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis cit, l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso: - il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire.
Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario………………..Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo in Parte effetti quanto la aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa. È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti”.
Infine, la Corte ha evidenziato che l'operato taglio del 30% non poteva giustificarsi nell'intento di rivedere le graduazioni delle funzioni atteso che la revisione delle stesse
“….riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con
l'ammontare di tali Fondi” e che “…. anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione. Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30 % per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla ”. Pt_3
Ha, dunque, cassato con rinvio alla Corte d'Appello demandandole di accertare “…..con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.
78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui
è causa e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso”.
Dall'applicazione degli enunciati principi al caso di specie discende l'accertamento della Part illegittima decurtazione dei fondi contrattuali nel periodo in esame, considerato che l in applicazione dell'art.9 co.2 bis, del d.l. n. 78 del 2010, non poteva operare un taglio percentuale come quello effettuato in misura del 30% in quanto, per dare attuazione al criterio legale del “ridotto in misura proporzionale”, era necessario che l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, andasse suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. In particolare l'illegittimità della decurtazione operata dall' sulla retribuzione di CP_2 posizione variabile aziendale percepita da dal dicembre 2012 alla data di CP_1 deposito del ricorso introduttivo ( aprile 2015) emerge in maniera evidente dal prospetto Part dei dati contabili prodotto in via telematica dalla stessa n data 29.01.2025
Invero, uno dei principi fondamentali sanciti dalla Suprema Corte è che debba applicarsi la
“cristallizzazione” al 2010“ del trattamento economico complessivamente goduto, considerato che lo stesso, se non poteva aumentare alla luce del disposto dell'art.9 c.2 bis l n. 122/2010, non poteva neppure essere “riformato in peius”, ma solo ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio .
Nel caso di specie l , cui incombeva l'onere di eccepire la riduzione del CP_2 personale in servizio dall'anno 2011 in poi, cui era (eventualmente) conseguito un riproporzionamento del trattamento accessorio aziendale, non ha dedotto alcunché al proposito . Deve, quindi, ritenersi illegittima la decurtazione della retribuzione di posizione Part variabile aziendale operata dalla per il periodo oggetto di giudizio, in quanto integra una riforma in peius del trattamento percepito dall'appellante incidentale nel 2010, in assenza delle condizioni che la legittimavano. Part Per la quantificazione dell'importo che l deve restituire può, quindi, farsi applicazione del criterio semplificato indicato dalla Suprema Corte, dovendo considerarsi che nell'anno
210 la retribuzione di posizione variabile aziendale corrisposta all'odierno appellato ammontava ad euro 419,95, mentre dal dicembre 2012 in poi le è stata corrisposta a tale titolo la somma di euro 100,00 con una decurtazione di euro 319,95
Pertanto per il periodo oggetto di giudizio la ha operato una decurtazione sulla CP_2 retribuzione di posizione variabile aziendale dell'appellato eccedente quella operata nel
2010, per cui la decurtazione eccedente ammonta ad euro 419,95- euro 100,00, e quindi ad euro 396,85, che è l'importo mensile che la dovrà restituire al dott. CP_2 CP_1
a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale non corrisposta per il periodo oggetto di giudizio ( dicembre 2012- aprile 2015). Pertanto, la sentenza gravata deve essere riformata atteso che, sulla base della pista probatoria individuata nelle allegazioni e produzioni di parte appellante e supportata dai prospetti elaborati dalla stessa parte appellante principale, risulta possibile concludere per la sussistenza della riduzione contestata.
Può, quindi, accogliersi la domanda di condanna proposta al secondo capo delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, ma, nei limiti del petitum, va emessa una pronuncia di condanna generica. Per le ragioni esposte, va rigettato l'appello principale, accolto l'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza la va condannata al pagamento, in CP_2 favore di , della differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale CP_1 spettante da dicembre 2012 alla data di deposito del ricorso introduttivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c. 6 l.n.412 del 1991 dalla maturazione del credito al saldo. Part Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza a carico dell' e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. In particolare, quanto al primo grado, deve essere esclusa la parziale compensazione disposta dal giudice di prime cure in ragione del rigetto della domanda di condanna. La quantificazione degli importi spettanti a titolo di spese per il primo grado è cristallizzata dalla non contestata liquidazione effettuata dal primo giudice.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la al pagamento, in favore CP_2 di , della differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale Parte_4 spettante da dicembre 2012 alla data di deposito del ricorso introduttivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c. 6 l.n.412 del 1991 dalla maturazione del credito al saldo;
2) condanna, inoltre, la al pagamento delle spese del doppio CP_2 grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1980,00 con condanna dell' Pt_3 al pagamento dell'importo di euro 396,00 (pari alla differenza tra quanto spettante per intero e quanto liquidato in ragione della compensazione di un quarto delle spese) e per il giudizio di appello in euro 2.904,50, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Ferrara antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 11 settembre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1412/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
, P.I. , in persona del Direttore Generale Dr. Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariacristina Parte_2
Allegretto del Foro di Napoli Nord, c.f.: con studio alla via Milano, C.F._1
24, 80021, Afragola (Na); tel./fax: 081.851.33.40; pec: Email_1
Appellante
E
, nato il [...] a [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 rapp.to e difeso, giusta procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.: , ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 presso il suo studio in Aversa (CE), Via S. D'acquisto N. 200
Per comunicazioni: PEC: Fax: 081.5032498 Email_2
Appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2987/2022 del 29.12.2022
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5.05.2015, adiva il giudice del lavoro del CP_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rassegnando le seguenti conclusioni: “
1-dichiararsi la illegittimità della decurtazione della retribuzione posizione variabile aziendale operata dall' a far data dal Dicembre 2012 nei confronti della ricorrente. Pt_3
2- Condannarsi, per l'effetto, l' , rapp.ta e dom.ta come in epigrafe, al pagamento Pt_3 in favore dell'istante della differenza retributiva mensile a tale titolo tra quanto aveva diritto
e quanto ha percepito, calcolata sulla base della percentuale proporzionata alla graduazione delle funzioni, a far data dal Dicembre 2012, e fino alla data di deposito del presente ricorso, nonché di quella successiva fino alla data dell'emananda sentenza, con svalutazione ed interessi come per legge”, vinte le spese di lite.
A fondamento della domanda esponeva:
-di essere dipendente dell' sin dal 6.02.1995 e di svolgere le funzioni di Dirigente Pt_3 di I fascia (inquadrato nella Dirigenza ATP Dir. Unico CCNL Sanità Pubblica) in qualità di
Responsabile della Unità Operativa Semplice presso il Coordinamento URD Centrale di
; Pt_1
- di aver percepito la retribuzione di posizione variabile aziendale consistente in euro
420,32 mensili fino al novembre 2012;
-che, l , con la delibera n. 1657 del 12/12/2012, a far data dal dicembre CP_2
2012 e fino a data attuale, aveva ridotto la retribuzione di posizione variabile aziendale alla somma di euro 100,00, provvedendo al recupero degli importi attraverso trattenute in busta paga;
-che, ai sensi dell'art.51 e seguenti del CCNL 1994, la retribuzione di posizione variabile aziendale doveva essere determinata in base alla graduazione delle funzioni dirigenziali, non essendo in alcun modo giustificata la decurtazione di tale emolumento operata Part dall' Si costituiva la convenuta deducendo l'infondatezza dell'avversa CP_2 pretesa, in quanto i fondi contrattuali erano stati determinati in ottemperanza alle linee di indirizzo di cui al decreto n.63/2010 ed alle successive linee applicative, le quali prevedevano che dal fondo ex art.9 del c.c.n.l. 06.05.2010, per il personale cessato, dovevano essere portati in detrazione le retribuzioni di posizione unica e variabile,
l'indennità di specificità medica, l'indennità di struttura complessa e le somme derivanti dalla R.i.a. del personale cessato. Concludeva come in atti.
Il Tribunale adìto, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente il ricorso in tali termini: “a) in accoglimento parziale del ricorso dichiara l'illegittimità della decurtazione della Parte retribuzione di posizione variabile così come operata dall' a far data da dicembre 2012 con conseguente condanna della resistente alla rideterminazione degli importi del fondo;
b) compensa le spese di lite per un quarto e condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della restante parte che liquida, nella misura già ridotta, in euro
1.584,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione”.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in via telematica in data 15.06.2023, la
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ha proposto tempestivo gravame, censurandola sotto il profilo della ritenuta CP_2 illegittimità della decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale alla luce delle argomentazioni sostenute da questa Corte nella sentenza n. 5483/2019. In particolare ha sostenuto che la decurtazione oggetto di giudizio era scaturita dal disposto dell'art.9 comma 2-bis della L. n. 122/2010, rubricato “contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, a cui aveva fatto seguito per la Regione Campania la nomina del
Commissario ad acta nella persona del Presidente della Regione, il quale con decreto n.
63 del 22.10.2010 aveva stabilito le linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania allo scopo di pervenire a procedure omogenee tra le stesse. Dunque, l'operato di essa appellante doveva ritenersi legittimo perché posto in essere in ossequio alle disposizioni di legge in materia di riduzione della spesa sanitaria.
Pertanto, ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
si è costituito in giudizio concordando con il primo giudice in ordine alla CP_1 ritenuta illegittimità della decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale Part operata dall' n assenza di una corretta graduazione delle funzioni;
ha, inoltre, proposto appello incidentale, ritualmente notificato a controparte, lamentando che il primo giudice, pur avendo ritenuto illegittima la decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale operata dall' , avesse rigettato la domanda di condanna di cui al CP_2 secondo capo delle conclusioni del ricorso, benché fosse stata chiesta una condanna generica. Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale l'accoglimento della domanda di condanna di cui al secondo capo delle conclusioni del ricorso.
La parte appellata, in allegato alle note di trattazione depositate il 29.01.2025, ha depositato i prospetti contabili relativi alle decurtazioni effettuate nei confronti dell'odierno appellato. Dopo il deposito dei dati contabili, all'odierna udienza cui la causa era rinviata per esigenze del ruolo, acquisite le note di trattazione, la Corte ha deciso nei termini di seguito espressi che reiterano la condivisibile pronuncia di questa Corte, Sezione I, n. 289/2025
(Cons.rel. Guarino).
Osserva la Corte che l'appello principale va rigettato, mentre l'appello incidentale va accolto.
Le doglianze oggetto dell'appello principale - esaminate congiuntamente per la stretta connessione delle questioni che vengono in esame - possono essere decise conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 32594.2023 e Cass. n.
32560.2023) in fattispecie identiche a quella in esame.
La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, evidenziato che vengono in rilievo le seguenti questioni: - oggetto e legittimità della cristallizzazione e della riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall' art. 9, comma
2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010; - modalità attuativa della prevista riduzione delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- ricaduta della cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali.
Ha poi premesso che l'art 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi, i quali (comma 3) stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Per l'erogazione della retribuzione accessoria - in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici - al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022).
Vengono in rilievo: il “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” (art. 9
CCNL economico Area dirigenza medica veterinaria 2008/2009, richiamato nella sentenza di appello); il Fondo “Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” (art. 10, CCNL cit.); il “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” (art. 11, CCNL cit.).
L'art. 40, comma 3-bis, secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, ha rafforzato il rapporto tra performance e buon andamento dell'Amministrazione, già introdotto, nei sensi sopra richiamati, dalla riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”.
L'art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 Area dirigenza medica e veterinaria dispone che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del
1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione.
La retribuzione di posizione è, quindi, una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello dell'Area medico - veterinaria che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dal comma 3 del medesimo art. 51, è collegata all'incarico agli stessi conferito dall' . Essa è composta di una parte fissa e di una Pt_1 parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni.
La corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione richiede la
“pesatura” delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione della quota di pertinenza del singolo medico, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed “invariabile” prevista dalla contrattazione collettiva (cfr., ex aliis, Cass., n. 10613 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata). La retribuzione di risultato, in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione.
Sulla scorta di tale doverosa premessa, la Suprema Corte ha chiarito che, poiché la misura economica della retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione della stessa come prevista da quest'ultima, atteso che l'Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili stabilite dal legislatore che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull'applicazione del contratto collettivo del Comparto di appartenenza (si v., Cass., n. 6090 del 2021).
Ciò posto, nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, che prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)”.
In ragione di tale disposizione, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, l
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disponeva la riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile CP_2 aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti .
La Suprema Corte ha dunque sottolineato che, in aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, “…l'art.
9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio” (si v., Cass., n. 6930 del 2021). Si tratta di norme che costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022). Tali disposizioni hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e quanto al d.l. n. 78 del 2010, è stato chiarito che lo stesso “risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato” escludendo l'ipotizzata violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. “in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato” (Cass., n. 5138 del 2022, cit.). La Corte di legittimità ha dunque rilevato che, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 9 del medesimo decreto-legge, viene in rilievo il trattamento accessorio che è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività e che “…. il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque “cristallizzato” nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010. Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse.
Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell'Area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-
61)………”.
Ha poi affermato: “..Per dare attuazione alla previsione “ridotto in misura proporzionale” e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente.
Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla in misura del 30%. È indubbio che, se non si sia Pt_3 proceduto ad applicare la “cristallizzazione” al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30 % della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64), “il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius”. In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis cit, l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso: - il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire.
Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario………………..Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo in Parte effetti quanto la aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa. È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti”.
Infine, la Corte ha evidenziato che l'operato taglio del 30% non poteva giustificarsi nell'intento di rivedere le graduazioni delle funzioni atteso che la revisione delle stesse
“….riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con
l'ammontare di tali Fondi” e che “…. anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione. Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30 % per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla ”. Pt_3
Ha, dunque, cassato con rinvio alla Corte d'Appello demandandole di accertare “…..con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.
78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui
è causa e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso”.
Dall'applicazione degli enunciati principi al caso di specie discende l'accertamento della Part illegittima decurtazione dei fondi contrattuali nel periodo in esame, considerato che l in applicazione dell'art.9 co.2 bis, del d.l. n. 78 del 2010, non poteva operare un taglio percentuale come quello effettuato in misura del 30% in quanto, per dare attuazione al criterio legale del “ridotto in misura proporzionale”, era necessario che l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, andasse suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. In particolare l'illegittimità della decurtazione operata dall' sulla retribuzione di CP_2 posizione variabile aziendale percepita da dal dicembre 2012 alla data di CP_1 deposito del ricorso introduttivo ( aprile 2015) emerge in maniera evidente dal prospetto Part dei dati contabili prodotto in via telematica dalla stessa n data 29.01.2025
Invero, uno dei principi fondamentali sanciti dalla Suprema Corte è che debba applicarsi la
“cristallizzazione” al 2010“ del trattamento economico complessivamente goduto, considerato che lo stesso, se non poteva aumentare alla luce del disposto dell'art.9 c.2 bis l n. 122/2010, non poteva neppure essere “riformato in peius”, ma solo ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio .
Nel caso di specie l , cui incombeva l'onere di eccepire la riduzione del CP_2 personale in servizio dall'anno 2011 in poi, cui era (eventualmente) conseguito un riproporzionamento del trattamento accessorio aziendale, non ha dedotto alcunché al proposito . Deve, quindi, ritenersi illegittima la decurtazione della retribuzione di posizione Part variabile aziendale operata dalla per il periodo oggetto di giudizio, in quanto integra una riforma in peius del trattamento percepito dall'appellante incidentale nel 2010, in assenza delle condizioni che la legittimavano. Part Per la quantificazione dell'importo che l deve restituire può, quindi, farsi applicazione del criterio semplificato indicato dalla Suprema Corte, dovendo considerarsi che nell'anno
210 la retribuzione di posizione variabile aziendale corrisposta all'odierno appellato ammontava ad euro 419,95, mentre dal dicembre 2012 in poi le è stata corrisposta a tale titolo la somma di euro 100,00 con una decurtazione di euro 319,95
Pertanto per il periodo oggetto di giudizio la ha operato una decurtazione sulla CP_2 retribuzione di posizione variabile aziendale dell'appellato eccedente quella operata nel
2010, per cui la decurtazione eccedente ammonta ad euro 419,95- euro 100,00, e quindi ad euro 396,85, che è l'importo mensile che la dovrà restituire al dott. CP_2 CP_1
a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale non corrisposta per il periodo oggetto di giudizio ( dicembre 2012- aprile 2015). Pertanto, la sentenza gravata deve essere riformata atteso che, sulla base della pista probatoria individuata nelle allegazioni e produzioni di parte appellante e supportata dai prospetti elaborati dalla stessa parte appellante principale, risulta possibile concludere per la sussistenza della riduzione contestata.
Può, quindi, accogliersi la domanda di condanna proposta al secondo capo delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, ma, nei limiti del petitum, va emessa una pronuncia di condanna generica. Per le ragioni esposte, va rigettato l'appello principale, accolto l'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza la va condannata al pagamento, in CP_2 favore di , della differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale CP_1 spettante da dicembre 2012 alla data di deposito del ricorso introduttivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c. 6 l.n.412 del 1991 dalla maturazione del credito al saldo. Part Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza a carico dell' e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. In particolare, quanto al primo grado, deve essere esclusa la parziale compensazione disposta dal giudice di prime cure in ragione del rigetto della domanda di condanna. La quantificazione degli importi spettanti a titolo di spese per il primo grado è cristallizzata dalla non contestata liquidazione effettuata dal primo giudice.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la al pagamento, in favore CP_2 di , della differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale Parte_4 spettante da dicembre 2012 alla data di deposito del ricorso introduttivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c. 6 l.n.412 del 1991 dalla maturazione del credito al saldo;
2) condanna, inoltre, la al pagamento delle spese del doppio CP_2 grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1980,00 con condanna dell' Pt_3 al pagamento dell'importo di euro 396,00 (pari alla differenza tra quanto spettante per intero e quanto liquidato in ragione della compensazione di un quarto delle spese) e per il giudizio di appello in euro 2.904,50, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Ferrara antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 11 settembre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano