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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO MINORI SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere dr.ssa Lea Ziino Esperto minorile dr. Fabio Seminerio Esperto minorile riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili della Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudi- zio
DA
(C.F. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1 gno (PA) in data 19/11/1975, con il patrocinio dell'avv. Francesca Lanza (PEC: Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nato a Canicattì (AG) in [...] CP_1 C.F._2
26/01/1980, con il patrocinio dell'avv. Francesco Andriolo (PEC:
[...]
Email_2
appellato
E NEI CONFRONTI DI
AVV. (C.F. ) N. Q. DI TUTORE Controparte_2 C.F._3
PROVVISORIO DELLA MINORE , nata a CP_1 Controparte_3
Canicattì (AG) il 10/12/2014, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC: Email_3
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 21 interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 29/2022 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Pa- lermo in data 22/02-21/03/2022, all'esito del procedimento iscritto al Cont N.R.G. 52/21
OGGETTO: Impugnazione dichiarazione di adottabilità (art.17 L. n. 184/1983);
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«in riforma alla sentenza n.29/2022 – cron. n.2857/2022 resa nel proce- dimento iscritto al n.51/2022 ADS dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 22.02.2022, depositata in cancelleria in data 21.03.2022 e notifica- ta alla ricorrente in data 01.06.2022, Voglia a) in via preliminare e urgente, sospendere l'efficacia esecutiva della sen- tenza impugnata;
b) conseguentemente, riformare e/o annullare la sentenza impugnata, ex art. 17 Legge 184/1983, per mancanza assoluta dei presupposti di legge, nonché per carenza di motivazione idonea a definire lo stato di abbando- no;
c) in subordine, qualora si dovesse ritenere che la ricorrente abbia necessi- tà di un idoneo percorso relazionale e psicologico con la figlia minore, di- sporre il diritto di visita della ricorrente, con relativi tempi e modalità, uni- tamente all'attuale coniuge sig. , affinchè possa Parte_2 andare a trovare la minore almeno ogni quin- Persona_1 dici giorni e durante le festività. d) Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.»
Conclusioni per la parte appellata : CP_1
«Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello A) In via Principale: rigettare il gravame e confermare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. B) In Subordine: il Sig. , difeso e rappresentato ut supra, si ri- CP_1 mette alle decisioni di Codesta Ecc.ma Corte di Appello.»
Conclusioni per la parte appellata Avv. n.q.: Controparte_2
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reiectis adversis
- Rigettare in toto l'appello proposto dalla sig.ra nella Parte_1 qualità di genitore naturale;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 21 - confermare la sentenza del 22.02.2022 dep. il 21.03.2022 n 29\22 emes- sa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo nell'ambito del procedimento n. 51\21 Min. Segn., con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità della minore . Persona_1
- Liquidare, ponendole a carico dell'Erario, le spese, competenze ed onora- ri dello scrivente curatore della minore.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 03/08/2021, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di adottabilità della minore a causa dei gravissi- Persona_1 mi elementi che erano emersi a carico della madre , già Parte_1 dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale con riferimento ad al- tri due figli, e , ritenuta incapace di provvede- Persona_2 Persona_3 re alla cura della minore.
2. Nell'ambito del procedimento si costituivano in giudizio CP_5
e quali genitori della minore, la prima opponendosi
[...] CP_1 all'accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ed il secondo ade- rendo alla detta richiesta, nell'esclusivo interesse della minore.
3. Il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e con sentenza n. 29/2022 dei 22/02-21/03/2022, il Tribunale per i Minorenni di Palermo all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 52/21 ADS, pronunciava i seguenti provvedimenti:
• dichiarava lo stato di adottabilità della minore Persona_4
nata a [...] il [...], sospendendo i geni-
[...] tori dalla responsabilità genitoriale e vietando ogni contatto dei familiari con la minore;
• nominava l'avv. tutore della predetta minore;
Controparte_2
• disponeva il collocamento provvisorio della minore presso idoneo nucleo familiare.
4. Con ricorso del 30/06/2022, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, la revoca dei provvedimenti pronunciati e, ove ritenuto, l'adozione di ogni provvedimento utile volto a ripristinare la relazione con la figlia.
5. Con comparsa del 19/09/2022 e del 20/10/2022, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, l'avv. quale tutrice della minore Controparte_2
e entrambi opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 21 e chiedendo la conferma del provvedimento appellato.
6. Il Pubblico Ministero, cui la proposizione dell'impugnazione è stata ri- tualmente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
7. Nel corso del giudizio è stato disposto l'espletamento di un supplemen- to di consulenza tecnica d'ufficio poi ritenuta superflua alla luce degli elementi emersi in corso di istruttoria ed è stata, altresì, disposta l'audizione degli affidatari della minore dichiarata in stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184.
8. All'udienza del 20/09/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclu- sioni nei termini trascritti in epigrafe e la causa è stata assunta in decisio- ne.
9. Con l'unico motivo di appello, chiede la riforma del Parte_1 provvedimento impugnato, evidenziando che non sussisterebbero i pre- supposti per dichiarare la figlia minore in stato di abbandono e che dal momento in cui quest'ultima è stata collocata in comunità essa appellante ha profuso ogni sforzo per mantenere un rapporto costante con la piccola, facendole sentire il suo affetto e la sua vicinanza.
10. Allega che le valutazioni negative cui è pervenuto il Tribunale si base- rebbero su fatti risalenti nel tempo e sugli esiti contraddittori e non esau- stivi della consulenza tecnica d'ufficio, che non avrebbe adeguatamente valutato la possibilità che il disagio mostrato dalla minore sia da ascrivere ai molteplici rapporti da questa intrattenuti durante il periodo di istituzio- nalizzazione con soggetti estranei alla sua sfera affettiva e alla natura spo- radica degli incontri con la madre, che avrebbero ingenerato nella minore l'errata convinzione di essere stata abbandonata.
11. Evidenzia che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che essa appellante nel 2021 ha contratto matrimonio, che ri- siede stabilmente a Castelvetrano in un immobile condotto in locazione, che ha una stabilità economica e che ha anche riallacciato i rapporti con gli altri due figli, , già dichiarati in stato di adottabili- Per_2 Persona_3 tà, ed oggi maggiorenni, che frequenta con costanza.
12. Occorre, preliminarmente, evidenziare che Il provvedimento impugna- to da atto del lunghissimo iter giudiziario che, sin dal mese di ottobre del 2017, ha visto l'Autorità Giudiziaria minorile e i servizi socio-sanitari inte- ressarsi della minore , la cui madre, Persona_1 Parte_1
, era già nota per diversi interventi a tutela di altri due figli,
[...] Per_2
(nato nel 2004) e (nata nel 2000), entrambi
[...] Persona_5
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 21 nati da una precedente relazione e nei confronti dei quali la era Pt_1 stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale.
13. In particolare, con relazione del 10/10/2017 il servizio sociale del Co- mune di BE GN segnalava la grave situazione di incuria della minore . La minore risultava il frutto di una relazione in- Persona_1 trattenuta dalla , proveniente da un nucleo familiare multiproble- Pt_1 matico e svantaggiato, con , il quale, pur avendo riconosciu- CP_1 to la figlia al momento della nascita, si era successivamente disinteressato delle sorti della bambina. La piccola risultava essere costretta dalla Per_1 madre ad uno stile di vita instabile ed inadeguato, caratterizzato da un continuo girovagare senza una fissa dimora, e dal ricorso sistematico all'accoglienza di centri religiosi e dormitori pubblici, replicando di fatto il medesimo modus operandi che la risultava aver tenuto con gli altri Pt_1 due figli.
14. Risultava, in particolare, che la nel 2016 si era trasferita a Mi- Pt_1 lano unitamente alla figlia trovando ospitalità dapprima presso l'abitazione della sorella e, successivamente, presso un centro religioso e presso il dormitorio della stazione centrale. La si era, poi, trasferita Pt_1 in Germania dalla nipote, e aveva fatto ritorno in Sicilia nel luglio del 2017 dove aveva intrapreso una convivenza con tale , sepa- Persona_6 rato, padre di quattro figli e detenuto per sospetto abuso ai danni di una delle figlie.
15. In data 15/09/2017 la e la figlia erano state vittime di un inci- Pt_1 dente stradale, causato da un colpo di sonno del predetto , a Per_6 causa del quale la madre aveva riportato la frattura di un braccio e la mi- nore lividi e contusioni in tutto il corpo.
16. Dopo tale episodio la unitamente alla figlia aveva fatto rientro Pt_1 presso l'abitazione della madre sita a BE GN, dove già vive- va la sorella con il compagno, anche lei dichiarata decaduta dalla respon- sabilità genitoriale rispetto a tre figli.
17. In ragione del grave quadro indiziario, il Tribunale per i Minorenni di- sponeva l'affidamento della minore al servizio sociale territoriale e incari- cava i servizi del consultorio familiare e dell'unità operativa di neuropsi- chiatria infantile di effettuare una urgente valutazione del nucleo familia- re.
18. In data 30/03/2018 il padre della minore, , veniva sentito CP_1 dal Tribunale per i Minorenni e nel corso dell'audizione riferiva di avere conosciuto la tramite il social network Facebook, di avere convis- Pt_1 suto con lei per un breve periodo e che il loro rapporto era terminato su-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 21 bito dopo la nascita della bambina, che aveva riconosciuto pur nutrendo forti dubbi sulla sua paternità. Precisava di non avere più avuto alcun rap- porto né con la né con la minore, della quale si era del tutto disin- Pt_1 teressato ritenendo che non fosse sua figlia biologica.
19. Gli esiti della prima analisi del contesto familiare compiuta dagli ope- ratori del consultorio familiare delineavano un quadro estremamente problematico del contesto familiare ed una situazione di profondo disagio della minore. In particolare, gli operatori evidenziavano la situazione di svantaggio e deprivazione della , la quale a sua volta aveva vissuto Pt_1 in un nucleo familiare altamente disfunzionale, essendo stata vittima di maltrattamenti da parte del padre, dedito all'alcool e incapace di com- prendere gli stati d'animo della figlia. La veniva, poi, descritta co- Pt_1 me una persona impulsiva e incapace di controllare la rabbia, tendente ad intraprendere relazioni sentimentali con diversi uomini rivelatisi inaffida- bili, e risultava aver adottato scelte di vita estemporanee, in assenza di un chiaro progetto, come ad esempio quella di trasferirsi repentinamente in altre città o addirittura all'estero, esponendo la figlia minore a uno stile di vita non adeguato alla sua età e a pregiudizi, evidenziati dalla presenza di gravi disturbi del linguaggio, iperattività e aggressività.
20. Con specifico riferimento alle condizioni della minore, gli operatori del servizio di neuropsichiatria infantile, con relazione del 26/03/2018, oltre a segnalarne le cattive condizioni di igiene, evidenziavano la necessità e l'urgenza che la stessa intraprendesse un percorso di logopedia riabilitati- va, manifestando, al contempo, il timore che tale intervento non riuscisse a ottenere gli esiti sperati a causa del carente contesto familiare di appar- tenenza e del modello di riferimento genitoriale disfunzionale, indicato come possibile causa dei disturbi comportamentali della bambina.
21. Anche l'istituto scolastico frequentato dalla minore, con nota del
16/04/2018, segnalava al servizio sociale il disagio riscontrato nella bam- bina, affetta da serie problematiche di linguaggio, difficoltà di adattamen- to al gruppo, resistenza a qualsiasi regola ed aggressività verso sé stessa e verso gli altri. Tutti i servizi incaricati, sentiti dal Tribunale in data 07/05/2018, segnalavano l'urgenza di valutare l'effettiva capacità della madre di garantire un adeguato sviluppo alla figlia e il rinvenimento di eventuali altre risorse di supporto all'interno della famiglia allargata.
22. Con successiva nota del 19/06/2018, gli operatori del servizio sociale attestavano il permanere dello stato di disagio della minore e delle varie problematiche che interessavano la madre e rappresentavano che le zie materne non si erano dichiarate disponibili a prendersi cura della bambi-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 21 na. Alla luce di ciò proponevano l'inserimento della e della figlia in Pt_1 comunità, anche ai fini di una valutazione delle capacità genitoriali e di una più attenta osservazione delle dinamiche che caratterizzavano il rap- porto madre-figlia.
23. Nel prosieguo dell'osservazione gli operatori, pur confermando i gravi limiti della e il persistere delle problematiche comportamentali Pt_1 della minore, segnalavano un atteggiamento di maggiore apertura da par- te della madre, la quale aveva manifestato la volontà di riscattarsi nel suo ruolo di genitore e chiedevano, pertanto, la sospensione del progetto di inserimento in comunità, valutando la possibilità di interventi più funzio- nali anche con l'ausilio di risorse di supporto sul territorio.
24. Al contempo, tuttavia, gli operatori della neuropsichiatria infantile che avevano in carico la minore formulavano nei confronti di quest'ultima una diagnosi di «disturbo specifico del linguaggio di tipo misto associato a glo- bale immaturità relazionale e della condotta adattativa e ritardo globale dello sviluppo», a seguito della quale veniva affiancata alla minore un'insegnante di sostegno. I predetti operatori, in occasione della convo- cazione congiunta dei servizi avvenuta in data 29/01/2020, manifestavano forti preoccupazioni circa lo sviluppo evolutivo della minore e sottolinea- vano la circostanza che la bambina era fortemente e seriamente danneg- giata, si rivelava indietro in ogni campo, era iperattiva e priva di concetti spaziali, giungendo a manifestare il concreto timore che non vi fossero margini di recupero, e sollecitavano un urgente supporto emotivo e rela- zionale e l'avvio di un percorso di logopedia. Evidenziavano, inoltre, che la madre non aveva manifestato alcuna capacità di contenere i comporta- menti disfunzionali della figlia, che si acuivano in presenza della , Pt_1 tanto che la piccola urlava gettandosi a terra (cfr. relazione N.P.I. del 28/01/2020).
25. Alla luce di tali gravi elementi, il Tribunale per i Minorenni con decreto del 18/02/2020 disponeva l'inserimento della minore e della madre in comunità, per verificare la qualità della loro relazione e le capacità genito- riali di quest'ultima.
26. A seguito dell'osservazione compiuta in comunità, gli operatori della struttura di accoglienza “La Casa del sorriso” di Monreale confermavano il serio disturbo della fonazione della piccola , la sua profonda irre- Per_1 quietezza motoria, la sua difficoltà a stare un tempo adeguato nella inte- razione interpersonale, nelle attività di gioco e nelle situazioni di appren- dimento. I predetti operatori, pur dando atto di un impegno da parte della madre nel voler migliorare e rafforzare il rapporto con la figlia, ne con-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 21 fermavano, tuttavia, l'inadeguatezza e i seri limiti dimostrati nel contene- re e gestire la bambina, tanto che la in alcune occasioni arrivava al Pt_1 punto di percuoterla per arginarne i comportamenti disfunzionali. Segna- lavano, inoltre, che il lieve miglioramento nella modalità di interazione tra madre e figlia era da attribuire al contesto di vita comunitario in cui la re- lazione della con la figlia era costantemente supportata, orientata Pt_1
e contenuta dall'intervento degli operatori (cfr. relazione del 12/10/2020).
27. Analoghi dubbi sulle capacità genitoriali della venivamo Pt_1 espressi anche dalla figlia maggiore di quest'ultima, , Persona_5 la quale, in occasione dell'audizione svolta dal Tribunale per i minorenni in data 31/07/2020 esprimeva serie preoccupazioni in ordine alla capacità di accudimento della madre, precisando che la notizia della nascita della pic- cola sorella aveva destato in lei grande apprensione per il timore che la bambina potesse patire tutto quello che lei aveva già vissuto in passato a causa delle gravi mancanze dei genitori. La , pur confermando i li- Per_2 miti della madre, le riconosceva, tuttavia, una maggiore consapevolezza nelle cure primarie che apprestava nei confronti della sorella minore.
28. Gli operatori dei servizi convocati in data 16/10/2020 confermavano il persistere di profonde criticità nella relazione tra la e la figlia e sot- Pt_1 tolineavano, in particolar modo, il grave disagio manifestato dalla bambi- na, la sua disorganizzazione a tutti i livelli, i gravi limiti oggettivi della ma- dre, priva di efficaci strategie nell'approccio con la figlia, nonostante il lungo sostegno dei servizi e degli operatori della struttura. Questi ultimi, in particolare, si rivelavano gli unici in grado di arginare le condotte ipe- rattive e pericolose di e palesavano l'urgenza di avviare un proget- Per_1 to alternativo a tutela della minore, indispensabile per garantirle uno svi- luppo adeguato.
29. Per tali ragioni, il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con decreto del 19/11/2020, disponeva apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la capacità genitoriale della e la natura del legame esi- Pt_1 stente tra quest'ultima e la figlia e nominava un curatore speciale della minore.
30. In data 01/12/2020 madre e figlia venivano trasferite, per ragioni di carattere amministrativo, presso la casa rifugio “Casa Atena” di Palermo, all'interno della quale le dinamiche genitoriali subivano una evoluzione estremamente negativa, con pesanti refluenze sulla minore. La , Pt_1 infatti, fin da subito manifestava gravissime difficoltà a gestire le condotte iperattive e gli impulsi della figlia, attuava nei suoi confronti comporta- menti violenti e strattonamenti, alimentando così ulteriormente
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 21 l'oppositività della bambina e le sue reazioni brusche. La minore, dal canto suo, non riconosceva affatto la madre come punto di riferimento, sfuggiva al contatto fisico con la stessa e lo cercava invece nei rapporti con l'operatore, con abbracci e continue richieste.
31. Il Tribunale per i Minorenni, provvedeva ad acquisire numerose rela- zioni della struttura nel periodo intercorrente tra il 07/12/2020 e il 25/01/2021, che evidenziavano forti elementi di preoccupazione in merito all'equilibrio emotivo e allo sviluppo della bambina, rappresentando una degenerazione delle modalità di relazione tra madre e figlia sempre più disfunzionali e destabilizzanti per la piccola , giunta a respingere la Per_1 madre in tutte le sue attività, anche relative all'agito quotidiano. In parti- colare, veniva segnalata una escalation sempre più preoccupante nelle condotte della minore, che la madre non riusciva a fronteggiare, tanto che la stessa o demandava ogni compito all'educatore o ricorreva in alcuni ca- si a condotte punitive altrettanto esasperate, che riattivavano la bambina. Da ultimo, tuttavia, la arretrava in maniera arrendevole davanti ai Pt_1 comportamenti anche estremi della figlia, limitandosi ad attendere l'intervento dell'operatore.
32. Dal canto suo, la minore manifestava sia comportamenti esplosivi, che altri di natura completamente opposta, rimanendo assente, distante, co- me in una forma di black-out, ovvero altri ancora in cui dialogava in terza persona con una bambola indicata come una bimba cattiva o, ancora, po- neva in essere condotte estremamente pericolose, come arrampicarsi su mobili e mensole o mettere in bocca oggetti di varia natura, che rischia- vano di soffocarla, senza alcuna consapevolezza dei rischi connessi. Al ri- guardo, la psicologa della struttura evidenziava che tali comportamenti apparivano come “strategie disfunzionali per fronteggiare esperienze traumatiche, come se vi fosse una frammentazione ed una rischiosa ten- denza a mettere in atto processi dissociativi sia a livello emotivo che com- portamentale” e definiva la relazione di attaccamento con la madre estremamente disorganizzata, posto che quest'ultima appariva in alcuni momenti indifferente e distante e in altri invadente, soffocante e violenta con effetti assai confusivi sulla figlia che era, invece, estremamente biso- gnosa di punti di riferimento protettivi e rassicuranti.
33. In tale contesto, gli operatori della struttura ritenevano preminente assicurare alla bambina un supporto neuropsichiatrico costante e regolare e un contesto di vita stabile, protettivo e rassicurante, paventando il ri- schio di possibili espressioni sintomatiche di un esordio psichico patologi- co con una consistente componente traumatica legata a esperienze di vita passate e a una relazione di attaccamento disfunzionale.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 21 34. Per tali motivi il Tribunale per i Minorenni con decreto del 02/02/2021, al fine di garantire un efficace percorso di cura e sostegno al- la minore, disponeva l'allontanamento della madre dalla struttura e il tra- sferimento della bambina in una comunità per soli minori, onerando l'unità di neuropsichiatria infantile di implementare gli incontri di cura e di sostegno.
35. Successivamente, alla luce degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, compendiati nella relazione a firma della dr.ssa Persona_7 positata in data 16/06/2021, il Pubblico Ministero con ricorso del 03/08/2021 formulava richiesta di declaratoria dello stato di abbandono e della conseguente adottabilità della minore.
36. Nel mese di settembre del 2021 la responsabile della comunità “La Rosatea” ove era ricoverata la minore comunicava che la piccola si Per_1 era inserita bene nel contesto comunitario e che nel corso dei mesi aveva raggiunto una condizione di maggiore serenità e riusciva a gestire meglio le proprie frustrazioni. Riferiva, altresì, che gli incontri della minore con la madre risultavano caratterizzati da conversazioni alquanto confuse, in cui la passava da un argomento all'altro senza alcun collegamento, Pt_1 raccontando episodi riguardanti il suo matrimonio e la nipotina, figlia di
, provocando disorientamento nella bambina. Preci- Persona_5 sava, anche, che in occasione delle telefonate giornaliere della madre la piccola talvolta si rifiutava di parlarle mentre altre volte, dopo Per_1 averla salutata, interrompeva ogni conversazione, per riprendere le attivi- tà nelle quali era impegnata.
37. Nelle more del procedimento, la , sentita in data 27/09/2021, Pt_1 comunicava di essersi sposata nel maggio del 2021 con Persona_8
divorziato, padre di tre figli, originario di Castelvetrano, paese nel
[...] quale si era trasferita. La medesima negava di avere mai posto in essere comportamenti violenti nei confronti della figlia, esprimeva una profonda mancanza di consapevolezza circa il disagio di quest'ultima, dichiarava di non essersi più recata al consultorio familiare da quando si era allontanata da BE GN e di non essere in grado di indicare il nominativo del medico della neuropsichiatria infantile che seguiva la figlia. Precisava, infine, che la figlia più grande viveva, anche lei, a Ca- Persona_5 stelvetrano con il compagno e che era divenuta a sua volta madre di una bambina, mentre il figlio ancora minorenne si trovava in Persona_2 comunità.
38. In data 11/11/2021 veniva nuovamente sentito il padre della minore,
, affetto da serie problematiche respiratorie, il quale affer- CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 21 mava con decisione di ritenere che la piccola non fosse sua figlia, Per_1 poiché la era già incinta quando si erano conosciuti e di avere ri- Pt_1 conosciuto la bambina come propria solo perché all'epoca versava in uno stato confusionale. Manifestava l'intenzione di avviare un'azione di disco- noscimento della paternità e riferiva di non vedere da anni né la Pt_1 né la figlia e dichiarava, pertanto, di non opporsi alla dichiarazione di adottabilità, affermando di ritenere che fosse utile per il bene della bam- bina.
39. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, dunque, all'esito di una scru- polosa ricostruzione dell'attività istruttoria svolta, ha accertato le gravi e specifiche carenze nelle competenze genitoriali che affliggono l'odierna appellante, che le impediscono di prendersi cura della figlia minore in maniera adeguata segnalando anche l'assenza di una rete familiare in grado di supportarla o di sostituirsi ad essa.
40. Il provvedimento impugnato, nel dichiarare lo stato di abbandono del- la minore, ha evidenziato la circostanza che l'odierna appellante è stata costantemente monitorata sin dal 2011 dai servizi sociali e dall'autorità giudiziaria, in ragione dei procedimenti incardinati a tutela dei primi due figli e , e che durante questo lungo ar- Persona_5 Persona_2 co di tempo in cui ha beneficiato dell'intervento continuo degli operatori del territorio, protrattosi per oltre dieci anni, non è riuscita ad elaborare risorse tali da permetterle un cambiamento, a causa dei suoi evidenti limi- ti e della sua scarsa adesione a ogni progetto.
41. Nel corso della lunga osservazione sia da parte del Tribunale per i Mi- norenni che dei servizi territoriali e degli operatori delle strutture che hanno ospitato la minore è stata acclarata la totale incapacità della Pt_3 la di garantire alla piccola non solo condizioni di vita adeguate, ma Per_1 anche quel minimo di accudimento materiale e di sostegno psicologico e affettivo necessario per la sua normale crescita. La , infatti, si è re- Pt_1 sa responsabile di comportamenti gravemente pregiudizievoli e fortemen- te traumatici per il suo sviluppo, rispetto ai quali ha sempre mostrato una assoluta mancanza di consapevolezza.
42. L'inadeguatezza genitoriale della è da ascriversi in primo luogo Pt_1 allo stile di vita instabile, confuso, promiscuo e disorganizzato da questa tenuto, profondamente incompatibile con i bisogni primari di qualunque minore, specie ove si pensi che l'odierna appellante appare centrata uni- camente sui suoi bisogni, sulle sue esigenze e sulle varie relazioni senti- mentali intraprese, senza alcuna consapevole valutazione circa gli effetti di tali comportamenti sulla figlia che, in tenerissima età, ha costretto a
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 21 continui spostamenti in assenza di una benché minima progettualità e con gravi rischi per la sua incolumità.
43. La , infatti, non ha mai riconosciuto le proprie condotte disfun- Pt_1 zionali, sminuendo la portata delle stesse, sebbene abbiano esposto la fi- glia a situazioni di grave pregiudizio, comprovate dal fatto che la minore, sin dal suo inserimento in comunità, oltre a presentare seri problemi nel linguaggio, è apparsa fortemente iperattiva, incapace di controllare la propria aggressività, altamente disorganizzata dal punto di vista emotivo- relazionale, ed in stato di agitazione perenne, proprio quale conseguenza di un clima familiare di provenienza contusivo, promiscuo e violento e di un attaccamento disfunzionale con la madre.
44. Al riguardo, in particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato la gravissima incapacità della di accostarsi affettivamente alla figlia Pt_1
e di costituire per lei un valido punto di riferimento, nonché di gestire contenere e orientare i suoi comportamenti violenti e disfunzionali, che, al contrario, inconsapevolmente fomentava e amplificava rispondendo, talvolta, con altrettanta violenza, talvolta con distacco e lasciando agli educatori ogni forma di intervento.
45. Inoltre, deve evidenziarsi che la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, affidata alla dr.ssa , i cui esiti Persona_7 sono riassunti nella relazione del 16/6/2021, ha consentito di accertare che la disfunzionale relazione creata dalla con la figlia ha, di fatto, Pt_1 impedito la creazione di un legame significativo e sicuro, lasciando spazio unicamente allo sviluppo di un attaccamento di tipo insicuro-ambivalente e disorganizzato, come dimostra il fatto che i gravi comportamenti della piccola e la sua irrequietezza e iperattività sono gradualmente di- Per_1 minuiti dal momento in cui la stessa è stata distaccata dalla madre. Da ta- le momento in poi, infatti, la bambina ha migliorato le proprie capacità e ha dimostrato di possedere potenzialità che fino ad allora erano state compromesse dalla mancanza di valide figure familiari sotto l'aspetto pe- dagogico ed affettivo, con la conseguenza che l'eventuale ritorno con la madre comprometterebbe in modo irrimediabile l'importante percorso evolutivo che la minore ha finalmente intrapreso e che è stato nel tempo ostacolato dalla imprevedibilità emotiva e comportamentale della Pt_1
46. Il Tribunale per i Minorenni ha, dunque, valorizzato la circostanza che le informazioni assunte presso tutti i servizi che hanno seguito la , Pt_1 sia nell'ambito dei procedimenti relativi ai due figli avuti da precedenti unioni, sia nell'ambito di quello relativo alla piccola , hanno resti- Per_1 tuito l'immagine di un genitore incapace di comprendere e riconoscere i
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 21 bisogni emotivi dei figli e di seguirne le minime tappe evolutive, ma so- prattutto incapace di attivare comportamenti riparativi volti a un concreto cambiamento degli agiti precedenti.
47. La è, infatti, risultata impermeabile a qualsiasi progetto tra- Pt_1 sformativo proposto dagli operatori dei servizi sociali e refrattaria a qual- siasi intervento di responsabilizzazione, perseverando in condotte inade- guate, immature, inconsapevoli rispetto agli effettivi bisogni di cura della figlia (di cui non si è neanche preoccupata di conoscere il medico speciali- sta di riferimento), e centrate esclusivamente sul soddisfacimento dei propri personali bisogni.
48. Al riguardo, il consulente tecnico dell'ufficio ha evidenziato le profon- de lacune nelle capacità riflessive, critiche e di giudizio della , che si Pt_1
è rivelata incapace e incoerente nel riconoscere e nel rispondere ai biso- gni evolutivi della figlia, così amplificando il senso di frustrazione ed in- soddisfazione non solo della bimba ma anche di sé stessa, con ricadute sui livelli di benessere personale e relazionale. Secondo la valutazione della consulente tecnica, inoltre, la mancata comprensione degli stati emotivi altrui non sembra permetterle di attribuire all'altra persona una identità separata da sé, sicché la figlia potrebbe apparire agli occhi della madre come priva di personalità e di confini psicologici, ed essere percepita co- me una estensione di sé, invece che come una personalità unica e distin- ta, con bisogni individuali specifici.
49. Proprio questo distorto funzionamento relazionale, riferisce la consu- lente tecnica dell'ufficio, potrebbe comportare il rischio di annullare l'altro da sé, cioè la figlia, di non vederla nei suoi bisogni ma solo in fun- zione della possibilità di soddisfare le proprie esigenze materne. Il manca- to riconoscimento da parte del genitore dell'identità della figlia ostacole- rebbe in quest'ultima la costruzione di un senso di unicità individuale, con conseguente rischio di frammentazione e/o strutturazione di un falso sé.
50. Con specifico riguardo agli aspetti affettivi e relazionali l'indagine psi- cologica ha fatto emergere gravi disfunzioni dei processi di riconoscimen- to dei bisogni infantili, con importante difficoltà da parte della a Pt_1 collocare al primo posto i bisogni della figlia, invece che quelli suoi perso- nali e a porsi in una dimensione progettuale con la stessa. Il senso di re- sponsabilità genitoriale della è risultato ambivalente, incerto e di- Pt_1 scontinuo, così come altrettanto ambivalente è apparso il riconoscimento delle problematiche connesse alla cura della figlia, a cui sembrano asso- ciarsi reazioni di rifiuto, di critica, di minimizzazione ed evitamento di epi- sodi critici relativi a tempi remoti e attuali. Questo atteggiamento è stato
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 21 accompagnato da una persistente tendenza del genitore ad attribuire ad altre figure la responsabilità delle disfunzioni osservate sull'equilibrio del- la bimba.
51. Anche la collaborazione della con gli operatori è stata giudica- Pt_1 ta superficiale, intermittente o incostante e, verosimilmente, non suffi- cientemente autentica né affidabile, elementi questi che hanno condotto a formulare una prognosi negativa circa la possibilità di recupero delle competenze genitoriali.
52. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale per i Minorenni nel provve- dimento impugnato ha evidenziato che le gravi disfunzioni nella relazione madre-figlia hanno determinato nella minore un quadro di ritardo dello sviluppo, con importanti interferenze sui processi di attaccamento. La pro- fonda inadeguatezza della madre, sia dal punto di vista personale che in relazione alla complessità e alla reale portata dei bisogni della figlia, han- no condotto ad una evidente prognosi negativa circa il recupero delle ca- pacità genitoriale dell'odierna appellante, che non è stata capace di acce- dere ad interventi di autentica chiarificazione, ridefinizione e risignifica- zione dei bisogni e dei vissuti emotivi che coinvolgono sé stessa e la figlia.
53. Sono, infatti, stati ampiamente riscontrati nella Casella disorganizza- zione relazionale, immaturità affettiva globale, mancanza di un adeguato supporto familiare e sociale, assenza di consapevolezza dei problemi e degli agiti e, conseguentemente, del bisogno di essere sostenuta per po- tere opportunamente riconoscere le proprie personali carenze e riflettere sugli opportuni cambiamenti indirizzando le proprie energie personali ver- so un percorso di maturazione, di riparazione e di riabilitazione, in modo da potersi riproporre alla piccola come un genitore consapevole, Per_1 capace di dare affetto e di garantire adeguate risposte ai suoi bisogni evo- lutivi dimostrando di non essere capace di garantire alla figlia altro rime- dio se non quello dell'inserimento in comunità.
54. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha, dunque, ritenuto che le ca- ratteristiche della personalità della , ampiamente approfondite dal- Pt_1 la consulenza tecnica d'ufficio, non siano modificabili e che non appare possibile esperire positivamente ulteriori interventi di sostegno nei con- fronti della stessa, per consentirle di acquisire adeguate competenze geni- toriali. Le carenze dell'odierna appellante non sono state ritenute colma- bili nemmeno facendo ricorso alle risorse reperibili nella famiglia allarga- ta, atteso che non sono emersi rapporti significativi con la minore da par- te degli altri componenti il nucleo familiare e anche la figura paterna si è rivelata del tutto abbandonica e priva di strumenti, tanto che il ha CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 21 espressamente dichiarato di non opporsi alla dichiarazione di adottabilità della minore per il suo stesso bene.
55. È stato ritenuto, pertanto, che la prosecuzione dell'attività di supporto alla , oltre a delineare un percorso dagli esiti prevedibilmente ne- Pt_1 gativi, esporrebbe alle inevitabili e negative conseguenze di una Per_1 condizione di incertezza e di ambiguità prolungata, che pregiudicherebbe in modo definitivo il suo sviluppo psicofisico, già precario e messo a ri- schio dal suo vissuto.
56. A fronte di ciò, con l'impugnazione proposta nell'ambito del presente giudizio, lamenta che il Tribunale per i minorenni di Parte_1 [...]
avrebbe basato le proprie conclusioni principalmente su fatti e cir- Per_9 costanze risalenti al periodo che va dal 2011 al 2019, e su accertamenti eseguiti fino a due anni prima della sentenza impugnata, ossia su fatti rife- riti a un periodo della vita in cui ella era più giovane e aveva commesso errori dovuti a unioni sbagliate e immaturità, ma in cui aveva comunque dimostrato amore e affetto per i suoi figli.
57. L'appellante ha chiesto, pertanto, che venga tenuto conto della sua nuova condizione familiare stabile, conseguente al matrimonio contratto nel 2021 con , che le avrebbe consentito di conse- Parte_2 guire una stabilità abitativa ed economica, e conseguente al riavvicina- mento con i figli maggiori e con i quali erano stati Per_2 Persona_5 ripresi rapporti familiari assidui e amorevoli.
58. Con specifico riguardo alle conclusioni degli accertamenti espletati mediante la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, l'appellante evidenzia che la valutazione specialistica sarebbe contraddit- toria e non esaustiva, dal momento che non sarebbero stati considerati elementi indispensabili per stabilire il rapporto genitoriale, in particolare quelli di natura sensoriale e affettiva, nonché gli elementi affettivi e di completezza tra la madre e la figlia, e non sarebbe stata valutata la possi- bilità che il disagio manifestato dalla minore potesse essere la conseguen- za diretta dei molteplici rapporti estranei intrattenuti dalla minore, della sua permanenza continua in istituti e delle visite della madre solo tempo- rali e mensili, che avrebbero potuto ingenerare nella bambina il convinci- mento di essere stata abbandonata.
59. L'odierna appellante, infine, evidenzia di aver sempre e costantemen- te mantenuto un rapporto genitoriale e di grande affettività e protezione con la minore, facendo molteplici sacrifici economici e fisici per recarsi pe- riodicamente presso la comunità per far sentire il suo affetto, che, pertan- to, non sussisterebbe alcuna condizione di abbandono e che, al contrario,
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 21 non sarebbero state adeguatamente considerate le ripercussioni e i trau- mi che la minore potrebbe continuare a subire a causa della definitiva sot- trazione dal proprio ambito familiare e dalla relazione con la madre.
60. Questa Corte, al fine di valutare le ragioni prospettate dall'odierna appellante, ha disposto l'acquisizione di informazioni aggiornate per mez- zo del Servizio Sociale del Comune di Castelvetrano, al fine di verificare le condizioni familiari e abitative di , e ha disposto, altresì, Parte_1 un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio.
61. Tale ultimo supplemento è risultato, tuttavia, superfluo alla luce delle informazioni fornite dal Servizio Sociale incaricato, il quale, con la relazio- ne pervenuta a questa Corte in data 26/06/2024, ha dato del fatto che:
- la non ha saputo esplicitare le ragioni che hanno condotto Pt_1 all'istituzionalizzazione della piccola e degli altri suoi figli, Per_1 riferendo di un accanimento dei giudici nei suoi confronti, e defi- nendosi una madre attenta ed affettuosa ed evidenziando di non avere precedenti penali e di non essere affetta da alcuna invalidità
o disabilità
- la risulta, tuttora, coniugata con , Pt_1 Parte_2 unitamente al quale svolge l'attività di venditrice ambulante di frutta e verdura senza alcuna licenza, anche se il ha Parte_2 manifestato l'intenzione di regolarizzare la propria attività;
- i coniugi hanno dichiarato di aver beneficiato in passato del reddi- to di cittadinanza, poi sostituito dal reddito di inclusione, ma che il beneficio assistenziale risulta attualmente sospeso;
- la coppia è risultata vivere in un'abitazione sita nel centro storico di Castelvetrano, che si è presentata spoglia ed essenziale e in condizioni appena sufficienti dal punto di vista igienico, nonostan- te la visita degli operatori fosse stata programmata ed annunciata, e nonostante fossero evidenti gli sforzi di entrambi i coniugi per presentare l'abitazione al meglio delle loro capacità.
62. Con riguardo alla asserita inattendibilità delle conclusioni cui è giunta la CTU svolta nel giudizio di primo grado, deve rilevarsi che le valutazioni operate dalla specialista incaricata hanno trovato pieno riscontro nella os- servazione delle dinamiche madre-figlia effettuata sin da quando, nel lon- tano ottobre del 2017, vennero segnalate per la prima volta le gravi con- dizioni di incuria in cui versava la minore . Persona_1
63. Le considerazioni precedentemente svolte attestano chiaramente che il nucleo familiare è stato costantemente osservato nell'arco di svariati
Corte di Appello di Palermo pag. 16 di 21 anni, e ha usufruito del supporto di tutti i servizi incaricati, i quali hanno costantemente osservato e riportato le rilevanti carenze dell'odierna ap- pellante nelle capacità di cura della figlia minorenne e le gravi conseguen- ze che tali carenze hanno avuto sullo sviluppo psico-fisico della minore.
64. Le valutazioni cliniche espresse dal CTU nel giudizio di primo grado so- no pienamente coerenti con gli esiti dell'osservazione, che hanno consen- tito di appurare che le carenze di cura non sono state il frutto solo di una condizione di vita disagiata dal punto di vista materiale, ma risultano, so- prattutto, il frutto di una perdurante mancanza nella della capacità Pt_1 di riconoscere le esigenze della figlia e di rispondere a tali esigenze, non- ché di una perdurante mancanza della capacità di riconoscere i propri er- rori e di riflettere sui propri comportamenti disfunzionali.
65. Tale essenziale incapacità di riflessione autocritica risulta ancora drammaticamente attuale, alla luce delle eloquenti risposte fornite dalla al Servizio Sociale Castelvetrano, laddove, invitata a riflettere ed Pt_1 esporre le ragioni del lungo percorso che ha condotto all'istituzionalizzazione della figlia , la stessa non è si è mostrata in- Per_1 cline ad alcuna rivisitazione critica del proprio operato, rappresentando le cause di quanto accaduto come il mero frutto di una persecuzione giudi- ziaria subita e ribadendo acriticamente di essere una buona madre e di non avere precedenti penali né disabilità.
66. L'osservazione della minore compiuto nel periodo successivo all'allontanamento dalla madre, e in particolar modo nel periodo succes- sivo al settembre del 2021, dimostrano in modo inequivocabile che le ori- ginarie condizioni di ritardo evolutivo della giovane fossero il frut- Per_1 to della radicale inadeguatezza delle cure materne, e non, piuttosto, il frutto della lunga istituzionalizzazione o dell'influenza di relazioni esterne.
67. Solo successivamente all'allontanamento dalla madre, infatti, la mino- re, pur permanendo inizialmente nell'ambiente comunitario, ha maturato la capacità di integrarsi nel gruppo dei pari, di raggiungere una condizione di maggiore serenità e di apprendere a gestire le proprie frustrazioni.
68. L'ulteriore osservazione compiuta nel periodo successivo alla conclu- sione della istituzionalizzazione, nell'ambito dell'affidamento preadottivo, ha confermato come la minore, grazie al supporto specialistico e alle cure ricevute, sia stata capace di gestire in autonomia i suoi momenti di agita- zione, di recuperare le sue carenze nella capacità di concentrazione e di aumentare la sua autostima, acquisendo sicurezza in sé stessa.
69. Con riguardo, poi, all'asserita evoluzione positiva delle condizioni di vita e familiari della odierna appellante, va rilevato che dall'osservazione
Corte di Appello di Palermo pag. 17 di 21 condotta dal Servizio Sociale emerge come la presenti tuttora un Pt_1 marcato deficit nelle capacità di progettualità personale e di autodeter- minazione. Tale carenza si manifesta attraverso una condizione di preca- rietà lavorativa, caratterizzata dall'esercizio in condizioni di precarietà dell'attività di commercio ambulante, nonché da condizioni abitative ina- deguate sotto il profilo igienico-sanitario.
70. In definitiva, quindi, l'accurata osservazione delle dinamiche compor- tamentali dell'appellante ha trovato una ulteriore conferma anche nell'osservazione compiuta dal Servizio Sociale del Comune di Castelve- trano, il che conduce a concludere che, nonostante il tempo trascorso dal- la pronuncia della sentenza di primo grado, non siano emersi elementi di cambiamento concreto utili al recupero delle competenze genitoriali, né risulta che la si sia mai attivata per la concreta ricerca di un sup- Pt_1 porto utile al recupero delle stesse, ricerca concretamente preclusa dalla persistente incapacità di individuare dapprima, e di riflettere criticamente, quindi, sui propri comportamenti disfunzionali.
71. Gli esiti della lunga istruttoria espletata, dunque, danno piena contez- za della sussistenza di incolmabili carenze nelle capacità genitoriali dell'odierna appellante, che è risultata essere impermeabile a qualsiasi forma di supporto spiegata nei suoi confronti e totalmente inconsapevole dei propri limiti circa la capacità di relazionarsi con la figlia e di compren- derne il disagio.
72. Tali carenze non sono migliorabili entro tempi ragionevoli, o comun- que compatibili con le esigenze di cura della minore, sia per la loro gravità che per la persistente negazione da parte della di una quota di re- Pt_1 sponsabilità riconducibile ai propri agiti ed è comunque incompatibile con l'urgente bisogno di esclusività e di familiarità maturato dalla minore du- rante il periodo in cui è stata istituzionalizzata.
73. Il lungo periodo di osservazione e i numerosi provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni dimostrano chiaramente l'adozione di tutte le misure possibili per salvaguardare il rapporto tra la e la figlia e Pt_1 per consentirle di recuperare le proprie capacità genitoriali.
74. Il lungo iter del presente procedimento e di quello de potestate che lo ha preceduto dimostra, infatti, in modo evidente tutti i tentativi posti in essere e tutti gli strumenti attivati per sostenere e consentire il recupero delle competenze genitoriali da parte dell'odierna appellante, dovendosi escludere la presenza di un nucleo familiare allargato dotato di risorse uti- li a sorreggere la madre biologica nel suo compito di cura.
75. Deve ritenersi, dunque, accertata al di là di ogni ragionevole dubbio una
Corte di Appello di Palermo pag. 18 di 21 condizione di irreversibile non recuperabilità delle capacità genitoriali, basata su dati di fatto emersi all'esito di una lunga osservazione e desunta dalla so- stanziale assenza di volontà di sforzarsi al fine di recuperare il rapporto geni- toriale, attestata da un'assenza persistente e immotivata di adesione ai per- corsi di aiuto, un esito costantemente negativo dei progetti di sostegno adot- tati dapprima durante il lungo periodo in cui la madre e la figlia hanno vissuto insieme e poi durante il periodo in cui le stesse hanno vissuto insieme in co- munità. Tutto ciò conduce a ritenere che gli svariati tentativi di recupero del- le capacità genitoriali della si sono dimostrati costantemente vani, Pt_1 non avendo innescato alcun cambiamento nemmeno embrionale, e non ri- sultano più ulteriormente sostenibili nel tempo.
76. A ciò deve aggiungersi che durante il lungo iter del presente procedimen- to non è emersa alcuna risorsa utile nemmeno nel nucleo familiare allargato, dal momento che il padre della minore ha espressamente dichiarato di in- tendere abbandonarla, non ritenendo che sia sua figlia, mentre nessuno dei parenti della ha manifestato la benché minima disponibilità ad affian- Pt_1
nello svolgimento dei compiti genitoriali. Pt_4
77. Con specifico riferimento, poi, alla possibilità di prevedere un percorso di affidamento etero familiare va, innanzitutto, evidenziato come tale ipo- tesi si configura, per sua natura, quale misura temporanea, la cui funzione è quella di dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di di- sagio familiare, al fine di consentire il rientro del minore all'interno della famiglia di origine, ma che, nel caso di specie, alla luce dell'attività istrut- toria svolta è possibile affermare che non sussistono né la transitorietà della situazione di difficoltà riscontrata, né tantomeno la possibilità di stimare un tempo ragionevole di miglioramento della situazione.
78. Tale percorso, dunque, non appare suscettibile di essere concreta- mente praticato con riferimento alla piccola in considerazione del- Per_1 le gravissime carenze riscontrate con riferimento alle competenze genito- riali del nucleo familiare di origine e della oggettiva impossibilità di un loro recupero in tempi brevi, con la conseguenza che l'affidamento etero fami- liare, ove disposto, rischierebbe di essere snaturato in una sorta di ado- zione mascherata che in realtà si dovrebbe protrarre sine die, giacché non risultano in alcun modo prevedibili i tempi e gli esiti di un percorso volto a consentire alla madre di recuperare autonomia, percorso i cui tempi sono certamente incompatibili con le esigenze della minore, ormai da troppo tempo istituzionalizzata e fortemente bisognosa di cure speciali e di punti di riferimento stabili.
79. A ciò si aggiunga che il ricorso all'istituto dell'affido etero-familiare non appare concretamente praticabile anche a causa del comportamento
Corte di Appello di Palermo pag. 19 di 21 altamente impulsivo della già diagnosticato in sede di CTU di pri- Pt_1 mo grado che la rende refrattaria e incompatibile con la possibilità di ac- cettare una funzione vicariante da parte di altri nello svolgimento dei compiti genitoriali.
80. Tale circostanza è confermata dal grave episodio di cui la si è Pt_1 resa responsabile nel mese di maggio del 2024, allorquando si è recata presso l'abitazione sita in Castelvetrano, dei coniugi , Controparte_6 nella convinzione che gli stessi fossero gli affidatari della piccola , Per_1 chiedendo insistentemente notizie della figlia, incurante delle gravi riper- cussioni che tale atteggiamento avrebbe potuto avere sul fragile equilibrio della bambina, ove questa fosse stata realmente presente.
81. Ed invero, la persistente inadeguatezza genitoriale riscontrata nella odierna appellante, la assoluta assenza di risorse familiari idonee e signifi- cative nell'ambito della famiglia allargata e la totale assenza di indicatori di recupero delle competenze genitoriali della , rendono tenden- Pt_1 zialmente immodificabile nel tempo, o comunque entro un tempo ragio- nevole, la situazione accertata e rendono assolutamente non ipotizzabile una reale possibilità di cambiamento personale e familiare impedendole di svolgere la sua funzione genitoriale anche nella sua declinazione mini- male.
82. Le considerazioni sin qui svolte conducono, pertanto, a rigettare l'appello proposto e a confermare la sentenza impugnata.
83. Tenuto conto della natura del presente procedimento si ritengono sussistere le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c., nel te- sto risultante a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costitu- zionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 7/3- 19/4/2018, che consentono a questa Corte di dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da con ricorso del Parte_1
30/06/2022, avverso la sentenza n. 29/2022 pronunciata dal Tri- bunale per i Minorenni di Palermo in data 22/02-21/03/2022, all'esito del procedimento iscritto al n. 52/2021 del Ruolo Genera- le;
• compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Corte di Appello di Palermo pag. 20 di 21 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 20/09/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 21 di 21
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili della Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudi- zio
DA
(C.F. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1 gno (PA) in data 19/11/1975, con il patrocinio dell'avv. Francesca Lanza (PEC: Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nato a Canicattì (AG) in [...] CP_1 C.F._2
26/01/1980, con il patrocinio dell'avv. Francesco Andriolo (PEC:
[...]
Email_2
appellato
E NEI CONFRONTI DI
AVV. (C.F. ) N. Q. DI TUTORE Controparte_2 C.F._3
PROVVISORIO DELLA MINORE , nata a CP_1 Controparte_3
Canicattì (AG) il 10/12/2014, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC: Email_3
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 21 interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 29/2022 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Pa- lermo in data 22/02-21/03/2022, all'esito del procedimento iscritto al Cont N.R.G. 52/21
OGGETTO: Impugnazione dichiarazione di adottabilità (art.17 L. n. 184/1983);
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«in riforma alla sentenza n.29/2022 – cron. n.2857/2022 resa nel proce- dimento iscritto al n.51/2022 ADS dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 22.02.2022, depositata in cancelleria in data 21.03.2022 e notifica- ta alla ricorrente in data 01.06.2022, Voglia a) in via preliminare e urgente, sospendere l'efficacia esecutiva della sen- tenza impugnata;
b) conseguentemente, riformare e/o annullare la sentenza impugnata, ex art. 17 Legge 184/1983, per mancanza assoluta dei presupposti di legge, nonché per carenza di motivazione idonea a definire lo stato di abbando- no;
c) in subordine, qualora si dovesse ritenere che la ricorrente abbia necessi- tà di un idoneo percorso relazionale e psicologico con la figlia minore, di- sporre il diritto di visita della ricorrente, con relativi tempi e modalità, uni- tamente all'attuale coniuge sig. , affinchè possa Parte_2 andare a trovare la minore almeno ogni quin- Persona_1 dici giorni e durante le festività. d) Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.»
Conclusioni per la parte appellata : CP_1
«Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello A) In via Principale: rigettare il gravame e confermare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. B) In Subordine: il Sig. , difeso e rappresentato ut supra, si ri- CP_1 mette alle decisioni di Codesta Ecc.ma Corte di Appello.»
Conclusioni per la parte appellata Avv. n.q.: Controparte_2
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reiectis adversis
- Rigettare in toto l'appello proposto dalla sig.ra nella Parte_1 qualità di genitore naturale;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 21 - confermare la sentenza del 22.02.2022 dep. il 21.03.2022 n 29\22 emes- sa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo nell'ambito del procedimento n. 51\21 Min. Segn., con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità della minore . Persona_1
- Liquidare, ponendole a carico dell'Erario, le spese, competenze ed onora- ri dello scrivente curatore della minore.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 03/08/2021, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di adottabilità della minore a causa dei gravissi- Persona_1 mi elementi che erano emersi a carico della madre , già Parte_1 dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale con riferimento ad al- tri due figli, e , ritenuta incapace di provvede- Persona_2 Persona_3 re alla cura della minore.
2. Nell'ambito del procedimento si costituivano in giudizio CP_5
e quali genitori della minore, la prima opponendosi
[...] CP_1 all'accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ed il secondo ade- rendo alla detta richiesta, nell'esclusivo interesse della minore.
3. Il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e con sentenza n. 29/2022 dei 22/02-21/03/2022, il Tribunale per i Minorenni di Palermo all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 52/21 ADS, pronunciava i seguenti provvedimenti:
• dichiarava lo stato di adottabilità della minore Persona_4
nata a [...] il [...], sospendendo i geni-
[...] tori dalla responsabilità genitoriale e vietando ogni contatto dei familiari con la minore;
• nominava l'avv. tutore della predetta minore;
Controparte_2
• disponeva il collocamento provvisorio della minore presso idoneo nucleo familiare.
4. Con ricorso del 30/06/2022, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, la revoca dei provvedimenti pronunciati e, ove ritenuto, l'adozione di ogni provvedimento utile volto a ripristinare la relazione con la figlia.
5. Con comparsa del 19/09/2022 e del 20/10/2022, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, l'avv. quale tutrice della minore Controparte_2
e entrambi opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 21 e chiedendo la conferma del provvedimento appellato.
6. Il Pubblico Ministero, cui la proposizione dell'impugnazione è stata ri- tualmente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
7. Nel corso del giudizio è stato disposto l'espletamento di un supplemen- to di consulenza tecnica d'ufficio poi ritenuta superflua alla luce degli elementi emersi in corso di istruttoria ed è stata, altresì, disposta l'audizione degli affidatari della minore dichiarata in stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184.
8. All'udienza del 20/09/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclu- sioni nei termini trascritti in epigrafe e la causa è stata assunta in decisio- ne.
9. Con l'unico motivo di appello, chiede la riforma del Parte_1 provvedimento impugnato, evidenziando che non sussisterebbero i pre- supposti per dichiarare la figlia minore in stato di abbandono e che dal momento in cui quest'ultima è stata collocata in comunità essa appellante ha profuso ogni sforzo per mantenere un rapporto costante con la piccola, facendole sentire il suo affetto e la sua vicinanza.
10. Allega che le valutazioni negative cui è pervenuto il Tribunale si base- rebbero su fatti risalenti nel tempo e sugli esiti contraddittori e non esau- stivi della consulenza tecnica d'ufficio, che non avrebbe adeguatamente valutato la possibilità che il disagio mostrato dalla minore sia da ascrivere ai molteplici rapporti da questa intrattenuti durante il periodo di istituzio- nalizzazione con soggetti estranei alla sua sfera affettiva e alla natura spo- radica degli incontri con la madre, che avrebbero ingenerato nella minore l'errata convinzione di essere stata abbandonata.
11. Evidenzia che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che essa appellante nel 2021 ha contratto matrimonio, che ri- siede stabilmente a Castelvetrano in un immobile condotto in locazione, che ha una stabilità economica e che ha anche riallacciato i rapporti con gli altri due figli, , già dichiarati in stato di adottabili- Per_2 Persona_3 tà, ed oggi maggiorenni, che frequenta con costanza.
12. Occorre, preliminarmente, evidenziare che Il provvedimento impugna- to da atto del lunghissimo iter giudiziario che, sin dal mese di ottobre del 2017, ha visto l'Autorità Giudiziaria minorile e i servizi socio-sanitari inte- ressarsi della minore , la cui madre, Persona_1 Parte_1
, era già nota per diversi interventi a tutela di altri due figli,
[...] Per_2
(nato nel 2004) e (nata nel 2000), entrambi
[...] Persona_5
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 21 nati da una precedente relazione e nei confronti dei quali la era Pt_1 stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale.
13. In particolare, con relazione del 10/10/2017 il servizio sociale del Co- mune di BE GN segnalava la grave situazione di incuria della minore . La minore risultava il frutto di una relazione in- Persona_1 trattenuta dalla , proveniente da un nucleo familiare multiproble- Pt_1 matico e svantaggiato, con , il quale, pur avendo riconosciu- CP_1 to la figlia al momento della nascita, si era successivamente disinteressato delle sorti della bambina. La piccola risultava essere costretta dalla Per_1 madre ad uno stile di vita instabile ed inadeguato, caratterizzato da un continuo girovagare senza una fissa dimora, e dal ricorso sistematico all'accoglienza di centri religiosi e dormitori pubblici, replicando di fatto il medesimo modus operandi che la risultava aver tenuto con gli altri Pt_1 due figli.
14. Risultava, in particolare, che la nel 2016 si era trasferita a Mi- Pt_1 lano unitamente alla figlia trovando ospitalità dapprima presso l'abitazione della sorella e, successivamente, presso un centro religioso e presso il dormitorio della stazione centrale. La si era, poi, trasferita Pt_1 in Germania dalla nipote, e aveva fatto ritorno in Sicilia nel luglio del 2017 dove aveva intrapreso una convivenza con tale , sepa- Persona_6 rato, padre di quattro figli e detenuto per sospetto abuso ai danni di una delle figlie.
15. In data 15/09/2017 la e la figlia erano state vittime di un inci- Pt_1 dente stradale, causato da un colpo di sonno del predetto , a Per_6 causa del quale la madre aveva riportato la frattura di un braccio e la mi- nore lividi e contusioni in tutto il corpo.
16. Dopo tale episodio la unitamente alla figlia aveva fatto rientro Pt_1 presso l'abitazione della madre sita a BE GN, dove già vive- va la sorella con il compagno, anche lei dichiarata decaduta dalla respon- sabilità genitoriale rispetto a tre figli.
17. In ragione del grave quadro indiziario, il Tribunale per i Minorenni di- sponeva l'affidamento della minore al servizio sociale territoriale e incari- cava i servizi del consultorio familiare e dell'unità operativa di neuropsi- chiatria infantile di effettuare una urgente valutazione del nucleo familia- re.
18. In data 30/03/2018 il padre della minore, , veniva sentito CP_1 dal Tribunale per i Minorenni e nel corso dell'audizione riferiva di avere conosciuto la tramite il social network Facebook, di avere convis- Pt_1 suto con lei per un breve periodo e che il loro rapporto era terminato su-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 21 bito dopo la nascita della bambina, che aveva riconosciuto pur nutrendo forti dubbi sulla sua paternità. Precisava di non avere più avuto alcun rap- porto né con la né con la minore, della quale si era del tutto disin- Pt_1 teressato ritenendo che non fosse sua figlia biologica.
19. Gli esiti della prima analisi del contesto familiare compiuta dagli ope- ratori del consultorio familiare delineavano un quadro estremamente problematico del contesto familiare ed una situazione di profondo disagio della minore. In particolare, gli operatori evidenziavano la situazione di svantaggio e deprivazione della , la quale a sua volta aveva vissuto Pt_1 in un nucleo familiare altamente disfunzionale, essendo stata vittima di maltrattamenti da parte del padre, dedito all'alcool e incapace di com- prendere gli stati d'animo della figlia. La veniva, poi, descritta co- Pt_1 me una persona impulsiva e incapace di controllare la rabbia, tendente ad intraprendere relazioni sentimentali con diversi uomini rivelatisi inaffida- bili, e risultava aver adottato scelte di vita estemporanee, in assenza di un chiaro progetto, come ad esempio quella di trasferirsi repentinamente in altre città o addirittura all'estero, esponendo la figlia minore a uno stile di vita non adeguato alla sua età e a pregiudizi, evidenziati dalla presenza di gravi disturbi del linguaggio, iperattività e aggressività.
20. Con specifico riferimento alle condizioni della minore, gli operatori del servizio di neuropsichiatria infantile, con relazione del 26/03/2018, oltre a segnalarne le cattive condizioni di igiene, evidenziavano la necessità e l'urgenza che la stessa intraprendesse un percorso di logopedia riabilitati- va, manifestando, al contempo, il timore che tale intervento non riuscisse a ottenere gli esiti sperati a causa del carente contesto familiare di appar- tenenza e del modello di riferimento genitoriale disfunzionale, indicato come possibile causa dei disturbi comportamentali della bambina.
21. Anche l'istituto scolastico frequentato dalla minore, con nota del
16/04/2018, segnalava al servizio sociale il disagio riscontrato nella bam- bina, affetta da serie problematiche di linguaggio, difficoltà di adattamen- to al gruppo, resistenza a qualsiasi regola ed aggressività verso sé stessa e verso gli altri. Tutti i servizi incaricati, sentiti dal Tribunale in data 07/05/2018, segnalavano l'urgenza di valutare l'effettiva capacità della madre di garantire un adeguato sviluppo alla figlia e il rinvenimento di eventuali altre risorse di supporto all'interno della famiglia allargata.
22. Con successiva nota del 19/06/2018, gli operatori del servizio sociale attestavano il permanere dello stato di disagio della minore e delle varie problematiche che interessavano la madre e rappresentavano che le zie materne non si erano dichiarate disponibili a prendersi cura della bambi-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 21 na. Alla luce di ciò proponevano l'inserimento della e della figlia in Pt_1 comunità, anche ai fini di una valutazione delle capacità genitoriali e di una più attenta osservazione delle dinamiche che caratterizzavano il rap- porto madre-figlia.
23. Nel prosieguo dell'osservazione gli operatori, pur confermando i gravi limiti della e il persistere delle problematiche comportamentali Pt_1 della minore, segnalavano un atteggiamento di maggiore apertura da par- te della madre, la quale aveva manifestato la volontà di riscattarsi nel suo ruolo di genitore e chiedevano, pertanto, la sospensione del progetto di inserimento in comunità, valutando la possibilità di interventi più funzio- nali anche con l'ausilio di risorse di supporto sul territorio.
24. Al contempo, tuttavia, gli operatori della neuropsichiatria infantile che avevano in carico la minore formulavano nei confronti di quest'ultima una diagnosi di «disturbo specifico del linguaggio di tipo misto associato a glo- bale immaturità relazionale e della condotta adattativa e ritardo globale dello sviluppo», a seguito della quale veniva affiancata alla minore un'insegnante di sostegno. I predetti operatori, in occasione della convo- cazione congiunta dei servizi avvenuta in data 29/01/2020, manifestavano forti preoccupazioni circa lo sviluppo evolutivo della minore e sottolinea- vano la circostanza che la bambina era fortemente e seriamente danneg- giata, si rivelava indietro in ogni campo, era iperattiva e priva di concetti spaziali, giungendo a manifestare il concreto timore che non vi fossero margini di recupero, e sollecitavano un urgente supporto emotivo e rela- zionale e l'avvio di un percorso di logopedia. Evidenziavano, inoltre, che la madre non aveva manifestato alcuna capacità di contenere i comporta- menti disfunzionali della figlia, che si acuivano in presenza della , Pt_1 tanto che la piccola urlava gettandosi a terra (cfr. relazione N.P.I. del 28/01/2020).
25. Alla luce di tali gravi elementi, il Tribunale per i Minorenni con decreto del 18/02/2020 disponeva l'inserimento della minore e della madre in comunità, per verificare la qualità della loro relazione e le capacità genito- riali di quest'ultima.
26. A seguito dell'osservazione compiuta in comunità, gli operatori della struttura di accoglienza “La Casa del sorriso” di Monreale confermavano il serio disturbo della fonazione della piccola , la sua profonda irre- Per_1 quietezza motoria, la sua difficoltà a stare un tempo adeguato nella inte- razione interpersonale, nelle attività di gioco e nelle situazioni di appren- dimento. I predetti operatori, pur dando atto di un impegno da parte della madre nel voler migliorare e rafforzare il rapporto con la figlia, ne con-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 21 fermavano, tuttavia, l'inadeguatezza e i seri limiti dimostrati nel contene- re e gestire la bambina, tanto che la in alcune occasioni arrivava al Pt_1 punto di percuoterla per arginarne i comportamenti disfunzionali. Segna- lavano, inoltre, che il lieve miglioramento nella modalità di interazione tra madre e figlia era da attribuire al contesto di vita comunitario in cui la re- lazione della con la figlia era costantemente supportata, orientata Pt_1
e contenuta dall'intervento degli operatori (cfr. relazione del 12/10/2020).
27. Analoghi dubbi sulle capacità genitoriali della venivamo Pt_1 espressi anche dalla figlia maggiore di quest'ultima, , Persona_5 la quale, in occasione dell'audizione svolta dal Tribunale per i minorenni in data 31/07/2020 esprimeva serie preoccupazioni in ordine alla capacità di accudimento della madre, precisando che la notizia della nascita della pic- cola sorella aveva destato in lei grande apprensione per il timore che la bambina potesse patire tutto quello che lei aveva già vissuto in passato a causa delle gravi mancanze dei genitori. La , pur confermando i li- Per_2 miti della madre, le riconosceva, tuttavia, una maggiore consapevolezza nelle cure primarie che apprestava nei confronti della sorella minore.
28. Gli operatori dei servizi convocati in data 16/10/2020 confermavano il persistere di profonde criticità nella relazione tra la e la figlia e sot- Pt_1 tolineavano, in particolar modo, il grave disagio manifestato dalla bambi- na, la sua disorganizzazione a tutti i livelli, i gravi limiti oggettivi della ma- dre, priva di efficaci strategie nell'approccio con la figlia, nonostante il lungo sostegno dei servizi e degli operatori della struttura. Questi ultimi, in particolare, si rivelavano gli unici in grado di arginare le condotte ipe- rattive e pericolose di e palesavano l'urgenza di avviare un proget- Per_1 to alternativo a tutela della minore, indispensabile per garantirle uno svi- luppo adeguato.
29. Per tali ragioni, il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con decreto del 19/11/2020, disponeva apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la capacità genitoriale della e la natura del legame esi- Pt_1 stente tra quest'ultima e la figlia e nominava un curatore speciale della minore.
30. In data 01/12/2020 madre e figlia venivano trasferite, per ragioni di carattere amministrativo, presso la casa rifugio “Casa Atena” di Palermo, all'interno della quale le dinamiche genitoriali subivano una evoluzione estremamente negativa, con pesanti refluenze sulla minore. La , Pt_1 infatti, fin da subito manifestava gravissime difficoltà a gestire le condotte iperattive e gli impulsi della figlia, attuava nei suoi confronti comporta- menti violenti e strattonamenti, alimentando così ulteriormente
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 21 l'oppositività della bambina e le sue reazioni brusche. La minore, dal canto suo, non riconosceva affatto la madre come punto di riferimento, sfuggiva al contatto fisico con la stessa e lo cercava invece nei rapporti con l'operatore, con abbracci e continue richieste.
31. Il Tribunale per i Minorenni, provvedeva ad acquisire numerose rela- zioni della struttura nel periodo intercorrente tra il 07/12/2020 e il 25/01/2021, che evidenziavano forti elementi di preoccupazione in merito all'equilibrio emotivo e allo sviluppo della bambina, rappresentando una degenerazione delle modalità di relazione tra madre e figlia sempre più disfunzionali e destabilizzanti per la piccola , giunta a respingere la Per_1 madre in tutte le sue attività, anche relative all'agito quotidiano. In parti- colare, veniva segnalata una escalation sempre più preoccupante nelle condotte della minore, che la madre non riusciva a fronteggiare, tanto che la stessa o demandava ogni compito all'educatore o ricorreva in alcuni ca- si a condotte punitive altrettanto esasperate, che riattivavano la bambina. Da ultimo, tuttavia, la arretrava in maniera arrendevole davanti ai Pt_1 comportamenti anche estremi della figlia, limitandosi ad attendere l'intervento dell'operatore.
32. Dal canto suo, la minore manifestava sia comportamenti esplosivi, che altri di natura completamente opposta, rimanendo assente, distante, co- me in una forma di black-out, ovvero altri ancora in cui dialogava in terza persona con una bambola indicata come una bimba cattiva o, ancora, po- neva in essere condotte estremamente pericolose, come arrampicarsi su mobili e mensole o mettere in bocca oggetti di varia natura, che rischia- vano di soffocarla, senza alcuna consapevolezza dei rischi connessi. Al ri- guardo, la psicologa della struttura evidenziava che tali comportamenti apparivano come “strategie disfunzionali per fronteggiare esperienze traumatiche, come se vi fosse una frammentazione ed una rischiosa ten- denza a mettere in atto processi dissociativi sia a livello emotivo che com- portamentale” e definiva la relazione di attaccamento con la madre estremamente disorganizzata, posto che quest'ultima appariva in alcuni momenti indifferente e distante e in altri invadente, soffocante e violenta con effetti assai confusivi sulla figlia che era, invece, estremamente biso- gnosa di punti di riferimento protettivi e rassicuranti.
33. In tale contesto, gli operatori della struttura ritenevano preminente assicurare alla bambina un supporto neuropsichiatrico costante e regolare e un contesto di vita stabile, protettivo e rassicurante, paventando il ri- schio di possibili espressioni sintomatiche di un esordio psichico patologi- co con una consistente componente traumatica legata a esperienze di vita passate e a una relazione di attaccamento disfunzionale.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 21 34. Per tali motivi il Tribunale per i Minorenni con decreto del 02/02/2021, al fine di garantire un efficace percorso di cura e sostegno al- la minore, disponeva l'allontanamento della madre dalla struttura e il tra- sferimento della bambina in una comunità per soli minori, onerando l'unità di neuropsichiatria infantile di implementare gli incontri di cura e di sostegno.
35. Successivamente, alla luce degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, compendiati nella relazione a firma della dr.ssa Persona_7 positata in data 16/06/2021, il Pubblico Ministero con ricorso del 03/08/2021 formulava richiesta di declaratoria dello stato di abbandono e della conseguente adottabilità della minore.
36. Nel mese di settembre del 2021 la responsabile della comunità “La Rosatea” ove era ricoverata la minore comunicava che la piccola si Per_1 era inserita bene nel contesto comunitario e che nel corso dei mesi aveva raggiunto una condizione di maggiore serenità e riusciva a gestire meglio le proprie frustrazioni. Riferiva, altresì, che gli incontri della minore con la madre risultavano caratterizzati da conversazioni alquanto confuse, in cui la passava da un argomento all'altro senza alcun collegamento, Pt_1 raccontando episodi riguardanti il suo matrimonio e la nipotina, figlia di
, provocando disorientamento nella bambina. Preci- Persona_5 sava, anche, che in occasione delle telefonate giornaliere della madre la piccola talvolta si rifiutava di parlarle mentre altre volte, dopo Per_1 averla salutata, interrompeva ogni conversazione, per riprendere le attivi- tà nelle quali era impegnata.
37. Nelle more del procedimento, la , sentita in data 27/09/2021, Pt_1 comunicava di essersi sposata nel maggio del 2021 con Persona_8
divorziato, padre di tre figli, originario di Castelvetrano, paese nel
[...] quale si era trasferita. La medesima negava di avere mai posto in essere comportamenti violenti nei confronti della figlia, esprimeva una profonda mancanza di consapevolezza circa il disagio di quest'ultima, dichiarava di non essersi più recata al consultorio familiare da quando si era allontanata da BE GN e di non essere in grado di indicare il nominativo del medico della neuropsichiatria infantile che seguiva la figlia. Precisava, infine, che la figlia più grande viveva, anche lei, a Ca- Persona_5 stelvetrano con il compagno e che era divenuta a sua volta madre di una bambina, mentre il figlio ancora minorenne si trovava in Persona_2 comunità.
38. In data 11/11/2021 veniva nuovamente sentito il padre della minore,
, affetto da serie problematiche respiratorie, il quale affer- CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 21 mava con decisione di ritenere che la piccola non fosse sua figlia, Per_1 poiché la era già incinta quando si erano conosciuti e di avere ri- Pt_1 conosciuto la bambina come propria solo perché all'epoca versava in uno stato confusionale. Manifestava l'intenzione di avviare un'azione di disco- noscimento della paternità e riferiva di non vedere da anni né la Pt_1 né la figlia e dichiarava, pertanto, di non opporsi alla dichiarazione di adottabilità, affermando di ritenere che fosse utile per il bene della bam- bina.
39. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, dunque, all'esito di una scru- polosa ricostruzione dell'attività istruttoria svolta, ha accertato le gravi e specifiche carenze nelle competenze genitoriali che affliggono l'odierna appellante, che le impediscono di prendersi cura della figlia minore in maniera adeguata segnalando anche l'assenza di una rete familiare in grado di supportarla o di sostituirsi ad essa.
40. Il provvedimento impugnato, nel dichiarare lo stato di abbandono del- la minore, ha evidenziato la circostanza che l'odierna appellante è stata costantemente monitorata sin dal 2011 dai servizi sociali e dall'autorità giudiziaria, in ragione dei procedimenti incardinati a tutela dei primi due figli e , e che durante questo lungo ar- Persona_5 Persona_2 co di tempo in cui ha beneficiato dell'intervento continuo degli operatori del territorio, protrattosi per oltre dieci anni, non è riuscita ad elaborare risorse tali da permetterle un cambiamento, a causa dei suoi evidenti limi- ti e della sua scarsa adesione a ogni progetto.
41. Nel corso della lunga osservazione sia da parte del Tribunale per i Mi- norenni che dei servizi territoriali e degli operatori delle strutture che hanno ospitato la minore è stata acclarata la totale incapacità della Pt_3 la di garantire alla piccola non solo condizioni di vita adeguate, ma Per_1 anche quel minimo di accudimento materiale e di sostegno psicologico e affettivo necessario per la sua normale crescita. La , infatti, si è re- Pt_1 sa responsabile di comportamenti gravemente pregiudizievoli e fortemen- te traumatici per il suo sviluppo, rispetto ai quali ha sempre mostrato una assoluta mancanza di consapevolezza.
42. L'inadeguatezza genitoriale della è da ascriversi in primo luogo Pt_1 allo stile di vita instabile, confuso, promiscuo e disorganizzato da questa tenuto, profondamente incompatibile con i bisogni primari di qualunque minore, specie ove si pensi che l'odierna appellante appare centrata uni- camente sui suoi bisogni, sulle sue esigenze e sulle varie relazioni senti- mentali intraprese, senza alcuna consapevole valutazione circa gli effetti di tali comportamenti sulla figlia che, in tenerissima età, ha costretto a
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 21 continui spostamenti in assenza di una benché minima progettualità e con gravi rischi per la sua incolumità.
43. La , infatti, non ha mai riconosciuto le proprie condotte disfun- Pt_1 zionali, sminuendo la portata delle stesse, sebbene abbiano esposto la fi- glia a situazioni di grave pregiudizio, comprovate dal fatto che la minore, sin dal suo inserimento in comunità, oltre a presentare seri problemi nel linguaggio, è apparsa fortemente iperattiva, incapace di controllare la propria aggressività, altamente disorganizzata dal punto di vista emotivo- relazionale, ed in stato di agitazione perenne, proprio quale conseguenza di un clima familiare di provenienza contusivo, promiscuo e violento e di un attaccamento disfunzionale con la madre.
44. Al riguardo, in particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato la gravissima incapacità della di accostarsi affettivamente alla figlia Pt_1
e di costituire per lei un valido punto di riferimento, nonché di gestire contenere e orientare i suoi comportamenti violenti e disfunzionali, che, al contrario, inconsapevolmente fomentava e amplificava rispondendo, talvolta, con altrettanta violenza, talvolta con distacco e lasciando agli educatori ogni forma di intervento.
45. Inoltre, deve evidenziarsi che la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, affidata alla dr.ssa , i cui esiti Persona_7 sono riassunti nella relazione del 16/6/2021, ha consentito di accertare che la disfunzionale relazione creata dalla con la figlia ha, di fatto, Pt_1 impedito la creazione di un legame significativo e sicuro, lasciando spazio unicamente allo sviluppo di un attaccamento di tipo insicuro-ambivalente e disorganizzato, come dimostra il fatto che i gravi comportamenti della piccola e la sua irrequietezza e iperattività sono gradualmente di- Per_1 minuiti dal momento in cui la stessa è stata distaccata dalla madre. Da ta- le momento in poi, infatti, la bambina ha migliorato le proprie capacità e ha dimostrato di possedere potenzialità che fino ad allora erano state compromesse dalla mancanza di valide figure familiari sotto l'aspetto pe- dagogico ed affettivo, con la conseguenza che l'eventuale ritorno con la madre comprometterebbe in modo irrimediabile l'importante percorso evolutivo che la minore ha finalmente intrapreso e che è stato nel tempo ostacolato dalla imprevedibilità emotiva e comportamentale della Pt_1
46. Il Tribunale per i Minorenni ha, dunque, valorizzato la circostanza che le informazioni assunte presso tutti i servizi che hanno seguito la , Pt_1 sia nell'ambito dei procedimenti relativi ai due figli avuti da precedenti unioni, sia nell'ambito di quello relativo alla piccola , hanno resti- Per_1 tuito l'immagine di un genitore incapace di comprendere e riconoscere i
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 21 bisogni emotivi dei figli e di seguirne le minime tappe evolutive, ma so- prattutto incapace di attivare comportamenti riparativi volti a un concreto cambiamento degli agiti precedenti.
47. La è, infatti, risultata impermeabile a qualsiasi progetto tra- Pt_1 sformativo proposto dagli operatori dei servizi sociali e refrattaria a qual- siasi intervento di responsabilizzazione, perseverando in condotte inade- guate, immature, inconsapevoli rispetto agli effettivi bisogni di cura della figlia (di cui non si è neanche preoccupata di conoscere il medico speciali- sta di riferimento), e centrate esclusivamente sul soddisfacimento dei propri personali bisogni.
48. Al riguardo, il consulente tecnico dell'ufficio ha evidenziato le profon- de lacune nelle capacità riflessive, critiche e di giudizio della , che si Pt_1
è rivelata incapace e incoerente nel riconoscere e nel rispondere ai biso- gni evolutivi della figlia, così amplificando il senso di frustrazione ed in- soddisfazione non solo della bimba ma anche di sé stessa, con ricadute sui livelli di benessere personale e relazionale. Secondo la valutazione della consulente tecnica, inoltre, la mancata comprensione degli stati emotivi altrui non sembra permetterle di attribuire all'altra persona una identità separata da sé, sicché la figlia potrebbe apparire agli occhi della madre come priva di personalità e di confini psicologici, ed essere percepita co- me una estensione di sé, invece che come una personalità unica e distin- ta, con bisogni individuali specifici.
49. Proprio questo distorto funzionamento relazionale, riferisce la consu- lente tecnica dell'ufficio, potrebbe comportare il rischio di annullare l'altro da sé, cioè la figlia, di non vederla nei suoi bisogni ma solo in fun- zione della possibilità di soddisfare le proprie esigenze materne. Il manca- to riconoscimento da parte del genitore dell'identità della figlia ostacole- rebbe in quest'ultima la costruzione di un senso di unicità individuale, con conseguente rischio di frammentazione e/o strutturazione di un falso sé.
50. Con specifico riguardo agli aspetti affettivi e relazionali l'indagine psi- cologica ha fatto emergere gravi disfunzioni dei processi di riconoscimen- to dei bisogni infantili, con importante difficoltà da parte della a Pt_1 collocare al primo posto i bisogni della figlia, invece che quelli suoi perso- nali e a porsi in una dimensione progettuale con la stessa. Il senso di re- sponsabilità genitoriale della è risultato ambivalente, incerto e di- Pt_1 scontinuo, così come altrettanto ambivalente è apparso il riconoscimento delle problematiche connesse alla cura della figlia, a cui sembrano asso- ciarsi reazioni di rifiuto, di critica, di minimizzazione ed evitamento di epi- sodi critici relativi a tempi remoti e attuali. Questo atteggiamento è stato
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 21 accompagnato da una persistente tendenza del genitore ad attribuire ad altre figure la responsabilità delle disfunzioni osservate sull'equilibrio del- la bimba.
51. Anche la collaborazione della con gli operatori è stata giudica- Pt_1 ta superficiale, intermittente o incostante e, verosimilmente, non suffi- cientemente autentica né affidabile, elementi questi che hanno condotto a formulare una prognosi negativa circa la possibilità di recupero delle competenze genitoriali.
52. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale per i Minorenni nel provve- dimento impugnato ha evidenziato che le gravi disfunzioni nella relazione madre-figlia hanno determinato nella minore un quadro di ritardo dello sviluppo, con importanti interferenze sui processi di attaccamento. La pro- fonda inadeguatezza della madre, sia dal punto di vista personale che in relazione alla complessità e alla reale portata dei bisogni della figlia, han- no condotto ad una evidente prognosi negativa circa il recupero delle ca- pacità genitoriale dell'odierna appellante, che non è stata capace di acce- dere ad interventi di autentica chiarificazione, ridefinizione e risignifica- zione dei bisogni e dei vissuti emotivi che coinvolgono sé stessa e la figlia.
53. Sono, infatti, stati ampiamente riscontrati nella Casella disorganizza- zione relazionale, immaturità affettiva globale, mancanza di un adeguato supporto familiare e sociale, assenza di consapevolezza dei problemi e degli agiti e, conseguentemente, del bisogno di essere sostenuta per po- tere opportunamente riconoscere le proprie personali carenze e riflettere sugli opportuni cambiamenti indirizzando le proprie energie personali ver- so un percorso di maturazione, di riparazione e di riabilitazione, in modo da potersi riproporre alla piccola come un genitore consapevole, Per_1 capace di dare affetto e di garantire adeguate risposte ai suoi bisogni evo- lutivi dimostrando di non essere capace di garantire alla figlia altro rime- dio se non quello dell'inserimento in comunità.
54. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha, dunque, ritenuto che le ca- ratteristiche della personalità della , ampiamente approfondite dal- Pt_1 la consulenza tecnica d'ufficio, non siano modificabili e che non appare possibile esperire positivamente ulteriori interventi di sostegno nei con- fronti della stessa, per consentirle di acquisire adeguate competenze geni- toriali. Le carenze dell'odierna appellante non sono state ritenute colma- bili nemmeno facendo ricorso alle risorse reperibili nella famiglia allarga- ta, atteso che non sono emersi rapporti significativi con la minore da par- te degli altri componenti il nucleo familiare e anche la figura paterna si è rivelata del tutto abbandonica e priva di strumenti, tanto che il ha CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 21 espressamente dichiarato di non opporsi alla dichiarazione di adottabilità della minore per il suo stesso bene.
55. È stato ritenuto, pertanto, che la prosecuzione dell'attività di supporto alla , oltre a delineare un percorso dagli esiti prevedibilmente ne- Pt_1 gativi, esporrebbe alle inevitabili e negative conseguenze di una Per_1 condizione di incertezza e di ambiguità prolungata, che pregiudicherebbe in modo definitivo il suo sviluppo psicofisico, già precario e messo a ri- schio dal suo vissuto.
56. A fronte di ciò, con l'impugnazione proposta nell'ambito del presente giudizio, lamenta che il Tribunale per i minorenni di Parte_1 [...]
avrebbe basato le proprie conclusioni principalmente su fatti e cir- Per_9 costanze risalenti al periodo che va dal 2011 al 2019, e su accertamenti eseguiti fino a due anni prima della sentenza impugnata, ossia su fatti rife- riti a un periodo della vita in cui ella era più giovane e aveva commesso errori dovuti a unioni sbagliate e immaturità, ma in cui aveva comunque dimostrato amore e affetto per i suoi figli.
57. L'appellante ha chiesto, pertanto, che venga tenuto conto della sua nuova condizione familiare stabile, conseguente al matrimonio contratto nel 2021 con , che le avrebbe consentito di conse- Parte_2 guire una stabilità abitativa ed economica, e conseguente al riavvicina- mento con i figli maggiori e con i quali erano stati Per_2 Persona_5 ripresi rapporti familiari assidui e amorevoli.
58. Con specifico riguardo alle conclusioni degli accertamenti espletati mediante la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, l'appellante evidenzia che la valutazione specialistica sarebbe contraddit- toria e non esaustiva, dal momento che non sarebbero stati considerati elementi indispensabili per stabilire il rapporto genitoriale, in particolare quelli di natura sensoriale e affettiva, nonché gli elementi affettivi e di completezza tra la madre e la figlia, e non sarebbe stata valutata la possi- bilità che il disagio manifestato dalla minore potesse essere la conseguen- za diretta dei molteplici rapporti estranei intrattenuti dalla minore, della sua permanenza continua in istituti e delle visite della madre solo tempo- rali e mensili, che avrebbero potuto ingenerare nella bambina il convinci- mento di essere stata abbandonata.
59. L'odierna appellante, infine, evidenzia di aver sempre e costantemen- te mantenuto un rapporto genitoriale e di grande affettività e protezione con la minore, facendo molteplici sacrifici economici e fisici per recarsi pe- riodicamente presso la comunità per far sentire il suo affetto, che, pertan- to, non sussisterebbe alcuna condizione di abbandono e che, al contrario,
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 21 non sarebbero state adeguatamente considerate le ripercussioni e i trau- mi che la minore potrebbe continuare a subire a causa della definitiva sot- trazione dal proprio ambito familiare e dalla relazione con la madre.
60. Questa Corte, al fine di valutare le ragioni prospettate dall'odierna appellante, ha disposto l'acquisizione di informazioni aggiornate per mez- zo del Servizio Sociale del Comune di Castelvetrano, al fine di verificare le condizioni familiari e abitative di , e ha disposto, altresì, Parte_1 un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio.
61. Tale ultimo supplemento è risultato, tuttavia, superfluo alla luce delle informazioni fornite dal Servizio Sociale incaricato, il quale, con la relazio- ne pervenuta a questa Corte in data 26/06/2024, ha dato del fatto che:
- la non ha saputo esplicitare le ragioni che hanno condotto Pt_1 all'istituzionalizzazione della piccola e degli altri suoi figli, Per_1 riferendo di un accanimento dei giudici nei suoi confronti, e defi- nendosi una madre attenta ed affettuosa ed evidenziando di non avere precedenti penali e di non essere affetta da alcuna invalidità
o disabilità
- la risulta, tuttora, coniugata con , Pt_1 Parte_2 unitamente al quale svolge l'attività di venditrice ambulante di frutta e verdura senza alcuna licenza, anche se il ha Parte_2 manifestato l'intenzione di regolarizzare la propria attività;
- i coniugi hanno dichiarato di aver beneficiato in passato del reddi- to di cittadinanza, poi sostituito dal reddito di inclusione, ma che il beneficio assistenziale risulta attualmente sospeso;
- la coppia è risultata vivere in un'abitazione sita nel centro storico di Castelvetrano, che si è presentata spoglia ed essenziale e in condizioni appena sufficienti dal punto di vista igienico, nonostan- te la visita degli operatori fosse stata programmata ed annunciata, e nonostante fossero evidenti gli sforzi di entrambi i coniugi per presentare l'abitazione al meglio delle loro capacità.
62. Con riguardo alla asserita inattendibilità delle conclusioni cui è giunta la CTU svolta nel giudizio di primo grado, deve rilevarsi che le valutazioni operate dalla specialista incaricata hanno trovato pieno riscontro nella os- servazione delle dinamiche madre-figlia effettuata sin da quando, nel lon- tano ottobre del 2017, vennero segnalate per la prima volta le gravi con- dizioni di incuria in cui versava la minore . Persona_1
63. Le considerazioni precedentemente svolte attestano chiaramente che il nucleo familiare è stato costantemente osservato nell'arco di svariati
Corte di Appello di Palermo pag. 16 di 21 anni, e ha usufruito del supporto di tutti i servizi incaricati, i quali hanno costantemente osservato e riportato le rilevanti carenze dell'odierna ap- pellante nelle capacità di cura della figlia minorenne e le gravi conseguen- ze che tali carenze hanno avuto sullo sviluppo psico-fisico della minore.
64. Le valutazioni cliniche espresse dal CTU nel giudizio di primo grado so- no pienamente coerenti con gli esiti dell'osservazione, che hanno consen- tito di appurare che le carenze di cura non sono state il frutto solo di una condizione di vita disagiata dal punto di vista materiale, ma risultano, so- prattutto, il frutto di una perdurante mancanza nella della capacità Pt_1 di riconoscere le esigenze della figlia e di rispondere a tali esigenze, non- ché di una perdurante mancanza della capacità di riconoscere i propri er- rori e di riflettere sui propri comportamenti disfunzionali.
65. Tale essenziale incapacità di riflessione autocritica risulta ancora drammaticamente attuale, alla luce delle eloquenti risposte fornite dalla al Servizio Sociale Castelvetrano, laddove, invitata a riflettere ed Pt_1 esporre le ragioni del lungo percorso che ha condotto all'istituzionalizzazione della figlia , la stessa non è si è mostrata in- Per_1 cline ad alcuna rivisitazione critica del proprio operato, rappresentando le cause di quanto accaduto come il mero frutto di una persecuzione giudi- ziaria subita e ribadendo acriticamente di essere una buona madre e di non avere precedenti penali né disabilità.
66. L'osservazione della minore compiuto nel periodo successivo all'allontanamento dalla madre, e in particolar modo nel periodo succes- sivo al settembre del 2021, dimostrano in modo inequivocabile che le ori- ginarie condizioni di ritardo evolutivo della giovane fossero il frut- Per_1 to della radicale inadeguatezza delle cure materne, e non, piuttosto, il frutto della lunga istituzionalizzazione o dell'influenza di relazioni esterne.
67. Solo successivamente all'allontanamento dalla madre, infatti, la mino- re, pur permanendo inizialmente nell'ambiente comunitario, ha maturato la capacità di integrarsi nel gruppo dei pari, di raggiungere una condizione di maggiore serenità e di apprendere a gestire le proprie frustrazioni.
68. L'ulteriore osservazione compiuta nel periodo successivo alla conclu- sione della istituzionalizzazione, nell'ambito dell'affidamento preadottivo, ha confermato come la minore, grazie al supporto specialistico e alle cure ricevute, sia stata capace di gestire in autonomia i suoi momenti di agita- zione, di recuperare le sue carenze nella capacità di concentrazione e di aumentare la sua autostima, acquisendo sicurezza in sé stessa.
69. Con riguardo, poi, all'asserita evoluzione positiva delle condizioni di vita e familiari della odierna appellante, va rilevato che dall'osservazione
Corte di Appello di Palermo pag. 17 di 21 condotta dal Servizio Sociale emerge come la presenti tuttora un Pt_1 marcato deficit nelle capacità di progettualità personale e di autodeter- minazione. Tale carenza si manifesta attraverso una condizione di preca- rietà lavorativa, caratterizzata dall'esercizio in condizioni di precarietà dell'attività di commercio ambulante, nonché da condizioni abitative ina- deguate sotto il profilo igienico-sanitario.
70. In definitiva, quindi, l'accurata osservazione delle dinamiche compor- tamentali dell'appellante ha trovato una ulteriore conferma anche nell'osservazione compiuta dal Servizio Sociale del Comune di Castelve- trano, il che conduce a concludere che, nonostante il tempo trascorso dal- la pronuncia della sentenza di primo grado, non siano emersi elementi di cambiamento concreto utili al recupero delle competenze genitoriali, né risulta che la si sia mai attivata per la concreta ricerca di un sup- Pt_1 porto utile al recupero delle stesse, ricerca concretamente preclusa dalla persistente incapacità di individuare dapprima, e di riflettere criticamente, quindi, sui propri comportamenti disfunzionali.
71. Gli esiti della lunga istruttoria espletata, dunque, danno piena contez- za della sussistenza di incolmabili carenze nelle capacità genitoriali dell'odierna appellante, che è risultata essere impermeabile a qualsiasi forma di supporto spiegata nei suoi confronti e totalmente inconsapevole dei propri limiti circa la capacità di relazionarsi con la figlia e di compren- derne il disagio.
72. Tali carenze non sono migliorabili entro tempi ragionevoli, o comun- que compatibili con le esigenze di cura della minore, sia per la loro gravità che per la persistente negazione da parte della di una quota di re- Pt_1 sponsabilità riconducibile ai propri agiti ed è comunque incompatibile con l'urgente bisogno di esclusività e di familiarità maturato dalla minore du- rante il periodo in cui è stata istituzionalizzata.
73. Il lungo periodo di osservazione e i numerosi provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni dimostrano chiaramente l'adozione di tutte le misure possibili per salvaguardare il rapporto tra la e la figlia e Pt_1 per consentirle di recuperare le proprie capacità genitoriali.
74. Il lungo iter del presente procedimento e di quello de potestate che lo ha preceduto dimostra, infatti, in modo evidente tutti i tentativi posti in essere e tutti gli strumenti attivati per sostenere e consentire il recupero delle competenze genitoriali da parte dell'odierna appellante, dovendosi escludere la presenza di un nucleo familiare allargato dotato di risorse uti- li a sorreggere la madre biologica nel suo compito di cura.
75. Deve ritenersi, dunque, accertata al di là di ogni ragionevole dubbio una
Corte di Appello di Palermo pag. 18 di 21 condizione di irreversibile non recuperabilità delle capacità genitoriali, basata su dati di fatto emersi all'esito di una lunga osservazione e desunta dalla so- stanziale assenza di volontà di sforzarsi al fine di recuperare il rapporto geni- toriale, attestata da un'assenza persistente e immotivata di adesione ai per- corsi di aiuto, un esito costantemente negativo dei progetti di sostegno adot- tati dapprima durante il lungo periodo in cui la madre e la figlia hanno vissuto insieme e poi durante il periodo in cui le stesse hanno vissuto insieme in co- munità. Tutto ciò conduce a ritenere che gli svariati tentativi di recupero del- le capacità genitoriali della si sono dimostrati costantemente vani, Pt_1 non avendo innescato alcun cambiamento nemmeno embrionale, e non ri- sultano più ulteriormente sostenibili nel tempo.
76. A ciò deve aggiungersi che durante il lungo iter del presente procedimen- to non è emersa alcuna risorsa utile nemmeno nel nucleo familiare allargato, dal momento che il padre della minore ha espressamente dichiarato di in- tendere abbandonarla, non ritenendo che sia sua figlia, mentre nessuno dei parenti della ha manifestato la benché minima disponibilità ad affian- Pt_1
nello svolgimento dei compiti genitoriali. Pt_4
77. Con specifico riferimento, poi, alla possibilità di prevedere un percorso di affidamento etero familiare va, innanzitutto, evidenziato come tale ipo- tesi si configura, per sua natura, quale misura temporanea, la cui funzione è quella di dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di di- sagio familiare, al fine di consentire il rientro del minore all'interno della famiglia di origine, ma che, nel caso di specie, alla luce dell'attività istrut- toria svolta è possibile affermare che non sussistono né la transitorietà della situazione di difficoltà riscontrata, né tantomeno la possibilità di stimare un tempo ragionevole di miglioramento della situazione.
78. Tale percorso, dunque, non appare suscettibile di essere concreta- mente praticato con riferimento alla piccola in considerazione del- Per_1 le gravissime carenze riscontrate con riferimento alle competenze genito- riali del nucleo familiare di origine e della oggettiva impossibilità di un loro recupero in tempi brevi, con la conseguenza che l'affidamento etero fami- liare, ove disposto, rischierebbe di essere snaturato in una sorta di ado- zione mascherata che in realtà si dovrebbe protrarre sine die, giacché non risultano in alcun modo prevedibili i tempi e gli esiti di un percorso volto a consentire alla madre di recuperare autonomia, percorso i cui tempi sono certamente incompatibili con le esigenze della minore, ormai da troppo tempo istituzionalizzata e fortemente bisognosa di cure speciali e di punti di riferimento stabili.
79. A ciò si aggiunga che il ricorso all'istituto dell'affido etero-familiare non appare concretamente praticabile anche a causa del comportamento
Corte di Appello di Palermo pag. 19 di 21 altamente impulsivo della già diagnosticato in sede di CTU di pri- Pt_1 mo grado che la rende refrattaria e incompatibile con la possibilità di ac- cettare una funzione vicariante da parte di altri nello svolgimento dei compiti genitoriali.
80. Tale circostanza è confermata dal grave episodio di cui la si è Pt_1 resa responsabile nel mese di maggio del 2024, allorquando si è recata presso l'abitazione sita in Castelvetrano, dei coniugi , Controparte_6 nella convinzione che gli stessi fossero gli affidatari della piccola , Per_1 chiedendo insistentemente notizie della figlia, incurante delle gravi riper- cussioni che tale atteggiamento avrebbe potuto avere sul fragile equilibrio della bambina, ove questa fosse stata realmente presente.
81. Ed invero, la persistente inadeguatezza genitoriale riscontrata nella odierna appellante, la assoluta assenza di risorse familiari idonee e signifi- cative nell'ambito della famiglia allargata e la totale assenza di indicatori di recupero delle competenze genitoriali della , rendono tenden- Pt_1 zialmente immodificabile nel tempo, o comunque entro un tempo ragio- nevole, la situazione accertata e rendono assolutamente non ipotizzabile una reale possibilità di cambiamento personale e familiare impedendole di svolgere la sua funzione genitoriale anche nella sua declinazione mini- male.
82. Le considerazioni sin qui svolte conducono, pertanto, a rigettare l'appello proposto e a confermare la sentenza impugnata.
83. Tenuto conto della natura del presente procedimento si ritengono sussistere le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c., nel te- sto risultante a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costitu- zionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 7/3- 19/4/2018, che consentono a questa Corte di dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da con ricorso del Parte_1
30/06/2022, avverso la sentenza n. 29/2022 pronunciata dal Tri- bunale per i Minorenni di Palermo in data 22/02-21/03/2022, all'esito del procedimento iscritto al n. 52/2021 del Ruolo Genera- le;
• compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Corte di Appello di Palermo pag. 20 di 21 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 20/09/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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