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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12294/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. ABATE CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
e con l'avv. ABATE CHRISTIAN Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 9/9/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 11/03/2019 in Lonato del Garda (BS) tra le parti e trascritto in data 11/03/2019 presso il registro atti di matrimonio del Comune di Lonato del Garda al n. 6 parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati nel reciproco rispetto. - Darsi atto che la casa familiare sita in Lonato del Garda (BS) in via Fenil Nuovo Molini n. 75, di proprietà del sig. continuerà ad essere Pt_1
occupata dallo stesso ivi compresi arredi e suppellettili e che la figlia minore Persona_1 continuerà a risiedere col sig. presso l'immobile in Lonato;
- Disporre che la madre, previo Pt_1
1 accordo e compatibilmente alle esigenze e volontà della minore, potrà vedere la figlia ogniqualvolta lo desidererà; - A definizione dei rapporti economici, disporre che la sig.ra verserà al sig. Pt_2
entro il giorno 10 di ogni mese, fino a quando la minore non sarà economicamente Pt_1 Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 100,00 (cento//00) soggetta a rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento per la minore . Tale somma sarà Per_1
convertita nella misura di euro 200,00 (duecento//00), non appena la sig.ra troverà Pt_2 un'occupazione lavorativa stabile. - Disporsi che i coniugi contribuiranno, altresì, in pari misura del
50% alle spese straordinarie riguardanti la minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Brescia. - Darsi atto che i coniugi hanno regolato tutti i loro rapporti giuridici personali e patrimoniali e, quindi, per tutto quanto qui non previsto, dichiarano espressamente di rinunciare a vantare qualsiasi diritto di natura economica l'uno nei confronti dell'altra, poiché si dichiarano integralmente soddisfatti, con il presente regolamento dei loro interessi economici;
- Spese totalmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11/3/2019, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Lonato del Garda (BS) (atto n. 6, parte I, anno 2019), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 20/6/2008). Per_1
Le parti risultano separate dal 21/10/2024 con convenzione di negoziazione assistita trascritta in data
25/10/2024 prot. n. 44036 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
2 Il Presidente
AN TE
Il Giudice estensore
Andrea CH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12294/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. ABATE CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
e con l'avv. ABATE CHRISTIAN Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 9/9/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 11/03/2019 in Lonato del Garda (BS) tra le parti e trascritto in data 11/03/2019 presso il registro atti di matrimonio del Comune di Lonato del Garda al n. 6 parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati nel reciproco rispetto. - Darsi atto che la casa familiare sita in Lonato del Garda (BS) in via Fenil Nuovo Molini n. 75, di proprietà del sig. continuerà ad essere Pt_1
occupata dallo stesso ivi compresi arredi e suppellettili e che la figlia minore Persona_1 continuerà a risiedere col sig. presso l'immobile in Lonato;
- Disporre che la madre, previo Pt_1
1 accordo e compatibilmente alle esigenze e volontà della minore, potrà vedere la figlia ogniqualvolta lo desidererà; - A definizione dei rapporti economici, disporre che la sig.ra verserà al sig. Pt_2
entro il giorno 10 di ogni mese, fino a quando la minore non sarà economicamente Pt_1 Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 100,00 (cento//00) soggetta a rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento per la minore . Tale somma sarà Per_1
convertita nella misura di euro 200,00 (duecento//00), non appena la sig.ra troverà Pt_2 un'occupazione lavorativa stabile. - Disporsi che i coniugi contribuiranno, altresì, in pari misura del
50% alle spese straordinarie riguardanti la minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Brescia. - Darsi atto che i coniugi hanno regolato tutti i loro rapporti giuridici personali e patrimoniali e, quindi, per tutto quanto qui non previsto, dichiarano espressamente di rinunciare a vantare qualsiasi diritto di natura economica l'uno nei confronti dell'altra, poiché si dichiarano integralmente soddisfatti, con il presente regolamento dei loro interessi economici;
- Spese totalmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11/3/2019, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Lonato del Garda (BS) (atto n. 6, parte I, anno 2019), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 20/6/2008). Per_1
Le parti risultano separate dal 21/10/2024 con convenzione di negoziazione assistita trascritta in data
25/10/2024 prot. n. 44036 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
2 Il Presidente
AN TE
Il Giudice estensore
Andrea CH
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