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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2731/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2731 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 28.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Alba Adriatica, S.S. 16 Adriatica n. 7/c presso lo studio dell'Avv.
Berardo Rasicci, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Attrice opponente contro
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Miniato, Via Pizzigoni n. 2/G presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Poli, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 15.07.2022, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il D.I. n. 808/2022 emesso in data 02.06.2022, con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto il pagamento di € 18.300,00 in favore di Controparte_1
a saldo della fattura n. 314 del 29.10.2021.
[...] CP_1 A sostegno dell'opposizione, la società attrice ha dedotto l'insussistenza di un titolo idoneo a giustificare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, tale non potendo considerarsi la fattura ex adverso prodotta e già contestata in sede stragiudiziale.
Più nel dettaglio, la difesa opponente ha eccepito: - l'assenza di un contratto tra le parti o di altra
“pattuizione negoziale”; - l'irrilevanza della clausola unilateralmente apposta sul DDT di pagamento di un dato corrispettivo in caso di mancata riconsegna del campione;
- la scarsa qualità del campionario fornito, costituito da pochi cm di pellame e di valore irrisorio (di pochi centesimi di euro); - l'uso, nella prassi commerciale, di inviare un campionario al fine di mostrare e far testare il prodotto ai clienti che poi acquistino la merce.
Per tali ragioni, la società a chiesto revocarsi il D.I. oggetto di opposizione. Parte_1
Con comparsa di costituzione del 29.12.2022, si è costituita Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione o, in subordine,
[...] CP_1
l'accertamento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e del conseguente obbligo di pagamento in capo all'opponente.
La difesa convenuta, a sostegno della propria posizione, ha eccepito: - di avere inviato, in data
16.06.2020, n. 15 articoli di campionario;
- che, nonostante le richieste di restituzione, l'opponente ha trattenuto la merce ricevuta senza pagare quanto dovuto;
- che il DDT, contenente la clausola dell'addebito in caso di mancata restituzione, non è mai stato contestato fino all'emissione della fattura n. 314; - che la controparte ha posto in essere un comportamento tacito dal quale desumere l'accettazione del rapporto contrattuale;
- che i campioni consegnati erano pezzi unici realizzati a mano, di rilevante valore, la cui perdita ha determinato oneri e spese per poterli realizzare ex novo.
La causa è stata istruita per tabulas e mediante CTU tesa a valutare e quantificare il campionario consegnato dalla opposta.
Precisate le conclusioni con deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione in data
28.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. La controversia trae origine dalla consegna – incontestata tra le parti – di un campionario di pellame, dalla opposta ed in favore dell'opponente, avvenuta in data 16.6.2020. La circostanza, oltre ad essere pacifica, trova riscontro nel DDT di consegna n. 217/A (all. 2 al ricorso monitorio).
Ferma l'inesistenza di un contratto scritto di compravendita, la lite verte del diritto, vantato dalla opponente, al pagamento di un importo per ciascuno dei campioni non riconsegnati e dell'effettivo valore degli stessi (secondo la ricostruzione attorea, infatti, si trattava di pochi centimetri di pellame di scarso valore, mentre la difesa opposta ha allegato che i campioni costituivano pezzi unici, lavorati a mano e realizzati con materiali pregiati, per la realizzazione dei quali erano stati necessari tempi e costi considerevoli).
2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata.
3. Invero, tra le parti è intercorso un contratto di compravendita di pellame su campione (art. 1522
c.c.), il cui perfezionamento è stato preceduto, appunto, dalla consegna di alcuni campioni di merce da parte della venditrice (odierna opposta) “in acconto visione”.
A prescindere dal momento perfezionativo della fattispecie, risulta dal DDT del 16.6.2020 che gli articoli in visione avrebbero dovuto essere restituiti all'azienda venditrice entro 15 giorni, altrimenti
“la mancata restituzione comporterà l'addebito di 1.000,00 euro a pezzo mancante” (all. 19 al fascicolo dell'opponente).
E' incontestato tra le parti che la opponente, pure avendo ricevuto i campioni, non li abbia restituiti entro il termine di 15 giorni (come emerge, peraltro, dalle contestazioni svolte nell'atto di citazione, in cui si contestano la qualità e il valore dei predetti campioni e dalle richieste in tal senso avanzate dalla creditrice anche dopo lo scadere di detto termine, cfr. all. 4 al fascicolo della opposta).
Circa il valore della clausola inserita nel DDT, se è vero che tale documento ha natura di attestazione dell'avvenuta consegna della merce, è altrettanto vero che l'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) non impedisce ai paciscenti di inserire, al momento della consegna dei beni, clausole aggiuntive che, ove accettate, hanno efficacia negoziale.
Nella specie, l'accettazione dei campioni da parte della potenziale acquirente ha determinato l'accettazione della clausola contenuta nel richiamato DDT il quale, pur non recando la sottoscrizione del destinatario: a) è stato contestato solo dopo l'emissione della fattura del 29/10/2021 tramite la pec dell'8/11/2021 dell'avv. Rasicci e, quindi circa un anno e mezzo dopo la consegna dei campioni;
b) reca indicazioni inequivoche in ordine al numero di spedizione e ai singoli campioni consegnati, sulla cui individuazione non residuano dubbi.
Del resto, è la stessa opponente ad avere affermato di avere “distrutto” i campioni, in quanto – in tesi
- beni di valore assai esiguo, e tale circostanza conferma l'omessa definitiva restituzione degli stessi, anche a prescindere dal termine di 15 giorni in origine concordato.
4. Venendo al quantum debeatur, si richiamano gli esiti delle indagini del CTU – che si condividono in quanto preceduti da accertamento coerente, completo ed immune da vizi logici o metodologici - senza tuttavia tenere conto della valutazione operata dall'ausiliario del giudice con riferimento al maggior danno subito dalla società, per le ragioni sopra esposte.
4.1 In sede di indagini peritali è stato possibile esaminare la documentazione fotografica prodotta dalla società opposta al fine di determinare il valore del campionario ivi rappresentato. È opportuno evidenziare che tale documentazione risulta sovrapponibile a quella prodotta dalla società opponente, a conferma dell'identità tra la merce inviata “in conto visione” e quella documentata in atti e oggetto di indagine.
Ciò premesso, il CTU ha verificato che il campionario non restituito alla venditrice consisteva in 15 cinture artigianali di valore medio-alto, appartenenti (approssimativamente) alla categoria dei beni di lusso, in quanto pezzi fatti a mano da uno specifico designer, con materiali di alta qualità.
I costi di produzione di ogni singola cintura (circa € 590,00), come documentati dalla società opposta, sono in linea con analoghi prodotti di mercato, il cui costo può variare dai € 450,00 agli € 800,00.
Conseguentemente, è risultata congrua la somma richiesta a titolo di penale per la mancata restituzione del campionario.
Lo stesso, infatti, è stato verosimilmente prodotto al costo di 8.862,00. L'importo, preso a base di calcolo dal CTU, è stato duplicato in ragione della necessità di riprodurre ex novo tutta la linea di campionario, detratto il 10% del costo in forza delle conoscenze dei modelli già sviluppati. Il risultato dell'indagine tecnica ha restituito un valore di € 16.837,80.
4.2 A questo punto, va precisato che la quantificazione del valore dei campioni era tesa alla verifica della congruità dell'importo ingiunto a titolo di clausola penale, non anche a determinare la liquidazione del danno sofferto dall'opposta. Ciò in quanto è rimesso alla valutazione del giudice il giudizio circa l'equità della penale e fermo restando che quest'ultima ben può risultare superiore anche al valore dell'oggetto del contratto. Alla luce delle conclusioni del CTU, la clausola penale è equa e, dunque, non si pone neppure la questione della sua riduzione d'ufficio.
5. Da ultimo, va evidenziato che l'ordinamento civilistico è improntato al principio della causalità e non ammette spostamenti patrimoniali senza ragione giustificativa, approntando – ove ciò si verifichi
– rimedi restitutori e/o indennitari in grado di riportare i patrimoni delle parti allo status quo ante.
Ebbene, dato il valore della merce fornita dalla società opposta, è evidente che la società opponente abbia beneficiato di un ingiustificato arricchimento a fronte dell'impoverimento della società opposta.
Conseguentemente, in applicazione dei principi generali e tenuto conto dell'impossibilità di restituire in natura quanto ricevuto, si dovrebbe comunque imporre alla odierna opposta il pagamento di un indennizzo pari al valore dell'arricchimento (art. 2041 c.c.).
6. Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), sono poste a carico della opponente e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di CTP sostenute (e documentate, vedi all. BB al fascicolo della opposta) da
[...]
ono poste a carico della opponente, soccombente, tenuta Controparte_1
al rimborso di euro 1.856,40. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte opponente, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 808/2022 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 2.06.2022;
CONDANNA la società opponente alla rifusione, in favore della società opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA la società opponente al rimborso, in favore della opposta, delle spese per il CTP, pari ad euro 1.856,40;
PONE definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte opponente.
Si comunichi.
Pisa, 13/06/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2731 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 28.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Alba Adriatica, S.S. 16 Adriatica n. 7/c presso lo studio dell'Avv.
Berardo Rasicci, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Attrice opponente contro
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Miniato, Via Pizzigoni n. 2/G presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Poli, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 15.07.2022, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il D.I. n. 808/2022 emesso in data 02.06.2022, con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto il pagamento di € 18.300,00 in favore di Controparte_1
a saldo della fattura n. 314 del 29.10.2021.
[...] CP_1 A sostegno dell'opposizione, la società attrice ha dedotto l'insussistenza di un titolo idoneo a giustificare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, tale non potendo considerarsi la fattura ex adverso prodotta e già contestata in sede stragiudiziale.
Più nel dettaglio, la difesa opponente ha eccepito: - l'assenza di un contratto tra le parti o di altra
“pattuizione negoziale”; - l'irrilevanza della clausola unilateralmente apposta sul DDT di pagamento di un dato corrispettivo in caso di mancata riconsegna del campione;
- la scarsa qualità del campionario fornito, costituito da pochi cm di pellame e di valore irrisorio (di pochi centesimi di euro); - l'uso, nella prassi commerciale, di inviare un campionario al fine di mostrare e far testare il prodotto ai clienti che poi acquistino la merce.
Per tali ragioni, la società a chiesto revocarsi il D.I. oggetto di opposizione. Parte_1
Con comparsa di costituzione del 29.12.2022, si è costituita Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione o, in subordine,
[...] CP_1
l'accertamento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e del conseguente obbligo di pagamento in capo all'opponente.
La difesa convenuta, a sostegno della propria posizione, ha eccepito: - di avere inviato, in data
16.06.2020, n. 15 articoli di campionario;
- che, nonostante le richieste di restituzione, l'opponente ha trattenuto la merce ricevuta senza pagare quanto dovuto;
- che il DDT, contenente la clausola dell'addebito in caso di mancata restituzione, non è mai stato contestato fino all'emissione della fattura n. 314; - che la controparte ha posto in essere un comportamento tacito dal quale desumere l'accettazione del rapporto contrattuale;
- che i campioni consegnati erano pezzi unici realizzati a mano, di rilevante valore, la cui perdita ha determinato oneri e spese per poterli realizzare ex novo.
La causa è stata istruita per tabulas e mediante CTU tesa a valutare e quantificare il campionario consegnato dalla opposta.
Precisate le conclusioni con deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione in data
28.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. La controversia trae origine dalla consegna – incontestata tra le parti – di un campionario di pellame, dalla opposta ed in favore dell'opponente, avvenuta in data 16.6.2020. La circostanza, oltre ad essere pacifica, trova riscontro nel DDT di consegna n. 217/A (all. 2 al ricorso monitorio).
Ferma l'inesistenza di un contratto scritto di compravendita, la lite verte del diritto, vantato dalla opponente, al pagamento di un importo per ciascuno dei campioni non riconsegnati e dell'effettivo valore degli stessi (secondo la ricostruzione attorea, infatti, si trattava di pochi centimetri di pellame di scarso valore, mentre la difesa opposta ha allegato che i campioni costituivano pezzi unici, lavorati a mano e realizzati con materiali pregiati, per la realizzazione dei quali erano stati necessari tempi e costi considerevoli).
2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata.
3. Invero, tra le parti è intercorso un contratto di compravendita di pellame su campione (art. 1522
c.c.), il cui perfezionamento è stato preceduto, appunto, dalla consegna di alcuni campioni di merce da parte della venditrice (odierna opposta) “in acconto visione”.
A prescindere dal momento perfezionativo della fattispecie, risulta dal DDT del 16.6.2020 che gli articoli in visione avrebbero dovuto essere restituiti all'azienda venditrice entro 15 giorni, altrimenti
“la mancata restituzione comporterà l'addebito di 1.000,00 euro a pezzo mancante” (all. 19 al fascicolo dell'opponente).
E' incontestato tra le parti che la opponente, pure avendo ricevuto i campioni, non li abbia restituiti entro il termine di 15 giorni (come emerge, peraltro, dalle contestazioni svolte nell'atto di citazione, in cui si contestano la qualità e il valore dei predetti campioni e dalle richieste in tal senso avanzate dalla creditrice anche dopo lo scadere di detto termine, cfr. all. 4 al fascicolo della opposta).
Circa il valore della clausola inserita nel DDT, se è vero che tale documento ha natura di attestazione dell'avvenuta consegna della merce, è altrettanto vero che l'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) non impedisce ai paciscenti di inserire, al momento della consegna dei beni, clausole aggiuntive che, ove accettate, hanno efficacia negoziale.
Nella specie, l'accettazione dei campioni da parte della potenziale acquirente ha determinato l'accettazione della clausola contenuta nel richiamato DDT il quale, pur non recando la sottoscrizione del destinatario: a) è stato contestato solo dopo l'emissione della fattura del 29/10/2021 tramite la pec dell'8/11/2021 dell'avv. Rasicci e, quindi circa un anno e mezzo dopo la consegna dei campioni;
b) reca indicazioni inequivoche in ordine al numero di spedizione e ai singoli campioni consegnati, sulla cui individuazione non residuano dubbi.
Del resto, è la stessa opponente ad avere affermato di avere “distrutto” i campioni, in quanto – in tesi
- beni di valore assai esiguo, e tale circostanza conferma l'omessa definitiva restituzione degli stessi, anche a prescindere dal termine di 15 giorni in origine concordato.
4. Venendo al quantum debeatur, si richiamano gli esiti delle indagini del CTU – che si condividono in quanto preceduti da accertamento coerente, completo ed immune da vizi logici o metodologici - senza tuttavia tenere conto della valutazione operata dall'ausiliario del giudice con riferimento al maggior danno subito dalla società, per le ragioni sopra esposte.
4.1 In sede di indagini peritali è stato possibile esaminare la documentazione fotografica prodotta dalla società opposta al fine di determinare il valore del campionario ivi rappresentato. È opportuno evidenziare che tale documentazione risulta sovrapponibile a quella prodotta dalla società opponente, a conferma dell'identità tra la merce inviata “in conto visione” e quella documentata in atti e oggetto di indagine.
Ciò premesso, il CTU ha verificato che il campionario non restituito alla venditrice consisteva in 15 cinture artigianali di valore medio-alto, appartenenti (approssimativamente) alla categoria dei beni di lusso, in quanto pezzi fatti a mano da uno specifico designer, con materiali di alta qualità.
I costi di produzione di ogni singola cintura (circa € 590,00), come documentati dalla società opposta, sono in linea con analoghi prodotti di mercato, il cui costo può variare dai € 450,00 agli € 800,00.
Conseguentemente, è risultata congrua la somma richiesta a titolo di penale per la mancata restituzione del campionario.
Lo stesso, infatti, è stato verosimilmente prodotto al costo di 8.862,00. L'importo, preso a base di calcolo dal CTU, è stato duplicato in ragione della necessità di riprodurre ex novo tutta la linea di campionario, detratto il 10% del costo in forza delle conoscenze dei modelli già sviluppati. Il risultato dell'indagine tecnica ha restituito un valore di € 16.837,80.
4.2 A questo punto, va precisato che la quantificazione del valore dei campioni era tesa alla verifica della congruità dell'importo ingiunto a titolo di clausola penale, non anche a determinare la liquidazione del danno sofferto dall'opposta. Ciò in quanto è rimesso alla valutazione del giudice il giudizio circa l'equità della penale e fermo restando che quest'ultima ben può risultare superiore anche al valore dell'oggetto del contratto. Alla luce delle conclusioni del CTU, la clausola penale è equa e, dunque, non si pone neppure la questione della sua riduzione d'ufficio.
5. Da ultimo, va evidenziato che l'ordinamento civilistico è improntato al principio della causalità e non ammette spostamenti patrimoniali senza ragione giustificativa, approntando – ove ciò si verifichi
– rimedi restitutori e/o indennitari in grado di riportare i patrimoni delle parti allo status quo ante.
Ebbene, dato il valore della merce fornita dalla società opposta, è evidente che la società opponente abbia beneficiato di un ingiustificato arricchimento a fronte dell'impoverimento della società opposta.
Conseguentemente, in applicazione dei principi generali e tenuto conto dell'impossibilità di restituire in natura quanto ricevuto, si dovrebbe comunque imporre alla odierna opposta il pagamento di un indennizzo pari al valore dell'arricchimento (art. 2041 c.c.).
6. Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), sono poste a carico della opponente e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di CTP sostenute (e documentate, vedi all. BB al fascicolo della opposta) da
[...]
ono poste a carico della opponente, soccombente, tenuta Controparte_1
al rimborso di euro 1.856,40. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte opponente, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 808/2022 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 2.06.2022;
CONDANNA la società opponente alla rifusione, in favore della società opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA la società opponente al rimborso, in favore della opposta, delle spese per il CTP, pari ad euro 1.856,40;
PONE definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte opponente.
Si comunichi.
Pisa, 13/06/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino