Art. 4.
Il numero 5 del primo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 823".
Il numero 5 del primo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 823".