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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8627/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8627/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 novembre 2025 innanzi alla dott. Maria Gabriella Mariconda, sono comparsi:
Per l'avv. BORIS BOFFELLI il quale si richiama alle conclusioni Parte_1 già depositate
Per l'avv. LORENZO CLEMENTE sostituito dall'avv. Aniello VITIELLO CP_1 che a sua volta richiama le conclusioni già depositate.
Il Presidente riporta le conclusioni da ultimo precisate
Per Parte ricorrente: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito, in via principale:
- preso atto delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti dal Geom.
, che ha confermato la linea di confine già individuata nell'allegata Persona_1 accertare e dichiarare, che le opere, i manufatti e le Persona_2 porzioni immobiliari di proprietà della Sig.ra (segnatamente: a) il cancello CP_1 pedonale e carraio in ferro posto al confine nord;
ta di chiusura e il nottolino della serratura del predetto cancello;
c) il pluviale di scolo delle acque piovane lungo il prospetto SUD;
d) la copertina lapidea posta sopra il parapetto del balcone lungo il prospetto SUD;
e) l'aggetto di gronda del tetto spiovente in prossimità del confine;
f) la griglia di raccolta delle acque piovane) invadono e insistono sulla proprietà del Sig. , in Parte_1 violazione del suo diritto di proprietà; - sulla base delle ris me integrata in corso di causa, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale, pagina 1 di 15 servitù o altro diritto in capo alla Sig.ra che giustifichi le invasioni e le turbative di CP_1 cui al punto precedente e;
- per l'effett i dell'art. 949 c.c., ordinare alla Sig.ra
[...]
l'immediata rimozione e/o arretramento delle opere, manufatti e por CP_1 immobiliari illegittimamente realizzati sul fondo del Sig. , nonché l'esecuzione di ogni Pt_1 opera necessaria al ripristino del regolare stato dei luogh cura e spese;
- accertare che la porzione sporgente del fabbricato di proprietà della Signora indicata in atti non CP_1 rispetta la distanza minima dal confine del Signor stab igente P.G.T. e per Pt_1
l'effetto ordinare alla convenuta l'arretramento o comunque l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del regolare stato dei luoghi;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta dell'art. 908 c.c., stante l'accertato scarico delle acque piovane provenienti dal suo immobile all'interno della proprietà del Sig. , e per l'effetto ordinare alla stessa la rimozione del pluviale e della Pt_1 griglia di raccolta cuzione delle opere necessarie ad assicurare il corretto scolo delle acque nel proprio fondo o nei pubblici colatoi;
- condannare la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, patiti dal Sig. in conseguenza dei fatti illeciti descritti in Parte_1 narrativa, da liquidarsi in eressi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Si chiede altresì la condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute per la Consulenza Tecnica di Parte, pari ad Euro 1.921,50. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle deduzioni ed istanze istruttorie formulate in causa, da intendersi qui di seguito trascritte e ribadite. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Per Parte Resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi di cui in narrativa;
nel merito:
- in via principale: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata e riconvenzionale: accertata e dichiarata la sussistenza di una servitù in favore del fondo di proprietà della parte convenuta, censito al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703, e gravante sul fondo di proprietà di parte attrice, censito Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: accertare e dichiarare che gli immobili censiti al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703 e al Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, sono stati costruiti dai signori e , allorquando gli stessi erano unici Parte_2 Controparte_2
pagina 2 di 15 proprietari dei predetti mappali, oggi appartenenti rispettivamente alla signora CP_1
e al signor , costituendo tra i fondi finitimi una servit
[...] Parte_1 rt. 1062 c.c re le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via di estremo subordinata e riconvenzionale: dichiarare acquisita per usucapione, per decorso del termine abbreviato decennale, la servitù tra gli immobili censiti al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703 e al Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria: si insiste, ove ritenuto necessario, per l'ammissione delle istanze istruttorie come articolate in atti e non ammesse e, in specie:
- prova per testi e per interpello del Signor sui capitoli di prova da 1 a 9 di cui alla Pt_1 memoria autorizzata depositata in data 5.7.2 n i testi ivi indicati:
1) Vero che, in data 09.01.2017, a seguito di incarico conferito dal giudice dott.ssa Mariconda del Tribunale di Monza nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 1596/2013 r.g., l'architetto depositava la perizia di Persona_3 stima redatta con riferimento alle unità im (MB), via Manzoni n. 26, censite al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, nonché al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703 come da doc. n. 4 fascicolo parte convenuta che si rammostra?
2) Vero che, in data 09.01.2017, l'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, era adiacente ed aderente all'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703?
3) Vero che, in data 09.01.2017, il balcone dell'unità immobiliare, sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, era ricoperto dalla copertina in serizzo?
4) Vero che, in data 09.01.2017, il pluviale di scolo delle acque piovane era posizionato sull'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, ora di proprietà del signor ? Parte_1
5) Vero che, in data 09.01.2017, il tetto spiovente e la gronda dell'immobile, sito in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, sporgeva sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701?
6) Vero che, in data 28.05.2018, l'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, era adiacente ed aderente all'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703?
7) Vero che, in data 28.05.2018, il balcone dell'unità immobiliare, sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, era ricoperto dalla copertina in serizzo?
8) Vero che, in data 28.05.2018, il pluviale di scolo delle acque piovane era posizionato pagina 3 di 15 sull'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, ora di proprietà del signor ? Parte_1
9) Vero che, in data 28.05.2018, il tetto spiovente e la gro o in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, sporgeva sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701? Si indicano come testimoni su tutti i capitoli: 1) arch. , con studio in Persona_3
Monza (MB), via Carlo Porta n, 16; 2) signor , residente in [...]
Manzoni n. 26; 3) signora , r 47 NO (VA), via Dalmazia Testimone_2
n.16.
- prova contraria sugli eventuali capitoli di prova articolati da controparte con i medesimi testi già indicati a prova diretta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ha immediatamente trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Maria Gabriella Mariconda
pagina 4 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott.ssa Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8627/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Boris Parte_1 C.F._1 Boffelli di Milano, presso il cui studio di Via Podgora 13 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Clemente CP_1 C.F._2 e RA ER ( ) di NO, elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del primo in NO, Piazza De Gasperi 15, giusta delega in atti;
CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza Per Parte ricorrente: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: Nel merito, in via principale:
- preso atto delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti dal Geom.
, che ha confermato la linea di confine già individuata nell'allegata Persona_1 accertare e dichiarare, che le opere, i manufatti e le Persona_2 porzioni immobiliari di proprietà della Sig.ra (segnatamente: a) il cancello CP_1 pedonale e carraio in ferro posto al confine nord;
ta di chiusura e il nottolino della serratura del predetto cancello;
c) il pluviale di scolo delle acque piovane lungo il prospetto SUD;
d) la copertina lapidea posta sopra il parapetto del balcone lungo il prospetto SUD;
e) l'aggetto di gronda del tetto spiovente in prossimità del confine;
f) la griglia di raccolta delle acque piovane) invadono e insistono sulla proprietà del Sig. , in Parte_1 violazione del suo diritto di proprietà; - sulla base delle ris me integrata in corso di causa, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale, servitù o altro diritto in capo alla Sig.ra che giustifichi le invasioni e le turbative di CP_1 cui al punto precedente e;
- per l'effett i dell'art. 949 c.c., ordinare alla Sig.ra
[...]
l'immediata rimozione e/o arretramento delle opere, manufatti e por CP_1 ari illegittimamente realizzati sul fondo del Sig. , nonché l'esecuzione di ogni Pt_1 opera necessaria al ripristino del regolare stato dei luoghi, a sua cura e spese;
- accertare che la porzione sporgente del fabbricato di proprietà della Signora indicata in atti non CP_1
pagina 5 di 15 rispetta la distanza minima dal confine del Signor stabilita dal vigente P.G.T. e per Pt_1
l'effetto ordinare alla convenuta l'arretramento unque l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del regolare stato dei luoghi;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta dell'art. 908 c.c., stante l'accertato scarico delle acque piovane provenienti dal suo immobile all'interno della proprietà del Sig. , e per l'effetto ordinare alla stessa la rimozione del pluviale e della Pt_1 griglia di raccolta cuzione delle opere necessarie ad assicurare il corretto scolo delle acque nel proprio fondo o nei pubblici colatoi;
- condannare la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, patiti dal Sig. in conseguenza dei fatti illeciti descritti in Parte_1 narrativa, da liquidarsi in eressi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Si chiede altresì la condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute per la Consulenza Tecnica di Parte, pari ad Euro 1.921,50. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle deduzioni ed istanze istruttorie formulate in causa, da intendersi qui di seguito trascritte e ribadite. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Per Parte Resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi di cui in narrativa;
nel merito:
- in via principale: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata e riconvenzionale: accertata e dichiarata la sussistenza di una servitù in favore del fondo di proprietà della parte convenuta, censito al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703, e gravante sul fondo di proprietà di parte attrice, censito Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: accertare e dichiarare che gli immobili censiti al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703 e al Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, sono stati costruiti dai signori e , allorquando gli stessi erano unici Parte_2 Controparte_2 proprietari dei predetti ttivamente alla signora CP_1
e al signor , costituendo tra i fondi finitimi una servit
[...] Parte_1 rt. 1062 c.c. e le avverse domande;
- in via di estremo subordinata e riconvenzionale: dichiarare acquisita per usucapione, per decorso del termine abbreviato decennale, la servitù tra gli immobili censiti al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703 e al Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, pagina 6 di 15 sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria: si insiste, ove ritenuto necessario, per l'ammissione delle istanze istruttorie come articolate in atti e non ammesse e, in specie:
- prova per testi e per interpello del Signor sui capitoli di prova da 1 a 9 di cui alla Pt_1 memoria autorizzata depositata in data 5.7.2 n i testi ivi indicati:
1) Vero che, in data 09.01.2017, a seguito di incarico conferito dal giudice dott.ssa Mariconda del Tribunale di Monza nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 1596/2013 r.g., l'architetto depositava la perizia di Persona_3 stima redatta con riferimento alle unità im (MB), via Manzoni n. 26, censite al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, nonché al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703 come da doc. n. 4 fascicolo parte convenuta che si rammostra?
2) Vero che, in data 09.01.2017, l'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, era adiacente ed aderente all'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703?
3) Vero che, in data 09.01.2017, il balcone dell'unità immobiliare, sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, era ricoperto dalla copertina in serizzo?
4) Vero che, in data 09.01.2017, il pluviale di scolo delle acque piovane era posizionato sull'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, ora di proprietà del signor ? Parte_1
5) Vero che, in data 09.01.2017, il tetto spiovente e la gronda dell'immobile, sito in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, sporgeva sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701?
6) Vero che, in data 28.05.2018, l'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, era adiacente ed aderente all'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703?
7) Vero che, in data 28.05.2018, il balcone dell'unità immobiliare, sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, era ricoperto dalla copertina in serizzo?
8) Vero che, in data 28.05.2018, il pluviale di scolo delle acque piovane era posizionato sull'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, ora di proprietà del signor ? Parte_1
9) Vero che, in data 28.05.2018, il tetto spiovente e la gro o in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, sporgeva sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701? Si indicano come testimoni su tutti i capitoli: 1) arch. , con studio in Persona_3
Monza (MB), via Carlo Porta n, 16; 2) signor into (MB), via Testimone_1
pagina 7 di 15 Manzoni n. 26; 3) signora , residente in [...]
n.16.
- prova contraria sugli eventuali capitoli di prova articolati da controparte con i medesimi testi già indicati a prova diretta.
In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356]. In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542; Cass. 9 febbraio 2021 nr. 3126). pagina 8 di 15 Comunque, il fatto è di facile ricostruzione: l'attore ha convenuto in giudizio la sig.ra chiedendone la condanna all'arretramento del cancello e della griglia di raccolta CP_1 ue piovane a esso adiacente, del tetto spiovente e del pluviale che invaderebbero la proprietà dell'attore, in violazione delle distanze legali previste dal P.G.T. del Comune di Misinto. La CTU appositamente espletata e le cui conclusioni non sono state contestate nemmeno dal CT di parte convenuta ha accertato che effettivamente la proprietà della sig.ra per quanto riguarda il colmo del tetto sconfina di 35/40 cm rispetto alla linea di CP_1 confine posta a cavallo delle costruzioni oggetto di causa che sono realizzate in aderenza, e di 15/18 cm per quanto concerne il cancello e la griglia di raccolta delle acqua piovane il tutto come emerge graficamente dalla seguente rappresentazione fotografica
Foto 1
pagina 9 di 15 Foto2
Queste due fotografie rappresentano lo sconfinamento dell'aggetto di gronda e del relativo pluviale di proprietà della sig.ra che sconfina sulla copertura della parte ricorrente CP_1 di circa 35/40 cm pagina 10 di 15 Foto 3
In questa fotografia è rappresentato il cancello di parte resistente con la relativa caditoia che a loro volta invadono la proprietà di parte resistente per circa 15/18 cm.
Orbene le domande proposte dal sig. sono volte ad ottenere l'arretramento sia della Pt_1 sporgenza del tetto (il c.d. aggetto om'è noto altro non è se non la sporgenza orizzontale del tetto, e quindi l'elemento che si estende oltre la parete verticale dell'edificio, dove è alloggiato il canale per la raccolta dell'acqua piovana) con la connessa gronda sia del cancello con la caditoia in modo da eliminare i riscontrati sconfinamenti relativamente ai quali nessun pregio può riconoscersi alle eccezioni sollevate dalla sig.ra CP_1
pagina 11 di 15 Quest'ultima, infatti, ha sostenuto il proprio diritto a mantenere lo stato di fatto attualmente esistente richiamando, in primo luogo, il principio stabilito nell'art. 840 secondo comma cod.civ., in secondo luogo assumendo l'avvenuto acquisto del diritto a mantenere l'attuale situazione avendo acquisito una servitù per destinazione del padre di famiglia o per l'usucapione decennale. Sotto il primo profilo è noto che la norma richiamata contempla una limitazione alla proprietà nel senso che è vero che tale diritto reale ha un'estensione usque ad sidera et ad inferos, e quindi si estende illimitatamente sia in altezza che in profondità, ed è anche vero che il secondo comma dispone che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle. L'applicazione di quest'ultimo principio, a detta della convenuta, escluderebbe il diritto del sig. a pretendere la rimozione dell'aggetto e Pt_1 della grondaia e l'arretramento del cancell caditoia, poiché non sussisterebbe alcun interesse in tal senso da parte del sig. . Tale eccezione deve ritenersi però infondata in Pt_1 quanto quest'ultimo ha agito in caus endo accertarsi l'inesistenza di una servitù in favore del fondo confinante e dimostrando positivamente che parte della costruzione della sig.ra occupa lo spazio immediatamente sovrastante la propria costruzione: CP_1
l'inter rimuovere la situazione di fatto esistente, dimostrata e non contestata deve ritenersi insito nella stessa configurazione dell'aggetto di gronda posto a nemmeno un metro dalla copertura della costruzione di proprietà del sig.ra e a pochi metri dal suolo, e in Pt_1 una configurazione tale da escludere, ad esempio, la possibilità di sopraelevazione della costruzione a confine1. Nessun dubbio, inoltre circa l'interesse del sig. a ottenere l'arretramento del cancello Pt_1
e della caditoia che nella posizione attuale ri di 15 /18 cm l'estensione della sua proprietà essendo stati costruiti inglobando una parte del fondo dell'attore in quello della convenuta. È inoltre, assolutamente irrilevante la circostanza che la violazione sia stata posta in essere non dalla sig.ra ma dal precedente proprietario dell'immobile da lei acquistato CP_1 all'asta: la Suprema Corte, infatti, nella recente pronuncia del 18 luglio 2025 nr. 20183 ha confermato che l'obbligo di ripristinare le distanze legali tra costruzioni ricade sull'attuale proprietario dell'immobile, anche se la violazione è stata commessa dal precedente titolare. L'azione volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali, al pari della negatoria servitutis, ha natura reale e segue il bene, rendendo l'attuale proprietario l'unico soggetto tenuto alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi2. Analogamente infondate sono risultate le ulteriori eccezioni sollevate dalla convenuta e relative all'asserito acquisto del diritto a mantenere l'attuale situazione di fatto per l'avvenuta costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ovvero per usucapione c.d. abbreviata. Sotto il primo profilo, è noto che la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti dallo stesso in una situazione di subordinazione dell'uno rispetto all'altro idonea a integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della separazione, sia mancata una manifestazione di volontà tale da escludere la relazione di sottoposizione di un fondo all'altro e risultino segni visibili concretantisi in opere permanenti necessarie per l'esercizio di una servitù e rivelatrici pertanto della sua esistenza (quali l'esistenza di un aggetto, di una gronda che insistano sull'altrui terreno) e non risulti in altro modo manifestata una volontà contraria al mantenimento del passaggio come fin a quel momento esercitato dall'unico proprietario. Orbene, nel caso di specie tale costituzione non può ritenersi avvenuta poiché i due “fondi” attualmente di proprietà del sig. e della sig.ra non sono mai appartenuti allo Pt_1 CP_1 stesso proprietario come accerta e dal CTU: l'immobile oggi di proprietà della convenuta e quello dell'attore, infatti erano di proprietà, rispettivamente dei sig.ri e Parte_2
– danti causa della sig.ra – e del sig. . La circostanza Controparte_2 CP_1 CP_3 che, al momento della realizzazione delle opere contestate (2006), i fondi appartenessero a distinti proprietari esclude in radice la possibilità di costituzione automatica di una servitù per destinazione del padre di famiglia, non sussistendo alcuna unità originaria dei fondi, né opere preesistenti alla separazione che possano integrare i presupposti dell'art. 1062 cod.civ..
[Nel senso indicato è la unanime giurisprudenza della Suprema Corte;
a titolo esemplificativo si richiamano le pronunce Cass. 11 febbraio 2009 nr. 3389 e Cass. 20 luglio 2007 nr. 16842. In base a tale ultime sentenza la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia - che è fattispecie non negoziale e postula la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù - presuppone l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro]. Non occorre, infine, spendere molte parole per dimostrare l'inconsistenza dell'ultima eccezione sollevata dalla resistente e volta ad ottenere l'accertamento del diritto a
proposta nei confronti del soggetto proprietario della costruzione al momento della introduzione della domanda (sentenza n. 17602 del 4 settembre 2015; sez. 2 Sentenza n. 3236 del 07/02/2017). Solo chi ne è proprietario al momento della introduzione della domanda, infatti, può essere destinatario dell'ordine di demolizione emesso in accoglimento di un'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni. Non rileva che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla causa petendi dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate (si vedano, in termini, le sentenze nn. 2722/93, 13075/95, 17602/15, 458/16).”
pagina 13 di 15 mantenere l'attuale situazione da parte della sig.ra avendolo quest'ultima CP_1 acquistato per usucapione “abbreviata” (non essendo nte maturato il tempo necessario all'acquisto del diritto per usucapione ordinaria): com'è noto, però, e come graniticamente ribadito dalla Suprema Corte (tra le tante pronunce si veda quella del 4 settembre 2003 nr. 12898)l'acquisto della servitù apparente per usucapione decennale presuppone la sussistenza di un atto a titolo particolare astrattamente idoneo ad attuare il trasferimento del diritto che si assume usucapito, e tale atto deve consistere in un titolo col quale il soggetto, il quale si qualifichi - senza esserlo - proprietario del fondo servente, abbia costituito una servitù in favore del fondo dominante il cui titolare ne vanti, poi, l'acquisto per usucapione: nulla di tutto ciò è avvenuto, poiché nell'atto di provenienza di entrambe le parti (decreto di trasferimento in due procedure esecutive immobiliari) non c'è traccia alcuna dell'esistenza di una servitù in favore del fondo poi pervenuto alla sig.ra e CP_1 che questa avrebbe potuto pertanto, acquistare a non domino. Il Tribunale, conseguentemente, non può che accogliere le domande proposte dal sig. Pt_1
e, accertato che il cancello pedonale e carraio in ferro posto al confine nord con la gr raccolta delle acque piovane e l'aggetto di gronda del tetto spiovente in prossimità del confine con la grondaia insistono sulla proprietà del Sig. e accertata Parte_1
l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale di servitù in ca ordina alla CP_1 stessa: 1) L'arretramento di cm 15 del cancello con la relativa griglia realizzato sul fondo del Sig. , (cfr. foto nr. 3); Pt_1
2) l'ar nto di cm. 35 dell'aggetto di gronda con la relativa grondaia (cfr. foto 1 e 2) attualmente insistenti sulla proprietà dell'attore in modo da riportarle interamente all'interno del fondo di proprietà della sig.ra CP_1
Null'altra domanda può essere accolta sia perché le costruzioni (eliminato l'aggetto) sono costruite in aderenza per cui non ha senso parlare di mancato rispetto della distanza dal confine peraltro non dimostrato, sia perché la violazione del diritto di proprietà dell'attore è stata posta in essere dal dante causa della sig.ra che ha acquistato il bene in asta CP_1 pubblica per cui non è l'autrice della violazione del diritto di proprietà e come tale non può essere condannata a risarcire un danno che, peraltro, non è nemmeno stato non solo provato né nell'an né del quantum, ma a ben considerare nemmeno allegato da parte dell'attore che si è limitato ad affermare che lo stesso sarebbe in re ipsa. La circostanza, inoltre, che la violazione del diritto di proprietà facente capo al sig. sia Pt_1 stata posta in essere non dalla signora ma dal precedente proprietario ina CP_1 non solo il rigetto della domanda risar nsì anche la sussistenza di fondate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio che devono rimanere in capo a chi le ha in concreto sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertato che il cancello pedonale e carraio in ferro posto al confine nord con la griglia di raccolta delle acque piovane e l'aggetto di gronda del tetto spiovente con il relativo canale di gronda in prossimità del confine insistono sulla proprietà del Sig. Parte_1
pagina 14 di 15 e accertata l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale di servitù in capo alla Sig.ra Pt_1 ordina alla stessa entro tre mesi dalla pubblicazione della presente pronuncia: CP_1
✓ ramento di cm 15 del cancello con la relativa griglia realizzato sul fondo del Sig.
, (cfr. foto nr. 3); Pt_1
✓ amento di cm. 35 dell'aggetto di gronda con la relativa grondaia (cfr. foto 1 e 2) attualmente insistenti sulla proprietà dell'attore in modo da riportarle interamente all'interno del fondo di proprietà della sig.ra CP_1
2. Rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali reciprocamente sostenute ponendo le spese di CTU a carico di chi le ha in concreto versate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Monza, 20 novembre 2025 Il Giudice dott. Maria Gabriella Mariconda
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E non si può prescindere dalla considerazione che l'onere di dimostrare la mancanza di interesse del proprietario confinante spetta, anche secondo Cass. 1 agosto 2024 nr. 21648 è a carico di chi ha occupato il sottosuolo (o il che è lo stesso, la colonna d'aria) sottostante (o sovrastante) l'altrui proprietà (nella sentenza si legge infatti che il proprietario del suolo, in quanto tale, ha diritto di utilizzare anche il sottosuolo, come parte integrante del fondo, e, quindi, di opporsi a qualsiasi attività che il terzo voglia esplicare nel sottosuolo del suo diritto di proprietà. Il diritto del proprietario sul sottosuolo trova, però, un limite alla sua estensione nella possibilità di utilizzazione che il titolare di esso può fare del sottosuolo;
egli può agire uti dominus contro chiunque rechi pregiudizio al suo diritto, salvo al terzo di dimostrare la carenza di interesse di esso proprietario, perchè l'attività stessa si svolge a profondità tale che manchi in lui l'interesse ad escluderla.) 2Si legge in parte motiva: "L'azione reale volta al rispetto delle distanze legali tra le costruzioni …, infatti, deve essere pagina 12 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8627/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 novembre 2025 innanzi alla dott. Maria Gabriella Mariconda, sono comparsi:
Per l'avv. BORIS BOFFELLI il quale si richiama alle conclusioni Parte_1 già depositate
Per l'avv. LORENZO CLEMENTE sostituito dall'avv. Aniello VITIELLO CP_1 che a sua volta richiama le conclusioni già depositate.
Il Presidente riporta le conclusioni da ultimo precisate
Per Parte ricorrente: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito, in via principale:
- preso atto delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti dal Geom.
, che ha confermato la linea di confine già individuata nell'allegata Persona_1 accertare e dichiarare, che le opere, i manufatti e le Persona_2 porzioni immobiliari di proprietà della Sig.ra (segnatamente: a) il cancello CP_1 pedonale e carraio in ferro posto al confine nord;
ta di chiusura e il nottolino della serratura del predetto cancello;
c) il pluviale di scolo delle acque piovane lungo il prospetto SUD;
d) la copertina lapidea posta sopra il parapetto del balcone lungo il prospetto SUD;
e) l'aggetto di gronda del tetto spiovente in prossimità del confine;
f) la griglia di raccolta delle acque piovane) invadono e insistono sulla proprietà del Sig. , in Parte_1 violazione del suo diritto di proprietà; - sulla base delle ris me integrata in corso di causa, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale, pagina 1 di 15 servitù o altro diritto in capo alla Sig.ra che giustifichi le invasioni e le turbative di CP_1 cui al punto precedente e;
- per l'effett i dell'art. 949 c.c., ordinare alla Sig.ra
[...]
l'immediata rimozione e/o arretramento delle opere, manufatti e por CP_1 immobiliari illegittimamente realizzati sul fondo del Sig. , nonché l'esecuzione di ogni Pt_1 opera necessaria al ripristino del regolare stato dei luogh cura e spese;
- accertare che la porzione sporgente del fabbricato di proprietà della Signora indicata in atti non CP_1 rispetta la distanza minima dal confine del Signor stab igente P.G.T. e per Pt_1
l'effetto ordinare alla convenuta l'arretramento o comunque l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del regolare stato dei luoghi;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta dell'art. 908 c.c., stante l'accertato scarico delle acque piovane provenienti dal suo immobile all'interno della proprietà del Sig. , e per l'effetto ordinare alla stessa la rimozione del pluviale e della Pt_1 griglia di raccolta cuzione delle opere necessarie ad assicurare il corretto scolo delle acque nel proprio fondo o nei pubblici colatoi;
- condannare la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, patiti dal Sig. in conseguenza dei fatti illeciti descritti in Parte_1 narrativa, da liquidarsi in eressi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Si chiede altresì la condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute per la Consulenza Tecnica di Parte, pari ad Euro 1.921,50. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle deduzioni ed istanze istruttorie formulate in causa, da intendersi qui di seguito trascritte e ribadite. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Per Parte Resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi di cui in narrativa;
nel merito:
- in via principale: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata e riconvenzionale: accertata e dichiarata la sussistenza di una servitù in favore del fondo di proprietà della parte convenuta, censito al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703, e gravante sul fondo di proprietà di parte attrice, censito Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: accertare e dichiarare che gli immobili censiti al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703 e al Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, sono stati costruiti dai signori e , allorquando gli stessi erano unici Parte_2 Controparte_2
pagina 2 di 15 proprietari dei predetti mappali, oggi appartenenti rispettivamente alla signora CP_1
e al signor , costituendo tra i fondi finitimi una servit
[...] Parte_1 rt. 1062 c.c re le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via di estremo subordinata e riconvenzionale: dichiarare acquisita per usucapione, per decorso del termine abbreviato decennale, la servitù tra gli immobili censiti al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703 e al Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria: si insiste, ove ritenuto necessario, per l'ammissione delle istanze istruttorie come articolate in atti e non ammesse e, in specie:
- prova per testi e per interpello del Signor sui capitoli di prova da 1 a 9 di cui alla Pt_1 memoria autorizzata depositata in data 5.7.2 n i testi ivi indicati:
1) Vero che, in data 09.01.2017, a seguito di incarico conferito dal giudice dott.ssa Mariconda del Tribunale di Monza nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 1596/2013 r.g., l'architetto depositava la perizia di Persona_3 stima redatta con riferimento alle unità im (MB), via Manzoni n. 26, censite al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, nonché al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703 come da doc. n. 4 fascicolo parte convenuta che si rammostra?
2) Vero che, in data 09.01.2017, l'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, era adiacente ed aderente all'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703?
3) Vero che, in data 09.01.2017, il balcone dell'unità immobiliare, sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, era ricoperto dalla copertina in serizzo?
4) Vero che, in data 09.01.2017, il pluviale di scolo delle acque piovane era posizionato sull'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, ora di proprietà del signor ? Parte_1
5) Vero che, in data 09.01.2017, il tetto spiovente e la gronda dell'immobile, sito in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, sporgeva sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701?
6) Vero che, in data 28.05.2018, l'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, era adiacente ed aderente all'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703?
7) Vero che, in data 28.05.2018, il balcone dell'unità immobiliare, sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, era ricoperto dalla copertina in serizzo?
8) Vero che, in data 28.05.2018, il pluviale di scolo delle acque piovane era posizionato pagina 3 di 15 sull'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, ora di proprietà del signor ? Parte_1
9) Vero che, in data 28.05.2018, il tetto spiovente e la gro o in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, sporgeva sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701? Si indicano come testimoni su tutti i capitoli: 1) arch. , con studio in Persona_3
Monza (MB), via Carlo Porta n, 16; 2) signor , residente in [...]
Manzoni n. 26; 3) signora , r 47 NO (VA), via Dalmazia Testimone_2
n.16.
- prova contraria sugli eventuali capitoli di prova articolati da controparte con i medesimi testi già indicati a prova diretta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ha immediatamente trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Maria Gabriella Mariconda
pagina 4 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott.ssa Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8627/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Boris Parte_1 C.F._1 Boffelli di Milano, presso il cui studio di Via Podgora 13 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Clemente CP_1 C.F._2 e RA ER ( ) di NO, elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del primo in NO, Piazza De Gasperi 15, giusta delega in atti;
CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza Per Parte ricorrente: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: Nel merito, in via principale:
- preso atto delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti dal Geom.
, che ha confermato la linea di confine già individuata nell'allegata Persona_1 accertare e dichiarare, che le opere, i manufatti e le Persona_2 porzioni immobiliari di proprietà della Sig.ra (segnatamente: a) il cancello CP_1 pedonale e carraio in ferro posto al confine nord;
ta di chiusura e il nottolino della serratura del predetto cancello;
c) il pluviale di scolo delle acque piovane lungo il prospetto SUD;
d) la copertina lapidea posta sopra il parapetto del balcone lungo il prospetto SUD;
e) l'aggetto di gronda del tetto spiovente in prossimità del confine;
f) la griglia di raccolta delle acque piovane) invadono e insistono sulla proprietà del Sig. , in Parte_1 violazione del suo diritto di proprietà; - sulla base delle ris me integrata in corso di causa, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale, servitù o altro diritto in capo alla Sig.ra che giustifichi le invasioni e le turbative di CP_1 cui al punto precedente e;
- per l'effett i dell'art. 949 c.c., ordinare alla Sig.ra
[...]
l'immediata rimozione e/o arretramento delle opere, manufatti e por CP_1 ari illegittimamente realizzati sul fondo del Sig. , nonché l'esecuzione di ogni Pt_1 opera necessaria al ripristino del regolare stato dei luoghi, a sua cura e spese;
- accertare che la porzione sporgente del fabbricato di proprietà della Signora indicata in atti non CP_1
pagina 5 di 15 rispetta la distanza minima dal confine del Signor stabilita dal vigente P.G.T. e per Pt_1
l'effetto ordinare alla convenuta l'arretramento unque l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del regolare stato dei luoghi;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta dell'art. 908 c.c., stante l'accertato scarico delle acque piovane provenienti dal suo immobile all'interno della proprietà del Sig. , e per l'effetto ordinare alla stessa la rimozione del pluviale e della Pt_1 griglia di raccolta cuzione delle opere necessarie ad assicurare il corretto scolo delle acque nel proprio fondo o nei pubblici colatoi;
- condannare la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, patiti dal Sig. in conseguenza dei fatti illeciti descritti in Parte_1 narrativa, da liquidarsi in eressi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Si chiede altresì la condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute per la Consulenza Tecnica di Parte, pari ad Euro 1.921,50. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle deduzioni ed istanze istruttorie formulate in causa, da intendersi qui di seguito trascritte e ribadite. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Per Parte Resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi di cui in narrativa;
nel merito:
- in via principale: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata e riconvenzionale: accertata e dichiarata la sussistenza di una servitù in favore del fondo di proprietà della parte convenuta, censito al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703, e gravante sul fondo di proprietà di parte attrice, censito Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: accertare e dichiarare che gli immobili censiti al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703 e al Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, sono stati costruiti dai signori e , allorquando gli stessi erano unici Parte_2 Controparte_2 proprietari dei predetti ttivamente alla signora CP_1
e al signor , costituendo tra i fondi finitimi una servit
[...] Parte_1 rt. 1062 c.c. e le avverse domande;
- in via di estremo subordinata e riconvenzionale: dichiarare acquisita per usucapione, per decorso del termine abbreviato decennale, la servitù tra gli immobili censiti al Catasto Fabbricato del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n.6, mappale 315, sub.703 e al Catasto Fabbricati del Comune di Misinto al foglio 6, mappale 130, pagina 6 di 15 sub. 701 nonché al Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n. 130, e, per l'effetto, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria: si insiste, ove ritenuto necessario, per l'ammissione delle istanze istruttorie come articolate in atti e non ammesse e, in specie:
- prova per testi e per interpello del Signor sui capitoli di prova da 1 a 9 di cui alla Pt_1 memoria autorizzata depositata in data 5.7.2 n i testi ivi indicati:
1) Vero che, in data 09.01.2017, a seguito di incarico conferito dal giudice dott.ssa Mariconda del Tribunale di Monza nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 1596/2013 r.g., l'architetto depositava la perizia di Persona_3 stima redatta con riferimento alle unità im (MB), via Manzoni n. 26, censite al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, nonché al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703 come da doc. n. 4 fascicolo parte convenuta che si rammostra?
2) Vero che, in data 09.01.2017, l'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, era adiacente ed aderente all'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703?
3) Vero che, in data 09.01.2017, il balcone dell'unità immobiliare, sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, era ricoperto dalla copertina in serizzo?
4) Vero che, in data 09.01.2017, il pluviale di scolo delle acque piovane era posizionato sull'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, ora di proprietà del signor ? Parte_1
5) Vero che, in data 09.01.2017, il tetto spiovente e la gronda dell'immobile, sito in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, sporgeva sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701?
6) Vero che, in data 28.05.2018, l'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, era adiacente ed aderente all'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703?
7) Vero che, in data 28.05.2018, il balcone dell'unità immobiliare, sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, era ricoperto dalla copertina in serizzo?
8) Vero che, in data 28.05.2018, il pluviale di scolo delle acque piovane era posizionato sull'unità immobiliare sita in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701, ora di proprietà del signor ? Parte_1
9) Vero che, in data 28.05.2018, il tetto spiovente e la gro o in Misinto (MB), via Manzoni n. 26, censita al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 704 graffato foglio n. 6, mappale 315, sub. 703, sporgeva sull'unità immobiliare identificata al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 130, sub. 701? Si indicano come testimoni su tutti i capitoli: 1) arch. , con studio in Persona_3
Monza (MB), via Carlo Porta n, 16; 2) signor into (MB), via Testimone_1
pagina 7 di 15 Manzoni n. 26; 3) signora , residente in [...]
n.16.
- prova contraria sugli eventuali capitoli di prova articolati da controparte con i medesimi testi già indicati a prova diretta.
In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356]. In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542; Cass. 9 febbraio 2021 nr. 3126). pagina 8 di 15 Comunque, il fatto è di facile ricostruzione: l'attore ha convenuto in giudizio la sig.ra chiedendone la condanna all'arretramento del cancello e della griglia di raccolta CP_1 ue piovane a esso adiacente, del tetto spiovente e del pluviale che invaderebbero la proprietà dell'attore, in violazione delle distanze legali previste dal P.G.T. del Comune di Misinto. La CTU appositamente espletata e le cui conclusioni non sono state contestate nemmeno dal CT di parte convenuta ha accertato che effettivamente la proprietà della sig.ra per quanto riguarda il colmo del tetto sconfina di 35/40 cm rispetto alla linea di CP_1 confine posta a cavallo delle costruzioni oggetto di causa che sono realizzate in aderenza, e di 15/18 cm per quanto concerne il cancello e la griglia di raccolta delle acqua piovane il tutto come emerge graficamente dalla seguente rappresentazione fotografica
Foto 1
pagina 9 di 15 Foto2
Queste due fotografie rappresentano lo sconfinamento dell'aggetto di gronda e del relativo pluviale di proprietà della sig.ra che sconfina sulla copertura della parte ricorrente CP_1 di circa 35/40 cm pagina 10 di 15 Foto 3
In questa fotografia è rappresentato il cancello di parte resistente con la relativa caditoia che a loro volta invadono la proprietà di parte resistente per circa 15/18 cm.
Orbene le domande proposte dal sig. sono volte ad ottenere l'arretramento sia della Pt_1 sporgenza del tetto (il c.d. aggetto om'è noto altro non è se non la sporgenza orizzontale del tetto, e quindi l'elemento che si estende oltre la parete verticale dell'edificio, dove è alloggiato il canale per la raccolta dell'acqua piovana) con la connessa gronda sia del cancello con la caditoia in modo da eliminare i riscontrati sconfinamenti relativamente ai quali nessun pregio può riconoscersi alle eccezioni sollevate dalla sig.ra CP_1
pagina 11 di 15 Quest'ultima, infatti, ha sostenuto il proprio diritto a mantenere lo stato di fatto attualmente esistente richiamando, in primo luogo, il principio stabilito nell'art. 840 secondo comma cod.civ., in secondo luogo assumendo l'avvenuto acquisto del diritto a mantenere l'attuale situazione avendo acquisito una servitù per destinazione del padre di famiglia o per l'usucapione decennale. Sotto il primo profilo è noto che la norma richiamata contempla una limitazione alla proprietà nel senso che è vero che tale diritto reale ha un'estensione usque ad sidera et ad inferos, e quindi si estende illimitatamente sia in altezza che in profondità, ed è anche vero che il secondo comma dispone che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle. L'applicazione di quest'ultimo principio, a detta della convenuta, escluderebbe il diritto del sig. a pretendere la rimozione dell'aggetto e Pt_1 della grondaia e l'arretramento del cancell caditoia, poiché non sussisterebbe alcun interesse in tal senso da parte del sig. . Tale eccezione deve ritenersi però infondata in Pt_1 quanto quest'ultimo ha agito in caus endo accertarsi l'inesistenza di una servitù in favore del fondo confinante e dimostrando positivamente che parte della costruzione della sig.ra occupa lo spazio immediatamente sovrastante la propria costruzione: CP_1
l'inter rimuovere la situazione di fatto esistente, dimostrata e non contestata deve ritenersi insito nella stessa configurazione dell'aggetto di gronda posto a nemmeno un metro dalla copertura della costruzione di proprietà del sig.ra e a pochi metri dal suolo, e in Pt_1 una configurazione tale da escludere, ad esempio, la possibilità di sopraelevazione della costruzione a confine1. Nessun dubbio, inoltre circa l'interesse del sig. a ottenere l'arretramento del cancello Pt_1
e della caditoia che nella posizione attuale ri di 15 /18 cm l'estensione della sua proprietà essendo stati costruiti inglobando una parte del fondo dell'attore in quello della convenuta. È inoltre, assolutamente irrilevante la circostanza che la violazione sia stata posta in essere non dalla sig.ra ma dal precedente proprietario dell'immobile da lei acquistato CP_1 all'asta: la Suprema Corte, infatti, nella recente pronuncia del 18 luglio 2025 nr. 20183 ha confermato che l'obbligo di ripristinare le distanze legali tra costruzioni ricade sull'attuale proprietario dell'immobile, anche se la violazione è stata commessa dal precedente titolare. L'azione volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali, al pari della negatoria servitutis, ha natura reale e segue il bene, rendendo l'attuale proprietario l'unico soggetto tenuto alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi2. Analogamente infondate sono risultate le ulteriori eccezioni sollevate dalla convenuta e relative all'asserito acquisto del diritto a mantenere l'attuale situazione di fatto per l'avvenuta costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ovvero per usucapione c.d. abbreviata. Sotto il primo profilo, è noto che la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti dallo stesso in una situazione di subordinazione dell'uno rispetto all'altro idonea a integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della separazione, sia mancata una manifestazione di volontà tale da escludere la relazione di sottoposizione di un fondo all'altro e risultino segni visibili concretantisi in opere permanenti necessarie per l'esercizio di una servitù e rivelatrici pertanto della sua esistenza (quali l'esistenza di un aggetto, di una gronda che insistano sull'altrui terreno) e non risulti in altro modo manifestata una volontà contraria al mantenimento del passaggio come fin a quel momento esercitato dall'unico proprietario. Orbene, nel caso di specie tale costituzione non può ritenersi avvenuta poiché i due “fondi” attualmente di proprietà del sig. e della sig.ra non sono mai appartenuti allo Pt_1 CP_1 stesso proprietario come accerta e dal CTU: l'immobile oggi di proprietà della convenuta e quello dell'attore, infatti erano di proprietà, rispettivamente dei sig.ri e Parte_2
– danti causa della sig.ra – e del sig. . La circostanza Controparte_2 CP_1 CP_3 che, al momento della realizzazione delle opere contestate (2006), i fondi appartenessero a distinti proprietari esclude in radice la possibilità di costituzione automatica di una servitù per destinazione del padre di famiglia, non sussistendo alcuna unità originaria dei fondi, né opere preesistenti alla separazione che possano integrare i presupposti dell'art. 1062 cod.civ..
[Nel senso indicato è la unanime giurisprudenza della Suprema Corte;
a titolo esemplificativo si richiamano le pronunce Cass. 11 febbraio 2009 nr. 3389 e Cass. 20 luglio 2007 nr. 16842. In base a tale ultime sentenza la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia - che è fattispecie non negoziale e postula la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù - presuppone l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro]. Non occorre, infine, spendere molte parole per dimostrare l'inconsistenza dell'ultima eccezione sollevata dalla resistente e volta ad ottenere l'accertamento del diritto a
proposta nei confronti del soggetto proprietario della costruzione al momento della introduzione della domanda (sentenza n. 17602 del 4 settembre 2015; sez. 2 Sentenza n. 3236 del 07/02/2017). Solo chi ne è proprietario al momento della introduzione della domanda, infatti, può essere destinatario dell'ordine di demolizione emesso in accoglimento di un'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni. Non rileva che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla causa petendi dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate (si vedano, in termini, le sentenze nn. 2722/93, 13075/95, 17602/15, 458/16).”
pagina 13 di 15 mantenere l'attuale situazione da parte della sig.ra avendolo quest'ultima CP_1 acquistato per usucapione “abbreviata” (non essendo nte maturato il tempo necessario all'acquisto del diritto per usucapione ordinaria): com'è noto, però, e come graniticamente ribadito dalla Suprema Corte (tra le tante pronunce si veda quella del 4 settembre 2003 nr. 12898)l'acquisto della servitù apparente per usucapione decennale presuppone la sussistenza di un atto a titolo particolare astrattamente idoneo ad attuare il trasferimento del diritto che si assume usucapito, e tale atto deve consistere in un titolo col quale il soggetto, il quale si qualifichi - senza esserlo - proprietario del fondo servente, abbia costituito una servitù in favore del fondo dominante il cui titolare ne vanti, poi, l'acquisto per usucapione: nulla di tutto ciò è avvenuto, poiché nell'atto di provenienza di entrambe le parti (decreto di trasferimento in due procedure esecutive immobiliari) non c'è traccia alcuna dell'esistenza di una servitù in favore del fondo poi pervenuto alla sig.ra e CP_1 che questa avrebbe potuto pertanto, acquistare a non domino. Il Tribunale, conseguentemente, non può che accogliere le domande proposte dal sig. Pt_1
e, accertato che il cancello pedonale e carraio in ferro posto al confine nord con la gr raccolta delle acque piovane e l'aggetto di gronda del tetto spiovente in prossimità del confine con la grondaia insistono sulla proprietà del Sig. e accertata Parte_1
l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale di servitù in ca ordina alla CP_1 stessa: 1) L'arretramento di cm 15 del cancello con la relativa griglia realizzato sul fondo del Sig. , (cfr. foto nr. 3); Pt_1
2) l'ar nto di cm. 35 dell'aggetto di gronda con la relativa grondaia (cfr. foto 1 e 2) attualmente insistenti sulla proprietà dell'attore in modo da riportarle interamente all'interno del fondo di proprietà della sig.ra CP_1
Null'altra domanda può essere accolta sia perché le costruzioni (eliminato l'aggetto) sono costruite in aderenza per cui non ha senso parlare di mancato rispetto della distanza dal confine peraltro non dimostrato, sia perché la violazione del diritto di proprietà dell'attore è stata posta in essere dal dante causa della sig.ra che ha acquistato il bene in asta CP_1 pubblica per cui non è l'autrice della violazione del diritto di proprietà e come tale non può essere condannata a risarcire un danno che, peraltro, non è nemmeno stato non solo provato né nell'an né del quantum, ma a ben considerare nemmeno allegato da parte dell'attore che si è limitato ad affermare che lo stesso sarebbe in re ipsa. La circostanza, inoltre, che la violazione del diritto di proprietà facente capo al sig. sia Pt_1 stata posta in essere non dalla signora ma dal precedente proprietario ina CP_1 non solo il rigetto della domanda risar nsì anche la sussistenza di fondate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio che devono rimanere in capo a chi le ha in concreto sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertato che il cancello pedonale e carraio in ferro posto al confine nord con la griglia di raccolta delle acque piovane e l'aggetto di gronda del tetto spiovente con il relativo canale di gronda in prossimità del confine insistono sulla proprietà del Sig. Parte_1
pagina 14 di 15 e accertata l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale di servitù in capo alla Sig.ra Pt_1 ordina alla stessa entro tre mesi dalla pubblicazione della presente pronuncia: CP_1
✓ ramento di cm 15 del cancello con la relativa griglia realizzato sul fondo del Sig.
, (cfr. foto nr. 3); Pt_1
✓ amento di cm. 35 dell'aggetto di gronda con la relativa grondaia (cfr. foto 1 e 2) attualmente insistenti sulla proprietà dell'attore in modo da riportarle interamente all'interno del fondo di proprietà della sig.ra CP_1
2. Rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali reciprocamente sostenute ponendo le spese di CTU a carico di chi le ha in concreto versate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Monza, 20 novembre 2025 Il Giudice dott. Maria Gabriella Mariconda
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E non si può prescindere dalla considerazione che l'onere di dimostrare la mancanza di interesse del proprietario confinante spetta, anche secondo Cass. 1 agosto 2024 nr. 21648 è a carico di chi ha occupato il sottosuolo (o il che è lo stesso, la colonna d'aria) sottostante (o sovrastante) l'altrui proprietà (nella sentenza si legge infatti che il proprietario del suolo, in quanto tale, ha diritto di utilizzare anche il sottosuolo, come parte integrante del fondo, e, quindi, di opporsi a qualsiasi attività che il terzo voglia esplicare nel sottosuolo del suo diritto di proprietà. Il diritto del proprietario sul sottosuolo trova, però, un limite alla sua estensione nella possibilità di utilizzazione che il titolare di esso può fare del sottosuolo;
egli può agire uti dominus contro chiunque rechi pregiudizio al suo diritto, salvo al terzo di dimostrare la carenza di interesse di esso proprietario, perchè l'attività stessa si svolge a profondità tale che manchi in lui l'interesse ad escluderla.) 2Si legge in parte motiva: "L'azione reale volta al rispetto delle distanze legali tra le costruzioni …, infatti, deve essere pagina 12 di 15