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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/08/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 730/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) dott. Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 730 dell'anno 2022
TRA
(cod. fisc. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
San Marco in Lamisi ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Scapato, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia (Piazza
Aldo Moro n. 29) APPELLANTE
E
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_1 C.F._2
Maria Donzelli, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano
(Viale Abruzzi n. 83) APPELLATA
NONCHE'
(cod. fisc. ); Parte_1 C.F._3 Controparte_2
(cod. fisc. ); (cod. fisc. C.F._4 Controparte_3 C.F._5
) APPELLATI CONTUMACI
[...]
All'udienza collegiale tenutasi il 7 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.07.2019 esponeva: Controparte_1
- che con atto di citazione notificato il 15.06.2007 essa attrice conveniva in giudizio (iscritto al n.
2981/2007 RG), innanzi il Tribunale di Foggia Del Mastro per sentirlo condannare Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 395.259,96;
- che con sentenza n. 848/2011, pubblicata in data 18.05.2011, il Tribunale di Foggia condannava il
[...]
al pagamento in favore di essa attrice di € 387.438,57, oltre agli interessi legali ed al rimborso Pt_1
delle spese legali, liquidate in complessivi € 4.304,00, oltre accessori;
- che in data 18.07.2014 e la moglie trasferivano, con Parte_1 Persona_1
atto di donazione, in favore dei figli , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
due unità immobiliari, site nel Comune di San Marco in Lamis alla Via A. Grandi, 3 piano S1, individuate in catasto fabbricati al foglio 91, particella 515, sub 31 e 36;
- che la Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 39/2018, rigettava l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, confermando la condanna del debitore;
Parte_1
- che in data 6.07.2018 essa creditrice notificava al debitore atto di precetto;
- che successivamente incardinava due procedure esecutive presso terzi, che davano esito negativo;
- che, pertanto, essa creditrice avviava una procedura di pignoramento immobiliare sui beni del debitore;
- che con la donazione del 18.07.2014 il debitore aveva senz'altro leso le pretese creditorie di essa attrice, essendo il patrimonio del insufficiente a garantire il pagamento dell'intero debito, Parte_1
per giunta con piena consapevolezza di tale lesione, essendo il trasferimento dei beni avvenuto successivamente all'emissione della sentenza di condanna;
- che trattandosi di atto a titolo gratuito non era necessario provare il consilium fraudis;
- che nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 291/19 era stata espletata una stima del valore dei beni immobili di proprietà del , dalla quale era emersa l'insufficienza dei beni di Parte_1
proprietà del debitore a far fronte al credito di essa attrice.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia Del Controparte_1 [...]
, , e chiedendo Parte_1 Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 18.07.2014 tra i Signori
e (deceduta in data 19.10.2015) e i Signori Parte_1 Persona_1 Pt_1
pagina 2 di 8 , e , dichiarando inefficace nei confronti Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'attrice l'atto di disposizione del patrimonio.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori e rimborso di anticipazioni sostenute.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.05.2021 si costituiva
[...]
, eccependo che la donazione non era stata effettuata per sottrarre alla creditrice le Parte_1
garanzie del suo credito, ma per l'ottenimento di una concessione dal Comune di San Marco in Lamis.
Aggiungeva il convenuto che, peraltro, le garanzie patrimoniali - contrariamente a quanto asserito dall'attrice - sarebbero addirittura aumentate dopo l'emissione della sentenza n. 848/2011, essendo stati acquistati in data 4.08.2014 tre nuovi immobili.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese processuali.
Gli altri convenuti restavano contumaci.
Con sentenza n. 2675/2021, emessa in data 15.11.2021 ex art. 281 sexies c.p.c., l'adito Tribunale di
Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvedeva:
“accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice,
l'atto per notar del 18.7.2014 rep. 14295/7804, trascritto il 23.7.2014 ai nn. 13932 reg. Persona_2
gen. 11040 reg. part., con il quale e la moglie (poi deceduta) Parte_1 Per_1
hanno donato ai figli , e due
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
unità immobiliari site nel comune di San Marco in Lamis alla Via A. Grandi 3 piano S1, individuate in catasto fabbricati al foglio 91, particella 515, sub 31 e 36; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
condanna i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
1250,00 per spese ed € 12.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali”.
A sostegno della decisione il giudice di primo grado riteneva:
- che era incontroversa la titolarità in capo all'attrice del credito di € 387.438,57, oltre interessi e spese, nei confronti di;
Parte_1
- che, ai fini della configurabilità del requisito oggettivo dell'eventus damni, fosse sufficiente che l'atto di disposizione del debitore avesse determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esecu-zione coattiva del credito, potendo detto requisito consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore;
- che per il creditore era sufficiente dimostrare la variazione patrimoniale intervenuta, senza necessità di provare l'entità e la consistenza del patrimonio del debitore, gravando su costui l'onere di provare pagina 3 di 8 che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio aveva conservato valore e caratteristiche tali da garantire l'agevole soddisfacimento delle ragioni creditorie;
- che il debitore risultava comproprietario, in ragione della quota di 6/9 Parte_1 dell'intero, di un appartamento e di alcuni locali commerciali.
- che il patrimonio immobiliare residuo del debitore risultava gravato da ipoteche giudiziali iscritte a garanzia di crediti di rilevante valore (€240.000,00 ed € 300.000,00) ed il c.t.u. - nominato nel corso della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla stessa - aveva stimato il valore della CP_1
porzione immobiliare di spettanza di in complessivi € 204.000,00, Parte_1
importo nettamente inferiore rispetto al valore del credito complessivo vantato dall' attrice, pari ad oltre € 400.000,00;
- che non risultava provata l'idoneità del patrimonio residuo del debitore a garantire l'agevole soddisfacimento del credito azionato dalla;
CP_1
- che, vertendosi in ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la cd. scientia damni si esauriva nella semplice conoscenza – od agevole conoscibilità – del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore;
- che, nel caso di specie, la scientia damni in capo al debitore donante poteva ritenersi provata in via presuntiva, considerato che l'atto di donazione impugnato era stato compiuto dopo la pubblicazione della sentenza di condanna di primo grado e nella pendenza del giudizio di appello;
- che non era richiesta la prova del consilium fraudis, trattandosi di un atto di liberalità.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 13.05.2022,
, chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impu- Parte_1
gnata sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) rigettare la domanda introdotta dalla signora con atto di citazione del Controparte_1
18.07.2019;
2) condannare la medesima al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio sulla base dei parametri ed in ogni caso oltre rimborso forfetario, IVA e CAP, come per legge”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato, con Controparte_1
vittoria di spese processuali.
Non si sono costituiti invece, malgrado regolare notificazione dell'atto di appello, Parte_1
, e , i quali vanno pertanto dichiarati contumaci.
[...] Controparte_2 Controparte_3
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'eventus damni.
pagina 4 di 8 Sostiene, invero, di essere proprietario di un compendio immobiliare di valore ben superiore al credito vantato dalla , motivo per cui la donazione dei propri immobili, avvenuta nel 2014, non CP_1
può aver pregiudicato le garanzie creditorie dell'appellata.
Il motivo è destituito di fondamento.
Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione per cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cfr. Cass. ordinanza n. 32596 del 4/11/2022).
Nella fattispecie l'appellante non ha dimostrato di possedere un patrimonio sufficiente a garantire le pretese creditorie della . CP_1
Anzi, contrariamente a quanto prospettato dal , dalla documentazione in atti - ed in Parte_1
particolare dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio del geom. espletata nel corso del Per_3
giudizio esecutivo n. 191/2019 R.G. (con la quale è stato stimato il valore del compendio patrimoniale dell'appellante) - emerge chiaramente l'incapienza patrimoniale del debitore in rapporto al credito vantato dall'appallata.
Al riguardo non si apprezza la contestazione dell'appellante circa una presunta erroneità della valutazione operata dal c.t.u. geom. il quale avrebbe riferito i valori di stima non al momento Per_3 in cui l'atto traslativo è stato eseguito (2014), ma solo ad epoca successiva all'avvio della procedura esecutiva (2019).
L'eccezione è priva di fondamento, in quanto contraria ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del danno nei confronti delle garanzie patrimoniali del creditore, secondo cui “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero
pagina 5 di 8 stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (cfr. Cass. civ., ord.
25 maggio 2017, n. 13172; conf. Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5815); ed ancora “la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro” (così Cass. civ., 19 ottobre 2016, n. 21102).
Da tali pronunce si evince chiaramente che la valutazione dell'erosione delle garanzie patrimoniali, realizzata dal debitore, deve essere fatta con un giudizio proiettato verso il futuro e non - come eccepito dal - nel momento in cui viene eseguita la donazione. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere provato l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, vale a dire, la sussistenza della scientia fraudis, in quanto, avendo acquistato tre proprietà immobiliari, dopo aver sottoscritto l'atto di donazione, non ci sarebbero gli elementi necessari alla configurazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore.
Peraltro - aggiunge l'appellante - il patrimonio sottratto al creditore sarebbe stimabile in un importo modesto, pari a soli € 14.650,00.
Anche tale doglianza è infondata.
Premettendo che la scientia fraudis è la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, non può ragionevolmente negarsi, nel caso di specie, che il donante fosse consapevole di arrecare un danno alle pretese creditorie della . CP_1
Infatti, l'atto di donazione è stato stipulato successivamente alla sentenza di condanna del Tribunale di Foggia n. 848/2011, pubblicata in data 18.05.2011 e nelle more del giudizio di impugnazione, conclusosi con sentenza n. 39/2018 della Corte d'Appello di Bari, che ha rigettato l'appello.
La prova del requisito soggettivo - vertendosi in ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito - si esaurisce nella semplice conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, che nella fattispecie è agevole presumere, considerato che la sentenza che ha condannato il al Parte_1 pagamento in favore della di € 387.438,57 è stata pubblicata prima dell'atto di donazione, ed è CP_1
stata, peraltro, impugnata dal medesimo debitore, quindi, certamente conosciuta da quest'ultimo.
pagina 6 di 8 Non rileva l'acquisto successivo di ulteriori immobili, tenuto conto che l'intero compendio immo- biliare del debitore non è sufficiente, come anzidetto, alla soddisfazione dell'intero credito vantato dall'appellata, permanendo in tal modo il pregiudizio arrecato.
Né rileva l'esiguo valore dell'immobile donato, essendo configurabile un pregiudizio in capo al creditore anche per un importo modesto in proporzione al debito totale.
Infine, appare opportuno ribadire che - trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito - non è richiesta alcuna prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, la quale può, in ogni caso, sempre essere provata per presunzioni semplici, come la sussistenza di uno stretto vincolo di parentela tra il donatario ed il debitore (nella specie esistente).
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata costituita, le spese di questo grado di Controparte_1
giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, in relazione al valore della causa1 (scaglione da 260.001 a 520,000, complessità minima).
Alcuna statuizione sulle spese va, per contro, adottata nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Ricorrono infine, nel caso di specie, i presupposti per una condanna dell'appellante ex art. 96, comma
3, c.p.c.
, infatti, sebbene consapevole dell'insufficienza del proprio patrimo- Parte_1
nio immobiliare - come già accertato nel primo grado di giudizio ed in sede di esecuzione forzata - ha abusato dello strumento processuale negando la sussistenza dell'eventus damni e, ancor più gravemente, della scientia fraudis, laddove è manifesta la consapevole sottrazione delle proprie garanzie patrimoniali a discapito del creditore con l'atto di donazione, stipulato dopo la pubblicazione della sentenza con la quale è stato condannato al pagamento di € 387.438,57 in favore della Parte_1
. CP_1
La somma da versare ex art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto conto della sterile riproposizione delle medesime difese eccepite in primo grado e la consapevolezza dell'infondatezza dei motivi di appello, può essere quantificata equitativamente nell'importo di € 5.030,00, pari a metà dell'importo delle spese di lite di questo grado di giudizio. 1 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il valore della causa in un'azione revocatoria ordinaria di una donazione, ai fini della determinazione del contributo unificato, si basa sul credito per cui si agisce, non sul valore del bene donato. Questo significa che, se un creditore agisce per revocare una donazione, il valore della causa sarà determinato dall'importo del credito che il creditore sta cercando di recuperare, non dal valore del bene che è stato oggetto della donazione (cfr. Cass. civ., ord. 3 aprile 2024, n. 8818; Cass. civ., ord. 5 settembre 2023, n. 25883; Cass. civ., ord. 13 febbraio 2020, n. 3697; Cass. civ., ord. 9 maggio 2014, n. 10089). pagina 7 di 8 All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 13.05.2022, da avverso Parte_1
la sentenza n. 2675/2021, emessa in data 15.11.2021 dal Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica così provvede:
1°) dichiara la contumacia degli appellati , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
;
[...]
2°) rigetta l'appello;
3°) condanna a rimborsare a le spese di questo grado di Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate in complessivi € 10.060,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
4°) nulla per le spese tra l'appellante e gli appellati contumaci ( , Parte_1 CP_2
e );
[...] Controparte_3
5°) condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore importo di € 5.030,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c.;
6°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante Parte_1
, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1,
[...]
co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il 2 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) dott. Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 730 dell'anno 2022
TRA
(cod. fisc. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
San Marco in Lamisi ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Scapato, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia (Piazza
Aldo Moro n. 29) APPELLANTE
E
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_1 C.F._2
Maria Donzelli, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano
(Viale Abruzzi n. 83) APPELLATA
NONCHE'
(cod. fisc. ); Parte_1 C.F._3 Controparte_2
(cod. fisc. ); (cod. fisc. C.F._4 Controparte_3 C.F._5
) APPELLATI CONTUMACI
[...]
All'udienza collegiale tenutasi il 7 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.07.2019 esponeva: Controparte_1
- che con atto di citazione notificato il 15.06.2007 essa attrice conveniva in giudizio (iscritto al n.
2981/2007 RG), innanzi il Tribunale di Foggia Del Mastro per sentirlo condannare Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 395.259,96;
- che con sentenza n. 848/2011, pubblicata in data 18.05.2011, il Tribunale di Foggia condannava il
[...]
al pagamento in favore di essa attrice di € 387.438,57, oltre agli interessi legali ed al rimborso Pt_1
delle spese legali, liquidate in complessivi € 4.304,00, oltre accessori;
- che in data 18.07.2014 e la moglie trasferivano, con Parte_1 Persona_1
atto di donazione, in favore dei figli , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
due unità immobiliari, site nel Comune di San Marco in Lamis alla Via A. Grandi, 3 piano S1, individuate in catasto fabbricati al foglio 91, particella 515, sub 31 e 36;
- che la Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 39/2018, rigettava l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, confermando la condanna del debitore;
Parte_1
- che in data 6.07.2018 essa creditrice notificava al debitore atto di precetto;
- che successivamente incardinava due procedure esecutive presso terzi, che davano esito negativo;
- che, pertanto, essa creditrice avviava una procedura di pignoramento immobiliare sui beni del debitore;
- che con la donazione del 18.07.2014 il debitore aveva senz'altro leso le pretese creditorie di essa attrice, essendo il patrimonio del insufficiente a garantire il pagamento dell'intero debito, Parte_1
per giunta con piena consapevolezza di tale lesione, essendo il trasferimento dei beni avvenuto successivamente all'emissione della sentenza di condanna;
- che trattandosi di atto a titolo gratuito non era necessario provare il consilium fraudis;
- che nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 291/19 era stata espletata una stima del valore dei beni immobili di proprietà del , dalla quale era emersa l'insufficienza dei beni di Parte_1
proprietà del debitore a far fronte al credito di essa attrice.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia Del Controparte_1 [...]
, , e chiedendo Parte_1 Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 18.07.2014 tra i Signori
e (deceduta in data 19.10.2015) e i Signori Parte_1 Persona_1 Pt_1
pagina 2 di 8 , e , dichiarando inefficace nei confronti Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'attrice l'atto di disposizione del patrimonio.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori e rimborso di anticipazioni sostenute.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.05.2021 si costituiva
[...]
, eccependo che la donazione non era stata effettuata per sottrarre alla creditrice le Parte_1
garanzie del suo credito, ma per l'ottenimento di una concessione dal Comune di San Marco in Lamis.
Aggiungeva il convenuto che, peraltro, le garanzie patrimoniali - contrariamente a quanto asserito dall'attrice - sarebbero addirittura aumentate dopo l'emissione della sentenza n. 848/2011, essendo stati acquistati in data 4.08.2014 tre nuovi immobili.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese processuali.
Gli altri convenuti restavano contumaci.
Con sentenza n. 2675/2021, emessa in data 15.11.2021 ex art. 281 sexies c.p.c., l'adito Tribunale di
Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvedeva:
“accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice,
l'atto per notar del 18.7.2014 rep. 14295/7804, trascritto il 23.7.2014 ai nn. 13932 reg. Persona_2
gen. 11040 reg. part., con il quale e la moglie (poi deceduta) Parte_1 Per_1
hanno donato ai figli , e due
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
unità immobiliari site nel comune di San Marco in Lamis alla Via A. Grandi 3 piano S1, individuate in catasto fabbricati al foglio 91, particella 515, sub 31 e 36; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
condanna i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
1250,00 per spese ed € 12.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali”.
A sostegno della decisione il giudice di primo grado riteneva:
- che era incontroversa la titolarità in capo all'attrice del credito di € 387.438,57, oltre interessi e spese, nei confronti di;
Parte_1
- che, ai fini della configurabilità del requisito oggettivo dell'eventus damni, fosse sufficiente che l'atto di disposizione del debitore avesse determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esecu-zione coattiva del credito, potendo detto requisito consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore;
- che per il creditore era sufficiente dimostrare la variazione patrimoniale intervenuta, senza necessità di provare l'entità e la consistenza del patrimonio del debitore, gravando su costui l'onere di provare pagina 3 di 8 che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio aveva conservato valore e caratteristiche tali da garantire l'agevole soddisfacimento delle ragioni creditorie;
- che il debitore risultava comproprietario, in ragione della quota di 6/9 Parte_1 dell'intero, di un appartamento e di alcuni locali commerciali.
- che il patrimonio immobiliare residuo del debitore risultava gravato da ipoteche giudiziali iscritte a garanzia di crediti di rilevante valore (€240.000,00 ed € 300.000,00) ed il c.t.u. - nominato nel corso della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla stessa - aveva stimato il valore della CP_1
porzione immobiliare di spettanza di in complessivi € 204.000,00, Parte_1
importo nettamente inferiore rispetto al valore del credito complessivo vantato dall' attrice, pari ad oltre € 400.000,00;
- che non risultava provata l'idoneità del patrimonio residuo del debitore a garantire l'agevole soddisfacimento del credito azionato dalla;
CP_1
- che, vertendosi in ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la cd. scientia damni si esauriva nella semplice conoscenza – od agevole conoscibilità – del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore;
- che, nel caso di specie, la scientia damni in capo al debitore donante poteva ritenersi provata in via presuntiva, considerato che l'atto di donazione impugnato era stato compiuto dopo la pubblicazione della sentenza di condanna di primo grado e nella pendenza del giudizio di appello;
- che non era richiesta la prova del consilium fraudis, trattandosi di un atto di liberalità.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 13.05.2022,
, chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impu- Parte_1
gnata sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) rigettare la domanda introdotta dalla signora con atto di citazione del Controparte_1
18.07.2019;
2) condannare la medesima al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio sulla base dei parametri ed in ogni caso oltre rimborso forfetario, IVA e CAP, come per legge”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato, con Controparte_1
vittoria di spese processuali.
Non si sono costituiti invece, malgrado regolare notificazione dell'atto di appello, Parte_1
, e , i quali vanno pertanto dichiarati contumaci.
[...] Controparte_2 Controparte_3
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'eventus damni.
pagina 4 di 8 Sostiene, invero, di essere proprietario di un compendio immobiliare di valore ben superiore al credito vantato dalla , motivo per cui la donazione dei propri immobili, avvenuta nel 2014, non CP_1
può aver pregiudicato le garanzie creditorie dell'appellata.
Il motivo è destituito di fondamento.
Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione per cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cfr. Cass. ordinanza n. 32596 del 4/11/2022).
Nella fattispecie l'appellante non ha dimostrato di possedere un patrimonio sufficiente a garantire le pretese creditorie della . CP_1
Anzi, contrariamente a quanto prospettato dal , dalla documentazione in atti - ed in Parte_1
particolare dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio del geom. espletata nel corso del Per_3
giudizio esecutivo n. 191/2019 R.G. (con la quale è stato stimato il valore del compendio patrimoniale dell'appellante) - emerge chiaramente l'incapienza patrimoniale del debitore in rapporto al credito vantato dall'appallata.
Al riguardo non si apprezza la contestazione dell'appellante circa una presunta erroneità della valutazione operata dal c.t.u. geom. il quale avrebbe riferito i valori di stima non al momento Per_3 in cui l'atto traslativo è stato eseguito (2014), ma solo ad epoca successiva all'avvio della procedura esecutiva (2019).
L'eccezione è priva di fondamento, in quanto contraria ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del danno nei confronti delle garanzie patrimoniali del creditore, secondo cui “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero
pagina 5 di 8 stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (cfr. Cass. civ., ord.
25 maggio 2017, n. 13172; conf. Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5815); ed ancora “la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro” (così Cass. civ., 19 ottobre 2016, n. 21102).
Da tali pronunce si evince chiaramente che la valutazione dell'erosione delle garanzie patrimoniali, realizzata dal debitore, deve essere fatta con un giudizio proiettato verso il futuro e non - come eccepito dal - nel momento in cui viene eseguita la donazione. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere provato l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, vale a dire, la sussistenza della scientia fraudis, in quanto, avendo acquistato tre proprietà immobiliari, dopo aver sottoscritto l'atto di donazione, non ci sarebbero gli elementi necessari alla configurazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore.
Peraltro - aggiunge l'appellante - il patrimonio sottratto al creditore sarebbe stimabile in un importo modesto, pari a soli € 14.650,00.
Anche tale doglianza è infondata.
Premettendo che la scientia fraudis è la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, non può ragionevolmente negarsi, nel caso di specie, che il donante fosse consapevole di arrecare un danno alle pretese creditorie della . CP_1
Infatti, l'atto di donazione è stato stipulato successivamente alla sentenza di condanna del Tribunale di Foggia n. 848/2011, pubblicata in data 18.05.2011 e nelle more del giudizio di impugnazione, conclusosi con sentenza n. 39/2018 della Corte d'Appello di Bari, che ha rigettato l'appello.
La prova del requisito soggettivo - vertendosi in ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito - si esaurisce nella semplice conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, che nella fattispecie è agevole presumere, considerato che la sentenza che ha condannato il al Parte_1 pagamento in favore della di € 387.438,57 è stata pubblicata prima dell'atto di donazione, ed è CP_1
stata, peraltro, impugnata dal medesimo debitore, quindi, certamente conosciuta da quest'ultimo.
pagina 6 di 8 Non rileva l'acquisto successivo di ulteriori immobili, tenuto conto che l'intero compendio immo- biliare del debitore non è sufficiente, come anzidetto, alla soddisfazione dell'intero credito vantato dall'appellata, permanendo in tal modo il pregiudizio arrecato.
Né rileva l'esiguo valore dell'immobile donato, essendo configurabile un pregiudizio in capo al creditore anche per un importo modesto in proporzione al debito totale.
Infine, appare opportuno ribadire che - trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito - non è richiesta alcuna prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, la quale può, in ogni caso, sempre essere provata per presunzioni semplici, come la sussistenza di uno stretto vincolo di parentela tra il donatario ed il debitore (nella specie esistente).
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata costituita, le spese di questo grado di Controparte_1
giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, in relazione al valore della causa1 (scaglione da 260.001 a 520,000, complessità minima).
Alcuna statuizione sulle spese va, per contro, adottata nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Ricorrono infine, nel caso di specie, i presupposti per una condanna dell'appellante ex art. 96, comma
3, c.p.c.
, infatti, sebbene consapevole dell'insufficienza del proprio patrimo- Parte_1
nio immobiliare - come già accertato nel primo grado di giudizio ed in sede di esecuzione forzata - ha abusato dello strumento processuale negando la sussistenza dell'eventus damni e, ancor più gravemente, della scientia fraudis, laddove è manifesta la consapevole sottrazione delle proprie garanzie patrimoniali a discapito del creditore con l'atto di donazione, stipulato dopo la pubblicazione della sentenza con la quale è stato condannato al pagamento di € 387.438,57 in favore della Parte_1
. CP_1
La somma da versare ex art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto conto della sterile riproposizione delle medesime difese eccepite in primo grado e la consapevolezza dell'infondatezza dei motivi di appello, può essere quantificata equitativamente nell'importo di € 5.030,00, pari a metà dell'importo delle spese di lite di questo grado di giudizio. 1 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il valore della causa in un'azione revocatoria ordinaria di una donazione, ai fini della determinazione del contributo unificato, si basa sul credito per cui si agisce, non sul valore del bene donato. Questo significa che, se un creditore agisce per revocare una donazione, il valore della causa sarà determinato dall'importo del credito che il creditore sta cercando di recuperare, non dal valore del bene che è stato oggetto della donazione (cfr. Cass. civ., ord. 3 aprile 2024, n. 8818; Cass. civ., ord. 5 settembre 2023, n. 25883; Cass. civ., ord. 13 febbraio 2020, n. 3697; Cass. civ., ord. 9 maggio 2014, n. 10089). pagina 7 di 8 All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 13.05.2022, da avverso Parte_1
la sentenza n. 2675/2021, emessa in data 15.11.2021 dal Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica così provvede:
1°) dichiara la contumacia degli appellati , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
;
[...]
2°) rigetta l'appello;
3°) condanna a rimborsare a le spese di questo grado di Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate in complessivi € 10.060,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
4°) nulla per le spese tra l'appellante e gli appellati contumaci ( , Parte_1 CP_2
e );
[...] Controparte_3
5°) condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore importo di € 5.030,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c.;
6°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante Parte_1
, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1,
[...]
co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il 2 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
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