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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 9054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9054 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.13575 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCO MACLEOD e NEIL Parte_1 ANDREW MACLEOD E
in persona del Presidente, legale Controparte_1 rapp.te. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.06.2024 il ricorrente assumeva: di essere inquadrato come Ricercatore di III Livello presso il Parte_2
in servizio presso l
[...] Parte_3 e di aver chiesto, in pregresso giudizio:
[...]
“l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa per il lavoro svolto con contratto a tempo determinato per il periodo dal 30.12.1994 al 20.07.1998; • la condanna al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del diritto al passaggio nella VI fascia stipendiale a decorrere dal 30.12.2016; la condanna al pagamento della somma di € 14.642,70 oltre interessi e rivalutazione oltre a tutte le differenze retributive eventualmente maturate;
• con vittoria di spese con distrazione”; che la causa veniva conclusa con un accoglimento totale della Part domanda;
che, nelle more dello svolgimento del giudizio di appello, il aveva correttamente adempiuto a quanto stabilito nella sentenza sia per quanto riguarda l'inquadramento del lavoratore che gli arretrati ed il regolamento delle spese di giustizia;
che, con sentenza n. 1439/2024 pubblicata il 27.05.2024 la Corte di Appello di Napoli dichiarava l'appello fondato, perché la notifica del ricorso introduttivo doveva essere effettuata all'indirizzo pec della sede di Napoli anziché a quello dell'Avvocatura generale;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. il giudizio veniva rimesso al primo Giudice. Tanto premesso, chiedeva: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità pregressa per il lavoro svolto con medesime mansioni presso l'amministrazione con contratto a tempo determinato per il periodo dal 30.12.1994 al 20.07.1998. Per l'effetto Part condannare il al riconoscimento della decorrenza degli effetti giuridici del contratto a far tempo dal 30.12.1994, con conseguente riconoscimento giuridico ed economico della al passaggio in VI fascia stipendiale a far tempo dal 30.12.2016 e conseguente condanna dell'Ente al pagamento di € 14.642,70 a titolo di differenze retributive dovute ma non corrisposte per i periodi indicati, oltre interessi e rivalutazione o alla somma, maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia.
3.Condannare altresì la convenuta a tutte le differenze retributive che eventualmente matureranno in corso di causa sino all'effettivo riconoscimento da parte dell'Ente del livello retributivo rivendicato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione per fattone anticipo”. Part Si costituiva il che, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle differenze retributive;
nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse pretese e concludeva per il rigetto del ricorso. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato nei limiti della motivazione che segue.
È pacifico che il ricorrente lavorava come ricercatore presso il
[...]
con contratto a tempo determinato dal 30.12.1994 Parte_2 al 20.07.1998 e dal 20.07.1998 con contratto a tempo indeterminato. Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge che il predetto aveva svolto le medesime mansioni durante tutto il periodo di riferimento e tale circostanza fattuale è ormai cosa giudicata, perché non contestata. Nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE, ritenendosi che la modalità di selezione del personale non incida sulla qualità del lavoro prestato, con la conseguenza che nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale ragione. Deve evidenziarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di recente di pronunciarsi proprio su una questione analoga, chiarendo che la direttiva n. 1999/70/CE deve ritenersi applicabile nei suoi principi anche ai rapporti sorti anteriormente alla entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001. Si è, infatti, sottolineato che nel valutare l'anzianità maturata, devono essere considerati tutti i rapporti a termine, anche se anteriori al discrimine di giurisdizione ed alla data di adozione della direttiva cui si dà applicazione: invero, l'anzianità è un elemento di fatto che va considerato nella sua consistenza obiettiva quale complessivamente sussistente nel momento storico cui si riferisce il giudizio. E ciò contrariamente a quanto avviene per il diritto alle differenze retributive che, come precisato dalla stessa Corte di Giustizia (sentenza del Per_1 22.12.2010 punto 90), potrà essere riconosciuto solo a decorrere dal momento di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione nel diritto interno della direttiva 1999/70 (v. Cass. n. 12361/2020). In fattispecie nelle quali venivano in rilievo le procedure di stabilizzazione di cui alla L. n. 296 del 2006, la Suprema Corte ha affermato che al lavoratore “deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo” (Cass. n. 27950/2017; n. 7118/2018, nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica). Come di recente specificato, il principio di diritto è stato fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale nel dare continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C619/17, Per_2 ; 5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), ha sempre affermato
[...] che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_3 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 punto 43; Corte di Giustizia Persona_4 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Tale principio è stato ripreso dalla Corte di Cassazione con le recenti sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola. Gli hanno anche affrontato Parte_4 la questione della prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera: in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego privato, è stato evidenziato: che l'anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto;
che essa rappresenta “la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti”; che, di conseguenza, “l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n. 2232/2020). Con specifico riferimento alla computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, la Corte si pronunciava incidentalmente (Cass. n. 31149/2019 punto 10 della motivazione) e giungeva alla conclusione che ai fini dell'applicabilità della direttiva, quanto alla rilevanza dell'anzianità pregressa, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto. Dunque, il principio affermato dalla Corte di Giustizia - con riferimento all'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale e ripreso più volte dalla Suprema Corte - è il seguente: il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva. Ciò perché "secondo una giurisprudenza costante, una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, RO, Racc. pag. 171, punto 7; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31; 18 aprile 2002, causa C-290/00, Racc. pag. 1-3567, punto 21; 11 dicembre Per_5 2008, causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen, Racc. pag. I9465, punto 43, nonché 22 dicembre 2008, causa C-443/07 P, e Controparte_2
, Racc. pag. 1-10945, punto 61)" (Corte di Giustizia CP_3 10.6.2010 in cause riunite c-395/08 e c396/08, punto 53; negli stessi CP_4 termini Corte di Giustizia 12.9.2013 in causa c- 614/11, ). Nessuna Per_6 espressa deroga a detto principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è contenuta nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE, che sostanzialmente ricalca quella interpretata dalla Corte di Giustizia nei termini sopra indicati. In conclusione, secondo la Cassazione “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. n. 15231/2020). Alla luce di tali principi, dunque, con riferimento al caso in esame, il ricorrente , ai fini della ricostruzione di carriera, poteva far Pt_1 leva sui contratti a tempo determinato, intercorsi dal 30.12.1994 fino a metà del 1998, anche se precedenti così come la stessa stabilizzazione (risalente al 20.7.1998) al termine per il recepimento - l'entrata in vigore della direttiva (10.07.2001, 9.10.2001). Considerato, poi, che è onere del datore di lavoro provare la sussistenza delle ragioni giustificative della disparità di trattamento, deve rilevarsi che nella fattispecie all'odierno vaglio tale onere non è stato adempiuto dal C.N.R. che (come sopra detto) non ha neanche contestato che le mansioni dell'istante, sia nel corso del rapporto a tempo determinato sia nel corso del rapporto a tempo indeterminato, fossero quelle di ricercatore”. Tanto premesso, deve ritenersi documentalmente provato che il ricorrente abbia lavorato in forza dei contratti a termine via via succedutisi senza soluzione di continuità (dal 30.12.94 all'assunzione a tempo indeterminato) e che egli abbia sempre svolto le medesime mansioni svolte dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato aventi il suo medesimo inquadramento, indipendentemente dalla circostanza che le stesse, nel corso dei rapporti a termine, fossero eventualmente sussumibili nell'ambito di specifici progetti. Il riconoscimento del medesimo profilo professionale (nella specie quello di Ricercatore) attribuito anche a personale assunto con contratto a tempo indeterminato non può che giustificarsi in ragione dello svolgimento delle medesime mansioni, non essendo peraltro allegato dalla parte resistente alcun fatto specifico dal quale desumere (la peraltro inverosimile circostanza nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego) che la parte ricorrente, nonostante l'inquadramento quale ricercatore a termine, abbia di fatto svolto mansioni diverse da quelle proprie del suddetto profilo e quindi da quelle assegnate al personale assunto con contratto a tempo indeterminato con il medesimo profilo professionale, che per definizione svolge continuativamente attività di ricerca, in relazione a progetti o materie mutevoli nel tempo (v. in tal senso Sentenze nn. 9074/2021, 7371/2020, 10372/2020 e 8996/2020 del Tribunale di Roma). Per quanto sin qui osservato, deve in conclusione ritenersi che la posizione del ricorrente nei periodi in cui ha lavorato in forza di contratti a termine sia in tutto assimilabile alla posizione dei dipendenti a tempo indeterminato, essendo, quindi, irrilevanti le circostanze del carattere non di ruolo dell'impiego. Considerato, quindi, che la contrattazione collettiva (per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato) stabilisce incrementi periodici della retribuzione in ragione dell'anzianità maturata, anche il ricorrente ha diritto alla ricostruzione della propria carriera con riconoscimento della fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata. Dunque, va dichiarato il diritto di al riconoscimento Parte_1 dell'anzianità lavorativa maturata nel periodo a tempo determinato dal 30.12.1994 al 20.07.1998. Part Per l'effetto, il va condannato, tenuto conto della specifica richiesta già contenuta nei limiti della prescrizione, al riconoscimento in favore del predetto della sesta fascia stipendiale sia ai fini giuridici sia economici, con decorrenza 30.12.2016, e al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità pregressa per il lavoro svolto con medesime mansioni presso l'amministrazione con contratto a tempo determinato per il periodo dal Part 30.12.1994 al 20.07.1998; per l'effetto condanna il al riconoscimento della decorrenza degli effetti giuridici del contratto a far tempo dal 30.12.1994 e sia ai fini giuridici sia economici, con decorrenza dal 30.12.2016, con conseguente passaggio del ricorrente in sesta fascia stipendiale dal 30.12.2016 e condanna dell'ente al pagamento di € 14.642,70 a titolo di differenze retributive dovute ma non corrisposte oltre interessi e rivalutazione. Condanna l'ente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Napoli, il 7.12.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli