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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 3629/2023, promossa
DA
, in proprio e n.q di legale rappresentante pro tempore Parte_1
della “DG S.r.l.” rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Sollena ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Partinico, via Principe Umberto
n° 48, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 18 dicembre 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
1 ❖ Annulla le Ordinanze-Ingiunzione n OI-001856189 (prot. n.
.5500.15/02/2023.0111618) e OI-001861661 (prot. n. CP_1
.5500.15/02/2023.0112453) entrambe notificate il 22.2.2023. CP_1
❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1
che liquida in euro 350,00 oltre rimborso spese esenti, spese forfetarie, CPA ed
IVA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Gaspare
Sollena, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 marzo 2023 (in Parte_1 proprio e anche quale legale rappresentante pro tempore della “DG S.r.l.”) proponeva opposizione avverso le Ordinanze-Ingiunzione n OI-001856189 (prot. n.
.5500.15/02/2023.0111618) e OI-001861661 (prot. n. CP_1
.5500.15/02/2023.0112453) entrambe notificate il 22.2.2023 con la quale le CP_1 veniva ingiunto (solidalmente alla “DG S.r.l.”) di pagare la somma di €. 10.006,60
(di cui € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese) per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii.
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) relativamente all'anno 2018
A sostegno del ricorso deduceva:
1. l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, atti prodromici alle Ordinanze opposte;
2. l'intervenuta decadenza ex art 14 comma 2 della Legge n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione, secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata;
3. la violazione del principio di proporzionalità stante la sproporzione tra la sanzione irrogata e l'importo dei contributi omessi.
Ritualmente evocato in giudizio l' , in fase cautelare, si costituiva CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed evidenziando che, alla luce delle intervenute modifiche legislative di cui al decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, l' stava provvedendo a riesaminare la pratica. CP_2
2 Accolta l'istanza cautelare con ordinanza del 30 giugno 2023, instaurato il giudizio di merito, l' , a seguito dell'introduzione del decreto-legge n. 48 del 4 CP_1 maggio 2023, rideterminava in autotutela l'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 388.50 ma parte opponente non vi aderiva.
Nel merito, l'istituto eccepiva la non applicabilità al caso di specie dell'art.14
L.689/81 ma la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 8 del 15/01/2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.
Pertanto, secondo la prospettazione difensiva dell'ente previdenziale, posto che il D.lgs. 8/16 contiene una norma specifica relativa al termine di notifica della violazione e che, peraltro, non è contemplata una disposizione (parallela all'art. 14 ultimo comma L.689/81) che sanzioni la mancata notifica con l'estinzione dell'obbligazione, l' non era incorso in alcuna decadenza. CP_1
In ogni caso, ove in subordine fosse ritenuta applicabile la disposizione di cui al succitato art 14 , rilevava che il termine di novanta giorni dall'accertamento non era decorso in quanto “[..] secondo giurisprudenza assolutamente monolitica, questo termine non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva (tra le tante, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre 2019, n.
27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951; Cass. 11 aprile
2006, n. 8456)”.
La causa, istruita solo documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 18 dicembre 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
3 Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de quo, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza stessa dell'atto impugnato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. del 23-02-2018, n. 4424; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 15/04/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del
26/06/1992).
Pertanto, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria [..]l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi » (cfr. Cass. civ. Sez. VI, Ord. del
23-02-2018, n. 4424).
Ciò premesso va ulteriormente precisato che la fattispecie de qua ha il suo fondamento nella (parziale) depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016
4 n. 8 del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che la domanda appare tempestiva, in quanto proposta entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981 («il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale»).
In merito alla notifica degli atti prodromici, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, gli avvisi di accertamento identificati con Protocollo
.5500.26/09/2019.0520631 ( ) e Protocollo CP_1 Parte_1
.5500.26/09/2019.0520632 (DG S.R.L.) risultano notificati rispettivamente il 7 CP_1
e l'8 ottobre 2019, come da documentazione allegata nel fascicolo telematico dell' e non contestata. CP_1
Ne deriva che detta eccezione è priva di fondamento.
È invece, fondato l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione ex art 14 comma 2 L.
689/81.
In via preliminare appare opportuno sgomberare il campo da equivoci.
Non bisogna confondere, infatti, il termine di decorrenza della prescrizione
(data di notifica dell'atto di accertamento) dal termine decadenziale ex art 14
5 comma 2 della Legge 689/1981 che decorre dalla data dell'accertamento della violazione (non dalla sua notifica)
Ciò puntualizzato, il richiamato art 14 testualmente prevede: «
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata
o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Orbene, come sopra detto, sulla scorta della documentazione versata in atti, appare fondata l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza ex art 14 comma 2 della Legge 689/1981.
6 Il termine previsto al comma 2 della suddetta disposizione normativa («[..] gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento») è perentorio (avendo la precisa funzione di garantire un tempestivo esercizio del diritto di difesa) e, proprio avuto riguardo alla perentorietà del termine l' ha CP_1
emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, è indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981 alla fattispecie prevista dal D.lgs.
8/2016 per espressa previsione contenuta all'art. 6 che testualmente recita quanto segue: «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».
E, con la citata Circolare n. 32 del 25.02.2022, l' ha precisato che tra i CP_2
motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981 (cfr. punto 3 : “[..] In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n.
689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge
n. 689/1981;- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole
7 dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili.) [..]”.
L'interpretazione dell' , in contrasto anche con il D.L. 48/2023 - che ha CP_1
disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza - non appare in ogni caso condivisibile, né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né per quelle commesse in data successiva (come quella di specie omissioni contributive relative al 2018), dovendosi al contrario ritenere applicabile in entrambi i casi - anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Ed invero, sino all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 (6.2.2016) quando, con la depenalizzazione, l' è CP_1
stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Invero, l'art.9 del D.lgs. 8/2016 - rubricato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” - testualmente prevede che «Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data».
Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale iter sia stato seguito, o in cui l' , onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano CP_1
stati effettivamente trasmessi, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dal summenzionato art. 9 con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio
8 dell'art.6) dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
Invece, nelle ipotesi in cui la violazione sia sta commessa in data successiva al
6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile Sez. Un Sent del 31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie, a parere di questo giudice, il termine deve essere individuato alla data di scadenza dei contributi omessi (settembre e novembre
2018), violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti, infatti, non sono emerse circostanze che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto né l' (limitandosi ad affermare che detto termine va “[..] CP_1
individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere
l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione [..]”) ha concretamente allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo (essendosi resi necessari, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi della violazione).
Nella specie, quindi, a fronte di contributi relativi ai mesi di settembre e novembre 2018 (con scadenza il giorno 16 del mese successivo a quello di
9 riferimento), deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata il
7-8 ottobre 2019, con evidente violazione del termine di 90 giorni già alla data della mera emissione della contestazione.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore ragionevole termine (30, 60 o 90 o al massimo 120 giorni) all' per procedere CP_2
alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato nel caso in esame non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, che prevede espressamente che «L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
In termini conclusivi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e alla luce della documentazione come emergente ex actis, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e le Ordinanze-Ingiunzione n° OI-001856189 e n° OI-001861661 vanno annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo della tariffa ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 147/2022 tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e del valore della sanzione come rideterminata
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 18 dicembre 2024
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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