TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 388
TAR
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione normativa sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)

    La stazione appaltante avrebbe dovuto verificare l'equivalenza del CCNL dichiarato dalla controinteressata, come previsto dalla normativa vigente, ma non ha fornito prova di tale adempimento nei verbali di gara o nella determinazione di affidamento. Il giudice non può valutare la fondatezza del merito dell'equivalenza, ma solo la mancata verifica da parte della P.A.

  • Rigettato
    Violazione normativa sui servizi cimiteriali e attività funebre

    La visura camerale della controinteressata dimostra che essa non esercita attività di onoranze funebri, ma solo la gestione di servizi interni ai cimiteri e attività di polizia mortuaria, escludendo espressamente i servizi di onoranze funebri.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    La domanda di risarcimento del danno è stata rigettata in quanto genericamente formulata e non potendo essere accolta in assenza di un accoglimento totale delle altre domande.

  • Rigettato
    Richiesta di subentro nel contratto

    La domanda di subentro nel contratto è stata rigettata in quanto non accoglibile in assenza di un accoglimento totale delle altre domande.

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Commentari3

  • 1Cerca nei titoli
    https://www.eius.it/articoli/

    Appalti pubblici: prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante deve verificare l'equivalenza del CCNL dichiarato dal concorrente rispetto a quello indicato nella lex specialis TAR Puglia, Lecce, sezione II, 16 marzo 2026, n. 388 Appalti pubblici: è illegittima, per violazione del principio di equivalenza, l'esclusione di un concorrente disposta solo perché ha offerto un prodotto diverso da quello "originale" richiesto dalla stazione appaltante TAR Puglia, sezione III, 2 ottobre 2024, n. 1032 Appalti pubblici: i chiarimenti della Corte di giustizia sul concetto di "equivalenza" nell'ambito di una gara riguardante la fornitura di pezzi di ricambio per autobus destinati al trasporto …

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  • 2Verificare la dichiarazione di equivalenza costituisce un preciso obbligo per il RUP
    Stefano Usai · https://www.publika.it/ · 2 aprile 2026

    Il Tar Puglia, Lecce, sez. II, con la recente sentenza del 16 marzo 2026, n. 388 ribadisce che il RUP – direttamente o tramite l'istruttoria apposita condotta dai propri collaboratori – deve esprimersi sulla dichiarazione di equivalenza presentata dall'appaltatore che decide di applicare un contratto collettivo diverso da quello richiesto nella legge di gara. La sentenza La verifica sulla dichiarazione di equivalenza – ovvero che le condizioni normative ed economiche sono sostanzialmente equivalenti a quelle del contratto collettivo richiesto dalla stazione appaltante - è un passaggio fondamentale, e non meramente burocratico, per poter procedure con l'aggiudicazione. Come già affermato …

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 388
Data del deposito : 16 marzo 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo