CA
Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/09/2024, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 2595/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione notificato il 21.9.23 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
12079/2019 pubblicata il 18/11/2019,
TRA
Parte_1
[...]
CONTRO
Controparte_1 [...]
Controparte_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12079/2019, pubblicata il
18/11/2019, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, così provvedere:
- nel merito, per le causali di cui in narrativa,
1) accertare e dichiarare che l'attore in riassunzione/appellante non è debitore della convenuta in riassunzione/appellata e che pertanto nulla deve;
pagina 1 di 7 2) in subordine, accertare e dichiarare che il diritto di credito azionato si è prescritto;
3) con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado (n. r.g. 53611/2018, Tribunale di Milano), del giudizio di secondo grado (n. r.g.
1135/2020, Corte di Appello di Milano, terza sezione), del giudizio di cassazione (n. r.g.
29973/2021, Corte di Cassazione, sezione Terza Civile) e del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che le ha anticipate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
In data 24/10/2018 e per essa quale mandataria notificava Controparte_1 CP_2 al sig. atto di precetto per l'intimazione al pagamento degli importi di € Parte_1
41.952,15 a titolo di capitale ed interessi, di € 1.319,42 per compensi della fase monitoria e di
€ 400,00 oltre oneri accessori, in forza di decreto ingiuntivo n. n. 1802/2007 del Tribunale di
Pescara avente ad oggetto crediti derivanti da scoperto di c/corrente.
Più precisamente l'attrice precisava che il suddetto credito faceva originariamente capo a
[...]
e poi veniva ceduto, nelle more dell'esecuzione del citato decreto ingiuntivo, a CP_3
successivamente a ed infine ad con Controparte_4 Controparte_5 CP_1 contratto di cessione di crediti pro soluto (ex art. 1 e 4 della legge 30.4.1999, n. 130 – Legge sulla Cartolarizzazione – e dell'art. 58 del T.U.B.), concluso in data 27.3.2015 e pubblicato sulla G.U.. Foglio delle inserzioni n. 44 del 16.4.2015.
A sostegno dell'opposizione a precetto deduceva la mancanza di legittimazione Parte_1 attiva sostanziale e processuale in capo ad non essendovi alcuna prova delle cessioni di CP_1 credito menzionate in precetto, le quali in ogni caso non gli sarebbero state mai notificate;
eccepiva inoltre la prescrizione del credito azionato, essendo decorsi oltre dieci anni tra la notificazione del decreto ingiuntivo e quella del precetto.
Si costituiva eccependo la tardiva iscrizione a ruolo della causa, la nullità della CP_1 citazione per indeterminatezza e contestando quanto dedotto dalla controparte.
Con sentenza n. 12079/2019 il Tribunale di Milano, respingendo preliminarmente le eccezioni sollevate da rigettava nel merito l'opposizione a precetto, sostenendo che: “Risulta CP_1 infondato il primo motivo di opposizione concernente l'asserito difetto sostanziale di legittimazione ad esigere il credito, atteso che, delle varie cessioni di esso intervenute nel tempo, l'attore è stato reso edotto con diversi atti sia nell'ambito del giudizio ex art. 2901 cod. civ. svoltosi dinanzi al Tribunale di Chieti, sia attraverso le lettere raccomandate di costituzione in mora e sia, infine, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quanto all'ultima cessione avvenuta ai sensi della legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti.”
pagina 2 di 7 Quanto alla ipotizzata prescrizione del credito, motivava nei termini seguenti: “Altresì privo di pregio è il secondo motivo di opposizione, dato che, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta, la prescrizione risulta essere stata interrotta più volte. Invero, anche a voler prescindere dal giudizio per azione revocatoria intercorso tra le parti, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 06.12.2007 vi è stata una prima raccomandata di costituzione in mora ricevuta dall'opponente il 10.082019 e una seconda ricevuta il 21.06.2017, entrambe quindi entro il termine decennale di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ.”.
Il Tribunale rigettava dunque l'opposizione condannando al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese processuali liquidate in euro 5.000,00 oltre maggiorazione del Controparte_1
15% per spese generali, cassa avvocati e i.v.a.
Il giudizio di appello:
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano interponeva appello , Parte_1 lamentando:
- La violazione degli artt. 1264 e 2697 c.c., degli artt. 1 e 4 , l. 130/1999 e dell'art. 58
T.U.B., poiché non avrebbe assolto all'onere probatorio circa l'esistenza del diritto di CP_1 credito azionato e dei contratti di cessione dello stesso, onere non assolto anche in relazione al momento notificatorio ex art 1264 c.c.;;
- La violazione dell'art. 2946 c.c. poiché, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, il termine decennale di prescrizione non sarebbe stato interrotto dagli atti dedotti da in quanto il giudizio di revocatoria non sarebbe intercorso tra le medesime parti e le CP_1 lettere ricevute in data 6.12.2007 e in data 21.6.2017 sarebbero state inviate da un soggetto privo del potere di spendere la titolarità del diritto di credito di cui trattasi.
Si costituiva in giudizio la società per sentire dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito eccependo l'infondatezza dell'impugnazione.
Con sentenza n. 2670/21 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello proposto, motivando nei termini seguenti:
In relazione al primo motivo, la Corte affermava che la cessione del credito si era perfezionata per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che fosse necessario il consenso del debitore ceduto;
quanto alla notifica, poiché la notificazione della cessione del credito di cui all'art. 1264
c.c. costituisce atto a forma libera, non può porsi in dubbio che l'appellante – debitore ceduto
– fosse stato reso edotto delle varie cessioni nel tempo intervenute, attraverso: l'atto di precetto opposto;
la comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di opposizione;
la CP_1 sentenza del Tribunale di Chieti datata 20.12.2012, all'esito del giudizio di appello della revocatoria ordinaria in cui si verificava una successione nel giudizio tra e Controparte_3
la lettera di messa in mora del 10.8.2016, inviata da Controparte_4 Controparte_6
mandataria di;
la lettera di diffida al pagamento del dovuto del
[...] CP_1
21.6.2017; la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 16.4.2015 – Foglio delle pagina 3 di 7 inserzioni, recante l'individuazione inequivoca dei crediti oggetto di cessione in blocco ai sensi dell'art 58 T.U.B.;
Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte riteneva la tesi dell'appellante smentita dalle risultanze di causa: le raccomandate di costituzione in mora, ricevute entrambe dall'appellante entro il termine decennale di prescrizione, furono inviate dalla Controparte_6 soggetto dotato del potere di spendere la titolarità del diritto di credito in nome della società appellata, che ha provato l'avvenuta menzione in Gazzetta ufficiale dell'incarico di recupero crediti, con l'indicazione degli estremi delle procure rilasciate.
Il giudizio innanzi la Corte di Cassazione:
In data 26/11/2021 proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza Parte_1
n. 2670/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, sostanzialmente reiterando le censure mosse in secondo grado circa il difetto di legittimazione ad esigere il credito di , CP_1 non avendo la stessa provato l'esistenza né del diritto stesso né dei contratti di cessione di tale credito, e la prescrizione del diritto azionato per decorso del termine decennale.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. sezionale 1877/2023, cassava la sentenza impugnata, ritenendo fondato il primo motivo di gravame e assorbito il secondo, rinviando il giudizio alla
Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In particolare, secondo la Suprema Corte l'iter logico seguito dal giudice d'appello risultava viziato nella parte in cui si limitava a dare atto della sussistenza di prova della notificazione al debitore ceduto delle cessioni, confondendo così il requisito della notificazione della cessione con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.
In ossequio a tale pronuncia, citava in riassunzione Parte_1 Controparte_1 richiamando integralmente quanto esposto, dedotto e prodotto negli scritti difensivi di cui ai gradi precedenti, chiedendo che fosse dichiarato non debitore della convenuta in riassunzione e, in subordine, che il diritto di credito azionato fosse dichiarato prescritto.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
Con il primo motivo l'appellante denunzia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1264
e 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 4, legge 30/04/1999, n. 130, dell'art. 58, T.U.B – inesistenza dei contratti di cessione del credito e della notificazione dei suddetti contratti, difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale”, censurando la pronuncia del Tribunale di infondatezza del motivo di opposizione concernente l'asserito difetto sostanziale di legittimazione ad esigere il credito da parte di . In particolare, secondo la CP_1
pagina 4 di 7 prospettazione dell'appellante, il creditore cessionario non avrebbe assolto l'onere probatorio circa l'esistenza del diritto di credito e dei contratti di cessione del credito stesso, nonché in relazione al momento notificatorio ex art. 1264 c.c., difettando così di legittimazione sostanziale e processuale.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che, per quanto sia provato che l'appellante abbia avuto notizia delle tre cessioni del credito nel tempo asseritamente intervenute (in particolare, da a CP_3 [...]
poi da questa a infine da quest'ultima Controparte_7 Controparte_8 all'intimante – e precisamente attraverso: l'atto di precetto opposto, la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di opposizione, la sentenza del CP_1
Tribunale di Chieti datata 20.12.2012, all'esito del giudizio di appello della revocatoria ordinaria in cui si verificava una successione nel giudizio tra e Controparte_3 [...]
la lettera di messa in mora del 10.8.2016, inviata da Controparte_4 Controparte_6
mandataria di , la lettera di diffida al pagamento del dovuto del 21.6.2017 e
[...] CP_1 la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 16.4.2015 - Foglio delle inserzioni ai sensi dell'art 58 T.U.B. – non deve tuttavia confondersi il requisito della notificazione della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Se la notifica è necessaria infatti ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti del ceduto ed ai fini dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, tuttavia essa non vale a provare l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione, che sola rileva ai fini del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito.
Laddove quest'ultimo sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, infatti, si configura un onere di autonoma prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito azionato, gravante sul preteso creditore cessionario.
Tali principi, come afferma la Suprema Corte nel principio di diritto enunciato nell'ordinanza di rinvio, “valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264
c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.”
Nel caso di specie la società , preteso creditore cessionario, non ha dedotto o CP_1 documentato alcun elemento da cui desumere, anche in via presuntiva, la prova dell'esistenza dei tre contratti di cessione del credito vantato nei confronti del , limitandosi a Parte_1 provare che quest'ultimo fosse stato reso edotto delle cessioni susseguitesi nel tempo.
Deve tuttavia ritenersi che la suddetta circostanza, risultando equiparabile a una mera dichiarazione del creditore, non possa assurgere a prova della cessione del credito, come pagina 5 di 7 ribadisce la Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”.
Con specifico riferimento infine all'ultima supposta cessione, effettuata mediante individuazione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la Suprema Corte precisa che “si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito
contro
-verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve es-sere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.”
pagina 6 di 7 In considerazione dell'assenza di prova dell'esistenza delle cessioni del credito in oggetto, specificamente contestata dall'appellante ne consegue la carenza dell'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte di Controparte_1
Con il secondo motivo l'appellante denunzia la “Violazione e falsa applicazione 2946 c.c. - prescrizione del diritto di credito”, con riferimento a quanto dal primo Giudice ritenuto in punto alla non operatività della prescrizione del diritto di credito per essere stata più volte interrotta.
La censura appare assorbita al ritenuto difetto di legittimazione attiva di tenuto CP_1 conto che i pretesi atti interruttivi risultano effettuati da soggetti ( Controparte_6
e la cui procura risulta conferita da soggetto non
[...] Controparte_9 legittimato attivamente ( ). Ne consegue pertanto l'inidoneità dei suddetti atti ad CP_1 interrompere la prescrizione decennale.
In conclusione, l'appello in riassunzione è fondato e conseguentemente va dichiarato che l'appellante non è debitore di e pertanto nulla deve alla stessa. CP_1
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico di vanno Controparte_1 poste le spese affrontate dall'appellante in riassunzione per i tre gradi di Parte_1 giudizio, liquidate con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano in funzione di Giudice di rinvio in appello, definitivamente pronunciando, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 1877/2023 pubblicata il
22.06.2023, sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1. Accerta che non è debitore della convenuta/appellata in riassunzione Parte_1
e che nulla deve alla stessa;
Controparte_1
2. condanna l'appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese dei tre gradi di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €11.562,00 ( € 3.809,00 per primo grado, € 4.996,00 per l'appello ed € 2.757,00 per la Cassazione) oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3/9/24
Il Presidente rel.
Adriana Cassano Cicuto pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione notificato il 21.9.23 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
12079/2019 pubblicata il 18/11/2019,
TRA
Parte_1
[...]
CONTRO
Controparte_1 [...]
Controparte_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12079/2019, pubblicata il
18/11/2019, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, così provvedere:
- nel merito, per le causali di cui in narrativa,
1) accertare e dichiarare che l'attore in riassunzione/appellante non è debitore della convenuta in riassunzione/appellata e che pertanto nulla deve;
pagina 1 di 7 2) in subordine, accertare e dichiarare che il diritto di credito azionato si è prescritto;
3) con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado (n. r.g. 53611/2018, Tribunale di Milano), del giudizio di secondo grado (n. r.g.
1135/2020, Corte di Appello di Milano, terza sezione), del giudizio di cassazione (n. r.g.
29973/2021, Corte di Cassazione, sezione Terza Civile) e del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che le ha anticipate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
In data 24/10/2018 e per essa quale mandataria notificava Controparte_1 CP_2 al sig. atto di precetto per l'intimazione al pagamento degli importi di € Parte_1
41.952,15 a titolo di capitale ed interessi, di € 1.319,42 per compensi della fase monitoria e di
€ 400,00 oltre oneri accessori, in forza di decreto ingiuntivo n. n. 1802/2007 del Tribunale di
Pescara avente ad oggetto crediti derivanti da scoperto di c/corrente.
Più precisamente l'attrice precisava che il suddetto credito faceva originariamente capo a
[...]
e poi veniva ceduto, nelle more dell'esecuzione del citato decreto ingiuntivo, a CP_3
successivamente a ed infine ad con Controparte_4 Controparte_5 CP_1 contratto di cessione di crediti pro soluto (ex art. 1 e 4 della legge 30.4.1999, n. 130 – Legge sulla Cartolarizzazione – e dell'art. 58 del T.U.B.), concluso in data 27.3.2015 e pubblicato sulla G.U.. Foglio delle inserzioni n. 44 del 16.4.2015.
A sostegno dell'opposizione a precetto deduceva la mancanza di legittimazione Parte_1 attiva sostanziale e processuale in capo ad non essendovi alcuna prova delle cessioni di CP_1 credito menzionate in precetto, le quali in ogni caso non gli sarebbero state mai notificate;
eccepiva inoltre la prescrizione del credito azionato, essendo decorsi oltre dieci anni tra la notificazione del decreto ingiuntivo e quella del precetto.
Si costituiva eccependo la tardiva iscrizione a ruolo della causa, la nullità della CP_1 citazione per indeterminatezza e contestando quanto dedotto dalla controparte.
Con sentenza n. 12079/2019 il Tribunale di Milano, respingendo preliminarmente le eccezioni sollevate da rigettava nel merito l'opposizione a precetto, sostenendo che: “Risulta CP_1 infondato il primo motivo di opposizione concernente l'asserito difetto sostanziale di legittimazione ad esigere il credito, atteso che, delle varie cessioni di esso intervenute nel tempo, l'attore è stato reso edotto con diversi atti sia nell'ambito del giudizio ex art. 2901 cod. civ. svoltosi dinanzi al Tribunale di Chieti, sia attraverso le lettere raccomandate di costituzione in mora e sia, infine, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quanto all'ultima cessione avvenuta ai sensi della legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti.”
pagina 2 di 7 Quanto alla ipotizzata prescrizione del credito, motivava nei termini seguenti: “Altresì privo di pregio è il secondo motivo di opposizione, dato che, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta, la prescrizione risulta essere stata interrotta più volte. Invero, anche a voler prescindere dal giudizio per azione revocatoria intercorso tra le parti, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 06.12.2007 vi è stata una prima raccomandata di costituzione in mora ricevuta dall'opponente il 10.082019 e una seconda ricevuta il 21.06.2017, entrambe quindi entro il termine decennale di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ.”.
Il Tribunale rigettava dunque l'opposizione condannando al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese processuali liquidate in euro 5.000,00 oltre maggiorazione del Controparte_1
15% per spese generali, cassa avvocati e i.v.a.
Il giudizio di appello:
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano interponeva appello , Parte_1 lamentando:
- La violazione degli artt. 1264 e 2697 c.c., degli artt. 1 e 4 , l. 130/1999 e dell'art. 58
T.U.B., poiché non avrebbe assolto all'onere probatorio circa l'esistenza del diritto di CP_1 credito azionato e dei contratti di cessione dello stesso, onere non assolto anche in relazione al momento notificatorio ex art 1264 c.c.;;
- La violazione dell'art. 2946 c.c. poiché, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, il termine decennale di prescrizione non sarebbe stato interrotto dagli atti dedotti da in quanto il giudizio di revocatoria non sarebbe intercorso tra le medesime parti e le CP_1 lettere ricevute in data 6.12.2007 e in data 21.6.2017 sarebbero state inviate da un soggetto privo del potere di spendere la titolarità del diritto di credito di cui trattasi.
Si costituiva in giudizio la società per sentire dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito eccependo l'infondatezza dell'impugnazione.
Con sentenza n. 2670/21 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello proposto, motivando nei termini seguenti:
In relazione al primo motivo, la Corte affermava che la cessione del credito si era perfezionata per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che fosse necessario il consenso del debitore ceduto;
quanto alla notifica, poiché la notificazione della cessione del credito di cui all'art. 1264
c.c. costituisce atto a forma libera, non può porsi in dubbio che l'appellante – debitore ceduto
– fosse stato reso edotto delle varie cessioni nel tempo intervenute, attraverso: l'atto di precetto opposto;
la comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di opposizione;
la CP_1 sentenza del Tribunale di Chieti datata 20.12.2012, all'esito del giudizio di appello della revocatoria ordinaria in cui si verificava una successione nel giudizio tra e Controparte_3
la lettera di messa in mora del 10.8.2016, inviata da Controparte_4 Controparte_6
mandataria di;
la lettera di diffida al pagamento del dovuto del
[...] CP_1
21.6.2017; la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 16.4.2015 – Foglio delle pagina 3 di 7 inserzioni, recante l'individuazione inequivoca dei crediti oggetto di cessione in blocco ai sensi dell'art 58 T.U.B.;
Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte riteneva la tesi dell'appellante smentita dalle risultanze di causa: le raccomandate di costituzione in mora, ricevute entrambe dall'appellante entro il termine decennale di prescrizione, furono inviate dalla Controparte_6 soggetto dotato del potere di spendere la titolarità del diritto di credito in nome della società appellata, che ha provato l'avvenuta menzione in Gazzetta ufficiale dell'incarico di recupero crediti, con l'indicazione degli estremi delle procure rilasciate.
Il giudizio innanzi la Corte di Cassazione:
In data 26/11/2021 proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza Parte_1
n. 2670/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, sostanzialmente reiterando le censure mosse in secondo grado circa il difetto di legittimazione ad esigere il credito di , CP_1 non avendo la stessa provato l'esistenza né del diritto stesso né dei contratti di cessione di tale credito, e la prescrizione del diritto azionato per decorso del termine decennale.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. sezionale 1877/2023, cassava la sentenza impugnata, ritenendo fondato il primo motivo di gravame e assorbito il secondo, rinviando il giudizio alla
Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In particolare, secondo la Suprema Corte l'iter logico seguito dal giudice d'appello risultava viziato nella parte in cui si limitava a dare atto della sussistenza di prova della notificazione al debitore ceduto delle cessioni, confondendo così il requisito della notificazione della cessione con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.
In ossequio a tale pronuncia, citava in riassunzione Parte_1 Controparte_1 richiamando integralmente quanto esposto, dedotto e prodotto negli scritti difensivi di cui ai gradi precedenti, chiedendo che fosse dichiarato non debitore della convenuta in riassunzione e, in subordine, che il diritto di credito azionato fosse dichiarato prescritto.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
Con il primo motivo l'appellante denunzia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1264
e 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 4, legge 30/04/1999, n. 130, dell'art. 58, T.U.B – inesistenza dei contratti di cessione del credito e della notificazione dei suddetti contratti, difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale”, censurando la pronuncia del Tribunale di infondatezza del motivo di opposizione concernente l'asserito difetto sostanziale di legittimazione ad esigere il credito da parte di . In particolare, secondo la CP_1
pagina 4 di 7 prospettazione dell'appellante, il creditore cessionario non avrebbe assolto l'onere probatorio circa l'esistenza del diritto di credito e dei contratti di cessione del credito stesso, nonché in relazione al momento notificatorio ex art. 1264 c.c., difettando così di legittimazione sostanziale e processuale.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che, per quanto sia provato che l'appellante abbia avuto notizia delle tre cessioni del credito nel tempo asseritamente intervenute (in particolare, da a CP_3 [...]
poi da questa a infine da quest'ultima Controparte_7 Controparte_8 all'intimante – e precisamente attraverso: l'atto di precetto opposto, la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di opposizione, la sentenza del CP_1
Tribunale di Chieti datata 20.12.2012, all'esito del giudizio di appello della revocatoria ordinaria in cui si verificava una successione nel giudizio tra e Controparte_3 [...]
la lettera di messa in mora del 10.8.2016, inviata da Controparte_4 Controparte_6
mandataria di , la lettera di diffida al pagamento del dovuto del 21.6.2017 e
[...] CP_1 la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 16.4.2015 - Foglio delle inserzioni ai sensi dell'art 58 T.U.B. – non deve tuttavia confondersi il requisito della notificazione della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Se la notifica è necessaria infatti ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti del ceduto ed ai fini dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, tuttavia essa non vale a provare l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione, che sola rileva ai fini del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito.
Laddove quest'ultimo sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, infatti, si configura un onere di autonoma prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito azionato, gravante sul preteso creditore cessionario.
Tali principi, come afferma la Suprema Corte nel principio di diritto enunciato nell'ordinanza di rinvio, “valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264
c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.”
Nel caso di specie la società , preteso creditore cessionario, non ha dedotto o CP_1 documentato alcun elemento da cui desumere, anche in via presuntiva, la prova dell'esistenza dei tre contratti di cessione del credito vantato nei confronti del , limitandosi a Parte_1 provare che quest'ultimo fosse stato reso edotto delle cessioni susseguitesi nel tempo.
Deve tuttavia ritenersi che la suddetta circostanza, risultando equiparabile a una mera dichiarazione del creditore, non possa assurgere a prova della cessione del credito, come pagina 5 di 7 ribadisce la Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”.
Con specifico riferimento infine all'ultima supposta cessione, effettuata mediante individuazione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la Suprema Corte precisa che “si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito
contro
-verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve es-sere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.”
pagina 6 di 7 In considerazione dell'assenza di prova dell'esistenza delle cessioni del credito in oggetto, specificamente contestata dall'appellante ne consegue la carenza dell'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte di Controparte_1
Con il secondo motivo l'appellante denunzia la “Violazione e falsa applicazione 2946 c.c. - prescrizione del diritto di credito”, con riferimento a quanto dal primo Giudice ritenuto in punto alla non operatività della prescrizione del diritto di credito per essere stata più volte interrotta.
La censura appare assorbita al ritenuto difetto di legittimazione attiva di tenuto CP_1 conto che i pretesi atti interruttivi risultano effettuati da soggetti ( Controparte_6
e la cui procura risulta conferita da soggetto non
[...] Controparte_9 legittimato attivamente ( ). Ne consegue pertanto l'inidoneità dei suddetti atti ad CP_1 interrompere la prescrizione decennale.
In conclusione, l'appello in riassunzione è fondato e conseguentemente va dichiarato che l'appellante non è debitore di e pertanto nulla deve alla stessa. CP_1
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico di vanno Controparte_1 poste le spese affrontate dall'appellante in riassunzione per i tre gradi di Parte_1 giudizio, liquidate con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano in funzione di Giudice di rinvio in appello, definitivamente pronunciando, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 1877/2023 pubblicata il
22.06.2023, sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1. Accerta che non è debitore della convenuta/appellata in riassunzione Parte_1
e che nulla deve alla stessa;
Controparte_1
2. condanna l'appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese dei tre gradi di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €11.562,00 ( € 3.809,00 per primo grado, € 4.996,00 per l'appello ed € 2.757,00 per la Cassazione) oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3/9/24
Il Presidente rel.
Adriana Cassano Cicuto pagina 7 di 7