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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 09/05/2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6151 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di mandato telematico inserito C.F._1
nella busta telematica, dall'avv. Scudiero Melchiorre e dall'avv. Scudiero Davide, ed elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Fiume, n. 15, presso lo studio dei difensori;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Email_3
Ricorrente
E
(C.F.: Controparte_2
), in pers. del suo Commissario straordinario, legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Per_1
1 Fiumicino del 24/03/2024, dall'avv. Francesco Bove, elettivamente domiciliato in Salerno,
Corso Garibaldi n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
PEC: t;
Email_4
Resistente
OGGETTO: Altre controverse in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 26/11/2024, agiva nei confronti Parte_1
dell' all'uopo rivolgendosi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, deducendo CP_2
che:
- il 10/07/2024 aveva inoltrato domanda all' per il riconoscimento del requisito CP_2
ridotto di età per la pensione di vecchiaia, previo riconoscimento della permanente riduzione della capacità di lavoro in misura pari o superiore all'80%;
- a seguito della reiezione dell'istanza ad opera dell' aveva promosso, senza CP_2
esito alcuno, ricorso amministrativo al Comitato Prov.le CP_2
- la reiezione era da reputarsi del tutto ingiustificata ed iniqua in quanto il grave ed inveterato complesso patologico di cui era portatore certamente comportava una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80%.
Sulla scorta di tali argomentazioni, parte ricorrente concludeva nei sensi che seguono:
<< a) accertare e dichiarare che l'istante è Invalido in misura non inferiore all'80% e quindi
ha diritto ad usufruire dei requisiti ridotti per età.
b) per l'effetto condannare l , in Controparte_2
persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore- al pagamento in favore del
ricorrente della Pensione di Vecchiaia ex D. Lgs. 503/92, oltre interessi legali da calcolarsi
sulle somme via via rivalutate.
2 c) condannare, per le stesse causali, il convenuto al pagamento delle spese e
competenze di lite, con attribuzione al solo Procuratore Avv. Melchiorre Scudiero che
dichiara esserne antistatario>>.
2. Instaurato regolarmente il contradditorio, l si costituiva in giudizio con memoria CP_2
difensiva depositata telematicamente il 29/03/2025, con la quale affermava l'infondatezza del ricorso avverso per insussistenza del requisito sanitario occorrente per il beneficio pensionistico in questione e, in via subordinata, che la decorrenza dell'eventuale trattamento di vecchiaia si collocava ad 1 anno di finestra dal riconoscimento sanitario.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità, l'infondatezza ed il rigetto nel merito del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. Espletata C.T.U. medico legale, si preveniva all'udienza di discussione del 14/10/2025,
sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
L' provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di CP_2
udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio,
mentre nulla depositava il ricorrente.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava,
mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno non è fondata e va, pertanto, disattesa.
2. In punto di diritto, va ricordato, infatti, che la Legge n. 503/1992 prevede l'aumento del limite dell'età pensionabile per vecchiaia secondo una tabella, ad essa allegata, che per le donne eleva il suddetto limite da 55 a 60 anni e per gli uomini da 60 al 65 (art. 1, comma
3 1, del d.lvo 503/1992 il quale prevede che: <1) Il diritto alla pensione di vecchiaia a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
del lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun
periodo, nella tabella A allegata>>).
Limiti che non si applicano, secondo la previsione del successivo comma 8, a coloro che siano riconosciuti invalidi in percentuale non inferiore all'80%.
Nella materia in esame esiste, dunque, un diritto soggettivo alla pensione anticipata, che rientra pacificamente nella giurisdizione dell'AGO e nella competenza del Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442 c.p.c.
La fattispecie costitutiva di tale diritto, segnatamente, consta di un requisito sanitario e di un requisito contributivo.
Per quanto attiene alla decorrenza, inoltre, deve tenersi conto delle finestre mobili di cui alle Leggi n. 247/2007 e del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, il cui art. 12, comma
1, stabilisce, in particolare, che: <1) I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 per le
lavoratrici del settore privato, ovvero all'età di cui all'art 22 – ter co 1 del dl 1.7. 2009 n.
102 e convertito con modifiche nella l. 3 agosto 102 e successive modificazioni e
integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero all'età prevista dagli specifici
ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti…>>.
3. Orbene, sulla base del quadro normativo qui succintamente illustrato, e partendo dal profilo posto in discussione dall' cioè quello concernente la sussistenza del CP_2
requisito sanitario, occorre osservare che la C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso, con
4 percorso logico, chiaro, scientificamente basato sulla migliore scienza ed esperienza del momento e del tutto condivisibile, nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante (“ARTROSI DIFFUSA A MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE IN
SOGGETTO CON IPERTENSIONE IO E ET TO NON
COMPLICATI, IN BUON CONTROLLO FARMACOLOGICO, IPOACUSIA
BILATERALE.”) non è tale da comportare, attualmente, una riduzione in modo permanente della capacità lavorativa in misura superiore all'80%.
In particolare, il Consulente d'Ufficio ha precisato che: < …all'esito dell'esame obiettivo
e dell'analisi della documentazione clinica, si rilevano le seguenti patologie a carico del
periziato: – artrosi diffusa con impegno funzionale moderato, localizzata in particolare a
carico del rachide cervicale e lombare, con risentimento algico e modesta limitazione del
range articolare;
– ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico stabile, ben
controllata e priva di complicanze d'organo bersaglio;
– diabete mellito di tipo 2, in
trattamento con ipoglicemizzanti orali, in buon compenso metabolico e senza evidenza
di complicanze micro- o macroangiopatiche;
– ipoacusia bilaterale di grado
lieve/moderato, priva di impatto invalidante significativo in ambito lavorativo o relazionale.
Il quadro clinico descritto, pur comportando una certa incidenza sulle attività quotidiane
e lavorative, non configura un'invalidità globale tale da potersi ritenere superiore alla
soglia dell'80%. La funzionalità motoria risulta solo lievemente compromessa, con
conservazione della deambulazione autonoma, della motricità globale e della capacità
relazionale, cognitiva e sfinterica. Il soggetto non necessita di ossigenoterapia, ausili per
la deambulazione, né presenta segni di decadimento cognitivo. Ai fini della valutazione
medico-legale della percentuale di invalidità, si fa riferimento ai criteri contenuti nella
Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti
approvata con D.M. Sanità 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 1992), nonché
agli indirizzi medico-legali dell' . Sommando le singole menomazioni secondo criterio CP_2
5 analogico-combinato e tenuto conto della loro interazione funzionale, non si raggiunge la
soglia prevista dell'80% di invalidità complessiva, richiesta dall'art. 1, comma 261, L.
145/2018, per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata nei soggetti invalidi>>.
Tale quadro patologico, in consonanza con quanto già valutato dalla Commissione
medica dell' esclude, dunque, secondo il condivisibile e tecnicamente corretto CP_2
parere del Consulente, la sussistenza delle condizioni invalidanti legittimanti il beneficio pensionistico invocato dal ricorrente nelle conclusioni della domanda giudiziale in esame
(cioè, la pensione anticipata di vecchiaia).
Deve darsi atto, in definitiva, che l'ausiliare d'ufficio ha esposto in modo chiaro e completo, anche sotto il profilo clinico, le motivazioni per cui le patologie di cui ha sofferto e soffre il ricorrente non integrano un quadro di invalidità ai sensi di legge.
La conclusione del C.T.U., dunque, è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di piena adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata.
4. Quanto alle spese di giudizio deve prendersi atto della presenza in atti di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sicché nulla va disposto al riguardo, dovendo restare a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6151 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l in Parte_1 Controparte_2
persona del suo Commissario straordinario, legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
6 3) pone a carico dell' il pagamento delle spese della CT.U., da liquidarsi con CP_2
separato decreto.
Salerno, 27.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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